12.2007.100
Azione di rivendicazione di beni vincolati da diritto di ritenzione nell'ambito del fallimento
29 ottobre 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2007.100
Data decisione, Autorità:
29.10.2007, IICCA
Titolo:
Azione di rivendicazione di beni vincolati da diritto di ritenzione nell'ambito del fallimento
RIVENDICAZIONE
art. 242 LEF
Incarto n.
12.2007.100
Lugano
29 ottobre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. AC.2005.5
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 15
ottobre 2005 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui l’attrice ha chiesto di accertare la sua proprietà sui beni
indicati dal n. 32 a 70 ed al n. 80 di cui al verbale di pignoramento del 25
ottobre 2004 e con ciò di togliere detti beni dal verbale in questione;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della
petizione, e che il Segretario assessore con sentenza 5 aprile 2007 ha
respinto;
appellante l'attrice con atto di appello 2 maggio 2007, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 11 giugno 2007 postula la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO
1, nel corso del 1995, ha concesso in locazione ad A__________ SA il locale
commerciale, adibito a palestra, sito in __________ a __________. Per le
pigioni scadute, di fr. 51'000.-, e quelle semestrali in corso, di fr.
25'500.-, il locatore, a garanzia del suo diritto di ritenzione, ha chiesto
all'UEF di __________ la formazione di un inventario sugli oggetti presenti
nell'ente locato: al momento dell'esecuzione dell'inventario, avvenuta il 25
ottobre 2004 (n. __________, doc. A), la conduttrice ha fatto notare che i beni
indicati dal n. 32 a 70 ed al n. 80 erano di proprietà di AP 1. Poiché il
locatore, che ha poi disdetto il contratto di locazione, ha confermato di voler
mantenere il suo diritto di ritenzione sugli oggetti in questione, l'UEF, preso
atto che nel frattempo la conduttrice era stata dichiarata fallita e
contestando la rivendicazione fatta valere da AP 1, il 27 settembre 2005 le ha
assegnato il termine ex art. 242 cpv. 2 LEF per promuovere l’azione di
rivendicazione di proprietà nei confronti del locatore, che frattanto si era
fatto cedere, ex art. 260 LEF, il diritto di contestare tale pretesa (cfr. doc.
I° rich.).
2. Con
la petizione in rassegna, fondata sugli art. 107 segg. LEF e intitolata “azione
di rivendicazione di beni pignorati”, AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1
chiedendo di accertare la sua proprietà sui beni indicati dal n. 32 a 70 ed al
n. 80 di cui al verbale di pignoramento del 25 ottobre 2004 e con ciò di
togliere detti beni dal verbale in questione: essa ha sostenuto che i beni in parola
le erano stati venduti nel luglio 1997 dalla conduttrice (doc. B e C), alla
quale li aveva poi lasciati in uso a titolo di noleggio per fr. 200.- mensili.
Di
diverso avviso il convenuto, il quale ha osservato che il diritto di ritenzione
era di principio prioritario rispetto alle pretese di proprietà dei terzi,
tanto più che in concreto egli non era a conoscenza del diritto di proprietà
dell’attrice.
3. Il
Segretario assessore, con il giudizio qui impugnato, ha innanzitutto
evidenziato che la causa mirava in realtà alla rivendicazione di alcuni beni
nell’ambito di un fallimento, sicché essa non era retta dagli art. 107 segg.
LEF, a cui si applicava la procedura accelerata, bensì dall’art. 242 LEF, con
conseguente applicazione della procedura ordinaria. Escluso che l’attrice
potesse produrre in sede conclusionale i doc. E-L, comunque ininfluenti per
l’esito della lite, il giudice di prime cure ha quindi concluso che la
petizione doveva essere respinta. L’attrice, gravata dell’onere della prova,
non era in effetti riuscita a dimostrare che il convenuto sapesse o dovesse
sapere che gli oggetti in discussione non appartenevano alla conduttrice (art.
268a cpv. 1 CO). A sostegno della sua tesi, egli ha in particolare osservato: che
le prove, costituite dalla deposizione del teste __________ G__________, non
particolarmente chiara e precisa, specie nella collocazione temporale dei fatti
riferiti, e dall’interrogatorio formale del convenuto, erano sull’argomento
contrastanti e di conseguenza si elidevano a vicenda; che non vi era prova
dell’asserzione dell’attrice secondo cui nel settembre 1997 al convenuto,
rispettivamente al funzionario dell’UEF, in occasione della prima
inventariazione (doc. F), sarebbero stati mostrati i giustificativi della
vendita all’attrice di parte dell’inventario della conduttrice; che infine nulla
di favorevole alla tesi attorea apportavano i bilanci della conduttrice, ammesso
ma non concesso che permettessero al convenuto di accorgersi della vendita, non
risultando in modo fedefacente quando quei documenti sarebbero stati consegnati
al convenuto.
4. Dell'appello
dell'attrice, che chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione, e delle osservazioni del convenuto, che postula invece
la reiezione del gravame, si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
5. Nelle
sue osservazioni il convenuto pretende che l’appello sia tardivo e con ciò
irricevibile, lo stesso non essendo stato presentato entro il termine di 10
giorni (art. 398 cpv. 1 CPC), non sospeso dalle ferie (art. 398bis CPC), dalla
notifica della decisione impugnata, che era stata resa nell’ambito della
procedura accelerata (art. 107 segg. LEF). Non è così. Nella misura in cui - a
detta del primo giudice - la causa, pacificamente promossa ed istruita secondo
la procedura accelerata (art. 109 cpv. 4 LEF), per la sua natura e lo scopo
delle sue domande risultava invece essere retta dall’art. 242 LEF e con ciò
disciplinata dalla procedura ordinaria (Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 6ª ed., § 45 n. 44; Russenberger, Basler Kommentar, n. 41 ad
art. 242 LEF; Jeandin/Fischer, Commentaire Romand, n. 21 ad art. 242 LEF), si ha in effetti che
il termine d’impugnazione è quello previsto da quest’ultima procedura (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 10 e 11 ad art. 308), ovvero quello di 20 giorni,
sospeso dalle ferie (art. 308 cpv. 1 CPC), la giurisprudenza avendo già avuto
modo di stabilire che l’irregolarità della procedura applicata in prima sede
non comporta il protrarsi di tale irregolarità anche in sede ricorsuale (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 308). In tal senso il fatto che la Pretura
abbia nel frattempo confermato la crescita in giudicato della sentenza di primo
grado è ovviamente privo di rilevanza.
6. L’appello,
sia pure tempestivo, deve comunque essere respinto, siccome irricevibile, nella
misura in cui in generale l’attrice non si confronta con le argomentazioni del
Segretario assessore e dunque non spiega per quale motivo le stesse sarebbero
errate e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art.
309). In questa sede l’attrice, a sostegno della sua tesi, secondo cui il
convenuto era a conoscenza della vendita dei beni in parola, si è in effetti limitata
a riprodurre alcuni stralci della testimonianza resa da __________ G__________,
in parte già considerati nella sentenza impugnata, e ad osservare che la
deposizione di quest’ultimo era molto più fedefacente di quella fornita,
oltretutto nell’ambito del suo interrogatorio formale, dal convenuto. L’attrice
ha dapprima evidenziato (appello p. 7 in fondo) che il teste, oltre ad aver
ricordato che il convenuto era venuto a conoscenza della vendita, aveva pure
ricordato che costui aveva fatto una battuta di spirito, sennonché essa non ha
spiegato in che modo da quest’ultima circostanza, non considerata dal giudice,
si dovesse ritenere errato l’assunto del Segretario assessore secondo cui non
era chiara la collocazione temporale dell’episodio, ovvero concludere che il
fatto riportato fosse proprio accaduto nel 1997 e non invece nel 2004. Essa
pretende poi (appello p. 8 in alto) che la conoscenza da parte del convenuto
della vendita di quei beni sarebbe pure provata dai bilanci della conduttrice,
che, a detta del teste __________ G__________, gli erano stati trasmessi sempre,
cioè appena erano pronti, sennonché a parte il fatto che tale argomentazione è
irricevibile in quanto evocata per la prima volta solo in questa sede (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC), si osserva che anche in questo caso l’attrice non ha
spiegato per quali motivi non si potrebbe invece condividere l’assunto del
primo giudice, che, preso atto che il teste aveva pure riferito di averli
consegnati ultimamente, aveva concluso di non poter stabilire in quale
momento fosse effettivamente avvenuta la loro consegna all’attore, tanto più
che dal fatto che il teste abbia riferito di averli consegnati sempre
non si può ancora ritenere che ciò sia avvenuto non appena gli stessi erano
stati allestiti; oltretutto l’attrice nemmeno ha chiarito se ed eventualmente
in che modo, contrariamente all’assunto del primo giudice, la ricezione di quei
documenti avrebbe permesso al convenuto di accorgersi che parte dell’inventario
era stata nel frattempo venduta. Quanto infine all’argomentazione (appello p. 8
in alto) secondo cui la testimonianza di __________ G__________ sarebbe
maggiormente fedefacente rispetto a quella, allestita nella forma
dell’interrogatorio formale, del convenuto, la stessa è di principio corretta,
ma non permette ancora di riformare il primo giudizio, visto e considerato che
la deposizione di quel teste, almeno sulle questioni rilevanti, è risultata
incompleta, si pensi alla collocazione temporale dell’asserita conoscenza da
parte del convenuto della vendita di parte dell’inventario, rispettivamente
contraddittoria, si pensi al momento della consegna al convenuto dei bilanci
della conduttrice, sicché è in definitiva a ragione che il primo giudice non ha
ritenuto di poter accogliere la petizione sulla base di quella sola prova.
7. La
petizione e con ciò l’appello avrebbero in ogni caso già dovuto essere respinti
per un altro motivo ed in particolare per il fatto che l’attrice negli allegati
preliminari, pur avendo certo addotto di aver acquistato dalla conduttrice una
parte dell’inventario, mai però aveva preteso che il convenuto fosse stato a
conoscenza di quella vendita. Ne discende che la questione, di cui anche in
questa sede è ammesso il carattere determinante (appello p. 6 seg.), evocata
dall’attrice per la prima volta solo in sede conclusionale, era in realtà proceduralmente
irrita (art. 78 CPC) ed a maggior ragione non poteva quindi essere oggetto di
esame da parte della scrivente Camera (II CCA 30 gennaio 1997 inc. n.
12.96.235, 2 ottobre 2007 inc. n. 12.2006.179, 29 ottobre 2007 inc. n.
12.2007.223).
8. Ma
a prescindere da quanto precede, non può infine essere sottaciuto che il
giudice, invece di convertire la petizione in una causa ex art. 242 LEF, nelle
particolari circostanze avrebbe dovuto addirittura respingerla. In effetti
l’UEF aveva a suo tempo chiaramente indicato all’attrice, che ha menzionato il
relativo documento, sia pure concernente un altro terzo rivendicante (cfr. doc.
B inc. n. AC.2005.4 rich.), che la rivendicazione della proprietà andava fatta
secondo la procedura di cui all’art. 242 LEF. Sennonché la causa qui promossa,
oltre a richiamare espressamente gli art. 107 segg. LEF, è stata intitolata
“azione di rivendicazione di beni pignorati” e, con le sue domande, mirava ad
accertare la sua proprietà su alcuni beni indicati in un verbale di
pignoramento e con ciò di togliere detti beni dal verbale in questione, quando
in realtà non vi erano né beni pignorati, né alcun verbale di pignoramento.
Ritenuto che l’attrice era nell’occasione rappresentata da un avvocato
professionista, il quale ha deliberatamente optato per una via giudiziaria
errata, non era dunque possibile effettuare una conversione della procedura
scelta, nel senso di entrare nel merito di un’azione di rivendicazione di beni
vincolati da un diritto di ritenzione nell’ambito del fallimento (cfr. per
analogia Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 55 e n. 454 ad art. 307).
9. Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello,
calcolate su un valore litigioso di fr. 48’100.- (doc. A), corrispondente
al valore di stima dei beni rivendicati (Amonn/Gasser, op.
cit., § 45 n. 43; Russenberger, op. cit., ibidem; Jeandin/Fischer, op. cit., ibidem), seguono
la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 2 maggio 2007 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 800.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr.
850.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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