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Decisione

12.2007.104

Contratto di appalto, legittimazione passiva di asserito committente, rapporto di rappresentanza tra comproprietari, procura apparente e buona fede del terzo

11 gennaio 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi eredi Z__________

Z__________ e V__________ Z__________ in

comunione ereditaria

(tutti rappr. dall'avv. dr.______, Lugano)

con la quale si chiede la condanna dei convenuti al

pagamento, in solido, dell'importo di fr. 82'430.30 oltre interessi al 5% dal 1°

dicembre 2002, mentre i convenuti, oltre a respingere la richiesta di merito,

hanno sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale del foro adito per

quanto concerne i convenuti AP 2 e G__________ Z__________ e l'eccezione di

carenza di legittimazione passiva per tutti loro che il Pretore, con decisione

2 aprile 2007 ha respinto;

e ora sull'appello 7 maggio 2007 dei convenuti che

chiedono la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere interamente le

due eccezioni da loro sollevate, mentre la parte attrice, con osservazioni 14

giugno 2007, ne chiede la reiezione.

Considerato

in fatto e in diritto:

1. Con

contratto 20 settembre 1999 (doc. B) AP 1 e AP 4 hanno conferito a AO 1 i

lavori d'ingegneria riguardanti l'edificazione del mappale __________ di P__________.

Il contratto è stato sottoscritto, oltre che dallo studio d'ingegneria, dal

solo AP 4. A seguito di tali prestazioni l'attrice vanta un credito, a saldo,

di fr. 82'430.30 che fa valere nei confronti dei quattro convenuti perché

comproprietari del terreno edificato.

2. I

convenuti hanno sollevato, preliminarmente, due eccezioni:

a) quella

di incompetenza territoriale del Pretore adito per i convenuti AP 2 e G__________

Z__________ perché entrambi domiciliati all'estero; per gli altri due convenuti

la competenza è riconosciuta poiché AP 1 risiede a P__________ e AP 4 ha

sottoscritto il contratto d'ingegnere che contiene una clausola di proroga di

foro al domicilio della sede dell'ingegnere (cfr. conclusioni 15.6.2005 dei

convenuti, pag. 3);

b) quella

di carenza di legittimazione passiva per tutte le persone convenute in causa

poiché esse sono proprietarie delle quattro quote della comproprietà per piani

costituita sull'immobile, oggetto delle prestazioni dell'attrice, e di

conseguenza non potevano essere convenute individualmente, ma l'azione andava

rivolta verso la comunione dei comproprietari della part.__________ RFD di P__________.

La parte

attrice ha chiesto la reiezione delle eccezioni sostenendo, in definitiva, che

l'incarico all'attrice è stato dato dai quattro convenuti che, al momento della

sottoscrizione del contratto, erano i comproprietari del fondo da edificare,

che solo in seguito è stato costituito in proprietà per piani.

3. Il

Pretore, con la decisione impugnata, ha respinto le eccezioni sollevate dai

convenuti, i quali - con la sostituzione al posto di G__________ Z__________,

nel frattempo decesso, della sua comunione ereditaria - chiedono, con l'appello

7 maggio 2007, la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere le stesse

eccezioni e, di conseguenza, respingere la petizione già per questi motivi. La

controparte, con osservazioni 14 giugno 2007, ne chiede la reiezione a conferma

del primo giudizio. Degli argomenti delle parti si dirà, per quanto necessario,

nel seguito dell'esposizione di diritto.

4. La legittimazione

deve essere esaminata d’ufficio e liberamente dal giudice (DTF 126 III 59

consid. 1; 114 II 345 consid. 3d; 108 II 216 consid. 1) e questo principio vale

tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e non per le circostanze di

fatto (Cocchi-Trezzini, CPC TI App.,

ad art. 181 n. 339, con richiamo a DTF 6 luglio 2004 4C.198/2004). In tema di azioni

contrattuali, come pacificamente quella oggetto della controversia sottoposta a

giudizio, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato

contratto, si ritiene che la legittimazione è data qualora la parte sia parte

del contratto in base al quale si procede in giudizio (IICCA 4 dicembre 2003

inc. n. 10.1999.5; 6 giugno 2000 inc. n. 12.2000.66; Cocchi-Trezzini, CPC TI App., ad art. 181 m. 23). Il rapporto contrattuale, per

le prestazioni di un ingegnere o di un architetto, non nasce necessariamente

tra il professionista e il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi

dello specialista ma tra il professionista e chi lo incarica dell'esecuzione

delle opere che può essere, anche, una persona diversa dal proprietario o anche

uno solo dei comproprietari senza che ciò comporti, automaticamente, un

rapporto di rappresentanza. Il contratto sul quale la parte attrice fonda le

proprie pretese indica quali committenti AP 1 e AP 4 (doc. B) e le fatture relative

alle prestazione d'ingegnere sono sempre indirizzate alle medesime persone

(doc. D, F, G, H, I, L, N, O e P) così come il richiamo di pagamento doc. Q,

mentre alla sola AP 1 sono indirizzate le diffide di pagamento doc. M e R. A

entrambi questi convenuti, senza alcun accenno agli altri, è poi spedito il

sollecito del patrocinatore dell'attrice del 12 dicembre 2002 (doc. S). È

quindi pacifico che gli altri due convenuti, AP 2 e G__________ Z__________,

non risultano aver mai conferito incarico all'attrice e quest'ultima non li ha

mai ritenuti suoi mandanti, ravvisando la loro posizione debitoria nell'essere

comproprietari dell'immobile rispettivamente nell'essere stati rappresentati

dall'altro comproprietario AP 4, senza, a quest'ultimo proposito, apportare

alcuna prova. Nulla di diverso afferma il teste F__________, incaricato della

progettazione dell'edificazione, che, anche lui, indica contratti sottoscritti

solo con AP 4 (deposizione del 3 maggio 2005). Ne discende che l'eccezione di

carenza di legittimazione passiva va accolta per quanto concerne i convenuti AP

2 e G__________ Z (e, per esso decesso, i membri della la sua comunione

ereditaria) così che l'altra eccezione, quella di carenza di foro, diretta solo

nei loro confronti, può anche essere tralasciata.

5. Con

questa corretta impostazione dei rapporti tra le parti non torna conto

affrontare la problematica, sollevata dai convenuti, relativa alla necessità di

promuovere l'azione nei confronti della comunione dei comproprietari piuttosto

che dei singoli proprietari per piani. Infatti i rapporti tra le parti

contendenti sono quelli che discendono dal contratto doc. B senza alcuna

incidenza di quelli che possono esistere tra i convenuti. È così pacifica la

posizione di committente di AP 4, indicato come tale nel contratto d'ingegnere

doc. B che ha sottoscritto, quale controparte contrattuale dell'attrice. Va

esaminata invece la posizione della convenuta AP 1 che appare indicata, quale

committente, nel contratto ma non l'ha sottoscritto. Occorre, quindi, stabilire

se AP 4 l'ha validamente rappresentata. Gli atti di causa permettono di

rispondere affermativamente poiché la convenuta AP 1 appare vincolata, anche

lei, alla parte attrice da una cosiddetta procura esterna apparente che si

concretizza quando il rappresentato conosce gli atti del rappresentante, ma non

mette in atto nulla per impedirli (DTF 120 II 197). In altre parole, è data

valida comunicazione al terzo sul rapporto di rappresentanza se, in buona fede,

questi deve ritenere che l'agire del rappresentante non può essere sfuggito al

rappresentato (Giger, in recht 1995, pag. 31). La stessa situazione è data quando il

rappresentato, senza conoscere l'attività del rappresentante, avrebbe potuto

rendersene conto mettendo in atto la diligenza usuale imposta dalle circostanze

del caso. Condizione affinché siano date le conseguenze della rappresentanza

diretta è naturalmente che possa essere sufficientemente accertata la buona

fede del terzo (DTF cit.; Giger, op. cit.; AJP/PJA, 1994, 1465). La buona fede dell'attrice è

indubbia e l'atteggiamento di AP 1 è stato tale da comprovare questo rapporto

di rappresentanza. Infatti, ha sempre ricevuto le fatture, provvedendo a

pagarne una buona parte, ha ricevuto i solleciti e le diffide di pagamento, ha

avuto conoscenza del contratto che la indicava quale committente tanto è vero

che, nella sua lettera 12 dicembre 2002 all'attrice (doc. T), obietta che delle

prestazioni fatturate non sono contenute nel contratto e dice di non aver

sottoscritto il contratto senza però contestare l'eventuale facoltà di

rappresentanza di AP 4. Tutto ciò permette di opporle l'esistenza di una

procura apparente e, di conseguenza, di riconoscere la sua legittimazione

passiva nell'ambito del rapporto contrattuale che sgorga dal contratto doc. B.

6. Ne

segue che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dev'essere accolta

nei confronti dei convenuti AP 2 e G__________ Z__________ (e, per esso

decesso, i membri della sua comunione ereditaria) e respinta, invece, nei

confronti degli altri convenuti AP 1 e AP 4. Come già indicato l'eccezione di

foro non ha più ragione di essere esaminata perché sollevata solo nei confronti

dei convenuti senza legittimazione passiva mentre per gli altri due convenuti

la competenza del Pretore adito è data dalla residenza a P__________ di AP 1 e

dalla proroga di foro, contenuta nel contratto d'ingegnere (punto 13 contratto

20 settembre 1999, doc. B), per entrambi.

7. La

tassa di giustizia e le spese di entrambe le sedi sono a carico dell'attrice

per un mezzo e di AP 1 e AP 4, in solido, per l'altro mezzo. L'attrice verserà,

per la prima sede, a AP 2 e G__________ Z__________ (e, per esso decesso, alla

sua comunione ereditaria) l'importo di fr. 500.- ciascuno per ripetibili mentre

AP 1 e AP 4 verseranno, in solido, per lo stesso titolo, fr. 1'000.- a AO 1.

Per la procedura d'appello l'importo delle ripetibili, nello stesso schema di

condanna, è ridotto a fr. 300.- e a fr. 600.-.

Per i quali motivi,

richiamati, per le spese, l'art. 147 CPC e la

vigente TG

dichiara e pronuncia

I. L'appello 7 maggio 2007 è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione

2 aprile 2007 del Pretore di Lugano, sez. 2 è così riformata:

1. La

petizione 24 febbraio 2004 è respinta nei confronti dei

convenuti AP 2 e G__________ Z__________ (e, per esso

decesso, della sua comunione ereditaria) per carenza di

legittimazione passiva.

2. L'eccezione di carenza di legittimazione

passiva dei convenuti

AP 1

e AP 4 non è ammessa.

3. La

tassa di giudizio di fr. 1'000.- e le spese sono a carico

della

parte attrice e di AP 1 e AP 4, in solido,

per

un mezzo ciascuno.

AO

1 verserà a AP 2 e G__________ Z__________ (e, per

esso decesso, alla sua

comunione ereditaria) l'importo di fr. 500.- ciascuno, mentre

AP 1

e AP 4 verseranno, in solido, all'attrice

l'importo di fr. 1'000.-, per ripetibili.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 500.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

550.

-

già

anticipate dagli appellanti sono a carico di AP 1 e AP 4, in solido, per un

mezzo e di AO 1 per l'altro mezzo.

AO 1

verserà a AP 2 e G__________ Z__________ (e, per esso decesso, alla sua

comunione ereditaria) l'importo di fr. 300.- ciascuno per ripetibili d'appello.

AP 1 e AP

4.

verseranno, in solido, a AO 1 l'importo di fr. 600.- per ripetibili

d'appello.

III. Intimazione:

-

__________

-

__________

Comunicazione

alla Pretura di Lugano, sez. 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Premesso che nella fattispecie il valore di causa

ammonta a fr. 82'430.30, nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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