12.2007.104
Contratto di appalto, legittimazione passiva di asserito committente, rapporto di rappresentanza tra comproprietari, procura apparente e buona fede del terzo
11 gennaio 2008Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2007.104
Data decisione, Autorità:
11.01.2008, IICCA
Titolo:
Contratto di appalto, legittimazione passiva di asserito committente, rapporto di rappresentanza tra comproprietari, procura apparente e buona fede del terzo
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
PROCURA
art. 32 CO
art. 33 CO
Incarto n.
12.2007.104
Lugano
11 gennaio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Cocchi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.124
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 24
febbraio 2004 da
AO 1, Lugano
(rappr. __________)
contro
AP 1, Porza
AP 2, Tespe (Germania)
AP 4, Veliki Preslav (Bulgaria)
G__________ Z__________, Sofia (Bulgaria) e, per esso decesso,
Fatti
i suoi eredi Z__________
Z__________ e V__________ Z__________ in
comunione ereditaria
(tutti rappr. dall'avv. dr.______, Lugano)
con la quale si chiede la condanna dei convenuti al
pagamento, in solido, dell'importo di fr. 82'430.30 oltre interessi al 5% dal 1°
dicembre 2002, mentre i convenuti, oltre a respingere la richiesta di merito,
hanno sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale del foro adito per
quanto concerne i convenuti AP 2 e G__________ Z__________ e l'eccezione di
carenza di legittimazione passiva per tutti loro che il Pretore, con decisione
2 aprile 2007 ha respinto;
e ora sull'appello 7 maggio 2007 dei convenuti che
chiedono la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere interamente le
due eccezioni da loro sollevate, mentre la parte attrice, con osservazioni 14
giugno 2007, ne chiede la reiezione.
Considerato
in fatto e in diritto:
1. Con
contratto 20 settembre 1999 (doc. B) AP 1 e AP 4 hanno conferito a AO 1 i
lavori d'ingegneria riguardanti l'edificazione del mappale __________ di P__________.
Il contratto è stato sottoscritto, oltre che dallo studio d'ingegneria, dal
solo AP 4. A seguito di tali prestazioni l'attrice vanta un credito, a saldo,
di fr. 82'430.30 che fa valere nei confronti dei quattro convenuti perché
comproprietari del terreno edificato.
2. I
convenuti hanno sollevato, preliminarmente, due eccezioni:
a) quella
di incompetenza territoriale del Pretore adito per i convenuti AP 2 e G__________
Z__________ perché entrambi domiciliati all'estero; per gli altri due convenuti
la competenza è riconosciuta poiché AP 1 risiede a P__________ e AP 4 ha
sottoscritto il contratto d'ingegnere che contiene una clausola di proroga di
foro al domicilio della sede dell'ingegnere (cfr. conclusioni 15.6.2005 dei
convenuti, pag. 3);
b) quella
di carenza di legittimazione passiva per tutte le persone convenute in causa
poiché esse sono proprietarie delle quattro quote della comproprietà per piani
costituita sull'immobile, oggetto delle prestazioni dell'attrice, e di
conseguenza non potevano essere convenute individualmente, ma l'azione andava
rivolta verso la comunione dei comproprietari della part.__________ RFD di P__________.
La parte
attrice ha chiesto la reiezione delle eccezioni sostenendo, in definitiva, che
l'incarico all'attrice è stato dato dai quattro convenuti che, al momento della
sottoscrizione del contratto, erano i comproprietari del fondo da edificare,
che solo in seguito è stato costituito in proprietà per piani.
3. Il
Pretore, con la decisione impugnata, ha respinto le eccezioni sollevate dai
convenuti, i quali - con la sostituzione al posto di G__________ Z__________,
nel frattempo decesso, della sua comunione ereditaria - chiedono, con l'appello
7 maggio 2007, la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere le stesse
eccezioni e, di conseguenza, respingere la petizione già per questi motivi. La
controparte, con osservazioni 14 giugno 2007, ne chiede la reiezione a conferma
del primo giudizio. Degli argomenti delle parti si dirà, per quanto necessario,
nel seguito dell'esposizione di diritto.
4. La legittimazione
deve essere esaminata d’ufficio e liberamente dal giudice (DTF 126 III 59
consid. 1; 114 II 345 consid. 3d; 108 II 216 consid. 1) e questo principio vale
tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e non per le circostanze di
fatto (Cocchi-Trezzini, CPC TI App.,
ad art. 181 n. 339, con richiamo a DTF 6 luglio 2004 4C.198/2004). In tema di azioni
contrattuali, come pacificamente quella oggetto della controversia sottoposta a
giudizio, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato
contratto, si ritiene che la legittimazione è data qualora la parte sia parte
del contratto in base al quale si procede in giudizio (IICCA 4 dicembre 2003
inc. n. 10.1999.5; 6 giugno 2000 inc. n. 12.2000.66; Cocchi-Trezzini, CPC TI App., ad art. 181 m. 23). Il rapporto contrattuale, per
le prestazioni di un ingegnere o di un architetto, non nasce necessariamente
tra il professionista e il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi
dello specialista ma tra il professionista e chi lo incarica dell'esecuzione
delle opere che può essere, anche, una persona diversa dal proprietario o anche
uno solo dei comproprietari senza che ciò comporti, automaticamente, un
rapporto di rappresentanza. Il contratto sul quale la parte attrice fonda le
proprie pretese indica quali committenti AP 1 e AP 4 (doc. B) e le fatture relative
alle prestazione d'ingegnere sono sempre indirizzate alle medesime persone
(doc. D, F, G, H, I, L, N, O e P) così come il richiamo di pagamento doc. Q,
mentre alla sola AP 1 sono indirizzate le diffide di pagamento doc. M e R. A
entrambi questi convenuti, senza alcun accenno agli altri, è poi spedito il
sollecito del patrocinatore dell'attrice del 12 dicembre 2002 (doc. S). È
quindi pacifico che gli altri due convenuti, AP 2 e G__________ Z__________,
non risultano aver mai conferito incarico all'attrice e quest'ultima non li ha
mai ritenuti suoi mandanti, ravvisando la loro posizione debitoria nell'essere
comproprietari dell'immobile rispettivamente nell'essere stati rappresentati
dall'altro comproprietario AP 4, senza, a quest'ultimo proposito, apportare
alcuna prova. Nulla di diverso afferma il teste F__________, incaricato della
progettazione dell'edificazione, che, anche lui, indica contratti sottoscritti
solo con AP 4 (deposizione del 3 maggio 2005). Ne discende che l'eccezione di
carenza di legittimazione passiva va accolta per quanto concerne i convenuti AP
2 e G__________ Z (e, per esso decesso, i membri della la sua comunione
ereditaria) così che l'altra eccezione, quella di carenza di foro, diretta solo
nei loro confronti, può anche essere tralasciata.
5. Con
questa corretta impostazione dei rapporti tra le parti non torna conto
affrontare la problematica, sollevata dai convenuti, relativa alla necessità di
promuovere l'azione nei confronti della comunione dei comproprietari piuttosto
che dei singoli proprietari per piani. Infatti i rapporti tra le parti
contendenti sono quelli che discendono dal contratto doc. B senza alcuna
incidenza di quelli che possono esistere tra i convenuti. È così pacifica la
posizione di committente di AP 4, indicato come tale nel contratto d'ingegnere
doc. B che ha sottoscritto, quale controparte contrattuale dell'attrice. Va
esaminata invece la posizione della convenuta AP 1 che appare indicata, quale
committente, nel contratto ma non l'ha sottoscritto. Occorre, quindi, stabilire
se AP 4 l'ha validamente rappresentata. Gli atti di causa permettono di
rispondere affermativamente poiché la convenuta AP 1 appare vincolata, anche
lei, alla parte attrice da una cosiddetta procura esterna apparente che si
concretizza quando il rappresentato conosce gli atti del rappresentante, ma non
mette in atto nulla per impedirli (DTF 120 II 197). In altre parole, è data
valida comunicazione al terzo sul rapporto di rappresentanza se, in buona fede,
questi deve ritenere che l'agire del rappresentante non può essere sfuggito al
rappresentato (Giger, in recht 1995, pag. 31). La stessa situazione è data quando il
rappresentato, senza conoscere l'attività del rappresentante, avrebbe potuto
rendersene conto mettendo in atto la diligenza usuale imposta dalle circostanze
del caso. Condizione affinché siano date le conseguenze della rappresentanza
diretta è naturalmente che possa essere sufficientemente accertata la buona
fede del terzo (DTF cit.; Giger, op. cit.; AJP/PJA, 1994, 1465). La buona fede dell'attrice è
indubbia e l'atteggiamento di AP 1 è stato tale da comprovare questo rapporto
di rappresentanza. Infatti, ha sempre ricevuto le fatture, provvedendo a
pagarne una buona parte, ha ricevuto i solleciti e le diffide di pagamento, ha
avuto conoscenza del contratto che la indicava quale committente tanto è vero
che, nella sua lettera 12 dicembre 2002 all'attrice (doc. T), obietta che delle
prestazioni fatturate non sono contenute nel contratto e dice di non aver
sottoscritto il contratto senza però contestare l'eventuale facoltà di
rappresentanza di AP 4. Tutto ciò permette di opporle l'esistenza di una
procura apparente e, di conseguenza, di riconoscere la sua legittimazione
passiva nell'ambito del rapporto contrattuale che sgorga dal contratto doc. B.
6. Ne
segue che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dev'essere accolta
nei confronti dei convenuti AP 2 e G__________ Z__________ (e, per esso
decesso, i membri della sua comunione ereditaria) e respinta, invece, nei
confronti degli altri convenuti AP 1 e AP 4. Come già indicato l'eccezione di
foro non ha più ragione di essere esaminata perché sollevata solo nei confronti
dei convenuti senza legittimazione passiva mentre per gli altri due convenuti
la competenza del Pretore adito è data dalla residenza a P__________ di AP 1 e
dalla proroga di foro, contenuta nel contratto d'ingegnere (punto 13 contratto
20 settembre 1999, doc. B), per entrambi.
7. La
tassa di giustizia e le spese di entrambe le sedi sono a carico dell'attrice
per un mezzo e di AP 1 e AP 4, in solido, per l'altro mezzo. L'attrice verserà,
per la prima sede, a AP 2 e G__________ Z__________ (e, per esso decesso, alla
sua comunione ereditaria) l'importo di fr. 500.- ciascuno per ripetibili mentre
AP 1 e AP 4 verseranno, in solido, per lo stesso titolo, fr. 1'000.- a AO 1.
Per la procedura d'appello l'importo delle ripetibili, nello stesso schema di
condanna, è ridotto a fr. 300.- e a fr. 600.-.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l'art. 147 CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 7 maggio 2007 è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione
2 aprile 2007 del Pretore di Lugano, sez. 2 è così riformata:
1. La
petizione 24 febbraio 2004 è respinta nei confronti dei
convenuti AP 2 e G__________ Z__________ (e, per esso
decesso, della sua comunione ereditaria) per carenza di
legittimazione passiva.
2. L'eccezione di carenza di legittimazione
passiva dei convenuti
AP 1
e AP 4 non è ammessa.
3. La
tassa di giudizio di fr. 1'000.- e le spese sono a carico
della
parte attrice e di AP 1 e AP 4, in solido,
per
un mezzo ciascuno.
AO
1 verserà a AP 2 e G__________ Z__________ (e, per
esso decesso, alla sua
comunione ereditaria) l'importo di fr. 500.- ciascuno, mentre
AP 1
e AP 4 verseranno, in solido, all'attrice
l'importo di fr. 1'000.-, per ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 500.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
550.
-
già
anticipate dagli appellanti sono a carico di AP 1 e AP 4, in solido, per un
mezzo e di AO 1 per l'altro mezzo.
AO 1
verserà a AP 2 e G__________ Z__________ (e, per esso decesso, alla sua
comunione ereditaria) l'importo di fr. 300.- ciascuno per ripetibili d'appello.
AP 1 e AP
4.
verseranno, in solido, a AO 1 l'importo di fr. 600.- per ripetibili
d'appello.
III. Intimazione:
-
__________
-
__________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Premesso che nella fattispecie il valore di causa
ammonta a fr. 82'430.30, nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster