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Decisione

12.2007.105

Prestazioni di architetto. Qualifica giuridica del contratto

3 giugno 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

1. In

occasione di un incontro conviviale tenutosi nel 2000, AP 1 manifestò a AO 1,

titolare di uno studio d'architettura a __________, la propria intenzione di

acquistare un immobile in comproprietà. Durante la discussione, AO 1 la

indirizzò verso l'acquisto di una casa, dichiarandosi disposto a interessarsi

per reperire un oggetto confacente. Nel corso del 2001 AP 1 acquistò, su

indicazione di AO 1, la particella no __________ RFD di A__________ sulla quale

sorgeva una casa d'abitazione. AO 1 elaborò quindi un progetto per la

costruzione di una casa bifamiliare. Inoltrata la domanda di costruzione, il

municipio di A__________ rilasciò la licenza edilizia il 5 giugno 2001. AP 1

rinunciò in seguito a realizzare il progetto. In data 23 luglio 2004 AO 1 inviò

la propria fattura, comprendente un onorario a corpo di fr. 60'000.- oltre IVA

per fr. 4'650.- e spese (tassa per la licenzia edilizia) di fr. 717.-.

2. Con

petizione 5 novembre 2004 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento

dell’importo di fr. 65'277.- oltre interessi. L'attore adduce di aver ricevuto

dalla convenuta dapprima l'incarico di cercarle un'abitazione ad A__________, e

in seguito per la progettazione e la direzione lavori per la realizzazione di

una nuova casa bifamiliare sul fondo acquistato. Egli avrebbe quindi allestito

la documentazione necessaria per la domanda di costruzione e, una volta

ottenuta la licenza edilizia, preparato i piani esecutivi, i capitolati

d'appalto delle varie opere con le rispettive offerte necessarie per

l'allestimento del preventivo generale e la relazione tecnica. Per quanto

concerne l'ammontare della mercede, l'attore lo ha calcolato in applicazione

della norma SIA 102, tenuto conto di un costo edificatorio di fr. 800'000.- e

di un'esecuzione del mandato in misura del 52 % del totale.

La

convenuta si è opposta alla petizione. Essa sostiene che, al momento

dell'acquisto dell'immobile, l'attore le aveva assicurato che si poteva

riattare la costruzione esistente con un costo massimo di fr. 200'000.-/300'000.-,

situazione che era stata all'origine della sua decisione di acquistare l'immobile

al prezzo di fr. 790'000.-. Solo dopo l'acquisto l'attore le avrebbe comunicato

che la ristrutturazione non era possibile e che si sarebbe dovuto demolire l'esistente

e costruire ex novo, dichiarandosi comunque disposto a fare qualche schizzo. Interpellato

in merito ai costi del suo intervento, avrebbe risposto che avrebbe preteso

l'onorario unicamente in caso di costruzione effettiva. Di conseguenza, la

convenuta nega l'esistenza di un contratto d'architetto, ritenuto che l'attore aveva

comunque agito a titolo grazioso. Essa contesta poi l'ammontare dell'onorario,

rilevando che l'attore neppure possiede la qualifica di architetto, che la

norma SIA 102 non è applicabile e che le prestazioni dell'architetto sono state

svolte nella misura del 52%.

Con le

conclusioni, ambo le parti hanno confermato le rispettive domande.

3. Con

sentenza 3 aprile 2007, il Pretore ha accolto la petizione limitatamente

all'importo di fr. 36'742.- oltre accessori. A mente del primo giudice,

rilevato che le prestazioni dell'attore erano limitate alla fornitura dei piani

della costruzione, tra le parti era venuto in essere un contratto d'appalto. Ha

poi ritenuto che, vista l'entità delle prestazioni fornite dall'attore, v'era

la presunzione che l'opera non fosse prestata a titolo gratuito. Da ultimo, il

Pretore ha considerato congruo un onorario di fr. 35'925.- a cui erano da

aggiungere la tassa per la licenza edilizia e l'IVA.

4. Con

appello 2 maggio 2007 la convenuta chiede l'annullamento del querelato giudizio

e la sua riforma nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi.

Con

osservazioni 28 giugno 2007 la parte appellata postula la reiezione del

gravame, con protesta di spese e ripetibili;

Considerato

in

diritto:

5. L'art.

8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di

fatto l’obbligo di provare detta circostanza, per il che, in conseguenza di

questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive

del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito

l’esistenza del diritto (Kummel,

Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In materia contrattuale questa norma si

concretizza nel senso che chi, come l’attore, procede per ottenere

l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare

l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa,

mentre secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta secondo il suo libero

convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte

tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba ritenersi provato

(Rep. 1989, pag. 440; Kummel, op.

cit., n. 64 ad art. 8 CC).

5.1 Non

è qui contestato che le prestazioni d’architetto svolte in concreto

dall’attore, consistenti nell'allestimento della documentazione necessaria per

ottenere la licenza edilizia, rientrino nelle prestazioni tipiche del contratto

di appalto (Gauch/Tercier, Das Architektenrecht,

Friborgo 1986, n. 29; Gauch, Der

Werkvertrag, 4a ed.,

Zurigo 1996, n. 49 e segg.; Fellmann,

Commentario bernese, n. 180 e 322 e segg. ad art. 394 CO). Nel contratto di

appalto non esiste una presunzione legale secondo cui le prestazioni svolte

dall’appaltatore debbano essere remunerate: spetta pertanto a quest’ultimo

provare l’esistenza di un accordo sull’onerosità delle sue prestazioni, a meno

che in base alle circostanze del caso non si debba ritenere -ciò che può essere

ribaltato dalla controparte con una semplice controprova- che le stesse fossero

dovute unicamente dietro remunerazione, il che sarà ad esempio il caso se le

prestazioni sono svolte dall’appaltatore nell’ambito dell’esercizio della sua

professione (Gauch/ Tercier, op.

cit., n. 13 e seg. e 835; Gauch,

op. cit., n. 112 e seg., 896 e 1013).

Nel

caso di specie, non essendovi una prova certa della gratuità oppure

dell’onerosità delle prestazioni svolte dall’attore -non esiste in effetti

alcun contratto scritto e non sono neppure provati i termini di un’eventuale

pattuizione verbale- il giudizio sulla questione deve gioco forza basarsi su un

esame degli indizi che le parti hanno portato a sostegno delle rispettive tesi.

5.2 Il

Pretore ha ritenuto provata l'onerosità delle prestazioni di AO 1 perché la sua

attività era andata ben oltre l'allestimento di semplici schizzi e le

informazioni preliminari, avendo egli preparato il progetto e la documentazione

necessaria per l'ottenimento della licenza edilizia, sicché la convenuta non

poteva in buona fede ritenere che una mercede sarebbe stata dovuta solo nel

caso in cui il progetto fosse stato realizzato.

L'appellante

non contesta la predetta conclusione del primo giudice, al quale però

rimprovera di non aver considerato la deposizione del teste A__________ dalla

quale risulterebbe che la mercede era condizionata alla realizzazione

dell'opera, preferendovi invece la - inconcludente - testimonianza del teste P__________,

non atta a dimostrare il contrario.

Su

questo punto l'appello non merita protezione. La sentenza impugnata essendo

rimasta incontestata nella misura in cui, il primo giudice avendo ritenuto che

l'estensione dei lavori fatti dall’attore fosse tale da far nascere la presunzione

dell'onerosità del suo operare, incombeva all'appellante provare la diversa

pattuizione nel senso che la mercede sarebbe stata dovuta solo in caso di

realizzazione del progetto. Vero è che la testimonianza di __________ P__________

non è concludente in merito alla problematica della mercede già per il semplice

fatto che, nessuno avendogliene parlato, egli nulla sapeva in proposito. Neppure

dalla testimonianza di __________ A__________, alla quale si appoggia

l'appellante, si può tuttavia dedurre che l'onorario sarebbe stato dovuto solo

in caso di realizzazione della costruzione. A prescindere dal fatto che il

Pretore ha precisato i motivi - rimasti incontestati in questa sede - che lo

hanno indotto a dare maggior credito alla testimonianza di__________ P__________

- ritenuto non interessato perché, al momento dell'audizione, da tre anni non

era più alle dipendenze dell'attore - rispetto a quella di __________ A__________

- meno oggettivo perché convivente della convenuta e padre della figlia della convenuta

- va pure rilevato che, anche qualora AO 1 avesse effettivamente detto di non

preoccuparsi dei costi perché se si fosse costruito il suo onorario sarebbe

stato compreso nei limiti di costo indicatigli, rispettivamente che avrebbe

fatto un prezzo da amico, ciò non è ancora sufficiente per concludere che

l'onorario sarebbe stato dovuto solo in caso di realizzazione dell'opera. È

invece piuttosto da ritenere che nessuna delle parti abbia inteso determinarsi

sulle conseguenze della mancata costruzione, eventualità che non risulta sia stata

presa in considerazione prima dell'ottenimento del permesso di edificare.

In

ogni modo, si può ancora rilevare che, dopo aver ricevuto - due mesi e mezzo

dopo il rilascio della licenza edilizia - la richiesta 22 agosto 2001 relativa

ad un acconto per onorari di fr. 30'000.-, l'attrice non ha reagito. Vero è che

essa non ha versato quanto richiesto, ma neppure risulta che, come ci sarebbe

potuto attendere nell'ambito di rapporti contrattuali, essa abbia in qualche

modo contestato quello scritto. A giudizio della scrivente Camera, nelle

particolari circostanze gli indizi a favore dell'onerosità appaiono di gran

lunga più convincenti, cosicché quest’ultima tesi, resa maggiormente

verosimile, può in definitiva essere considerata provata.

6. Il

Pretore ha stabilito l'onorario in fr. 35'925.-. L'appellante ne contesta

l'entità, a suo giudizio potendosi riconoscere al più fr. 7'797.-, e rimprovera

al Pretore di aver seguito le conclusioni della perizia senza tener sufficientemente

conto delle riserve espresse dal medesimo perito.

6.1 L'appellante

lamenta che il primo giudice ha riconosciuto l'esecuzione delle posizioni 4.1.3

e 4.1.4 malgrado l'appellato medesimo nulla abbia esposto per queste voci. La

doglianza è fondata. In effetti, nel calcolo dell'onorario -effettuato

dall'appellato in applicazione dei principi della norma SIA- l'appellato

medesimo alla voce "fase del progetto di massima" ha indicato una

percentuale del 5% su un massimo di 9%, nulla esponendo ai punti 4.1.3 e

4.1.4, ritenendo egli medesimo di non aver fornito le relative prestazioni. Di

conseguenza la percentuale del 2% è stata riconosciuta a torto. Su questo punto

l'appello va quindi accolto.

6.2 Per

quanto riguarda le prestazioni di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2, riconosciute dal

Pretore nella misura del 10%, l'appellante sostiene che in realtà nulla sarebbe

dovuto, non essendovi prova che le stesse siano state eseguite. Il perito

giudiziario ha però ritenuto che quando per un progetto è rilasciata la licenza

edilizia, le prestazioni dall'inizio della progettazione fino alla domanda di

costruzione sono state eseguite, riconoscendo quindi la relativa percentuale

indicata nelle norme SIA. Per quanto riguarda i punti 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 ha

quindi previsto il 14%. Il Pretore, rilevato come le prestazioni di cui al

punto 4.2.2 erano state eseguite in modo non completo, ha operato una

diminuzione del 2.5%. Tale valutazione del Pretore regge alle critiche, considerato

come la percentuale del 12.5% comprendeva pure il progetto definitivo la cui

esecuzione non è contestata.

6.3 Per

l'allestimento dei piani esecutivi provvisori (posizione 4.3.1) il Pretore,

seguendo le indicazioni del perito, ha riconosciuto una percentuale dell'11%. L'appellante

contesta la sentenza impugnata su questo punto, adducendo che, in mancanza

dell'approvazione del preventivo da parte del committente, l'appellato non

poteva passare alla fase 4.3, perché ciò sarebbe possibile solo una volta

decisa l'edificazione, il che a sua volta presuppone la concessione del

relativo credito bancario. Inoltre, la percentuale stabilita dal perito non

sarebbe coerente, i piani allestiti essendo solo in fase embrionale e non

completi. Ebbene, il Pretore ha già avuto modo di precisare che, come peraltro

sostenuto dalla medesima convenuta (risposta pag. 5), la norma SIA non è

applicabile, le parti non avendone pattuito l'applicazione, sicché è perlomeno

dubbio che l'appellante la possa invocare per contestare l'operato del Pretore.

Comunque sia, il perito ha rilevato che dopo l'ottenimento della licenza

edilizia i piani sono stati modificati e affinati, tanto da costituire piani

esecutivi provvisori (complemento di perizia 6 settembre 2006). Inoltre,

l'appellante medesima ha fatto uso di questi piani nell'ambito della richiesta

di credito a __________ (doc. I -XIII richiamati da__________), ciò che stride

con la sua affermazione secondo cui controparte non disponeva della necessaria

autorizzazione per allestirli. In concreto il perito, al di là della terminologia

usata, ha ammesso l'incompletezza di quanto allestito e ha proceduto a una valutazione

del lavoro svolto, che ha stabilito in 11% del totale di 12.5%. Se è ben vero

che in linea di principio il giudice non è vincolato all’opinione di un perito

(art. 253 CPC), in concreto trattasi di questione eminentemente tecnica, sicché

il Pretore, per prassi costante, non poteva scostarsene se non per motivi

stringenti. Solo quando contro l'opinione del perito depongono fatti, elementi

di prova incontrovertibili, che tolgono fondamento alle tesi ivi sostenute, il

giudice negherà valore probatorio al parere del perito giudiziario ( DTF 118 Ia

145 consid. 1c; Rep. 1989 154 consid. 2 con richiami Cocchi-Trezzini,

CPC-TI, N. 4 all’art. 253), circostanza non verificata nella fattispecie.

7. Per

i motivi che precedono l'appello dev'essere parzialmente accolto. Tenuto conto

che le prestazioni di cui ai punti 4.1.3 e 4.1.4, non sono state eseguite, ne

discende una diminuzione del 2%, pari alla percentuale riconosciuta dal Pretore

a questo soggetto. Seguendo il calcolo del primo giudice al punto 7.4 della

sentenza impugnata, ne risulta una mercede di fr. 36'694.40 (fr. 744'187.-

costi determinanti per il calcolo x 17.61 percentuale secondo le tariffe 2001 x

28 prestazioni eseguite). Tenuto conto della riduzione del 15% per il fatto che

l'appellato non è architetto diplomato, ne risulta un onorario di fr. 31'190.25

a cui vanno aggiunte l'IVA al 7.5 % (fr. 2'339.25), la tassa per la licenza

edilizia di fr. 717.- anticipata dall'appellato, e le spese del precetto (fr.

100.-) rimaste incontestate, per un totale di fr. 34'346.50.

Spese

e ripetibili seguono la soccombenza ritenuto che, per quanto riguarda la prima

istanza, appare giustificato porre le spese a carico delle parti in ragione di

metà per ciascuno e compensare le ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

pronuncia: I. L'appello 2 maggio 2007 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 3 aprile 2007 della Pretura della giurisdizione di

Locarno-Campagna, è modificata come segue:

1. In

parziale accoglimento della petizione, AP 1, A__________, è tenuta a versare a AO

1, A__________, la somma di fr. 34'346.50 oltre interessi al 5% dal 23 agosto

2004 su fr. 34'246.50.

§

Limitatamente a tale importo è rigettata in via definitiva l'opposizione

interposta al PE n. __________ dell'UEF di L__________.

2. La

tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di complessivi fr. 3'162.60, già

anticipate dalle parti, sono poste a carico delle parti in ragione di metà per ciascuna,

compensate le ripetibili.

Considerandi

II. Gli

oneri processuali, consistenti in

a) tassa

di giustizia fr. 550.-

b) spese fr. 50.-

totale fr. 600.-

anticipate

dall'appellante, rimangono a suo carico per 15/16 e per 1/16 sono poste a

carico dell'appellato, al quale l'appellante rifonderà fr. 1'200.- di

ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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