12.2007.105
Prestazioni di architetto. Qualifica giuridica del contratto
3 giugno 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2007.105
Data decisione, Autorità:
03.06.2008, IICCA
Titolo:
Prestazioni di architetto. Qualifica giuridica del contratto
MERCEDE
art. 363 CO
Incarto n.
12.2007.105
Lugano
3 giugno 2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.192
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 5
novembre 2004 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. dall' RA
1
con cui
l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 65'277.-
oltre accessori, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al
PE no __________ dell'UEF di L__________, protestando spese e ripetibili;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 3 aprile 2007, ha
accolto limitatamente a fr. 36'742.- oltre interessi al 5% dal 23 agosto 2004;
appellante
la convenuta che, con appello 2 maggio 2007, chiede l'annullamento del
querelato giudizio e la sua riforma nel senso di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore,
con osservazioni 28 giugno 2007, postula la reiezione del gravame, con protesta
di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
1. In
occasione di un incontro conviviale tenutosi nel 2000, AP 1 manifestò a AO 1,
titolare di uno studio d'architettura a __________, la propria intenzione di
acquistare un immobile in comproprietà. Durante la discussione, AO 1 la
indirizzò verso l'acquisto di una casa, dichiarandosi disposto a interessarsi
per reperire un oggetto confacente. Nel corso del 2001 AP 1 acquistò, su
indicazione di AO 1, la particella no __________ RFD di A__________ sulla quale
sorgeva una casa d'abitazione. AO 1 elaborò quindi un progetto per la
costruzione di una casa bifamiliare. Inoltrata la domanda di costruzione, il
municipio di A__________ rilasciò la licenza edilizia il 5 giugno 2001. AP 1
rinunciò in seguito a realizzare il progetto. In data 23 luglio 2004 AO 1 inviò
la propria fattura, comprendente un onorario a corpo di fr. 60'000.- oltre IVA
per fr. 4'650.- e spese (tassa per la licenzia edilizia) di fr. 717.-.
2. Con
petizione 5 novembre 2004 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento
dell’importo di fr. 65'277.- oltre interessi. L'attore adduce di aver ricevuto
dalla convenuta dapprima l'incarico di cercarle un'abitazione ad A__________, e
in seguito per la progettazione e la direzione lavori per la realizzazione di
una nuova casa bifamiliare sul fondo acquistato. Egli avrebbe quindi allestito
la documentazione necessaria per la domanda di costruzione e, una volta
ottenuta la licenza edilizia, preparato i piani esecutivi, i capitolati
d'appalto delle varie opere con le rispettive offerte necessarie per
l'allestimento del preventivo generale e la relazione tecnica. Per quanto
concerne l'ammontare della mercede, l'attore lo ha calcolato in applicazione
della norma SIA 102, tenuto conto di un costo edificatorio di fr. 800'000.- e
di un'esecuzione del mandato in misura del 52 % del totale.
La
convenuta si è opposta alla petizione. Essa sostiene che, al momento
dell'acquisto dell'immobile, l'attore le aveva assicurato che si poteva
riattare la costruzione esistente con un costo massimo di fr. 200'000.-/300'000.-,
situazione che era stata all'origine della sua decisione di acquistare l'immobile
al prezzo di fr. 790'000.-. Solo dopo l'acquisto l'attore le avrebbe comunicato
che la ristrutturazione non era possibile e che si sarebbe dovuto demolire l'esistente
e costruire ex novo, dichiarandosi comunque disposto a fare qualche schizzo. Interpellato
in merito ai costi del suo intervento, avrebbe risposto che avrebbe preteso
l'onorario unicamente in caso di costruzione effettiva. Di conseguenza, la
convenuta nega l'esistenza di un contratto d'architetto, ritenuto che l'attore aveva
comunque agito a titolo grazioso. Essa contesta poi l'ammontare dell'onorario,
rilevando che l'attore neppure possiede la qualifica di architetto, che la
norma SIA 102 non è applicabile e che le prestazioni dell'architetto sono state
svolte nella misura del 52%.
Con le
conclusioni, ambo le parti hanno confermato le rispettive domande.
3. Con
sentenza 3 aprile 2007, il Pretore ha accolto la petizione limitatamente
all'importo di fr. 36'742.- oltre accessori. A mente del primo giudice,
rilevato che le prestazioni dell'attore erano limitate alla fornitura dei piani
della costruzione, tra le parti era venuto in essere un contratto d'appalto. Ha
poi ritenuto che, vista l'entità delle prestazioni fornite dall'attore, v'era
la presunzione che l'opera non fosse prestata a titolo gratuito. Da ultimo, il
Pretore ha considerato congruo un onorario di fr. 35'925.- a cui erano da
aggiungere la tassa per la licenza edilizia e l'IVA.
4. Con
appello 2 maggio 2007 la convenuta chiede l'annullamento del querelato giudizio
e la sua riforma nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi.
Con
osservazioni 28 giugno 2007 la parte appellata postula la reiezione del
gravame, con protesta di spese e ripetibili;
Considerato
in
diritto:
5. L'art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provare detta circostanza, per il che, in conseguenza di
questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive
del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito
l’esistenza del diritto (Kummel,
Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In materia contrattuale questa norma si
concretizza nel senso che chi, come l’attore, procede per ottenere
l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare
l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa,
mentre secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta secondo il suo libero
convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte
tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba ritenersi provato
(Rep. 1989, pag. 440; Kummel, op.
cit., n. 64 ad art. 8 CC).
5.1 Non
è qui contestato che le prestazioni d’architetto svolte in concreto
dall’attore, consistenti nell'allestimento della documentazione necessaria per
ottenere la licenza edilizia, rientrino nelle prestazioni tipiche del contratto
di appalto (Gauch/Tercier, Das Architektenrecht,
Friborgo 1986, n. 29; Gauch, Der
Werkvertrag, 4a ed.,
Zurigo 1996, n. 49 e segg.; Fellmann,
Commentario bernese, n. 180 e 322 e segg. ad art. 394 CO). Nel contratto di
appalto non esiste una presunzione legale secondo cui le prestazioni svolte
dall’appaltatore debbano essere remunerate: spetta pertanto a quest’ultimo
provare l’esistenza di un accordo sull’onerosità delle sue prestazioni, a meno
che in base alle circostanze del caso non si debba ritenere -ciò che può essere
ribaltato dalla controparte con una semplice controprova- che le stesse fossero
dovute unicamente dietro remunerazione, il che sarà ad esempio il caso se le
prestazioni sono svolte dall’appaltatore nell’ambito dell’esercizio della sua
professione (Gauch/ Tercier, op.
cit., n. 13 e seg. e 835; Gauch,
op. cit., n. 112 e seg., 896 e 1013).
Nel
caso di specie, non essendovi una prova certa della gratuità oppure
dell’onerosità delle prestazioni svolte dall’attore -non esiste in effetti
alcun contratto scritto e non sono neppure provati i termini di un’eventuale
pattuizione verbale- il giudizio sulla questione deve gioco forza basarsi su un
esame degli indizi che le parti hanno portato a sostegno delle rispettive tesi.
5.2 Il
Pretore ha ritenuto provata l'onerosità delle prestazioni di AO 1 perché la sua
attività era andata ben oltre l'allestimento di semplici schizzi e le
informazioni preliminari, avendo egli preparato il progetto e la documentazione
necessaria per l'ottenimento della licenza edilizia, sicché la convenuta non
poteva in buona fede ritenere che una mercede sarebbe stata dovuta solo nel
caso in cui il progetto fosse stato realizzato.
L'appellante
non contesta la predetta conclusione del primo giudice, al quale però
rimprovera di non aver considerato la deposizione del teste A__________ dalla
quale risulterebbe che la mercede era condizionata alla realizzazione
dell'opera, preferendovi invece la - inconcludente - testimonianza del teste P__________,
non atta a dimostrare il contrario.
Su
questo punto l'appello non merita protezione. La sentenza impugnata essendo
rimasta incontestata nella misura in cui, il primo giudice avendo ritenuto che
l'estensione dei lavori fatti dall’attore fosse tale da far nascere la presunzione
dell'onerosità del suo operare, incombeva all'appellante provare la diversa
pattuizione nel senso che la mercede sarebbe stata dovuta solo in caso di
realizzazione del progetto. Vero è che la testimonianza di __________ P__________
non è concludente in merito alla problematica della mercede già per il semplice
fatto che, nessuno avendogliene parlato, egli nulla sapeva in proposito. Neppure
dalla testimonianza di __________ A__________, alla quale si appoggia
l'appellante, si può tuttavia dedurre che l'onorario sarebbe stato dovuto solo
in caso di realizzazione della costruzione. A prescindere dal fatto che il
Pretore ha precisato i motivi - rimasti incontestati in questa sede - che lo
hanno indotto a dare maggior credito alla testimonianza di__________ P__________
- ritenuto non interessato perché, al momento dell'audizione, da tre anni non
era più alle dipendenze dell'attore - rispetto a quella di __________ A__________
- meno oggettivo perché convivente della convenuta e padre della figlia della convenuta
- va pure rilevato che, anche qualora AO 1 avesse effettivamente detto di non
preoccuparsi dei costi perché se si fosse costruito il suo onorario sarebbe
stato compreso nei limiti di costo indicatigli, rispettivamente che avrebbe
fatto un prezzo da amico, ciò non è ancora sufficiente per concludere che
l'onorario sarebbe stato dovuto solo in caso di realizzazione dell'opera. È
invece piuttosto da ritenere che nessuna delle parti abbia inteso determinarsi
sulle conseguenze della mancata costruzione, eventualità che non risulta sia stata
presa in considerazione prima dell'ottenimento del permesso di edificare.
In
ogni modo, si può ancora rilevare che, dopo aver ricevuto - due mesi e mezzo
dopo il rilascio della licenza edilizia - la richiesta 22 agosto 2001 relativa
ad un acconto per onorari di fr. 30'000.-, l'attrice non ha reagito. Vero è che
essa non ha versato quanto richiesto, ma neppure risulta che, come ci sarebbe
potuto attendere nell'ambito di rapporti contrattuali, essa abbia in qualche
modo contestato quello scritto. A giudizio della scrivente Camera, nelle
particolari circostanze gli indizi a favore dell'onerosità appaiono di gran
lunga più convincenti, cosicché quest’ultima tesi, resa maggiormente
verosimile, può in definitiva essere considerata provata.
6. Il
Pretore ha stabilito l'onorario in fr. 35'925.-. L'appellante ne contesta
l'entità, a suo giudizio potendosi riconoscere al più fr. 7'797.-, e rimprovera
al Pretore di aver seguito le conclusioni della perizia senza tener sufficientemente
conto delle riserve espresse dal medesimo perito.
6.1 L'appellante
lamenta che il primo giudice ha riconosciuto l'esecuzione delle posizioni 4.1.3
e 4.1.4 malgrado l'appellato medesimo nulla abbia esposto per queste voci. La
doglianza è fondata. In effetti, nel calcolo dell'onorario -effettuato
dall'appellato in applicazione dei principi della norma SIA- l'appellato
medesimo alla voce "fase del progetto di massima" ha indicato una
percentuale del 5% su un massimo di 9%, nulla esponendo ai punti 4.1.3 e
4.1.4, ritenendo egli medesimo di non aver fornito le relative prestazioni. Di
conseguenza la percentuale del 2% è stata riconosciuta a torto. Su questo punto
l'appello va quindi accolto.
6.2 Per
quanto riguarda le prestazioni di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2, riconosciute dal
Pretore nella misura del 10%, l'appellante sostiene che in realtà nulla sarebbe
dovuto, non essendovi prova che le stesse siano state eseguite. Il perito
giudiziario ha però ritenuto che quando per un progetto è rilasciata la licenza
edilizia, le prestazioni dall'inizio della progettazione fino alla domanda di
costruzione sono state eseguite, riconoscendo quindi la relativa percentuale
indicata nelle norme SIA. Per quanto riguarda i punti 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 ha
quindi previsto il 14%. Il Pretore, rilevato come le prestazioni di cui al
punto 4.2.2 erano state eseguite in modo non completo, ha operato una
diminuzione del 2.5%. Tale valutazione del Pretore regge alle critiche, considerato
come la percentuale del 12.5% comprendeva pure il progetto definitivo la cui
esecuzione non è contestata.
6.3 Per
l'allestimento dei piani esecutivi provvisori (posizione 4.3.1) il Pretore,
seguendo le indicazioni del perito, ha riconosciuto una percentuale dell'11%. L'appellante
contesta la sentenza impugnata su questo punto, adducendo che, in mancanza
dell'approvazione del preventivo da parte del committente, l'appellato non
poteva passare alla fase 4.3, perché ciò sarebbe possibile solo una volta
decisa l'edificazione, il che a sua volta presuppone la concessione del
relativo credito bancario. Inoltre, la percentuale stabilita dal perito non
sarebbe coerente, i piani allestiti essendo solo in fase embrionale e non
completi. Ebbene, il Pretore ha già avuto modo di precisare che, come peraltro
sostenuto dalla medesima convenuta (risposta pag. 5), la norma SIA non è
applicabile, le parti non avendone pattuito l'applicazione, sicché è perlomeno
dubbio che l'appellante la possa invocare per contestare l'operato del Pretore.
Comunque sia, il perito ha rilevato che dopo l'ottenimento della licenza
edilizia i piani sono stati modificati e affinati, tanto da costituire piani
esecutivi provvisori (complemento di perizia 6 settembre 2006). Inoltre,
l'appellante medesima ha fatto uso di questi piani nell'ambito della richiesta
di credito a __________ (doc. I -XIII richiamati da__________), ciò che stride
con la sua affermazione secondo cui controparte non disponeva della necessaria
autorizzazione per allestirli. In concreto il perito, al di là della terminologia
usata, ha ammesso l'incompletezza di quanto allestito e ha proceduto a una valutazione
del lavoro svolto, che ha stabilito in 11% del totale di 12.5%. Se è ben vero
che in linea di principio il giudice non è vincolato all’opinione di un perito
(art. 253 CPC), in concreto trattasi di questione eminentemente tecnica, sicché
il Pretore, per prassi costante, non poteva scostarsene se non per motivi
stringenti. Solo quando contro l'opinione del perito depongono fatti, elementi
di prova incontrovertibili, che tolgono fondamento alle tesi ivi sostenute, il
giudice negherà valore probatorio al parere del perito giudiziario ( DTF 118 Ia
145 consid. 1c; Rep. 1989 154 consid. 2 con richiami Cocchi-Trezzini,
CPC-TI, N. 4 all’art. 253), circostanza non verificata nella fattispecie.
7. Per
i motivi che precedono l'appello dev'essere parzialmente accolto. Tenuto conto
che le prestazioni di cui ai punti 4.1.3 e 4.1.4, non sono state eseguite, ne
discende una diminuzione del 2%, pari alla percentuale riconosciuta dal Pretore
a questo soggetto. Seguendo il calcolo del primo giudice al punto 7.4 della
sentenza impugnata, ne risulta una mercede di fr. 36'694.40 (fr. 744'187.-
costi determinanti per il calcolo x 17.61 percentuale secondo le tariffe 2001 x
28 prestazioni eseguite). Tenuto conto della riduzione del 15% per il fatto che
l'appellato non è architetto diplomato, ne risulta un onorario di fr. 31'190.25
a cui vanno aggiunte l'IVA al 7.5 % (fr. 2'339.25), la tassa per la licenza
edilizia di fr. 717.- anticipata dall'appellato, e le spese del precetto (fr.
100.-) rimaste incontestate, per un totale di fr. 34'346.50.
Spese
e ripetibili seguono la soccombenza ritenuto che, per quanto riguarda la prima
istanza, appare giustificato porre le spese a carico delle parti in ragione di
metà per ciascuno e compensare le ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
pronuncia: I. L'appello 2 maggio 2007 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 3 aprile 2007 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna, è modificata come segue:
1. In
parziale accoglimento della petizione, AP 1, A__________, è tenuta a versare a AO
1, A__________, la somma di fr. 34'346.50 oltre interessi al 5% dal 23 agosto
2004 su fr. 34'246.50.
§
Limitatamente a tale importo è rigettata in via definitiva l'opposizione
interposta al PE n. __________ dell'UEF di L__________.
2. La
tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di complessivi fr. 3'162.60, già
anticipate dalle parti, sono poste a carico delle parti in ragione di metà per ciascuna,
compensate le ripetibili.
Considerandi
II. Gli
oneri processuali, consistenti in
a) tassa
di giustizia fr. 550.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 600.-
anticipate
dall'appellante, rimangono a suo carico per 15/16 e per 1/16 sono poste a
carico dell'appellato, al quale l'appellante rifonderà fr. 1'200.- di
ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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