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Decisione

12.2007.108

Contratto di assicurazione - reticenza

31 marzo 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

7. La

ricorrente dichiara in primo luogo di “presentare appello” contro la decisione

con la quale il Segretario assessore, ha ritenuto “ammissibile (cfr. sentenza

impugnata, punti 1.1 e 1.2, pag. 4 e 5)” l'azione di accertamento promossa

dalla parte attrice [appello, pag. 4 verso il mezzo]. L'appellante non si

confronta tuttavia neppure minimamente con i menzionati considerandi del primo

giudice, limitandosi alla dichiarazione di appellare. Palesemente non motivato,

su questo punto l'appello si avvera irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC, in

relazione con il cpv. 2 lett. f CPC).

8. Per essere

valida, la dichiarazione di recesso dell'assicuratore per reticenza

dell'assicurato (art. 6 LCA) deve indicare in modo dettagliato il fatto

rilevante taciuto o dichiarato inesattamente e menzionare la domanda che è

stata oggetto di una risposta inesatta (DTF 129 III 713, consid. 2.1). Tale

dichiarazione deve intervenire entro quattro settimane da quando l'assicuratore

ha avuto conoscenza della reticenza (art. 6 LCA); trattasi di un termine di

perenzione, il cui rispetto deve essere provato dall'assicuratore (DTF 118 II

333, consid. 3).

8.1 Il Segretario

assessore ha ritenuto non valida la dichiarazione di recesso dal contratto

assicurativo notificata dalla convenuta in data 14 marzo 2002. Secondo il primo

giudice, in base al testo della notifica in oggetto, l'attrice non era in grado

di capire in buona fede che la convenuta le rimproverava di non avere

dichiarato che __________ O__________ soffriva di diabete e/o ipertensione.

Egli ha in particolare evidenziato che la dichiarazione di recesso non faceva

alcun riferimento al rapporto del Dr. P__________, ma alludeva unicamente

all'avviso di malattia 18 dicembre 2001 (relativo ad una labirintite) e a

generiche informazioni ricevute in data 6 marzo 2002, di cui tuttavia la convenuta

non forniva ragguagli supplementari. Neppure emerge – prosegue il Segretario

assessore – che l'attrice avesse avuto altrimenti conoscenza del rapporto 27

febbraio 2002 del Dr. P__________, né che il Dr. S__________ (già medico di __________

O__________), al quale il Dr. P__________ aveva trasmesso copia del suo

referto, avesse informato di ciò l'attrice o il suo amministratore,

specificando che la notifica della reticenza andava relazionata a tale rapporto

medico del 27 febbraio 2002. Infine, conclude il primo giudice, non vanno

trascurate le circostanze concrete per cui __________ O__________ era stato

sottoposto, su richiesta della convenuta, ad una visita medica da parte del Dr.

P__________ e meglio il manifestarsi di una presunta labirintite – definita in

termini medici quale importante sintomatologia vertiginosa con instabilità in

posizione eretta e nausea – della quale non è dato sapere se fosse cronica o

passeggera e se avesse un rapporto diretto con il diabete o l'ipertensione.

Detto altrimenti, secondo il Segretario assessore, per l'attrice (e per __________

O__________) non pareva così scontato che la reticenza rimproverata dalla

convenuta fosse da mettere in relazione con queste ultime due malattie e non

con la labirintite di cui era rimasto vittima qualche mese prima e i cui

disturbi erano progressivamente regrediti fino a scomparire in modo completo o

Considerandi

con un'altra malattia cronica.

8.2

L'appellante

non si confronta con le predette pertinenti considerazioni del primo giudice,

limitandosi per lo più a generiche dichiarazioni di contestazione (appello, n.

4.

pag. 3-4) o a ribadire quanto già sostenuto in sede di conclusioni, ossia che

essa ha rispettato il termine di quattro settimane per il recesso e che la

lettera 14 marzo 2002 era “sufficientemente chiara, dettagliata e comprensibile

per l'attrice” e che quindi, quest'ultima, “non solo ha capito perfettamente,

ma in ogni caso poteva e doveva discernere pienamente il significato dello

scritto” (appello, pag. 5 verso il mezzo). L'appello si rivela pertanto, per

molti versi, già irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 5 CPC,

in relazione con il cpv. 2 lett. f CPC).

8.3

Comunque, può

senz'altro essere condivisa la valutazione del Segretario assessore, che ha

ritenuto non valida la dichiarazione di recesso del 14 marzo 2002, in quanto

non indica in modo dettagliato il fatto rilevante che sarebbe stato taciuto

dall'assicurata. Certo, la predetta dichiarazione fa riferimento alla domanda

(n. 13) alla quale l'attrice non avrebbe risposto con esattezza. Essa, quale

motivazione, adduce tuttavia in modo generico il fatto che l'attrice avrebbe

sottaciuto essere __________ O__________ persona “affetta da malattia cronica”,

ciò con riferimento “all'avviso di malattia del 18 dicembre 2001”. A ragione il

primo giudice ha evidenziato che l'avviso di malattia in questione concerneva

una labirintite e che __________ O__________ era stato sottoposto, su richiesta

della convenuta, ad una visita medica da parte del Dr. P__________ per il

manifestarsi di quest'ultima malattia, che la ricorrente medesima esclude

essere una malattia cronica (appello, pag. 5 verso il basso). Lo stesso Dr. P__________,

sentito come testimone, ha confermato che il suo “compito era quello di

verificare la capacità lavorativa di __________ O__________, a partire dal 14

dicembre 2001, giorno in cui questo paziente presentava diversi problemi di

equilibrio ed era stato ricoverato all'ospedale di Acquarossa” (verbale 2

giugno 2004, pag. 6 nel mezzo). Diversamente da quanto sostiene l'appellante,

in simili circostanze – vista la genericità della motivazione – l'attrice non

poteva in buona fede capire a quale “malattia cronica” l' AP 1 potesse fare

riferimento nella dichiarazione di recesso del 14 marzo 2002. Dagli atti

neppure risulta che il Dr. S__________, medico curante di __________ O__________,

che – secondo l'appellante avrebbe ricevuto il rapporto 27 febbraio 2002 del

Dr. P__________ – abbia conferito con l'attrice o con __________ O__________

sui contenuti della relazione medica del fiduciario dell'assicurazione,

aiutandoli a comprendere che, forse, la compagnia assicurativa, menzionando

l'affezione “da malattia cronica” non faceva riferimento alla labirintite. Del

resto solo con lettera 19 giugno 2002 (doc. G) – e quindi manifestamente

tardivamente (a norma dell'art. 6 LCA), in quanto già dal 6 marzo 2002 (data di

ricezione da parte sua della relazione del Dr. P__________) [cfr. risposta 28

ottobre 2003, pag. 4 verso l'alto] ella disponeva delle informazioni in

questione – la convenuta ha reso noto all'attrice i “punti fondamentali” per la

sua “presa di posizione” e meglio l'aver “taciuto due elementi rilevanti per la

valutazione del rischio”: la presenza di “un'ipertensione arteriosa dal 1993 e

un diabete mellito dal 1996”. Con quest'ultima lettera la convenuta ha di fatto

lei stessa ammesso che detti elementi erano “fondamentali” per la decisione di

recesso dalla copertura assicurativa. Essi andavano pertanto indicati già nella

decisione del 14 marzo 2002, pena l'invalidità della medesima. La decisione del

Segretario assessore – che, per quanto detto sopra, di certo non “pecca di

eccessivo formalismo” – merita pertanto conferma.

9.

Ne

discende la reiezione del gravame, del tutto infondato. Gli oneri processuali e

le ripetibili, calcolati su un valore litigioso di fr. 13'403.–, seguono la

soccombenza (art. 148 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. L'appello

3 maggio 2007 di __________ è respinto.

2. Gli oneri processuali, consistenti in

a)

tassa di giustizia fr. 550.–

b) spese fr.

50.–

fr.

600.–

già

anticipati dall'appellante, sono posti a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla controparte complessivi fr. 800.– di ripetibili.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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