12.2007.108
Contratto di assicurazione - reticenza
31 marzo 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2007.108
Data decisione, Autorità:
31.03.2008, IICCA
Titolo:
Contratto di assicurazione - reticenza
RETICENZA
art. 4 LCA
art. 6 LCA
Incarto n.
12.2007.108
Lugano
31 marzo 2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.6
della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione 19 settembre 2003
da
AO 1
RA 2
contro
AP 1
RA 1
con cui
l'attrice ha chiesto di accertare l'invalidità dell'esclusione di __________ O__________
dalla cerchia delle persone assicurate dalla convenuta e la condanna di
quest'ultima al pagamento di fr. 8'811.– oltre interessi, domanda avversata
dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e, in via
riconvenzionale, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr.
4'592.– oltre interessi;
sulle
quali il Segretario assessore si è pronunciato, con sentenza 18 aprile 2007,
con cui ha accolto la petizione, condannando la convenuta a pagare la tassa di
giustizia (fr. 750.–) e le spese (fr. 2'450.–) e a versare all'attrice fr. 1'000.–
a titolo di ripetibili, come pure ha respinto la domanda riconvenzionale,
condannando l'attrice riconvenzionale a pagare la tassa di giustizia (fr.
300.–) e le spese (fr. 50.–) e a versare a AO 1 fr. 400.– a titolo di
ripetibili;
appellante
la convenuta con atto di appello 3 maggio 2007, con cui chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda
riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 12 giugno 2007 postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 7 giugno 2000, __________ O__________ – amministratore unico di AO
1 – ha sottoscritto una proposta di assicurazione d'indennità giornaliera per
aziende di E__________ __________. Il proponente ha sottoscritto la risposta
“no” al quesito n. 13 “domanda complementare per nuove proposte: tra le persone
da assicurare ci sono persone che soffrono di malattie croniche?”. Al momento
della sottoscrizione della proposta di assicurazione per se e per gli altri
dipendenti della ditta, __________ O__________ aveva invero informato l'agente
assicurativo __________ Z__________ di soffrire egli stesso di “qualche piccolo
acciacco” e di sottoporsi a dei controlli periodici della pressione e dei
valori degli zuccheri (doc. L). La compagnia assicurativa ha dipoi accettato la
proposta, con inizio della copertura assicurativa a far tempo dal 1° luglio
2000. Nel seguito AO 1 ha versato in tre occasioni indennità giornaliere a __________
O__________, per complessivi fr. 4'592.–.
2. Il 18
dicembre 2001, AO 1 ha notificato alla compagnia assicurativa un'inabilità
lavorativa di __________ O__________, a far tempo dal 14 dicembre 2001,
conseguente ad una labirintite (doc. B). Con successivo certificato medico il Dr.
__________ S__________, Primario dell'Ospedale bleniese di __________, ha
confermato l'inabilità lavorativa di __________ O__________ al 100% dal 14
dicembre 2001 al 28 gennaio 2002 e al 50% dal 29 gennaio 2002 al 20 febbraio
2002 (doc. C).
Il 13 febbraio
2002 AP 1 (in seguito AP 1) – nel frattempo subentrata ad E__________ A__________
– ha disposto una visita di controllo di Giorgio Oliva presso il suo medico
fiduciario Dr. __________ P__________ (doc. D). La predetta visita ha avuto
luogo il 27 febbraio 2002 ed ha determinato un rapporto, di medesima data, del
Dr. P__________ all'attenzione dell' AP 1 (doc. 1), ricevuto da quest'ultima il
6 marzo 2002 (cfr. risposta 28 ottobre 2003, pag. 4 verso l'alto).
3. Con invio
raccomandato 14 marzo 2002 – riferito all'avviso di malattia del 18 dicembre
2001 – l' AP 1 ha notificato a AO 1 l'esclusione di __________ O__________ dal
contratto assicurativo d'indennità giornaliera, a norma dell'art. 6 LCA, con
effetto retroattivo al 1° luglio 2000 e chiesto il rimborso delle indennità
giornaliere a lui precedentemente versate per complessivi fr. 4'592.– (doc. E).
La decisione è stata motivata con il fatto che “da informazioni ricevute in
data 6 marzo 2002” l' AP 1 era venuta “a conoscenza” che __________ O__________
era affetto “da malattia cronica” e che “questo fatto rilevante non” era “stato
però menzionato al punto 13 della proposta” firmata da AO 1 il 7 giugno 2000.
Con ulteriore invio raccomandato 19 giugno 2002 (doc. G), l' AP 1 ha rilevato
“alcuni punti” a suo dire “fondamentali” per la sua “presa di posizione” e
meglio che “il signor O__________” presentava “un'ipertensione arteriosa dal
1993 e un diabete mellito dal 1996”, due malattie “a decorso cronico, che
necessitavano di misure terapeutiche e delle quali era certamente a conoscenza”
al momento della firma della proposta d'assicurazione. Essa ha quindi
dichiarato di confermare la sua precedente decisione del 14 marzo 2002, in
quanto AO 1 le aveva “taciuto due elementi rilevanti per la valutazione del
rischio”.
4. Con
petizione 19 settembre 2003 AO 1 ha contestato l'esclusione di __________ O__________
dalla cerchia delle persone assicurate e chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 8'811.– oltre interessi, corrispondenti alle indennità
giornaliere per il periodo di inabilità lavorativa dal 14 dicembre 2001 al 20
febbraio 2002. Con risposta 28 ottobre 2003 la convenuta si è opposta alla
petizione e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della controparte
al pagamento di fr. 4'592.– oltre interessi, quale rimborso di quanto da lei
versato quali indennità giornaliere per precedenti inabilità lavorative. Le
posizioni delle parti sono state confermate nelle rispettive repliche e
dupliche. Esperita l'istruttoria, le parti hanno ribadito le loro richieste
negli allegati conclusivi.
5. Con sentenza
18 aprile 2007 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore,
ha accolto la petizione, condannando la convenuta a pagare la tassa di
giustizia (fr. 750.–) e le spese (fr. 2'450.–) e a versare all'attrice fr.
1'000.– a titolo di ripetibili, come pure ha respinto la domanda
riconvenzionale, condannando l'attrice riconvenzionale a pagare la tassa di
giustizia (fr. 300.–) e le spese (fr. 50.–) e a versare a AO 1 fr. 400.– a
titolo di ripetibili. Il primo giudice ha dichiarato ammissibile l'azione di
accertamento dell'invalidità dell'esclusione di __________ O__________ dalla
cerchia delle persone assicurate presso, promossa dall'attrice. Il Segretario
assessore ha dipoi ritenuto formalmente inefficace la dichiarazione di recesso
dal contratto assicurativo notificata dalla convenuta all'attrice in data 14
marzo 2002. Secondo il primo giudice, in base al testo della notifica in
oggetto, l'attrice non era in grado di capire in buona fede che la convenuta le
rimproverava di non avere dichiarato che __________ O__________ soffriva di
diabete e/o ipertensione.
6. Con appello
3 maggio 2007, l’ AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi. L'appellante sostiene che, dalla
lettera di recesso dal contratto assicurativo notificata in data 14 marzo 2002,
emerge chiaramente quali sono i fatti taciuti dall'attrice e quale è la domanda
(n. 13) alla quale quest'ultima ha risposto in modo non corretto. Secondo la
ricorrente, l'attrice “poteva e doveva” discernere pienamente il significato
dello scritto del 14 marzo 2002 (e cioè che non aveva dichiarato le malattie
croniche di cui soffriva __________ O__________, ossia il diabete e
l'ipertensione).
Con le
osservazioni all'appello, l'attrice ne chiede la reiezione sulla base delle
considerazioni di cui si dirà, se del caso, ai punti seguenti.
Fatti
7. La
ricorrente dichiara in primo luogo di “presentare appello” contro la decisione
con la quale il Segretario assessore, ha ritenuto “ammissibile (cfr. sentenza
impugnata, punti 1.1 e 1.2, pag. 4 e 5)” l'azione di accertamento promossa
dalla parte attrice [appello, pag. 4 verso il mezzo]. L'appellante non si
confronta tuttavia neppure minimamente con i menzionati considerandi del primo
giudice, limitandosi alla dichiarazione di appellare. Palesemente non motivato,
su questo punto l'appello si avvera irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC, in
relazione con il cpv. 2 lett. f CPC).
8. Per essere
valida, la dichiarazione di recesso dell'assicuratore per reticenza
dell'assicurato (art. 6 LCA) deve indicare in modo dettagliato il fatto
rilevante taciuto o dichiarato inesattamente e menzionare la domanda che è
stata oggetto di una risposta inesatta (DTF 129 III 713, consid. 2.1). Tale
dichiarazione deve intervenire entro quattro settimane da quando l'assicuratore
ha avuto conoscenza della reticenza (art. 6 LCA); trattasi di un termine di
perenzione, il cui rispetto deve essere provato dall'assicuratore (DTF 118 II
333, consid. 3).
8.1 Il Segretario
assessore ha ritenuto non valida la dichiarazione di recesso dal contratto
assicurativo notificata dalla convenuta in data 14 marzo 2002. Secondo il primo
giudice, in base al testo della notifica in oggetto, l'attrice non era in grado
di capire in buona fede che la convenuta le rimproverava di non avere
dichiarato che __________ O__________ soffriva di diabete e/o ipertensione.
Egli ha in particolare evidenziato che la dichiarazione di recesso non faceva
alcun riferimento al rapporto del Dr. P__________, ma alludeva unicamente
all'avviso di malattia 18 dicembre 2001 (relativo ad una labirintite) e a
generiche informazioni ricevute in data 6 marzo 2002, di cui tuttavia la convenuta
non forniva ragguagli supplementari. Neppure emerge – prosegue il Segretario
assessore – che l'attrice avesse avuto altrimenti conoscenza del rapporto 27
febbraio 2002 del Dr. P__________, né che il Dr. S__________ (già medico di __________
O__________), al quale il Dr. P__________ aveva trasmesso copia del suo
referto, avesse informato di ciò l'attrice o il suo amministratore,
specificando che la notifica della reticenza andava relazionata a tale rapporto
medico del 27 febbraio 2002. Infine, conclude il primo giudice, non vanno
trascurate le circostanze concrete per cui __________ O__________ era stato
sottoposto, su richiesta della convenuta, ad una visita medica da parte del Dr.
P__________ e meglio il manifestarsi di una presunta labirintite – definita in
termini medici quale importante sintomatologia vertiginosa con instabilità in
posizione eretta e nausea – della quale non è dato sapere se fosse cronica o
passeggera e se avesse un rapporto diretto con il diabete o l'ipertensione.
Detto altrimenti, secondo il Segretario assessore, per l'attrice (e per __________
O__________) non pareva così scontato che la reticenza rimproverata dalla
convenuta fosse da mettere in relazione con queste ultime due malattie e non
con la labirintite di cui era rimasto vittima qualche mese prima e i cui
disturbi erano progressivamente regrediti fino a scomparire in modo completo o
Considerandi
con un'altra malattia cronica.
8.2
L'appellante
non si confronta con le predette pertinenti considerazioni del primo giudice,
limitandosi per lo più a generiche dichiarazioni di contestazione (appello, n.
4.
pag. 3-4) o a ribadire quanto già sostenuto in sede di conclusioni, ossia che
essa ha rispettato il termine di quattro settimane per il recesso e che la
lettera 14 marzo 2002 era “sufficientemente chiara, dettagliata e comprensibile
per l'attrice” e che quindi, quest'ultima, “non solo ha capito perfettamente,
ma in ogni caso poteva e doveva discernere pienamente il significato dello
scritto” (appello, pag. 5 verso il mezzo). L'appello si rivela pertanto, per
molti versi, già irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 5 CPC,
in relazione con il cpv. 2 lett. f CPC).
8.3
Comunque, può
senz'altro essere condivisa la valutazione del Segretario assessore, che ha
ritenuto non valida la dichiarazione di recesso del 14 marzo 2002, in quanto
non indica in modo dettagliato il fatto rilevante che sarebbe stato taciuto
dall'assicurata. Certo, la predetta dichiarazione fa riferimento alla domanda
(n. 13) alla quale l'attrice non avrebbe risposto con esattezza. Essa, quale
motivazione, adduce tuttavia in modo generico il fatto che l'attrice avrebbe
sottaciuto essere __________ O__________ persona “affetta da malattia cronica”,
ciò con riferimento “all'avviso di malattia del 18 dicembre 2001”. A ragione il
primo giudice ha evidenziato che l'avviso di malattia in questione concerneva
una labirintite e che __________ O__________ era stato sottoposto, su richiesta
della convenuta, ad una visita medica da parte del Dr. P__________ per il
manifestarsi di quest'ultima malattia, che la ricorrente medesima esclude
essere una malattia cronica (appello, pag. 5 verso il basso). Lo stesso Dr. P__________,
sentito come testimone, ha confermato che il suo “compito era quello di
verificare la capacità lavorativa di __________ O__________, a partire dal 14
dicembre 2001, giorno in cui questo paziente presentava diversi problemi di
equilibrio ed era stato ricoverato all'ospedale di Acquarossa” (verbale 2
giugno 2004, pag. 6 nel mezzo). Diversamente da quanto sostiene l'appellante,
in simili circostanze – vista la genericità della motivazione – l'attrice non
poteva in buona fede capire a quale “malattia cronica” l' AP 1 potesse fare
riferimento nella dichiarazione di recesso del 14 marzo 2002. Dagli atti
neppure risulta che il Dr. S__________, medico curante di __________ O__________,
che – secondo l'appellante avrebbe ricevuto il rapporto 27 febbraio 2002 del
Dr. P__________ – abbia conferito con l'attrice o con __________ O__________
sui contenuti della relazione medica del fiduciario dell'assicurazione,
aiutandoli a comprendere che, forse, la compagnia assicurativa, menzionando
l'affezione “da malattia cronica” non faceva riferimento alla labirintite. Del
resto solo con lettera 19 giugno 2002 (doc. G) – e quindi manifestamente
tardivamente (a norma dell'art. 6 LCA), in quanto già dal 6 marzo 2002 (data di
ricezione da parte sua della relazione del Dr. P__________) [cfr. risposta 28
ottobre 2003, pag. 4 verso l'alto] ella disponeva delle informazioni in
questione – la convenuta ha reso noto all'attrice i “punti fondamentali” per la
sua “presa di posizione” e meglio l'aver “taciuto due elementi rilevanti per la
valutazione del rischio”: la presenza di “un'ipertensione arteriosa dal 1993 e
un diabete mellito dal 1996”. Con quest'ultima lettera la convenuta ha di fatto
lei stessa ammesso che detti elementi erano “fondamentali” per la decisione di
recesso dalla copertura assicurativa. Essi andavano pertanto indicati già nella
decisione del 14 marzo 2002, pena l'invalidità della medesima. La decisione del
Segretario assessore – che, per quanto detto sopra, di certo non “pecca di
eccessivo formalismo” – merita pertanto conferma.
9.
Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato. Gli oneri processuali e
le ripetibili, calcolati su un valore litigioso di fr. 13'403.–, seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. L'appello
3 maggio 2007 di __________ è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr.
50.–
fr.
600.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla controparte complessivi fr. 800.– di ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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