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Decisione

12.2007.11

Licenziamento immediato.

21 giugno 2007Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 14 giugno 2006 AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano,

contestando l'esistenza dei

presupposti del licenziamento in tronco. L'istante ha chiesto che la convenuta fosse condannata a pagargli

complessivi fr. 22'398.70 oltre

interessi al 5% dal 9 maggio 2006, importo ridotto con scritto 3 luglio 2006 a

fr. 17'849.90, oltre un importo

da stabilire dal giudice quale indennità per ingiusto licenziamento. All'udienza 23 agosto 2006 l'istante ha confermato le proprie domande,

alle quali si è opposta la convenuta. Esperita l'istruttoria, le parti hanno ribadito i loro rispettivi punti di

vista con conclusioni 14 e 15 novembre 2006. Con sentenza 4 gennaio 2007, il

Pretore ha negato il realizzarsi dei presupposti del licenziamento in tronco di

AO 1 e in parziale accoglimento dell'istanza ha quindi condannato AP 1 a versare a AO 1 fr. 7'500.- quale indennità per licenziamento

immediato ingiustificato e fr. 3'625.- oltre interessi per lo stipendio che avrebbe percepito sino al

termine ordinario di disdetta, dedotte le indennità di disoccupazione percepite

dall'istante.

C. Con

appello 18 gennaio 2007 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso

di respingere l'istanza, in

subordine di accoglierla limitatamente a fr. 3'291.65 oltre interessi. AO 1 non ha invece presentato osservazioni.

considerato

in diritto: 1. Il primo giudice ha spiegato che, nella fattispecie, il mero

atteggiamento minaccioso assunto dal dipendente, che non ha commesso alcuna via

di fatto né ha insultato __________, non può costituire da solo motivo di

licenziamento immediato. Occorre che lo stesso assuma oggettivamente una

connotazione di una tale gravità da non permettere la continuazione della

relazione contrattuale sino al prossimo termine di disdetta. Ciò che il Pretore

non ha ritenuto attuale nella fattispecie. AO 1 era dipendente sin dal 1990 e,

fino al 9 maggio 2006, non risulta esservi stato né alcun precedente negativo,

né alcun avvertimento nei suoi confronti. Anzi, egli aveva già ottenuto una

promozione, da venditore a quadro. Il dipendente ha avuto – per la prima volta,

nel retrobottega, verso l'orario di chiusura del

negozio e non in presenza di clienti – uno scambio di vedute con la figlia dei

proprietari, con espressioni non oggettivamente minacciose, benché proferite

con rabbia e fors'anche ad alta voce. Motivo per cui il primo giudice non ha

ritenuto giustificato il licenziamento in tronco da parte del datore di lavoro.

2. L'art.

337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con

effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la

continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è

il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non

permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata

sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto

immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo

restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid.

4a). Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata solo se

si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità

della disdetta (DTF 130 III 28 consid. 4.1 pag. 31; 129 III 351 consid. 2.1).

Il giudice valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri

contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze

concrete, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127 III 313

consid. 3). Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i

presupposti per il licenziamento in tronco, deve portarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/

Bruchez,

Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 337, pag. 263 n. 13).

3. Nel caso in rassegna il

licenziamento immediato trae origine dal diverbio che ha visto protagonisti AO

1 e __________, direttrice amministrativa e figlia dei proprietari della

convenuta. Dal carteggio processuale è emerso, in sintesi, che il 9 maggio 2006

la direttrice aveva incaricato AO 1 di allestire quattro cartelloni da

appendere l'indomani sulla

vetrina del negozio __________ per avvisare la clientela dell'ultimo giorno di liquidazione. Verso le

18.00 __________, responsabile del magazzino, "visto che [l'istante] aveva fretta e aveva altro lavoro

da fare" (audizione 5 ottobre 2006, teste Carli, pag. 6) si propose di

portare l'unico cartellone

eseguito a __________. Quest'ultima,

accortasi che non erano stati preparati quattro esemplari e lamentandosi che il

testo da lei richiesto non corrispondeva a quello contenuto nel cartellone, si

diresse, unitamente a __________ __________ che si era offerta di aiutarla nel terminare

il lavoro, all'entrata secondaria,

nonché uscita del personale (audizione 13 ottobre 2006, teste __________, pag.

1) del negozio __________. Lì, incrociarono l'istante (loc. cit., teste __________, pag. 6). Questi, all'osservazione di __________ nel senso che

non aveva eseguito propriamente il lavoro richiesto e che lei, con la dipendente

__________, avrebbero dovuto fermarsi più a lungo oltre l'orario di chiusura del negozio, ha risposto

che avrebbero potuto farli il giorno dopo (loc. cit., __________, pag. 6). Egli,

una volta entrati nel retrobottega poco prima dell'orario di chiusura (audizione 13 ottobre 2006, teste __________,

pag. 1) e in presenza di quattro colleghe, ha inoltre affermato che non aveva

avuto abbastanza tempo e, seguendo __________ verso l'ascensore, ha aggiunto a voce alta "siamo stanchi, hai capito

siamo stanchi" (loc. cit., teste __________, pag. 8; teste __________,

pag. 6; audizione 13 ottobre 2006, teste __________, pag. 1). All'affermazione di __________ "proprio tu

sei stanco che non hai lavorato la domenica e domani sei libero", l'istante ha risposto, urlando e tenendo la

porta dell'ascensore aperta,

"cosa hai detto, ripeti cosa hai detto" (loc. cit., teste __________,

pag. 6).

4. L'appellante critica la decisione del Pretore

di non ritenere il comportamento di AO 1 come una grave mancanza tale da

giustificare il licenziamento in tronco. In primo luogo, essa sostiene che non

occorre che il dipendente sia passato a vie di fatto o ingiurie per motivare un

simile provvedimento (appello, pag. 5 in alto). A suffragio della sua tesi,

essa invoca la decisione del Tribunale federale 10 novembre 2005 (4C.274/2005),

nella quale si afferma che "un comportamento sprezzante e aggressivo può

effettivamente condurre alla risoluzione immediata del contratto di

lavoro". In quella fattispecie il dipendente aveva imprecato, bestemmiato,

picchiato i pugni sul tavolo, sbattuto una porta e dopo aver detto al fratello

dell'amministratore della ditta

datrice di lavoro "non mi rompere i c…, aveva lasciato il posto di lavoro

prima del termine del normale orario di lavoro, senza esservi autorizzato. Il

Tribunale federale ha sì affermato quanto testé riportato dall'appellante, ma ha anche spiegato che "è

tuttavia necessario ch'esso [il

comportamento incriminato] raggiunga un grado di gravità tale da rendere

obiettivamente impensabile la prosecuzione del rapporto di lavoro sino al

termine ordinario di disdetta" e che "la questione va valutata sulla

base delle circostanze del caso concreto, tenendo ben presente che (…) il licenziamento

immediato non è uno strumento che la legge mette a disposizione del datore di

lavoro per sanzionare un determinato comportamento del dipendente, bensì rappresenta

un provvedimento straordinario ed estremo, l'unico ancora immaginabile (cosiddetta ultima ratio), per mettere

fine ad una situazione divenuta oggettivamente intollerabile. Per questo motivo

esso va ammesso con riserva" (consid. 5.1). Tant'è che, apprezzando la circostanza concreta, il Tribunale federale ha

ritenuto ingiustificato il licenziamento immediato. Tale eccezionalità del

provvedimento in questione è stata peraltro già illustrata dal Pretore nel presente

procedimento (pag. 3). Il riferimento dell'appellante alla giurisprudenza del Tribunale federale non solo non è

fruttuoso, ma la censura è finanche inammissible, poiché non si confronta con la motivazione del primo giudice (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

combinato con il cpv. 5).

5. La

convenuta sostiene inoltre che il comportamento dell'istante non è stato un "mero atteggiamento aggressivo non

particolarmente grave, né tanto meno un semplice scambio di vedute" come

invece ritenuto dal Pretore (appello, pag. 5 in fondo). Secondo l’appellante dall'istruttoria sarebbe emerso che lo stesso è

"esploso" nei confronti della direttrice amministrativa __________,

"liberando un furore così violento ed aggressivo da scioccare non solo la

vittima dell'aggressione, ma anche

gli altri colleghi presenti". Essa sostiene che, incontrato nel

retrobottega, l'istante ha

risposto alla direttrice solo dopo che quest'ultima lo aveva chiamato due o tre volte, per poi urlarle,

"fuori di sé, già rosso in volto e con le vene del collo gonfiate “siamo stanchi, hai capito siamo tutti

stanchi”". La convenuta

sostiene che "oltre il tono rabbioso fuori luogo, quel “hai capito” suona

come particolarmente irrispettoso e minaccioso nei riguardi di un superiore. L'affermazione dell'istante rivolta a __________ "cosa hai detto, osa ripetere cosa

hai detto" è stata poi pronunciata, sempre secondo la convenuta, in un

iroso andirivieni, agitato, nervoso, gridando e avvicinandosi sempre di più

alla stessa (appello, pag. 5 in fondo seg.). Al riguardo, il Pretore ha

spiegato che un mero atteggiamento minaccioso del dipendente non può costituire

da solo motivo di licenziamento in tronco. Occorre invero che lo stesso assuma

oggettivamente una connotazione di una tale gravità da non permettere il

mantenimento del contratto di lavoro sino al prossimo termine di disdetta. Il

primo giudice ha negato tale gravità considerato che il rapporto di lavoro durava

fin dal 1990, che l'interessato

era un "dipendente modello", tant'è che da venditore era stato promosso a quadro, che la vertenza si è

svolta nel retrobottega senza la presenza di clienti, con espressioni che non

possono dirsi oggettivamente minacciose, ancorché proferite con rabbia e fors'anche ad alta voce. L'appellante si limita a riaffermare la tesi

esposta in prima sede (vedi conclusioni 18 gennaio 2007, pag. 5 seg.),

ribadendo lo svolgersi della vicenda, ma, nuovamente, non si confronta con la

motivazione del Pretore che, come detto, ha ritenuto che l'atteggiamento dell'istante, seppur "minaccioso", doveva essere apprezzato con

l'insieme delle circostanze

testé citate.

6. L'appellante si lamenta che il Pretore abbia

ritenuto l'impressione di __________,

molto impaurita e in panico a causa dall'accaduto, riconducibile alla sua sensibilità. Come prova di tale

fatto, essa allega che un'altra

dipendente sarebbe intervenuta affermando "AO 1 basta stai

esagerando" (appello, pag. 6). Se non che, già si è detto che il Pretore

ha spiegato che l'atteggiamento

del dipendente, seppur anche oggettivamente minaccioso, dev'essere apprezzato unitamente all'insieme delle circostanze (durata del

rapporto di lavoro, precedenti, assenza di clienti che potessero assistere alla

vicenda, ecc.). La censura della convenuta non le è quindi d'ausilio ai fini del giudizio.

7. La

convenuta afferma poi che la gravità dell'atteggiamento del dipendente è data a seguito della grave

umiliazione della direttrice amministrativa, sua superiore. A sostegno della

sua tesi essa invoca la sentenza del Tribunale federale 27 ottobre 2006

(4C.247/2006), dove il dipendente aveva gettato in faccia al superiore un

bicchiere d'acqua (appello,

pag. 7). Tale rinvio non è tuttavia pertinente. In tale fattispecie il datore

di lavoro, cinque giorni prima del licenziamento, aveva avvertito la dipendente

che se avesse perseverato nel mancare di rispetto verso una collega, sarebbe

stata licenziata con effetto immediato. Cinque giorni più tardi, essa ha

tuttavia rifiutato di partecipare a una riunione, sebbene posticipata proprio

per permetterle di farvi parte. Essa ha poi detto alla sua superiore di non

essere una schiava. Da qui ne è nato un alterco a sua volta sfociato, dinanzi

alle altre colleghe, nel tentativo da parte della dipendente di colpire la sua

superiore con una scarpa. Tant'è

che una collega, intervenuta per vanificare il gesto, ha riportato un malessere.

Infine, la dipendente ha versato un bicchiere d'acqua sulla testa della superiore. Il Tribunale federale non ha

ritenuto il licenziamento immediato giustificato solo perché la superiore si è

sentita umiliata, ma alla luce

dell'insieme delle circostanze,

in particolare dell'avvertimento

e dell'aggressività e violenza

della dipendente (consid. 2.4). Tale fattispecie non è quindi in alcun modo

paragonabile a quella qui trattata. La censura della convenuta non è pertanto

condivisibile.

8. L'appellante rimprovera inoltre al primo

giudice di non aver considerato che l'atteggiamento incriminato è stato assunto nei confronti di una

persona di sesso femminile, quindi debole e maggiormente sensibile alle

minacce, per di più in assenza di uomini (appello, pag. 3 in fondo). Al

riguardo essa rinvia a una sentenza di questa Camera del 13 ottobre 2003 (inc.

12.2002.191), sostenendo che, seppure in tale caso si era in presenza di una

minaccia esplicita, nulla muta al fatto che nella presente fattispecie la

circostanza che la superiore fosse una donna dev'essere reputata un'aggravante.

Nel caso menzionato, la collega di lavoro non solo era stata insultata con

parole molto pesanti e minacciata, ma aveva anche subìto un'aggressione fisica non priva di conseguenze,

segnatamente piccoli segni di graffiatura e dolori diffusi al polso, all'avambraccio e alla spalla. Determinante non

è quindi il fatto che essa fosse una donna, ma, ancora una volta, l'insieme delle circostanze, di una gravità

tale da giustificare il licenziamento in tronco. Valutazione d'insieme che ha fatto il Pretore nella

presente fattispecie, giungendo alla conclusione che il licenziamento immediato

Considerandi

non era giustificato. L'appellante

si limita a ribadire quanto già sollevato in prima sede (conclusioni 14

novembre 2006, pag. 8 in fondo), senza confrontarsi, di nuovo, con le

motivazioni del primo giudice. Anche su questo punto l'appello si rivela quindi inammissibile.

9.

La

convenuta contesta inoltre al Pretore di aver ritenuto che la promozione del dipendente

lo rendeva un collaboratore “modello”. Essa sostiene invece che tale

circostanza non emerge dal carteggio processuale e, in ogni caso, il fatto di

svolgere mansioni di responsabilità implica un dovere di fedeltà maggiore nei

confronti del superiore, tanto che la durata del rapporto di impiego (dal 1990)

appare poco rilevante (appello, pag. 8 in alto). Anche a suffragio di tale

censura, l'appellante invoca

una sentenza del Tribunale federale (DTF 130 III 28), dove l'Alta Corte avrebbe sancito che il

comportamento dei quadri dev'essere

apprezzato con un rigore accresciuto. In tale fattispecie, il Tribunale

federale aveva deciso che il datore di lavoro aveva il diritto di licenziare

con effetto immediato e senza previo avvertimento il dipendente che aveva

deviato sulla propria messaggeria tutta la posta elettronica del suo superiore

gerarchico, di carattere personale, a sua insaputa e senza che ciò fosse

giustificato dall'attività che

doveva eseguire o da un interesse preponderante. È ben vero che il Tribunale ha

precisato quanto riportato dalla convenuta, ma ha anche spiegato che occorre

considerate tutti gli elementi del caso concreto, segnatamente, oltre alla

posizione del dipendente, il tipo e la durata del rapporto contrattuale, così

come la natura e l'importanza delle

violazioni (consid. 4.1). Cosa che ha fatto il primo giudice nel caso di

nostra pertinenza. Il riferimento dell'appellante a tale sentenza non le è quindi

fruttuoso. Quanto al fatto che la promozione del lavoratore non emerga dagli

atti, tale circostanza è stata segnalata dalla stessa convenuta (conclusioni 14

novembre 2006, pag. 6, con rinvio all'audizione della teste F__________ 5

ottobre 2006, pag. 4). Su questo punto l'appello dev'essere pertanto respinto.

10.

L'appellante sostiene ancora

che il primo giudice non ha considerato il fatto che l'istante non si sia mai

scusato dell'accaduto né con la direttrice amministrativa né con la datrice di

lavoro. A sua detta, lo scritto 16 maggio 2006 del dipendente alla convenuta

(doc. B), trasmesso dopo 7 giorni dall'accaduto, non contiene alcun segno di

pentimento (appello, pag. 8). In tale scritto l'istante ha spiegato, tra le

altre cose, che "sarà per la stanchezza, per lo stress accumulato nelle

ultime due settimane durante la liquidazione emporio, ho sbagliato nell'allestire

il primo cartellone: pensavo comunque che si poteva porre rimedio il giorno

successivo. Sua figlia __________, legittimamente, non è stata però della mia

opinione: ne è scaturita una discussione dai toni accesi (ma nulla di più) e ci

siamo lasciati in modo freddo. Ritenevo comunque che il rapporto di lavoro ed

il rispetto di stima verso la vostra famiglia non ne usciva per nulla scalfito

(…) Durante la giornata di mercoledì 10 maggio 2006 ho provato, a più riprese,

a prendere contatto con Sua figlia e con il signor __________ per un incontro

chiarificatore. Ogni tentativo è risultato vano, in quanto il mio interlocutore

telefonico era sempre il signor __________ (…) Al di là di una reazione emotiva

che può anche essere giudicata sbagliata, ritengo serenamente che il fatto non

abbia scalfito irrimediabilmente il rapporto di lavoro che ci accompagna da 15

anni (…) Per tutti questi motivi, oltre a dichiarare la mia disponibilità a

riprendere da subito e senza riserva alcuna la mia attività, sollecito la

possibilità di incontrarvi presso i vostri uffici per definire e chiarire la

questione". Alla luce di tali dichiarazioni non si può condividere l'affermazione

della convenuta che il dipendente non si sia in alcun modo scusato dell'accaduto.

Già solo per questo motivo la censura dell'appellante non può essere seguita.

11.

La convenuta sostiene

inoltre che il Pretore avrebbe dovuto considerare che il dipendente aveva agito

senza giustificazione, poiché non stressato o stanco e non provocato dalla

direttrice amministrativa, che anche durante la discussione ha invece cercato

di placare l'ira del dipendente (appello, pag. 8 in fondo seg.). Se non che, la

convenuta non spiega in che misura tale circostanza sia di un'importanza tale

da rendere gli altri elementi contemplati dal primo giudice (durata dell'impiego,

assenza di precedenti, ecc.) irrilevanti ai fini del giudizio. Non motivato a sufficienza, al riguardo l'appello va dichiarato nuovamente

irricevibile.

12.

L'appellante

rimprovera altresì al primo giudice di non aver dato il giusto peso al fatto

che l'accaduto si è verificato in presenza di quattro colleghe sui sette dipendenti

occupati nel negozio, che sarebbero rimaste scioccate e avrebbero discusso

dell'episodio nei giorni successivi. Secondo la convenuta tale fatto

aggraverebbe il comportamento dell'appellato. Tanto che la datrice di lavoro ha

dovuto licenziare il dipendente per tutelare la propria credibilità, poiché i

collaboratori si aspettavano una reazione senza esitazioni (appello, pag. 9 in

fondo seg.). Al riguardo, il Pretore ha spiegato che la presenza di colleghe

che erano rimaste impressionate e che avevano poi discusso dell'accaduto tra di

loro non giustificava il licenziamento in tronco. In questi fatti il primo

giudice non ha invero intravisto alcuna gravità o eccezionalità. Tanto più che

per salvaguardare la sua autorevolezza la datrice di lavoro poteva notificare

al dipendente un ammonimento (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Perché un

ammonimento non sarebbe stato sufficiente a placare la furia del dipendente,

assente di precedenti in tal senso, l'appellante tuttavia non spiega. Essa non

si confronta quindi con le motivazioni del Pretore, di modo che, anche su

questo punto, l'appello è inammissibile. Sia come sia, anche i rinvii alle

sentenze del Tribunale federale non le gioverebbero. Invero, la sentenza 2 febbraio 2005 (4C.435/2004), come

spiegato dal Pretore (pag. 5 in alto), non concerneva un caso paragonabile alla

presente fattispecie. Al contrario di quanto sostenuto dalla convenuta, secondo

la quale in tale vertenza il dipendente non aveva proferito alcuna ingiuria, il

dipendente aveva indirizzato al datore di lavoro l'insulto "geldgieriges",

"profitgeiliges" "Arschloch". Quanto alla sentenza del Tribunale federale 27 ottobre 2006 (4C.247/2006), pure

tale caso, come già detto (sopra, consid. 7), non è

equiparabile alla fattispecie.

13.

L'appellante adduce

poi che il primo giudice ha apprezzato erroneamente i fatti, ritenendo che l'accaduto

non si è verificato in presenza di clienti. Secondo la convenuta, considerato

che l'appellato è stato udito anche dalla dipendente __________ che si trovava

nel negozio, qualora fossero entrati dei clienti avrebbero assistito alla

vicenda. A sua detta, come sancito nella sentenza di questa Camera 13 ottobre

2003.

(inc. 12.2002.191), determinate è la possibilità che i clienti potessero assistere

e non l'effettiva presenza o meno degli stessi (appello, pag. 10 in fondo seg.).

Se non che, nella fattispecie cui l'appellante fa riferimento, come detto

(sopra, consid. 8), la collega di lavoro non solo era stata insultata

con parole molto pesanti e minacciata, ma aveva anche riportato piccoli segni

di graffiatura e dolori diffusi al polso, all'avambraccio e alla spalla. Questa Camera ha sì ritenuto che non era

trascurabile il fatto che l'aggressione

è avvenuta nel negozio, dove in ogni momento sarebbero potuti, a dire di una

teste, entrare dei clienti (pag. 6 in mezzo), ma tale eventualità non è stata a

sé sola determinante ai fini del giudizio, bensì apprezzata unitamente all'insieme delle circostanze, di portata senz'altro diversa rispetto alla presente

fattispecie. Nel caso ora trattato, poi, la vicenda si è svolta a ridosso dell'orario di chiusura del negozio, di modo che

l'eventualità che clienti

potessero assistere alla vicenda era minima (cfr. audizione 13 ottobre 2006,

teste __________, pag. 2: "Non mi ricordo se c'erano dei clienti nel negozio quando avvenne questo litigio. Non lo

credo poiché l'orario era

quello di chiusura" e audizione 5 ottobre 2006, teste __________, pag. 9:

" In quel momento non c'erano

clienti"). Tanto più che la dipendente __________, effettivamente presente

nel negozio, ha potuto sentire "soltanto alcune frasi del mio collega

signor AO 1 (…) ad alta voce" (loc. cit.). Anche al riguardo l'appello non può quindi essere accolto.

14.

La

convenuta prosegue rimproverando al Pretore di non aver ritenuto la decisione

della datrice di lavoro motivata dal fatto che doveva tutelare i colleghi dell'appellato che potevano essere a loro volta

vittime, un domani, dell'istante

(appello, pag. 11 in mezzo). Il primo giudice ha spiegato che un

"licenziamento preventivo" non era giustificato considerato che l'evento 9 maggio 2006 è stato isolato e che

dallo stesso nemmeno si può desumere una personalità aggressiva dell'interessato (sentenza impugnata, pag. 5 in

mezzo). Con tale argomentazione l'appellante non si confronta, limitandosi a ribadire quanto espresso

in prima sede (conclusioni, pag. 9 in alto), sicché anche al riguardo la sua

censura è inammissibile.

15.

La

convenuta sostiene poi che il Pretore avrebbe a torto richiamato la sentenza

del Tribunale federale di cui al DTF 129 III 380. Secondo lei, la fattispecie

non è paragonabile a quella di cui alla presente vertenza, poiché in quel caso

la dipendente aveva una relazione extraconiugale con il marito della datrice di

lavoro (appello, pag. 11 in fondo). Se non che, il primo giudice ha menzionato

tale sentenza per spiegare che il licenziamento immediato non è uno strumento

per sanzionare un determinato comportamento del dipendente. Esso è un provvedimento

di natura eccezionale e giustificato tenendo conto l'insieme delle circostanze (sentenza impugnata, pag. 3 in alto). Il

primo giudice non ha quindi deciso la presente vertenza paragonandola a quella

di cui alla sentenza testé citata, bensì ha spiegato le condizioni alle quali

un licenziamento in tronco è giustificato o no. La censura dell'appellante è quindi sprovvista di

fondamento.

16.

Secondo

l'appellante il primo giudice

avrebbe inoltre a torto fondato la sua decisione sulla sentenza del Tribunale

federale 10 novembre 2005 (4C.274/2005), dove l'espressione "non mi rompere i c…" non è stata ritenuta

rappresentare una concreta minaccia. Essa sostiene che tale fattispecie non era

equiparabile alla presente, poiché erano stati considerati anche altri fattori,

quali la durata di solo un mese del termine di disdetta ordinario, che il

dipendente non si era direttamente indirizzato al suo interlocutore e che il

diverbio era avvenuto tra il dipendente e il fratello dell'amministratore, non tra lo stesso e un suo

superiore (appello, pag. 12 in alto). Anche tale censura non è condivisibile.

Il Pretore ha invero apprezzato l'insieme delle circostanze (sentenza impugnata, pag. 4 nel mezzo) e

non si è semplicemente limitato ad equiparare la fattispecie a quella testé

citata.

17.

La

convenuta ribadisce che la gravità dell'episodio è data per il fatto che è accaduto nei confronti di una

superiore (non semplicemente della figlia dei proprietari). A suffragio della

sua tesi essa menziona una sentenza del Tribunale federale 24 marzo 2006

(4C.400/2005), nella quale si spiega che vie di fatto e ingiurie nei confronti

di un superiore giustificano "in aller Regel" un licenziamento in

tronco. L'appellante dimentica

tuttavia che nella medesima sentenza è precisato che vi possono essere

eccezioni a tale regola (consid. 2.1). Il Tribunale federale ha altresì

ribadito che la gravità delle violazioni dipende dalle circostanze concrete, in

particolare dalla posizione del dipendente e dalla natura e durata del rapporto

contrattuale (loc. cit.). Ne consegue che la critica dell'appellante è ingiustificata. Per tacere del

fatto che nella fattispecie non vi sono state né vie di fatto né ingiurie. In

definitiva, il Pretore ha a ragione ritenuto il licenziamento immediato

ingiustificato. Al riguardo l'appello

dev'essere pertanto respinto.

18.

Per

quel che concerne le conseguenze del licenziamento ingiustificato, l'appellante sostiene che il Pretore ha

sbagliato nel calcolare in fr. 3'625.- il guadagno di cui avrebbe avuto diritto l'appellato se il rapporto di lavoro fosse

cessato alla scadenza del termine di disdetta. Secondo lei, esso ammonta invece

a fr. 3'291.65, poiché occorre

dedurre fr. 333.35 percepiti nel nuovo posto di lavoro, come già invocato in

prima sede (conclusioni 14 novembre 2006, pag. 10) (appello, pag. 13 in alto). A

ragione. Invero, il lavoratore licenziato immediatamente senza causa grave ha

diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato col

decorso della durata determinata dal contratto (art. 337c cpv. 1 CO), ritenuto

che deve lasciar dedurre quanto ha risparmiato in seguito alla cessazione del

rapporto di lavoro e ha guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente

di guadagnare (art. 337c cpv. 2 CO). Su questo punto l'appello va quindi accolto. Dal carteggio processuale emerge che il

lavoratore ha iniziato a lavorare presso la ditta __________ già il 28 agosto

2006.

(edizione documenti parte istante: lettera 19 luglio 2006 __________ /AO 1).

L'indennità per la perdita di guadagno fino al termine

ordinario di disdetta ammonta pertanto a fr. 3'291.65.

19.

L'appellante rimprovera inoltre al Pretore di

aver riconosciuto all'istante il

diritto a un'indennità per

licenziamento ingiustificato pari a un mese e mezzo di stipendio, nonostante la

colpa concomitante del lavoratore e l'assenza di colpa nel datore di lavoro, così come il fatto che egli

abbia trovato un nuovo impiego dal 28 agosto 2006, con uno stipendio ben

superiore a quello che percepiva dalla convenuta (appello, pag. 13 seg.).

19.1

Secondo

l’art. 337c cpv. 3 CO, in caso di licenziamento in tronco senza motivo grave,

il giudice può obbligare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità al lavoratore. Per quel che

concerne la determinazione dell’indennità per ingiusto licenziamento immediato

il giudice gode di un largo potere di apprezzamento e prende in considerazione

tutti gli elementi del caso concreto, in particolare la posizione e la

responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali,

come pure la natura e l’importanza delle mancanze (DTF 127 III 351

consid. 4 a pag. 354). Contrariamente alla lettera della norma, la dottrina ne

nega il carattere facoltativo (DTF 120 II 247, 116 II 300; II CCA 5 novembre

1998.

in re S./C.; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 8 ad art. 337c CO). L'esenzione del datore di

lavoro dal pagamento dell’indennità costituisce un caso eccezionale, in cui -

nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato - vi è l'assenza di un

comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 121 III 64 consid. 3c pag. 68; 120 II 247, 116 II 300; II CCA 15 febbraio 2000 in re B./B.SA, 5 novembre 1998 in re S./C; JAR 1991, pag. 276), oppure in presenza, ma

solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tale risultato, di una grave

concolpa del dipendente (II CCA

27.

maggio 1999 in re C./T. SA).

19.2

La

convenuta non può essere considerata esente da colpe, già per il fatto di aver notificato

un licenziamento immediato senza disporre di gravi motivi. Quanto al

lavoratore, già si è detto che il suo comportamento non giustificava in alcun

modo la misura adottata dal datore di lavoro. Per determinare l'importo dovuto quale indennità, il Pretore ha

valutato l'insieme delle circostanze,

tra le quali proprio il fatto, invocato dall'appellante, che il lavoratore ha trovato un nuovo impiego ben

retribuito e che non ha patito "sequele personali" a seguito del

licenziamento (sentenza impugnata, pag. 6). A torto la convenuta si lamenta

quindi che il primo giudice non abbia considerato tale circostanza. L'importo attribuito dal primo giudice appare

invece commisurato alle circostanze del caso concreto (DTF 121 III 64 consid.

3b e 3c) e non eccede il potere di apprezzamento di cui gode in tale ambito. Al

riguardo l'appello si rivela

dunque infondato e dev'essere respinto.

20.

Ne

consegue che l'appello di AP 1 dev'essere parzialmente accolto. Non si

prelevano tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del

lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.– (art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). L'appellante ottiene

causa vinta per quanto concerne la diminuzione dell'importo per la perdita di

guadagno durante il termine di disdetta ordinaria, da fr. 3'625.- a fr. 3'291.65.

Essa soccombe tuttavia sia sul principio del diritto agli stipendi fino al momento

del termine ordinario del rapporto contrattuale, sia sul diritto all'indennità per

licenziamento ingiustificato ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO. L'appellante

risulta quindi essere maggiormente soccombente. Tuttavia, non si giustifica l'addebito di ripetibili a suo carico, poiché la

controparte non ha introdotto osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,

pronuncia: I. L’appello 18 gennaio 2007 di AP 1 è parzialmente

accolto. Di conseguenza la sentenza 4 gennaio 2007 del Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 1 – immutati i dispositivi n. 2 e 3 – è così

riformata:

1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza è fatto obbligo alla AP

1, __________, di versare a AO 1, __________, i seguenti importi:

-

fr. 7'500.- quale indennità per licenziamento in tronco

ingiustificato +

-

fr. 3'291.65 lordi con

interessi al 5% dal 15 luglio 2006 per stipendio.

II.

Non si prelevano tasse né spese di appello. Non si assegnano ripetibili.

III. Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale

deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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