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Decisione

12.2007.111

Responsabilità dello Stato per ospedale, termine di decorrenza della prescrizione, nozione di conoscenza del danno in caso di azione di regtresso avviata da AI

23 ottobre 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici, il dott. __________ ha diagnosticato una

mielopatia cervicale e ha indicato a __________ la necessità di un intervento

chirurgico che avrebbe richiesto il ricovero in ospedale per alcuni giorni. Il

14 dicembre 1999 __________ è stato quindi ammesso al servizio cantonale di

neurochirurgia dell’Ospedale civico di L__________ e il giorno seguente è stato

operato dal dott. __________, che lo ha sottoposto a una decompressione di

alcune vertebre e stabilizzazione tramite una gabbia di Harms. A seguito di una

serie di complicazioni sorte dopo questo primo intervento, si sono resi

necessari altri interventi chirurgici, esami, accertamenti e terapie, che qui

non mette conto di elencare, che hanno comportato la permanenza di __________

in ospedale all’incirca per quattro mesi.

B. Il 5 dicembre 2000 __________

ha inoltrato all’Ufficio dell’assicurazione invalidità una richiesta di

prestazioni invalidità. L’11 dicembre 2000 l’Ufficio AI ha inviato

all’interessato un formulario complementare alla richiesta di prestazioni, al

fine di valutare le possibili responsabilità di terzi e un eventuale regresso

in relazione alla richiesta di prestazioni di invalidità. __________ ha

ritornato il formulario compilato il 13 dicembre 2000, che in data 19 dicembre

2000 è stato trasmesso, unitamente alla domanda di prestazioni AI, al

competente servizio regresso.

C. Il caso di __________

è stato pure segnalato all’assicurazione responsabilità civile dell’EOC,__________

assicurazioni. Nell’ambito di questa procedura, le parti hanno concordato di

far allestire una perizia extragiudiziaria da parte della Federazione dei

medici svizzeri (in seguito FMH). L’incarico è stato formalizzato il 16 ottobre

2001 dalla FMH al dott. __________ M__________ e al dott. __________ B__________

dell’I__________ di B__________, Neurochirurgische Klinik, i quali hanno reso

il loro referto il 26 marzo 2002, poi comunicato alle parti in causa con

scritto del 7 maggio 2002 della FMH (doc. F). Nel frattempo, l’11 dicembre 2001

l’Ufficio dell’AI ha accertato un grado di invalidità di __________ dell’80% a

partire dal 1° dicembre 2000 e ha trasmesso alla cassa cantonale di

compensazione la delibera per il calcolo della rendita. Con decisione del 25

gennaio 2002, l’Ufficio dell’AI ha emanato la propria decisione formale, con la

quale sono state fissate le rendite per l’interessato nonché le rendite

completive per la moglie e per la figlia (doc. D).

D. Il 23 gennaio 2003 l’AP

1 ha notificato all’EOC le sue pretese ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 della legge

cantonale sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici del

24 ottobre 1988 (in seguito Lresp) facendo valere un danno di fr. 466'474.-

(doc. A). Con scritto del 28 marzo 2003, Z__________ Compagnia di

Assicurazioni, l’assicurazione responsabilità civile dell’EOC, ha respinto le

pretese rilevando che la notifica era già perenta il 12 dicembre 2001.

E. L’AP 1 ha quindi

convenuto in giudizio l’EOC davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona,

chiedendone la condanna al pagamento di fr. 488'992.- oltre a interessi al 5%

dal 23 gennaio 2003, aumentati in replica a fr. 525'029.-. Queste domande sono state avversate dal convenuto, il quale ha chiesto la

loro integrale reiezione, eccependo tra l’altro l’eccezione di perenzione.

F. All’udienza preliminare la procedura è stata limitata all’esame

della questione della perenzione eccepita dal convenuto. Con decisione del 24

aprile 2007 il Pretore ha respinto la petizione, ritenendo fondata l’eccezione

di perenzione. Ha posto a carico dell’attrice le spese processuali e l’ha

condannata al versamento di fr. 20'000.- a titolo di ripetibili.

G. Avverso la decisione del Pretore, il 15 maggio 2007 l’AP 1 ha

presentato appello chiedendo in via principale l’accertamento della

tempestività della notifica delle pretese del 23 gennaio 2003, con protesta di

tasse, spese e ripetibili di prima e di seconda istanza. In via subordinata ha

postulato in parziale accoglimento dell’appello la riduzione delle ripetibili

alla controparte a fr. 13'000.-, con protesta delle spese processuali e delle

ripetibili della procedura di appello. Dei motivi si dirà nei considerandi. Con

osservazioni del 10 agosto 2007 il convenuto ha postulato la reiezione

dell’appello.

Considerandi

in diritto: 1. Il

Pretore ha ritenuto che la notifica di pretese del 23 gennaio 2003 fosse

tardiva in considerazione del fatto che l’attrice già al momento in cui ha

riconosciuto ad __________ un grado di invalidità del l’80%, l’11 dicembre

2000, era a conoscenza del danno patito. Inoltre, da quel momento e fino al

giorno della notifica delle pretese, a mente del giudice di prime cure, non è

intervenuta alcuna modifica significativa dello stato di salute dell’assicurato,

per cui la situazione poteva ritenersi stabile e l’attrice era quindi in grado

di conoscere il danno in tutte le sue componenti. Donde la perenzione

dell’azione in risarcimento del danno patito e la reiezione dell’azione.

2.

Le

conclusioni del primo giudice sono contestate dall’appellante, la quale

ritiene, tra l’altro, di essere venuta a conoscenza del danno unicamente al

momento in cui il dott. F__________, medico curante dell’assicurato, si è

espresso definitivamente sull’invalidità permanente, totale e definitiva di

quest’ultimo, ossia il 23 gennaio 2003, atteso che fino a quel momento lo stato

di salute del paziente non poteva ritenersi ancora stabilizzato e quindi il

processo che aveva provocato il danno non poteva ritenersi concluso, ciò che

comporta la non decorrenza del termine di perenzione annuale. Tanto più che le

parti si erano accordate su una perizia extragiudiziaria per far accertare

eventuali responsabilità dei medici. In ogni caso, in concreto determinante

sarebbe semmai per il computo del termine annuale di perenzione, non già la

data della prima decisione di riconoscere un grado di invalidità dell’80%, resa

l’11 dicembre 2001 dall’Ufficio AI, bensì quella della successiva decisione di

erogazione della rendita, con l’indicazione degli importi della rendita per

l’assicurato e delle rendite completive per la moglie e la figlia, ossia il 25

gennaio 2002.

3.

Pacifica è nella fattispecie l’applicazione della Lresp per

l’operato del primario e dei medici dell’Ospedale civico di L__________ che

hanno curato il paziente. La Lresp prevede l'adempimento, da parte di chi vuole ottenere un

risarcimento dall'ente pubblico, di precisi atti formali da compiersi entro

termini altrettanto precisi la cui inosservanza comporta la perenzione della

pretesa. Chi pretende il risarcimento del danno deve, prima di promuovere

l'azione giudiziaria, notificare la propria pretesa (art. 19 cpv. 1 Lresp) nel

termine di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno (art. 25 cpv. 1 Lresp)

e l'ente pubblico deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il silenzio

vale quale risposta negativa (art. 19 cpv. 2 Lresp). L'azione giudiziaria del

danneggiato deve poi essere promossa entro sei mesi dalla risposta

dell'autorità (art. 25 cpv. 2 Lresp). In analogia con i criteri sviluppati in

applicazione dell’art. 60 cpv. 1 CO in tema di prescrizione dell’azione di

riparazione, il termine di perenzione comincia a decorrere da quando il

creditore conosce l'esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da

poter fondare e motivare un'azione giudiziaria (DTF 126 III 163 consid. 3c; 112

II 118 consid. 4; 108 Ib 99, consid. 1c). Poiché la conoscenza del danno

include pure la cognizione della sua estensione, il danneggiato deve essere in

grado di valutare almeno a grandi linee il danno complessivo e il processo che

lo provoca deve essere concluso. Finché l’evento dannoso è in atto non può

sussistere la conoscenza dell’intero danno e il termine di perenzione non

comincia a decorrere (DTF 126 III 163 consid. 3c; 111 II 436; 109 II 418

consid. 3; Brehm, in Berner

Kommentar, 3a edizione, Berna 2006, n. 227 e segg. ad art. 60).

L'inizio del termine non risale però al momento in cui il danneggiato avrebbe

potuto scoprire l'entità del suo credito facendo prova dell'attenzione

richiesta dalle circostanze: ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia

edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora

ch'egli si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per promuovere

una causa (DTF 109 II 435). Resta d’altra parte sottinteso che la conoscenza

del danno ai sensi della citata dottrina e giurisprudenza comprende anche la

consapevolezza del nesso causale naturale: solo quando è conosciuta la causa

del danno può essere individuato il suo responsabile, per la determinazione del

quale, in talune circostanze, si può rendere necessaria una perizia. La parte

lesa, in questo caso, avrà conoscenza certa della persona responsabile solo al

momento della ricezione della perizia (DTF 131 III 61 consid. 3.1.2.; Brehm, op. cit., n. 61a ad art. 60).

4.

Come

accennato in narrativa, le parti, annunciato il caso dell’assicurato all’assicurazione

RC del convenuto e avveratasi necessaria la verifica dell’operato dei medici che

hanno trattato il paziente, hanno affidato il compito di chiarire la situazione

a due periti per il tramite della FMH. Il referto peritale è stato inviato alle

parti il 7 maggio 2002 (doc. F), ossia dopo l’intervenuta decisione dei

competenti Uffici cantonali AI di riconoscimento dell’invalidità

dell’interessato, l’11 dicembre 2001, e di fissazione degli importi delle

rendite, il 25 gennaio 2002. Se già al momento della comunicazione del

riconoscimento dell’invalidità pari all’80% a partire dal 1° dicembre 2000 ad __________

si sarebbe eventualmente potuto considerare come accertato e conosciuto il

danno per l’attrice, come sostenuto dal Pretore, non altrettanto chiaro poteva

ritenersi in quel momento il nesso tra gli interventi medici, la sopravvenuta

invalidità dell’interessato e il danno patito dall’attrice, subingressa nei

diritti dell’assicurato ai sensi dell’art. 52 LAI e dell’art. 48ter LAVS. Infatti, proprio perché non

vi era certezza sul fatto se nella fattispecie i medici avessero commesso una

violazione dell’arte medica, dalla quale sarebbe insorta l’invalidità per il

paziente, l’attrice non poteva sapere se tra le azioni o omissioni dei medici e

la subìta invalidità vi fosse un legame di causalità naturale (e per finire

causale) senza attendere il risultato della perizia extragiudiziaria. Come

sopra rilevato, l’esistenza di un nesso naturale e causale è infatti condizione

necessaria, oltre al danno, per fondare e motivare un’azione di responsabilità

nei confronti del convenuto. In quest’ottica, il solo fatto di aver accertato,

con la decisione dell’11 dicembre 2001, il verificarsi delle condizioni per

ammettere l’assicurato al beneficio di prestazioni AI e la susseguente

fissazione degli importi in suo favore non determina ancora un danno sul quale

poter fondare un’azione giudiziaria nei confronti del convenuto, proprio perché

il nesso causale tra la possibile violazione dell’arte medica e le prestazioni

di invalidità erogate non era ancora stato chiarito al momento delle decisioni

dell’Ufficio AI. Nella fattispecie la perizia extragiudiziaria è stata intimata

alle parti il 7 maggio 2002 (doc. F). Avendo l’attrice inoltrato le proprie

pretese il 23 gennaio 2003 (doc. A), il termine annuale di cui all’art. 25

Lresp non era ancora venuto a scadenza, per cui il Pretore avrebbe dovuto

respingere l’eccezione di perenzione sollevata dal convenuto e istruire la

causa anche nel merito. Visto che già per questi motivi la decisione pretorile

deve essere annullata, le altre censure presentate dall’appellante possono rimanere

indecise.

5.

La tassa di

giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza

(art. 148 CPC). L’accoglimento

dell’atto di appello impone la riforma della decisione anche per quanto

riguarda il dispositivo delle spese processuali e delle ripetibili di primo

grado, che devono essere ridotte, atteso che, in

conseguenza del presente giudizio, la decisione pretorile non pone più fine

alla lite (II CCA 20 luglio 2007 inc. n. 12.2006.126, 31 maggio 2006 inc. n.

12.2006

, 22 marzo 2006 inc. n. 12.2005.145).

5.1

L'indennità

per gli onorari di patrocinio va calcolata in base alla vTOA (tariffa

dell'ordine degli avvocati) in vigore al momento dell’apertura della procedura

giudiziaria (art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili) - che non vincola in ogni caso il giudice ma ha solo valore

indicativo - tenendo conto della natura e del valore della lite e delle

prestazioni indispensabili del patrocinatore (art. 150 CPC) e in considerazione

dell'importanza e della complessità della causa, dell'ampiezza del lavoro

fornito e del tempo che l'avvocato vi ha consacrato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 18 ad art. 150; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App, m. 66 ad

art. 150). In presenza di una lite terminata per l’accoglimento di un’eccezione

preliminare, come nel caso qui in esame, l’ammontare delle ripetibili va

calcolato in applicazione dell’art. 11 vTOA (II CCA 24 ottobre 2007 inc.

12.2006

, 23 ottobre 1997 inc. n. 12.97.235, 12 agosto 1999 inc. n.

12.99

; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 36 ad art. 150), ovvero secondo la nota formula (pubblicata in BOA

n. 1 p. 15; cfr. Cocchi/Trezzini,

op. cit., ibidem) che media l’onorario per valore (art. 9 vTOA) con

quello orario (art. v10 TOA), tanto più che anche il Tribunale federale

ritiene che le ripetibili debbano essere stabilite in considerazione del valore

litigioso, delle prestazioni fornite e del tempo impiegato dal patrocinatore

come pure delle spese e dei disborsi (spese di cancelleria, telefoniche, ecc.)

indispensabili (cfr. sentenza del Tribunale federale del 6 luglio 2006

4P.116/2006).

5.2

L’art. 9 vTOA prevedeva, per le pratiche aventi valore determinato,

quando il valore litigioso si situa tra fr. 500'000.- e fr. 1’500'000.-, un

onorario normale variante dal 4% al 7%. Non si può ritenere che la causa qui

oggetto di giudizio fosse semplice e con ciò tale da giustificare

l’applicazione della percentuale minima del 4%: per le tematiche affrontate,

tutto sommato circostanziate, essa impone per contro di far capo ad una

fatturazione medio-bassa, sicché appare giustificato applicare una percentuale

del 5%, con un onorario per valore di fr. 26'251.45 (valore di causa di fr.

525'029.- indicato in replica). In merito al dispendio orario profuso dal

patrocinatore dell’attrice, va innanzitutto osservato che egli è intervenuto

unicamente dopo l’inoltro dell’allegato di petizione. Ha tuttavia affrontato

nella replica (19 pagine) non solo la questione dell’eccezione preliminare ma

anche il merito della lite; egli ha inoltre partecipato all’udienza preliminare

limitata all’esame dell’eccezione e ha infine allestito l’allegato

conclusionale scritto (di 10 pagine). La quantificazione in 30 ore del

dispendio di tempo, considerata anche un’adeguata consultazione della cliente

appare in ogni caso, in assenza di migliori indicazioni da parte del

patrocinatore del convenuto, consono all’effettivo impegno profuso. In

considerazione dell’importanza della causa, ben si giustifica inoltre di riconoscere

al legale una retribuzione oraria di fr. 250.- (II CCA 20 maggio 1998 inc. n.

12.98

, 9 luglio 1998 inc. n. 12.98.24, 6 aprile 2001 inc. n. 12.2001.55),

con un onorario orario, secondo l’art. 10 vTOA, di fr. 7’500.-. Ne risulta

in definitiva un’indennità per ripetibili, secondo la formula (2 x OV x OT)/(OV

+ OT), arrotondata per difetto di fr. 13'000.-.

6.

Visto quanto precede, l’appello è accolto e la decisione impugnata

riformata nel senso che l’eccezione di perenzione è respinta e gli atti vengono

ritornati al Pretore per l’istruttoria di merito. Le spese processuali e le

ripetibili di seconda istanza seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

I. L'appello

15 maggio 2007 AP 1, è accolto e di conseguenza i dispositivi 1 e 2

della sentenza 24 aprile 2007 della Pretura del Distretto di Bellinzona sono

così riformati:

1. L’eccezione di perenzione dell’azione in

risarcimento del danno è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese di fr. 100.- sono poste a carico

della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 13'000.- a titolo di ripetibili.

II. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2’400.-

b)

spese fr. 100.-

fr.

2’500.-

già

anticipate dall'appellante, sono poste a carico dell’appellato che rifonderà

alla controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.

III. Intimazione

a:

– RA 1;

RA 2.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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