12.2007.111
Responsabilità dello Stato per ospedale, termine di decorrenza della prescrizione, nozione di conoscenza del danno in caso di azione di regtresso avviata da AI
23 ottobre 2008Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2007.111
Data decisione, Autorità:
23.10.2008, IICCA
Ricorso:
TF,4A_580/2008, 17.03.2009
Titolo:
Responsabilità dello Stato per ospedale, termine di decorrenza della prescrizione, nozione di conoscenza del danno in caso di azione di regtresso avviata da AI
OPERAZIONE CHIRUGICA
RESPONSABILITÀ DELL'OSPEDALE O DELL'ENTE OSPEDALIERO
art. 60 CO
art. 25 LRESP
Incarto n.
12.2007.111
Lugano
23 ottobre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.136
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 27 agosto
2003 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 488'992.-
oltre a interessi al 5% dal 23 gennaio 2003, domanda avversata dal convenuto il
quale ha chiesto la reiezione della petizione, e che il Pretore ha respinto con
decisione del 24 aprile 2007;
appellante
l’attrice che con atto di appello del 15 maggio 2007 chiede in via principale
la riforma del giudizio impugnato nel senso di accertare la tempestività della
notifica delle pretese avvenuta il 23 gennaio 2003, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi, e in via subordinata la riduzione delle
ripetibili accollate all’attrice a fr. 13'000.-, con protesta delle ripetibili
di appello;
a
mentre il convenuto con
osservazioni 10 agosto 2007 postula la reiezione integrale del gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. Nel luglio 1999 __________ ha
accusato delle parestesie-disestesie nel versante laterale dell’avambraccio
destro, poi estesesi progressivamente agli arti inferiori e al tronco. Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medici, il dott. __________ ha diagnosticato una
mielopatia cervicale e ha indicato a __________ la necessità di un intervento
chirurgico che avrebbe richiesto il ricovero in ospedale per alcuni giorni. Il
14 dicembre 1999 __________ è stato quindi ammesso al servizio cantonale di
neurochirurgia dell’Ospedale civico di L__________ e il giorno seguente è stato
operato dal dott. __________, che lo ha sottoposto a una decompressione di
alcune vertebre e stabilizzazione tramite una gabbia di Harms. A seguito di una
serie di complicazioni sorte dopo questo primo intervento, si sono resi
necessari altri interventi chirurgici, esami, accertamenti e terapie, che qui
non mette conto di elencare, che hanno comportato la permanenza di __________
in ospedale all’incirca per quattro mesi.
B. Il 5 dicembre 2000 __________
ha inoltrato all’Ufficio dell’assicurazione invalidità una richiesta di
prestazioni invalidità. L’11 dicembre 2000 l’Ufficio AI ha inviato
all’interessato un formulario complementare alla richiesta di prestazioni, al
fine di valutare le possibili responsabilità di terzi e un eventuale regresso
in relazione alla richiesta di prestazioni di invalidità. __________ ha
ritornato il formulario compilato il 13 dicembre 2000, che in data 19 dicembre
2000 è stato trasmesso, unitamente alla domanda di prestazioni AI, al
competente servizio regresso.
C. Il caso di __________
è stato pure segnalato all’assicurazione responsabilità civile dell’EOC,__________
assicurazioni. Nell’ambito di questa procedura, le parti hanno concordato di
far allestire una perizia extragiudiziaria da parte della Federazione dei
medici svizzeri (in seguito FMH). L’incarico è stato formalizzato il 16 ottobre
2001 dalla FMH al dott. __________ M__________ e al dott. __________ B__________
dell’I__________ di B__________, Neurochirurgische Klinik, i quali hanno reso
il loro referto il 26 marzo 2002, poi comunicato alle parti in causa con
scritto del 7 maggio 2002 della FMH (doc. F). Nel frattempo, l’11 dicembre 2001
l’Ufficio dell’AI ha accertato un grado di invalidità di __________ dell’80% a
partire dal 1° dicembre 2000 e ha trasmesso alla cassa cantonale di
compensazione la delibera per il calcolo della rendita. Con decisione del 25
gennaio 2002, l’Ufficio dell’AI ha emanato la propria decisione formale, con la
quale sono state fissate le rendite per l’interessato nonché le rendite
completive per la moglie e per la figlia (doc. D).
D. Il 23 gennaio 2003 l’AP
1 ha notificato all’EOC le sue pretese ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 della legge
cantonale sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici del
24 ottobre 1988 (in seguito Lresp) facendo valere un danno di fr. 466'474.-
(doc. A). Con scritto del 28 marzo 2003, Z__________ Compagnia di
Assicurazioni, l’assicurazione responsabilità civile dell’EOC, ha respinto le
pretese rilevando che la notifica era già perenta il 12 dicembre 2001.
E. L’AP 1 ha quindi
convenuto in giudizio l’EOC davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona,
chiedendone la condanna al pagamento di fr. 488'992.- oltre a interessi al 5%
dal 23 gennaio 2003, aumentati in replica a fr. 525'029.-. Queste domande sono state avversate dal convenuto, il quale ha chiesto la
loro integrale reiezione, eccependo tra l’altro l’eccezione di perenzione.
F. All’udienza preliminare la procedura è stata limitata all’esame
della questione della perenzione eccepita dal convenuto. Con decisione del 24
aprile 2007 il Pretore ha respinto la petizione, ritenendo fondata l’eccezione
di perenzione. Ha posto a carico dell’attrice le spese processuali e l’ha
condannata al versamento di fr. 20'000.- a titolo di ripetibili.
G. Avverso la decisione del Pretore, il 15 maggio 2007 l’AP 1 ha
presentato appello chiedendo in via principale l’accertamento della
tempestività della notifica delle pretese del 23 gennaio 2003, con protesta di
tasse, spese e ripetibili di prima e di seconda istanza. In via subordinata ha
postulato in parziale accoglimento dell’appello la riduzione delle ripetibili
alla controparte a fr. 13'000.-, con protesta delle spese processuali e delle
ripetibili della procedura di appello. Dei motivi si dirà nei considerandi. Con
osservazioni del 10 agosto 2007 il convenuto ha postulato la reiezione
dell’appello.
Considerandi
in diritto: 1. Il
Pretore ha ritenuto che la notifica di pretese del 23 gennaio 2003 fosse
tardiva in considerazione del fatto che l’attrice già al momento in cui ha
riconosciuto ad __________ un grado di invalidità del l’80%, l’11 dicembre
2000, era a conoscenza del danno patito. Inoltre, da quel momento e fino al
giorno della notifica delle pretese, a mente del giudice di prime cure, non è
intervenuta alcuna modifica significativa dello stato di salute dell’assicurato,
per cui la situazione poteva ritenersi stabile e l’attrice era quindi in grado
di conoscere il danno in tutte le sue componenti. Donde la perenzione
dell’azione in risarcimento del danno patito e la reiezione dell’azione.
2.
Le
conclusioni del primo giudice sono contestate dall’appellante, la quale
ritiene, tra l’altro, di essere venuta a conoscenza del danno unicamente al
momento in cui il dott. F__________, medico curante dell’assicurato, si è
espresso definitivamente sull’invalidità permanente, totale e definitiva di
quest’ultimo, ossia il 23 gennaio 2003, atteso che fino a quel momento lo stato
di salute del paziente non poteva ritenersi ancora stabilizzato e quindi il
processo che aveva provocato il danno non poteva ritenersi concluso, ciò che
comporta la non decorrenza del termine di perenzione annuale. Tanto più che le
parti si erano accordate su una perizia extragiudiziaria per far accertare
eventuali responsabilità dei medici. In ogni caso, in concreto determinante
sarebbe semmai per il computo del termine annuale di perenzione, non già la
data della prima decisione di riconoscere un grado di invalidità dell’80%, resa
l’11 dicembre 2001 dall’Ufficio AI, bensì quella della successiva decisione di
erogazione della rendita, con l’indicazione degli importi della rendita per
l’assicurato e delle rendite completive per la moglie e la figlia, ossia il 25
gennaio 2002.
3.
Pacifica è nella fattispecie l’applicazione della Lresp per
l’operato del primario e dei medici dell’Ospedale civico di L__________ che
hanno curato il paziente. La Lresp prevede l'adempimento, da parte di chi vuole ottenere un
risarcimento dall'ente pubblico, di precisi atti formali da compiersi entro
termini altrettanto precisi la cui inosservanza comporta la perenzione della
pretesa. Chi pretende il risarcimento del danno deve, prima di promuovere
l'azione giudiziaria, notificare la propria pretesa (art. 19 cpv. 1 Lresp) nel
termine di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno (art. 25 cpv. 1 Lresp)
e l'ente pubblico deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il silenzio
vale quale risposta negativa (art. 19 cpv. 2 Lresp). L'azione giudiziaria del
danneggiato deve poi essere promossa entro sei mesi dalla risposta
dell'autorità (art. 25 cpv. 2 Lresp). In analogia con i criteri sviluppati in
applicazione dell’art. 60 cpv. 1 CO in tema di prescrizione dell’azione di
riparazione, il termine di perenzione comincia a decorrere da quando il
creditore conosce l'esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da
poter fondare e motivare un'azione giudiziaria (DTF 126 III 163 consid. 3c; 112
II 118 consid. 4; 108 Ib 99, consid. 1c). Poiché la conoscenza del danno
include pure la cognizione della sua estensione, il danneggiato deve essere in
grado di valutare almeno a grandi linee il danno complessivo e il processo che
lo provoca deve essere concluso. Finché l’evento dannoso è in atto non può
sussistere la conoscenza dell’intero danno e il termine di perenzione non
comincia a decorrere (DTF 126 III 163 consid. 3c; 111 II 436; 109 II 418
consid. 3; Brehm, in Berner
Kommentar, 3a edizione, Berna 2006, n. 227 e segg. ad art. 60).
L'inizio del termine non risale però al momento in cui il danneggiato avrebbe
potuto scoprire l'entità del suo credito facendo prova dell'attenzione
richiesta dalle circostanze: ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia
edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora
ch'egli si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per promuovere
una causa (DTF 109 II 435). Resta d’altra parte sottinteso che la conoscenza
del danno ai sensi della citata dottrina e giurisprudenza comprende anche la
consapevolezza del nesso causale naturale: solo quando è conosciuta la causa
del danno può essere individuato il suo responsabile, per la determinazione del
quale, in talune circostanze, si può rendere necessaria una perizia. La parte
lesa, in questo caso, avrà conoscenza certa della persona responsabile solo al
momento della ricezione della perizia (DTF 131 III 61 consid. 3.1.2.; Brehm, op. cit., n. 61a ad art. 60).
4.
Come
accennato in narrativa, le parti, annunciato il caso dell’assicurato all’assicurazione
RC del convenuto e avveratasi necessaria la verifica dell’operato dei medici che
hanno trattato il paziente, hanno affidato il compito di chiarire la situazione
a due periti per il tramite della FMH. Il referto peritale è stato inviato alle
parti il 7 maggio 2002 (doc. F), ossia dopo l’intervenuta decisione dei
competenti Uffici cantonali AI di riconoscimento dell’invalidità
dell’interessato, l’11 dicembre 2001, e di fissazione degli importi delle
rendite, il 25 gennaio 2002. Se già al momento della comunicazione del
riconoscimento dell’invalidità pari all’80% a partire dal 1° dicembre 2000 ad __________
si sarebbe eventualmente potuto considerare come accertato e conosciuto il
danno per l’attrice, come sostenuto dal Pretore, non altrettanto chiaro poteva
ritenersi in quel momento il nesso tra gli interventi medici, la sopravvenuta
invalidità dell’interessato e il danno patito dall’attrice, subingressa nei
diritti dell’assicurato ai sensi dell’art. 52 LAI e dell’art. 48ter LAVS. Infatti, proprio perché non
vi era certezza sul fatto se nella fattispecie i medici avessero commesso una
violazione dell’arte medica, dalla quale sarebbe insorta l’invalidità per il
paziente, l’attrice non poteva sapere se tra le azioni o omissioni dei medici e
la subìta invalidità vi fosse un legame di causalità naturale (e per finire
causale) senza attendere il risultato della perizia extragiudiziaria. Come
sopra rilevato, l’esistenza di un nesso naturale e causale è infatti condizione
necessaria, oltre al danno, per fondare e motivare un’azione di responsabilità
nei confronti del convenuto. In quest’ottica, il solo fatto di aver accertato,
con la decisione dell’11 dicembre 2001, il verificarsi delle condizioni per
ammettere l’assicurato al beneficio di prestazioni AI e la susseguente
fissazione degli importi in suo favore non determina ancora un danno sul quale
poter fondare un’azione giudiziaria nei confronti del convenuto, proprio perché
il nesso causale tra la possibile violazione dell’arte medica e le prestazioni
di invalidità erogate non era ancora stato chiarito al momento delle decisioni
dell’Ufficio AI. Nella fattispecie la perizia extragiudiziaria è stata intimata
alle parti il 7 maggio 2002 (doc. F). Avendo l’attrice inoltrato le proprie
pretese il 23 gennaio 2003 (doc. A), il termine annuale di cui all’art. 25
Lresp non era ancora venuto a scadenza, per cui il Pretore avrebbe dovuto
respingere l’eccezione di perenzione sollevata dal convenuto e istruire la
causa anche nel merito. Visto che già per questi motivi la decisione pretorile
deve essere annullata, le altre censure presentate dall’appellante possono rimanere
indecise.
5.
La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza
(art. 148 CPC). L’accoglimento
dell’atto di appello impone la riforma della decisione anche per quanto
riguarda il dispositivo delle spese processuali e delle ripetibili di primo
grado, che devono essere ridotte, atteso che, in
conseguenza del presente giudizio, la decisione pretorile non pone più fine
alla lite (II CCA 20 luglio 2007 inc. n. 12.2006.126, 31 maggio 2006 inc. n.
12.2006
, 22 marzo 2006 inc. n. 12.2005.145).
5.1
L'indennità
per gli onorari di patrocinio va calcolata in base alla vTOA (tariffa
dell'ordine degli avvocati) in vigore al momento dell’apertura della procedura
giudiziaria (art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili) - che non vincola in ogni caso il giudice ma ha solo valore
indicativo - tenendo conto della natura e del valore della lite e delle
prestazioni indispensabili del patrocinatore (art. 150 CPC) e in considerazione
dell'importanza e della complessità della causa, dell'ampiezza del lavoro
fornito e del tempo che l'avvocato vi ha consacrato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 18 ad art. 150; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App, m. 66 ad
art. 150). In presenza di una lite terminata per l’accoglimento di un’eccezione
preliminare, come nel caso qui in esame, l’ammontare delle ripetibili va
calcolato in applicazione dell’art. 11 vTOA (II CCA 24 ottobre 2007 inc.
12.2006
, 23 ottobre 1997 inc. n. 12.97.235, 12 agosto 1999 inc. n.
12.99
; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 36 ad art. 150), ovvero secondo la nota formula (pubblicata in BOA
n. 1 p. 15; cfr. Cocchi/Trezzini,
op. cit., ibidem) che media l’onorario per valore (art. 9 vTOA) con
quello orario (art. v10 TOA), tanto più che anche il Tribunale federale
ritiene che le ripetibili debbano essere stabilite in considerazione del valore
litigioso, delle prestazioni fornite e del tempo impiegato dal patrocinatore
come pure delle spese e dei disborsi (spese di cancelleria, telefoniche, ecc.)
indispensabili (cfr. sentenza del Tribunale federale del 6 luglio 2006
4P.116/2006).
5.2
L’art. 9 vTOA prevedeva, per le pratiche aventi valore determinato,
quando il valore litigioso si situa tra fr. 500'000.- e fr. 1’500'000.-, un
onorario normale variante dal 4% al 7%. Non si può ritenere che la causa qui
oggetto di giudizio fosse semplice e con ciò tale da giustificare
l’applicazione della percentuale minima del 4%: per le tematiche affrontate,
tutto sommato circostanziate, essa impone per contro di far capo ad una
fatturazione medio-bassa, sicché appare giustificato applicare una percentuale
del 5%, con un onorario per valore di fr. 26'251.45 (valore di causa di fr.
525'029.- indicato in replica). In merito al dispendio orario profuso dal
patrocinatore dell’attrice, va innanzitutto osservato che egli è intervenuto
unicamente dopo l’inoltro dell’allegato di petizione. Ha tuttavia affrontato
nella replica (19 pagine) non solo la questione dell’eccezione preliminare ma
anche il merito della lite; egli ha inoltre partecipato all’udienza preliminare
limitata all’esame dell’eccezione e ha infine allestito l’allegato
conclusionale scritto (di 10 pagine). La quantificazione in 30 ore del
dispendio di tempo, considerata anche un’adeguata consultazione della cliente
appare in ogni caso, in assenza di migliori indicazioni da parte del
patrocinatore del convenuto, consono all’effettivo impegno profuso. In
considerazione dell’importanza della causa, ben si giustifica inoltre di riconoscere
al legale una retribuzione oraria di fr. 250.- (II CCA 20 maggio 1998 inc. n.
12.98
, 9 luglio 1998 inc. n. 12.98.24, 6 aprile 2001 inc. n. 12.2001.55),
con un onorario orario, secondo l’art. 10 vTOA, di fr. 7’500.-. Ne risulta
in definitiva un’indennità per ripetibili, secondo la formula (2 x OV x OT)/(OV
+ OT), arrotondata per difetto di fr. 13'000.-.
6.
Visto quanto precede, l’appello è accolto e la decisione impugnata
riformata nel senso che l’eccezione di perenzione è respinta e gli atti vengono
ritornati al Pretore per l’istruttoria di merito. Le spese processuali e le
ripetibili di seconda istanza seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L'appello
15 maggio 2007 AP 1, è accolto e di conseguenza i dispositivi 1 e 2
della sentenza 24 aprile 2007 della Pretura del Distretto di Bellinzona sono
così riformati:
1. L’eccezione di perenzione dell’azione in
risarcimento del danno è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese di fr. 100.- sono poste a carico
della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 13'000.- a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’400.-
b)
spese fr. 100.-
fr.
2’500.-
già
anticipate dall'appellante, sono poste a carico dell’appellato che rifonderà
alla controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.
III. Intimazione
a:
– RA 1;
–
RA 2.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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