12.2007.114
Mandato, obbligo di rendiconto di avvocato, eccezione di prescrizione, insieme di prestazioni
13 novembre 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2007.114
Data decisione, Autorità:
13.11.2007, IICCA
Titolo:
Mandato, obbligo di rendiconto di avvocato, eccezione di prescrizione, insieme di prestazioni
PRESCRIZIONE
RENDICONTO
art. 400 CO
art. 405 CO
Incarto n.
12.2007.114
Lugano
13 novembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Cocchi, giudice supplente
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.778
(azione di rendiconto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
promossa con petizione 25 ottobre 2005 da
AO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
Considerandi
2.
in materia di mandato (obbligo di rendiconto), che il
convenuto ha avversato sollevando preliminarmente l'eccezione di prescrizione
della pretesa dell'attore, che il Pretore, dopo aver limitato l'udienza
preliminare alla discussione di tale eccezione, ha respinto con decisione 7
maggio 2007;
appellante il convenuto il quale, con atto d'appello
16.
maggio 2007, chiede, in riforma del primo giudizio, l'accoglimento
dell'eccezione di prescrizione, mentre l'attore, con osservazioni 14 giugno
2007, ne chiede la reiezione;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto e in diritto:
1.
AO
1, figlio e unico erede legittimo di G__________, deceduto a M__________ il 29
ottobre 1995, ha chiesto
all'avv. AP 1, legale di fiducia del defunto, di render conto per tutte le
operazioni da lui effettuate nell'ambito del rapporto di mandato che lo ha
legato al defunto. La richiesta è intesa a ricostruire l'entità del patrimonio
di G__________ per permettere di stabilire la quota legittima spettante al
figlio nell'ambito di un'azione, promossa avanti al Tribunale di S__________,
intesa all'annullamento del testamento con il quale veniva istituito erede
universale un nipote del defunto. Il convenuto si è opposto alla domanda di
rendiconto per motivi di merito, che qui non torna conto riprendere, e per la
pretesa intervenuta prescrizione decennale dei diritti, in tal senso,
dell'attore.
2.
Il
Pretore, con la decisione qui impugnata, ha respinto l'eccezione argomentando
che l'inizio del termine di prescrizione andava individuato al decesso di G__________,
il 29 ottobre 1995, poiché, da una lettera dello stesso all'avvocato AP 1 (doc
. P), risultava che il rapporto di mandato era ancora in essere al momento
della morte del cliente e che l'azione giudiziaria, inoltrata il 25 ottobre
2005, era valida e tempestiva per interromperne il definitivo decorso.
3.
Con
l'appello, il convenuto osserva che il termine di prescrizione dell'azione di
rendiconto inizia a decorrere dalla fine di ogni singolo mandato e che, al
momento del decesso di G__________, era ancora in essere unicamente quello
riferito all'amministrazione della P__________ per la quale, del resto,
l'attore aveva già ottenuto ampio resoconto a seguito di una causa intentata
nei confronti della banca che deteneva i beni di questa fondazione. Tutti gli
altri mandati risalivano ad epoche precedenti ed erano terminati
precedentemente alla morte del cliente.
Con
le osservazioni all'appello, l'attore argomenta che, nella lettera di suo padre
all'avv. AP 1 qualche giorno prima della sua morte, si fa riferimento ad altri
mandati ancora in essere e che, in ogni caso, in quello scritto, è dato ampio
scarico per l'intera attività svolta dall'avvocato, e quindi per tutti i
mandati oggetti del rapporto professionale che, con la formale dichiarazione di
scarico, si devono ritenere conclusi in quel momento.
4.
Il
diritto al rendiconto secondo l'art. 400 CO, diritto nel quale gli eredi del
mandante gli succedono nei confronti del mandatario (Werro, Commentaire Romand, Code des
obligations I, n. 9 ad art. 400 CO; Fellmann,
Berner Kommentar, n. 103 ad art. 400 CO), si prescrive in 10
anni a contare dalla fine del mandato conformemente all'art. 127 CO (TF 18.4.2006 inc.5C.305/2005; Werro, op. cit., n. 21 ad art. 400 CO; Fellmann,
op. cit., n. 99 ad art. 400 CO; Weber,
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, n. 23 ad art. 400 CO). Poiché la
prescrizione dell'obbligo a render conto del suo operato, da parte del mandatario,
non può essere interrotta con una domanda d'esecuzione, ne discende che, in
assenza di una rinuncia a far valere quest'eccezione, solo l'azione giudiziaria
nei confronti del mandatario è atta ad interrompere il decorso del termine. Non
giova invece all'interruzione del termine, come pretende l'attore, la
circostanza che il mandante ha dato scarico per l'attività svolta oppure che è
stata introdotta, in Italia, un'azione successoria nella quale il mandatario
non è assolutamente parte oppure, ancora, che in quella causa quest'ultimo sia
stato chiamato a testimoniare.
5.
Non
è controverso che il convenuto ha intrattenuto con G__________ un lungo
rapporto di mandato professionale durante il quale si è occupato di numerose
pratiche, vertenze e consulenze di varia natura (lettera 14 luglio 1998 del
convenuto all'attore, doc. L). Ne era il suo legale di riferimento (cfr.
risposta 16 marzo 2006 pag. 3 in fine). In questa situazione ci si deve
chiedere se l'oggetto del mandato conferito all'avv. AP 1 fosse stato la
prestazione di un insieme di varie attività oppure se, per ogni pratica o
consulenza, venisse in essere tra le parti un nuovo, diverso e successivo
mandato. Nel primo caso la prescrizione decorrerebbe dalla morte del cliente,
momento in cui il rapporto di mandato si è estinto (art. 405 CO), nel secondo
dalla fine di ogni singola prestazione. La prima ipotesi è la più plausibile
proprio per le stesse affermazioni del convenuto riferite alla sua qualità di
persona di fiducia del mandante che, come esplicitava il dott. B__________,
precedente consulente di G__________ (doc. M, lettera 19 giugno 1996 dott. B__________
a avv. P__________), si doveva occupare della gestione di "diverse
società holding e fiduciarie di partecipazione, di società estere con sede a V__________
destinate a detenere soprattutto valori mobiliari (titoli e conti bancari),
nonché di due società immobiliari con proprietà a L__________ e a B__________
". Dal tenore della lettera 4/27 ottobre 1995 di G__________ all'avv.AP 1
(doc. P) è indubbio che, al momento della sua sottoscrizione da parte del
mandante (il 27 ottobre 1995 come all'autentica notarile dello stesso
convenuto), rispettivamente del suo decesso due giorni dopo, il rapporto di
mandato era in vigore, il convenuto occupandosi ancora, per conto del padre
dell'attore, di ogni questione riguardante la fondazione di famiglia P__________.
Da questa stessa lettera appare che il defunto aveva fatto in vita delle
disposizioni sui suoi beni che non voleva fossero oggetto di contestazione,
come del resto anche per le sue disposizioni di ultima volontà, da parte del
figlio, e aveva incaricato l'avv. AP 1, nel caso della temuta contestazione, di
rendere noto a terzi interessati (eredi testamentari e autorità italiane) la
consistenza economica della fondazione. Questo coinvolgimento dell'avv.AP 1,
con riferimento a precedenti e passate operazioni riguardanti il patrimonio del
cliente e l'indicazione di quali altri beni possedesse (B__________
Establishment) confortano nella certezza che il rapporto di mandato tra le
parti aveva un carattere generale e generico riferito complessivamente alle
attività ed ai beni del mandante e non fosse caratterizzato dall'affidamento di
singoli mandati indipendenti l'uno dall'altro. Del resto, il convenuto, al quale
incombe la prova dell'avvenuta prescrizione della pretesa di rendiconto
dell'attore, l'ha fatta risalire e decorrere, in un primo tempo, dal decesso
del cliente e, poi, dal termine di ogni singolo mandato senza però indicare,
minimamente, nemmeno un solo preteso specifico mandato ed il momento della sua
conclusione. Non gli giova, al proposito, la constatazione che la domanda di
rendiconto è estremamente generica poiché il divieto all'inquisizione è
caratteristico della procedura di edizione di documenti e non riguarda l'ambito
del rendiconto di diritto materiale (NRCP 2004, 309).
6.
Il
termine di prescrizione decennale dell'azione di rendiconto dell'attore è
iniziato, di conseguenza, a decorrere dal 29 ottobre 1995, giorno del decesso
di suo padre, mandante del convenuto, e la petizione 25 ottobre 2005, ricevuta
dalla Pretura il giorno 27 ottobre 2005 (cfr. timbro dell'esibito), l'ha
validamente e tempestivamente interrotto.
Ne
discende la reiezione dell'appello a conferma della sentenza pretorile. Tasse,
spese e ripetibili sono a carico dell'appellante, interamente soccombente, e
sono stabilite in funzione di un valore di causa sicuramente superiore ai fr.
30'000.- (limite minimo per la presentazione di un ricorso in materia civile al
Tribunale federale) come appare dal doc. N che indica, per gli anni dal 1990 al
1994.
il pagamento di un'imposta cantonale, da parte di G__________, su una
sostanza in Svizzera di fr. 913'000.- con aliquota aggiuntiva per beni
all'estero di fr. 17'000'000.-.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 127
CO e 400 CO
e, per le spese, la
vigente TG
dichiara e pronuncia
1.
L'appello 16 maggio 2007 dell'avv. dott. AP 1 è respinto.
2.
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr.
1'000.-
anticipate
dall'appellante rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte
fr. 1'500.- per ripetibili.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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