12.2007.117
Lavoro, salari arretrati e indennità per licenziamento abusivo, licenziamento dopo presentazione di certificato medico
12 novembre 2008Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2007.117
Data decisione, Autorità:
12.11.2008, IICCA
Titolo:
Lavoro, salari arretrati e indennità per licenziamento abusivo, licenziamento dopo presentazione di certificato medico
MALATTIA
324a cpv. 1 CO
art. 335 cpv. 1 CO
art. 336 cpv. 1 CO
Incarto n.
12.2007.117
Lugano
12 novembre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.1064 (procedura
speciale per contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1 promossa con istanza 23 agosto 2005 da
AO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AP 1
rappr. da: RA 2
con cui
l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al versamento di fr. 29'418.90
oltre interessi dal 1° giugno 2005 a titolo di arretrati salariali dal novembre
2004 al marzo 2005 e di indennità per licenziamento abusivo, domanda alla quale
si è opposto il convenuto e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza
8 maggio 2007, con la quale ha condannato il convenuto a versare all’istante
fr. 19'257.- oltre interessi al 5% dal 21 giugno 2005;
appellante
il convenuto, che con atto di appello 21 maggio 2007 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza, con protesta di spese e
ripetibili;
mentre
l’istante nelle proprie osservazioni del 1° giugno 2007 postula la reiezione
dell’appello e la conferma del giudizio pretorile, pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in
fatto:
A. Il
Servizio cure a domicilio __________ __________ ha assunto dal 1° dicembre 2002
AO 1 come ausiliaria, con uno stipendio lordo mensile di fr. 4'098.- per
tredici mensilità, poi aumentato a fr. 4'198.70 nel 2005 (doc. C). Il contratto
specificava che il Regolamento organico per il personale occupato presso i SACD
(ROSACD, doc. D) era parte integrante degli accordi. La lavoratrice è rimasta
vittima di un infortunio il 16 febbraio 2004, scivolando su una lastra di
ghiaccio all’uscita da un servizio presso l’utente (doc. E). Il suo medico
curante Dr. med. D__________ l’ha dichiarata inabile al lavoro al 100% dall’8
marzo 2004 (doc. 4). Il sinistro è stato notificato alla __________,
assicuratrice LAINF (doc. 3.1, E), che ha chiuso il caso dal 1° maggio 2004,
dopo la visita del suo medico di fiducia dr. med. M__________, che ha escluso
la causalità dei disturbi presentati dalla lavoratrice con l’infortunio da
quest’ultima data (incarto III richiamato da __________, doc. 3.3).
L’assicuratrice malattia __________ ha fatto visitare AO 1, tuttora inabile al
lavoro secondo il suo medico curante, dal suo medico di fiducia dr. med. P__________,
il quale l’ha ritenuta abile per un lavoro di tipo ufficio o leggero. __________
ha dunque cessato il versamento delle indennità giornaliere dal 10 ottobre 2004
(doc. 7.4). Su richiesta dell’assicurata sono stati eseguiti altri accertamenti
clinici, eseguiti dal medico fiduciario dell’assicurazione malattia, dr. med. A__________,
il quale ha fissato l’incapacità lavorativa in un primo tempo al 50% e in
seguito al 25%, dopo aver preso visione del mansionario del datore di lavoro
(doc. N, O). L’assicurazione malattia __________ ha dunque confermato la
propria decisione il 21 febbraio 2005, fondandosi sull’art. 23 delle sue CGA
(doc. 8.3). I medici curanti dell’interessata, dal canto loro, l’hanno ritenuta
inabile al lavoro nella misura del 100% (doc. F, G, H, M, P, Q, 4). Il datore
di lavoro ha versato lo stipendio senza deduzioni fino al 10 ottobre 2004 e in
seguito ha corrisposto solo la quota del 25% (doc. T, I). AO 1 ha ripreso il
lavoro due giorni, il 28 febbraio e il 1° marzo 2005 e il 2 marzo 2005 non si è
presentata sul posto di lavoro, inviando un certificato medico nel quale il suo
medico curante attestava un’incapacità lavorativa totale in seguito a una
ricaduta (doc. P). Il datore di lavoro ha notificato alla lavoratrice, il 3 e
24 marzo 2005, disdetta del contratto per il 31 maggio 2005, dispensandola con
effetto immediato dalla prestazione lavorativa (doc. 10, B).
B. Con
istanza 23 agosto 2005 AO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, per chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento di fr.
29'418.90 oltre interessi, a titolo di arretrati salariali per i mesi dal
novembre 2004 a marzo 2005 e indennità per licenziamento abusivo. Ella ha
sostenuto che la riduzione del suo stipendio dal novembre 2004 al marzo 2005
sarebbe avvenuta a torto, perché in quel periodo la sua assenza era
giustificata da certificati medici che ne attestavano l’inabilità al 100% nelle
mansioni svolte. La ripresa del lavoro i giorni del 28 febbraio e del 1° marzo
2005 ha peggiorato il suo stato di salute, prosegue l’istante, sicché ella è
nuovamente rimasta inabile al lavoro per motivi di salute, come attestato dal
suo medico curante. Il licenziamento avvenuto il giorno successivo alla sua
ricaduta sarebbe dunque abusivo, siccome dato in reazione all’assenza
giustificata e alla richiesta di versare gli stipendi arretrati. All’udienza
del 13 ottobre 2005 l’istante ha confermato le proprie domande, alle quali si è
opposto il convenuto, secondo il quale i medici interpellati dalle
assicurazioni infortuni dapprima e malattia poi non avevano riscontrato
inabilità lavorativa in lavori leggeri, come sono quelli previsti dal
mansionario applicabile all’istante. Del resto l’inabilità attestata dal medico
curante risaliva a problemi dorsali preesistenti, sottaciuti al datore di
lavoro, che aveva disdetto il contratto dopo aver constatato l’assenza
arbitraria del 2 marzo 2005. Esperita l’istruttoria, le parti sono comparse al
dibattimento finale, dove hanno confermato le proprie conclusioni.
C. Statuendo
il 9 maggio 2007, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha condannato
il convenuto al pagamento di complessivi fr. 19'257.-, composti di fr. 10'957.-
quale stipendio arretrato e fr. 8'300.- quale indennità per licenziamento
abusivo.
D. Contro
la citata sentenza pretorile è insorto il convenuto con atto di appello del 21
maggio 2007, nel quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere l’istanza. Dal canto suo l’istante postula la reiezione del gravame
nelle proprie osservazioni del 1° giugno 2007.
e considerato
in diritto: 1. Nella
fattispecie il Pretore ha in primo luogo accertato quale fosse l’effettiva incapacità
lavorativa dell’istante. Egli si è fondato sulla copiosa documentazione clinica
agli atti, i cui risultati in merito alla valutazione dell’abilità lavorativa
erano discordanti, e sulla perizia giudiziaria eseguita dal dr. med. G__________
il 21 aprile 2005 (incarto assicurazione invalidità) completata il 19 gennaio
2007 con l’esame del mansionario. Il perito giudiziario ha confermato che nel
lavoro svolto presso il convenuto l’istante presentava un’inabilità lavorativa
complessiva del 70% al massimo, in ragione dei problemi di salute esistenti. Su
tali basi il primo giudice è pertanto giunto alla conclusione che il convenuto
doveva versare alla lavoratrice lo stipendio nel periodo in cui lo aveva
decurtato seguendo le indicazioni dell’assicurazione malattia.
2. L’appellante
rimprovera al Pretore di aver considerato invalidante lo stato di salute della
lavoratrice, stabile da anni e che non le aveva impedito di lavorare
normalmente dal 1° dicembre 2002 all’8 marzo 2004. Esso afferma che non vi è
inabilità lavorativa e che i certificati medici in tal senso sono stati stilati
in base a false indicazioni della paziente. Costei ha riferito ai medici,
contrariamente alla realtà, di dover sollevare pazienti e pesi importanti,
mentre invece come ausiliaria di cura si occupava “solo dei lavori di cura
della casa”. L’appellante reputa inoltre che il perito giudiziario abbia
commesso una grave mancanza professionale rifiutando di modificare il proprio
parere del 2005 dopo aver preso visione del mansionario e ribadisce che tutti i
medici consultati hanno consigliato alla paziente di cambiare attività e di
trovare un lavoro più adeguato ai suoi disturbi, ampiamente soggettivi e non
sorretti da dati clinici oggettivi. Non avendo seguito tale consiglio,
l’istante aveva violato il proprio obbligo contrattuale di limitare il danno,
sicché nulla più le è dovuto.
3. Per
quel che concerne l’indennità per perdita di guadagno in seguito alla malattia,
si tratta di accertare se l’istante sia stata inabile al lavoro dal 10 ottobre
2004 al marzo 2005, e in quale misura. Nella fattispecie i pareri medici
sull’inabilità lavorativa dell’istante non sono univoci. Se in sostanza tutti i
medici concordano nel porre la diagnosi principale di sindrome lombosacrale
spondilogena su alterazioni degenerative e nel ritenere tale patologia
limitante per attività pesanti (doc. M, Q, incarto richiamato da __________,
doc. F, doc. O, perizia contenuta nell’incarto dell’assicurazione invalidità),
le opinioni divergono quando si tratta di stabilire l’inabilità nel lavoro
svolto dall’istante. I medici curanti dr. med. __________ e __________ hanno
attestato un’inabilità lavorativa totale (cfr. doc. F, M) nell’attività svolta
alle dipendenze del convenuto in tutto il periodo considerato, mentre i medici
consultati dalle assicurazioni infortuni e malattia hanno espresso valutazioni
divergenti e in particolare il dr. med. A__________ ha ritenuto che
l’interessata potrebbe lavorare in misura totale in attività leggere (doc. N,
pag. 6) e che tenuto conto del suo mansionario è abile al lavoro nella misura
del 75% nel marzo 2005 (doc. O). Il datore di lavoro ha seguito l’opinione
espressa dal medico fiduciario dell’assicurazione malattia, secondo il quale
l’interessata è da ritenere “abile per un lavoro di tipo ufficio o leggero”
(certificato 24 settembre 2004 dr. med. P__________, incarto richiamato AI). D’altra
parte anche i medici curanti ritengono che la paziente sarebbe abile in misura
totale per un “lavoro leggero, prevalentemente da seduta in cui non debba
rimanere in piedi ferma per più di 20 minuti né camminare per di più di
un’ora…deve evitare di sollevare pesi in maniera ripetuta superiori ai 5 kg e
lavorare in posizioni non ergonomiche del rachide lombare” (doc. M). Il quesito
che si pone, in realtà, è quello di sapere se il lavoro svolto alle dipendenze
del convenuto fosse da considerare leggero o pesante. Il convenuto afferma che l’istante
svolgeva il lavoro di ausiliaria non diplomata dell’assistenza e cura a
domicilio (AUS, doc. 2.2), che consisteva nella cura della casa e che non
comprendeva, notoriamente, lavori pesanti. Se non che, la semplice lettura del
mansionario (doc. 2.2) consente di stabilire che tra i suoi numerosi compiti l’ausiliaria
si doveva occupare delle pulizie correnti dell’abitazione, come “passare
l’aspirapolvere, lavare i pavimenti, spolverare, riassettare e cambiare i
letti, rigovernare la cucina, svuotare e pulire il contenitore della
spazzatura, pulire e disinfettare il bagno” e altre ancora. Il direttore del
convenuto, sentito come testimone il 29 marzo 2006, ha confermato che il ruolo
degli ausiliari era quello di “fare la casa, per esempio spolverare,
aspirapolvere, cucina… senza che ciò comporti sgomberi, sollevamento di pesi,
spostamento di mobili ecc.”. Dopo aver esaminato il citato mansionario, il
perito giudiziario ha ritenuto nel suo referto del 19 gennaio 2007 che esso
comprendeva svariati “lavori pesanti e poco ergonomici” (il passare
l’aspirapolvere, il lavare i pavimenti, il pulire i vetri, le tende, le porte e
Fatti
i balconi) per i quali l’istante, affetta da problemi alla schiena, subisce
limitazioni. L’inabilità lavorativa, sostiene il perito giudiziario, ammonta al
70% al massimo tenendo conto delle altre attività più leggere contenute nel
citato mansionario. È vero che il dr. med. A__________, dopo esame del
mansionario, è giunto a diversa conclusione (doc. O), ma il perito giudiziario,
sia nella perizia allestita per l’AI del 2 maggio 2005, sia nel complemento del
2007, ha compiutamente esposto per quale motivo riteneva inabile al lavoro
nella misura del 70% l’interessata nell’attività di ausiliaria di cura. Il
Pretore non aveva dunque motivo per scostarsene (art. 253 CPC; DTF 122 V 157
consid. 1c pag. 161, sentenza inedita del Tribunale federale del 10 maggio 2005
4P.9/2005 consid. 2.1), a maggior ragione se si considera che i pareri espressi
dai medici fiduciari delle varie assicurazioni, a ben guardare, non sono altro
che perizie di parte, il cui valore probatorio è pari alle allegazioni di parte
(sentenza inedita del Tribunale federale dell’8 luglio 2008 4A_193/2008, consid.
4.1 e rif.). A ciò si aggiunga che i medici fiduciari delle assicurazioni hanno
invero ritenuto abile al lavoro in misura pressoché totale la paziente, ma in
attività leggere tanto che le hanno consigliato esplicitamente di cambiare
lavoro e di cercare un’attività più consona al suo stato di salute. La conclusione
del Pretore, che ha ritenuto l’istante inabile al lavoro fondandosi sulla
perizia giudiziaria, regge pertanto alla critica. Vana è pertanto l’insistenza
dell’appellante nel ritenere contraddittorio il referto peritale alla luce
degli altri referti medici, nell’addebitare al perito giudiziario una “grave
mancanza professionale” (appello, pag. 6) e nel sostenere che il Pretore
avrebbe dovuto seguire l’opinione dei medici fiduciari delle assicurazioni.
Come si è visto, anche questi medici ritengono che le affezioni lamentate dall’interessata
ne limitano la capacità lavorativa in attività pesanti e non ergonomiche, come
sono quelle spettanti all’ausiliaria di cura. I lavori domestici,
contrariamente a quanto afferma l’appellante che ne minimizza all’estremo la
portata e l’impegno, non sono notoriamente paragonabili a un lavoro leggero in
ufficio.
4. Secondo
il Pretore l’istante deve ricevere lo stipendio nella misura stabilita dal
regolamento applicabile al rapporto contrattuale concluso tra le parti
(ROSACD), il quale prevede un’assicurazione perdita di guadagno con copertura
durante 720 giorni. L’appellante sostiene che l’istante non ha diritto ad
alcuna indennità per perdita di salario per malattia poiché ella avrebbe dovuto
“guardarsi intorno” e trovare un altro lavoro consono alla sua percezione
soggettiva del dolore, nel rispetto dell’obbligo di ridurre il danno. A
prescindere dalle accuse mosse ancora in questa sede all’istante, accusata in pratica
di aver indotto in errore i medici con false affermazioni sul tipo di lavoro
svolto, l’argomentazione del convenuto non può essere condivisa. La perizia
giudiziaria, così come i certificati medici dei curanti, attesta l’impedimento
di lavorare dell’istante nella professione per la quale era stata assunta dal
convenuto. Non si può negare, dunque, che la dipendente nel periodo considerato
era impedita senza sua colpa di lavorare per malattia, ai sensi dell’art. 324a
cpv. 1 CO, nozione diversa dal’incapacità di lavoro valida nelle assicurazioni
sociali (Wyler, Droit du travail, 2a ed., Berna 2008, pag. 210), della quale si prevale l’appellante.
Per quel
che concerne l’obbligo di ridurre il danno, l’appellata nel marzo 2004 ha
chiesto al datore di lavoro di essere adibita a funzioni amministrative,
ricevendone un rifiuto il 24 marzo 2004, per carenza di posti vacanti in quel
settore (incarto richiamato dall’AI; deposizione testimoniale M__________,
verbale 29 marzo 2006, pag. 3). Ritenuta inabile al lavoro fino al 10 ottobre
2004 anche dall’assicurazione malattia (doc. 7.4, L), la dipendente ha
sollecitato quest’ultima a rivedere la situazione poiché riteneva di non poter
svolgere le sue mansioni di ausiliaria al 100% (doc. AA). Non risulta che il
datore di lavoro abbia proposto alla dipendente missioni con incarichi meno
pesanti dal profilo fisico o con compiti adatti alle limitazioni imposte dal
suo stato di salute e indicate dai medici (lavoro d’ufficio leggero). Anzi,
ancora nel febbraio 2005 le richieste della dipendente di avere un’occupazione
che tenesse conto del suo stato di salute non sono state accolte dal datore di
lavoro (doc. MM), che ne ha previsto il rientro in servizio al 100% nelle
consuete mansioni. L’appellante riconosce esplicitamente un’inabilità
lavorativa del 25% (appello, pag. 8) ma nulla ha fatto per offrire alla
dipendente un’attività che tenesse conto di questa limitazione. In circostanze
del genere, non si poteva ragionevolmente esigere dalla dipendente che avesse a
licenziarsi spontaneamente, assumendosi il rischio della disoccupazione. Ne
deriva che il giudizio del Pretore sull’obbligo di versare le indennità
giornaliere, il cui ammontare non è contestato, resiste alla critica.
5. Il
Pretore ha ritenuto che il licenziamento era abusivo poiché il datore di lavoro
non aveva tenuto un comportamento consono alla tutela della personalità della
lavoratrice, inviandole la disdetta il giorno successivo all’assenza per
malattia, senza convocarla per un incontro chiarificatore. Ha di conseguenza
riconosciuto all’istante un’indennità per licenziamento abusivo pari a due mesi
di stipendio, per tener conto delle modalità del licenziamento. L’appellante
ribadisce in questa sede di non aver commesso alcun abuso, essendosi limitato a
dare la disdetta del contratto di lavoro in una situazione ormai insostenibile,
vista la lunga assenza dal lavoro dell’istante, per di più avendo agito in base
all’opinione espressa dal medico fiduciario dell’assicurazione malattia.
In linea
di principio un contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto
dalle parti liberamente, ossequiando unicamente i termini di disdetta
contrattuali o legali (art. 335 cpv. 1 CO). Tolti i casi che seguono, la
disdetta può perciò essere data per qualsiasi causa, rispettivamente senza
causa (DTF 125 III 72; II CCA 4 agosto 1998 in re P./M.; Rehbinder, Berner
Kommentar, n. 13 ad art. 335 CO). L’art. 336 CO elenca per contro alcuni motivi
che, se realizzati, non invalidano la disdetta ma la caratterizzano come abusiva
con possibile conseguenza risarcitoria a carico di chi la pronuncia. Per
costanti dottrina e giurisprudenza, questa elencazione è esemplificativa e non
esaustiva (DTF 125 III 72, 123 III 246, 121 III 61; Vischer, Der
Arbeitsvertrag, 3a
ed., Basilea 2005 pag. 237). L’abuso nel licenziamento può consistere non solo
nei motivi, ma anche nel modo in cui la parte che pone fine al contratto
esercita il suo diritto (DTF 131 III 535 consid. 4.2 pag. 538). La parte che
disdice il contratto deve esercitare il proprio legittimo diritto con riguardo
(DTF 132 III 115). L'onere della prova sulla natura abusiva della disdetta
incombe al lavoratore licenziato (DTF 123 III 246 e 121 II 60; Vischer, op. cit.,
pag. 244). Viste le oggettive difficoltà nel portare tale prova, la dottrina e
la giurisprudenza sono concordi nel non esigere una prova assoluta, bastando al
proposito l'esistenza di indizi convergenti tali da rendere l’abusività
altamente verosimile (Vischer, op. cit., pag. 245; Streiff/von
Kaenel, op. cit., n. 16 e 17 ad art. 336 CO). La
prova sull’abusività della disdetta può anche essere indiretta, di carattere
indiziario e limitata alla sola verosimiglianza dei fatti, dedotta dalla
concordanza di più tracce e circostanze affermative. Questo significa che il
giudice può esprimersi secondo un convincimento derivato da tutte le situazioni
che appaiono dagli atti di causa (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, m. 16 ad art. 90
CPC; JAR 2001, pag. 168).
6. Nella
fattispecie il convenuto sostiene di non aver commesso alcun abuso, in modo
particolare di non essersi prestato a un doppio gioco né di aver contravvenuto
alle regole sulla buona fede. Esso rileva inoltre che avrebbe potuto disdire il
contratto nel rispetto dei termini legali e contrattuali già durante il lungo
periodo di assenza della dipendente. L’incapacità della dipendente di svolgere
il lavoro per la quale era stata assunta, ampiamente documentato in causa, è
invero connessa con il rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 336 cpv. 1 lett. a
CO, sicché di principio il licenziamento motivato dallo stato di salute del
dipendente incompatibile con l’attività contrattualmente prevista non sarebbe
abusivo. Nella fattispecie è nondimeno palese che il licenziamento 3 marzo 2005
(doc. 10) è una reazione alla presentazione del certificato medico 2 marzo 2005
(doc. P) nel quale il medico curante attestava un peggioramento della salute
dopo il tentativo di ripresa dell’attività lavorativa al 100%. Il convenuto
sottolinea nel proprio appello la mancanza di professionalità della lavoratrice
in quell’occasione e rileva che i certificati del suo medico curante non
“apparivano fedefacenti come in effetti non lo sono stati” (appello pag. 9).
Dagli atti risulta invero che la lavoratrice non si riteneva in grado di
svolgere nella misura consueta l’attività di ausiliaria e lamentava dolori alla
schiena, tanto che dopo due giorni di lavoro si è assentata e ha inviato un
certificato medico (doc. 9). In concreto l’abusività del licenziamento consiste
nel fatto che il datore di lavoro lo ha inviato in reazione al nuovo episodio
di incapacità lavorativa attestato da un certificato medico. Nel tentativo di
ripresa del lavoro, definito per altro “disastroso” dall’appelante medesimo, il
datore di lavoro ha ignorato le limitazioni lavorative riconosciute da diversi
medici, compreso il medico fiduciario dell’assicurazione malattia (doc. O) e ha
preteso dalla dipendente lo svolgimento delle consuete mansioni di ausiliaria
nella misura del 100%, senza alcun riguardo per le sue condizioni di salute,
come invece impone al datore di lavoro l’art. 328 CO (sentenza del Tribunale
federale del 27 maggio 2008 4A_102/2008 consid. 2). Fallito il tentativo e ricevuto
il certificato medico 2 marzo 2005, l’appellante ha licenziato la dipendente il
giorno successivo, convinto che l’assenza fosse arbitraria siccome fondata su
un certificato medico che esso non riteneva fedefacente. Come emerso poi
dall’istruttoria e in particolare dalla perizia giudiziaria, la valutazione del
medico curante corrispondeva alla reale situazione di salute della dipendente. In
siffatte circostanze, il licenziamento è da considerare abusivo ai sensi
dell’art. 336 cpv. 1 lett. d CO. Non vi è motivo per entrare nel merito del
calcolo della relativa indennità ai sensi dell’art. 336a CO, il convenuto non avendolo
contestato nel suo risultato. L’appello, infondato, deve pertanto essere
respinto.
7. Trattandosi
di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-
non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417
cpv. 1 lett. e CPC). Per la quantificazione delle ripetibili a carico
dell’appellante si è tenuto conto di un valore litigioso in questa sede di fr.
19'257.-.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
21 maggio 2007 di AP 1, è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1’200.- per ripetibili
di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso
in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster