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Decisione

12.2007.13

Appalto: mercede per i lavori non previsti contrattualmente

14 febbraio 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti con atto di appello 18 gennaio 2007, con cui chiedono la riforma

del querelato giudizio nel senso respingere integralmente la petizione,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre gli

attori, con osservazioni del 9 marzo 2007 postulano la reiezione del gravame,

con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto: 1. In data16

febbraio 1995 il "__________" in qualità di committente (rappresentato

dalla direzione dei lavori, affidata allo studio __________ e allo studio __________)

e il consorzio composto dalle società AO 2 nonché AO 1 quali assuntori,

stipularono un contratto d'appalto per l'esecuzione delle opere da impianto

sanitario nell'ambito dell'edificazione del complesso "__________" a __________,

parte commerciale ed edifici A e B. Il prezzo fu stabilito in un importo

"approssimativo presumibile" di fr. 1'054'149.70 in base "...ai

prezzi e quantità indicati nel capitolato del 18 novembre 1994".

Terminati

i lavori, il consorzio assuntore ha emesso, l'8 giugno, rispettivamente il 25

giugno 1998 le fatture 11059 (fr. 566'655.30), 11060 (fr. 581'290.05) e 11061

(fr. 444'789.35) per complessivi fr. 1'592'734.70, che sono state approvate

dalla direzione lavori limitatamente a fr. 1'313'663.85, ciò che rappresenta un

aumento, rispetto all'offerta, di fr. 302'222.35, rimasto insoluto.

Con

la petizione in oggetto gli attori hanno quindi postulato la condanna di AP 2 e

AP 1, soci della società semplice denominata "__________" al

pagamento dell'importo ancora scoperto, adducendo di aver eseguito lavori

supplementari, non previsti dal contratto, ma documentati e verificati dal

progettista, il cui costo era stato riconosciuto dai committenti.

I

convenuti si sono opposti alla petizione. Contestata la legittimazione passiva

di AP 1, essi hanno avantutto negato di aver riconosciuto il maggior costo come

preteso da controparte rilevando anzi che, a fronte dell'importo della delibera

che, tenuto conto dello sconto pattuito del 15% e della partecipazione

all'assicurazione lavori di costruzione e cartellone pubblicitario (0.4%),

ammontava a fr. 891'810.65, controparte già ha ricevuto l'importo di fr.

1'011'441.65, vale a dire fr. 119'630.-- più di quanto dovuto. Inoltre,

controparte avrebbe disatteso gli obblighi di notifica e verifica imposti dal contratto

in relazione alle opere non previste dal modulo d'offerta, impedendo così di

ribaltare i relativi costi sulla __________, committente finale dell'opera.

2. Respinta con decisione 10 aprile 2001,

cresciuta in giudicato, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva riferita

al convenuto AP 1, il Pretore ha statuito il 13 dicembre 2006 accogliendo la

petizione e ponendo spese e ripetibili a carico dei convenuti. Il primo giudice

ha dapprima rilevato che le indicazioni delle quantità esposte nel preventivo

erano approssimative e senza impegno, con facoltà della direzione lavori di

cambiare o sopprimere determinate posizioni secondo necessità e convenienza. Ha

poi constatato che la direzione lavori aveva ordinato numerosi cambiamenti e

aggiunte a diversi impianti e opere a dipendenza di esigenze e modifiche

costruttive, e che le parti avevano concluso un accordo riguardante la modifica

delle prestazioni da fornire, poi fatturate a regia. Ha quindi evidenziato che,

seppure per il controllo dei lavori a regia le parti non avevano ossequiato il

contratto, non si poteva negare agli attori il diritto alla mercede, ritenuto

che i bollettini avevano solo funzione di mezzo probatorio sull'entità e sulla

mercede delle opere supplementari. In merito all'ammontare della mercede

medesima ha poi rilevato che la liquidazione era stata verificata sia dall'arch.

__________ - che si occupava della __________ - sia da __________ - del __________

- in rappresentanza del committente __________, __________ che non aveva mai

contestato la fattura, riconoscendola anzi implicitamente, ciò che permetteva

di superare le perplessità del perito in relazione a determinate opere i cui

quantitativi non erano a posteriori verificabili.

3. Con appello del 18 gennaio 2007 i convenuti

chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso che la petizione sia

integralmente respinta.

Nelle

osservazioni del 9 marzo 2007 gli appellati propongono la reiezione

dell'appello.

Considerato

in diritto: 4. Non vi è contestazione sul fatto che le

parti sono legate da un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO,

le divergenze riguardando la mercede per i lavori non previsti contrattualmente.

Il contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella

preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è

preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374

CO). La mercede a corpo è fissata dalle parti in anticipo per l’esecuzione

dell’intera opera, sicché sono esclusi aumenti a favore dell’appaltatore, salvo

il caso di modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver,

Basler Kommentar, no 6 ad art. 373 CO). In difetto di particolari pattuizioni,

l’appaltatore è retribuito secondo il valore del lavoro e del materiale (art.

374 CO). L’onere della prova quo all’esistenza e all’entità del vantato diritto

incombe all’appaltatrice che chiede il pagamento della propria mercede (Zindel/Pulver, op. cit., 3. ed., no 21

ad art. 373 CO).

5. Nel caso di specie le parti hanno stabilito

che "le indicazioni di quantità del preventivo sono approssimative e senza

impegno, la direzione lavori si riserva il diritto di cambiare o sopprimere

certe posizioni secondo necessità e convenienza senza che la ditta possa

rivendicare diritto qualsiasi a maggior compenso o indennità di sorta". In

merito ai prezzi hanno poi pattuito che i prezzi unitari sono da applicare alle

quantità effettivamente eseguite, ritenuto che in caso di "...prestazioni

non previste nel modulo d'offerta i prezzi sono da pattuire in forma scritta

prima dell'esecuzione dei rispettivi lavori, pena il non riconoscimento in sede

di liquidazione" (doc. B1, B2, B2, punti 01, 02.). Per le opere a regia

era poi stabilito che le stesse potevano essere eseguite unicamente su ordine

della DL, e che per le medesime era da allestire un bollettino giornaliero con

Considerandi

la descrizione del lavoro eseguito e la specificazione del tempo e del

materiale impiegato, da sottoporre, quale condizione per il riconoscimento,

alla firma della __________ entro 24 ore (doc. B1, B2, B2, punto 04).

5.1

Dall'istruttoria risulta che i committenti

hanno chiesto l'esecuzione di opere supplementari in occasione delle riunioni

di coordinamento, alle quali erano presenti anche i rappresentanti della __________

ed i convenuti (testi arch. __________ e __________, verbale 25 settembre 2001,

pag. 2, 6, e __________ verbale 3 ottobre 2002, pag. 2), ritenuto però che allora

non si è discusso dei costi di siffatte opere né di chi li avesse a sopportare (teste

__________, verbale 3 ottobre 2002, pag. 2). Vero è che il teste __________,

che pure si è occupato della direzione dei lavori, non ricordi tali discussioni,

ma ciò non induce ad altra conclusione, ritenuto che egli non è stato presente

sin dall'inizio dei lavori, ma solo in un secondo tempo, quando i piani già

erano stati aggiornati (verbale 25 settembre 2001, pag. 4). Peraltro mal si

vede per quale ragione la direzione lavori avrebbe riconosciuto e accettato

lavori supplementari senza nulla eccepire se non fossero stati richiesti.

5.2

Vero è che, diversamente da quanto

stabilito nelle condizioni generali (doc. B1, B2, B3, clausola 04.), i

bollettini per i lavori a regia non sono mai stati consegnati alla __________

entro 24 ore dall'esecuzione dei lavori medesimi ma, sin dall'inizio, sono

stati raggruppati e fatturati periodicamente. Così, la fattura 10 maggio 1996

di fr. 18'198.05 è relativa a lavori eseguiti dal 6 settembre 1995 al 15 marzo

1996.

Un'altra fattura per lavori supplementari, del 30 ottobre 1996, di fr.

37'287.05, è relativa a lavori eseguiti dal 2 aprile al 20 settembre 2006, per

i quali era stato versato un acconto di fr. 15'000.-. Il 27 maggio 1997 vi sono

poi due fatture di fr. 3'078.90 relativa a lavori eseguiti dall'11 febbraio al

24.

aprile 1997 e di fr. 3'078.90 relativa a lavori eseguiti dal 15 novembre

1996.

al 7 maggio 1997, nonché una fattura di fr. 9'078.30 per lavori eseguiti

dal 23 settembre 1996 al 22 aprile 1997 (cfr. documenti richiamati V, nei

classificatori verdi).

Queste

fatture - ma anche le successive -, accompagnate dai relativi bollettini, sono

sempre state verificate dalla __________, approvate con le modifiche del caso e

in parte anche pagate, senza dar adito ad alcuna rimostranza da parte della

committenza, che mai ha ritenuto di dover richiamare le disposizioni

contrattuali che prevedevano un altro modo di procedere. In siffatta

situazione, avendo le parti sistematicamente e di comune accordo derogato alle

disposizioni contrattuali scritte, si deve dedurne una modifica delle

condizioni contrattuali che, di fatto, non sono mai state applicate e che

quindi gli appellanti non possono invocare a loro vantaggio. Sarebbe d'altronde

contrario al principio della buona fede negli affari accettare un modo di

procedere diverso da quello stabilito senza nulla eccepire e, quando fa comodo,

sottrarsi ai propri obblighi sostenendo l'esistenza di pattuizioni diverse. Nella

misura in cui gli appellanti lamentano l'inosservanza delle condizioni generali

del contratto, l'appello va quindi respinto.

6.

Restano

ora da esaminare le censure relative all’ammontare della mercede dovuta per i

lavori supplementari. Gli appellanti contestano infatti la quantificazione

della mercede fatta dal Pretore, il quale avrebbe omesso di considerare che il

perito giudiziario ha ritenuto difficilmente giustificabili gli importi esposti

per l'esecuzione dei lavori non previsti dal capitolato.

La

censura è infondata. Il perito non ha infatti proceduto ad una verifica dei

lavori eseguiti in base ai bollettini allestiti dagli appellati, limitandosi invece

ad un calcolo su base parametrica, che ha poi confrontato con il costo totale

fatturato dagli attori. Vero è che, in base a tali parametri, egli ha ritenuto

difficilmente giustificabili i costi esposti, ma non va dimenticato che

l'esecuzione dei lavori fatturati è stata verificata, sia per i quantitativi

sia per gli importi, dalla direzione lavori, cosa non fatta dal perito. Neppure

v'è ragione per mettere in dubbio la correttezza delle verifiche eseguite in

loco quando l'esecuzione dei lavori ha potuto essere verificata dai tecnici a

ciò preposti, che l'hanno confermata (testi __________ e __________, verbale 25

settembre 2001, pag 3 e 6). Ciò permette di superare le perplessità del perito

che ha proceduto basandosi su parametri in uso nel settore, facendo una

verifica puramente teorica.

7.

Infondata

appare pure la censura relativa al preteso mancato riconoscimento dello sconto

contrattuale del 15% e della partecipazione alle spese dello 0.4%, ciò

considerato che l'importo oggetto di causa già tiene conto dei relativi

importi, che sono già stati dedotti dal totale delle fatture riconosciute,

come risulta dal conteggio doc. F.

Ne

discende che l'appello dev'essere respinto. Spese e ripetibili seguono la

soccombenza (art. 148 CPC).

Per

questi motivi

pronuncia: 1. L'appello

18.

gennaio 2007di AP 2 e AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura d’appello, consistenti in

a) tassa

di giustizia fr. 2'900.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr. 3'000.-

sono

poste a carico degli appellanti in solido, con l’obbligo di rifondere a

controparte, con il vincolo della solidarietà, fr. 7'000.-

a titolo

di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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