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Decisione

12.2007.130

Appalto

12 novembre 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con petizione 11 febbraio 2000 l'ing. AP 1 ha chiesto la condanna

della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 125'143.55 oltre interessi

quale residuo della mercede per i lavori eseguiti nonché l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale

degli artigiani già iscritta in via provvisoria sulla particella n. __________

RFD di __________, oltre al rimborso della tassa di giustizia di fr. 900.-

pagata per la procedura di iscrizione dell'ipoteca legale provvisoria. L’attore

sostiene di aver regolarmente eseguito i lavori previsti dal contratto, che erano

stati approvati dalla DL e per i quali in sede di liquidazione era stata

riconosciuta una mercede di fr. 315'938.90, IVA esclusa. Rileva poi che le

ulteriori tre fatture emesse, per complessivi fr. 34'101.40, sono relative a

opere a regia, anch'esse ordinate e riconosciute dalla DL. Dall'importo

complessivo di fr. 362'940.55 dovutogli, deduce gli acconti per fr. 230'000.- e

altri fr. 4'677.- quale trattenuta prevista dal contratto d'appalto.

C. Con risposta 21 novembre 2000 la convenuta ha postulato la reiezione

della petizione, chiedendo altresì la cancellazione dell'ipoteca legale

annotata in via provvisoria. A mente della convenuta, il contratto prevedeva

per tutte le prestazioni dell'appaltatore una mercede forfetaria di fr. 260'232.-,

già comprensiva dell'IVA, ciò che escluderebbe il pagamento di prestazioni

supplementari salvo nell'eventualità, non verificata, che le stesse fossero

state oggetto di conferma scritta dell'architetto con accordo del committente.

In tal senso era altresì escluso un aumento dei prezzi della manodopera, dei

materiali e degli apparecchi. Essa contesta poi la liquidazione dell'arch. __________,

da lui allestita allorquando già gli era stato revocato il mandato e al suo

posto era subentrato nella DL l'arch. __________, rilevando che l'arch. __________

vi aveva comunque operato correzioni per fr. 47'000.-, riducendola a fr.

268'938.90. La convenuta contesta anche la fattura no 1 limitatamente a fr.

21'506.60, perché relativa a lavori a regia mai richiesti e da lei mai approvati.

Riconosce poi unicamente l'importo di fr. 1'931.65 relativo ai bollettini 8648,

5927 e 8944 trattandosi di lavori da lei richiesti. Non contesta per contro le

fatture no 3 e 4. La convenuta ammette quindi prestazioni per complessivi fr.

277'993.10, da cui è ancora da dedurre l'importo di fr. 3'613.90 (1.3 %

previsto dall'art. 16 del contratto), per un totale di fr. 274'370.20. Avendo

essa già versato complessivamente fr. 277'711.45, nulla sarebbe più dovuto.

Con

gli allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive

domande.

In

sede di conclusioni l’attore ha ridotto la propria pretesa a fr. 75'974.19

oltre interessi, tenuto conto di pagamenti di complessivi fr. 43'291.65

effettuati dalla convenuta dopo l'inoltro della petizione e accettando parte

delle deduzioni operate dal perito, limitatamente a fr. 4'545.86. La convenuta

ha invece postulato la reiezione della petizione.

D. Con sentenza 3 maggio 2007 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente

a fr. 310.- quale quotaparte (1/3) della tassa di giustizia della procedura di iscrizione

provvisoria dell'ipoteca legale, ordinando in pari tempo la cancellazione

dell'ipoteca legale medesima.

E. Con appello 30 maggio 2007 l’attore postula la riforma del giudizio

di prima istanza nel senso di accogliere la

petizione per l’importo di fr. 75'974.19 oltre a fr. 900.- e fr. 30.- per la

procedura di iscrizione dell'ipoteca legale, e relativi interessi, nonché di

iscrivere in via definitiva l’ipoteca legale per l’identico importo.

Con

osservazioni 10 ottobre 2005 l’appellata postula la reiezione del gravame e,

con appello adesivo, chiede la reiezione integrale della petizione e l'aumento

a fr. 7'720.- delle ripetibili attribuitele in prima istanza.

Per

completezza di esposizione va ancora rilevato che in data 26 giugno 2003 è

stata fondata AP 1, che ha ripreso attivi e passivi della cancellata ditta

individuale AP 1 e gli è subentrata nella lite.

Considerato

in diritto: 1. Non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un

contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO e neppure vi sono

contestazioni in merito alla qualità dell'opera. Non v’è invece convergenza sull'ammontare

della mercede.

Il

contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella

preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è

preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374

CO). La mercede a corpo è fissata dalle parti in anticipo per l’esecuzione

dell’intera opera, sicché sono esclusi aumenti a favore dell’appaltatore, salvo

il caso di modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver,

Basler Kommentar, Obligationenrecht I, no 6 ad art. 373 CO). In difetto di

particolari pattuizioni, l’appaltatore è invece retribuito secondo il valore

del lavoro e del materiale (art. 374 CO). L’onere della prova quo all’esistenza

e all’entità del vantato diritto incombe all’appaltatrice che chiede il

pagamento della propria mercede (Zindel/Pulver,

op. cit., 3. ed., no 21 ad art. 373 CO).

1.1 Il

Pretore ha accertato che l'impresa ha eseguito prestazioni maggiori rispetto a

quanto previsto nel capitolato. Egli ha però respinto le pretese dell'attore,

mancando la prova che tali prestazioni supplementari fossero state richieste

dall'architetto per scritto e con l'accordo del committente. L'appellante

censura la sentenza impugnata, rimproverando al primo giudice di aver

interpretato in modo errato la clausola n. 6 del contratto e di aver ammesso a

torto l'esistenza di una mercede forfetaria. La censura non merita tutela. Già

il modulo d'offerta indicava che il contratto d'appalto tra committente e

assuntore sarebbe stato fatto a prezzo forfetario (doc. 10, pag. 3 i. f.), e il

contratto stipulato dalle parti prevede in effetti, quo al prezzo di fr.

260'232.- (IVA al 7.5 % inclusa), che lo stesso "... comprende tutte le

prestazioni dell'appaltatore. Quest'ultimo non ha in nessun caso il diritto di

esigere dal committente il pagamento di prestazioni supplementari, a meno che

l'architetto, direttore dei lavori, non confermi per scritto, in accordo con il

committente, che è stata richiesta un'altra variante d'esecuzione più onerosa a

causa di circostanze sopravvenute." Stante il tenore della clausola, si

deve concludere che, in effetti, le parti hanno stabilito una mercede a corpo,

come prevista dall'art. 373 cpv. 1 CO, risultando evidente la volontà del

committente di ricevere l'opera pattuita completa di quanto necessario per

compierla a regola d'arte, senza dover temere modifiche del prezzo a dipendenza

di eventuali maggior lavoro o maggiori spese rispetto a quanto previsto

dall'appaltatore, in specie quelle dovute a valutazioni solo approssimative dei

quantitativi indicati nel modulo d'offerta o su analisi sommarie dei costi. In

tal senso, neppure il fatto che, al momento della conclusione del contratto,

l'appaltatore non disponesse ancora dei piani di dettaglio è poi motivo per

escludere siffatta pattuizione, l'appaltatore disponendo comunque di una

valutazione approssimativa dei quantitativi (Gauch,

Der Werkvertrag, 4a ed., no 902).

1.2 La

pattuizione di una mercede a corpo non significa tuttavia che la stessa sia

immutabile, ciò essendo il caso solo laddove l'opera sia eseguita senza

modifiche. Già si è detto che aumenti a favore dell’appaltatore sono possibili

in caso di modifiche di ordinazione. Nel caso di specie le parti hanno previsto

che, in siffatta eventualità, le prestazioni supplementari sarebbero state

Considerandi

riconosciute solo nel caso in cui architetto e committente avessero confermato

per scritto "che è stata richiesta un'altra variante d'esecuzione più

onerosa a causa di circostanze sopravvenute." A prescindere ora dalla

questione a sapere se la mancanza di una conferma scritta comporti

l'impossibilità di far valere pretese aggiuntive, oppure se, come sostenuto

dall'appellante, il requisito di forma abbia semplice valenza probatoria, spettava

comunque all'appaltatore dimostrare che il committente ha chiesto siffatta

variante più onerosa. Ciò non è però eo ipso il caso quando i

quantitativi effettivamente messi in opera sono superiori a quelli indicati nel

modulo d'offerta, ancora essendo necessario che tale aumento sia effettivamente

riconducibile a una variante d'esecuzione e non invece conseguenza di una stima

solo approssimativa dei quantitativi. Per ovviare a tali inconvenienti, le

parti avevano stabilito un preciso modo di procedere, prevedendo la necessità

di una conferma scritta della direzione lavori in accordo con il committente.

L'appellante - per motivi che non è dato di conoscere - non ha seguito la

procedura stabilita, tanto che non v'è alcun documento che attesti la richiesta

di esecuzione di varianti più onerose. Ma essa neppure ha fatto fronte in altro

modo all'onere probatorio che le incombeva, tanto che non è possibile

determinare per quali posizioni sia dovuto un supplemento di prezzo e per quali

invece ciò non sia il caso.

1.3

Per quanto riguarda la liquidazione allestita dall'arch. __________,

dalla stessa risulta che, in effetti, sono stati messi in opera maggiori

quantitativi di materiale rispetto a quanto indicato nel modulo d'offerta, ma

non se ne può ancora dedurre il carattere di opere supplementari ai sensi sopra

indicati, non essendovi la prova che i maggiori oneri siano dovuti a modifiche

dei progetti. La DL era comunque stata affidata all'arch. __________ - di cui

l'arch. __________ è da considerare ausiliario - il quale ha apportato alla

liquidazione allestita dall'arch. __________ correzioni per fr. 47'000.-,

determinando la mercede in fr. 268'938.90, ciò a comprova del fatto che la

questione non era per nulla liquida.

Se

è poi vero che dall'istruttoria emerge che vi sono state modifiche alle

fondazioni e ai muri perimetrali esterni a confine - come peraltro accertato

anche dal Pretore - sulla scorta degli atti di causa non è possibile

determinare quale sia stato il maggior costo che ne é derivato.

1.4

L'appellante

non può essere seguita neppure laddove sostiene di essersi attenuta in buona

fede alle indicazioni della DL, ritenuto che essa ben conosceva i limiti -

chiaramente indicati nel contratto - alla facoltà della stessa di dare

istruzioni vincolanti in merito a lavori supplementari. La tesi della modifica

successiva del contratto nel senso che ordini verbali della sola DL erano

sufficienti è un fatto nuovo, allegato per la prima volta con l'appello, e come

tale irricevibile (art. 321 CPC). A prescindere dall'irricevibilità

dell'argomento, la pretesa modifica del contratto avrebbe comunque necessitato

del consenso della convenuta, che non risulta essere stato dato. D'altro canto,

stante il tenore del contratto, dal quale risulta chiara la volontà della

committente di poter controllare i costi, la pretesa modifica contrattuale per

atti concludenti non può certo essere ammessa alla leggera, in particolare nel

caso concreto, dove risulta che la committente neppure era stata posta a

conoscenza delle modifiche che hanno comportato aumenti dei costi (Teste __________,

verbale 2 ottobre 2001, pag. 6).

Ne

segue che l'appello dev'essere respinto con il carico all'appellante degli

oneri processuali (art. 148 CPC).

2.

Con

appello adesivo AA 1 contesta la ripartizione delle spese di perizia che il

Pretore le ha accollato nella misura di 1/3, argomentando che, a fronte della

richiesta di petizione di fr. 125'143.55, essa ha riconosciuto e versato

l'importo di fr. 43'291.65 ancora prima di inoltrare la risposta di causa. Di

conseguenza l'istruttoria ha riguardato solo il residuo importo di fr.

81'851.90. Avendo il Pretore respinto tale domanda le spese peritali sarebbero

da accollare interamente all'attore. L'appellante adesiva contesta anche le

ripetibili di fr. 3'000.- attribuitele con il giudizio impugnato, importo che

ritiene essere troppo esiguo, postulando che le siano riconosciuti a tale

titolo almeno fr. 6'720.-.

Per

giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle

ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile

unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se

gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa

applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150).

L'art. 9

TOA - applicabile alla questione di cui trattasi - prevedeva, per un valore

litigioso tra fr. 50'000.- e fr. 200'000.-, un onorario normale tra il 6 e il

10% del valore litigioso. Ciò corrisponde in concreto - ritenuto un valore

litigioso iniziale di fr. 125'143.55 - a un onorario tra fr. 7'500.- e fr.

12'500.-. Tenuto conto di una soccombenza della convenuta, non contestata né

contestabile, di 1/3 - il versamento di fr. 43'291.65 dopo l'introduzione della

causa essendo da considerare quale acquiescenza -, l'importo delle ripetibili

spettanti alla convenuta si situa tra fr. 2'500.- e fr. 4'170.-. Infatti, va

ricordato che l'appellante adesiva ha diritto alle ripetibili solo in misura di

1/3, ciò considerato che per 1/3 esse sono compensate, anche controparte avendo

diritto a ripetibili nella misura in cui risulta a sua volta vincente. Attribuendo

l'importo di fr. 3'000.- il Pretore si è quindi avvicinato alla percentuale

media dell'8%, come richiesto dall'appellante adesiva.

Per il

medesimo motivo anche la ripartizione delle spese peritali regge alle critiche

dell'appellante. Su questo punto l'appello, manifestamente infondato, va quindi

respinto.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. L'appello 30 maggio 2007 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura d'appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1'750.--

b)

spese fr. 50.--

t

o t a l e fr. 1'800.--

sono

poste a carico dell'appellante, la quale rifonderà a controparte fr. 2'500.- di

ripetibili d’appello.

3.

L'appello

adesivo 3 luglio 2007 di AA 1 è respinto.

4.

Le spese della procedura d'appello adesivo consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.--

b)

spese fr. 50.--

t

o t a l e fr. 300.--

sono

poste a carico dell'appellante adesiva, la quale rifonderà a controparte fr. 400.-

di ripetibili.

5.

Intimazione:

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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