12.2007.131
Contratto di architetto
12 novembre 2008Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2007.131
Data decisione, Autorità:
12.11.2008, IICCA
Ricorso:
TF,4A_4/09, 29.06.2009
Titolo:
Contratto di architetto
ARCHITETTO
art. 363 CO
art. 394 CO
Incarto n.
12.2007.131
Lugano
12 novembre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.105
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 16
febbraio 2000 da
AO 1
rappr. dall' RA
1
Contro
AP 1
rappr. dall' RA
2
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 47'745.70 oltre
interessi - ridotto a fr. 47'431.70 in sede di conclusioni - quale mercede per
un contratto d’architetto, nonché il rigetto dell'opposizione interposta
dall'escussa ai PE no __________ e __________ dell'UE di Lugano, domande alle quali la convenuta si è opposta,
chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento
dell'importo di fr. 154'190.05 oltre interessi, e sulle quali il Pretore si è
pronunciato con sentenza 3 maggio 2007 accogliendo la petizione nella misura di
fr. 42'687.85 e la domanda riconvenzionale per fr.
9'100.-;
appellante
la convenuta con atto 23 maggio 2007, con il quale chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo
di fr. 3'945.85 oltre interessi e la domanda riconvenzionale per l'importo di
fr. 58'927 oltre interessi;
mentre
l'attore con osservazioni 6 luglio 2007 postula la reiezione del gravame e la
conferma della sentenza impugnata;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. In data 10 marzo 1999 AP 1 ha
stipulato un "contratto di appalto" con l'arch. AO 1, incaricandolo
in particolare della progettazione e direzione lavori per la costruzione della
casa d'abitazione sulla particella no __________ RFD di __________ di sua
proprietà. La remunerazione per le prestazioni dell'architetto è stata fissata
in fr. 50'000.-. La consegna della casa è stata concordata per fine settembre
1999.
Con
scritti del 26 luglio e del 26 agosto 1999 la convenuta ha segnalato all’attore
l’esistenza di diversi problemi sul cantiere, riconducibili a suo dire a carenze
nella direzione dei lavori, e ha invitato l'architetto a far fronte ai suoi obblighi.
Il 30 agosto, rilevato che malgrado i precedenti richiami la situazione non era
mutata e le carenze riscontrate erano fonte di danni e di ritardi, la convenuta
ha sciolto il contratto, esonerando con effetto immediato l'architetto dalle
sue incombenze.
L'architetto,
contestati gli addebiti mossigli ed eccepita l'intempestività della rescissione
del contratto, ha inviato alla committente quattro fatture - tutte datate 3
settembre 1999 - di fr. 41'500.– (pari all’importo pattuito per la mercede di fr.
50'000.-, dedotti due acconti), di fr. 3'867.85 (per rilievi del terreno e
sezioni ufficiali e per la modinatura della casa, lavori tutti eseguiti da
terzi), di fr. 757.85 per lavori diversi (formazione fori caminetto,
sottomurazioni vasche docce e spostamento piastrelle) e di fr. 1'200.- per
lavori di sigillatura giunti serramenti esterni, finestre e cantina. Il 13
settembre successivo ha inviato un'ulteriore fattura di fr. 420.- per spese di
fotocopie e di personale amministrativo.
B. Con petizione 18 febbraio 2000 l'arch. AO 1 ha chiesto la condanna
della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 47'745.70 oltre interessi,
nonché il rigetto dell'opposizione interposto dall'escussa ai PE n. __________
(per l'importo di fr. 41'500.- quale residuo dell'onorario) e __________ (per
l'importo di fr. 6'245.70 per le ulteriori fatture) dell'UE di Lugano, quale residuo
della mercede per le proprie prestazioni. L'attore contesta le pretese
inadempienze addebitategli dalla controparte, rilevando che, comunque, la
rescissione del contratto era intempestiva perché intervenuta quando i lavori
erano praticamente giunti alla fine.
C. Con risposta e domanda riconvenzionale 3 aprile 2000 la convenuta ha
postulato la reiezione della petizione. Essa sostiene di aver già versato un
acconto di fr. 40'000.- sull'onorario, non considerato dall'attore nei suoi
conteggi, sicché, contestate le ulteriori fatture emesse dall'attore, nulla gli
sarebbe più dovuto.
Con
la domanda riconvenzionale chiede la condanna dell'attore al pagamento di fr.
154'190.05 oltre interessi, rimproverandogli errori di progettazione, carente
direzione dei lavori e ritardi nell'esecuzione dell'opera dovuti a cattiva
coordinazione dei lavori. Inoltre, lamenta un ingiustificato e ingente
superamento del preventivo e maggiori spese dovute alla sostituzione
dell'architetto a seguito della rescissione del contratto.
D. Con
la replica e risposta riconvenzionale l'attore ha confermato le proprie
domande, chiedendo la reiezione della domanda riconvenzionale. Adduce che il
pagamento della somma di fr. 40'000.- non può essere imputato su quella oggetto
di controversia perché costituiva il pagamento di una precedente fattura. Contesta
poi che eventuali maggiori costi gli siano imputabili, rilevando peraltro come,
a seguito dello scioglimento del contratto, gli era diventato impossibile fare
le dovute verifiche dell'opera, che gli avrebbero pure permesso, dove
necessario, di intervenire presso gli artigiani per eliminare eventuali
difetti.
Con
Fatti
i successivi allegati le parti hanno sostanzialmente confermato le relative
domande e allegazioni.
In
sede di conclusioni l’attore ha ridotto la propria pretesa a fr. 47'431.70. La
convenuta ha invece postulato l'accoglimento della petizione limitatamente all'importo
di fr. 78.-, riducendo la domanda riconvenzionale a fr. 85'944.95.
E. Con sentenza 3 maggio 2007 il Pretore ha accolto la petizione per
l'importo di fr. 42'687.85 oltre interessi e la domanda riconvenzionale
limitatamente a fr. 9'100.-.
F. Con appello 23 maggio 2007 la convenuta postula la riforma del
giudizio di prima istanza nel senso di
accogliere la petizione per l’importo di fr. 3'945.85 oltre interessi e la
domanda riconvenzionale per fr. 58'927.-, in via subordinata di condannare l'appellante
"... al pagamento di ulteriori fr. 75'974.- oltre interessi a favore della
ditta __________, quale remunerazione aggiuntiva d'appalto riconosciutole in
appello contro la sentenza 3.5.07 AO.2000.87 del Pretore di Lugano, sez. 2, la
pretesa riconvenzionale va riconosciuta per ulteriori fr. 11'417.- oltre
interessi ..." .
Con
osservazioni 6 luglio 2007 l’appellato postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un
negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere
generalizzato oltre misura, poiché l’esito è differente a seconda delle
prestazioni affidate in concreto all’architetto (DTF 114 II 56; Gauch/Tercier,
Das Architektenrecht, 3a ed., Friborgo 1995, n. 28 segg.). Alcune prestazioni, quali
l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo, sono
assoggettate alle norme sull’appalto (DTF
109 II 465, 114 II 56; Gauch, Der
Werkvertrag, 4a ed.,
Zurigo 1996, n. 49-52; Honsell,
Schweizerisches Obligationenrecht BT, 5a ed., Berna 1999, p. 261;
Weber, Basler Kommentar, 4a ed., n. 31 ad art. 394 CO). Altre, come l’aggiudicazione delle
opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme del
mandato (Zindel/Pulver, Basler
Kommentar, 4a ed.,
n. 17 ad art. 363 CO con rif.). Se, per contro, il contratto prevede per
l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione
dei lavori, ci si trova confrontati con un cosiddetto “Gesamtvertrag”,
configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (Honsell, op. cit., p. 261; Weber,
op. cit., n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver,
op. cit., n. 17 ad art. 363 CO). La dottrina più recente, per motivi di
praticabilità e in considerazione del necessario rapporto di fiducia tra
l’architetto e il committente, ritiene invece che in questo caso sia
giustificato applicare nella loro globalità le norme relative al mandato (Gauch/Tercier, op. cit., n. 39 segg.; NRCP
2003 416; II CCA 3 agosto 2005 inc. n.
12.2004.89).
Per
quanto riguarda il caso concreto, il Pretore ha inoltre accertato, ed è rimasto
incontestato, che al contratto in oggetto sono applicabili le norme SIA 102
relative alle prestazioni e agli onorari degli architetti.
I.
Sull'azione principale
2. Il
Pretore ha respinto le contestazioni della convenuta nella misura in cui essa
ha sostenuto che l’importo di fr. 40'000.- versato in contanti il 25 marzo 1999
era da considerare quale acconto sulla mercede dell'architetto, ritenendo che
tale
pagamento era avvenuto a saldo della
fattura del 24 febbraio 1999 doc. T, relativo ad altre prestazioni
dell'architetto.
L'appellante censura la decisione
impugnata, rimproverando al primo giudice di aver ritenuto che il pagamento
fosse relativo ad un'altra fattura senza che ve ne fossero le prove.
2.1 Dal testo
della fattura doc. T - alla quale l'appellato riferisce il pagamento
controverso - risulta che trattasi della "fattura finale, come agli
accordi, inerente le prestazioni d'architetto per l'oggetto a margine come
previsto nell'atto notarile del 16.11.1998 (vedi punto 5)". Essa è
successiva alla licenza edilizia, rilasciata il 2 dicembre 1998, e precede il
contratto d'appalto doc. A, firmato il 10 marzo 1999. La fattura indica pure che
l'importo totale di fr. 42'300.- è relativo alle prestazioni d'architetto pari
al 47% del totale, calcolato su un onorario presumibile di fr. 90'000.-.
Il contratto d'appalto 10 marzo 1999 (doc.
A) indica un onorario complessivo di fr. 50'000.-, di cui fr. 35'000.- quale
"onorario architetto", fr. 5'000.- per "direzione lavori",
fr. 5'000.- quale onorario dell'ingegnere e ulteriori fr. 5'000.- per la
progettazione dell'impianto sanitario e di riscaldamento. Oggetto di questo
contratto sono le prestazioni d'architetto, dal progetto di massima fino a
conclusione dei lavori, comprese quindi le prestazioni già comprese nella
fattura doc. T. Va dato atto all'appellante che, a prima vista, esso copre quindi
anche le prestazioni già oggetto della fattura doc. T, e l'appellante sostiene in
effetti che l'importo di fr. 40'000.- relativo alla progettazione e alla direzione
lavori doveva valere per l'intera prestazione del professionista.
In questa situazione, il tenore del
contratto essendo chiaro, incombeva all'appellato, che sostiene che il
documento non rifletteva gli accordi intervenuti tra le parti, dimostrare
l'esistenza di una diversa pattuizione.
2.2 Il perito
giudiziario ha esaminato l'onorario esposto nella fattura doc. T, concludendo
che lo stesso copre le prestazioni fino e compreso l'allestimento dei piani
esecutivi provvisori ed è conforme alle tariffe applicabili (perizia 11 luglio
2003, pag. 2). Ciò significa che anche l'onorario complessivo indicativo di fr.
90'000.- utilizzato quale base di calcolo dell'onorario della medesima fattura
è anch'esso corretto. In siffatta situazione, se - come sostiene l'appellante -
l'onorario di fr. 40'000.- inserito nel contratto d'appalto doc. A fosse stato
pattuito per l'intera prestazione dell'architetto, ciò corrisponderebbe a uno
sconto di fr. 50'000.-, vale a dire di oltre la metà della mercede. Se è pur
vero che, come sostiene l'appellante, il pagamento anticipato dell'intero
onorario può essere motivo per concedere uno sconto, anche di una certa
importanza, siffatto pagamento anticipato non è certo usuale, così come non è
usuale né verosimile che l'architetto conceda una riduzione complessiva pari a
oltre la metà dell'onorario che potrebbe richiedere secondo tariffa. Vi è
quindi già per questo motivo da dubitare che la mercede indicata nel contratto
doc. A sia riferita all'intera attività dell'architetto. Va poi considerato che
negli allegati introduttivi - al di là delle sibilline affermazioni contenute
nella duplica (pag. 3 seg.) -, la convenuta non ha mai contestato chiaramente
di aver ricevuto la fattura doc. T, e neppure risulta che ne abbia in qualche
modo contestato il contenuto. Non solo, ma quando dopo la cessazione del
contratto essa ha ricevuto dall'attore la fattura 3 settembre 1999 relativa
all'onorario per un importo di fr. 41'500.-, senza che nella stessa vi fosse un
accenno alla somma di fr. 40'000.- già versata, l'appellante ha postulato una
riduzione della nota professionale adducendo che a dipendenza della disdetta
del contratto non tutte le prestazioni erano state eseguite, ma non ha fatto
alcun riferimento all'avvenuto pagamento di fr. 40'000.-, ciò che stride con la
sua successiva affermazione - fatta solo in corso di causa - dell'avvenuto
pagamento integrale anticipato della mercede. Certo, il fatto che l'appellato
abbia suddiviso la mercede in due parti, facendone figurare solo una metà sul
contratto, così come il fatto che l'appellante abbia versato la non
indifferente somma di fr. 40'000.- in contanti, senza lasciare traccia del
pagamento e senza neppure farsi rilasciare una ricevuta, lascia sorgere qualche
dubbio sulle reali intenzioni delle parti, ma trattasi di questione che non ha
da essere approfondita in questa sede.
2.3 Per quanto
concerne poi la mancata produzione dell'atto notarile al cui punto 5 fa
riferimento il doc. T, è ben vero che l'onere della prova circa il contenuto di
quell'accordo incombeva all'appellato, il quale, mediante produzione del
documento, avrebbe potuto chiarire più agevolmente il fondamento della propria
pretesa sul quale fonda la fattura doc. T. Senza voler qui invertire l'onere
della prova e imporre all'appellante di dimostrare un diverso contenuto del
punto 5 dell'atto notarile, va comunque rilevato che, qualora l'atto medesimo avesse
contenuto una diversa pattuizione, neppure vi era motivo perché la convenuta
medesima non lo potesse produrre.
Dalla circostanza che nel contratto doc. A
sono indicate tutte le prestazioni dell'architetto, nella situazione testè
descritta non si può quindi dedurre che l'onorario pattuito fosse relativo
anche alla parte di prestazioni già eseguite e fatturate separatamente, ma
piuttosto che fosse relativo a quanto ancora rimaneva da eseguire. Questo
risolve pure l'argomento della novazione, argomento comunque irricevibile
perché sollevato per la prima volta in sede di appello e quindi in contrasto
con l'art. 321 CPC per il quale è esclusa la facoltà, in sede di appello, di addurre
nuovi fatti e eccezioni. Né vi sarebbe stato motivo per stipulare un contratto
se, come sostenuto dalla convenuta, essa già aveva pagato l'intero onorario,
nel qual caso l'attore, piuttosto, avrebbe rilasciato una quietanza a saldo.
L'appellante ritiene ancora che il fatto di
non aver richiesto acconti sarebbe un indizio a comprova del fatto che l'intera
mercede pattuita già era stata pagata. A torto, ritenuto che, appunto, la prima
fase del lavoro già era stata remunerata, ciò che va considerato come pagamento
di un acconto.
Su questo punto la sentenza impugnata
resiste pertanto alle critiche.
3. L'appellante rimprovera al Pretore di aver accordato a torto
l'onorario, non tenendo conto della cattiva esecuzione del mandato, che avrebbe giustificato una riduzione degli onorari del
mandatario, ignorando in tal modo che in caso di non corretta esecuzione del
mandato v'è la facoltà di procedere ad una valutazione equitativa del danno
difficilmente quantificabile.
In merito
a questa censura va rilevato che con la risposta di causa la convenuta si è
opposta al pagamento della mercede "per avvenuto pagamento della pretesa
fatta valere dall'attore", indicando poi "... che tutte le obiezioni
della convenuta, sulla qualità delle prestazioni contrattuali e sulla
responsabilità per difetti e/o ritardi imputabili esclusivamente o in via solidale
all'attore, debbano far l'oggetto di una domanda riconvenzionale"
(risposta pag. 7). Essa non ha poi chiesto una riduzione generale della mercede
- di cui comunque non sostanzia ma nemmeno prova l'entità - per il fatto che il
mandato non era stato eseguito correttamente, ma, per sua stessa affermazione,
ha chiesto il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza, pari al costo
di riparazione delle opere difettose o al minor valore dell'opera dipendente
dai difetti di progettazione o esecuzione. La domanda di riduzione della
mercede è quindi da considerare nuova e come tale è irricevibile.
4. Il Pretore
ha riconosciuto all'attore l'importo di fr. 420.- per fotocopie
e costi amministrativi. L'appellante censura la decisione impugnata, rimproverando
al primo giudice di aver ritenuto a torto che la pretesa non era stata
contestata, e riconosce la fattura limitatamente a un importo massimo di fr.
78.-. Se non che, l'appellante medesima dà atto di aver contestato la fattura
di cui trattasi solo con le conclusioni di causa, sicché la decisione impugnata
va confermata. La contestazione globale della pretesa dell'attore è infatti troppo
generica per poter essere considerata sufficiente ai sensi dell'art. 170 cpv. 2
CPC, tanto più se si considera che l'appellante ha contestato esplicitamente le
fatture di fr. 3'867.85 e di fr. 757.85 del 3 settembre 1999, contestazione
peraltro solo "prudenziale" motivata con la mancanza di pezze giustificative.
In tali circostanze si deve ritenere che la fattura di fr. 420.- di medesima
data non essendo menzionata, la stessa non era oggetto di contestazione.
Considerandi
II. Sull’azione
riconvenzionale.
5.
Il
Pretore ha respinto la domanda dell'attrice riconvenzionale che chiedeva la
rifusione dell’importo di fr. 26'030.- per maggior costo dovuto all’intervento
dell’arch. __________, a suo dire necessario per ovviare alle numerose
violazioni contrattuali della controparte. Il primo giudice ha rilevato che
nella commisurazione della mercede dovuta all’attore già era stato tenuto conto
del fatto che la sua attività era terminata prima che l'opera fosse stata
completata. Per quanto riguarda la questione delle violazioni contrattuali, ha
rilevato che le stesse sarebbero di rilievo ai fini del risarcimento di
principio dovuto al mandatario in caso di disdetta intempestiva del mandato, ma
non permetterebbe ancora alla convenuta di vedersi rifondere i costi del nuovo
architetto - peraltro contestati e rimasti incomprovati in causa - e ciò a
maggior ragione se si considera che le manchevolezze professionali dell’attore
risultano - tutto ben considerato - di modesta entità (fr. 9'100.-), tanto più
se rapportate all’importo preteso dalla convenuta (fr. 26'030.-).
L'appellante
sostiene che il Pretore avrebbe ritenuto a torto incomprovata la pretesa, che
risulterebbe dalle fatture versate agli atti. Ritiene poi che i costi
dell'architetto incaricato per sostituire l'arch. AO 1 siano da rifondere
interamente e non solo nella misura in cui la remunerazione dello stesso è
stata ridotta a dipendenza dell'esecuzione solo parziale delle prestazioni.
La
sentenza del Pretore merita conferma su questo punto. L'appellato ha infatti contestato
la congruità dell'onorario esposto dallo Studio __________ per l'attività
svolta dall'arch. __________, considerandola eccessiva per rapporto alle
prestazioni svolte.
Non è
dimostrato, e l'onere della prova spettava al convenuto, che gli interventi
dell'arch. __________ per i quali lo studio __________ ha esposto un onorario di
fr. 22'530.- fossero necessari e appropriati per completare l'opera, rispettivamente
per ovviare alle pretese negligenze dell'appellato, perlomeno nella misura in
cui l'onorario eccede quello non riconosciuto all'arch. AO 1 per la mancata
completa esecuzione del suo compito. Di conseguenza, mancando la prova del
pregiudizio, la domanda va respinta, senza che sia necessario esaminare se
siano date le premesse per poterne chiedere la rifusione.
6.
Il
Pretore ha diminuito la mercede dell'arch. __________ di fr. 1'600.- perché, a
seguito della rescissione del contratto, egli non ha eseguito tutte le
prestazioni contrattualmente previste, fissando la percentuale non eseguita nel
4% dell'intera prestazione. L'appellante sostiene che la percentuale è
superiore e corrisponde al 9.5%, essendo da considerare una riduzione del 3%
"per le altre voci citate dalla sentenza + un 1% per quanto riguarda la
direzione architettonica". Così facendo però non fa altro che riproporre
la richiesta di riduzione della mercede per la pretesa carente esecuzione da
parte dell'appellato del compito affidatogli, vale a dire per inadempienza. Se
non che l'irricevibilità di tale richiesta è già stata evidenziata sopra, al
considerando 3, sicché non fa più conto di tornare sull'argomento. Senza
dimenticare che su questo punto l'appello è basato perlopiù su argomenti nuovi,
mai sollevati nell'ambito degli allegati scritti e come tali irricevibili.
Nondimeno
la sentenza va corretta su questo punto. A ragione infatti l'appellante rileva
che la diminuzione della mercede va calcolata sull'intero onorario di fr.
80'000.- e non già su quello parziale di fr. 40'000.-. Ne discende che su
questo punto la sentenza va riformata nel senso che la riduzione della mercede
è di fr. 3'200.-, come richiesto dall'appellante.
7.
Il
Pretore ha respinto la domanda di risarcimento del danno derivante dal ritardo
nella consegna della casa, rilevando come in effetti l'abitabilità, che avrebbe
dovuto essere concessa alla fine di settembre 1999, fu effettivamente concessa
solo alla fine di ottobre 1999. Il primo giudice ha considerato che la revoca
del mandato all’attore era all'origine del ritardo nella esecuzione dei lavori,
ma non era dimostrato che senza tale revoca non vi sarebbe stato un ritardo nella
concessione dell’abitabilità.
Nella
misura in cui la questione del rispetto dei termini di consegna rientra nei
compiti della direzione lavori, il rapporto tra le parti è disciplinato dalle
norme sul mandato, con la conseguenza che, in caso di ritardo, occorre far capo
ai disposti della parte generale del CO, segnatamente all'art. 102 CO (la
situazione non sarebbe comunque differente neppure qualora si volesse applicare
la normativa sull'appalto, poiché anche in questo caso sarebbe da procedere in
applicazione degli art. 102 seg. CO). Questa norma prevede che, se
l'obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante
l'interpellazione del creditore. È quindi avantutto necessario che
l'obbligazione sia scaduta. Nel caso in esame ciò non è per nulla pacifico,
considerato che non risulta che le parti abbiano stabilito esplicitamente un
termine di consegna vincolante. In tal senso è perlomeno discutibile che sulla
scorta del solo programma dei lavori allegato al contratto doc. A si possa dedurre
la pattuizione di un termine per l'adempimento nel senso inteso dal cpv. 2
dell'art. 102 CO, tale da poter ritenere che il decorso infruttuoso del termine
comporti eo ipso la costituzione in mora del debitore, né questo
peraltro è mai stato preteso. Inoltre, va ancora considerato che, sciogliendo
il contratto prima della fine dell'opera e ancor prima che fosse scaduto il
termine di consegna, neppure è possibile sapere se, nell'eventualità che il
contratto fosse stato portato a termine, i lavori avrebbero potuto essere
terminati per tempo. Di conseguenza la domanda di risarcimento di fr. 2'500.-
dev'essere respinta.
8.
La
convenuta rimprovera all’attore principale una carente progettazione e una
carente sorveglianza dei lavori, asserendo che tali violazioni contrattuali le
avrebbero causato svariati danni quantificati con l’allegato di
risposta/domanda riconvenzionale in complessivi fr. 154'190.95, importo poi
ridotto con le conclusioni a fr. 85'944.95. Il Pretore, esaminate le singole
voci, ha accertato alcune manchevolezze nell'operato dell'attore,
quantificandone le conseguenze economiche in fr. 9'100.-.
L'appellante
considera inadeguato l'importo riconosciutole per l'eliminazione dei difetti e
il minor valore e solleva molteplici censure che saranno esaminate
singolarmente qui di seguito.
8.1
La convenuta ha rimproverato all’attore di avere fatto
realizzare una semplice cantina ripostiglio, invece di una cantina vini, facendo
valere una pretesa di fr. 40'000.-, poi ridotta con le conclusioni a fr.
10'000.-. Il primo giudice ha rilevato che la cantina è conforme ai piani
approvati, fatta eccezione per la ventilazione che, invece di essere eseguita
verso l’esterno è stata realizzata verso il garage, ciò che costituisce
violazione del contratto ed è soluzione insoddisfacente. Ha nondimeno respinto
la domanda di risarcimento perché la convenuta non ha provato il minor valore
dell’opera.
L'appellante censura la decisione impugnata,
rilevando che dall'istruttoria emerge che la cantina è utilizzabile unicamente
quale ripostiglio, ma non quale cantina per la conservazione dei vini e che il relativo
minor valore di fr. 10'000.- sarebbe provato.
Assodato che la cantina non è adatta per la
conservazione dei vini, è da esaminare se ciò costituisca un difetto, questione
che dipende dalle istruzioni date dal convenuto all'attore circa la
destinazione della cantina. L'attore ha contestato che controparte abbia
commissionato una cantina per la conservazione dei vini (replica pag. 7),
sicché l'onere di provare tale circostanza incombeva alla convenuta la quale
sostiene che quanto fornito non è conforme a quanto commissionato (art. 8 CC).
Dall'istruttoria, e meglio dalla perizia, emerge unicamente che la cantina è
stata costruita conformemente ai piani - ad eccezione della ventilazione -, ma
non risulta che fossero specificate ulteriori, particolari esigenze (perizia 11
luglio 2003, pag. 4, 19; complemento di perizia 17 novembre 2004, pag. 15). Non
essendo provato che doveva trattarsi di una cantina per la conservazione del
vino, neppure è dimostrato che il fatto di non poterla utilizzare a questo
scopo costituisce difetto. Per quanto concerne invece le carenze della ventilazione,
il minor valore non è stato provato. La pretesa deve di conseguenza essere
respinta.
8.2
La convenuta ha rimproverato all’attore di non aver previsto
nella zona sinistra dell’entrata garage - come invece a suo dire gli sarebbe
stato richiesto - un punto di erogazione di acqua calda e fredda né lo spazio
per l’allestimento di una grande vasca per la pulizia del cane. Sarebbe invece
stato realizzato solo l’allacciamento all’acqua fredda, ciò che comporterebbe la
necessità di interventi per un costo di fr. 19'900.-. Il
Pretore ha respinto la domanda, negando l'esistenza di un difetto di
progettazione, rilevando che i piani indicavano unicamente un allacciamento
all’acqua fredda e neppure risultava che fosse stato chiesto di portare nel
garage anche l’acqua calda.
L'appellante
critica la decisione impugnata, rilevando di aver abbandonato tali critiche in
sede di conclusioni, dove aveva però mantenuto le contestazioni circa l'assenza
di uno scarico.
Il
Pretore in realtà ha constatato che alla luce della circostanza che era
previsto solo un allacciamento per l'acqua fredda per un tubo dell'acqua da
giardino, la mancanza dello scarico non costituisce difetto. In effetti il
perito non ha ritenuto che l'assenza di uno scarico - pur considerando che
normalmente un punto di erogazione dell'acqua all'interno dell'abitazione è
munito di uno scarico - costituisce difetto, trattandosi del rubinetto per un
tubo d'acqua da giardino, negando carenze di progettazione e un minor valore.
In queste circostanze l'appello su questo punto è da respingere.
8.3
La convenuta
ha rimproverato all’attore il mancato allestimento di piani esecutivi per l’ubicazione
dei quadri centrali per gli impianti elettrici e sanitari, all'origine di un
maggior lavoro per gli artigiani. Il Pretore ha respinto la pretesa, rilevando
che il mancato allestimento dei piani non ha causato problemi concreti alla
convenuta, neppure avendo determinato un aumento dei costi. La presenza dei due
quadri elettrici nello stesso locale, seppure non ideale, neppure comporta un
minor valore.
L'appellante obietta che la situazione
comporta invece svantaggi pratici, in particolare dal profilo della sicurezza.
Il collaudo sarebbe poi stato possibile a condizione di lasciare aperta una
finestra per aerare il locale.
Il perito ha rilevato in proposito che per
centrali come quella in questione la soluzione può essere accettata e non
costituisce difetto. Il fatto di dover lasciare aperta la finestra non sarebbe
poi rilevante, trattandosi di un locale non riscaldato e stante che comunque il
locale bruciatore deve sempre essere ventilato, escludendo quindi una
minusvalenza (perizia 11 luglio 2003, pag. 7, 20; complemento perizia pag. 17).
Anche su questo punto l'appello dev'essere respinto.
8.4
La convenuta
ha rimproverato all’attore di non avere fatto eseguire il camino secondo i
piani fornitigli dall’arch. __________, ciò che avrebbe reso necessarie almeno
16.
ore di lavoro da parte dell'impresa, con un costo di fr. 1'000.-, oltre alla
necessità di adattare le librerie a muro a fianco del camino stesso. Il Pretore
ha respinto la pretesa rilevando che il camino è stato realizzato come previsto
sui piani, mentre non era provata un’insufficiente progettazione e neppure era
sostanziato il danno.
L'appellante
censura la decisione impugnata, rimproverando al Pretore di essersi limitato ad
esaminare la perizia giudiziaria, senza invece considerare la deposizione del
teste arch. __________ dalla quale risulterebbe evidente la responsabilità
dell'attore.
In merito, il perito ha accertato che il
camino è stato posizionato secondo i piani e non ha rilevato carenze nella
progettazione. Vero è che, sentito quale teste, l'arch. __________, progettista
degli armadi a muro, ha affermato di aver consegnato all'arch. AO 1 il disegno
con le misure del camino, che non sarebbero però state rispettate. Se non che,
il perito medesimo ha definito i menzionati disegni "due schizzi di difficile
lettura" (perizia 11 luglio 2003, pag. 8, 20), sicché neppure è possibile
attribuire con certezza la responsabilità delle misure errate all'appellato.
Anche su questo punto l'appello va respinto.
8.5
La convenuta ha rimproverato all’attore un errore nella
progettazione, rispettivamente nella DL, in relazione alla posa degli
altoparlanti nella camera padronale, altoparlanti che hanno dovuto essere
spostati, con un maggior costo di fr. 500.-. Il Pretore ha respinto la domanda
rilevando che anche qualora si volesse ammettere una manchevolezza nella DL la
pretesa non potrebbe comunque essere ammessa perché non è provato il danno.
L'appellante
censura la decisione impugnata, rimproverando al Pretore di essersi scostato
dal referto peritale che accertava la congruità dell'importo richiesto.
Il
Pretore ha spiegato in proposito che, a prescindere dalla congruità
dell'importo, non era dimostrato che le spese di spostamento erano state
effettivamente fatturate. Le testimonianze non permettono di comprendere cosa effettivamente
sia successo. Di nessun aiuto sono le testimonianze di __________ e __________ (verbale
30.
novembre 2000, pag. 2, 5), i cui ricordi sono eccessivamente vaghi, tanto da
non permettere di stabilire quale sia stato il problema e attribuire una
precisa responsabilità all'attore. Comunque, a ragione il Pretore ha respinto
la domanda, considerato che, a prescindere dalla congruità dell'importo stimato
per lo spostamento, non risulta che lo stesso sia stato effettivamente
fatturato all'appellante e di conseguenza che abbia effettivamente causato
maggiori costi. La domanda è quindi da respingere.
8.6
La convenuta
ha rimproverato all’attore di non avere allestito i piani per il posizionamento
di radiatori infrarossi nei bagni, ciò che avrebbe comportato l’esecuzione di
lavori supplementari (quali la rimozione di piastrelle, la formazione di
ulteriori scanalature a muro e loro successiva chiusura e la posa di nuove
piastrelle), con conseguente maggior costo di fr. 1'000.-. Il Pretore ha
respinto la domanda, rilevando che gli infrarossi in origine non erano
previsti, ciò che esclude una mancanza di coordinazione da parte della DL,
rilevando peraltro che il preteso maggior costo di fr. 1'000.- non era
dimostrato.
L'appellante rimprovera al Pretore di non
aver tenuto conto della deposizione del teste __________ che, avendo redatto i
piani esecutivi, sarebbe più credibile del perito.
Dalla testimonianza di __________ emerge l'infondatezza
dell'appello. Il teste ha infatti rilevato che i piani (doc. 18) prevedevano un
infrarosso nella doccia al piano cantina e uno scalda salviette nel bagno
padronale al piano terreno, conclusione alla quale è giunto anche il perito
(perizia pag. 9, complemento di perizia pag. 19). Il teste ha anche spiegato
che solo in un secondo tempo la committente ha chiesto di installare un
infrarosso nel bagno padronale, che ha poi dovuto essere coordinato con lo
scalda salviette già previsto (verbale 30 novembre 200 pag. 5). Su questo punto
la sentenza del Pretore, che ha escluso che i problemi fossero dovuti a una
negligenza a carico dell'attore, non presta il fianco a critiche.
8.7
La convenuta ha postulato la condanna dell’attore al
pagamento di fr. 1'000.-, corrispondente ai costi per l’esecuzione del
riscaldamento e delle prese TT e TV nel locale guardaroba al piano cantina. Il
Pretore ha respinto la domanda, escludendo l'esistenza di una violazione
contrattuale perché i piani non prevedevano un locale guardaroba al piano
cantina, bensì un locale tank, ritenuto comunque che, anche se ciò fosse stato
il caso, ciò non imponeva necessariamente una presa TT/TV. L'appellante si
limita a sostenere che già a fine gennaio 1999 era chiaro che sarebbe stata
installata una caldaia a gas e quindi che il previsto locale tank sarebbe stato
adibito a altra funzione.
Il
Pretore ha però accertato che il fatto di non prevedere il riscaldamento nel
guardaroba e neppure le prese TT e TV non costituisce un difetto né una carenza
di progettazione (così anche la perizia 11 luglio 2003, pag. 12). Di conseguenza
è a ragione che il Pretore ha respinto la pretesa risarcitoria della convenuta,
con argomenti con i quali l'appellante peraltro neppure si è confrontato.
8.8
Il Pretore ha accertato che la vasca idromassaggi è
stata posata inizialmente in modo errato a causa delle indicazioni sbagliate
dell’attore, e di conseguenza ha posto a suo carico i costi degli interventi
correttivi di fr. 1'100.-. L'appellante contesta la decisione impugnata
chiedendo la rifusione dell'importo di fr. 1'500.- stimato dal perito.
L'appellante però non spiega perché la sentenza del Pretore, che ha attribuito
un risarcimento corrispondente ai costi realmente sostenuti, sarebbe errata. Di
conseguenza l'appello dev'essere dichiarato inamissibile.
8.9
Il Pretore ha accertato che l’attore ha commesso un errore di
progettazione in merito alla realizzazione del pozzo raccolta acque destinato
all’irrigazione del giardino, per il fatto di non avere previsto una camera di
decantazione sufficiente, accogliendo quindi la domanda risarcitoria dalla
convenuta nella misura di fr. 1'200.-. Le altre pretese (fr. 458.- per la
pulizia del pozzo e fr. 1'250.- per sopralluoghi diversi) non sono invece state
accolte perché non sufficientemente comprovate.
L'appellante contesta la conclusione del
primo giudice, rilevando che il pozzo, costato fr. 6'496.-, sarebbe
inutilizzabile, e che di conseguenza andrebbe rifuso l'intero importo. Se non
che, dagli atti risulta che il pozzo può comunque essere utilizzato quando il
livello dell'acqua è sufficientemente alto (perizia 11 luglio 2003, pag. 15).
L'appello va quindi respinto.
9.
Il Pretore ha respinto la domanda riconvenzionale nella misura in
cui veniva chiesto all'architetto AO 1 un risarcimento per superamento del
preventivo da parte dell'impresa di costruzione __________. Il primo giudice,
facendo riferimento agli accertamenti compiuti nella parallela causa inc.
OA.2000.87 - avente quali parti la __________, che si era occupata delle opere
da capomastro, e AP 1 - il cui incarto è stato qui richiamato, ha rilevato che il
superamento di preventivo non era dovuto a un'errata valutazione dei costi da
parte dell'architetto, ma era conseguenza delle opere supplementari ordinate
dalla committente. Su questo punto l'appello, invero confuso e di difficile
comprensione, non è motivato e come tale è irricevibile. In queste circostanze
può restare aperta la questione a sapere se sia ammissibile formulare una
domanda d'appello condizionata all'esito di un'altra vertenza.
10.
In conclusione, per i motivi esposti, l'appello è accolto
limitatamente all'importo di fr. 1'600.- che dev'essere dedotto dalle spettanze
dell'appellato (consid. 6) e per il resto è respinto. L'entità dell'accoglimento
dell'appello non impone una modifica della sentenza impugnata in merito a spese
e ripetibili. Gli oneri processuali dell'appello seguono la soccombenza (art.
148.
CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia:
I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello 23 maggio 2007 di AP 1 è parzialmente
accolto. Di conseguenza, invariati gli altri, il dispositivo n. 1 della
sentenza 3 maggio 2007 del Pretore di Lugano, sez. 2, è così riformato:
1.
La petizione è
parzialmente accolta.
Di conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare
all’arch. AO 1, __________, l’importo di fr. 41'087.85 oltre interessi al 5%
dal 20 ottobre 1999 su fr. 39'900.- e dal 10 ottobre 1999 su fr. 1'187.85.
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2'450.-
b)
spese fr. 50.--
t
o t a l e fr. 2'500.--
sono
poste a carico dell'appellato per fr. 125.- e per il resto dell'appellante, la
quale rifonderà a controparte fr. 4'000.- di ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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