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Decisione

12.2007.131

Contratto di architetto

12 novembre 2008Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i successivi allegati le parti hanno sostanzialmente confermato le relative

domande e allegazioni.

In

sede di conclusioni l’attore ha ridotto la propria pretesa a fr. 47'431.70. La

convenuta ha invece postulato l'accoglimento della petizione limitatamente all'importo

di fr. 78.-, riducendo la domanda riconvenzionale a fr. 85'944.95.

E. Con sentenza 3 maggio 2007 il Pretore ha accolto la petizione per

l'importo di fr. 42'687.85 oltre interessi e la domanda riconvenzionale

limitatamente a fr. 9'100.-.

F. Con appello 23 maggio 2007 la convenuta postula la riforma del

giudizio di prima istanza nel senso di

accogliere la petizione per l’importo di fr. 3'945.85 oltre interessi e la

domanda riconvenzionale per fr. 58'927.-, in via subordinata di condannare l'appellante

"... al pagamento di ulteriori fr. 75'974.- oltre interessi a favore della

ditta __________, quale remunerazione aggiuntiva d'appalto riconosciutole in

appello contro la sentenza 3.5.07 AO.2000.87 del Pretore di Lugano, sez. 2, la

pretesa riconvenzionale va riconosciuta per ulteriori fr. 11'417.- oltre

interessi ..." .

Con

osservazioni 6 luglio 2007 l’appellato postula la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 1. Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un

negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere

generalizzato oltre misura, poiché l’esito è differente a seconda delle

prestazioni affidate in concreto all’architetto (DTF 114 II 56; Gauch/Tercier,

Das Architektenrecht, 3a ed., Friborgo 1995, n. 28 segg.). Alcune prestazioni, quali

l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo, sono

assoggettate alle norme sull’appalto (DTF

109 II 465, 114 II 56; Gauch, Der

Werkvertrag, 4a ed.,

Zurigo 1996, n. 49-52; Honsell,

Schweizerisches Obligationenrecht BT, 5a ed., Berna 1999, p. 261;

Weber, Basler Kommentar, 4a ed., n. 31 ad art. 394 CO). Altre, come l’aggiudicazione delle

opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme del

mandato (Zindel/Pulver, Basler

Kommentar, 4a ed.,

n. 17 ad art. 363 CO con rif.). Se, per contro, il contratto prevede per

l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione

dei lavori, ci si trova confrontati con un cosiddetto “Gesamtvertrag”,

configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (Honsell, op. cit., p. 261; Weber,

op. cit., n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver,

op. cit., n. 17 ad art. 363 CO). La dottrina più recente, per motivi di

praticabilità e in considerazione del necessario rapporto di fiducia tra

l’architetto e il committente, ritiene invece che in questo caso sia

giustificato applicare nella loro globalità le norme relative al mandato (Gauch/Tercier, op. cit., n. 39 segg.; NRCP

2003 416; II CCA 3 agosto 2005 inc. n.

12.2004.89).

Per

quanto riguarda il caso concreto, il Pretore ha inoltre accertato, ed è rimasto

incontestato, che al contratto in oggetto sono applicabili le norme SIA 102

relative alle prestazioni e agli onorari degli architetti.

I.

Sull'azione principale

2. Il

Pretore ha respinto le contestazioni della convenuta nella misura in cui essa

ha sostenuto che l’importo di fr. 40'000.- versato in contanti il 25 marzo 1999

era da considerare quale acconto sulla mercede dell'architetto, ritenendo che

tale

pagamento era avvenuto a saldo della

fattura del 24 febbraio 1999 doc. T, relativo ad altre prestazioni

dell'architetto.

L'appellante censura la decisione

impugnata, rimproverando al primo giudice di aver ritenuto che il pagamento

fosse relativo ad un'altra fattura senza che ve ne fossero le prove.

2.1 Dal testo

della fattura doc. T - alla quale l'appellato riferisce il pagamento

controverso - risulta che trattasi della "fattura finale, come agli

accordi, inerente le prestazioni d'architetto per l'oggetto a margine come

previsto nell'atto notarile del 16.11.1998 (vedi punto 5)". Essa è

successiva alla licenza edilizia, rilasciata il 2 dicembre 1998, e precede il

contratto d'appalto doc. A, firmato il 10 marzo 1999. La fattura indica pure che

l'importo totale di fr. 42'300.- è relativo alle prestazioni d'architetto pari

al 47% del totale, calcolato su un onorario presumibile di fr. 90'000.-.

Il contratto d'appalto 10 marzo 1999 (doc.

A) indica un onorario complessivo di fr. 50'000.-, di cui fr. 35'000.- quale

"onorario architetto", fr. 5'000.- per "direzione lavori",

fr. 5'000.- quale onorario dell'ingegnere e ulteriori fr. 5'000.- per la

progettazione dell'impianto sanitario e di riscaldamento. Oggetto di questo

contratto sono le prestazioni d'architetto, dal progetto di massima fino a

conclusione dei lavori, comprese quindi le prestazioni già comprese nella

fattura doc. T. Va dato atto all'appellante che, a prima vista, esso copre quindi

anche le prestazioni già oggetto della fattura doc. T, e l'appellante sostiene in

effetti che l'importo di fr. 40'000.- relativo alla progettazione e alla direzione

lavori doveva valere per l'intera prestazione del professionista.

In questa situazione, il tenore del

contratto essendo chiaro, incombeva all'appellato, che sostiene che il

documento non rifletteva gli accordi intervenuti tra le parti, dimostrare

l'esistenza di una diversa pattuizione.

2.2 Il perito

giudiziario ha esaminato l'onorario esposto nella fattura doc. T, concludendo

che lo stesso copre le prestazioni fino e compreso l'allestimento dei piani

esecutivi provvisori ed è conforme alle tariffe applicabili (perizia 11 luglio

2003, pag. 2). Ciò significa che anche l'onorario complessivo indicativo di fr.

90'000.- utilizzato quale base di calcolo dell'onorario della medesima fattura

è anch'esso corretto. In siffatta situazione, se - come sostiene l'appellante -

l'onorario di fr. 40'000.- inserito nel contratto d'appalto doc. A fosse stato

pattuito per l'intera prestazione dell'architetto, ciò corrisponderebbe a uno

sconto di fr. 50'000.-, vale a dire di oltre la metà della mercede. Se è pur

vero che, come sostiene l'appellante, il pagamento anticipato dell'intero

onorario può essere motivo per concedere uno sconto, anche di una certa

importanza, siffatto pagamento anticipato non è certo usuale, così come non è

usuale né verosimile che l'architetto conceda una riduzione complessiva pari a

oltre la metà dell'onorario che potrebbe richiedere secondo tariffa. Vi è

quindi già per questo motivo da dubitare che la mercede indicata nel contratto

doc. A sia riferita all'intera attività dell'architetto. Va poi considerato che

negli allegati introduttivi - al di là delle sibilline affermazioni contenute

nella duplica (pag. 3 seg.) -, la convenuta non ha mai contestato chiaramente

di aver ricevuto la fattura doc. T, e neppure risulta che ne abbia in qualche

modo contestato il contenuto. Non solo, ma quando dopo la cessazione del

contratto essa ha ricevuto dall'attore la fattura 3 settembre 1999 relativa

all'onorario per un importo di fr. 41'500.-, senza che nella stessa vi fosse un

accenno alla somma di fr. 40'000.- già versata, l'appellante ha postulato una

riduzione della nota professionale adducendo che a dipendenza della disdetta

del contratto non tutte le prestazioni erano state eseguite, ma non ha fatto

alcun riferimento all'avvenuto pagamento di fr. 40'000.-, ciò che stride con la

sua successiva affermazione - fatta solo in corso di causa - dell'avvenuto

pagamento integrale anticipato della mercede. Certo, il fatto che l'appellato

abbia suddiviso la mercede in due parti, facendone figurare solo una metà sul

contratto, così come il fatto che l'appellante abbia versato la non

indifferente somma di fr. 40'000.- in contanti, senza lasciare traccia del

pagamento e senza neppure farsi rilasciare una ricevuta, lascia sorgere qualche

dubbio sulle reali intenzioni delle parti, ma trattasi di questione che non ha

da essere approfondita in questa sede.

2.3 Per quanto

concerne poi la mancata produzione dell'atto notarile al cui punto 5 fa

riferimento il doc. T, è ben vero che l'onere della prova circa il contenuto di

quell'accordo incombeva all'appellato, il quale, mediante produzione del

documento, avrebbe potuto chiarire più agevolmente il fondamento della propria

pretesa sul quale fonda la fattura doc. T. Senza voler qui invertire l'onere

della prova e imporre all'appellante di dimostrare un diverso contenuto del

punto 5 dell'atto notarile, va comunque rilevato che, qualora l'atto medesimo avesse

contenuto una diversa pattuizione, neppure vi era motivo perché la convenuta

medesima non lo potesse produrre.

Dalla circostanza che nel contratto doc. A

sono indicate tutte le prestazioni dell'architetto, nella situazione testè

descritta non si può quindi dedurre che l'onorario pattuito fosse relativo

anche alla parte di prestazioni già eseguite e fatturate separatamente, ma

piuttosto che fosse relativo a quanto ancora rimaneva da eseguire. Questo

risolve pure l'argomento della novazione, argomento comunque irricevibile

perché sollevato per la prima volta in sede di appello e quindi in contrasto

con l'art. 321 CPC per il quale è esclusa la facoltà, in sede di appello, di addurre

nuovi fatti e eccezioni. Né vi sarebbe stato motivo per stipulare un contratto

se, come sostenuto dalla convenuta, essa già aveva pagato l'intero onorario,

nel qual caso l'attore, piuttosto, avrebbe rilasciato una quietanza a saldo.

L'appellante ritiene ancora che il fatto di

non aver richiesto acconti sarebbe un indizio a comprova del fatto che l'intera

mercede pattuita già era stata pagata. A torto, ritenuto che, appunto, la prima

fase del lavoro già era stata remunerata, ciò che va considerato come pagamento

di un acconto.

Su questo punto la sentenza impugnata

resiste pertanto alle critiche.

3. L'appellante rimprovera al Pretore di aver accordato a torto

l'onorario, non tenendo conto della cattiva esecuzione del mandato, che avrebbe giustificato una riduzione degli onorari del

mandatario, ignorando in tal modo che in caso di non corretta esecuzione del

mandato v'è la facoltà di procedere ad una valutazione equitativa del danno

difficilmente quantificabile.

In merito

a questa censura va rilevato che con la risposta di causa la convenuta si è

opposta al pagamento della mercede "per avvenuto pagamento della pretesa

fatta valere dall'attore", indicando poi "... che tutte le obiezioni

della convenuta, sulla qualità delle prestazioni contrattuali e sulla

responsabilità per difetti e/o ritardi imputabili esclusivamente o in via solidale

all'attore, debbano far l'oggetto di una domanda riconvenzionale"

(risposta pag. 7). Essa non ha poi chiesto una riduzione generale della mercede

- di cui comunque non sostanzia ma nemmeno prova l'entità - per il fatto che il

mandato non era stato eseguito correttamente, ma, per sua stessa affermazione,

ha chiesto il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza, pari al costo

di riparazione delle opere difettose o al minor valore dell'opera dipendente

dai difetti di progettazione o esecuzione. La domanda di riduzione della

mercede è quindi da considerare nuova e come tale è irricevibile.

4. Il Pretore

ha riconosciuto all'attore l'importo di fr. 420.- per fotocopie

e costi amministrativi. L'appellante censura la decisione impugnata, rimproverando

al primo giudice di aver ritenuto a torto che la pretesa non era stata

contestata, e riconosce la fattura limitatamente a un importo massimo di fr.

78.-. Se non che, l'appellante medesima dà atto di aver contestato la fattura

di cui trattasi solo con le conclusioni di causa, sicché la decisione impugnata

va confermata. La contestazione globale della pretesa dell'attore è infatti troppo

generica per poter essere considerata sufficiente ai sensi dell'art. 170 cpv. 2

CPC, tanto più se si considera che l'appellante ha contestato esplicitamente le

fatture di fr. 3'867.85 e di fr. 757.85 del 3 settembre 1999, contestazione

peraltro solo "prudenziale" motivata con la mancanza di pezze giustificative.

In tali circostanze si deve ritenere che la fattura di fr. 420.- di medesima

data non essendo menzionata, la stessa non era oggetto di contestazione.

Considerandi

II. Sull’azione

riconvenzionale.

5.

Il

Pretore ha respinto la domanda dell'attrice riconvenzionale che chiedeva la

rifusione dell’importo di fr. 26'030.- per maggior costo dovuto all’intervento

dell’arch. __________, a suo dire necessario per ovviare alle numerose

violazioni contrattuali della controparte. Il primo giudice ha rilevato che

nella commisurazione della mercede dovuta all’attore già era stato tenuto conto

del fatto che la sua attività era terminata prima che l'opera fosse stata

completata. Per quanto riguarda la questione delle violazioni contrattuali, ha

rilevato che le stesse sarebbero di rilievo ai fini del risarcimento di

principio dovuto al mandatario in caso di disdetta intempestiva del mandato, ma

non permetterebbe ancora alla convenuta di vedersi rifondere i costi del nuovo

architetto - peraltro contestati e rimasti incomprovati in causa - e ciò a

maggior ragione se si considera che le manchevolezze professionali dell’attore

risultano - tutto ben considerato - di modesta entità (fr. 9'100.-), tanto più

se rapportate all’importo preteso dalla convenuta (fr. 26'030.-).

L'appellante

sostiene che il Pretore avrebbe ritenuto a torto incomprovata la pretesa, che

risulterebbe dalle fatture versate agli atti. Ritiene poi che i costi

dell'architetto incaricato per sostituire l'arch. AO 1 siano da rifondere

interamente e non solo nella misura in cui la remunerazione dello stesso è

stata ridotta a dipendenza dell'esecuzione solo parziale delle prestazioni.

La

sentenza del Pretore merita conferma su questo punto. L'appellato ha infatti contestato

la congruità dell'onorario esposto dallo Studio __________ per l'attività

svolta dall'arch. __________, considerandola eccessiva per rapporto alle

prestazioni svolte.

Non è

dimostrato, e l'onere della prova spettava al convenuto, che gli interventi

dell'arch. __________ per i quali lo studio __________ ha esposto un onorario di

fr. 22'530.- fossero necessari e appropriati per completare l'opera, rispettivamente

per ovviare alle pretese negligenze dell'appellato, perlomeno nella misura in

cui l'onorario eccede quello non riconosciuto all'arch. AO 1 per la mancata

completa esecuzione del suo compito. Di conseguenza, mancando la prova del

pregiudizio, la domanda va respinta, senza che sia necessario esaminare se

siano date le premesse per poterne chiedere la rifusione.

6.

Il

Pretore ha diminuito la mercede dell'arch. __________ di fr. 1'600.- perché, a

seguito della rescissione del contratto, egli non ha eseguito tutte le

prestazioni contrattualmente previste, fissando la percentuale non eseguita nel

4% dell'intera prestazione. L'appellante sostiene che la percentuale è

superiore e corrisponde al 9.5%, essendo da considerare una riduzione del 3%

"per le altre voci citate dalla sentenza + un 1% per quanto riguarda la

direzione architettonica". Così facendo però non fa altro che riproporre

la richiesta di riduzione della mercede per la pretesa carente esecuzione da

parte dell'appellato del compito affidatogli, vale a dire per inadempienza. Se

non che l'irricevibilità di tale richiesta è già stata evidenziata sopra, al

considerando 3, sicché non fa più conto di tornare sull'argomento. Senza

dimenticare che su questo punto l'appello è basato perlopiù su argomenti nuovi,

mai sollevati nell'ambito degli allegati scritti e come tali irricevibili.

Nondimeno

la sentenza va corretta su questo punto. A ragione infatti l'appellante rileva

che la diminuzione della mercede va calcolata sull'intero onorario di fr.

80'000.- e non già su quello parziale di fr. 40'000.-. Ne discende che su

questo punto la sentenza va riformata nel senso che la riduzione della mercede

è di fr. 3'200.-, come richiesto dall'appellante.

7.

Il

Pretore ha respinto la domanda di risarcimento del danno derivante dal ritardo

nella consegna della casa, rilevando come in effetti l'abitabilità, che avrebbe

dovuto essere concessa alla fine di settembre 1999, fu effettivamente concessa

solo alla fine di ottobre 1999. Il primo giudice ha considerato che la revoca

del mandato all’attore era all'origine del ritardo nella esecuzione dei lavori,

ma non era dimostrato che senza tale revoca non vi sarebbe stato un ritardo nella

concessione dell’abitabilità.

Nella

misura in cui la questione del rispetto dei termini di consegna rientra nei

compiti della direzione lavori, il rapporto tra le parti è disciplinato dalle

norme sul mandato, con la conseguenza che, in caso di ritardo, occorre far capo

ai disposti della parte generale del CO, segnatamente all'art. 102 CO (la

situazione non sarebbe comunque differente neppure qualora si volesse applicare

la normativa sull'appalto, poiché anche in questo caso sarebbe da procedere in

applicazione degli art. 102 seg. CO). Questa norma prevede che, se

l'obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante

l'interpellazione del creditore. È quindi avantutto necessario che

l'obbligazione sia scaduta. Nel caso in esame ciò non è per nulla pacifico,

considerato che non risulta che le parti abbiano stabilito esplicitamente un

termine di consegna vincolante. In tal senso è perlomeno discutibile che sulla

scorta del solo programma dei lavori allegato al contratto doc. A si possa dedurre

la pattuizione di un termine per l'adempimento nel senso inteso dal cpv. 2

dell'art. 102 CO, tale da poter ritenere che il decorso infruttuoso del termine

comporti eo ipso la costituzione in mora del debitore, né questo

peraltro è mai stato preteso. Inoltre, va ancora considerato che, sciogliendo

il contratto prima della fine dell'opera e ancor prima che fosse scaduto il

termine di consegna, neppure è possibile sapere se, nell'eventualità che il

contratto fosse stato portato a termine, i lavori avrebbero potuto essere

terminati per tempo. Di conseguenza la domanda di risarcimento di fr. 2'500.-

dev'essere respinta.

8.

La

convenuta rimprovera all’attore principale una carente progettazione e una

carente sorveglianza dei lavori, asserendo che tali violazioni contrattuali le

avrebbero causato svariati danni quantificati con l’allegato di

risposta/domanda riconvenzionale in complessivi fr. 154'190.95, importo poi

ridotto con le conclusioni a fr. 85'944.95. Il Pretore, esaminate le singole

voci, ha accertato alcune manchevolezze nell'operato dell'attore,

quantificandone le conseguenze economiche in fr. 9'100.-.

L'appellante

considera inadeguato l'importo riconosciutole per l'eliminazione dei difetti e

il minor valore e solleva molteplici censure che saranno esaminate

singolarmente qui di seguito.

8.1

La convenuta ha rimproverato all’attore di avere fatto

realizzare una semplice cantina ripostiglio, invece di una cantina vini, facendo

valere una pretesa di fr. 40'000.-, poi ridotta con le conclusioni a fr.

10'000.-. Il primo giudice ha rilevato che la cantina è conforme ai piani

approvati, fatta eccezione per la ventilazione che, invece di essere eseguita

verso l’esterno è stata realizzata verso il garage, ciò che costituisce

violazione del contratto ed è soluzione insoddisfacente. Ha nondimeno respinto

la domanda di risarcimento perché la convenuta non ha provato il minor valore

dell’opera.

L'appellante censura la decisione impugnata,

rilevando che dall'istruttoria emerge che la cantina è utilizzabile unicamente

quale ripostiglio, ma non quale cantina per la conservazione dei vini e che il relativo

minor valore di fr. 10'000.- sarebbe provato.

Assodato che la cantina non è adatta per la

conservazione dei vini, è da esaminare se ciò costituisca un difetto, questione

che dipende dalle istruzioni date dal convenuto all'attore circa la

destinazione della cantina. L'attore ha contestato che controparte abbia

commissionato una cantina per la conservazione dei vini (replica pag. 7),

sicché l'onere di provare tale circostanza incombeva alla convenuta la quale

sostiene che quanto fornito non è conforme a quanto commissionato (art. 8 CC).

Dall'istruttoria, e meglio dalla perizia, emerge unicamente che la cantina è

stata costruita conformemente ai piani - ad eccezione della ventilazione -, ma

non risulta che fossero specificate ulteriori, particolari esigenze (perizia 11

luglio 2003, pag. 4, 19; complemento di perizia 17 novembre 2004, pag. 15). Non

essendo provato che doveva trattarsi di una cantina per la conservazione del

vino, neppure è dimostrato che il fatto di non poterla utilizzare a questo

scopo costituisce difetto. Per quanto concerne invece le carenze della ventilazione,

il minor valore non è stato provato. La pretesa deve di conseguenza essere

respinta.

8.2

La convenuta ha rimproverato all’attore di non aver previsto

nella zona sinistra dell’entrata garage - come invece a suo dire gli sarebbe

stato richiesto - un punto di erogazione di acqua calda e fredda né lo spazio

per l’allestimento di una grande vasca per la pulizia del cane. Sarebbe invece

stato realizzato solo l’allacciamento all’acqua fredda, ciò che comporterebbe la

necessità di interventi per un costo di fr. 19'900.-. Il

Pretore ha respinto la domanda, negando l'esistenza di un difetto di

progettazione, rilevando che i piani indicavano unicamente un allacciamento

all’acqua fredda e neppure risultava che fosse stato chiesto di portare nel

garage anche l’acqua calda.

L'appellante

critica la decisione impugnata, rilevando di aver abbandonato tali critiche in

sede di conclusioni, dove aveva però mantenuto le contestazioni circa l'assenza

di uno scarico.

Il

Pretore in realtà ha constatato che alla luce della circostanza che era

previsto solo un allacciamento per l'acqua fredda per un tubo dell'acqua da

giardino, la mancanza dello scarico non costituisce difetto. In effetti il

perito non ha ritenuto che l'assenza di uno scarico - pur considerando che

normalmente un punto di erogazione dell'acqua all'interno dell'abitazione è

munito di uno scarico - costituisce difetto, trattandosi del rubinetto per un

tubo d'acqua da giardino, negando carenze di progettazione e un minor valore.

In queste circostanze l'appello su questo punto è da respingere.

8.3

La convenuta

ha rimproverato all’attore il mancato allestimento di piani esecutivi per l’ubicazione

dei quadri centrali per gli impianti elettrici e sanitari, all'origine di un

maggior lavoro per gli artigiani. Il Pretore ha respinto la pretesa, rilevando

che il mancato allestimento dei piani non ha causato problemi concreti alla

convenuta, neppure avendo determinato un aumento dei costi. La presenza dei due

quadri elettrici nello stesso locale, seppure non ideale, neppure comporta un

minor valore.

L'appellante obietta che la situazione

comporta invece svantaggi pratici, in particolare dal profilo della sicurezza.

Il collaudo sarebbe poi stato possibile a condizione di lasciare aperta una

finestra per aerare il locale.

Il perito ha rilevato in proposito che per

centrali come quella in questione la soluzione può essere accettata e non

costituisce difetto. Il fatto di dover lasciare aperta la finestra non sarebbe

poi rilevante, trattandosi di un locale non riscaldato e stante che comunque il

locale bruciatore deve sempre essere ventilato, escludendo quindi una

minusvalenza (perizia 11 luglio 2003, pag. 7, 20; complemento perizia pag. 17).

Anche su questo punto l'appello dev'essere respinto.

8.4

La convenuta

ha rimproverato all’attore di non avere fatto eseguire il camino secondo i

piani fornitigli dall’arch. __________, ciò che avrebbe reso necessarie almeno

16.

ore di lavoro da parte dell'impresa, con un costo di fr. 1'000.-, oltre alla

necessità di adattare le librerie a muro a fianco del camino stesso. Il Pretore

ha respinto la pretesa rilevando che il camino è stato realizzato come previsto

sui piani, mentre non era provata un’insufficiente progettazione e neppure era

sostanziato il danno.

L'appellante

censura la decisione impugnata, rimproverando al Pretore di essersi limitato ad

esaminare la perizia giudiziaria, senza invece considerare la deposizione del

teste arch. __________ dalla quale risulterebbe evidente la responsabilità

dell'attore.

In merito, il perito ha accertato che il

camino è stato posizionato secondo i piani e non ha rilevato carenze nella

progettazione. Vero è che, sentito quale teste, l'arch. __________, progettista

degli armadi a muro, ha affermato di aver consegnato all'arch. AO 1 il disegno

con le misure del camino, che non sarebbero però state rispettate. Se non che,

il perito medesimo ha definito i menzionati disegni "due schizzi di difficile

lettura" (perizia 11 luglio 2003, pag. 8, 20), sicché neppure è possibile

attribuire con certezza la responsabilità delle misure errate all'appellato.

Anche su questo punto l'appello va respinto.

8.5

La convenuta ha rimproverato all’attore un errore nella

progettazione, rispettivamente nella DL, in relazione alla posa degli

altoparlanti nella camera padronale, altoparlanti che hanno dovuto essere

spostati, con un maggior costo di fr. 500.-. Il Pretore ha respinto la domanda

rilevando che anche qualora si volesse ammettere una manchevolezza nella DL la

pretesa non potrebbe comunque essere ammessa perché non è provato il danno.

L'appellante

censura la decisione impugnata, rimproverando al Pretore di essersi scostato

dal referto peritale che accertava la congruità dell'importo richiesto.

Il

Pretore ha spiegato in proposito che, a prescindere dalla congruità

dell'importo, non era dimostrato che le spese di spostamento erano state

effettivamente fatturate. Le testimonianze non permettono di comprendere cosa effettivamente

sia successo. Di nessun aiuto sono le testimonianze di __________ e __________ (verbale

30.

novembre 2000, pag. 2, 5), i cui ricordi sono eccessivamente vaghi, tanto da

non permettere di stabilire quale sia stato il problema e attribuire una

precisa responsabilità all'attore. Comunque, a ragione il Pretore ha respinto

la domanda, considerato che, a prescindere dalla congruità dell'importo stimato

per lo spostamento, non risulta che lo stesso sia stato effettivamente

fatturato all'appellante e di conseguenza che abbia effettivamente causato

maggiori costi. La domanda è quindi da respingere.

8.6

La convenuta

ha rimproverato all’attore di non avere allestito i piani per il posizionamento

di radiatori infrarossi nei bagni, ciò che avrebbe comportato l’esecuzione di

lavori supplementari (quali la rimozione di piastrelle, la formazione di

ulteriori scanalature a muro e loro successiva chiusura e la posa di nuove

piastrelle), con conseguente maggior costo di fr. 1'000.-. Il Pretore ha

respinto la domanda, rilevando che gli infrarossi in origine non erano

previsti, ciò che esclude una mancanza di coordinazione da parte della DL,

rilevando peraltro che il preteso maggior costo di fr. 1'000.- non era

dimostrato.

L'appellante rimprovera al Pretore di non

aver tenuto conto della deposizione del teste __________ che, avendo redatto i

piani esecutivi, sarebbe più credibile del perito.

Dalla testimonianza di __________ emerge l'infondatezza

dell'appello. Il teste ha infatti rilevato che i piani (doc. 18) prevedevano un

infrarosso nella doccia al piano cantina e uno scalda salviette nel bagno

padronale al piano terreno, conclusione alla quale è giunto anche il perito

(perizia pag. 9, complemento di perizia pag. 19). Il teste ha anche spiegato

che solo in un secondo tempo la committente ha chiesto di installare un

infrarosso nel bagno padronale, che ha poi dovuto essere coordinato con lo

scalda salviette già previsto (verbale 30 novembre 200 pag. 5). Su questo punto

la sentenza del Pretore, che ha escluso che i problemi fossero dovuti a una

negligenza a carico dell'attore, non presta il fianco a critiche.

8.7

La convenuta ha postulato la condanna dell’attore al

pagamento di fr. 1'000.-, corrispondente ai costi per l’esecuzione del

riscaldamento e delle prese TT e TV nel locale guardaroba al piano cantina. Il

Pretore ha respinto la domanda, escludendo l'esistenza di una violazione

contrattuale perché i piani non prevedevano un locale guardaroba al piano

cantina, bensì un locale tank, ritenuto comunque che, anche se ciò fosse stato

il caso, ciò non imponeva necessariamente una presa TT/TV. L'appellante si

limita a sostenere che già a fine gennaio 1999 era chiaro che sarebbe stata

installata una caldaia a gas e quindi che il previsto locale tank sarebbe stato

adibito a altra funzione.

Il

Pretore ha però accertato che il fatto di non prevedere il riscaldamento nel

guardaroba e neppure le prese TT e TV non costituisce un difetto né una carenza

di progettazione (così anche la perizia 11 luglio 2003, pag. 12). Di conseguenza

è a ragione che il Pretore ha respinto la pretesa risarcitoria della convenuta,

con argomenti con i quali l'appellante peraltro neppure si è confrontato.

8.8

Il Pretore ha accertato che la vasca idromassaggi è

stata posata inizialmente in modo errato a causa delle indicazioni sbagliate

dell’attore, e di conseguenza ha posto a suo carico i costi degli interventi

correttivi di fr. 1'100.-. L'appellante contesta la decisione impugnata

chiedendo la rifusione dell'importo di fr. 1'500.- stimato dal perito.

L'appellante però non spiega perché la sentenza del Pretore, che ha attribuito

un risarcimento corrispondente ai costi realmente sostenuti, sarebbe errata. Di

conseguenza l'appello dev'essere dichiarato inamissibile.

8.9

Il Pretore ha accertato che l’attore ha commesso un errore di

progettazione in merito alla realizzazione del pozzo raccolta acque destinato

all’irrigazione del giardino, per il fatto di non avere previsto una camera di

decantazione sufficiente, accogliendo quindi la domanda risarcitoria dalla

convenuta nella misura di fr. 1'200.-. Le altre pretese (fr. 458.- per la

pulizia del pozzo e fr. 1'250.- per sopralluoghi diversi) non sono invece state

accolte perché non sufficientemente comprovate.

L'appellante contesta la conclusione del

primo giudice, rilevando che il pozzo, costato fr. 6'496.-, sarebbe

inutilizzabile, e che di conseguenza andrebbe rifuso l'intero importo. Se non

che, dagli atti risulta che il pozzo può comunque essere utilizzato quando il

livello dell'acqua è sufficientemente alto (perizia 11 luglio 2003, pag. 15).

L'appello va quindi respinto.

9.

Il Pretore ha respinto la domanda riconvenzionale nella misura in

cui veniva chiesto all'architetto AO 1 un risarcimento per superamento del

preventivo da parte dell'impresa di costruzione __________. Il primo giudice,

facendo riferimento agli accertamenti compiuti nella parallela causa inc.

OA.2000.87 - avente quali parti la __________, che si era occupata delle opere

da capomastro, e AP 1 - il cui incarto è stato qui richiamato, ha rilevato che il

superamento di preventivo non era dovuto a un'errata valutazione dei costi da

parte dell'architetto, ma era conseguenza delle opere supplementari ordinate

dalla committente. Su questo punto l'appello, invero confuso e di difficile

comprensione, non è motivato e come tale è irricevibile. In queste circostanze

può restare aperta la questione a sapere se sia ammissibile formulare una

domanda d'appello condizionata all'esito di un'altra vertenza.

10.

In conclusione, per i motivi esposti, l'appello è accolto

limitatamente all'importo di fr. 1'600.- che dev'essere dedotto dalle spettanze

dell'appellato (consid. 6) e per il resto è respinto. L'entità dell'accoglimento

dell'appello non impone una modifica della sentenza impugnata in merito a spese

e ripetibili. Gli oneri processuali dell'appello seguono la soccombenza (art.

148.

CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia:

I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello 23 maggio 2007 di AP 1 è parzialmente

accolto. Di conseguenza, invariati gli altri, il dispositivo n. 1 della

sentenza 3 maggio 2007 del Pretore di Lugano, sez. 2, è così riformato:

1.

La petizione è

parzialmente accolta.

Di conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare

all’arch. AO 1, __________, l’importo di fr. 41'087.85 oltre interessi al 5%

dal 20 ottobre 1999 su fr. 39'900.- e dal 10 ottobre 1999 su fr. 1'187.85.

II. Le

spese della procedura d'appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2'450.-

b)

spese fr. 50.--

t

o t a l e fr. 2'500.--

sono

poste a carico dell'appellato per fr. 125.- e per il resto dell'appellante, la

quale rifonderà a controparte fr. 4'000.- di ripetibili d’appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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