12.2007.132
Onorario dell'avvocato - responsabilità del mandatario
13 maggio 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2007.132
Data decisione, Autorità:
13.05.2008, IICCA
Titolo:
Onorario dell'avvocato - responsabilità del mandatario
AVVOCATO
REMUNERAZIONE
RESPONSABILITÀ
art. 394 CO
art. 398 CO
Incarto n.
12.2007.132
Lugano
13 maggio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Zali
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.125
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 9
ottobre 2002 da
AO 1
AO 2
entrambi rappr.
da RA 1
contro
AP 1
rappr. da RA 2
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
21'972.75 oltre interessi e spese esecutive nonché la conseguente convalida del
sequestro n. 2002.00276;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 3 maggio 2007 ha parzialmente accolto, condannando il
convenuto al pagamento di fr. 18'952.80 oltre interessi e dichiarando per il
resto inammissibili le richieste di rigetto in via definitiva delle opposizioni
interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UEF di Mendrisio;
appellante
il convenuto con atto di appello 25 maggio 2007, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli
attori con osservazioni 27 giugno 2007 postulano la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Dall’agosto
1996 al marzo 2002 lo studio legale __________ ha rappresentato AP 1 in diverse
vertenze e pratiche. Gli onorari fatturati essendo stati solo parzialmente pagati
nonostante i ripetuti solleciti (doc. L-P e 4), i titolari dello studio legale,
gli avv. AO 2 e AO 1, l’8 luglio 2002 (doc. A) hanno chiesto, a garanzia del
saldo, il sequestro delle part. n. __________ e __________ __________ di __________,
di proprietà del cliente, ottenendolo l’indomani (doc. B). Il 19 luglio 2002
(doc. C) essi hanno poi fatto spiccare nei suoi confronti il PE n. __________
dell’UEF di Mendrisio, al quale l’escusso ha interposto opposizione (doc. D).
2. Con
la petizione in rassegna gli avv. AO 2 e AO 1 hanno chiesto la condanna di AP 1
al pagamento di fr. 21'972.75 più interessi e spese esecutive nonché la
conseguente convalida del sequestro decretato, auspicando poi con la replica il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ nonché,
avendo nel frattempo ottenuto un nuovo sequestro sui fondi del convenuto (doc.
BB) di cui pure era chiesta la convalida, il rigetto in via definitiva dell’eventuale
opposizione che sarebbe stata interposta al PE n. __________ fatto spiccare in
seguito (cfr. doc. CC). Essi, in sintesi, hanno preteso il saldo di 5 fatture
da loro emesse, quella per la consulenza nella compravendita di un fondo a __________
(fr. 2'520.60, doc. E), quella per il patrocinio in una procedura esecutiva
(fr. 899.45, doc. F), quella per il patrocinio in una vertenza di diritto edilizio
(fr. 6'640.35, doc. G), quella per la rappresentanza in una causa civile in
materia di servitù (fr. 11'462.35, doc. H) e quella per una procedura fiscale
di diffida (fr. 450.-, doc. I). Il procedimento, inizialmente sospeso in attesa
che la Commissione di verifica dell’Ordine degli avvocati si pronunciasse sulla
congruità delle note professionali esposte dagli attori - ciò che essa ha fatto
con decisione 15 febbraio 2005 (doc. 6), con cui ha dichiarato inammissibile la
richiesta di tassazione della nota di cui al doc. E, ha ridotto di fr. 774.- la
nota di cui al doc. F, di fr. 161.75 quella di cui al doc. I e di fr. 2’084.20
quella di cui al doc. H, ed ha confermato quella di cui al doc. G -, è stato in
seguito riattivato. A quel momento il convenuto, rilevata l’intempestività
della domanda di convalida del sequestro, si è opposto alla petizione, osservando
come l’erronea consulenza fornita dagli attori nell’ambito della procedura
amministrativa per la licenza edilizia gli avesse causato danni superiori agli
onorari residui da loro pretesi, per altro contestati, e mettendo in dubbio che
costoro avessero effettivamente eseguito tutto quanto fatturato. Nei successivi
allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono poi riconfermate
nelle loro precedenti allegazioni, ritenuto che gli attori hanno però ridotto
le proprie pretese a fr. 18'952.80.
3. Il Pretore,
con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione,
condannando il convenuto al pagamento di fr. 18'952.80 più interessi e dichiarando
per il resto inammissibili le richieste di rigetto in via definitiva delle
opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________. Per quanto qui
interessa, il giudice di prime cure, ritenuto applicabile il diritto svizzero e
richiamate le norme sul contratto di mandato (art. 394 segg. CO), ha in
sostanza ritenuto che nell’ambito della procedura amministrativa per la licenza
edilizia gli attori avevano agito in modo diligente, non essendo per altro
nemmeno evidente che il diverso utilizzo della baracca litigiosa, che il
convenuto aveva rimproverato loro di non avergli consigliato, avrebbe permesso
di evitarne la demolizione. In tali circostanze essi, oltre al pagamento delle
altre note legali rimaste in parte insolute, avevano pertanto il diritto di
vedersi remunerate anche le prestazioni svolte nell’ambito di quella pratica.
4. Con
l’appello che qui ci occupa, il convenuto chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione. Egli rimprovera
innanzitutto al primo giudice di non aver esaminato se le prestazioni fatturate
dagli attori fossero state effettivamente svolte, ciò che era stato a suo tempo
contestato, evidenziando in proposito come il giudizio della Commissione di
verifica dell’Ordine degli avvocati fosse solo teorico e come quell’autorità non
si fosse comunque espressa in merito alla nota di cui al doc. E. Infine ribadisce
che gli attori, non avendogli consigliato di utilizzare in modo diverso il
manufatto poi oggetto dell’ordine di demolizione, avevano agito con negligenza
e gli avevano con ciò causato dei danni superiori alle somme per le quali essi
procedevano in causa.
5. Delle
osservazioni con cui gli attori postulano la reiezione del gravame si dirà, per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. Con
la prima censura d’appello il convenuto - come detto - rimprovera al Pretore di
non aver esaminato se gli attori avessero realmente effettuato le prestazioni
che avevano fatturato, facendo altresì notare come il giudizio emanato dalla
Commissione di verifica dell’Ordine degli avvocati fosse solo teorico e non
dimostrasse ancora che le prestazioni fatturate erano state eseguite. La
censura è infondata. È vero che, tassando le note di cui ai doc. F-I, la
Commissione di verifica dell’Ordine degli avvocati si è sostanzialmente limitata
a determinare, in base alla TOA, quali erano gli onorari e le spese dovuti a un
avvocato medio per le prestazioni professionali allora esposte. È però
altrettanto vero che nell’occasione essa non ha agito solo in modo teorico,
tant’è che si è basata sugli incarti messi a sua disposizione dagli attori e
sulle contestazioni del convenuto. In questa sede non è tuttavia necessario
approfondire oltre misura la questione a sapere se il giudizio di
quell’autorità permetta o meno di ritenere provata l’effettuazione delle prestazioni
fatturate dagli attori, anche se il fatto che in quel procedimento il convenuto
non abbia ritenuto di sollevare contestazioni in merito alle prestazioni
svolte, specialmente sulle spese (cfr. doc. 6 p. 7, 8 e 10), e soprattutto in
precedenza abbia pagato acconti per fr. 8'350.- (cfr. doc. F, G, H) e mai abbia
ritenuto di obiettare alcunché in proposito (il doc. 5, invocato dal convenuto,
si limita in effetti ad evocare alcuni non meglio precisato “problemi” in punto
alle pratiche fatturate sub doc. F e G, senza per altro che sia stata formulata
una esplicita contestazione), rende assai dubbia, in base al principio della
buona fede, la legittimità della sua contestazione in tal senso sollevata per
la prima volta, a distanza di anni, solo con la risposta di causa del 27
ottobre 2005. In ogni caso, a fronte della dettagliata indicazione degli attori
circa le prestazioni svolte a quel momento (doc. U-W), la contestazione del
convenuto, che neppure specifica quali sarebbero le prestazioni di cui sarebbe contestata
l’effettuazione, appare eccessivamente generica. Ma, a prescindere da quanto
precede, gli attori hanno comunque dimostrato di aver svolto quanto da essi
fatturato: l’effettuazione delle prestazioni di patrocinio nella procedura
esecutiva oggetto della nota professionale di cui al doc. F è in effetti
provata dalla documentazione prodotta sub doc. R; l’effettivo svolgimento della
pratica di diritto edilizio oggetto della fattura di cui al doc. G è provato
dai documenti prodotti sub doc. S e dalla documentazione richiamata (doc. I° e
III°); l’impegno profuso nella causa civile in materia di servitù, poi
fatturata nel doc. H, risulta dalla documentazione prodotta sub doc. T e in
parte dalla testimonianza resa da S__________ __________; quanto alla pratica
fiscale di diffida, oggetto della nota di cui al doc. I, la sua effettuazione risulta
infine dalla testimonianza di S__________ __________. Lo stesso discorso può
essere fatto anche per quanto la fattura di cui al doc. E relativa alla
consulenza nella compravendita di un mappale a __________, in merito alla quale
la Commissione di verifica dell’Ordine degli avvocati si era dichiarata
incompetente a decidere e sulla cui congruità il convenuto nulla ha più
eccepito né con le conclusioni né in questa sede: anche in questo caso l’effettuazione
delle prestazioni fatturate dagli attori, riportate in dettaglio nel doc. U,
risulta in effetti essere stata provata dalla documentazione versata agli atti,
segnatamente da quella contenuta nel plico di cui al doc. Q.
7. Pure
infondato è infine il rimprovero mosso dal convenuto agli attori di aver agito
con negligenza nell’ambito della procedura amministrativa per la licenza
edilizia, poi fatturata nel doc. G, e con ciò di non meritare la mercede
fatturata a quel momento ed anzi di avergli con ciò causato, ai sensi dell’art.
398 CO, dei danni, ora posti in compensazione, superiori alle somme per le
quali essi procedevano in causa.
7.1 Come
risulta dalla sentenza 13 novembre 2000 del Tribunale cantonale amministrativo
(doc. 2), nell’ottobre 1992 il convenuto, proprietario del fondo n. __________ __________
di __________ posto al di fuori della zona edificabile, aveva notificato al
Municipio di __________ l’intenzione di procedere alla sostituzione della
struttura portante la copertura del ripostiglio al sub. B del fondo, crollata
l’inverno precedente. Il Municipio aveva rilasciato la relativa licenza
edilizia, avvertendo che la stessa aveva valore solo per la sostituzione del
tetto, escluso ogni altro lavoro senza la preventiva autorizzazione delle
competenti autorità comunali. Constatata l’esecuzione di interventi difformi da
quelli autorizzati (ovvero la sostituzione della vecchia baracca con una
struttura di altezza e forma dissimili dalla precedente), nel luglio 1993 il
Municipio aveva dapprima intimato un ordine di sospensione dei lavori, indi li aveva
lasciati continuare indicando con precisione al proprietario come avrebbe dovuto
portare a compimento l’opera, che in quel momento si configurava alla stregua
di una tettoia in eternit sorretta da 6 pilastri, infliggendogli poi
nell’ottobre 1993 una multa di fr. 200.-. Successivamente, nel gennaio 1997, R__________
__________, proprietaria del vicino fondo n. __________, aveva inoltrato
un’istanza di intervento alla Sezione degli enti locali denunciando gli abusi
edilizi commessi sul fondo n. __________, ciò che aveva indotto il Municipio,
il 10 febbraio 1998, a irrogare al convenuto una sanzione pecuniaria ex art. 44
LE di fr. 1'300.-. Le impugnative presentate contro questa risoluzione dal
convenuto e dalla vicina erano state respinte dal Consiglio di Stato, ma
quest’ultima decisione e la decisione municipale impugnata erano poi state annullate
dal Tribunale cantonale amministrativo, il quale aveva rinviato gli atti al
Municipio affinché avesse a ordinare la demolizione della baracca al sub. B,
ciò che in seguito è stato fatto, con la definitiva rimozione del manufatto.
7.2 In
questa sede il convenuto ribadisce che gli attori dovevano essere resi
responsabili per non avergli a suo tempo consigliato di trasferire la roulotte
collocata nella baracca e di utilizzare quest’ultima - funzionalità che a suo
dire era per altro de facto e da sempre quella reale - quale semplice deposito
di attrezzi, ciò che ne avrebbe impedito la demolizione, con la conseguente mancata
diminuzione del valore del fondo (fr. 9'000.-, cfr. perizia giudiziaria), il
mancato pagamento delle spese di demolizione (fr. 3'262.45, cfr. doc. 3) e la mancata
assunzione delle spese e delle ripetibili delle procedure giudiziarie
intraprese (fr. 2'500.-, cfr. doc. 2). L’assunto non può essere condiviso. Il Tribunale
cantonale amministrativo, a sostegno della sua decisione (doc. 2 consid. 3.2 e
4.2), aveva innanzitutto evidenziato come l’intervento effettuato dal convenuto
non avrebbe potuto essere autorizzato in base all’art. 24 cpv. 1 LPT, rilevando
come la costruzione di una baracca per il ricovero di roulotte o veicoli a
motore al di fuori della zona edificabile non soddisfaceva affatto il requisito
dell’ubicazione vincolata sancito dalla lett. a della norma, né adempiva quello
esatto dalla lett. b della stessa, atteso che alla realizzazione di un simile
manufatto si opponevano interessi preponderanti legati all’esigenza di proteggere
la natura ed il paesaggio, così come alla necessità di salvaguardare il più
possibile l’integrità del territorio e la sua pianificazione; l’intervento non
avrebbe del resto potuto essere autorizzato neppure in base agli art. 24 cpv. 2
LPT e 76 LALPT, stante la sussistenza degli interessi preponderanti contrari
dinanzi evocati e l’assoluta mancanza di un interesse pubblico che
giustificasse la demolizione e la susseguente ricostruzione di una rimessa
fuori dalla zona edificabile; l’ampliamento, non indispensabile per la
continuazione dell’utilizzazione della costruzione, non avrebbe infine potuto
essere autorizzato nemmeno in base all’art. 75 LALPT. Per il tribunale, la
sanzione della demolizione era l’unica in concreto possibile, siccome il
convenuto aveva agito in malafede, non avendo tenuto conto dell’esplicita
avvertenza contenuta nella licenza edilizia comunale, ritenuto d’altra parte
che la nuova costruzione si poneva in contrasto stridente con le norme che
regolavano l’attività edilizia al di fuori delle zone edificabili, tanto più
che, considerata la natura e l’ampiezza delle difformità riscontrate, la
violazione non poteva certamente essere definita di trascurabile entità, ma
risultava grave e insanabile, nonché rilevante dal profilo dell’interesse
pubblico e particolarmente significativa per la vicina che aveva più volte
sollecitato il ripristino di una situazione conforme al diritto. In questa sede
il convenuto non dimostra per quale motivo le considerazioni sviluppate dal
Tribunale cantonale amministrativo non dovrebbero trovare applicazione anche nel
caso in cui la nuova ricostruita baracca fosse stata adibita solo a deposito di
attrezzi, dovendosi anzi escludere anche in questo caso che l’intervento
edilizio sarebbe stato autorizzato in base all’art. 24 cpv. 1 LPT (in assenza
di un’ubicazione vincolata e di un interesse pubblico preponderante), agli art.
24 cpv. 2 LPT e 76 LALPT (in presenza di interessi preponderanti contrari e in
assenza di un interesse pubblico alla demolizione e successiva ricostruzione),
o all’art. 75 LALPT (ampliamento non indispensabile all’utilizzazione della
costruzione) e che soprattutto lo stesso nelle particolari circostanze avrebbe
comportato una sola sanzione pecuniaria. Oltretutto, trattandosi di interventi edilizi
già effettuati prima dell’entrata in scena degli attori e l’utilizzazione almeno
preponderante del fondo quale riparo per la roulotte essendo a quel momento pacifica,
è incontestabile che il convenuto non avrebbe potuto sottrarsi alle eventuali
conseguenze di carattere amministrativo che avrebbero potuto derivare dal suo
agire, le cui finalità erano evidenti, adottando il semplice accorgimento dello
spostamento della roulotte; sempre poi che egli fosse effettivamente stato disposto
- ciò che è ancora tutto da dimostrare - a dar seguito all’eventuale consiglio
in tal senso degli attori e con ciò a rinunciare all’utilizzo precedentemente
attuato di riparo per la roulotte. Nulla permette quindi di ritenere che gli
attori abbiano nell’occasione gestito in modo negligente il mandato affidato
loro, così che essi non sono responsabili del danno subito dal convenuto e devono
essere normalmente retribuiti per le prestazioni da loro svolte a quel momento.
8. Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su
un valore litigioso di fr. 18'952.80, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 25 maggio 2007 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 550.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
600.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 900.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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