12.2007.134
Interveniente in lite - appello - mandato di gestore d'immobili - onerosità
14 luglio 2008Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2007.134
Data decisione, Autorità:
14.07.2008, IICCA
Titolo:
Interveniente in lite - appello - mandato di gestore d'immobili - onerosità
APPELLO
DENUNCIA DI LITE
INTERVENTO ACCESSORIO
REMUNERAZIONE
art. 394 CO
art. 51 CPC-TI
art. 307 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.134
Lugano
14 luglio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.143
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 4 settembre
2003 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AO 2
rappr. da RA 3
causa in cui, su
denuncia di lite della convenuta, sono intervenuti:
AP 1
AP 2
entrambi rappr.
da RA 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 17'245.70
oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 8 maggio 2007 ha
integralmente accolto;
appellanti
gli intervenienti con atto di appello 29 maggio 2007, con cui chiedono la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 23 agosto 2007 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
13 ottobre 1998 (doc. C) AG __________, il cui pacchetto azionario era detenuto
da AP 1 e AP 2, ha acquistato da V__________ __________ e P__________ __________
alcune quote di comproprietà di un condominio a __________ (part. n. __________,
__________ e __________). Il 31 marzo 2000 le azioni della società, che nel
frattempo aveva modificato la sua ragione sociale in AO 2 (doc. A), sono poi state
cedute a G__________ __________, ritenuto che nella relativa convenzione (doc.
1) i venditori dichiaravano di assumersi i debiti sorti prima del 30 aprile 2000.
2. Con la petizione in
rassegna AO 1, asserendo di aver amministrato per conto di AO 2, così richiesto
da AP 1, dal 13 ottobre 1998 al 15 giugno 2000, gli immobili acquistati a __________,
ha chiesto la condanna della società al pagamento di fr.
17'245.70 più interessi (fr. 15'000.- per onorari e fr. 2'245.70 per spese e
prestazioni diverse, cfr. doc. I).
La
convenuta, la cui ragione sociale è frattanto stata modificata in AO 2, si è
opposta alla petizione e così pure hanno fatto AP 1 e AP 2, ai quali
quest’ultima ha denunciato la lite.
3. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto la petizione. Il giudice di
prime cure, dopo aver evidenziato l’assenza di un contratto scritto tra le
parti, ha in sostanza concluso per l’esistenza tra loro di un contratto di
mandato a carattere oneroso. L’istruttoria aveva in effetti permesso di
accertare che AP 1 e AP 2, pur non essendo iscritti a registro di commercio,
dirigevano di fatto la società e in tale veste avevano presentato l’attore come
amministratore dell’immobile, rispettivamente avevano lasciato che questi si
presentasse come tale. Era inoltre stato provato che l’attore aveva
effettivamente svolto delle mansioni amministrative inerenti all’immobile in
questione, occupandosi ad esempio della ricerca di inquilini, dell’acquisto e
della sostituzione delle bucalettere nonché della trasmissione delle tabelle
dei canoni locativi. Il lungo periodo in questione (ottobre 1998 - giugno 2000)
e la presenza costante dell’attore sul luogo di proprietà della convenuta
permettevano di escludere che si trattasse unicamente di favori occasionali,
frutto solo di un’amicizia con AP 1, tanto più che era escluso che egli avesse
agito di sua spontanea volontà o a titolo meramente gratuito. Quanto all’entità
della remunerazione, secondo la perizia giudiziaria la somma di fr. 750.- mensili
pretesa dall’attore per 20 mesi poteva essere considerata adeguata, anche perché
la plausibilità dell’importo stimato era suffragata dalla documentazione
parziale versata agli atti.
4. Con
l’appello che qui ci occupa, cui l’attore si è opposto, gli intervenienti chiedono
di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Delle
rispettive argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei
prossimi considerandi.
5. Preliminarmente,
ancorché la questione non sia stata formalmente sollevata dall’appellato, si
tratta di esaminare se gli intervenienti siano legittimati ad impugnare la
sentenza pretorile nonostante la parte che aveva loro denunciato la lite, e che
è risultata soccombente, non abbia ritenuto di farlo. Il quesito dev’essere
risolto affermativamente. La dottrina e la giurisprudenza riconoscono in
effetti anche all’interveniente in via accessoria, rispettivamente alla parte
cui la lite è stata denunciata, la facoltà di appellare indipendentemente dalla
parte assistita (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, p. 94 seg. e 121 seg.; II
CCA 16 settembre 1998 inc. n. 12.98.70).
6. Il
significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera
adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o
all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da
consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte
dell'autorità superiore ed eventualmente il suo annullamento o la sua riforma
nel senso auspicato dal ricorrente (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 307). Sembrerebbe perciò scontato presumere che l’appello abbia
necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio
che si intende impugnare. È pertanto ovvio che ciò non può avvenire laddove
vengano richiamate o riprodotte unicamente le argomentazioni già esposte negli
atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si
cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato,
ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità del
gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti
allegati oppure che si esaurisce nella trascrizione, testuale o quasi, dell'allegato
conclusionale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10). La riproduzione di ampi stralci
del memoriale conclusivo soggiace ai medesimi principi, nella misura in cui si
tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà
delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria e non
invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello
l'erroneità del giudizio impugnato (II CCA 25 gennaio
2008 inc. n. 12.2006.192, 20 giugno 2008 inc. n. 12.2007.112, 7 luglio 2008
inc. n. 12.2007.143).
Ora, nel caso di specie si ha che l'appello degli intervenienti, se
si prescinde dalla sua parte introduttiva e finale - contenente le domande
d’appello e volta a dimostrare la ricevibilità in ordine dell’allegato,
rispettivamente a riassumere i fatti e la sentenza oggetto di impugnazione -, è
perlopiù costituito dalla letterale trascrizione, sia pure in un diverso ordine
espositivo e con l’aggiunta di qualche modifica redazionale, di parte delle
conclusioni da loro presentate al Pretore il 30 marzo 2007 (il 2° capoverso del
punto 6 corrisponde al 2° capoverso del punto 2 delle conclusioni, il 5°
capoverso del punto 6 corrisponde al 7° capoverso del punto 3 delle conclusioni,
la prima parte del 6° capoverso del punto 6 corrisponde al 3° capoverso del
punto 4 delle conclusioni, il 2° capoverso del punto 7 corrisponde al 2°
capoverso del punto 3 delle conclusioni, i capoversi da 3° a 5° del punto 7
corrispondono ai capoversi da 4° a 6° del punto 3 delle conclusioni, i
capoversi da 6° a 8° del punto 7 corrispondono ai capoversi da 8° a 10° del
punto 3 delle conclusioni) e in tale misura, per i motivi testé esposti, è
irricevibile. Le poche novità presenti nell’atto d’appello non fanno che
ribadire quanto stabilito dal Pretore (il 1° capoverso del punto 6) e in tal senso
non giustificano la riforma della sua decisione, oppure mirano a precisare
quanto riesposto in sede conclusionale (il 1° capoverso del punto 7) e in tal
senso sono dunque pure irricevibili, oppure ancora espongono per la prima volta
argomentazioni mai sollevate negli allegati preliminari (l’ultima parte del 6°
capoverso del punto 6 e il 9° capoverso del punto 7), dal che la loro
irricevibilità (art. 78 e 321 cpv. 1 lett. b CPC), oppure ancora finalmente criticano,
e solo in tale misura non potrebbero essere sanzionate con l’irricevibilità,
alcune considerazioni sviluppate nel giudizio di prime cure (il 3° e 4°
capoverso del punto 6). Sennonché nemmeno queste ultime giustificano la riforma
della sentenza pretorile nel senso auspicato dagli intervenienti. In quei punti
essi si sono in effetti limitati a censurare, siccome priva di riscontri
oggettivi, l’affermazione del Pretore secondo cui il lungo periodo in cui
l’attore aveva svolto in suo mandato e la sua presenza costante sul luogo
permettevano di escludere che si sarebbe trattato unicamente di favori
occasionali, frutto di un amicizia con AP 1. Sennonché, la lunga durata del
mandato - che la convenuta nel doc. 3 aveva per altro ammesso di aver affidato
all’attore - è stata senz’altro provata: la data del conferimento del relativo incarico
corrisponde a quella in cui, nell’ottobre 1998, gli inquilini sono stati
informati della nomina del nuovo amministratore dello stabile (cfr. doc. E e gli
analoghi documenti riscontrati nel raccoglitore di cui al doc. F per gli
inquilini __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________; cfr. pure le testimonianze dei testi __________
ad 12 seg., __________ ad 19 seg., 23 e 26, __________ ad 14 seg. e 17, __________
ad 12-14, __________ ad 16, 18 seg. e 21, __________ ad 14 seg., __________ p.
6 segg. e __________ ad 12 e 17), mentre la sua revoca è pacificamente avvenuta
nel luglio 2000 ad opera di Pe__________ __________ (cfr. doc. H e I; cfr. pure
testi __________ ad 15 e __________ ad 14). Quanto alla presenza constante
dell’attore a __________, la stessa - come specificato dal Pretore - risultava
chiaramente dalle numerose testimonianze dei testi che avevano confermato la sua
facile reperibilità telefonica e la sua presenza nelle vicinanze dell’immobile
(testi __________ ad 14, 18 seg., __________ ad 23 seg., __________ ad 24 seg.,
__________ ad 21 seg., __________ ad 22, __________ ad 22 seg., __________ ad
21 seg., __________ p. 8, __________ ad 22 e __________ ad 25 seg.). Per il
resto, gli intervenienti nemmeno hanno provato che il mandato d’amministratore
d’immobili svolto dall’attore, che per il suo contenuto e la sua estensione è di
regola svolto da professionisti, oltretutto vincolati da tariffe (cfr. perizia
giudiziaria), ed è perciò usualmente presunto essere a carattere oneroso (Fellmann, Berner
Kommentar, n. 373 segg. ad art. 394 CO), dovesse eccezionalmente essere
espletato a titolo gratuito in virtù dei rapporti di amicizia tra le parti,
circostanza questa che è anzi stata smentita dal fatto che il contabile di AP 1
aveva riferito che quest’ultimo gli aveva comunicato che l’attore si sarebbe
presentato per incassare le sue spettanze, che gli chiedeva così di voler
verificare (teste __________ ad 17 seg.); anzi, nel già menzionato doc. 3 la
convenuta aveva dato atto che per le prestazioni dell’attore, se effettivamente
svolte, avrebbe dovuto essere versato un corrispettivo.
7. Ma,
a prescindere da quanto precede, si osserva in ogni caso che gli intervenienti,
con il loro appello, non hanno censurato l’assunto del Pretore secondo cui
essi, pur non essendo iscritti a registro di commercio, dirigevano di fatto la
società e avevano presentato l’attore come amministratore dell’immobile,
rispettivamente avevano lasciato che questi si presentasse come tale; neppure
hanno messo in discussione l’accertamento del primo giudice secondo cui
l’attore aveva effettivamente svolto tutta una serie di mansioni amministrative
inerenti all’immobile in questione, per altro ampiamente documentate nel doc. F;
e nemmeno hanno poi censurato l’assunto del Pretore secondo cui la somma di fr.
750.- mensili pretesa dall’attore per tali prestazioni poteva essere
considerata adeguata; pure incontestata, infine, è la retribuzione per le spese
e prestazioni diverse esposte dall’attore, implicitamente riconosciuta dal
primo giudice. Già solo per questo motivo, la sentenza impugnata avrebbe dunque
meritato integrale conferma.
8. Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su
un valore litigioso di fr. 17'245.70, seguono la soccombenza (art. 148 CPC; Rep. 1989,
171).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 29 maggio 2007 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura
in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 400.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
450.
-
da anticiparsi
dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata, sempre in solido, fr. 600.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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