12.2007.138
Lavoro - ore supplementari
29 febbraio 2008Italiano12 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2007.138
Data decisione, Autorità:
29.02.2008, IICCA
Titolo:
Lavoro - ore supplementari
LAVORO STRAORDINARIO
art. 321c cpv. 3 CO
Incarto n.
12.2007.138
Lugano
29 febbraio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.58
della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 9 novembre 2005 da
AO 1
RA 1
contro
AP 1
RA 2
in materia di contratto di lavoro con la quale l'istante ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di fr. 25'798.20 oltre
interessi a titolo di pretese salariali, come pure il rilascio di un
certificato di lavoro con il testo da lui indicato, domande avversate dalla convenuta;
domande che il Pretore ha evaso con sentenza 25 maggio 2007,
accogliendo parzialmente l'istanza per fr. 19'937.40 oltre interessi al 5% dal
9 novembre 2005 e condannando la convenuta a rilasciare all'istante il
certificato di lavoro da lui stabilito e a rifondergli fr. 1'800.– a titolo di
ripetibili;
appellante la convenuta che, con atto d'appello 1° giugno 2007,
chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare il dispositivo
che la condanna a rifondere parzialmente le pretese salariali dell'istante,
protestando ripetibili di prima e seconda sede;
mentre l'istante con osservazioni 22 giugno 2007 propone la
reiezione dell'appello con protesta di ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli
atti ed i documenti di causa;
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con contratto 7
aprile 2000 la società AP 1 (in seguito AP 1) ha assunto, con decorrenza dal 1°
maggio 2000, AO 1 in qualità di casaro. AP 1 si occupa dell'omonimo caseificio
situato nel Comune di __________, come pure del ristorante, del chiosco e del
negozio annessi al medesimo. AO 1, dal canto suo, disponeva di una formazione
quale agricoltore diplomato ed esperto in arte casearia, con maestria e laurea
in geo-ecologia. Il contratto di lavoro prevedeva inizialmente un salario
mensile di fr. 4'900.– lordi su tredici mensilità – poi aumentato nel tempo
fino a fr. 7'000.– lordi (doc. ZZ), – un orario di 48 ore settimanali,
suddivise su 5 giorni e la compensazione con giorni di libero delle eventuali
ore straordinarie (doc. B).
Considerandi
2.
Con raccomandata
del 20 maggio 2005, AP 1 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 31
agosto 2005, per ragioni di ristrutturazione interna, dispensando nel contempo
il dipendente “dall'obbligo di presenza e di prestare la sua opera”. (doc. FF).
Il licenziamento è stato contestato dal lavoratore con scritto del 25 maggio
2005.
(doc. GG). Non essendo stato possibile raggiungere un accordo, con scritto
dell'8 giugno 2005 AO 1 ha rivendicato il pagamento della maggiorazione del 25%
delle ore straordinarie per le quali gli è stato versato il salario normale senza
l'aumento in questione, come pure il rilascio di un certificato di lavoro
dettagliato (doc. II).
3.
Con istanza del 9
novembre 2005 AO 1 si è quindi rivolto alla Pretura del Distretto di Leventina
per chiedere la condanna di CDG SA al pagamento di fr. 19'937.– a titolo di
supplemento del 25% (per le ore supplementari retribuite in fr. 79'749.85 fino
alla fine di gennaio 2005) e fr. 4'861.20 per un ulteriore saldo di 90.40 ore
supplementari e 31.90 giorni di ferie non godute; importi richiesti con gli
interessi di rito. L'istante ha pure chiesto il rilascio di un certificato di
lavoro con il testo da lui indicato. All'udienza del 19 dicembre 2005 AO 1 ha
confermato la propria istanza. Alla medesima si è opposta la convenuta,
sostenendo in particolare, per quanto concerne gli importi in denaro richiesti,
che all'istante non spettava più nulla. Le parti avevano, a suo dire, derogato
in sede contrattuale alla maggiorazione del 25%. Esperita l'istruttoria, le
parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei
rispettivi allegati conclusivi.
4.
Con sentenza 25
maggio 2007, il Pretore ha accertato che fino al febbraio 2005 escluso (visto
che il saldo veniva calcolato e retribuito il mese seguente) l'istante aveva
prestato e si era visto retribuire ore supplementari per fr. 79'749.85. Egli ha
pure ritenuto che al predetto importo andava aggiunto il 25% corrispondente a
fr. 19'937.–, ciò in assenza di un accordo scritto in merito alla rinuncia al
supplemento, non ritenendo per altro sufficiente il silenzio del lavoratore –
al momento del pagamento delle stesse – per concludere che tra le parti sia
intervenuto validamente un accordo tacito per il pagamento del lavoro straordinario
nella stessa misura di quello ordinario. Il primo giudice ha per contro
respinto la richiesta di pagamento di fr. 4'861.20 per un ulteriore saldo di
90.40
ore supplementari e 31.90 giorni di ferie non godute, ritenendoli già
compensati a seguito della rinuncia anticipata della AP 1 alla prestazione lavorativa
di AO 1. Il Pretore ha per finire pure condannato la convenuta a rilasciare
all'istante il certificato di lavoro da lui stabilito e a rifondere a AO 1 fr.
1'800.– a titolo di ripetibili.
5.
Con appello 1°
giugno 2007, CDG SA chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
annullare il dispositivo che la condanna a rifondere a AO 1 l'importo di fr.
19'937.40 oltre interessi, corrispondenti al supplemento del 25% delle ore
stupplementari già riconosciute e retribuite senza l'aggiunta in questione.
Protesta pure ripetibili di prima e seconda sede.
Con osservazioni 22
giugno 2007, l'appellato postula la reiezione del gravame con argomenti di cui
si dirà, se del caso, nel seguito.
6.
In appello resta
contestata unicamente la mancata retribuzione da parte della convenuta del
supplemento del 25% delle ore supplementari eseguite da AO 1, pagate dalla
convenuta limitatamente al salario normale.
6.1
Il Pretore ha
ritenuto che la convenuta, sulla base dei conteggi da lei stessa allestiti
(doc. SS e TT), ha retribuito le ore straordinarie eseguite dall'appellato mediante
il versamento a quest'ultimo di complessivi fr. 79'749.85. Secondo il primo
giudice l'importo in questione corrisponderebbe al salario normale e non
sarebbe comprensivo del supplemento del 25%, che egli quantifica in fr.
19'937.40. L'appellante non contesta di aver allestito i conteggi in questione
e che l'importo complessivo di fr. 79'749.85 non sia comprensivo del menzionato
supplemento. Con affermazione invero sibillina, l'appellante sostiene tuttavia
che “le ore supplementari di cui ai doc. SS e TT, rivedute, sono state
compensate in libero” (appello, n. 7 pag. 4). A torto. Per tacere del fatto che
l'appellante non spiega quando e in che misura abbia “riveduto” le ore
supplementari alle quali fanno riferimento i documenti menzionati e non dice
quando sarebbe avvenuta la pretesa compensazione “in libero”. Dagli atti,
segnatamente dai conteggi mensili del salario, risulta comunque in modo chiaro
e inequivocabile che la tabella di cui al doc. TT riporta riepilogativamente
gli importi versati in contanti mensilmente all'istante, quale pagamento delle
ore supplementari (“Überstunden”) eseguite tra il luglio 2001 e il
febbraio 2005 (doc. ZZ1-ZZ81). Non può dunque esservi dubbio sul fatto che
l'importo di fr. 79'749.85 corrisponde a quanto l'appellante ha versato
complessivamente in contanti a AO 1, per il pagamento – con rifusione del solo
salario normale, ad esclusione del supplemento di un quarto – delle ore
supplementari da quest'ultimo eseguite nel periodo menzionato. Il pagamento
delle predette ore straordinarie, comprovato dai conteggi mensili del salario,
in atti (doc. ZZ1-ZZ81), smentisce poi le affermazioni dell'appellante – per
altro tardive in quanto sostenute dalla convenuta solo in sede d'appello,
quindi irricevibili (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, n. 7 ad art. 321) – secondo le quali “il signor AO 1 effettuava” le ore
in questione “non per ordine del datore di lavoro, ma di propria iniziativa”
(appello, pag 2 in basso e pag. 3 in alto) e le avrebbe esposte “motu proprio,
nonostante l'accresciuta disponibilità di personale” (appello, pag. 3 in basso).
Il pagamento a scadenza mensile delle ore straordinarie – quanto meno con versamento
del salario normale – non può in effetti che lasciar presupporre l'esistenza
dell'accordo, per atti concludenti, del datore di lavoro alla loro esecuzione.
Il fatto poi che, in tempo non meglio precisato – che neppure il teste A__________
menzionato dall'appellante ha saputo indicare (appello, pag. 3 nel mezzo, con
riferimento ad act. VII, pag. 5 verso il mezzo) – la convenuta abbia messo in
atto dei correttivi, aumentando l'organico e comunicando all'istante che le ore
supplementari sarebbero state “compensate esclusivamente con ore di libero”
(appello, pag. 3 nel mezzo e verso il basso), è irrilevante ai fini del
giudizio. Come si dirà più sotto (consid. 6.2), litigiosa è in effetti in
questa sede unicamente la mancata corresponsione del supplemento del 25% per
ore supplementari eseguite dall'istante e già pagate dalla convenuta con il
versamento del solo salario normale.
6.2
Il Pretore – con
riferimento all'art. 321c cpv. 3 CO – ha pure ritenuto che, corrispondendo un
salario per ore straordinarie per complessivi fr. 79'749.85, la convenuta
doveva aggiungere “il 25% corrispondente a fr. 19'937.–”. Ciò in assenza, a suo
dire, i un accordo scritto in merito alla rinuncia al supplemento previsto
dalla norma menzionata. Il primo giudice non ha per altro ritenuto sufficiente
il silenzio del lavoratore – al momento del pagamento – per concludere che tra
le parti fosse intervenuto validamente un accordo tacito per il pagamento del lavoro
straordinario nella sola misura del salario ordinario. L'appellante si aggrava
sostenendo che la clausola n. 5 del contratto di lavoro prevedeva “che le
eventuali ore straordinarie erano da compensare con tempo libero” (appello,
pag. 2 nel mezzo). Il pagamento delle predette ore supplementari sarebbe
avvenuto “su richiesta del lavoratore e per fargli un favore” (appello, pag. 2
verso il basso). La mancata corresponsione del supplemento del 25% sarebbe
avvenuta “con il consenso per pattuizione contrattuale e per atti concludenti
del lavoratore che non ha mai avanzato pretese in questo senso” (appello, pag.
2.
verso il mezzo e pag. 4 verso il mezzo). A torto.
Giusta l'art. 321c CO il
datore di lavoro può compensare, entro un periodo adeguato e con il consenso
del lavoratore, il lavoro straordinario prestato mediante un congedo di durata
almeno corrispondente (cpv. 2). Se il lavoro straordinario non è compensato
mediante congedo e se mediante accordo scritto, contratto normale o contratto
collettivo non è stato convenuto o disposto altrimenti, il datore di lavoro
deve pagare per tale lavoro il salario normale più un supplemento di almeno un
quarto (cpv. 3). Nel caso di specie le parti avevano contrattualmente pattuito
che le eventuali ore supplementari erano da compensare con tempo libero. Di
fatto esse hanno tuttavia rinunciato all'applicazione di tale norma, attuando
ed accettando la compensazione in denaro di un consistente numero di ore
straordinarie eseguite dall'istante tra il luglio 2001 e il febbraio 2005 (doc.
ZZ1-ZZ81). Certo l'art. 321c cpv. 3 CO – qualora non sia applicabile la legge
federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul
lavoro) – costituisce una disposizione solo parzialmente imperativa; le parti
possono sì derogarvi, ma solamente attraverso un accordo scritto o per mezzo di
una clausola contenuta in un contratto normale di lavoro o in una convenzione
collettiva di lavoro (Brunner/Bühler/ Wäber/Bruchez,
Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, n. 11 ad art. 321c; DTF 124
III 469). Ciò che non è manifestamente il caso nella fattispecie ora in esame.
Il richiamo fatto dall'appellante alla clausola n. 5 del contratto di lavoro non
è pertinente. Detta clausola – che per altro non ha avuto applicazione pratica
per le ore supplementari ora in esame – nulla dice in effetti in merito alla
compensazione in denaro di ore straordinarie e non stabilisce la rinuncia delle
parti al supplemento del 25%. Il fatto – neppure provato – che la convenuta
abbia pagato le ore straordinarie, rinunciando alla compensazione con tempo
libero “per fare un favore” all'istante, è irrilevante ai fini del giudizio. Dagli
atti non emergono altre pattuizioni scritte dalle quali risulti una rinuncia
del lavoratore al supplemento salariale in questione. L'imperatività di una
deroga in forma scritta esclude dipoi la possibilità di un'accettazione per
atti concludenti (Brunner/ Bühler/Wäber/Bruchez,
op. cit., loc. cit.). Non vi è dunque alcun dubbio che la maggiorazione
salariale del 25% per le ore di lavoro supplementari prevista dall'art. 321c
cpv. 3 CO trova piena applicazione al caso di specie. Le argomentazioni
dell'appellante cadono dunque nel vuoto.
Visto l'esito del
gravame, può restare indeciso il quesito a sapere se la convenuta, nonostante
la sua attività di produzione e vendita di prodotti caseari (Geiser/Von Känel/Wyler, Loi sur le
travail, Commentaire, Berna 2005, n. 24-30 ad art. 2 lett.d; FF 1960 p.
1348-1349), sia azienda soggetta alla legge sul lavoro, con conseguente
impossibilità di derogare all'art. 321c cpv. 3 CO (DTF 126 III 337 consid. 6a e
6c).
7.
In conclusione,
l'appello in oggetto, manifestamente infondato su ogni punto, deve essere
respinto e la decisione del Pretore confermata. Non si prelevano tasse né spese
trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore
a fr. 30'000.–. La convenuta, interamente soccombente, verserà all'istante
un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC
pronuncia: 1. L’appello 1° giugno 2007 di AP 1 è
respinto.
2. Non
si prelevano tasse né spese di appello. AP 1AO 1 AO 1 fr. 1'300.- per
ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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