Lexipedia

Decisione

12.2007.138

Lavoro - ore supplementari

29 febbraio 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

12.2007.138

Data decisione, Autorità:

29.02.2008, IICCA

Titolo:

Lavoro - ore supplementari

LAVORO STRAORDINARIO

art. 321c cpv. 3 CO

Incarto n.

12.2007.138

Lugano

29 febbraio

2008/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.58

della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 9 novembre 2005 da

AO 1

RA 1

contro

AP 1

RA 2

in materia di contratto di lavoro con la quale l'istante ha chiesto

la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di fr. 25'798.20 oltre

interessi a titolo di pretese salariali, come pure il rilascio di un

certificato di lavoro con il testo da lui indicato, domande avversate dalla convenuta;

domande che il Pretore ha evaso con sentenza 25 maggio 2007,

accogliendo parzialmente l'istanza per fr. 19'937.40 oltre interessi al 5% dal

9 novembre 2005 e condannando la convenuta a rilasciare all'istante il

certificato di lavoro da lui stabilito e a rifondergli fr. 1'800.– a titolo di

ripetibili;

appellante la convenuta che, con atto d'appello 1° giugno 2007,

chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare il dispositivo

che la condanna a rifondere parzialmente le pretese salariali dell'istante,

protestando ripetibili di prima e seconda sede;

mentre l'istante con osservazioni 22 giugno 2007 propone la

reiezione dell'appello con protesta di ripetibili di seconda sede;

letti ed esaminati gli

atti ed i documenti di causa;

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con contratto 7

aprile 2000 la società AP 1 (in seguito AP 1) ha assunto, con decorrenza dal 1°

maggio 2000, AO 1 in qualità di casaro. AP 1 si occupa dell'omonimo caseificio

situato nel Comune di __________, come pure del ristorante, del chiosco e del

negozio annessi al medesimo. AO 1, dal canto suo, disponeva di una formazione

quale agricoltore diplomato ed esperto in arte casearia, con maestria e laurea

in geo-ecologia. Il contratto di lavoro prevedeva inizialmente un salario

mensile di fr. 4'900.– lordi su tredici mensilità – poi aumentato nel tempo

fino a fr. 7'000.– lordi (doc. ZZ), – un orario di 48 ore settimanali,

suddivise su 5 giorni e la compensazione con giorni di libero delle eventuali

ore straordinarie (doc. B).

Considerandi

2.

Con raccomandata

del 20 maggio 2005, AP 1 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 31

agosto 2005, per ragioni di ristrutturazione interna, dispensando nel contempo

il dipendente “dall'obbligo di presenza e di prestare la sua opera”. (doc. FF).

Il licenziamento è stato contestato dal lavoratore con scritto del 25 maggio

2005.

(doc. GG). Non essendo stato possibile raggiungere un accordo, con scritto

dell'8 giugno 2005 AO 1 ha rivendicato il pagamento della maggiorazione del 25%

delle ore straordinarie per le quali gli è stato versato il salario normale senza

l'aumento in questione, come pure il rilascio di un certificato di lavoro

dettagliato (doc. II).

3.

Con istanza del 9

novembre 2005 AO 1 si è quindi rivolto alla Pretura del Distretto di Leventina

per chiedere la condanna di CDG SA al pagamento di fr. 19'937.– a titolo di

supplemento del 25% (per le ore supplementari retribuite in fr. 79'749.85 fino

alla fine di gennaio 2005) e fr. 4'861.20 per un ulteriore saldo di 90.40 ore

supplementari e 31.90 giorni di ferie non godute; importi richiesti con gli

interessi di rito. L'istante ha pure chiesto il rilascio di un certificato di

lavoro con il testo da lui indicato. All'udienza del 19 dicembre 2005 AO 1 ha

confermato la propria istanza. Alla medesima si è opposta la convenuta,

sostenendo in particolare, per quanto concerne gli importi in denaro richiesti,

che all'istante non spettava più nulla. Le parti avevano, a suo dire, derogato

in sede contrattuale alla maggiorazione del 25%. Esperita l'istruttoria, le

parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei

rispettivi allegati conclusivi.

4.

Con sentenza 25

maggio 2007, il Pretore ha accertato che fino al febbraio 2005 escluso (visto

che il saldo veniva calcolato e retribuito il mese seguente) l'istante aveva

prestato e si era visto retribuire ore supplementari per fr. 79'749.85. Egli ha

pure ritenuto che al predetto importo andava aggiunto il 25% corrispondente a

fr. 19'937.–, ciò in assenza di un accordo scritto in merito alla rinuncia al

supplemento, non ritenendo per altro sufficiente il silenzio del lavoratore –

al momento del pagamento delle stesse – per concludere che tra le parti sia

intervenuto validamente un accordo tacito per il pagamento del lavoro straordinario

nella stessa misura di quello ordinario. Il primo giudice ha per contro

respinto la richiesta di pagamento di fr. 4'861.20 per un ulteriore saldo di

90.40

ore supplementari e 31.90 giorni di ferie non godute, ritenendoli già

compensati a seguito della rinuncia anticipata della AP 1 alla prestazione lavorativa

di AO 1. Il Pretore ha per finire pure condannato la convenuta a rilasciare

all'istante il certificato di lavoro da lui stabilito e a rifondere a AO 1 fr.

1'800.– a titolo di ripetibili.

5.

Con appello 1°

giugno 2007, CDG SA chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di

annullare il dispositivo che la condanna a rifondere a AO 1 l'importo di fr.

19'937.40 oltre interessi, corrispondenti al supplemento del 25% delle ore

stupplementari già riconosciute e retribuite senza l'aggiunta in questione.

Protesta pure ripetibili di prima e seconda sede.

Con osservazioni 22

giugno 2007, l'appellato postula la reiezione del gravame con argomenti di cui

si dirà, se del caso, nel seguito.

6.

In appello resta

contestata unicamente la mancata retribuzione da parte della convenuta del

supplemento del 25% delle ore supplementari eseguite da AO 1, pagate dalla

convenuta limitatamente al salario normale.

6.1

Il Pretore ha

ritenuto che la convenuta, sulla base dei conteggi da lei stessa allestiti

(doc. SS e TT), ha retribuito le ore straordinarie eseguite dall'appellato mediante

il versamento a quest'ultimo di complessivi fr. 79'749.85. Secondo il primo

giudice l'importo in questione corrisponderebbe al salario normale e non

sarebbe comprensivo del supplemento del 25%, che egli quantifica in fr.

19'937.40. L'appellante non contesta di aver allestito i conteggi in questione

e che l'importo complessivo di fr. 79'749.85 non sia comprensivo del menzionato

supplemento. Con affermazione invero sibillina, l'appellante sostiene tuttavia

che “le ore supplementari di cui ai doc. SS e TT, rivedute, sono state

compensate in libero” (appello, n. 7 pag. 4). A torto. Per tacere del fatto che

l'appellante non spiega quando e in che misura abbia “riveduto” le ore

supplementari alle quali fanno riferimento i documenti menzionati e non dice

quando sarebbe avvenuta la pretesa compensazione “in libero”. Dagli atti,

segnatamente dai conteggi mensili del salario, risulta comunque in modo chiaro

e inequivocabile che la tabella di cui al doc. TT riporta riepilogativamente

gli importi versati in contanti mensilmente all'istante, quale pagamento delle

ore supplementari (“Überstunden”) eseguite tra il luglio 2001 e il

febbraio 2005 (doc. ZZ1-ZZ81). Non può dunque esservi dubbio sul fatto che

l'importo di fr. 79'749.85 corrisponde a quanto l'appellante ha versato

complessivamente in contanti a AO 1, per il pagamento – con rifusione del solo

salario normale, ad esclusione del supplemento di un quarto – delle ore

supplementari da quest'ultimo eseguite nel periodo menzionato. Il pagamento

delle predette ore straordinarie, comprovato dai conteggi mensili del salario,

in atti (doc. ZZ1-ZZ81), smentisce poi le affermazioni dell'appellante – per

altro tardive in quanto sostenute dalla convenuta solo in sede d'appello,

quindi irricevibili (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, n. 7 ad art. 321) – secondo le quali “il signor AO 1 effettuava” le ore

in questione “non per ordine del datore di lavoro, ma di propria iniziativa”

(appello, pag 2 in basso e pag. 3 in alto) e le avrebbe esposte “motu proprio,

nonostante l'accresciuta disponibilità di personale” (appello, pag. 3 in basso).

Il pagamento a scadenza mensile delle ore straordinarie – quanto meno con versamento

del salario normale – non può in effetti che lasciar presupporre l'esistenza

dell'accordo, per atti concludenti, del datore di lavoro alla loro esecuzione.

Il fatto poi che, in tempo non meglio precisato – che neppure il teste A__________

menzionato dall'appellante ha saputo indicare (appello, pag. 3 nel mezzo, con

riferimento ad act. VII, pag. 5 verso il mezzo) – la convenuta abbia messo in

atto dei correttivi, aumentando l'organico e comunicando all'istante che le ore

supplementari sarebbero state “compensate esclusivamente con ore di libero”

(appello, pag. 3 nel mezzo e verso il basso), è irrilevante ai fini del

giudizio. Come si dirà più sotto (consid. 6.2), litigiosa è in effetti in

questa sede unicamente la mancata corresponsione del supplemento del 25% per

ore supplementari eseguite dall'istante e già pagate dalla convenuta con il

versamento del solo salario normale.

6.2

Il Pretore – con

riferimento all'art. 321c cpv. 3 CO – ha pure ritenuto che, corrispondendo un

salario per ore straordinarie per complessivi fr. 79'749.85, la convenuta

doveva aggiungere “il 25% corrispondente a fr. 19'937.–”. Ciò in assenza, a suo

dire, i un accordo scritto in merito alla rinuncia al supplemento previsto

dalla norma menzionata. Il primo giudice non ha per altro ritenuto sufficiente

il silenzio del lavoratore – al momento del pagamento – per concludere che tra

le parti fosse intervenuto validamente un accordo tacito per il pagamento del lavoro

straordinario nella sola misura del salario ordinario. L'appellante si aggrava

sostenendo che la clausola n. 5 del contratto di lavoro prevedeva “che le

eventuali ore straordinarie erano da compensare con tempo libero” (appello,

pag. 2 nel mezzo). Il pagamento delle predette ore supplementari sarebbe

avvenuto “su richiesta del lavoratore e per fargli un favore” (appello, pag. 2

verso il basso). La mancata corresponsione del supplemento del 25% sarebbe

avvenuta “con il consenso per pattuizione contrattuale e per atti concludenti

del lavoratore che non ha mai avanzato pretese in questo senso” (appello, pag.

2.

verso il mezzo e pag. 4 verso il mezzo). A torto.

Giusta l'art. 321c CO il

datore di lavoro può compensare, entro un periodo adeguato e con il consenso

del lavoratore, il lavoro straordinario prestato mediante un congedo di durata

almeno corrispondente (cpv. 2). Se il lavoro straordinario non è compensato

mediante congedo e se mediante accordo scritto, contratto normale o contratto

collettivo non è stato convenuto o disposto altrimenti, il datore di lavoro

deve pagare per tale lavoro il salario normale più un supplemento di almeno un

quarto (cpv. 3). Nel caso di specie le parti avevano contrattualmente pattuito

che le eventuali ore supplementari erano da compensare con tempo libero. Di

fatto esse hanno tuttavia rinunciato all'applicazione di tale norma, attuando

ed accettando la compensazione in denaro di un consistente numero di ore

straordinarie eseguite dall'istante tra il luglio 2001 e il febbraio 2005 (doc.

ZZ1-ZZ81). Certo l'art. 321c cpv. 3 CO – qualora non sia applicabile la legge

federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul

lavoro) – costituisce una disposizione solo parzialmente imperativa; le parti

possono sì derogarvi, ma solamente attraverso un accordo scritto o per mezzo di

una clausola contenuta in un contratto normale di lavoro o in una convenzione

collettiva di lavoro (Brunner/Bühler/ Wäber/Bruchez,

Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, n. 11 ad art. 321c; DTF 124

III 469). Ciò che non è manifestamente il caso nella fattispecie ora in esame.

Il richiamo fatto dall'appellante alla clausola n. 5 del contratto di lavoro non

è pertinente. Detta clausola – che per altro non ha avuto applicazione pratica

per le ore supplementari ora in esame – nulla dice in effetti in merito alla

compensazione in denaro di ore straordinarie e non stabilisce la rinuncia delle

parti al supplemento del 25%. Il fatto – neppure provato – che la convenuta

abbia pagato le ore straordinarie, rinunciando alla compensazione con tempo

libero “per fare un favore” all'istante, è irrilevante ai fini del giudizio. Dagli

atti non emergono altre pattuizioni scritte dalle quali risulti una rinuncia

del lavoratore al supplemento salariale in questione. L'imperatività di una

deroga in forma scritta esclude dipoi la possibilità di un'accettazione per

atti concludenti (Brunner/ Bühler/Wäber/Bruchez,

op. cit., loc. cit.). Non vi è dunque alcun dubbio che la maggiorazione

salariale del 25% per le ore di lavoro supplementari prevista dall'art. 321c

cpv. 3 CO trova piena applicazione al caso di specie. Le argomentazioni

dell'appellante cadono dunque nel vuoto.

Visto l'esito del

gravame, può restare indeciso il quesito a sapere se la convenuta, nonostante

la sua attività di produzione e vendita di prodotti caseari (Geiser/Von Känel/Wyler, Loi sur le

travail, Commentaire, Berna 2005, n. 24-30 ad art. 2 lett.d; FF 1960 p.

1348-1349), sia azienda soggetta alla legge sul lavoro, con conseguente

impossibilità di derogare all'art. 321c cpv. 3 CO (DTF 126 III 337 consid. 6a e

6c).

7.

In conclusione,

l'appello in oggetto, manifestamente infondato su ogni punto, deve essere

respinto e la decisione del Pretore confermata. Non si prelevano tasse né spese

trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore

a fr. 30'000.–. La convenuta, interamente soccombente, verserà all'istante

un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC

pronuncia: 1. L’appello 1° giugno 2007 di AP 1 è

respinto.

2. Non

si prelevano tasse né spese di appello. AP 1AO 1 AO 1 fr. 1'300.- per

ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster