12.2007.14
Fallimento. Revocazione
28 gennaio 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2007.14
Data decisione, Autorità:
28.01.2008, IICCA
Titolo:
Fallimento. Revocazione
FALLIMENTO
RIVENDICAZIONE
art. 288 LEF
Incarto n.
12.2007.14
Lugano
28 gennaio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.219
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con petizione 9
aprile 2002 da
AP 1
rappr. dall' RA
2
contro
AO 1
rappr. dall' RA
1
chiedente la revoca dell'atto di compravendita tra __________
e AO 1 avente per oggetto il mappale no __________ di e la reintegrazione del
fondo medesimo nella massa fallimentare di __________, alla quale il convenuto
si è opposto e che il Pretore ha respinto con sentenza 8 gennaio 2007;
appellante l'attore con atto 19 gennaio 2007, con il
quale chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere la
petizione;
mentre con osservazioni 2 marzo 2007 l'appellato
postula la reiezione del gravame;
ritenuto
in fatto: 1. In
data 11 giugno 2001 è stato pronunciato il fallimento di __________. Il 13
agosto 2001 la procedura fallimentare è stata sospesa, con l'avvertenza che
sarebbe stata chiusa per mancanza di attivi se nessun creditore ne avesse chiesto
la continuazione anticipando le relative spese. Le spese essendo state
anticipate da AP 1, la procedura ha seguito il suo corso. Nella graduatoria del
fallimento, che fa stato di passivi per fr. 287'188.75 (tutti in 3. classe)
figura, tra altri creditori, AP 1, con un credito di fr. 222'056.25.
Quale
pretesa della massa vi era l'azione revocatoria relativa al bene immobile
particella __________ di, alienato dal fallito a terze persone. La massa avendo
rinunciato a far valere tale pretesa, AP 1 ne ha chiesto - e ottenuto - la
cessione ai sensi dell'art. 260 LEF.
2. Con
petizione 9 aprile 2002 AP 1 ha chiesto la revoca dell'atto di compravendita
tra __________ e AO 1 avente per oggetto il mappale no __________ di e la
reintegrazione del fondo medesimo nella massa fallimentare di __________, a
copertura del saldo di fr. 222'056.25 vantato dall'attore nei confronti della
massa. Invocato l'art. 288 LEF, l'attore sostiene che il debitore ha disposto
del fondo in oggetto allo scopo di sottrarlo ai suoi creditori, l'alienazione essendo
intervenuta contestualmente all'avvio di una causa creditoria nei suoi
confronti, nella quale l'attore ha ottenuto causa vinta, essendo __________
stato condannato a versagli la somma di fr. 180'000.- oltre accessori.
3. Con
risposta 21 maggio 2002 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione,
contestando l’esistenza degli estremi di legge per l'azione revocatoria. Adduce
in particolare che al momento della vendita dell'immobile l'insolvenza del
debitore non era prevedibile, ritenuto altresì che l'esecuzione per il credito
vantato dall'attore è stata avviata 2 anni e mezzo dopo la stipulazione del
rogito. Contesta poi che vi sia stato danno per i creditori, rilevando che la
vendita era avvenuta allo scopo di diminuire l'ingente debito ipotecario, che è
stato ripreso dall'acquirente, sicché vi era equivalenza delle prestazioni.
Con gli
allegati di replica e duplica e così con le conclusioni entrambe le parti hanno
confermato le rispettive domande.
4. Con
sentenza 8 gennaio 2007 il Pretore ha respinto la petizione, caricando spese e
ripetibili all'attore.
5. Con
appello 19 gennaio 2007 l'attore postula la riforma della sentenza impugnata
nel senso di accogliere la petizione, mentre con le proprie osservazioni l'appellato
chiede la reiezione del gravame.
Considerato
In diritto: 6. La
revocazione ha per scopo di assoggettare all’esecuzione i beni che le sono
stati sottratti dal debitore (art. 285 LEF), segnatamente quelli sottratti nei
5 anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento, nei casi in
cui esso ha agito con l’intenzione, riconoscibile, di recar pregiudizio ai suoi
creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri (art. 285, 288 LEF).
L’applicazione dell’art. 288 LEF presuppone che l’atto contestato abbia causato
un pregiudizio effettivo ai creditori, ciò che è il caso qualora lo stesso
abbia comportato una diminuzione dei beni assoggettati all’esecuzione forzata a
vantaggio di certuni creditori o comunque a detrimento di altri, oppure che
abbia aggravato la posizione dei creditori nell’ambito dell’esecuzione (DTF
5C.261/2002).
Affinché
l’atto pregiudizievole possa essere revocato, è necessario che il debitore
abbia agito dolosamente, con l’intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale è in tal senso sufficiente
la negligenza, talché l’intenzione è reputata data già quando il debitore
poteva o doveva prevedere che l’atto impugnato avrebbe causato un pregiudizio
ai creditori. Non è poi necessario che l’azione sia stata intrapresa allo scopo
diretto di arrecare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente che il danno
sia una conseguenza naturale dell’atto (DTF 4C.262/2002; Peter, Commentaire Romand, n. 10 ad
art. 288 LEF; Staehelin, Basler
Kommentar, n. 16 ad art. 288 LEF;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, ni 32 segg. ad art. 288 LEF). Da ultimo, è ancora necessaria la
connivenza del terzo beneficiato, data allorquando egli avrebbe potuto,
prestando l’attenzione che le circostanze imponevano, prevedere che l’atto
controverso avrebbe avuto quale conseguenza naturale di arrecare pregiudizio ai
creditori (DTF 99 III 89).
7. Il Pretore ha respinto
la petizione perché dal profilo economico l'alienazione risultava neutra,
ritenuto che, pur essendosi con la vendita del fondo spogliato di un proprio
bene, contemporaneamente il debitore si era liberato di oneri ipotecari per fr.
350'000.- gravanti il fondo venduto, oneri ripresi dall'acquirente. Inoltre, il
primo giudice non ha rinvenuto indizi a favore di una falsa indicazione del
prezzo della transazione, non essendo stato dimostrato un valore del fondo
superiore al prezzo pattuito, prezzo accettato anche nell'ambito della decisione
di tassazione degli utili immobiliari. L'appellante censura la sentenza
impugnata, rimproverando al Pretore di aver negato a torto l'esistenza di un
danno per i creditori. Se non che, malgrado l'appellante avesse riconosciuto il
proprio onere di dimostrare che all'epoca della vendita il valore del fondo era
superiore a fr. 350'000.- (replica pag. 5), egli non vi ha poi fatto fronte. La
prova peritale non è infatti stata assunta per il mancato versamento
dell'anticipo dei relativi costi. Ciò non impediva invero all'appellante di
recare la prova tramite altri elementi, dai quali emergesse siffatto maggior
valore del fondo. Se non che, gli elementi a disposizione non sono di gran
lunga sufficienti. Vero è che, in genere, gli istituti bancari non concedono
crediti ipotecari per l'intero valore del fondo. Trattasi tuttavia solo di un
indizio a favore delle tesi dell'appellante, insufficiente per dimostrare nel
caso concreto che tale valore superava, e nell'affermativa di quanto,
l'aggravio ipotecario, tanto da doverne dedurre che il prezzo pattuito non era
congruo. Ciò tanto più che, quale indizio contrario, v'è pur sempre la
decisione dell'autorità preposta all'applicazione dell'imposta del maggior
valore immobiliare, che ha accettato il valore esposto, ciò che indica come il
prezzo pattuito era oggettivamente sostenibile. Pure __________ ha riferito che
il prezzo corrispondeva alla stima del tecnico (verbale 30 marzo 2006, pag. 2).
Di conseguenza, su questo punto l'appello dev'essere respinto.
8. Gli ulteriori
argomenti sollevati dall'appellante in merito a presunte operazioni di
ingegneria finanziaria, oltre a essere rimaste allo stadio di mere ipotesi,
costituiscono fatti nuovi, mai addotti con gli allegati preliminari e come tali
sono inammissibili, essendo esclusa in sede d’appello la
facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 CPC). A
prescindere da ciò, tali argomenti non permettono di trarre conclusioni circa il
valore del fondo.
Per quanto riguarda in
particolare il condono del debito di fr. 200'000.- vantato da __________ nei
confronti di AO 1, risulta che ciò sia avvenuto precedentemente alla
compravendita contestata e non è in connessione con la medesima, sicché
l'appellante nulla può ricavarne a favore delle sue tesi.
Fatti
9. Abbondanzialmente
si rileva ancora che nulla è dato a sapere circa la situazione economica di __________
all’epoca dei fatti. Segnatamente non risulta che la sua situazione finanziaria
fosse, allora, precaria. Tenuto conto anche del fatto che le trattative per la
vendita della casa sono state avviate ben prima dell'inizio del contenzioso con
il qui appellante (teste __________, verbale 17 novembre 2005), neppure vi sono
sufficienti elementi per concludere che vi fosse l'intenzione di danneggiare i
creditori, per cui nemmeno l'elemento soggettivo risulta sufficientemente
accertato.
Ne
discende la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato. Le
spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
per i quali motivi
pronuncia:
1. L’appello
19 gennaio 2007 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
Tassa di
giustizia fr. 1'100.-
Spese fr.
50.
-
Totale fr.
1'150.-
sono
poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di versare alla controparte fr.
1’800.- per ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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