Lexipedia

Decisione

12.2007.141

Contratto di compravendita. Nozione di difetto

28 aprile 2008Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i fornitori e la clientela erano talmente precari che la cifra d’affari da lei

verbalmente promessa non era raggiungibile. Il 3 agosto 2004 l’avv. RA 2,

patrocinatore dei venditori, ha contestato il contenuto della missiva testé

citata, affermando, in ogni caso, la tardività della notifica degli asseriti

difetti giusta l’art. 201 CO e reiterando la richiesta di pagamento entro dieci

giorni. Il 12 agosto 2004 l’avv. RA 1, legale degli acquirenti, ha ribadito l’esistenza

di “numerosi e importanti” difetti che erano stati “accuratamente celati” dai

venditori, motivo per cui alla fattispecie avrebbe dovuto applicarsi la

normativa prevista dall’art. 203 CO (doc. C).

C. I

venditori hanno fatto spiccare nei confronti degli acquirenti due precetti

esecutivi dell’UE di Bellinzona,

ciascuno di fr. 15'000.- oltre

accessori, notificati il 24 agosto 2004 il primo a AP 2 (n. __________) e il

secondo a AP 1 (n. __________) . L'opposizione interposta da entrambi gli

acquirenti ai relativi precetti esecutivi è stata rigettata il 1° ottobre 2004

dal Segretario assessore della Pretura di Bellinzona (inc. EF.2004.668).

D. Con

petizione 25 ottobre 2004 AP 2 e AP 1 hanno chiesto il disconoscimento del

debito in questione. Con risposta 11 novembre 2004 AA 1 e AA 2 si sono opposti

alla domanda degli attori, chiedendo di rigettare in via definitiva le

opposizioni interposte ai precetti esecutivi citati. Nell’ulteriore scambio di allegati preliminari

le parti si sono confermate nelle loro rispettive posizioni. Esperita l’istruttoria, esse hanno rinunciato al

dibattimento finale, producendo memoriali scritti. Nel proprio, datato 8 maggio

2007, gli attori hanno ribadito le loro richieste, mentre con conclusioni 7

maggio 2007 i convenuti, oltre a confermarsi nel proprio punto di vista, hanno

chiesto ripetibili maggiorate secondo l’art. 152 CPC. Statuendo il 14 maggio 2007, il Pretore ha respinto la

petizione e ha posto la tassa di giustizia (fr. 600.-) e le spese (fr. 400.-) a

carico degli attori, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.-

complessivi per ripetibili.

E. AP

1 e AP 2 sono insorti con appello 5 giugno 2007, con il quale chiedono di

riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e di

accertare, pertanto, l’inesistenza

del debito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con

osservazioni 20 agosto 2007 AA 1 e AA 2 postulano la reiezione del gravame e

con appello adesivo di medesima data chiedono la riforma del dispositivo sugli

oneri processuali, nel senso di condannare la controparte al pagamento di fr. 5'000.- complessivi per ripetibili maggiorate giusta l’art. 152 CPC,

con protesta di spese e ripetibili di seconda istanza. Con le proprie

osservazioni 11 settembre 2007 all’appello adesivo AP 1 e AP 2 propongono la

reiezione del gravame avversario.

considerato

in diritto: 1. L’art. 83 cpv. 2 LEF

stabilisce che l’escusso, entro

venti giorni dal rigetto dell’opposizione,

può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al

giudice del luogo dell’esecuzione.

L’inversione dei ruoli processuali non comporta, tuttavia, anche il

capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e istante (Rep. 1986 pag. 89; Stoffel, Voies d’exécution, Berna 2002,

n. 144, pag. 117; Staehelin in: Basler

Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF). Se non che, al compratore che si avvale della

responsabilità del venditore per difetti della cosa venduta, incombe l’onere di dimostrare l’esistenza del difetto e il minor valore che

ne deriva, così come la sua tempestiva notifica (da ultimo: II CCA, sentenza

inc. 12.2007.3 del 28 gennaio 2008, consid. 6), rispettivamente il dolo del

venditore (Venturi in Commentaire

Romand, n. 3 ad art. 203 CO). Lo stesso vale per l’asserita inadempienza contrattuale invocata dagli attori. Ne

consegue che nella fattispecie compete a questi ultimi l’onere di provare quanto da loro asserito.

2. Il

Pretore ha ritenuto che la presenza di merce “vecchia e sopravvalutata” non configura, a sé stante, un difetto. Tanto più che nel contratto

di compravendita 28 dicembre 2001 gli acquirenti hanno dichiarato di aver

visionato i beni venduti e di accettarli nello stato in cui si trovano,

impegnandosi a non sollevare in futuro eccezioni al riguardo (doc. B, clausola n.

5). Egli ha inoltre spiegato che una notifica dei difetti sarebbe stata in ogni

caso intempestiva, dato che gli acquirenti avrebbero dovuto accorgersi degli

asseriti difetti sin dall’inizio,

poiché senz’altro riconoscibili.

Il primo giudice ha inoltre ritenuto che gli acquirenti non hanno comprovato il

danno che asseriscono aver patito a seguito di presunte inadempienze da parte

dei venditori della clausola n. 6 del contratto (loc. cit.) .

3. Pacifico

e incontestato è il fatto che le pretese di AA 1 e AA 2 (creditori) trovano

fondamento nel contratto 28 dicembre 2001 (doc. B), con il quale i medesimi

hanno venduto a AP 1 e AP 2 il negozio __________ a __________. Pacifico è

inoltre il pagamento di solo parte del prezzo pattuito, ovvero di fr. 70'000.- anziché fr. 85'000.-. Gli acquirenti

sostengono dal canto loro l'inesistenza del debito, invocando l’esistenza di difetti e il dolo dei

venditori (art. 203 CO), così come la loro inadempienza contrattuale alla

clausola n. 6 del contratto di compravendita.

I. Sull'appello

principale

4. Gli

appellanti si lamentano della “brevità

e sommarietà” della sentenza

pretorile, sebbene l’istruttoria

sia stata “lunga e laboriosa”. Essi affermano, poi, che il Pretore ha

rifiutato la loro richiesta di una perizia sul reale valore della merce e del

negozio al momento della sottoscrizione del contratto di compravendita.

Inoltre, la controparte ha dichiarato di non essere più in possesso della

contabilità oggetto di domanda di edizione, così che essa ha provveduto al

giuramento di cui all’art. 208

CPC (appello, pag. 5 seg.). Tuttavia, gli appellanti non traggono conclusioni

dalle loro censure. Non motivato a sufficienza, al

riguardo l'appello va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

combinato con il cpv. 5).

5. Sulla

questione degli asseriti difetti, gli appellanti ribadiscono l’esistenza degli

stessi e il fatto che essi erano stati celati dai venditori, di modo che si

ravvisano, secondo loro, gli estremi dell’art. 203 CO (appello, pag. 6 segg.).

5.1 Il difetto è una nozione giuridica e risiede nella divergenza tra lo

stato reale della cosa consegnata all’acquirente e quello della cosa che avrebbe dovuto essergli

consegnata secondo il contratto. La cosa può essere difettosa nel senso dell’art. 197 cpv. 1 CO anche se è esente da

ogni difetto intrinseco e per converso può essere esente da difetto nel senso

dell’art. 197 cpv. 1 CO anche

se è affetta da vizi intrinseci. È infatti decisiva la conformità della cosa

consegnata con la cosa prevista contrattualmente dalle parti. Il venditore

risponde in primo luogo per le qualità promesse, ossia per le affermazioni che

ha potuto dare all’acquirente

circa le qualità della cosa. Le qualità promesse s’interpretano secondo il principio dell’affidamento (II CCA, sentenza inc. 12.2003.103 del 20 agosto 2004,

consid. 3, pubblicata in: RtiD I-2005 89c 828). Il loro senso è quello che può

attribuire un acquirente in buona fede al momento della conclusione del

contratto (DTF 116 II 535 consid. 3b; 109 II 24 consid. 4b). Giusta l’art. 203 CO, inoltre, il venditore

che ha intenzionalmente ingannato il compratore, dissimulando con astuzia dei

difetti o assicurando determinate qualità, non può invocare la limitazione

dell’obbligo della garanzia per omessa o tardiva notifica, ritenuto che il dolo

va tra l’altro ammesso anche quando il venditore ha consapevolmente omesso di

comunicare l’esistenza di un difetto al compratore - il quale lo ignorava e non

avrebbe potuto scoprirlo a causa della sua natura occulta - pur sapendo che per

lui si trattava di un elemento importante (II CCA, sentenza inc. 12.2005.43 del

30 novembre 2005, consid. 7; DTF 66 II 132 consid. 6).

5.2 Gli appellanti poggiano la loro argomentazione sull’audizione per via

rogatoriale 22 novembre 2006 di __________, rappresentante dell’azienda __________

di __________ e fornitrice del negozio __________ (appello, pag. 6 seg.). Per

quanto concerne i prodotti da lei forniti __________ elencati nell’inventario

31 dicembre 2001 (doc. D), alla domanda se essi erano “vecchi” essa ha

risposto che “es hatte alles alte Farben bzw. alte Modelle im

Laden”. Alla domanda se erano “sporchi”, la teste ha invece affermato “Dazu kann ich keine Angaben machen” e a quella se erano “sopravvalutati”,

ha dichiarato che “Frau AA 1 hat Teile vom Kinderwagen

abmontiert und als Einzelteile im Inventar aufgeführt, ohne den Preis den

Kinderwagen zu reduzieren” (verbale, pag. 2). Essa ha

altresì affermato che “Die Preise in der Liste entsprechen den Preisen, zu

denen ich die Kinderwagen zu dieser Zeit geliefert habe. Es ist jedoch zu

berücksichtigen, dass Frau AA 1 die Kinderwagen zum Teil nicht bei __________,

sondern in Italien zu tieferen Preisen eingekauft hat” (loc. cit.). Se

non che, poco importa che i prodotti da lei citati siano stati di vecchie

collezioni. Come detto (sopra, consid. 5.1), un difetto esiste se la cosa

consegnata non è conforme a quella prevista contrattualmente

dalle parti. Ciò che importa, quindi, è il contenuto degli accordi intercorsi

tra le parti e gli appellanti non hanno dimostrato che la merce doveva provenire

da nuove collezioni. Essi si limitano a sostenere che allorquando

si acquista un’attività commerciale di abbigliamento per bambini e gestanti,

proprio in funzione dei clienti è ragionevole attendersi che la merce sia

recente e in uno stato impeccabile (appello, pag. 9 seg.). A torto. La presenza

di articoli di passate collezioni non pregiudica, a sé stante, l’incolumità dei

clienti. La teste non ha d’altra parte riferito alcunché sull’asserita

sporcizia della merce acquistata, sicché gli argomenti degli appellanti

sull’obsolescenza e lo stato della merce non hanno trovato riscontro

nell’istruttoria. Infine, l’affermazione della teste secondo la quale la

venditrice comprava merce anche in Italia a prezzo inferiore non significa

ancora che lo fosse stata quella inserita nell’inventario.

5.3 Gli

appellanti proseguono invocando l’audizione 24 novembre 2006, sempre per via

rogatoriale, del teste __________, rappresentante della ditta __________ di __________,

anch’esso fornitore del negozio __________ (appello, pag. 7 in mezzo e 10 in

alto). Essi menzionano il passaggio della sua testimonianza allorquando egli

asserisce che “comme je l’ai dit, je pense que l’état

de la marchandise a été caché car M. et Mme AP 2 n’étaient pas de la branche.

Je parviens également à cette conclusion en fonction de mon expérience” (risposta alla controdomanda 6. pag. 4) e quello dove afferma che “Le prix qui figure sur le document [doc. D] correspond à première

vue au prix d’achat. Il s’agit d’articles qui n’existent plus. Ils ont été

remplacés par des articles plus performants. Je ne peux pas vous dire si la

vieille marchandise pour le peu qui restait pouvait encore être vendue par M. e

Mme AP 2. Probablement que cette vieille marchandise pouvait être vendue à un

prix inférieur à ce qui figure sur le document D. Cela dépend toutefois par

exemple de l’état de l’emballage. Cette marchandise aurait pu être vendue au

prix d’achat figurant sur le document D ou en dessous”

(risposta 4, pag. 2). Tali affermazioni non si basano su fatti a lui noti

direttamente in connessione alla fattispecie, bensì o su impressioni soggettive

o su generiche cognizioni professionali, che, come tali, non possono essere

ritenute ai fini del giudizio (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, n. 2 ad art. 237 CPC). Per tacere del fatto che il

teste in questione, interpellato sull’inventario 31 dicembre

2001 della merce ceduta (doc. D), ha risposto che : “la seule chose qui pourrait provenir de notre maison figure sous la

rubrique "cancelli metallo" pour une valeur totale de fr. 368.60. Je

ne me souviens pas précisément de l’avoir vue” (risposta 4, pag. 2 in

mezzo), di modo che mal si intravede come la sua testimonianza, basata su un

ricordo non certo, possa essere influente ai fini del giudizio. Tanto più che

lo stesso teste ha affermato che lo stato del negozio all’inizio della nuova

gestione “n’était plus achalandé. Il y avait des rayons vides,

ce qui donnait une impression d’abandon. La marchandise était vieillissante,

décolorée et les cartons n’étaient plus en ordre”

(risposta 5, pag. 2). Posto che tale circostanza rappresenti un difetto

imputabile ai venditori, cosa che, come detto (sopra, consid. 5.1) e come verrà

esposto in seguito (consid. 5.4), non è stata comprovata dagli acquirenti,

dalla testimonianza testé citata emerge che la situazione invocata era, semmai,

chiaramente palese, di modo che non vi può essere questione di dolo da parte

dei venditori.

5.4 Gli

attori rinviano altresì all’audizione 23 febbraio 2007 per rogatoria di __________,

anch’esso fornitore del negozio in questione. Egli ha dichiarato

che : “Au moment de la reprise du point de vente "__________", AP

1 et AP 2 m’ont fait part de doutes qu’ils avaient sur la qualité et sur le

prix de la marchandise. À mon avis, je considérai que cette marchandise qui n’était

plus de la saison a été estimée et cédée à un prix surévalué. En ce qui

concerne un état de vieillissement, de saleté ou d’endommagement de la

marchandise, je ne peux pas me prononcer ne l’ayant pas eu en mains” (risposta 3,

pag. 1). Egli ha poi aggiunto che : “Après avoir pris connaissance de l’inventaire

constituant la pièce D, seuls les articles de marque "__________" et

"__________" concerne la société __________. Il s’agit dès lors d’environ

une centaine de pièces. D’une manière globale, je peux répondre à cette

question en me prononçant uniquement sur la question de la surévaluation de la

marchandise, notamment du fait qu’elle n’était pas d’une extrême fraîcheur. J’ai

fais part à AP 1 et AP 2 de ce constat, estimant que cette marchandise aurait

même pu être vendue à la baisse” (risposta 4, pag. 1 seg.). Se non che,

una volta ancora il teste riferisce su una sua constatazione e non sugli

accordi tra le parti, ovvero, come già spiegato (sopra, consid. 5.1), se la

cosa consegnata era conforme a quella prevista contrattualmente.

Inoltre, la sua testimonianza comprova, di nuovo, che non vi è stata una

dissimulazione con astuzia di eventuali difetti. Invero, agli acquirenti

sarebbe bastato chiedere ai venditori la lista dei fornitori e interrogarli

sulla qualità della merce prima della sottoscrizione del contratto di

compravendita, invece di farlo solo in un secondo tempo, ovvero, come affermato

dallo stesso teste, “Au moment de la reprise du point de vente

"Biberon"”. In definitiva, gli attori non hanno

comprovato né la presenza di difetti dell’oggetto della compravendita, né che i

venditori abbiano agito con dolo dissimulando difetti.

6. Secondo

gli appellanti, inoltre, il Pretore ha erroneamente fondato il suo giudizio

sulla clausola n. 5 del contratto di compravendita (doc. B), secondo la quale

gli acquirenti “dichiarano, con la firma del presente contratto, di avere preso

visione dei beni venduti e li accettano nello stato di fatto e di diritto in

cui si trovano, senza eccezione alcuna. In particolare gli acquirenti si

impegnano a non sollevare, in futuro, eccezioni circa il funzionamento, difetti

o altro relativi agli oggetti ceduti”. Gli attori sostengono che in assenza di

pagamento dell’intero prezzo di vendita, il contratto (e quindi la clausola

testé citata) non è entrato in vigore, poiché la clausola n. 12 prevede che esso

“entrerà in vigore con effetto al 1° gennaio 2002 e dopo l’intero pagamento del

prezzo di vendita” (appello, pag. 7 seg. e 11 segg.). La censura non giova agli

appellanti. In precedenza, infatti, il Pretore aveva rilevato l’assenza di

prove sull’esistenza degli asseriti difetti e sulla tempestiva notifica degli

stessi (sentenza impugnata, pag. 3, consid. 4). La situazione degli acquirenti

non migliorerebbe, pertanto, neppure in assenza della clausola n. 5, a

prescindere dal fatto che la cessione del negozio è stata in realtà eseguita

anche prima dell’intero pagamento del prezzo, nonostante quanto indicato dalla clausola

n. 12.

7. Gli appellanti criticano inoltre la decisione del Pretore di non

aver ritenuto inadempienti i venditori dal profilo della clausola n. 6 del

contratto (doc. B; appello, pag. 12 segg.), secondo la quale “La venditrice si impegna a fornire agli acquirenti tutte le

informazioni e la relativa assistenza per un regolare trapasso delle attività

gestionali. In particolare la signora AA 1 si impegna a introdurre gli

acquirenti presso i fornitori e, più in generale, a coadiuvarle nei primi mesi

di attività”. Gli attori sostengono che i venditori

hanno fatto credere alla bontà dei rapporti economici con i fornitori, mentre

in realtà dalle testimonianze per rogatoria di __________ 19 dicembre 2006 e __________

24 novembre 2006 è emerso che le relazioni commerciali erano cessate prima

della vendita del negozio a causa della precaria situazione finanziaria dei

venditori. Al riguardo, essi si riferiscono anche all’estratto dell'Ufficio esecuzione e

fallimenti. Gli attori richiamano inoltre la testimonianza di __________ 29

novembre 2007 (recte: 22 novembre 2006), dove essa ha dichiarato “Ich habe von den neuen Eigentümern erfahren, dass sie den Laden

übernommen haben” (risposta 7, pag. 3) e a quella testé

citata di __________ dove egli, alla domanda se i venditori gli avevano

presentato gli acquirenti, ha risposto “Non,

certainement pas” (risposta 7, pag. 3). Tuttavia, gli

appellanti non si confrontano con la motivazione del Pretore, secondo il quale

essi non hanno provato l’entità del pregiudizio derivato loro dall’invocata

inadempienza dei venditori. Al riguardo, l’appello si rivela finanche

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). In

definitiva, l’appello, nella misura in cui è ricevibile, va respinto.

Considerandi

II. Sull'appello

adesivo

8.

I

convenuti chiedono la riforma del dispositivo sugli oneri processuali, nel senso

di condannare la controparte al pagamento di ripetibili maggiorate giusta l’art. 152 CPC (appello adesivo, pag. 4 in

mezzo e 6). Il Pretore ha ritenuto che tale disposto non era applicabile nella

fattispecie, poiché la lite non era temeraria. Gli appellanti adesivi rinviano

alle argomentazioni esposte dinanzi al primo giudice, in particolare a quelle

giuridiche illustrate al punto 3.1 delle conclusioni 7 maggio 2007 (pag. 4). Se

non che, il richiamo alle motivazioni espresse dinanzi al primo giudice è

inconciliabile con l’esigenza

di una motivazione chiara degli allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2004, Lugano 2005, n. 36

ad art. 309 CPC). Al riguardo l’appello adesivo è pertanto irricevibile. I convenuti sostengono che

l’appello è “inconsistente”, ciò che dimostrerebbe la temerarietà

della lite. La censura non può essere condivisa. Anzitutto, essa si riferisce,

se del caso, alla temerarietà dell’appello, non a quella della procedura di prima istanza. Inoltre, va

ricordato che vi è temerarietà quando una parte agisce con manifesta

ingiustizia, ovvero con la consapevolezza del proprio torto o con imprudenza

esagerata che si concretizza nel mancato impiego di quel minimo di diligenza

sufficiente a far apparire l’ingiustizia della propria domanda (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 1 segg. ad

art. 152 CPC). Del resto, la temerarietà processuale va ammessa con prudenza e

non si realizza nel caso concreto, dove non è provato che l’agire degli attori fosse meramente dettato

da motivazioni dilatorie. Non da ultimo va rilevato che l’appellante adesivo

neppure ha dato spiegazioni in merito all’entità della somma richiesta sicché

il gravame, non motivato, è irricevibile. Di conseguenza, l’appello adesivo, nella misura in cui è

ricevibile, dev’essere

respinto.

III. Sulle

spese e le ripetibili

9.

Gli

oneri processuali sono commisurati al diverso impegno che la trattazione

dell’appello principale ha richiesto rispetto a quello adesivo. In esito al presente giudizio gli attori vedono respingere

interamente il proprio gravame. Essi devono quindi assumere integralmente i

costi, compreso il versamento di adeguate ripetibili alla controparte. I

convenuti vedono a loro volta la reiezione del loro appello adesivo, i cui

costi sono quindi tutti addebitati a loro, tenuti anche a versare agli attori

un’adeguata indennità per

ripetibili.

10.

Il

valore litigioso ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF è di fr. 15'000.- per l’appello

e fr. 3'000.- per l’appello adesivo (fr. 5'000.- richiesti meno i fr. 2'000.- riconosciuti dal Pretore).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 segg. CPC,

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, l’appello

5 giugno 2007 di AP 1 e AP 2 è respinto.

2. Nella

misura in cui è ricevibile, l’appello

adesivo 20 agosto 2007 di AA 1 e AA 2 è respinto.

3. Gli

oneri dell’appello principale,

consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

già

anticipati dagli appellanti, sono posti a loro carico in solido, con l’obbligo di rifondere a AA 1 e AA 2, sempre

con vincolo di solidarietà, fr. 1'000.- complessivi per ripetibili.

4. Gli

oneri dell’appello adesivo,

consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.–

fr.

200.–

già

anticipati dagli appellanti adesivi, sono posti a loro carico in solido, con l’obbligo di rifondere a AP 1 e AP 2, sempre con

il vincolo di solidarietà, fr. 250.- complessivi per ripetibili.

5. Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster