12.2007.141
Contratto di compravendita. Nozione di difetto
28 aprile 2008Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2007.141
Data decisione, Autorità:
28.04.2008, IICCA
Titolo:
Contratto di compravendita. Nozione di difetto
GARANZIA PER I DIFETTI DELLA COSA
art. 197 cpv. 1 CO
Incarto n.
12.2007.141
Lugano
28 aprile
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Zali
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.221
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 25 ottobre
2005 da
AP 1 e
AP 2
entrambi rappr. dall’ RA 1
contro
AA 1
AA 2
entrambi rappr. dall’ RA 2
con cui
gli attori hanno chiesto l’accertamento
dell’inesistenza del debito di
fr. 15'000.- oltre accessori di cui ai PE n. __________ e __________ dell'UE di
Bellinzona, vantato nei loro confronti da AA 1 e AA 2;
domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato il rigetto definitivo delle
opposizioni ai PE testé citati e che il Pretore, con sentenza 14 maggio 2007,
ha respinto, ponendo la tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 400.-
a carico degli attori, con obbligo per quest’ultimi di versare alla controparte, con vincolo di solidarietà, fr.
2'000.- complessivi per ripetibili;
appellanti
gli attori con atto di appello 5 giugno 2007, con cui chiedono di riformare il
giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
appellanti
adesivamente i convenuti con memoriale 20 agosto 2007, con cui chiedono la
reiezione del gravame di parte avversa e l’accoglimento del proprio nel senso
di condannare gli attori al pagamento di fr. 5'000.- per ripetibili maggiorate di
prima sede giusta l’art. 152
CPC, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
mentre gli
attori con osservazioni 11 settembre 2007 postulano la reiezione dell’appello
adesivo, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Il 28 dicembre 2001 la società in nome collettivo __________ da una
parte, rappresentata da AA 1, ed AP 1 e AP 2 dall’altra hanno sottoscritto un contratto di cessione d’esercizio (doc. B), in forza del quale a
questi ultimi veniva ceduto per complessivi fr. 90'000.- tutto l’arredamento,
l’inventario e la conduzione di
un negozio di abbigliamento per bambini e gestanti a __________. In base all’accordo, il prezzo doveva anzitutto essere
ridotto di fr. 5'000.- per i buoni già in possesso dei
clienti e doveva essere versato mediante il pagamento di fr. 15'000.- il 29
novembre 2001, di fr. 55'000.- entro il 10 gennaio 2002 e il rimanente entro il
31 dicembre 2003 (clausola n. 4).
B. Avendo
gli acquirenti versato unicamente complessivi fr. 70'000.-
anziché i fr. 85'000.- pattuiti, il 9 febbraio 2004 i venditori hanno
sollecitato il pagamento dei restanti fr. 15'000.-. Il 17 febbraio 2004 gli
acquirenti si sono opposti a tale richiesta affermando di aver già informato i
venditori che al contrario di quanto riscontrabile al momento della cessione la
merce era obsoleta, sporca e rovinata e che i rapporti tra la parte venditrice,
Fatti
i fornitori e la clientela erano talmente precari che la cifra d’affari da lei
verbalmente promessa non era raggiungibile. Il 3 agosto 2004 l’avv. RA 2,
patrocinatore dei venditori, ha contestato il contenuto della missiva testé
citata, affermando, in ogni caso, la tardività della notifica degli asseriti
difetti giusta l’art. 201 CO e reiterando la richiesta di pagamento entro dieci
giorni. Il 12 agosto 2004 l’avv. RA 1, legale degli acquirenti, ha ribadito l’esistenza
di “numerosi e importanti” difetti che erano stati “accuratamente celati” dai
venditori, motivo per cui alla fattispecie avrebbe dovuto applicarsi la
normativa prevista dall’art. 203 CO (doc. C).
C. I
venditori hanno fatto spiccare nei confronti degli acquirenti due precetti
esecutivi dell’UE di Bellinzona,
ciascuno di fr. 15'000.- oltre
accessori, notificati il 24 agosto 2004 il primo a AP 2 (n. __________) e il
secondo a AP 1 (n. __________) . L'opposizione interposta da entrambi gli
acquirenti ai relativi precetti esecutivi è stata rigettata il 1° ottobre 2004
dal Segretario assessore della Pretura di Bellinzona (inc. EF.2004.668).
D. Con
petizione 25 ottobre 2004 AP 2 e AP 1 hanno chiesto il disconoscimento del
debito in questione. Con risposta 11 novembre 2004 AA 1 e AA 2 si sono opposti
alla domanda degli attori, chiedendo di rigettare in via definitiva le
opposizioni interposte ai precetti esecutivi citati. Nell’ulteriore scambio di allegati preliminari
le parti si sono confermate nelle loro rispettive posizioni. Esperita l’istruttoria, esse hanno rinunciato al
dibattimento finale, producendo memoriali scritti. Nel proprio, datato 8 maggio
2007, gli attori hanno ribadito le loro richieste, mentre con conclusioni 7
maggio 2007 i convenuti, oltre a confermarsi nel proprio punto di vista, hanno
chiesto ripetibili maggiorate secondo l’art. 152 CPC. Statuendo il 14 maggio 2007, il Pretore ha respinto la
petizione e ha posto la tassa di giustizia (fr. 600.-) e le spese (fr. 400.-) a
carico degli attori, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.-
complessivi per ripetibili.
E. AP
1 e AP 2 sono insorti con appello 5 giugno 2007, con il quale chiedono di
riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e di
accertare, pertanto, l’inesistenza
del debito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con
osservazioni 20 agosto 2007 AA 1 e AA 2 postulano la reiezione del gravame e
con appello adesivo di medesima data chiedono la riforma del dispositivo sugli
oneri processuali, nel senso di condannare la controparte al pagamento di fr. 5'000.- complessivi per ripetibili maggiorate giusta l’art. 152 CPC,
con protesta di spese e ripetibili di seconda istanza. Con le proprie
osservazioni 11 settembre 2007 all’appello adesivo AP 1 e AP 2 propongono la
reiezione del gravame avversario.
considerato
in diritto: 1. L’art. 83 cpv. 2 LEF
stabilisce che l’escusso, entro
venti giorni dal rigetto dell’opposizione,
può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al
giudice del luogo dell’esecuzione.
L’inversione dei ruoli processuali non comporta, tuttavia, anche il
capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e istante (Rep. 1986 pag. 89; Stoffel, Voies d’exécution, Berna 2002,
n. 144, pag. 117; Staehelin in: Basler
Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF). Se non che, al compratore che si avvale della
responsabilità del venditore per difetti della cosa venduta, incombe l’onere di dimostrare l’esistenza del difetto e il minor valore che
ne deriva, così come la sua tempestiva notifica (da ultimo: II CCA, sentenza
inc. 12.2007.3 del 28 gennaio 2008, consid. 6), rispettivamente il dolo del
venditore (Venturi in Commentaire
Romand, n. 3 ad art. 203 CO). Lo stesso vale per l’asserita inadempienza contrattuale invocata dagli attori. Ne
consegue che nella fattispecie compete a questi ultimi l’onere di provare quanto da loro asserito.
2. Il
Pretore ha ritenuto che la presenza di merce “vecchia e sopravvalutata” non configura, a sé stante, un difetto. Tanto più che nel contratto
di compravendita 28 dicembre 2001 gli acquirenti hanno dichiarato di aver
visionato i beni venduti e di accettarli nello stato in cui si trovano,
impegnandosi a non sollevare in futuro eccezioni al riguardo (doc. B, clausola n.
5). Egli ha inoltre spiegato che una notifica dei difetti sarebbe stata in ogni
caso intempestiva, dato che gli acquirenti avrebbero dovuto accorgersi degli
asseriti difetti sin dall’inizio,
poiché senz’altro riconoscibili.
Il primo giudice ha inoltre ritenuto che gli acquirenti non hanno comprovato il
danno che asseriscono aver patito a seguito di presunte inadempienze da parte
dei venditori della clausola n. 6 del contratto (loc. cit.) .
3. Pacifico
e incontestato è il fatto che le pretese di AA 1 e AA 2 (creditori) trovano
fondamento nel contratto 28 dicembre 2001 (doc. B), con il quale i medesimi
hanno venduto a AP 1 e AP 2 il negozio __________ a __________. Pacifico è
inoltre il pagamento di solo parte del prezzo pattuito, ovvero di fr. 70'000.- anziché fr. 85'000.-. Gli acquirenti
sostengono dal canto loro l'inesistenza del debito, invocando l’esistenza di difetti e il dolo dei
venditori (art. 203 CO), così come la loro inadempienza contrattuale alla
clausola n. 6 del contratto di compravendita.
I. Sull'appello
principale
4. Gli
appellanti si lamentano della “brevità
e sommarietà” della sentenza
pretorile, sebbene l’istruttoria
sia stata “lunga e laboriosa”. Essi affermano, poi, che il Pretore ha
rifiutato la loro richiesta di una perizia sul reale valore della merce e del
negozio al momento della sottoscrizione del contratto di compravendita.
Inoltre, la controparte ha dichiarato di non essere più in possesso della
contabilità oggetto di domanda di edizione, così che essa ha provveduto al
giuramento di cui all’art. 208
CPC (appello, pag. 5 seg.). Tuttavia, gli appellanti non traggono conclusioni
dalle loro censure. Non motivato a sufficienza, al
riguardo l'appello va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
combinato con il cpv. 5).
5. Sulla
questione degli asseriti difetti, gli appellanti ribadiscono l’esistenza degli
stessi e il fatto che essi erano stati celati dai venditori, di modo che si
ravvisano, secondo loro, gli estremi dell’art. 203 CO (appello, pag. 6 segg.).
5.1 Il difetto è una nozione giuridica e risiede nella divergenza tra lo
stato reale della cosa consegnata all’acquirente e quello della cosa che avrebbe dovuto essergli
consegnata secondo il contratto. La cosa può essere difettosa nel senso dell’art. 197 cpv. 1 CO anche se è esente da
ogni difetto intrinseco e per converso può essere esente da difetto nel senso
dell’art. 197 cpv. 1 CO anche
se è affetta da vizi intrinseci. È infatti decisiva la conformità della cosa
consegnata con la cosa prevista contrattualmente dalle parti. Il venditore
risponde in primo luogo per le qualità promesse, ossia per le affermazioni che
ha potuto dare all’acquirente
circa le qualità della cosa. Le qualità promesse s’interpretano secondo il principio dell’affidamento (II CCA, sentenza inc. 12.2003.103 del 20 agosto 2004,
consid. 3, pubblicata in: RtiD I-2005 89c 828). Il loro senso è quello che può
attribuire un acquirente in buona fede al momento della conclusione del
contratto (DTF 116 II 535 consid. 3b; 109 II 24 consid. 4b). Giusta l’art. 203 CO, inoltre, il venditore
che ha intenzionalmente ingannato il compratore, dissimulando con astuzia dei
difetti o assicurando determinate qualità, non può invocare la limitazione
dell’obbligo della garanzia per omessa o tardiva notifica, ritenuto che il dolo
va tra l’altro ammesso anche quando il venditore ha consapevolmente omesso di
comunicare l’esistenza di un difetto al compratore - il quale lo ignorava e non
avrebbe potuto scoprirlo a causa della sua natura occulta - pur sapendo che per
lui si trattava di un elemento importante (II CCA, sentenza inc. 12.2005.43 del
30 novembre 2005, consid. 7; DTF 66 II 132 consid. 6).
5.2 Gli appellanti poggiano la loro argomentazione sull’audizione per via
rogatoriale 22 novembre 2006 di __________, rappresentante dell’azienda __________
di __________ e fornitrice del negozio __________ (appello, pag. 6 seg.). Per
quanto concerne i prodotti da lei forniti __________ elencati nell’inventario
31 dicembre 2001 (doc. D), alla domanda se essi erano “vecchi” essa ha
risposto che “es hatte alles alte Farben bzw. alte Modelle im
Laden”. Alla domanda se erano “sporchi”, la teste ha invece affermato “Dazu kann ich keine Angaben machen” e a quella se erano “sopravvalutati”,
ha dichiarato che “Frau AA 1 hat Teile vom Kinderwagen
abmontiert und als Einzelteile im Inventar aufgeführt, ohne den Preis den
Kinderwagen zu reduzieren” (verbale, pag. 2). Essa ha
altresì affermato che “Die Preise in der Liste entsprechen den Preisen, zu
denen ich die Kinderwagen zu dieser Zeit geliefert habe. Es ist jedoch zu
berücksichtigen, dass Frau AA 1 die Kinderwagen zum Teil nicht bei __________,
sondern in Italien zu tieferen Preisen eingekauft hat” (loc. cit.). Se
non che, poco importa che i prodotti da lei citati siano stati di vecchie
collezioni. Come detto (sopra, consid. 5.1), un difetto esiste se la cosa
consegnata non è conforme a quella prevista contrattualmente
dalle parti. Ciò che importa, quindi, è il contenuto degli accordi intercorsi
tra le parti e gli appellanti non hanno dimostrato che la merce doveva provenire
da nuove collezioni. Essi si limitano a sostenere che allorquando
si acquista un’attività commerciale di abbigliamento per bambini e gestanti,
proprio in funzione dei clienti è ragionevole attendersi che la merce sia
recente e in uno stato impeccabile (appello, pag. 9 seg.). A torto. La presenza
di articoli di passate collezioni non pregiudica, a sé stante, l’incolumità dei
clienti. La teste non ha d’altra parte riferito alcunché sull’asserita
sporcizia della merce acquistata, sicché gli argomenti degli appellanti
sull’obsolescenza e lo stato della merce non hanno trovato riscontro
nell’istruttoria. Infine, l’affermazione della teste secondo la quale la
venditrice comprava merce anche in Italia a prezzo inferiore non significa
ancora che lo fosse stata quella inserita nell’inventario.
5.3 Gli
appellanti proseguono invocando l’audizione 24 novembre 2006, sempre per via
rogatoriale, del teste __________, rappresentante della ditta __________ di __________,
anch’esso fornitore del negozio __________ (appello, pag. 7 in mezzo e 10 in
alto). Essi menzionano il passaggio della sua testimonianza allorquando egli
asserisce che “comme je l’ai dit, je pense que l’état
de la marchandise a été caché car M. et Mme AP 2 n’étaient pas de la branche.
Je parviens également à cette conclusion en fonction de mon expérience” (risposta alla controdomanda 6. pag. 4) e quello dove afferma che “Le prix qui figure sur le document [doc. D] correspond à première
vue au prix d’achat. Il s’agit d’articles qui n’existent plus. Ils ont été
remplacés par des articles plus performants. Je ne peux pas vous dire si la
vieille marchandise pour le peu qui restait pouvait encore être vendue par M. e
Mme AP 2. Probablement que cette vieille marchandise pouvait être vendue à un
prix inférieur à ce qui figure sur le document D. Cela dépend toutefois par
exemple de l’état de l’emballage. Cette marchandise aurait pu être vendue au
prix d’achat figurant sur le document D ou en dessous”
(risposta 4, pag. 2). Tali affermazioni non si basano su fatti a lui noti
direttamente in connessione alla fattispecie, bensì o su impressioni soggettive
o su generiche cognizioni professionali, che, come tali, non possono essere
ritenute ai fini del giudizio (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 2 ad art. 237 CPC). Per tacere del fatto che il
teste in questione, interpellato sull’inventario 31 dicembre
2001 della merce ceduta (doc. D), ha risposto che : “la seule chose qui pourrait provenir de notre maison figure sous la
rubrique "cancelli metallo" pour une valeur totale de fr. 368.60. Je
ne me souviens pas précisément de l’avoir vue” (risposta 4, pag. 2 in
mezzo), di modo che mal si intravede come la sua testimonianza, basata su un
ricordo non certo, possa essere influente ai fini del giudizio. Tanto più che
lo stesso teste ha affermato che lo stato del negozio all’inizio della nuova
gestione “n’était plus achalandé. Il y avait des rayons vides,
ce qui donnait une impression d’abandon. La marchandise était vieillissante,
décolorée et les cartons n’étaient plus en ordre”
(risposta 5, pag. 2). Posto che tale circostanza rappresenti un difetto
imputabile ai venditori, cosa che, come detto (sopra, consid. 5.1) e come verrà
esposto in seguito (consid. 5.4), non è stata comprovata dagli acquirenti,
dalla testimonianza testé citata emerge che la situazione invocata era, semmai,
chiaramente palese, di modo che non vi può essere questione di dolo da parte
dei venditori.
5.4 Gli
attori rinviano altresì all’audizione 23 febbraio 2007 per rogatoria di __________,
anch’esso fornitore del negozio in questione. Egli ha dichiarato
che : “Au moment de la reprise du point de vente "__________", AP
1 et AP 2 m’ont fait part de doutes qu’ils avaient sur la qualité et sur le
prix de la marchandise. À mon avis, je considérai que cette marchandise qui n’était
plus de la saison a été estimée et cédée à un prix surévalué. En ce qui
concerne un état de vieillissement, de saleté ou d’endommagement de la
marchandise, je ne peux pas me prononcer ne l’ayant pas eu en mains” (risposta 3,
pag. 1). Egli ha poi aggiunto che : “Après avoir pris connaissance de l’inventaire
constituant la pièce D, seuls les articles de marque "__________" et
"__________" concerne la société __________. Il s’agit dès lors d’environ
une centaine de pièces. D’une manière globale, je peux répondre à cette
question en me prononçant uniquement sur la question de la surévaluation de la
marchandise, notamment du fait qu’elle n’était pas d’une extrême fraîcheur. J’ai
fais part à AP 1 et AP 2 de ce constat, estimant que cette marchandise aurait
même pu être vendue à la baisse” (risposta 4, pag. 1 seg.). Se non che,
una volta ancora il teste riferisce su una sua constatazione e non sugli
accordi tra le parti, ovvero, come già spiegato (sopra, consid. 5.1), se la
cosa consegnata era conforme a quella prevista contrattualmente.
Inoltre, la sua testimonianza comprova, di nuovo, che non vi è stata una
dissimulazione con astuzia di eventuali difetti. Invero, agli acquirenti
sarebbe bastato chiedere ai venditori la lista dei fornitori e interrogarli
sulla qualità della merce prima della sottoscrizione del contratto di
compravendita, invece di farlo solo in un secondo tempo, ovvero, come affermato
dallo stesso teste, “Au moment de la reprise du point de vente
"Biberon"”. In definitiva, gli attori non hanno
comprovato né la presenza di difetti dell’oggetto della compravendita, né che i
venditori abbiano agito con dolo dissimulando difetti.
6. Secondo
gli appellanti, inoltre, il Pretore ha erroneamente fondato il suo giudizio
sulla clausola n. 5 del contratto di compravendita (doc. B), secondo la quale
gli acquirenti “dichiarano, con la firma del presente contratto, di avere preso
visione dei beni venduti e li accettano nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano, senza eccezione alcuna. In particolare gli acquirenti si
impegnano a non sollevare, in futuro, eccezioni circa il funzionamento, difetti
o altro relativi agli oggetti ceduti”. Gli attori sostengono che in assenza di
pagamento dell’intero prezzo di vendita, il contratto (e quindi la clausola
testé citata) non è entrato in vigore, poiché la clausola n. 12 prevede che esso
“entrerà in vigore con effetto al 1° gennaio 2002 e dopo l’intero pagamento del
prezzo di vendita” (appello, pag. 7 seg. e 11 segg.). La censura non giova agli
appellanti. In precedenza, infatti, il Pretore aveva rilevato l’assenza di
prove sull’esistenza degli asseriti difetti e sulla tempestiva notifica degli
stessi (sentenza impugnata, pag. 3, consid. 4). La situazione degli acquirenti
non migliorerebbe, pertanto, neppure in assenza della clausola n. 5, a
prescindere dal fatto che la cessione del negozio è stata in realtà eseguita
anche prima dell’intero pagamento del prezzo, nonostante quanto indicato dalla clausola
n. 12.
7. Gli appellanti criticano inoltre la decisione del Pretore di non
aver ritenuto inadempienti i venditori dal profilo della clausola n. 6 del
contratto (doc. B; appello, pag. 12 segg.), secondo la quale “La venditrice si impegna a fornire agli acquirenti tutte le
informazioni e la relativa assistenza per un regolare trapasso delle attività
gestionali. In particolare la signora AA 1 si impegna a introdurre gli
acquirenti presso i fornitori e, più in generale, a coadiuvarle nei primi mesi
di attività”. Gli attori sostengono che i venditori
hanno fatto credere alla bontà dei rapporti economici con i fornitori, mentre
in realtà dalle testimonianze per rogatoria di __________ 19 dicembre 2006 e __________
24 novembre 2006 è emerso che le relazioni commerciali erano cessate prima
della vendita del negozio a causa della precaria situazione finanziaria dei
venditori. Al riguardo, essi si riferiscono anche all’estratto dell'Ufficio esecuzione e
fallimenti. Gli attori richiamano inoltre la testimonianza di __________ 29
novembre 2007 (recte: 22 novembre 2006), dove essa ha dichiarato “Ich habe von den neuen Eigentümern erfahren, dass sie den Laden
übernommen haben” (risposta 7, pag. 3) e a quella testé
citata di __________ dove egli, alla domanda se i venditori gli avevano
presentato gli acquirenti, ha risposto “Non,
certainement pas” (risposta 7, pag. 3). Tuttavia, gli
appellanti non si confrontano con la motivazione del Pretore, secondo il quale
essi non hanno provato l’entità del pregiudizio derivato loro dall’invocata
inadempienza dei venditori. Al riguardo, l’appello si rivela finanche
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). In
definitiva, l’appello, nella misura in cui è ricevibile, va respinto.
Considerandi
II. Sull'appello
adesivo
8.
I
convenuti chiedono la riforma del dispositivo sugli oneri processuali, nel senso
di condannare la controparte al pagamento di ripetibili maggiorate giusta l’art. 152 CPC (appello adesivo, pag. 4 in
mezzo e 6). Il Pretore ha ritenuto che tale disposto non era applicabile nella
fattispecie, poiché la lite non era temeraria. Gli appellanti adesivi rinviano
alle argomentazioni esposte dinanzi al primo giudice, in particolare a quelle
giuridiche illustrate al punto 3.1 delle conclusioni 7 maggio 2007 (pag. 4). Se
non che, il richiamo alle motivazioni espresse dinanzi al primo giudice è
inconciliabile con l’esigenza
di una motivazione chiara degli allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2004, Lugano 2005, n. 36
ad art. 309 CPC). Al riguardo l’appello adesivo è pertanto irricevibile. I convenuti sostengono che
l’appello è “inconsistente”, ciò che dimostrerebbe la temerarietà
della lite. La censura non può essere condivisa. Anzitutto, essa si riferisce,
se del caso, alla temerarietà dell’appello, non a quella della procedura di prima istanza. Inoltre, va
ricordato che vi è temerarietà quando una parte agisce con manifesta
ingiustizia, ovvero con la consapevolezza del proprio torto o con imprudenza
esagerata che si concretizza nel mancato impiego di quel minimo di diligenza
sufficiente a far apparire l’ingiustizia della propria domanda (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 1 segg. ad
art. 152 CPC). Del resto, la temerarietà processuale va ammessa con prudenza e
non si realizza nel caso concreto, dove non è provato che l’agire degli attori fosse meramente dettato
da motivazioni dilatorie. Non da ultimo va rilevato che l’appellante adesivo
neppure ha dato spiegazioni in merito all’entità della somma richiesta sicché
il gravame, non motivato, è irricevibile. Di conseguenza, l’appello adesivo, nella misura in cui è
ricevibile, dev’essere
respinto.
III. Sulle
spese e le ripetibili
9.
Gli
oneri processuali sono commisurati al diverso impegno che la trattazione
dell’appello principale ha richiesto rispetto a quello adesivo. In esito al presente giudizio gli attori vedono respingere
interamente il proprio gravame. Essi devono quindi assumere integralmente i
costi, compreso il versamento di adeguate ripetibili alla controparte. I
convenuti vedono a loro volta la reiezione del loro appello adesivo, i cui
costi sono quindi tutti addebitati a loro, tenuti anche a versare agli attori
un’adeguata indennità per
ripetibili.
10.
Il
valore litigioso ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF è di fr. 15'000.- per l’appello
e fr. 3'000.- per l’appello adesivo (fr. 5'000.- richiesti meno i fr. 2'000.- riconosciuti dal Pretore).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 segg. CPC,
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello
5 giugno 2007 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2. Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello
adesivo 20 agosto 2007 di AA 1 e AA 2 è respinto.
3. Gli
oneri dell’appello principale,
consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
già
anticipati dagli appellanti, sono posti a loro carico in solido, con l’obbligo di rifondere a AA 1 e AA 2, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 1'000.- complessivi per ripetibili.
4. Gli
oneri dell’appello adesivo,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
già
anticipati dagli appellanti adesivi, sono posti a loro carico in solido, con l’obbligo di rifondere a AP 1 e AP 2, sempre con
il vincolo di solidarietà, fr. 250.- complessivi per ripetibili.
5. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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