12.2007.143
Contratto d'assicurazione - disdetta - appello irricevibile
7 luglio 2008Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2007.143
Data decisione, Autorità:
07.07.2008, IICCA
Titolo:
Contratto d'assicurazione - disdetta - appello irricevibile
APPELLO
art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI
Incarto n.
12.2007.143
Lugano
7 luglio 2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.2
della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione 20 gennaio 2006 da
AP 1
RA 2
contro
AO 1
RA 1
con la
quale l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di una
rendita in caso di incapacità al guadagno di fr. 33'000.– annui dal 1° marzo
2004 oltre interessi, domanda alla quale si è opposta la convenuta, e che il
Pretore ha respinto con sentenza 15 maggio 2007;
appellante
l'attore con atto di appello 6 maggio 2007 (“recte” 6 giugno 2007), con
cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la
petizione, protestando spese e ripetibili e chiedendo il beneficio
dell'assistenza giudiziaria per la sede d'appello;
mentre
la convenuta propone nelle sue osservazioni del 10 agosto 2007 di respingere
l'appello, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP 1 ha stipulato
il 21 febbraio 1994 un'assicurazione sulla vita con la AO 1 (AO 1), polizza n.
1.604.435, il cui contenuto veniva modificato una prima volta nel corso del
1997 e una seconda il 6 settembre 2000, con effetto al 1° agosto 2000 (doc. A e
B; fascicolo doc. prodotti in edizione dalla Zurigo SA). Quest'ultima polizza
prevedeva, in caso di decesso prima del 1° agosto 2028, il versamento di fr.
110'000.–; in caso di incapacità al guadagno, l'assicurato avrebbe invece
percepito una rendita annua di fr. 33'000.–, pagabile trimestralmente dopo un
periodo di attesa di due anni, fino al 1° agosto 2028, con esonero dal
pagamento dei premi dopo un periodo di attesa di tre mesi.
2. Il 24 gennaio
2000, AP 1 concludeva con la ditta K__________ __________ (in seguito K__________
__________) – poi rilevata dalla E__________ __________ di A__________ __________
__________ (in seguito E__________ __________) – il seguente contratto di
mandato, denominato “conferimento d'incarico”:
“Con il presente conferimento d'incarico
viene affidato il portafoglio assicurativo di AP 1 alla K__________ __________
di __________, con l'autorizzazione ad intrattenere, nell'interesse del
mandante, tutti i rapporti con le Compagnie di Assicurazioni ed a negoziare con
le stesse qualsiasi copertura e/o modifica che si dovesse rendere necessaria. A
tale riguardo il mandatario prenderà contatto con le Compagnie interessate per
provvedere al trasferimento della gestione di tutti i contratti assicurativi.
Il mandatario si occuperà di offrire tutta l'assistenza e la consulenza necessaria
alla tutela degli interessi del mandante, nei confronti delle Compagnie di
Assicurazioni, inclusa l'assistenza e la gestione ordinaria degli eventuali
sinistri. Resta ferma la piena libertà, da parte del mandante, di accettare o
meno la stipulazione delle polizze e la liquidazione dei sinistri che verranno
proposti. Il presente incarico ha effetto con decorrenza 24. 01. 2000, e si
intende conferito a tempo indeterminato, salvo facoltà, in qualsiasi momento,
di revoca da parte del mandante o di rinuncia da parte del mandatario, previo
preavviso in entrambi i casi di tre mesi, da comunicare a mezzo di lettera
raccomandata.” (doc. C).
3. Il 1° aprile 2000,
AP 1 sottoscriveva una “convenzione di assistenza assicurativa” con la eR__________e
__________ (in seguito e__________ __________) del seguente tenore:
“1. Oggetto della convenzione
La
“e__________ -__________”, prende in gestione esclusiva i contratti
assicurativi stipulati dalla società. I premi nei confronti della Compagnia
d'Assicurazione rimangono a carico della società. La convenzione è firmata a
proprio nome dal rappresentante legale.
2.
Doveri della e__________
La
e__________e si impegna ad ottenere le migliori prestazioni assicurative per il
cliente, analizzando le polizze assicurative. La e__________ gestisce,
controlla ed eventualmente adatta le assicurazioni già esistenti. Queste
prestazioni sono eseguite in modo continuo, al fine di poter garantire al
cliente sempre migliori prestazioni assicurative. In caso di sinistro la e__________e
provvede per conto del cliente ad allestire tutti i vari formulari e si impegna
affinché la società riceva tutte le indennità dovute dall'Assicurazione. La e__________e
informa il cliente sulle novità nel campo assicurativo ed eventuali nuove
possibilità di copertura assicurativa.
3.
Competenze
La
e__________e è autorizzata a chiedere in nome del cliente delle nuove offerte
assicurative, discuterle e negoziarle, procurarsi e concedere informazioni necessarie
all'offerta.
4.
Onorario
La
eReSTe riceve per la propria attività una commissione di gestione dalla
Compagnia d'Assicurazione. Null'altro è dovuto dal cliente.
5.
Durata delle convenzione
Questa
convenzione ha validità dal 1.4.2000 e conclusa fino al 31 dicembre 2000. Nel
caso in cui le parti non disdicano il presente contratto con un preavviso di 3
mesi, lo stesso si ritiene rinnovato per un ulteriore anno, e così di seguito.
La
gestione dei contratti assicurativi sarà effettuata dalla KS Consulenze &
Servizi Assicurativi” (doc. 3)
4. In data 8
giugno 2000 Zurigo SA ha inviato uno scritto a K__________ __________ relativo
all'assicurato AP 1, comunicando che il contratto d'assicurazione era “stato
riattivato con le stesse prestazioni” (doc. 11). K__________ __________ ha poi
chiesto il 23 giugno 2000 a Zurigo SA di spedirle le polizze sulla vita di AP 1,
allegando il mandato di gestione del 24 gennaio 2000 “per conoscenza” (doc. D).
Vi è quindi stato l'invio di due lettere di AO 1 a K__________ __________, sempre
inerenti AP 1, segnatamente il 29 agosto 2000, nel quale si sottoponevano
all'assicurato due varianti per la modifica delle prestazioni assicurative (doc.
11) e il 19 settembre 2000, con cui si confermava che la modifica della polizza
richiesta dall'assicurato era stata effettuata (doc. 9).
__________ ha dipoi trasmesso a “AP 1 c/o K__________ __________” i conteggi/richieste
di versamento dei premi trimestrali (in seguito conteggio) e le diffide
seguenti: il conteggio 12 ottobre 2000 per il premio esigibile il 1° novembre
2000, il conteggio 15 gennaio 2001 per il premio esigibile il 1° febbraio 2001,
la diffida 16 marzo 2001 per il mancato pagamento di quest'ultimo premio, il
conteggio 6 aprile 2001 per il premio esigibile il 1° maggio 2001, il conteggio
per il premio esigibile il 1° agosto 2001, la diffida 18 settembre 2001 per il
mancato pagamento di quest'ultimo premio (doc. 6 e 7; fascicoli doc. prodotti
in edizione da RA 2 e AO 1). AP 1 ha dato seguito alle richieste di pagamento e
alle diffide di cui sopra, a lui trasmesse da K__________ __________ (act.
XIII, n. 8 pag. 7 verso il basso; fascicolo doc. prodotti in edizione dalla E__________
__________).
5. AO 1 ha pure
inviato a “Gatti Fabrizio c/o K__________ __________ __________” il conteggio 5
ottobre 2001 per il premio trimestrale esigibile il 1° novembre 2001 e –
tramite invio postale raccomandato – la diffida 18 dicembre 2001 per il mancato
pagamento di quest'ultimo premio (doc. E e doc. 9; fascicoli doc. prodotti in
edizione da E__________ __________ e AO 1). In data 8 febbraio 2002, constatato
il mancato pagamento del premio, AO 1 ha notificato – pure con invio
raccomandato all'indirizzo predetto – la rescissione del contratto di
assicurazione sulla vita di cui alla polizza n. 1.604.435, dichiarando estinta
la copertura assicurativa (doc. F; fascicoli doc. prodotti in edizione da E__________
__________ e AO 1).
Con lettera 2 luglio
2002 (doc. G), __________ ha comunicato a __________ di essere “in malattia dal
7 marzo 2002” e ha chiesto l'esonero dal pagamento dei premi di due “polizze
vita”, tra le quali quella oggetto della presente vertenza. AO 1 ha nel seguito
respinto la richiesta di AP 1 di versamento della rendita prevista dalla
polizza n. 1.604.435, con riferimento all'intervenuta rescissione del contratto
(doc. L).
6. Con petizione 20
gennaio 2006, AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al versamento di una rendita
in caso di incapacità al guadagno di fr. 33'000.– annui dal 1° marzo 2004 oltre
interessi. L'attore ha contestato la rescissione del contratto d'assicurazione
in quanto, a suo dire, AO 1 aveva l'obbligo di inviare direttamente a lui –
all'indirizzo privato notificato al momento della conclusione della polizza – la
lettera di diffida e non a K__________ __________. Questo obbligo sarebbe
sancito dalle condizioni generali dell'assicurazione (art. 16 e 19 CGA). K__________
__________ avrebbe ricevuto il mandato di gestire il portafoglio assicurativo,
ma non di ricevere tutta la corrispondenza relativa alle polizze in vigore; dal
contenuto del contratto di mandato non vi sarebbero elementi per ammettere che
il recapito delle lettere di diffida e di annullamento del contratto dovesse
aver luogo presso K__________ __________. Il fatto che determinati premi
assicurativi siano stati pagati malgrado l'invio, a suo dire, non
giuridicamente valido di conteggi e diffide, non legittimerebbe “la convenuta
ad effettuare tali comunicazioni in particolare per quanto attiene la diffida”
presso K__________ __________. Inoltre, vista l'importanza della comunicazione,
l'assicuratore doveva accertarsi che il contraente della polizza assicurativa
avesse ricevuto personalmente la diffida e non accontentarsi semplicemente di
una probabile ricezione. AO 1 si è opposta alla petizione con risposta 20
aprile 2006. Nei successivi allegati scritti le parti hanno ribadito le
rispettive domande di giudizio. Esperita l'istruttoria, le parti hanno
rinunciato a comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei
loro memoriali conclusivi.
7. Statuendo il 15
maggio 2007 il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di
giustizia (fr. 5'000.–) e le spese (fr. 500.-) a carico dell' attore, con
l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 8’000.- per ripetibili. Il Pretore
ha analizzato la facoltà di rappresentanza di K__________ __________, rilevando
che in seguito al conferimento del mandato d'incarico 24 gennaio 2000,
quest'ultima era autorizzata, tra le altre cose, “ad intrattenere,
nell'interesse del mandante, tutti i rapporti con le Compagnie
d'Assicurazioni”. Secondo il primo giudice, appare pacifico che una simile
autorizzazione comprende anche la facoltà di ricevere una diffida per il
mancato pagamento di un premio; l'espressione “tutti i rapporti con le
Compagnie d'Assicurazioni” non lascerebbe adito ad interpretazioni. Egli
evidenzia che a conferma di questa tesi si può rilevare che nella stipula tra
l'attore e K__________ __________ era previsto che quest'ultima avrebbe
provveduto al “trasferimento di tutti i contratti assicurativi”. Non si
capisce, aggiunge il Pretore, cosa avrebbe dovuto significare il “trasferimento
di gestione”, se non che il mandatario avrebbe dovuto diventare il nuovo
interlocutore, di fronte alle compagnie di assicurazioni per tutto ciò che
riguardava il rapporto assicuratore-assicurato. Egli ha anche precisato che la
diffida non costituisce un negozio per il quale non è ammissibile la
rappresentanza, rispettivamente non è un fatto così altamente personale da
esigere l'invio diretto all'assicurato invece che al suo rappresentante. La
stipula, continua il primo giudice, non limitava l'autorizzazione della K__________
__________ a taluni aspetti della gestione, riservandone altri all'espletamento
in prima persona da parte dell'assicurato; l'attore non può quindi essere
seguito quando dichiara che “la semplice gestione del portafoglio assicurativo
non include la ricezione di tutta la corrispondenza relativa alle polizze in
vigore”. L'importanza della procedura di diffida, prosegue il Pretore, non
comporta che quest'ultima debba essere comunicata direttamente al partner
contrattuale, in vece del suo rappresentante; benché la diffida in oggetto
fosse una comunicazione estremamente importante, essa poteva essere notificata
al rappresentante dell'assicurato e la compagnia di assicurazioni non era
tenuta a preoccuparsi che pervenisse effettivamente al destinatario. Inoltre,
il fatto che nelle condizioni generali fosse stabilito che “la AO 1 le spedisce
la diffida” non può evidentemente essere interpretato come un obbligo di
indirizzarla al contraente in persona, in caso contrario, rileva ancora il
primo giudice, tutte le disposizioni di legge, così come i contratti,
dovrebbero specificare che la rappresentanza è possibile. Il Pretore ha poi
evidenziato a titolo abbondanziale che il comportamento dell'attore in
relazione all'invio di tutta la corrispondenza a lui intestata all'indirizzo
della K__________ __________ configura comunque una procura apparente. L'istruttoria,
rileva il primo giudice, ha permesso di accertare che AO 1 aveva già trasmesso
una moltitudine di comunicazioni con le modalità della diffida contestata, tra
cui anche due diffide uguali a quella in oggetto; l'attore, non intervenendo
per cambiare questa prassi (e meglio dando seguito alle comunicazioni, con il
pagamento e le razioni alle diffide) ha confermato – se mai ve ne fosse ancora
bisogno – l'autorizzazione della K__________ __________ a ricevere dette
comunicazioni a suo nome. Di conseguenza, conclude il Pretore, K__________ __________
era autorizzata a ricevere le comunicazioni oggetto della presente vertenza e
quindi la rescissione del contratto è avvenuta in modo giuridicamente valido,
motivo per il quale le pretese fatte valere dall'attore, che si fondano sul
contratto stesso, non possono essere accolte.
8. AP 1 è insorto con
appello del 6 giugno 2007, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato
nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili. Nelle
osservazioni del 10 agosto 2007 AO 1 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili.
9. Il significato
dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di
circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del
diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti
delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed
eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia
necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio
che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano
richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della
procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero
invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui
la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si
limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che
si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 22 ad
art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10). La riproduzione di
ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi
principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di
convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle
risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare
avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. Ciò premesso, si constata che l'appello dell’attore è costituito,
eccezion fatta per pochissime frasi, dalla letterale trascrizione delle
conclusioni presentate al Pretore il 16 aprile 2007 ed è perciò, per i motivi
testé esposti, manifestamente irricevibile nella misura in cui le citazioni
tratte da quell'allegato non sono al servizio di circostanziate censure al
giudizio pretorile.
Fatti
9.1. Esaminando nel
dettaglio l'appello si constata in effetti che i punti da 1 a 6 “in fatto”,
pagine da 2 a 4 dell'appello corrispondono integralmente ai punti da 1 a 6 “in
fatto”, pagine da 2 a 3 delle conclusioni. I punti 1 e 2 “in diritto”, pagine
da 4 (in basso) a 6 (in alto) dell'appello corrispondono integralmente ai punti
1 e 2 “in diritto”, pagine da 3 (in basso) a 5 (in alto) delle conclusioni. Il
punto 3 “in diritto”, pagina 6 dell'appello – fatta eccezione per il 1°
paragrafo e le prime due frasi del 3° paragrafo – corrisponde al punto 6 “in
diritto”, pagina 6 delle conclusioni. Il punto 4 “in diritto”, pagine da 6 (in
basso) a 7 (verso l'alto) dell'appello – fatta eccezione per la prima frase – corrisponde
al punto 5 “in diritto”, pagina 6 in alto (a partire dalla seconda frase) delle
conclusioni.
9.2 Non resta dunque
che esaminare il contenuto delle pochissime frasi dell'appello che non
costituiscono una pedissequa ricopiatura delle conclusioni o di parti di esse.
Il punto 7 “in fatto” non
è di alcun rilievo. Trattasi in effetti di un brevissimo riassunto di alcuni
contenuti della sentenza del Pretore, con l'esplicitazione della volontà di
ricorrere.
Il 1° capoverso del punto
3 “in diritto” è pure privo di rilevanza. In esso l'appellante si limita
infatti a rilevare che “l'appellata sostiene che l'invio della corrispondenza
alla __________ sarebbe conforme al contratto di mandato concluso tra
quest'ultima e l'appellante nonché alle circostanze”. Con questa affermazione
l'appellante non si confronta con una precisa argomentazione del Pretore. Si limita
ad introdurre il discorso, che poi affronta ripetendo quanto già detto nelle
conclusioni, anzi, riproducendo integralmente un passaggio delle medesime. Su
questo punto il gravame si rivela ancora una volta inammissibile.
Nelle prime due frasi
del 3° paragrafo del punto 3 “in diritto”, __________ rileva che, a suo dire,
“contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore, il fatto che la K__________
fosse autorizzata ad intrattenere, nell'interesse del mandante, tutti i
rapporti con le Compagnie di Assicurazioni, non significa ancora che la stessa
avesse la facoltà di ricevere validamente una diffida per il pagamento di un
premio o una comunicazione di rescissione del contratto assicurativo”. Egli
ribadisce che “la K__________ era autorizzata ad intrattenere rapporti con le compagnie
assicurative volti a negoziare una copertura assicurativa o un'eventuale
modifica della copertura già esistente” e che “è unicamente in tale ambito che
la K__________ era autorizzata ad intrattenere, nell'interesse del mandante,
tutti i rapporti con le Compagnie di Assicurazioni”. L'appellante si limita a
riproporre il proprio punto di vista senza confrontarsi seriamente con le
considerazioni con le quali il primo giudice aveva ritenuto pacifico che il
conferimento d'incarico 24 gennaio 2000 – che aveva, tra le altre cose,
autorizzato K__________ __________ “ad intrattenere, nell'interesse del
mandante, tutti i rapporti con le Compagnie di assicurazioni” – comprendeva
anche la facoltà di ricevere validamente una diffida per il mancato pagamento
di un premio. Il Pretore aveva in effetti pure rettamente evidenziato – ma
l'appellante è palesemente silente su ciò – che “tutti i rapporti con le
compagnie di Assicurazioni” è un'espressione che non lascia adito ad
interpretazioni diverse e che, a conferma di questa tesi, vi è anche il fatto
che nella stipula tra AP 1 e K__________ __________ era previsto espressamente
il “trasferimento della gestione di tutti i contratti assicurativi”. Il primo
giudice ne aveva giustamente concluso che non si capisce cosa avrebbe dovuto
significare il “trasferimento della gestione”, se non che il mandatario avrebbe
dovuto diventare il nuovo interlocutore, di fronte alle compagnie di
assicurazioni, per tutto ciò che riguardava il rapporto assicuratore-assicurato.
L'appello cade dunque nuovamente nel vuoto.
Nella prima frase del punto
4 “in diritto”, AP 1 sostiene che “neppure il fatto che l'appellata avesse già
trasmesso all'appellante una moltitudine di comunicazioni (cfr. sentenza
impugnata pag. 8) per il tramite della K__________ permette di concludere che
la Zurigo Assicurazioni potesse validamente notificare una diffida di pagamento
al signor AP 1 inviandola unicamente alla K__________”. L'appellante omette
nuovamente di confrontarsi puntualmente con le considerazioni del Pretore, che
tra la menzionata moltitudine di comuninazioni aveva annoverato anche due
diffide uguali a quella in oggetto. Il primo giudice aveva rettamente ritenuto
– e l'appellante è ancora una volta silente al riguardo – che AP 1, non
intervenendo per cambiare questa prassi (e meglio dando seguito alle
comunicazioni, con il pagamento dei premi e le reazioni alle diffide) aveva
confermato – se mai ve ne fosse ancora bisogno – l'autorizzazione della K__________
__________ a ricevere dette comunicazioni a suo nome. L'appello si rivela
pertanto, ancora una volta, privo di consistenza.
Al punto 5 “in diritto”,
AP 1 si limita dipoi a concludere che “la K__________ __________ non era
autorizzata a ricevere le comunicazioni oggetto della presente causa” e che “di
conseguenza, la rescissione del contratto di assicurazione non è avvenuta in
modo corretto e giuridicamente valido”. L'appello non merita dunque su questo
punto di una specifica disamina.
10. Per questi motivi,
l’appello, manifestamente infondato, deve essere respinto. Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono calcolati su un valore
litigioso di fr. 825'000.– (fr. 33'000.–x 25 anni). Alla parte appellata viene
riconosciuta un’equa indennità a titolo di ripetibili di seconda istanza (art.
150 CPC). L’istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria formulata
dall'attore in appello, pur essendo pacifico il suo stato d'indigenza, non può
essere accolta, atteso che per le sue pretese, già evase con argomentazioni
convincenti dal primo giudice, non era sin dall'inizio dato il requisito della
probabilità di esito favorevole ("fumus boni iuris", cfr. art. 3 e 14
LAG; Cocchi/Trezzini, op. cit.,
m. 2 e 8 ad art. 157).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la LTG,
dichiara e
pronuncia:
1. L’appello
6 giugno 2007 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
L'istanza
di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura
d'appello presentata da AP 1 è respinta.
3.
Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in :
a)
tassa di giustizia fr. 4'000.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
4'050.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
AO 1 sulla Vita fr. 6'000.– per ripetibili di appello.
4.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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