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Decisione

12.2007.144

sfratto - appellabilità - valore litigioso

21 giugno 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2007.144

Data decisione, Autorità:

21.06.2007, IICCA

Titolo:

sfratto - appellabilità - valore litigioso

PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI

VALORE DI CAUSA

art. 8 CPC-TI

art. 506 CPC-TI

Incarto n.

12.2007.144

Lugano

21 giugno

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.135

della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza di sfratto 10

maggio 2007 da

AO 1

contro

AP 1

AP 2

sulla quale il Segretario

assessore si è pronunciato, con decisione 12 giugno 2007, accogliendo l’istanza

di sfratto;

ed ora sull'appello - non

datato ma rimesso alla posta il 15 giugno 2007 - con cui la parte soccombente

in prima sede, previa richiesta di concessione dell’effetto sospensivo, postula

l'accoglimento del ricorso;

mentre la controparte non

è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che

con la decisione qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che il

locatore aveva posto termine al contratto di locazione con disdetta per mora per

il 30 aprile 2007, ha accolto l'istanza di sfratto;

che con

l'appello che qui ci occupa, i conduttori dichiarano di appellare il decreto di

sfratto, rilevando di non aver partecipato all'udienza per un disguido e

Considerandi

adducendo di aver concluso un accordo con la controparte per il pagamento dei

canoni arretrati, chiedono "l'accoglimento del nostro ricorso con effetto sospensivo

dello sfratto";

che in caso di sfratto il

valore litigioso si determina secondo la pigione dovuta per il periodo durante

il quale il contratto continua a sussistere nell'ipotesi in cui la disdetta non

sia valida, ritenuto che tale periodo si estende fino al momento in cui si

possa dare, o sia stata effettivamente data, una nuova disdetta (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., ad art.

8.

N. 18);

che in

concreto, il valore litigioso corrisponde quindi all'interesse dell'inquilino

alla continuazione del rapporto contrattuale sino alla normale scadenza (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, ad art. 8 m.

4), ovvero alle pigioni dovute dal 30 aprile 2007 (data per la quale è stata

notificata la disdetta 22 marzo 2007) sino al 29 gennaio 2008 (data per la

quale, secondo il contratto, potrebbe essere disdetta la locazione), per un

totale di fr. 8'604.-;

che, di

conseguenza la sentenza impugnata è appellabile e, da questo punto di vista, il

ricorso ricevibile;

che,

nondimeno, il gravame, corredato di una domanda di concessione dell’effetto

sospensivo che diviene priva d’oggetto a seguito dell’emanazione del presente

giudizio, può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare

dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali

osservazioni;

che in

effetti i conduttori non pretendono in alcun modo che la sentenza con cui il

giudice di prime cure ha decretato lo sfratto sarebbe errata

e dunque da riformare;

che

l’appello in questione deve pertanto essere respinto, ritenuto che nelle

particolari circostanze si può senz’altro prescindere dal prelevare tassa di

giustizia o spese;

per i quali motivi

Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC

pronuncia: 1. L’appello

15.

giugno 2007 di AP 1 e AP 2 è respinto.

2.

Non

si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso della vertenza (fr. 8'604.-)

non raggiunge il limite di legge di fr. 15'000.- previsto per le procedure in

materia di locazione, contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne questioni di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso

termine è possibile proporre anche il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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