12.2007.144
sfratto - appellabilità - valore litigioso
21 giugno 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2007.144
Data decisione, Autorità:
21.06.2007, IICCA
Titolo:
sfratto - appellabilità - valore litigioso
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
VALORE DI CAUSA
art. 8 CPC-TI
art. 506 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.144
Lugano
21 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.135
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza di sfratto 10
maggio 2007 da
AO 1
contro
AP 1
AP 2
sulla quale il Segretario
assessore si è pronunciato, con decisione 12 giugno 2007, accogliendo l’istanza
di sfratto;
ed ora sull'appello - non
datato ma rimesso alla posta il 15 giugno 2007 - con cui la parte soccombente
in prima sede, previa richiesta di concessione dell’effetto sospensivo, postula
l'accoglimento del ricorso;
mentre la controparte non
è stata invitata a presentare le sue osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con la decisione qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che il
locatore aveva posto termine al contratto di locazione con disdetta per mora per
il 30 aprile 2007, ha accolto l'istanza di sfratto;
che con
l'appello che qui ci occupa, i conduttori dichiarano di appellare il decreto di
sfratto, rilevando di non aver partecipato all'udienza per un disguido e
Considerandi
adducendo di aver concluso un accordo con la controparte per il pagamento dei
canoni arretrati, chiedono "l'accoglimento del nostro ricorso con effetto sospensivo
dello sfratto";
che in caso di sfratto il
valore litigioso si determina secondo la pigione dovuta per il periodo durante
il quale il contratto continua a sussistere nell'ipotesi in cui la disdetta non
sia valida, ritenuto che tale periodo si estende fino al momento in cui si
possa dare, o sia stata effettivamente data, una nuova disdetta (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., ad art.
8.
N. 18);
che in
concreto, il valore litigioso corrisponde quindi all'interesse dell'inquilino
alla continuazione del rapporto contrattuale sino alla normale scadenza (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, ad art. 8 m.
4), ovvero alle pigioni dovute dal 30 aprile 2007 (data per la quale è stata
notificata la disdetta 22 marzo 2007) sino al 29 gennaio 2008 (data per la
quale, secondo il contratto, potrebbe essere disdetta la locazione), per un
totale di fr. 8'604.-;
che, di
conseguenza la sentenza impugnata è appellabile e, da questo punto di vista, il
ricorso ricevibile;
che,
nondimeno, il gravame, corredato di una domanda di concessione dell’effetto
sospensivo che diviene priva d’oggetto a seguito dell’emanazione del presente
giudizio, può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare
dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali
osservazioni;
che in
effetti i conduttori non pretendono in alcun modo che la sentenza con cui il
giudice di prime cure ha decretato lo sfratto sarebbe errata
e dunque da riformare;
che
l’appello in questione deve pertanto essere respinto, ritenuto che nelle
particolari circostanze si può senz’altro prescindere dal prelevare tassa di
giustizia o spese;
per i quali motivi
Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC
pronuncia: 1. L’appello
15.
giugno 2007 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2.
Non
si prelevano né tasse né spese.
3.
Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso della vertenza (fr. 8'604.-)
non raggiunge il limite di legge di fr. 15'000.- previsto per le procedure in
materia di locazione, contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne questioni di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso
termine è possibile proporre anche il ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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