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Decisione

12.2007.145

Contratto d'impresa generale

14 agosto 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti con atto di appello 11 giugno 2007, con cui chiedono la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere la petizione o in subordine di

accoglierla unicamente per fr. 52'876.25, protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi;

mentre le

attrici con osservazioni 27 agosto 2007 postulano la reiezione del gravame pure

con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con

contratto d’impresa generale 21 luglio 2001 (doc. A inc. n. DI.2003.9 rich.) AP

1 e AP 2 hanno incaricato le ditte AO 2 e AO 1 di edificare, con la formula

“chiavi in mano”, una casa unifamiliare sulla part. n. __________ di __________.

Il contratto, integrato dalla relazione tecnica, dalla planimetria 1:500, dai

piani 1:100, dal piano delle canalizzazioni e dalla licenza edilizia, prevedeva

il pagamento di una mercede di fr. 420'000.-, nella quale erano compresi, oltre

al costo del terreno (fr. 50'000.-), i lavori e le forniture necessarie alla

costruzione dell’opera conformemente alle indicazioni contrattuali; le

installazioni di cantiere, protezioni, recinzioni e regolazione del traffico, la

direzione del cantiere, gli onorari degli architetti ed ingegneri, il consumo

di acqua e di elettricità del cantiere, la pulizia generale dell’edificio prima

della consegna e gli interessi di costruzione. Espressamente esclusi dal

contratto erano invece le tasse per allacciamenti, le opere da gessatore, la

cucina, le opere da piastrellista, la fornitura di apparecchi sanitari, le

impermeabilizzazioni speciali e i drenaggi, nonché le modifiche e le aggiunte

apportate alle prestazioni contrattuali. Il 6 maggio 2002 (doc. 2) le parti hanno

concordato una parziale modifica del contratto d’impresa generale, nel senso di

non eseguire alcune prestazioni previste e di aggiungerne altre, tra cui la

struttura del piano interrato con il relativo impianto elettrico, il tutto con

un maggior esborso quantificato in fr. 20'407.-.

Ultimati

i lavori esterni, la ditta AO 1 ha inviato una prima fattura di fr. 110'857.95

(già comprensiva degli acconti nel frattempo ricevuti, cfr. doc. A) per le

opere riguardanti l’abitazione, la sistemazione esterna, i drenaggi, le scale

d’accesso ed altre opere fuori contratto, poi seguita da una seconda di fr.

13'159.05 (doc. B), relativa all’esecuzione dei posteggi coperti. A saldo delle

sue pretese, la ditta AO 2 ha a sua volta emesso una fattura di fr. 11'500.-

(doc. D).

2. Con

la petizione in rassegna AO 1 e AO 2 hanno chiesto la condanna di AP 1 e AP 2

in solido al pagamento di fr. 135'517.- oltre interessi, somma corrispondente

alle tre fatture rimaste impagate.

I

convenuti si sono opposti alla petizione, rilevando come le somme pretese dalle

attrici, sempre che non fossero già state saldate come sembrava risultare da

una dichiarazione del direttore dei lavori (doc. 1), dovevano essere compensate

con il minor valore dell’opera non terminata, con i difetti riscontrati, con le

opere eseguite direttamente dai committenti ed altri danni.

3. Con

la sentenza qui impugnata il Segretario assessore, richiamate correttamente le

norme sul contratto d’appalto (art. 363 segg. CO), ha dapprima escluso che i

convenuti potessero prevalersi della dichiarazione di cui al doc. 1. Sulla base

delle risultanze istruttorie ed in particolare della perizia giudiziaria, il

giudice di prime cure ha quindi stabilito che le attrici, oltre alla mercede pattuita

nel contratto d’appalto generale (fr. 420'000.-), aumentata di quanto previsto

nella sua aggiunta (fr. 20'407.-), potevano pretendere un’ulteriore

remunerazione per le opere supplementari eseguite (fr. 39'026.10) e per la loro

progettazione e direzione lavori (fr. 3'228.-). Preso atto dei pagamenti

effettuati dai convenuti (fr. 375'864.85) e del minor valore dell’opera a

seguito della sua difettosità (fr. 18'500.-), egli ha pertanto determinato in

fr. 88'296.25 più interessi il saldo dovuto alle attrici, somma per la quale ha

parzialmente accolto la petizione.

4. Con

l’appello che qui ci occupa i convenuti, in riforma del querelato giudizio, chiedono

in via principale di respingere la petizione, ribadendo che con lo scritto di

cui al doc. 1 il direttore dei lavori aveva dato atto del pagamento di tutti

gli artigiani e fornitori, ivi comprese quindi le attrici. In subordine auspicano

che la petizione venga accolta limitatamente a fr. 52'876.25 più interessi (recte:

fr. 54'205.95, dovendosi aggiungere l’IVA alle posizioni non impugnate drenaggi

alla base del muro, pilastri con e senza quadro elettrico e muro versante sud),

contestando che le spese per il muretto in beton sul muro di pietra (fr. 5'354.-),

per le opere varie come a distinta doc. 81 rich. compresi i drenaggi nel cantinato

(fr. 5'330.-) e per la scala di accesso all’entrata (fr. 9'515.40)

costituissero opere supplementari, rilevando che l’errore nel posizionamento

dei pilastri dei posteggi coperti aveva causato loro un danno (fr. 3'500.-), escludendo

che alle attrici potesse essere riconosciuto un ulteriore onorario per la

progettazione e la direzione dei lavori delle opere supplementari (fr. 3'228.-)

ed evidenziando come i pagamenti effettuati ammontassero a fr. 383'027.75. Essi

inoltre rimproverano al primo giudice di non aver ammesso, a torto, le

compensazioni per le posizioni relative ai difetti per odori, muretto sopra

scala, posa recinzione esterna, modifiche apportate ai gradini e rimozione

terra di montagna. Censurata, infine, è anche la data di decorrenza degli interessi

attribuiti alla controparte.

5. Delle

osservazioni con cui le attrici postulano la reiezione del gravame, si dirà, se

necessario, nei prossimi considerandi.

6. Con

la prima censura d’appello i convenuti sostengono che il prezzo pattuito per l’edificazione

della loro casa sarebbe già stato completamente pagato e a comprova di questa

circostanza fanno riferimento alla dichiarazione firmata il 7 febbraio 2003,

oltre che da loro, dal direttore dei lavori arch. __________ __________ (doc.

1), il quale, in uno scritto indirizzato al C__________ __________, aveva tra

l’altro dato atto che non sussistevano motivi per l’iscrizione di ipoteche

legali in quanto i diversi artigiani e ditte fornitrici / partecipanti erano

stati saldati rispettivamente lo sarebbero stati con i pagamenti di complessivi

circa fr. 100'000.- risultanti dalla lista allegata a quel momento, in cui era

tra l’altro indicato un importo di circa fr. 30'000.- alla ditta AO 1. Il

Segretario assessore ha escluso che quel documento potesse essere rilevante in

quanto lo stesso, per altro indirizzato alla banca e finalizzato

all’ottenimento del consolidamento del credito di costruzione, non era stato

sottoscritto né dalla ditta AO 1, né dalla ditta AO 2, tanto più che all’arch. __________

non risultava essere stato conferito il potere di rappresentare gli appaltatori

o di amministrare la società semplice da essi costituita, né risultava che egli

nell’occasione avesse agito per loro conto (sentenza p. 17). In questa sede i

convenuti contestano che il documento in questione, a loro dire sottoscritto

dall’arch. __________ in rappresentanza delle attrici e quanto meno della ditta

AO 2, potesse essere valido solo nei confronti della banca, tanto più che nessuno

ne aveva sostenuto il carattere falso o simulato. La censura è infondata.

Contrariamente all’assunto dei convenuti, è innanzitutto incontestabile che

l’arch. __________ abbia sottoscritto la dichiarazione litigiosa a titolo

personale, quale direttore dei lavori, e non in rappresentanza delle attrici: i

convenuti non hanno in effetti provato in virtù di quali circostanze costui, a

cui non era stato conferito un tale potere di rappresentanza nel contratto e

che nemmeno era organo della omonima SA (cfr. l’ispezione a RC effettuata

d’ufficio dalla scrivente Camera), potesse essere considerato un valido rappresentante

delle attrici o almeno di una di esse, non potendo evidentemente bastare la

loro semplice affermazione, non suffragata da alcuna prova, che egli le avesse

“sempre” rappresentate. La questione non necessita in ogni caso di essere

ulteriormente approfondita. Il documento in questione non concerneva infatti il

rapporto contrattuale tra le attrici e i convenuti, ma unicamente quello tra

questi ultimi e la banca che aveva erogato il credito di costruzione, il tutto

in vista del suo consolidamento: di qui la menzione nello scritto che lo stesso

veniva rilasciato “in fede e coscienza ad uso del C__________ __________”. Che

la dichiarazione nulla avesse a che fare con il rapporto contrattuale con le

attrici e comunque non andasse intesa quale rinuncia ad eventuali crediti, era

del resto provato dal fatto che già poco più di un mese dopo, senza che nel

frattempo si fossero verificate circostanze di rilievo, ai convenuti erano poi

state trasmesse le fatture di cui ai doc. A e B (che facevano seguito ad altre

precedenti 2 fatture, inviate il 20 febbraio e il 4 marzo 2003, cfr. doc. 69

rich. e doc. C inc. n. DI.2003.9 rich.), accompagnate da un’istanza di

iscrizione d’ipoteca legale provvisoria (inc. n. DI.2003.9 rich.). Ma comunque nemmeno

il tenore del documento può a ben vedere suffragare la tesi dei convenuti,

secondo cui il rapporto contrattuale dovrebbe essere considerato saldato con i

pagamenti di circa fr. 100'000.- indicati nella distinta allegata: dalla

ricostruzione contabile effettuata dal giudice di prime cure (sentenza p.

20-22), non contestata in questa sede, è in effetti risultato che i convenuti, dopo

il 7 febbraio 2003, nemmeno hanno pagato i circa fr. 30'000.- che avrebbero

dovuto versare alla ditta AO 1; essi hanno anzi pagato solo fr. 16'141.50 al

serramentista, fr. 10'000.- al falegname, fr. 5'900.- all’elettricista e fr.

1'191.15 al metalcostruttore, così che la differenza non pagata rispetto ai

circa fr. 100'000.-, di circa fr. 66'767.35, andava forzatamente versata alle

attrici nella loro qualità di impresa generale. Si aggiunga poi che la dichiarazione

neppure teneva conto dei lavori di sistemazione esterna e degli interventi che

non davano diritto alla garanzia dell’ipoteca legale (tra cui la fattura

dell’architetto e direttore dei lavori, cfr. doc. D).

7. Nell’ipotesi,

che si è qui verificata, in cui la petizione non dovesse essere già respinta in

considerazione della sottoscrizione del doc. 1 da parte dell’arch. __________,

i convenuti espongono tutta una serie di ragioni che imporrebbero di ridurre le

somme dovute alle attrici in capitale ed interessi.

7.1 Essi affermano

innanzitutto che il muretto in beton sul muro di pietra (fr. 5'354.-), le opere

varie come a distinta doc. 81 rich. compresi i drenaggi nel cantinato (fr.

5'330.-) e la scala di accesso all’entrata (fr. 9'515.40) non costituivano in

realtà opere supplementari, da pagare a parte, ma erano comprese nel contratto

“chiavi in mano”. A torto. Il perito giudiziario, sulla base in particolare dei

disegni allegati al contratto, ha in effetti rilevato che nessuna delle

posizioni descritte al punto 2 del doc. A, tra le quali vi erano proprio il

muretto in beton sul muro di pietra e la scala di accesso all’entrata, era

parte integrante del contratto d’impresa generale e delle aggiunte apportate

con il doc. 2 (perizia p. 7). Il fatto che egli in seguito abbia aggiunto di

concordare comunque sul fatto che i committenti avrebbero potuto comprensibilmente

supporre che tali opere fossero comprese nel prezzo pattuito (perizia p. 7,

cfr. pure p. 5) non migliora la posizione dei convenuti, anche perché l’esperto

non è stato in grado di fornire alcuna ragione tecnica oggettiva a sostegno di

una tale conclusione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 12 ad art. 247). Nulla permette del resto di

ritenere che le due opere fossero indispensabili o che il muretto in questione,

la cui esecuzione aveva oltretutto trovato riscontro solo in una successiva

domanda edilizia, potesse rientrare - diversamente dai muri ciclopici (cfr.

perizia p. 2 e 5) - tra i muri di sostegno previsti inizialmente nella

relazione tecnica annessa al contratto o ancora fosse stato eseguito a seguito

di un errore o di una scelta imputabile all’impresa, circostanza quest’ultima per

altro evocata per la prima volta e quindi irritualmente solo in questa sede

(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Quanto alla tesi secondo cui le opere varie come

a distinta doc. 81 rich. compresi i drenaggi nel cantinato non costituivano a

loro volta opere supplementari, la stessa è irricevibile, non essendo stata

addotta in sede conclusionale (p. 14) - quando invece tale eccezione era stata

formulata per altre posizioni - ma per la prima volta solo con l’appello (art.

321 cpv. 1 lett. b CPC). A detta del perito, in ogni caso, nemmeno queste opere

erano parte integrante del contratto d’impresa generale e delle aggiunte

apportate con il doc. 2 (perizia p. 7).

7.2 I

convenuti rilevano poi che l’errore nel posizionamento dei pilastri dei

posteggi coperti, che in base ai piani delle attrici, poi fortunatamente

corretti prima dell’esecuzione (perizia p. 6 e 11), avrebbero dovuto sconfinare

sul fondo del vicino, aveva causato loro un danno di fr. 3'500.-, da loro posto

in compensazione. La pretesa compensatoria era stata a suo tempo respinta in

ordine dal Segretario assessore siccome era stata esposta per la prima volta

solo con le conclusioni (art. 78 CPC, sentenza p. 28), ma i convenuti ritengono

che la questione era in realtà emersa solo a seguito della perizia giudiziaria

per cui essi erano legittimati a prevalersene con le conclusioni. Non è così. Il

perito non si è in effetti occupato della problematica spontaneamente, ma solo a

seguito di una specifica domanda in tal senso formulata dai convenuti (n.

1.2.1), i quali dunque già in precedenza erano a conoscenza del fatto, che però

non era mai stato menzionato negli allegati preliminari o aveva fatto oggetto

di una domanda di restituzione in intero. Il giudizio di irricevibilità va

dunque confermato. Per buona pace dei convenuti, si osserva in ogni caso che da

tale errore essi non hanno patito alcun danno rispettivamente non hanno subìto

la perdita di fr. 3'500.- da loro pretesa. Il perito giudiziario ha in effetti

stabilito che l’errore non aveva causato un deprezzamento dell’opera e che i

fr. 3'500.- da lui indicati corrispondevano semmai all’ipotetico maggior valore

che i convenuti avrebbero potuto conseguire qualora i posteggi fossero stati

realizzati in base ai piani erronei (perizia p. 6), senza peraltro tener conto

dei costi aggiuntivi per l’acquisto del terreno del vicino.

7.3 I

convenuti escludono in seguito che alle attrici possa essere riconosciuto un

ulteriore onorario per la progettazione e la direzione dei lavori delle opere

supplementari (fr. 3'228.-). A sostegno del suo giudizio il Segretario

assessore aveva osservato che la somma di fr. 3'000.- + IVA riconosciuta dal

perito giudiziario era senz’altro giustificata, in quanto, oltre all’allestimento

dei piani e delle domande edilizie per le opere relative al posteggio coperto e

alla scala di accesso dell’abitazione, l’arch. __________ aveva controllato

anche le fatture relative a tali opere aggiuntive e ad altri lavori che non

facevano parte del suo incarico in base al contratto d’impresa generale, ad esempio

quella della S__________ __________ dell’11 marzo 2003 (doc. 86 rich.) per fr.

800.20 (sentenza p. 9-10). In questa sede i convenuti non si confrontano in

alcun modo con tale argomentazione, né spiegano perché la stessa fosse errata e

con ciò da riformare, sicché l’appello, su questo punto, dev’essere dichiarato

irricevibile già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309). Essi, in maniera assai confusa,

si soffermano invece su altre circostanze, perlopiù mai addotte in precedenza e

comunque smentite dall’istruttoria o non provate. Dapprima affermano che

l’onorario di fr. 3'000.- + IVA qui litigioso si riferirebbe anche alla

progettazione e direzione dei lavori per il muro di sostegno ciclopico, fatto

questo da loro mai addotto in sede conclusionale (p. 13; cfr. art. 321 cpv. 1

lett. b CPC). In seguito adducono che le ulteriori prestazioni per le quali era

stata riconosciuta quella retribuzione, segnatamente il muretto in beton e la

scala d’accesso, non costituivano in realtà opere supplementari, circostanza

questa che però è già stata smentita ai considerandi precedenti (consid. 7.1). Rilevano

poi che la mancata retribuzione dell’architetto si giustificherebbe anche a

seguito della difettosa progettazione del posteggio coperto, che però - come

detto (consid. 7.2) - è stata in seguito corretta e per finire non ha causato

loro alcun danno. Ribadiscono quindi che dagli atti non risulterebbe che

l’arch. __________ avesse effettivamente eseguito la direzione lavori di quelle

opere, sennonché, pacifica l’effettuazione di quei lavori, nemmeno è preteso

che gli stessi siano stati effettuati dai convenuti stessi o da terzi, sicché

la censura, per altro addotta per la prima volta e quindi irritualmente con le

conclusioni (art. 78 CPC), è priva di fondamento. Nuova e con ciò irricevibile (art.

321 cpv. 1 lett. b CPC) è infine anche la tesi secondo cui l’arch. __________

non avrebbe seguito le opere terminali della costruzione in genere.

7.4 Parimenti

infondata è anche la censura con cui i convenuti pretendono di aver sinora già

pagato alla controparte fr. 383'027.75 (fr. 381'748.25 dal conto costruzioni e

fr. 1'141.50 rispettivamente fr. 138.- dal conto privato), invece dei fr.

375'864.85 considerati dal giudice di prime cure (sentenza p. 18-22). La

censura è irricevibile, essi non avendo spiegato in quale misura il

ragionamento con cui il primo giudice aveva volutamente escluso altri pagamenti

sarebbe errato (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, op.

cit., ibidem) e soprattutto come sia stato calcolato, rispettivamente come e

quando sia stato corrisposto, l’importo di fr. 381'748.25 da essi rivendicato

(le somme di fr. 1'141.50 e fr. 138.- risultano per contro essere già state

considerate dal Segretario assessore).

7.5 Quanto

infine al rimprovero mosso al primo giudice di non aver ammesso, a torto, le

compensazioni per le posizioni relative ai difetti per odori, muretto sopra

scala, posa recinzione esterna, modifiche apportate ai gradini e rimozione

terra di montagna, lo stesso è del tutto privo di rilevanza, i convenuti non

avendo spiegato per quali motivi il diverso assunto del primo giudice sarebbe

errato e con ciò da riformare (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem). Essi non hanno del resto addotto che quel

presunto erroneo accertamento da parte del giudice, da cui non hanno dedotto

alcuna pretesa (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), avrebbe giustificato la riforma

del querelato giudizio. La richiesta di modificare la data di decorrenza degli

interessi attribuiti alla controparte, contenuta solo nel petitum

d’appello senza che nei considerandi siano state esposte le ragioni di una tale

modifica, è parimenti irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).

8. Ne discende

la reiezione del gravame, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le

ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr.

88'296.25, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 11 giugno 2007 di AP 1 e AP 2 è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1'500.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

1'550.-

da anticiparsi

dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata, sempre in solido, fr. 2'500.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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