12.2007.145
Contratto d'impresa generale
14 agosto 2008Italiano17 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2007.145
Data decisione, Autorità:
14.08.2008, IICCA
Titolo:
Contratto d'impresa generale
MERCEDE A CORPO
art. 363 CO
Incarto n.
12.2007.145
Lugano
14 agosto
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.13
della Pretura del Distretto di Blenio - promossa con petizione 13 agosto 2004
da
AO 1
AO 2
entrambe rappr.
da RA 1
contro
AP 1
AP 2
entrambi rappr.
da RA 2
con cui le
attrici hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
135'517.- oltre interessi;
domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che
il Segretario assessore con sentenza 21 maggio 2007 ha accolto per fr.
88'296.25 più interessi;
appellanti
Fatti
i convenuti con atto di appello 11 giugno 2007, con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione o in subordine di
accoglierla unicamente per fr. 52'876.25, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre le
attrici con osservazioni 27 agosto 2007 postulano la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
contratto d’impresa generale 21 luglio 2001 (doc. A inc. n. DI.2003.9 rich.) AP
1 e AP 2 hanno incaricato le ditte AO 2 e AO 1 di edificare, con la formula
“chiavi in mano”, una casa unifamiliare sulla part. n. __________ di __________.
Il contratto, integrato dalla relazione tecnica, dalla planimetria 1:500, dai
piani 1:100, dal piano delle canalizzazioni e dalla licenza edilizia, prevedeva
il pagamento di una mercede di fr. 420'000.-, nella quale erano compresi, oltre
al costo del terreno (fr. 50'000.-), i lavori e le forniture necessarie alla
costruzione dell’opera conformemente alle indicazioni contrattuali; le
installazioni di cantiere, protezioni, recinzioni e regolazione del traffico, la
direzione del cantiere, gli onorari degli architetti ed ingegneri, il consumo
di acqua e di elettricità del cantiere, la pulizia generale dell’edificio prima
della consegna e gli interessi di costruzione. Espressamente esclusi dal
contratto erano invece le tasse per allacciamenti, le opere da gessatore, la
cucina, le opere da piastrellista, la fornitura di apparecchi sanitari, le
impermeabilizzazioni speciali e i drenaggi, nonché le modifiche e le aggiunte
apportate alle prestazioni contrattuali. Il 6 maggio 2002 (doc. 2) le parti hanno
concordato una parziale modifica del contratto d’impresa generale, nel senso di
non eseguire alcune prestazioni previste e di aggiungerne altre, tra cui la
struttura del piano interrato con il relativo impianto elettrico, il tutto con
un maggior esborso quantificato in fr. 20'407.-.
Ultimati
i lavori esterni, la ditta AO 1 ha inviato una prima fattura di fr. 110'857.95
(già comprensiva degli acconti nel frattempo ricevuti, cfr. doc. A) per le
opere riguardanti l’abitazione, la sistemazione esterna, i drenaggi, le scale
d’accesso ed altre opere fuori contratto, poi seguita da una seconda di fr.
13'159.05 (doc. B), relativa all’esecuzione dei posteggi coperti. A saldo delle
sue pretese, la ditta AO 2 ha a sua volta emesso una fattura di fr. 11'500.-
(doc. D).
2. Con
la petizione in rassegna AO 1 e AO 2 hanno chiesto la condanna di AP 1 e AP 2
in solido al pagamento di fr. 135'517.- oltre interessi, somma corrispondente
alle tre fatture rimaste impagate.
I
convenuti si sono opposti alla petizione, rilevando come le somme pretese dalle
attrici, sempre che non fossero già state saldate come sembrava risultare da
una dichiarazione del direttore dei lavori (doc. 1), dovevano essere compensate
con il minor valore dell’opera non terminata, con i difetti riscontrati, con le
opere eseguite direttamente dai committenti ed altri danni.
3. Con
la sentenza qui impugnata il Segretario assessore, richiamate correttamente le
norme sul contratto d’appalto (art. 363 segg. CO), ha dapprima escluso che i
convenuti potessero prevalersi della dichiarazione di cui al doc. 1. Sulla base
delle risultanze istruttorie ed in particolare della perizia giudiziaria, il
giudice di prime cure ha quindi stabilito che le attrici, oltre alla mercede pattuita
nel contratto d’appalto generale (fr. 420'000.-), aumentata di quanto previsto
nella sua aggiunta (fr. 20'407.-), potevano pretendere un’ulteriore
remunerazione per le opere supplementari eseguite (fr. 39'026.10) e per la loro
progettazione e direzione lavori (fr. 3'228.-). Preso atto dei pagamenti
effettuati dai convenuti (fr. 375'864.85) e del minor valore dell’opera a
seguito della sua difettosità (fr. 18'500.-), egli ha pertanto determinato in
fr. 88'296.25 più interessi il saldo dovuto alle attrici, somma per la quale ha
parzialmente accolto la petizione.
4. Con
l’appello che qui ci occupa i convenuti, in riforma del querelato giudizio, chiedono
in via principale di respingere la petizione, ribadendo che con lo scritto di
cui al doc. 1 il direttore dei lavori aveva dato atto del pagamento di tutti
gli artigiani e fornitori, ivi comprese quindi le attrici. In subordine auspicano
che la petizione venga accolta limitatamente a fr. 52'876.25 più interessi (recte:
fr. 54'205.95, dovendosi aggiungere l’IVA alle posizioni non impugnate drenaggi
alla base del muro, pilastri con e senza quadro elettrico e muro versante sud),
contestando che le spese per il muretto in beton sul muro di pietra (fr. 5'354.-),
per le opere varie come a distinta doc. 81 rich. compresi i drenaggi nel cantinato
(fr. 5'330.-) e per la scala di accesso all’entrata (fr. 9'515.40)
costituissero opere supplementari, rilevando che l’errore nel posizionamento
dei pilastri dei posteggi coperti aveva causato loro un danno (fr. 3'500.-), escludendo
che alle attrici potesse essere riconosciuto un ulteriore onorario per la
progettazione e la direzione dei lavori delle opere supplementari (fr. 3'228.-)
ed evidenziando come i pagamenti effettuati ammontassero a fr. 383'027.75. Essi
inoltre rimproverano al primo giudice di non aver ammesso, a torto, le
compensazioni per le posizioni relative ai difetti per odori, muretto sopra
scala, posa recinzione esterna, modifiche apportate ai gradini e rimozione
terra di montagna. Censurata, infine, è anche la data di decorrenza degli interessi
attribuiti alla controparte.
5. Delle
osservazioni con cui le attrici postulano la reiezione del gravame, si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
6. Con
la prima censura d’appello i convenuti sostengono che il prezzo pattuito per l’edificazione
della loro casa sarebbe già stato completamente pagato e a comprova di questa
circostanza fanno riferimento alla dichiarazione firmata il 7 febbraio 2003,
oltre che da loro, dal direttore dei lavori arch. __________ __________ (doc.
1), il quale, in uno scritto indirizzato al C__________ __________, aveva tra
l’altro dato atto che non sussistevano motivi per l’iscrizione di ipoteche
legali in quanto i diversi artigiani e ditte fornitrici / partecipanti erano
stati saldati rispettivamente lo sarebbero stati con i pagamenti di complessivi
circa fr. 100'000.- risultanti dalla lista allegata a quel momento, in cui era
tra l’altro indicato un importo di circa fr. 30'000.- alla ditta AO 1. Il
Segretario assessore ha escluso che quel documento potesse essere rilevante in
quanto lo stesso, per altro indirizzato alla banca e finalizzato
all’ottenimento del consolidamento del credito di costruzione, non era stato
sottoscritto né dalla ditta AO 1, né dalla ditta AO 2, tanto più che all’arch. __________
non risultava essere stato conferito il potere di rappresentare gli appaltatori
o di amministrare la società semplice da essi costituita, né risultava che egli
nell’occasione avesse agito per loro conto (sentenza p. 17). In questa sede i
convenuti contestano che il documento in questione, a loro dire sottoscritto
dall’arch. __________ in rappresentanza delle attrici e quanto meno della ditta
AO 2, potesse essere valido solo nei confronti della banca, tanto più che nessuno
ne aveva sostenuto il carattere falso o simulato. La censura è infondata.
Contrariamente all’assunto dei convenuti, è innanzitutto incontestabile che
l’arch. __________ abbia sottoscritto la dichiarazione litigiosa a titolo
personale, quale direttore dei lavori, e non in rappresentanza delle attrici: i
convenuti non hanno in effetti provato in virtù di quali circostanze costui, a
cui non era stato conferito un tale potere di rappresentanza nel contratto e
che nemmeno era organo della omonima SA (cfr. l’ispezione a RC effettuata
d’ufficio dalla scrivente Camera), potesse essere considerato un valido rappresentante
delle attrici o almeno di una di esse, non potendo evidentemente bastare la
loro semplice affermazione, non suffragata da alcuna prova, che egli le avesse
“sempre” rappresentate. La questione non necessita in ogni caso di essere
ulteriormente approfondita. Il documento in questione non concerneva infatti il
rapporto contrattuale tra le attrici e i convenuti, ma unicamente quello tra
questi ultimi e la banca che aveva erogato il credito di costruzione, il tutto
in vista del suo consolidamento: di qui la menzione nello scritto che lo stesso
veniva rilasciato “in fede e coscienza ad uso del C__________ __________”. Che
la dichiarazione nulla avesse a che fare con il rapporto contrattuale con le
attrici e comunque non andasse intesa quale rinuncia ad eventuali crediti, era
del resto provato dal fatto che già poco più di un mese dopo, senza che nel
frattempo si fossero verificate circostanze di rilievo, ai convenuti erano poi
state trasmesse le fatture di cui ai doc. A e B (che facevano seguito ad altre
precedenti 2 fatture, inviate il 20 febbraio e il 4 marzo 2003, cfr. doc. 69
rich. e doc. C inc. n. DI.2003.9 rich.), accompagnate da un’istanza di
iscrizione d’ipoteca legale provvisoria (inc. n. DI.2003.9 rich.). Ma comunque nemmeno
il tenore del documento può a ben vedere suffragare la tesi dei convenuti,
secondo cui il rapporto contrattuale dovrebbe essere considerato saldato con i
pagamenti di circa fr. 100'000.- indicati nella distinta allegata: dalla
ricostruzione contabile effettuata dal giudice di prime cure (sentenza p.
20-22), non contestata in questa sede, è in effetti risultato che i convenuti, dopo
il 7 febbraio 2003, nemmeno hanno pagato i circa fr. 30'000.- che avrebbero
dovuto versare alla ditta AO 1; essi hanno anzi pagato solo fr. 16'141.50 al
serramentista, fr. 10'000.- al falegname, fr. 5'900.- all’elettricista e fr.
1'191.15 al metalcostruttore, così che la differenza non pagata rispetto ai
circa fr. 100'000.-, di circa fr. 66'767.35, andava forzatamente versata alle
attrici nella loro qualità di impresa generale. Si aggiunga poi che la dichiarazione
neppure teneva conto dei lavori di sistemazione esterna e degli interventi che
non davano diritto alla garanzia dell’ipoteca legale (tra cui la fattura
dell’architetto e direttore dei lavori, cfr. doc. D).
7. Nell’ipotesi,
che si è qui verificata, in cui la petizione non dovesse essere già respinta in
considerazione della sottoscrizione del doc. 1 da parte dell’arch. __________,
i convenuti espongono tutta una serie di ragioni che imporrebbero di ridurre le
somme dovute alle attrici in capitale ed interessi.
7.1 Essi affermano
innanzitutto che il muretto in beton sul muro di pietra (fr. 5'354.-), le opere
varie come a distinta doc. 81 rich. compresi i drenaggi nel cantinato (fr.
5'330.-) e la scala di accesso all’entrata (fr. 9'515.40) non costituivano in
realtà opere supplementari, da pagare a parte, ma erano comprese nel contratto
“chiavi in mano”. A torto. Il perito giudiziario, sulla base in particolare dei
disegni allegati al contratto, ha in effetti rilevato che nessuna delle
posizioni descritte al punto 2 del doc. A, tra le quali vi erano proprio il
muretto in beton sul muro di pietra e la scala di accesso all’entrata, era
parte integrante del contratto d’impresa generale e delle aggiunte apportate
con il doc. 2 (perizia p. 7). Il fatto che egli in seguito abbia aggiunto di
concordare comunque sul fatto che i committenti avrebbero potuto comprensibilmente
supporre che tali opere fossero comprese nel prezzo pattuito (perizia p. 7,
cfr. pure p. 5) non migliora la posizione dei convenuti, anche perché l’esperto
non è stato in grado di fornire alcuna ragione tecnica oggettiva a sostegno di
una tale conclusione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 12 ad art. 247). Nulla permette del resto di
ritenere che le due opere fossero indispensabili o che il muretto in questione,
la cui esecuzione aveva oltretutto trovato riscontro solo in una successiva
domanda edilizia, potesse rientrare - diversamente dai muri ciclopici (cfr.
perizia p. 2 e 5) - tra i muri di sostegno previsti inizialmente nella
relazione tecnica annessa al contratto o ancora fosse stato eseguito a seguito
di un errore o di una scelta imputabile all’impresa, circostanza quest’ultima per
altro evocata per la prima volta e quindi irritualmente solo in questa sede
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Quanto alla tesi secondo cui le opere varie come
a distinta doc. 81 rich. compresi i drenaggi nel cantinato non costituivano a
loro volta opere supplementari, la stessa è irricevibile, non essendo stata
addotta in sede conclusionale (p. 14) - quando invece tale eccezione era stata
formulata per altre posizioni - ma per la prima volta solo con l’appello (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC). A detta del perito, in ogni caso, nemmeno queste opere
erano parte integrante del contratto d’impresa generale e delle aggiunte
apportate con il doc. 2 (perizia p. 7).
7.2 I
convenuti rilevano poi che l’errore nel posizionamento dei pilastri dei
posteggi coperti, che in base ai piani delle attrici, poi fortunatamente
corretti prima dell’esecuzione (perizia p. 6 e 11), avrebbero dovuto sconfinare
sul fondo del vicino, aveva causato loro un danno di fr. 3'500.-, da loro posto
in compensazione. La pretesa compensatoria era stata a suo tempo respinta in
ordine dal Segretario assessore siccome era stata esposta per la prima volta
solo con le conclusioni (art. 78 CPC, sentenza p. 28), ma i convenuti ritengono
che la questione era in realtà emersa solo a seguito della perizia giudiziaria
per cui essi erano legittimati a prevalersene con le conclusioni. Non è così. Il
perito non si è in effetti occupato della problematica spontaneamente, ma solo a
seguito di una specifica domanda in tal senso formulata dai convenuti (n.
1.2.1), i quali dunque già in precedenza erano a conoscenza del fatto, che però
non era mai stato menzionato negli allegati preliminari o aveva fatto oggetto
di una domanda di restituzione in intero. Il giudizio di irricevibilità va
dunque confermato. Per buona pace dei convenuti, si osserva in ogni caso che da
tale errore essi non hanno patito alcun danno rispettivamente non hanno subìto
la perdita di fr. 3'500.- da loro pretesa. Il perito giudiziario ha in effetti
stabilito che l’errore non aveva causato un deprezzamento dell’opera e che i
fr. 3'500.- da lui indicati corrispondevano semmai all’ipotetico maggior valore
che i convenuti avrebbero potuto conseguire qualora i posteggi fossero stati
realizzati in base ai piani erronei (perizia p. 6), senza peraltro tener conto
dei costi aggiuntivi per l’acquisto del terreno del vicino.
7.3 I
convenuti escludono in seguito che alle attrici possa essere riconosciuto un
ulteriore onorario per la progettazione e la direzione dei lavori delle opere
supplementari (fr. 3'228.-). A sostegno del suo giudizio il Segretario
assessore aveva osservato che la somma di fr. 3'000.- + IVA riconosciuta dal
perito giudiziario era senz’altro giustificata, in quanto, oltre all’allestimento
dei piani e delle domande edilizie per le opere relative al posteggio coperto e
alla scala di accesso dell’abitazione, l’arch. __________ aveva controllato
anche le fatture relative a tali opere aggiuntive e ad altri lavori che non
facevano parte del suo incarico in base al contratto d’impresa generale, ad esempio
quella della S__________ __________ dell’11 marzo 2003 (doc. 86 rich.) per fr.
800.20 (sentenza p. 9-10). In questa sede i convenuti non si confrontano in
alcun modo con tale argomentazione, né spiegano perché la stessa fosse errata e
con ciò da riformare, sicché l’appello, su questo punto, dev’essere dichiarato
irricevibile già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309). Essi, in maniera assai confusa,
si soffermano invece su altre circostanze, perlopiù mai addotte in precedenza e
comunque smentite dall’istruttoria o non provate. Dapprima affermano che
l’onorario di fr. 3'000.- + IVA qui litigioso si riferirebbe anche alla
progettazione e direzione dei lavori per il muro di sostegno ciclopico, fatto
questo da loro mai addotto in sede conclusionale (p. 13; cfr. art. 321 cpv. 1
lett. b CPC). In seguito adducono che le ulteriori prestazioni per le quali era
stata riconosciuta quella retribuzione, segnatamente il muretto in beton e la
scala d’accesso, non costituivano in realtà opere supplementari, circostanza
questa che però è già stata smentita ai considerandi precedenti (consid. 7.1). Rilevano
poi che la mancata retribuzione dell’architetto si giustificherebbe anche a
seguito della difettosa progettazione del posteggio coperto, che però - come
detto (consid. 7.2) - è stata in seguito corretta e per finire non ha causato
loro alcun danno. Ribadiscono quindi che dagli atti non risulterebbe che
l’arch. __________ avesse effettivamente eseguito la direzione lavori di quelle
opere, sennonché, pacifica l’effettuazione di quei lavori, nemmeno è preteso
che gli stessi siano stati effettuati dai convenuti stessi o da terzi, sicché
la censura, per altro addotta per la prima volta e quindi irritualmente con le
conclusioni (art. 78 CPC), è priva di fondamento. Nuova e con ciò irricevibile (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC) è infine anche la tesi secondo cui l’arch. __________
non avrebbe seguito le opere terminali della costruzione in genere.
7.4 Parimenti
infondata è anche la censura con cui i convenuti pretendono di aver sinora già
pagato alla controparte fr. 383'027.75 (fr. 381'748.25 dal conto costruzioni e
fr. 1'141.50 rispettivamente fr. 138.- dal conto privato), invece dei fr.
375'864.85 considerati dal giudice di prime cure (sentenza p. 18-22). La
censura è irricevibile, essi non avendo spiegato in quale misura il
ragionamento con cui il primo giudice aveva volutamente escluso altri pagamenti
sarebbe errato (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, op.
cit., ibidem) e soprattutto come sia stato calcolato, rispettivamente come e
quando sia stato corrisposto, l’importo di fr. 381'748.25 da essi rivendicato
(le somme di fr. 1'141.50 e fr. 138.- risultano per contro essere già state
considerate dal Segretario assessore).
7.5 Quanto
infine al rimprovero mosso al primo giudice di non aver ammesso, a torto, le
compensazioni per le posizioni relative ai difetti per odori, muretto sopra
scala, posa recinzione esterna, modifiche apportate ai gradini e rimozione
terra di montagna, lo stesso è del tutto privo di rilevanza, i convenuti non
avendo spiegato per quali motivi il diverso assunto del primo giudice sarebbe
errato e con ciò da riformare (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem). Essi non hanno del resto addotto che quel
presunto erroneo accertamento da parte del giudice, da cui non hanno dedotto
alcuna pretesa (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), avrebbe giustificato la riforma
del querelato giudizio. La richiesta di modificare la data di decorrenza degli
interessi attribuiti alla controparte, contenuta solo nel petitum
d’appello senza che nei considerandi siano state esposte le ragioni di una tale
modifica, è parimenti irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
8. Ne discende
la reiezione del gravame, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le
ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr.
88'296.25, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11 giugno 2007 di AP 1 e AP 2 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'500.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1'550.-
da anticiparsi
dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata, sempre in solido, fr. 2'500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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