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Decisione

12.2007.146

Responsabilità per caduta albero

25 luglio 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

B. Fallite le trattative per un componimento bonale della vertenza, AO

1 e AO 2, con petizione 6 settembre 2003, si sono rivolti alla Pretura del

Distretto di Lugano per chiedere la condanna del AP 1 al pagamento di fr.

11'075.40 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno. Essi hanno

sostenuto di aver ottenuto dal AP 1 il taglio di altre sei piante, mentre

l'albero ora in questione non sarebbe stato tagliato perché “la persona che

eseguì i lavori non se la sentì” di procedervi. Gli ulteriori solleciti

affinché si procedesse al taglio anche di detto albero sarebbero rimasti senza

seguito da parte del AP 1. Il fatto che il AP 1 sia comunque intervenuto con il

taglio di una parte degli alberi, conferirebbe a tutti gli alberi in questione

“la qualifica di opera” ai sensi dell'art. 58 CO, con conseguente

responsabilità del AP 1 stesso nella sua qualità di proprietario dell'opera. A

titolo abondanziale e in subordine, essi hanno fondato la pretesa di

risarcimento anche sull'art. 679 CC, sostenendo un eccesso del AP 1 “nel

proprio diritto di proprietà” per aver lasciato “sul proprio fondo degli alberi

potenzialmente pericolosi”.

Con

risposta 26 aprile 2004, il convenuto si è opposto alla petizione. Esso ha

ammesso di essere intervenuto per eliminare “le piante che gli attori gli avevano

indicato essere pericolanti”, ma ha contestato di “essere stato ulteriormente

sollecitato ad abbattere un altro albero che in seguito sarebbe caduto,

danneggiando l'abitazione degli attori”. Ha pure contestato l'affermazione di

controparte secondo cui “la persona che ha eseguito i lavori non avrebbe

tagliato detto albero perché non se la sentiva”. Il AP 1 ha dunque contestato

l'esistenza sia di una responsabilità causale a norma dell'art. 58 CO, che di

una responsabilità ai sensi dell'art. 679 CC.

Con la

replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e

richieste. Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire alla

discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi. Gli

attori hanno tuttavia ridotto le proprie pretese a fr. 10'571.40 oltre

interessi.

C. Con

sentenza 30 maggio 2007, Il Pretore ha accolto parzialmente la petizione,

condannando il convenuto a versare agli attori, in solido, fr. 7'155.45 più

interessi a titolo di risarcimento [fr. 6'405.05 (per la riparazione della

facciata dell'abitazione), fr. 500.– (per la riparazione della recinzione), fr.

210.– (per lo sgombero dell'albero) e fr. 40.40 (per fotografie)], come pure a

pagare la tassa di giustizia (fr. 1'200.–) e le spese e a rifondere alla controparte

fr. 900.– per ripetibili ridotte. Il Pretore – dopo aver rilevato che il

Tribunale federale ha lasciato indecisa la questione a sapere se un albero può

essere considerato, in determinate circostanze, un'opera ai sensi dell'art. 58

CO, ed evidenziato che secondo una parte della dottrina un albero può essere

qualificato come opera solo nel caso in cui è stato piantato o modificato

dall'uomo – ha ritenuto che, benché il proprietario non abbia effettuato nessun

intervento di conservazione o manutenzione, sarebbe giustificato “considerare

un albero come un'opera e ciò in quei casi in cui il proprietario,

ragionevolmente, avrebbe dovuto occuparsi della sua manutenzione, poiché vi era

un rischio oggettivamente prevedibile, ma di fatto ha trascurato di farlo”. In

tale caso, prosegue il primo giudice, sarebbe possibile rimproverare al

proprietario una negligenza che consisterebbe “nell'omissione di prendersi cura

dell'albero”. Nella situazione concreta, secondo il Pretore, il AP 1 proprietario

del fondo confinante con l'abitazione degli attori, benché non sia intervenuto

concretamente sull'albero in questione e non abbia dunque conferito all'albero

stesso la qualifica di opera effettuando un intervento di manutenzione, avrebbe

però ragionevolmente dovuto provvedere all'eliminazione di tutti gli alberi

pericolanti, in particolare di quelli morti, dato che questi ultimi, meno

solidi di quelli sani e potenzialmente più a rischio di sradicamento e rottura,

potevano essere dannosi per l'ambiente circostante. L'albero in questione,

conclude il primo giudice, vista la sua posizione e il suo stato (albero

morto), presentava un reale pericolo per i terzi e per la proprietà degli

attori. Non procedendo al suo taglio o allo sradicamento, nonostante fosse al

corrente della pericolosità del medesimo, il AP 1 avrebbe trascurato il suo

dovere di manutenzione e non potrebbe di conseguenza esimersi dalla propria

responsabilità giusta l'art. 58 CO e dall'obbligo di rifondere i danni.

D. Con

appello 20 giugno 2007 il AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel

senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e

ripetibili di prima e di seconda sede . Con osservazioni del 1° agosto 2007 gli

appellati postulano la reiezione dell'appello, con argomenti di cui si dirà, se

del caso, di seguito.

Considerato

in diritto: 1. Secondo

l'art. 58 cpv. 1 CO, il proprietario di un edificio o di un'altra opera è

tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di

manutenzione. L'art. 59 cpv. 1 CO prevede poi che chi ha ragione di temere

danno da un'edificio o da altra opera altrui, può esigere che il proprietario

provveda in debito modo a rimuovere il pericolo. L'opera è difettosa quando non

offre una sufficiente sicurezza per lo scopo a cui è destinata (Schnyder, in Basler Kommentar, 4ª ed., Basilea 2007, n. 13 ad art. 58; DTF

130 III 193). Per opere si intendono tutti quegli oggetti creati

artificialmente dall'uomo modificati e ordinati, fissati direttamente o

indirettamente al suolo (Schnyder,

op. cit., n. 12 ad art. 58). Per consolidata giurisprudenza e dottrina sono

opere le strade, le piazze, i marciapiedi (Schnyder,

op. cit., loc. cit.), ma anche gli impianti per il trasporto quali piloni di

teleferiche e skilift (sentenza non pubblicata del Tribunale federale del 18

gennaio 2000, inc. n.4C.375/1999 consid. 2cc). Il Tribunale federale ha

lasciato per contro aperta la questione a sapere se e quando un albero possa

essere qualificato quale opera ai sensi dell'art. 58 CO (DTF 112 II 439,

consid. 1a; Schnyder, op.

cit., n. 12 ad art. 58; Roten,

Intempéries en droit privé, Friborgo 2000, n. 1634). Secondo la dottrina un albero può eccezionalmente essere considerato

quale opera nella misura in cui è stato piantato o modificato artificialmente

dall'uomo (Werro, in Commentaire

romand, Basilea 2003, n. 9 ad art. 58; Roten,

op. cit., n. 1634; Brehm,

in Berner Kommentar, ed. 1998, n. 30 ad art. 58; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ª ed., Berna 1997, pag. 549; Oftinger/Stark, Schweizerisches

Haftpflichtrecht II/1, 4ª ed.,

Zurigo 1987, §19, n. 46); gli alberi cresciuti naturalmente nel bosco, senza

essere stati piantati dall'uomo e dei quali questi non si è mai occupato, non

sono invece ritenuti opere ai sensi dell art. 58 CO (Schnyder, op. cit , n. 12 ad art. 58; Roten, op. cit., n. 1634; Brehm, op.

cit., loc. cit.; Engel , op.

cit., loc. cit.; Oftinger/Stark, op.

cit., §19, n. 44).

Giusta l'art. 679 CC chiunque sia danneggiato, per il fatto che un

proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere

il risarcimento del danno subìto. Un eccesso nell'esercizio del diritto di

proprietà può unicamente consistere in un comportamento umano, connesso

all'esercizio del potere di fatto sul fondo nell'ambito del suo sfruttamento o

con ogni altro tipo di godimento. Eventi causati da fenomeni della natura non

rientrano nel campo di applicazione di questa norma (Steinauer, Les droits réels, Tome II, 3ª ed., Berna 2002, n. 1912). E' il caso segnatamente

per la caduta, a seguito di eventi naturali, di alberi cresciuti spontaneamente

nel bosco – che non sono dunque considerati opere ai sensi dell'art. 58 CO – in

fondi non modificati dall'uomo e la cui configurazione è pure esclusivamente

naturale, con conseguenti danni per i fondi confinanti [Steinauer, op. cit., nota 316, pag. 227; Roten, op. cit., n. 1661; Roten, Questions choisies de responsabilité

civile au sujet des intempéries, in RVJ 2001, pag. 23 (secondo il quale l'art.

679 CC non entra in considerazione neppure se il proprietario ha omesso di

abbattere preventivamente tali alberi al fine di evitare le eventuali

conseguenze di fenomeni naturali)].

Considerandi

2.

Per

quanto qui concerne è accertato che la particella sulla quale è edificata

l'abitazione degli attori confina con un fondo, boscato da tempo immemorabile, di

proprietà del convenuto. A confine tra i due fondi è stata costruita una

recinzione (act. VI, pag. 2). Il bosco è a ridosso della recinzione (cfr. doc.

B, in particolare la quarta fotografia), mentre la casa è stata edificata a

circa 6 metri dal bosco [cfr. fatti di risposta (act. II, pag. 3 verso il mezzo

e pag. 6 verso il basso), non contestati in replica (act. III, pag. 3 e pag. 5;

cfr. pure le fotografie, doc. B)] già esistente [NB. i piani di edificazione

della casa sono datati “luglio 1993-9.9.1993” (cfr. doc. II.3)]. Nella notte

tra il 9 e il 10 settembre 2002 il Sottoceneri è stato investito da un violento

temporale, con raffiche di vento aventi punte massime registrate a Lugano e

Stabio, rispettivamente di 35 e 41 Km orari; trattandosi di un temporale,

secondo il servizio MeteoSvizzera, è tuttavia possibile che a Carona si siano

prodotte raffiche di maggior intensità (doc. P). Durante il temporale un albero

(secco) esistente nel bosco del convenuto si è abbattuto contro una facciata

della casa degli attori. Nella caduta l'albero ha danneggiato la facciata

stessa, come pure la recinzione posta a confine tra il giardino e il bosco

(doc. B).

3.

Il

Pretore si è dipartito dalla considerazione che “benché il convenuto non sia

intervenuto concretamente sull'albero in questione e non abbia dunque conferito

all'albero stesso la qualifica di opera effettuando un intervento di

manutenzione, avrebbe però ragionevolmente dovuto provvedere all'eliminazione

di tutti gli alberi pericolanti, in particolare quelli morti, dato che questi

ultimi, meno solidi di quelli sani e potenzialmente più a rischio di

sradicamento e rottura, potevano essere dannosi per l'ambiente circostante”.

Constatato che “l'albero in questione, vista la sua posizione e il suo stato

(albero morto), presentava un reale pericolo per terzi e per la proprietà degli

attori”, il primo giudice ha quindi rimproverato al AP 1 una negligenza,

consistente nell'aver omesso “di prendersi cura dell'albero” non procedendo “al

suo taglio o sradicamento, nonostante fosse al corrente della pericolosità del

predetto albero”, concludendo che il convenuto “non può di conseguenza esimersi

dalla propria responsabilità giusta l'art. 58 CO, dato che l'albero ha causato

danni innegabili alla proprietà confinante”. Secondo il primo giudice un'autore

della dottrina (Roten, Intempéries

en droit privé, Friborgo 2000, n. 1642-1649) avallerebbe la sua tesi, con la

quale egli pretende che “in determinate circostanze”, benché “il proprietario

non abbia effettuato nessun intervento di conservazione o manutenzione” sarebbe

“giustificato considerare un albero naturale come un opera e ciò in quei casi

in cui il proprietario, ragionevolmente, avrebbe dovuto occuparsi della

manutenzione, poiché vi era un rischio oggettivamente prevedibile, ma di fatto

ha trascurato di farlo”. L'appellante contesta l'impostazione giuridica, come

pure le considerazioni e le conclusioni del Pretore. A ragione.

4.

Come detto sopra

(consid. 1), anche __________, sostiene che gli alberi

cresciuti naturalmente nel bosco, senza essere stati piantati dall'uomo e dei

quali questi non si è mai occupato, non costituiscono opere ai sensi dell art.

58.

CO e che un albero può eccezionalmente essere considerato quale opera solo

nella misura in cui è stato piantato o modificato artificialmente dall'uomo. Il

predetto autore estende la qualifica di opera anche agli alberi cresciuti

naturalmente, che si trovano su fondi la cui configurazione naturale è stata

modificata e oggetto di manutenzione (giardini pubblici, campi da golf, parchi

di cimiteri, siepi e viali alberati posti ai bordi delle strade, giardini

particolari) [Roten, Intempéries

en droit privé, Friborgo 2000, n. 1642-1643].

L'albero oggetto della

presente vertenza è senza ombra di dubbio cresciuto naturalmente in un bosco

non curato dall'uomo; né l'albero, né tantomeno la configurazione del fondo

risultano essere stati oggetto di modifica. D'altro canto gli attori neppure

hanno sostenuto che il bosco in questione rientri nella categoria dei giardini

pubblici o dei giardini-parchi particolari ai quali fa riferimento __________. Né

tantomeno è provato e risulta dagli atti che le operazioni di taglio di altre

sei piante nel medesimo bosco – per altro eseguite dal convenuto soltanto a

seguito delle insistenti richieste degli attori e non per spontanea volontà di

manutenzione, per esempio per trasformare il bosco in vivaio o in

giardino-parco – abbiano comportato modifiche del fondo e dell'albero in

discussione, compromettendo in qualche modo la sua stabilità. E' dunque escluso

che l'albero in questione possa essere considerato un'opera a norma dell'art.

58.

CO e che una responsabilità del proprietario del bosco per i danni causati

dalla caduta dell'albero durante il forte temporale possa essere fondata su

questo istituto giuridico.

5.

Gli appellati

ribadiscono, in subordine, che essi andrebbero in ogni caso ammessi ad

esercitare l'azione di cui all'art. 679 CC – tesi già fatta valere con la

petizione e sulla quale il primo giudice non si è neppur minimamente soffermato

– nella misura in cui “il fatto di lasciare, come fatto dal AP 1, sul proprio

fondo degli alberi potenzialmente pericolosi per terzi” costituirebbe, a suo

dire, “un eccesso nel diritto di proprietà” (osservazioni, pag. 6 verso

l'alto).

Già si è detto (sopra,

consid. 1), tuttavia, che la dottrina esclude l'applicazione dell'art. 679 CC,

là dove si è in presenza di caduta, a seguito di eventi

naturali, di alberi cresciuti spontaneamente nel bosco – che non sono dunque

considerati opere ai sensi dell'art. 58 CO – in fondi non modificati dall'uomo

e la cui configurazione è pure esclusivamente naturale. L'art. 679 CC non entra

in considerazione neppure se il proprietario ha omesso di abbattere

preventivamente tali alberi al fine di evitare le eventuali conseguenze di

fenomeni naturali (Roten,

Questions choisies de responsabilité civile au sujet des intempéries, in RVJ

2001, pag. 23). In altri termini, in situazioni come quelle ora in esame,

secondo la giurisprudenza e la dottrina, non si giustifica di addebitare al

proprietario del bosco una responsabilità per un'omissione ex ante;

rimproverare a una persona di non aver preso le misure atte a prevenire un

danno con il pretesto che un proprietario coscienzioso l'avrebbe fatto,

equivarrebbe ad un'estensione inammissibile del diritto di proprietà, ritenuto

che se non vi è dovere d'agire, non c'è spazio per un'omissione (DTF 93 II 230,

consid. 3 b). L'idea che sta alla base di questo concetto è che, da una parte è

compito di ognuno di premunirsi e, in estremo, di non esporsi ai pericoli

naturali determinati dai fondi del vicino, e dall'altra parte che non si può

esigere dal proprietario di un fondo (generalmente di poco valore) che prenda

misure atte ad eliminare tali pericoli quando nulla ha fatto per crearli (Roten, Questions choisies de

responsabilité civile au sujet des intempéries, in RVJ 2001, pag. 25; DTF 93 II

230, consid. 3c). Ciò è il caso segnatamente nella fattispecie ora in esame, se

si considera che il bosco esiste da tempo immemorabile e che, come rettamente

evidenziato dall'appellante, l'abitazione degli attori (danneggiata dalla

caduta della pianta durante il violento temporale) – ancorchè con l'avallo di

una decisione dell'autorità autorizzante la deroga – è stata edificata ad una

distanza di circa 6 metri dal bosco già esistente, distanza inferiore a quella

prevista dalla Legge cantonale sulle foreste [10 metri (cfr. art. 6 cpv. 2 LCFo)]

con lo scopo di proteggere l'uomo e le cose, tra l'altro, dalla caduta degli

alberi (Scolari, Commentario alla

LALPT-LE-LAC, Bellinzona 1996, n. 296 ad art. 29 LALPT). E' dunque escluso che

una responsabilità del AP 1 per la caduta dell'albero di cui si è detto possa

essere fondata sull'art. 679 CC.

6.

Ci

si può chiedere se – considerata la presenza di una pianta (secca) a ridosso

della casa, riconosciuta dagli attori quale fonte di pericolo – viste le

circostanze illustrate sopra (consid. 5), non incombesse semmai a AO 1 e AO 2

chiedere al convenuto di essere autorizzati a rimuovere l'albero a loro spese

(DTF 93 II 230, consid. 3c). Ci si può pure chiedere se l'eventuale diniego del

convenuto a procedere in tal senso avrebbe comportato un'omissione, con diritto

degli attori di chiedere, in applicazione dell'art. 41 CO, il risarcimento per

il danno poi intervenuto (Roten,

Questions choisies de responsabilité civile au sujet des intempéries, in RVJ

2001, pag. 25-26, con riferimento al comportamento omissivo ex post del

proprietario fondiario; DTF 93 II 230, consid. 3c).

Le questioni possono tuttavia restare aperte. Dagli atti non risulta

infatti che gli attori abbiano formulato al convenuto una simile richiesta e

che quest'ultimo l'abbia rifiutata. Per altro l'istruttoria neppure ha permesso

di chiarire i motivi per i quali, allorquando sono stati abbattuti altri sei

alberi – ritenuti fonte di pericolo – quello ora in discussione non sia stato

oggetto di provvedimento alcuno. L'affermazione degli attori, secondo cui “la

persona che eseguì i lavori non se la sentì” di procede all'abbattimento (petizione,

pag. 4 verso l'alto; osservazioni all'appello, pag. 3 verso il mezzo),

contestata dal convenuto (risposta, pag. 3 in basso), non risulta in effetti avallata

da alcuna prova testimoniale o documentale.

7.

Il risarcimento

del danno riconosciuto dal Pretore in complessivi fr. 7'155.45 [fr. 6'405.05

(per la riparazione della facciata dell'abitazione), fr. 500.– (per la

riparazione della recinzione), fr. 210.– (per lo sgombero dell'albero) e fr.

40.40

(per fotografie)], appare dunque privo di valido fondamento giuridico. A

titolo abondanziale si rileva che, per quanto concerne lo sgombero dell'albero,

gli attori hanno usufruito (cfr. doc. F e G) dei diritti, garantiti dall'art.

687.

cpv. 1 CC, di sbrancare e rimuovere l'albero penetrato nella loro

proprietà, come pure di appropriarsi del legname (Steinauer, op. cit., n. 1836). Dagli atti non risulta che il

legname sia stato consegnato al convenuto; per cui, anche qualora fosse stata

ammessa una responsabilità del convenuto, le spese di sgombero sarebbero

risultate ampiamente compensate dal valore della legna.

8.

Per

le considerazioni che precedono, l'appello deve dunque essere accolto. La

decisione del Pretore va di conseguenza riformata nel senso di respingere la

petizione. L'accoglimento del gravame implica di riformare anche il giudizio

del primo giudice su tassa di giustizia, spese e ripetibili, ciò in

considerazione della soccombenza degli attori. Ritenuto che gli appellati

risultano totalmente soccombenti in appello, gli oneri di secondo grado

(calcolati su un valore rimasto litigioso di fr. 7'155.45) vanno posti, in

solido, totalmente a loro carico, con obbligo per loro di versare, pure in

solido, alla controparte congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. L'appello 20 giugno 2007AP 1 di Carona è

accolto.

Di

conseguenza la sentenza 30 maggio 2007 della Pretura del distretto di Lugano, è

riformata come segue:

1. La petizione 6 settembre 2003 di AO 1 e AO 2

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1'200.– e le spese, da anticipare dagli attori,

rimangono a loro carico in solido, i quali rifonderanno, pure in solido, al

convenuto l'importo di fr. 1000.– a titolo di ripetibili.

II. Gli

oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

450.-

b) spese fr.

50.-

fr.

500.-

da anticiparsi

dall'appellante, sono poste a carico degli appellati in solido, i quali

rifonderanno, pure in solido, all'appellante fr. 800.– a titolo di ripetibili.

III. Intimazione:

-;

- __________,.

Comunicazione

alla Pretura,

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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