12.2007.146
Responsabilità per caduta albero
25 luglio 2008Italiano19 min
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Numero d'incarto:
12.2007.146
Data decisione, Autorità:
25.07.2008, IICCA
Titolo:
Responsabilità per caduta albero
RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO
RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DI UN'OPERA
art. 679 CC
art. 58 CO
Incarto n.
12.2007.146
Lugano
25 luglio
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, vicepresidente,
Lardelli e Pellegrini, quest'ultimo in sostituzione
della giudice Epiney-Colombo esclusa
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.554
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 6
settembre 2003 da
AO 1
AO 2
entrambi
rappr. dall' __________,
contro
AP 1
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11'075.–
oltre interessi a titolo di risarcimento del danno, somma ridotta in sede
conclusionale a fr. 10'571.40;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 30 maggio 2007 ha parzialmente accolto, condannando il
convenuto a versare agli attori, in solido, fr. 7'155.45 più interessi;
appellante
il convenuto con atto di appello 20 giugno 2007, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli
attori con osservazioni 1° agosto 2007 postulano la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. Nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2002, durante un violento
temporale, un albero sito sul fondo boschivo di proprietà del AP 1 (in seguito AP
1) si è abbattuto, a Carona, contro una facciata della casa di proprietà dei
signori AO 1 e AO 2 edificata sulla particella confinante. Nella caduta
l'albero ha danneggiato la facciata stessa, come pure la recinzione posta a confine
tra il giardino e il bosco. Con scritto 11 ottobre 2002, indirizzato al AP 1, AO
1 e AO 2 hanno fatto valere “una mancanza del Patriziato quale proprietario
dell'opera ai sensi dell'art. 58 CO, oltre che quale proprietario del fondo ai
sensi degli art. 684 e 679 CC”, chiedendogli di confermare il riconoscimento
della sua responsabilità, stimando danni per ca. fr. 9'000.– e riservandosi la
quantificazione definitiva del danno al termine dei lavori di riparazione (doc.
H).
Fatti
B. Fallite le trattative per un componimento bonale della vertenza, AO
1 e AO 2, con petizione 6 settembre 2003, si sono rivolti alla Pretura del
Distretto di Lugano per chiedere la condanna del AP 1 al pagamento di fr.
11'075.40 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno. Essi hanno
sostenuto di aver ottenuto dal AP 1 il taglio di altre sei piante, mentre
l'albero ora in questione non sarebbe stato tagliato perché “la persona che
eseguì i lavori non se la sentì” di procedervi. Gli ulteriori solleciti
affinché si procedesse al taglio anche di detto albero sarebbero rimasti senza
seguito da parte del AP 1. Il fatto che il AP 1 sia comunque intervenuto con il
taglio di una parte degli alberi, conferirebbe a tutti gli alberi in questione
“la qualifica di opera” ai sensi dell'art. 58 CO, con conseguente
responsabilità del AP 1 stesso nella sua qualità di proprietario dell'opera. A
titolo abondanziale e in subordine, essi hanno fondato la pretesa di
risarcimento anche sull'art. 679 CC, sostenendo un eccesso del AP 1 “nel
proprio diritto di proprietà” per aver lasciato “sul proprio fondo degli alberi
potenzialmente pericolosi”.
Con
risposta 26 aprile 2004, il convenuto si è opposto alla petizione. Esso ha
ammesso di essere intervenuto per eliminare “le piante che gli attori gli avevano
indicato essere pericolanti”, ma ha contestato di “essere stato ulteriormente
sollecitato ad abbattere un altro albero che in seguito sarebbe caduto,
danneggiando l'abitazione degli attori”. Ha pure contestato l'affermazione di
controparte secondo cui “la persona che ha eseguito i lavori non avrebbe
tagliato detto albero perché non se la sentiva”. Il AP 1 ha dunque contestato
l'esistenza sia di una responsabilità causale a norma dell'art. 58 CO, che di
una responsabilità ai sensi dell'art. 679 CC.
Con la
replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e
richieste. Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire alla
discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi. Gli
attori hanno tuttavia ridotto le proprie pretese a fr. 10'571.40 oltre
interessi.
C. Con
sentenza 30 maggio 2007, Il Pretore ha accolto parzialmente la petizione,
condannando il convenuto a versare agli attori, in solido, fr. 7'155.45 più
interessi a titolo di risarcimento [fr. 6'405.05 (per la riparazione della
facciata dell'abitazione), fr. 500.– (per la riparazione della recinzione), fr.
210.– (per lo sgombero dell'albero) e fr. 40.40 (per fotografie)], come pure a
pagare la tassa di giustizia (fr. 1'200.–) e le spese e a rifondere alla controparte
fr. 900.– per ripetibili ridotte. Il Pretore – dopo aver rilevato che il
Tribunale federale ha lasciato indecisa la questione a sapere se un albero può
essere considerato, in determinate circostanze, un'opera ai sensi dell'art. 58
CO, ed evidenziato che secondo una parte della dottrina un albero può essere
qualificato come opera solo nel caso in cui è stato piantato o modificato
dall'uomo – ha ritenuto che, benché il proprietario non abbia effettuato nessun
intervento di conservazione o manutenzione, sarebbe giustificato “considerare
un albero come un'opera e ciò in quei casi in cui il proprietario,
ragionevolmente, avrebbe dovuto occuparsi della sua manutenzione, poiché vi era
un rischio oggettivamente prevedibile, ma di fatto ha trascurato di farlo”. In
tale caso, prosegue il primo giudice, sarebbe possibile rimproverare al
proprietario una negligenza che consisterebbe “nell'omissione di prendersi cura
dell'albero”. Nella situazione concreta, secondo il Pretore, il AP 1 proprietario
del fondo confinante con l'abitazione degli attori, benché non sia intervenuto
concretamente sull'albero in questione e non abbia dunque conferito all'albero
stesso la qualifica di opera effettuando un intervento di manutenzione, avrebbe
però ragionevolmente dovuto provvedere all'eliminazione di tutti gli alberi
pericolanti, in particolare di quelli morti, dato che questi ultimi, meno
solidi di quelli sani e potenzialmente più a rischio di sradicamento e rottura,
potevano essere dannosi per l'ambiente circostante. L'albero in questione,
conclude il primo giudice, vista la sua posizione e il suo stato (albero
morto), presentava un reale pericolo per i terzi e per la proprietà degli
attori. Non procedendo al suo taglio o allo sradicamento, nonostante fosse al
corrente della pericolosità del medesimo, il AP 1 avrebbe trascurato il suo
dovere di manutenzione e non potrebbe di conseguenza esimersi dalla propria
responsabilità giusta l'art. 58 CO e dall'obbligo di rifondere i danni.
D. Con
appello 20 giugno 2007 il AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e
ripetibili di prima e di seconda sede . Con osservazioni del 1° agosto 2007 gli
appellati postulano la reiezione dell'appello, con argomenti di cui si dirà, se
del caso, di seguito.
Considerato
in diritto: 1. Secondo
l'art. 58 cpv. 1 CO, il proprietario di un edificio o di un'altra opera è
tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di
manutenzione. L'art. 59 cpv. 1 CO prevede poi che chi ha ragione di temere
danno da un'edificio o da altra opera altrui, può esigere che il proprietario
provveda in debito modo a rimuovere il pericolo. L'opera è difettosa quando non
offre una sufficiente sicurezza per lo scopo a cui è destinata (Schnyder, in Basler Kommentar, 4ª ed., Basilea 2007, n. 13 ad art. 58; DTF
130 III 193). Per opere si intendono tutti quegli oggetti creati
artificialmente dall'uomo modificati e ordinati, fissati direttamente o
indirettamente al suolo (Schnyder,
op. cit., n. 12 ad art. 58). Per consolidata giurisprudenza e dottrina sono
opere le strade, le piazze, i marciapiedi (Schnyder,
op. cit., loc. cit.), ma anche gli impianti per il trasporto quali piloni di
teleferiche e skilift (sentenza non pubblicata del Tribunale federale del 18
gennaio 2000, inc. n.4C.375/1999 consid. 2cc). Il Tribunale federale ha
lasciato per contro aperta la questione a sapere se e quando un albero possa
essere qualificato quale opera ai sensi dell'art. 58 CO (DTF 112 II 439,
consid. 1a; Schnyder, op.
cit., n. 12 ad art. 58; Roten,
Intempéries en droit privé, Friborgo 2000, n. 1634). Secondo la dottrina un albero può eccezionalmente essere considerato
quale opera nella misura in cui è stato piantato o modificato artificialmente
dall'uomo (Werro, in Commentaire
romand, Basilea 2003, n. 9 ad art. 58; Roten,
op. cit., n. 1634; Brehm,
in Berner Kommentar, ed. 1998, n. 30 ad art. 58; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ª ed., Berna 1997, pag. 549; Oftinger/Stark, Schweizerisches
Haftpflichtrecht II/1, 4ª ed.,
Zurigo 1987, §19, n. 46); gli alberi cresciuti naturalmente nel bosco, senza
essere stati piantati dall'uomo e dei quali questi non si è mai occupato, non
sono invece ritenuti opere ai sensi dell art. 58 CO (Schnyder, op. cit , n. 12 ad art. 58; Roten, op. cit., n. 1634; Brehm, op.
cit., loc. cit.; Engel , op.
cit., loc. cit.; Oftinger/Stark, op.
cit., §19, n. 44).
Giusta l'art. 679 CC chiunque sia danneggiato, per il fatto che un
proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere
il risarcimento del danno subìto. Un eccesso nell'esercizio del diritto di
proprietà può unicamente consistere in un comportamento umano, connesso
all'esercizio del potere di fatto sul fondo nell'ambito del suo sfruttamento o
con ogni altro tipo di godimento. Eventi causati da fenomeni della natura non
rientrano nel campo di applicazione di questa norma (Steinauer, Les droits réels, Tome II, 3ª ed., Berna 2002, n. 1912). E' il caso segnatamente
per la caduta, a seguito di eventi naturali, di alberi cresciuti spontaneamente
nel bosco – che non sono dunque considerati opere ai sensi dell'art. 58 CO – in
fondi non modificati dall'uomo e la cui configurazione è pure esclusivamente
naturale, con conseguenti danni per i fondi confinanti [Steinauer, op. cit., nota 316, pag. 227; Roten, op. cit., n. 1661; Roten, Questions choisies de responsabilité
civile au sujet des intempéries, in RVJ 2001, pag. 23 (secondo il quale l'art.
679 CC non entra in considerazione neppure se il proprietario ha omesso di
abbattere preventivamente tali alberi al fine di evitare le eventuali
conseguenze di fenomeni naturali)].
Considerandi
2.
Per
quanto qui concerne è accertato che la particella sulla quale è edificata
l'abitazione degli attori confina con un fondo, boscato da tempo immemorabile, di
proprietà del convenuto. A confine tra i due fondi è stata costruita una
recinzione (act. VI, pag. 2). Il bosco è a ridosso della recinzione (cfr. doc.
B, in particolare la quarta fotografia), mentre la casa è stata edificata a
circa 6 metri dal bosco [cfr. fatti di risposta (act. II, pag. 3 verso il mezzo
e pag. 6 verso il basso), non contestati in replica (act. III, pag. 3 e pag. 5;
cfr. pure le fotografie, doc. B)] già esistente [NB. i piani di edificazione
della casa sono datati “luglio 1993-9.9.1993” (cfr. doc. II.3)]. Nella notte
tra il 9 e il 10 settembre 2002 il Sottoceneri è stato investito da un violento
temporale, con raffiche di vento aventi punte massime registrate a Lugano e
Stabio, rispettivamente di 35 e 41 Km orari; trattandosi di un temporale,
secondo il servizio MeteoSvizzera, è tuttavia possibile che a Carona si siano
prodotte raffiche di maggior intensità (doc. P). Durante il temporale un albero
(secco) esistente nel bosco del convenuto si è abbattuto contro una facciata
della casa degli attori. Nella caduta l'albero ha danneggiato la facciata
stessa, come pure la recinzione posta a confine tra il giardino e il bosco
(doc. B).
3.
Il
Pretore si è dipartito dalla considerazione che “benché il convenuto non sia
intervenuto concretamente sull'albero in questione e non abbia dunque conferito
all'albero stesso la qualifica di opera effettuando un intervento di
manutenzione, avrebbe però ragionevolmente dovuto provvedere all'eliminazione
di tutti gli alberi pericolanti, in particolare quelli morti, dato che questi
ultimi, meno solidi di quelli sani e potenzialmente più a rischio di
sradicamento e rottura, potevano essere dannosi per l'ambiente circostante”.
Constatato che “l'albero in questione, vista la sua posizione e il suo stato
(albero morto), presentava un reale pericolo per terzi e per la proprietà degli
attori”, il primo giudice ha quindi rimproverato al AP 1 una negligenza,
consistente nell'aver omesso “di prendersi cura dell'albero” non procedendo “al
suo taglio o sradicamento, nonostante fosse al corrente della pericolosità del
predetto albero”, concludendo che il convenuto “non può di conseguenza esimersi
dalla propria responsabilità giusta l'art. 58 CO, dato che l'albero ha causato
danni innegabili alla proprietà confinante”. Secondo il primo giudice un'autore
della dottrina (Roten, Intempéries
en droit privé, Friborgo 2000, n. 1642-1649) avallerebbe la sua tesi, con la
quale egli pretende che “in determinate circostanze”, benché “il proprietario
non abbia effettuato nessun intervento di conservazione o manutenzione” sarebbe
“giustificato considerare un albero naturale come un opera e ciò in quei casi
in cui il proprietario, ragionevolmente, avrebbe dovuto occuparsi della
manutenzione, poiché vi era un rischio oggettivamente prevedibile, ma di fatto
ha trascurato di farlo”. L'appellante contesta l'impostazione giuridica, come
pure le considerazioni e le conclusioni del Pretore. A ragione.
4.
Come detto sopra
(consid. 1), anche __________, sostiene che gli alberi
cresciuti naturalmente nel bosco, senza essere stati piantati dall'uomo e dei
quali questi non si è mai occupato, non costituiscono opere ai sensi dell art.
58.
CO e che un albero può eccezionalmente essere considerato quale opera solo
nella misura in cui è stato piantato o modificato artificialmente dall'uomo. Il
predetto autore estende la qualifica di opera anche agli alberi cresciuti
naturalmente, che si trovano su fondi la cui configurazione naturale è stata
modificata e oggetto di manutenzione (giardini pubblici, campi da golf, parchi
di cimiteri, siepi e viali alberati posti ai bordi delle strade, giardini
particolari) [Roten, Intempéries
en droit privé, Friborgo 2000, n. 1642-1643].
L'albero oggetto della
presente vertenza è senza ombra di dubbio cresciuto naturalmente in un bosco
non curato dall'uomo; né l'albero, né tantomeno la configurazione del fondo
risultano essere stati oggetto di modifica. D'altro canto gli attori neppure
hanno sostenuto che il bosco in questione rientri nella categoria dei giardini
pubblici o dei giardini-parchi particolari ai quali fa riferimento __________. Né
tantomeno è provato e risulta dagli atti che le operazioni di taglio di altre
sei piante nel medesimo bosco – per altro eseguite dal convenuto soltanto a
seguito delle insistenti richieste degli attori e non per spontanea volontà di
manutenzione, per esempio per trasformare il bosco in vivaio o in
giardino-parco – abbiano comportato modifiche del fondo e dell'albero in
discussione, compromettendo in qualche modo la sua stabilità. E' dunque escluso
che l'albero in questione possa essere considerato un'opera a norma dell'art.
58.
CO e che una responsabilità del proprietario del bosco per i danni causati
dalla caduta dell'albero durante il forte temporale possa essere fondata su
questo istituto giuridico.
5.
Gli appellati
ribadiscono, in subordine, che essi andrebbero in ogni caso ammessi ad
esercitare l'azione di cui all'art. 679 CC – tesi già fatta valere con la
petizione e sulla quale il primo giudice non si è neppur minimamente soffermato
– nella misura in cui “il fatto di lasciare, come fatto dal AP 1, sul proprio
fondo degli alberi potenzialmente pericolosi per terzi” costituirebbe, a suo
dire, “un eccesso nel diritto di proprietà” (osservazioni, pag. 6 verso
l'alto).
Già si è detto (sopra,
consid. 1), tuttavia, che la dottrina esclude l'applicazione dell'art. 679 CC,
là dove si è in presenza di caduta, a seguito di eventi
naturali, di alberi cresciuti spontaneamente nel bosco – che non sono dunque
considerati opere ai sensi dell'art. 58 CO – in fondi non modificati dall'uomo
e la cui configurazione è pure esclusivamente naturale. L'art. 679 CC non entra
in considerazione neppure se il proprietario ha omesso di abbattere
preventivamente tali alberi al fine di evitare le eventuali conseguenze di
fenomeni naturali (Roten,
Questions choisies de responsabilité civile au sujet des intempéries, in RVJ
2001, pag. 23). In altri termini, in situazioni come quelle ora in esame,
secondo la giurisprudenza e la dottrina, non si giustifica di addebitare al
proprietario del bosco una responsabilità per un'omissione ex ante;
rimproverare a una persona di non aver preso le misure atte a prevenire un
danno con il pretesto che un proprietario coscienzioso l'avrebbe fatto,
equivarrebbe ad un'estensione inammissibile del diritto di proprietà, ritenuto
che se non vi è dovere d'agire, non c'è spazio per un'omissione (DTF 93 II 230,
consid. 3 b). L'idea che sta alla base di questo concetto è che, da una parte è
compito di ognuno di premunirsi e, in estremo, di non esporsi ai pericoli
naturali determinati dai fondi del vicino, e dall'altra parte che non si può
esigere dal proprietario di un fondo (generalmente di poco valore) che prenda
misure atte ad eliminare tali pericoli quando nulla ha fatto per crearli (Roten, Questions choisies de
responsabilité civile au sujet des intempéries, in RVJ 2001, pag. 25; DTF 93 II
230, consid. 3c). Ciò è il caso segnatamente nella fattispecie ora in esame, se
si considera che il bosco esiste da tempo immemorabile e che, come rettamente
evidenziato dall'appellante, l'abitazione degli attori (danneggiata dalla
caduta della pianta durante il violento temporale) – ancorchè con l'avallo di
una decisione dell'autorità autorizzante la deroga – è stata edificata ad una
distanza di circa 6 metri dal bosco già esistente, distanza inferiore a quella
prevista dalla Legge cantonale sulle foreste [10 metri (cfr. art. 6 cpv. 2 LCFo)]
con lo scopo di proteggere l'uomo e le cose, tra l'altro, dalla caduta degli
alberi (Scolari, Commentario alla
LALPT-LE-LAC, Bellinzona 1996, n. 296 ad art. 29 LALPT). E' dunque escluso che
una responsabilità del AP 1 per la caduta dell'albero di cui si è detto possa
essere fondata sull'art. 679 CC.
6.
Ci
si può chiedere se – considerata la presenza di una pianta (secca) a ridosso
della casa, riconosciuta dagli attori quale fonte di pericolo – viste le
circostanze illustrate sopra (consid. 5), non incombesse semmai a AO 1 e AO 2
chiedere al convenuto di essere autorizzati a rimuovere l'albero a loro spese
(DTF 93 II 230, consid. 3c). Ci si può pure chiedere se l'eventuale diniego del
convenuto a procedere in tal senso avrebbe comportato un'omissione, con diritto
degli attori di chiedere, in applicazione dell'art. 41 CO, il risarcimento per
il danno poi intervenuto (Roten,
Questions choisies de responsabilité civile au sujet des intempéries, in RVJ
2001, pag. 25-26, con riferimento al comportamento omissivo ex post del
proprietario fondiario; DTF 93 II 230, consid. 3c).
Le questioni possono tuttavia restare aperte. Dagli atti non risulta
infatti che gli attori abbiano formulato al convenuto una simile richiesta e
che quest'ultimo l'abbia rifiutata. Per altro l'istruttoria neppure ha permesso
di chiarire i motivi per i quali, allorquando sono stati abbattuti altri sei
alberi – ritenuti fonte di pericolo – quello ora in discussione non sia stato
oggetto di provvedimento alcuno. L'affermazione degli attori, secondo cui “la
persona che eseguì i lavori non se la sentì” di procede all'abbattimento (petizione,
pag. 4 verso l'alto; osservazioni all'appello, pag. 3 verso il mezzo),
contestata dal convenuto (risposta, pag. 3 in basso), non risulta in effetti avallata
da alcuna prova testimoniale o documentale.
7.
Il risarcimento
del danno riconosciuto dal Pretore in complessivi fr. 7'155.45 [fr. 6'405.05
(per la riparazione della facciata dell'abitazione), fr. 500.– (per la
riparazione della recinzione), fr. 210.– (per lo sgombero dell'albero) e fr.
40.40
(per fotografie)], appare dunque privo di valido fondamento giuridico. A
titolo abondanziale si rileva che, per quanto concerne lo sgombero dell'albero,
gli attori hanno usufruito (cfr. doc. F e G) dei diritti, garantiti dall'art.
687.
cpv. 1 CC, di sbrancare e rimuovere l'albero penetrato nella loro
proprietà, come pure di appropriarsi del legname (Steinauer, op. cit., n. 1836). Dagli atti non risulta che il
legname sia stato consegnato al convenuto; per cui, anche qualora fosse stata
ammessa una responsabilità del convenuto, le spese di sgombero sarebbero
risultate ampiamente compensate dal valore della legna.
8.
Per
le considerazioni che precedono, l'appello deve dunque essere accolto. La
decisione del Pretore va di conseguenza riformata nel senso di respingere la
petizione. L'accoglimento del gravame implica di riformare anche il giudizio
del primo giudice su tassa di giustizia, spese e ripetibili, ciò in
considerazione della soccombenza degli attori. Ritenuto che gli appellati
risultano totalmente soccombenti in appello, gli oneri di secondo grado
(calcolati su un valore rimasto litigioso di fr. 7'155.45) vanno posti, in
solido, totalmente a loro carico, con obbligo per loro di versare, pure in
solido, alla controparte congrue ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. L'appello 20 giugno 2007AP 1 di Carona è
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 30 maggio 2007 della Pretura del distretto di Lugano, è
riformata come segue:
1. La petizione 6 settembre 2003 di AO 1 e AO 2
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1'200.– e le spese, da anticipare dagli attori,
rimangono a loro carico in solido, i quali rifonderanno, pure in solido, al
convenuto l'importo di fr. 1000.– a titolo di ripetibili.
II. Gli
oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
450.-
b) spese fr.
50.-
fr.
500.-
da anticiparsi
dall'appellante, sono poste a carico degli appellati in solido, i quali
rifonderanno, pure in solido, all'appellante fr. 800.– a titolo di ripetibili.
III. Intimazione:
-;
- __________,.
Comunicazione
alla Pretura,
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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