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Decisione

12.2007.147

Provvedimenti cautelari, blocco di garanzia bancaria, legittimazione passiva, negate condizioni esistenza abuso di diritto e danno difficilmente riparabile

15 aprile 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

di quale era il rapporto base garantito. Il fatto che il tutto ruotasse attorno

alla produzione dei 5 orologi non può modificare lo scopo voluto dalla garanzia

che era quello di garantire a AO 2 il rimborso della linea di credito concessa

a AO 3 e non il pagamento a quest'ultima, da parte dell'istante, del

corrispettivo della fornitura degli orologi.

5.2. Stabilito

che il contratto base era il finanziamento di AO 2 a AO 3 non si hanno indizi,

e nemmeno l'istante ne solleva, di un comportamento abusivo della banca,

ravvisabile per ipotesi nel fatto che, nel frattempo, AO 3 ha estinto il

proprio debito in conto corrente. Ciò non appare e nemmeno la revoca del suo

fallimento, per il quale l'istante presuppone il pagamento di tutti i debiti

(cfr. lettera 29 novembre), permette di pensare a una simile eventualità perché

è stata annullata a seguito di reclamo, dall'Obergericht di Zugo, la

dichiarazione di apertura del fallimento per avere AO 3 pagato il debito che

l'aveva provocata (cfr. sentenza 10 agosto 2007 inc. n. JZ 2007/77 in re AO 3 /__________

N.V. e lettera 18 agosto 2007 dell'UF di Zugo ), fallimento che quindi non è

mai stato operante.

6. Ma, oltre all'esistenza di un atteggiamento abusivo, per ottenere il

provvedimento cautelare, occorre verificare, cumulativamente, se sia adempiuto

il requisito del danno difficilmente riparabile. La risposta è negativa perché

non è accertato e nemmeno, giustamente, preteso che l'istante, che ha

controgarantito l'impegno a prima richiesta di AO 1, una volta privato di

questo importo si ritrovi in una posizione economica difficile (il che non è

nemmeno immaginabile) e che, inoltre, la situazione finanziaria del convenuto AO

2 possa rendere dubbia la restituzione in futuro della somma oggetto della

garanzia (probabilità altrettanto remota).

7. L'appello,

completamente infondato, va così respinto con l'addebito delle tasse di

giudizio (calcolate su un valore di causa di fr. 350'000.-) e delle spese alla

parte appellante che rifonderà a AO 2, unico convenuto che ha presentato

osservazioni all'appello e senza farsi patrocinare, un'indennità ripetibili

pari al probabile dispendio di tempo utilizzato per allestire le osservazioni.

Per i quali motivi,

vista la LTG

dichiara e pronuncia

1. L'appello 21 giugno 2007 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 900.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

950.

-

già

anticipati dall'appellante rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a

controparte fr. 500.- per ripetibili d'appello.

3.

Intimazione:

-

RA 1, Lugano

-

AO 2, Lugano

-

AO 1, Lugano

-

AO 3, Zugo

Comunicazione

alla Pretura di Lugano, sez. 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (art. 72 LTF),

entro 30 giorni dalla notificazione, con la limitazione dell’art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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