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Decisione

12.2007.148

Appalto: difetti

29 settembre 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori commissionati, e rileva che la liquidazione è stata verificata in

contraddittorio con la DL che l'ha accettata senza riserve. In merito all'esistenza

dei difetti, contesta che le manchevolezze di cui controparte si duole costituiscano

difetto, ma anche che le stesse le siano attribuibili, eccependo comunque la tardività

della notifica.

3. Con risposta 15 marzo 2006 il convenuto si è opposto alla petizione.

Contestato l'ammontare della pretesa che sarebbe di soli fr. 56'204.10

comprensivo di IVA, perché era da tener conto dello sconto del 2% accordato dalla

controparte, rileva che tale importo era stato ulteriormente ridotto a fr.

55'000.- per tener conto di alcuni danni e difetti causati dall'attrice. La

notifica dei difetti sarebbe avvenuta tempestivamente, gli stessi essendo stati

notificati già in occasione della liquidazione, e in seguito ribaditi con

lettera 3 agosto 2004. Le problematiche relative ad una parete eseguita fuori

squadra e all'errata quota delle soglie di granito delle finestre della camera

al 1° piano e della porta finestra del pianterreno sarebbero invece state notificate

successivamente, essendo state rilevate solo quando sono intervenuti i

piastrellisti e i gessatori, rispettivamente in occasione della posa dei

serramenti.

In

sede di conclusioni le parti hanno confermato le rispettive domande.

4. Con sentenza 31 maggio 2007 il Pretore ha accolto la petizione,

condannando il convenuto a versare all'attrice l’importo di fr. 12'931.05 oltre

interessi al 5% dal 31 luglio 2004 su fr. 12'351.10 e dal 18 gennaio 2006

(invece che dal 24 maggio 2005) su fr. 579.95, ponendo la tassa di giustizia di

fr. 600.- e le spese di fr. 200.- a carico dello stesso, con l'obbligo di

rifondere all'attore fr. 1'500.- per ripetibili.

5. Con appello 20 giugno 2007 il convenuto postula la riforma del

giudizio di prima istanza nel senso respingere

la petizione.

Con osservazioni 4 settembre 2007 l’appellata postula la reiezione

del gravame.

Considerato

in diritto: 6. Il Pretore ha anzitutto qualificato il rapporto contrattuale in

essere tra le parti come appalto. Rilevato che l'ammontare della mercede era

stato riconosciuto dal convenuto, ha negato la deduzione del preteso sconto del

2% perché condizionato al pagamento del saldo entro 10 giorni dalla

liquidazione. In merito ai difetti, il primo giudice ha evidenziato che buona

parte delle doglianze erano già state considerate nell'ambito dell'allestimento

della liquidazione finale. Per quanto concerne invece la parete fuori squadra e

l'errata quota delle soglie di granito, ha considerato tardiva la notifica dei

difetti.

7. L'appellante

contesta la sentenza impugnata, rimproverando al Pretore di aver negato a torto

lo sconto del 2%.

La

dottrina e la giurisprudenza conoscono due tipi di sconti contrattuali: vi è

innanzitutto lo "sconto" vero e proprio ("Skonto") che

consiste in una riduzione percentuale della retribuzione che l'appaltatore

concede al committente per incentivarlo ad un rapido pagamento della mercede e

vi è il cosiddetto "ribasso" ("Rabatt") che al contrario è

una semplice riduzione della mercede non connessa ad un pagamento immediato o

comunque a breve termine della mercede (Gauch, op. cit., n.

1233 e 1244; Werner/Pastor, Der Bauprozess, 8a. ed., Düsseldorf 1996, n. 1277). La

differenziazione tra i due istituti è importante poiché il mancato pagamento

nel termine concordato fa perdere al committente il diritto allo sconto (Gauch, op.

cit., n. 1237; DTF 118 II 64), ma non quello al ribasso (Rep. 1998

p. 246; II CCA 6 ottobre 1998 inc. n. 12.98.57, 13 agosto 2001 inc. n.

12.2001.17).

Nel

caso di specie è da ritenere che la concordata riduzione del 2% fosse

condizionata al tempestivo pagamento della mercede dell’impresa e costituiva

dunque uno sconto. In effetti non è dato di comprendere, né l'appellante lo

spiega, quale altro senso potesse avere in concreto la riduzione della mercede se

non quello di chiudere la questione in breve tempo ed evitare ulteriori

discussioni circa l'esistenza di difetti, ciò ritenuto che i lavori già erano

terminati e le parti stavano procedendo alla liquidazione. Il fatto che nella

liquidazione nulla sia indicato in merito al termine di pagamento non permette

di giungere a diversa conclusione, considerato che comunque il teste __________

__________ - la cui attendibilità è rimasta incontestata in prima sede - ha

ricordato che lo sconto era stato pattuito a condizione del pagamento entro 10

giorni (verbale 22 novembre 2006, pag. 4).

8. Il

Pretore non ha ammesso la riduzione della mercede a fr. 55'000.-, rilevando che

trattavasi di una semplice proposta formulata dal convenuto. L'appellante

contesta la decisione su questo punto, adducendo che, essendo stati comunicati

altri difetti dopo la prima bozza di liquidazione, se ne era tenuto conto

nell'ambito della seconda liquidazione, operando la riduzione contestata. Va

qui rilevato che il Pretore non ha ammesso la riduzione ritenuto che trattavasi

solo di una proposta del convenuto, di cui neppure v'era certezza che fosse

stata sottoposta all'attrice. Questa motivazione non è stata in alcun modo

contestata dall'appellante. Considerato poi che nulla agli atti permette di

stabilire l'esistenza di un minor valore dell'opera dovuto a tali difetti - dei

quali l'appellante peraltro ha sempre contestato che le siano imputabili - su

questo punto l'appello va respinto.

9. L'appellante

contesta la sentenza impugnata, rimproverando al Pretore di aver ritenuto a

torto tardiva la notifica dei difetti della parete fuori squadra e dell'errata

quota delle soglie di granito, adducendo che il primo difetto era stato

riconosciuto come tale dall'appellata, che si era offerta di rifare

gratuitamente la parete medesima. Per quanto concerne invece le soglie in

granito rileva che l'errata quota aveva potuto essere rilevata solo al momento

dell'intervento della posa dei serramenti e dell'intervento di gessatori e

piastrellisti.

Già

si è detto al considerando precedente che l'appellata ha contestato che le

Considerandi

manchevolezze riscontrate costituiscano difetti dell'opera. Non è invero

incontestato che la parete eretta per suddividere uno spazio in camera da letto

e vestibolo risulta fuori squadra rispetto all'altra parete della camera da

letto. Ciò dipende però dal fatto che le due opposte pareti preesistenti non

sono, a loro volta, parallele. La parete nuova non è stata costruita parallela

alla parete esistente della camera, bensì a quella del vestibolo (doc. I). Non

v'è dubbio che si sarebbe potuto procedere diversamente, allineando la parete

divisoria con quella della camera. In siffatta evenienza essa non sarebbe però stata

parallela alla parete del vestibolo. In questa situazione e in mancanza di

altri elementi, non si può concludere che l'opera è difettosa. Comunque, il

teste __________ __________ ha riferito di essersi avveduto della questione e

di averla sottoposta alla moglie dell'appellante la quale, previo consulto

telefonico con il marito, aveva dato il benestare circa il modo di procedere

(verbale 22 novembre 2006, pag. 7). Ammesso e non concesso che vi possa essere stato

un fraintendimento tra le parti, la soluzione adottata dall'impresa non appare in

contrasto con il buon senso come pretende l'appellante.

9.1

Va

ancora esaminato se il comportamento dell'appellata, che si era offerta di

procedere allo spostamento della parete divisoria, circostanza nella quale

l'appellante intravede un'ammissione di responsabilità da parte dell'impresa,

imponga una diversa soluzione. AO 1 ha sin dall'inizio sostenuto di aver

costruito il muro su istruzione della signora __________ __________, ma di

essersi in seguito accordata con il committente di rifare il muro (doc. M;

teste __________ __________, verbale 22 novembre 2006, pag. 7; teste __________

__________, verbale 22 novembre 2006 pag. 10). Ciò non può però essere

considerato acriticamente quale ammissione di responsabilità. L'intervento in

questione, eseguito a cantiere ancora parzialmente aperto, non presentava

particolari difficoltà e non comportava costi eccessivi, per cui la

disponibilità a eseguire tale lavoro può essere inteso anche quale gesto di

buona volontà inteso a evitare un contenzioso. Ad ogni buon conto, anche

nell'ipotesi che la parete possa essere considerata difettosa e volendo ammettere

che l'appellata avesse ammesso le proprie responsabilità, la soluzione non

potrebbe essere quella auspicata dall'appellante. In quest'eventualità la

situazione sarebbe quella dove il committente, avvalendosi delle facoltà

concessegli dall'art. 368 CO ha optato per la riparazione gratuita dell'opera. Scelta

alla quale egli è però vincolato perché la dichiarazione d'esercizio di tale

scelta è irrevocabile e - in linea di principio - implica la rinuncia

definitiva alle alternative scartate (DTF 116 II 311; 109 II 41; 107 II

108.

e rif.; Rep. 1999, 215; Gauch,

Der Werkvertrag, n. 1581, 1688 e 1835). Il diritto di scelta

del committente viene ripristinato unicamente qualora l'appaltatore sia in mora

con l'esecuzione dei lavori di riparazione, quando tali lavori si rivelino

oggettivamente impossibili, e se -nonostante la loro esecuzione- l'opera rimane

difettosa (Gauch, op. cit., n.

1797, 1843 e 1846), oppure ancora, in applicazione dell’art. 2 CC, se in

conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare

l’equivalenza delle reciproche prestazioni contrattuali (II CCA 11 agosto 1993

in re G./P.; DTF 107 II 348). Poiché in concreto è stato lo stesso committente

a impedire all'appellata di procedere al rifacimento del muro, malgrado ciò

fosse ancora possibile senza inconvenienti di rilievo, non si può imputare

all'appellata di non essere intervenuta e quindi dedurne che, a seguito di tale

mancanza, sia rinato il diritto di scelta del committente. L'appello andrebbe

quindi comunque respinto. In questa situazione le censure relative

all'accertamento della tardività della notifica del difetto non necessitano di

essere ulteriormente esaminate.

Di

transenna, e a prescindere da quanto testé esposto, va ancora rilevato che le conseguenze

dell'erezione fuori squadra della parete sono di natura essenzialmente

estetica, senza che risultino né siano stati addotti ulteriori inconvenienti.

Di conseguenza la richiesta di un risarcimento pari ai costi di rifacimento della

parete appare difficilmente difendibile.

10.

L'appellante

contesta la sentenza del Pretore che ha ritenuto intempestiva la notifica del

difetto relativo ai davanzali in granito, posati ad una quota errata. Il

giudizio impugnato regge alle critiche. L'appellato ha contestato già in sede

di petizione la tempestività della notifica di tale difetto, rilevando che i

serramenti erano già stati posati alcuni mesi prima che il committente

sollevasse la questione delle quote dei davanzali. L'appellante, in merito alla

tempestività della notifica dei difetti si è limitato a rinviare a quanto

sarebbe emerso dall'istruttoria, che è però silente su questo specifico punto. In

applicazione dell’art. 8 CC, spetta al committente che intende valersi

dell’art. 370 cpv. 3 CO provare la tempestività della notifica dei difetti,

dimostrando quando il difetto gli è divenuto riconoscibile. In concreto egli

non ha addotto né dimostrato alcunché al riguardo, sicché l'appello dev'essere

respinto anche su questo punto.

Per

i motivi che precedono, l'appello dev'essere respinto. Tassa di giustizia,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. L'appello 20

giugno 2007 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura d'appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.--

b)

spese fr. 50.--

t

o t a l e fr. 450.--

sono

poste a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 700.-

di ripetibili d’appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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