12.2007.148
Appalto: difetti
29 settembre 2008Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2007.148
Data decisione, Autorità:
29.09.2008, IICCA
Titolo:
Appalto: difetti
GARANZIA PER DIFETTI
art. 368 CO
Incarto n.
12.2007.148
Lugano
29 settembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Emanuela Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.8
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 18 gennaio
2006 da
AO 1
rappr. dall' RA
2
contro
AP 1
rappr. dall' RA
1
chiedente
la condanna di AP 1 al pagamento dell’importo di fr. 12'931.05 oltre interessi quale
mercede per un contratto d’appalto, domanda alla quale il convenuto si è opposto e che il Pretore ha
accolto con sentenza 31 maggio 2007;
appellante
il convenuto con atto d’appello 20 giugno 2007, con il quale chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione;
mentre
l'attrice con osservazioni 4 settembre 2007 postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: 1. Nel corso del mese di settembre
2003, AP 1 ha stipulato con l’impresa
di costruzioni AO 1un contratto d’appalto per l'esecuzione di opere da
capomastro relative all'ampliamento della propria casa, sita sul mappale no __________
RFD di __________. Il committente aveva affidato la progettazione e la
direzione lavori all'ing. __________ __________, il quale aveva altresì
allestito i capitolati e i piani per la costruzione. Terminati i lavori, AO 1
ha emesso una prima liquidazione 21 aprile 2004 di fr. fr. 56'011.20 oltre a
IVA per fr. 4'256.85, per un totale di fr. 60'268.05. A seguito della verifica
in contraddittorio con la DL, è poi seguita la liquidazione 25 maggio 2004 di
fr. 57'351.10 (fr. 53'300.30.- oltre IVA per fr. 4'050.90). Dedotti acconti per
fr. 30'000.-, rimaneva un saldo a favore dell'impresa di 27'351.10. Dopo aver versato
un ulteriore acconto di fr. 15'000.- il 4 giugno 2004, il committente ha
rifiutato il pagamento della rimanenza, adducendo l'esistenza di vari difetti.
2. Con petizione 18 gennaio 2006 AO 1 ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento del residuo della mercede di fr. 12'931.05, comprensivo anche
di una ulteriore fattura di fr. 579.96 relativa a lavori non compresi nella
liquidazione, oltre interessi di mora. L’attrice sostiene di aver regolarmente eseguito
Fatti
i lavori commissionati, e rileva che la liquidazione è stata verificata in
contraddittorio con la DL che l'ha accettata senza riserve. In merito all'esistenza
dei difetti, contesta che le manchevolezze di cui controparte si duole costituiscano
difetto, ma anche che le stesse le siano attribuibili, eccependo comunque la tardività
della notifica.
3. Con risposta 15 marzo 2006 il convenuto si è opposto alla petizione.
Contestato l'ammontare della pretesa che sarebbe di soli fr. 56'204.10
comprensivo di IVA, perché era da tener conto dello sconto del 2% accordato dalla
controparte, rileva che tale importo era stato ulteriormente ridotto a fr.
55'000.- per tener conto di alcuni danni e difetti causati dall'attrice. La
notifica dei difetti sarebbe avvenuta tempestivamente, gli stessi essendo stati
notificati già in occasione della liquidazione, e in seguito ribaditi con
lettera 3 agosto 2004. Le problematiche relative ad una parete eseguita fuori
squadra e all'errata quota delle soglie di granito delle finestre della camera
al 1° piano e della porta finestra del pianterreno sarebbero invece state notificate
successivamente, essendo state rilevate solo quando sono intervenuti i
piastrellisti e i gessatori, rispettivamente in occasione della posa dei
serramenti.
In
sede di conclusioni le parti hanno confermato le rispettive domande.
4. Con sentenza 31 maggio 2007 il Pretore ha accolto la petizione,
condannando il convenuto a versare all'attrice l’importo di fr. 12'931.05 oltre
interessi al 5% dal 31 luglio 2004 su fr. 12'351.10 e dal 18 gennaio 2006
(invece che dal 24 maggio 2005) su fr. 579.95, ponendo la tassa di giustizia di
fr. 600.- e le spese di fr. 200.- a carico dello stesso, con l'obbligo di
rifondere all'attore fr. 1'500.- per ripetibili.
5. Con appello 20 giugno 2007 il convenuto postula la riforma del
giudizio di prima istanza nel senso respingere
la petizione.
Con osservazioni 4 settembre 2007 l’appellata postula la reiezione
del gravame.
Considerato
in diritto: 6. Il Pretore ha anzitutto qualificato il rapporto contrattuale in
essere tra le parti come appalto. Rilevato che l'ammontare della mercede era
stato riconosciuto dal convenuto, ha negato la deduzione del preteso sconto del
2% perché condizionato al pagamento del saldo entro 10 giorni dalla
liquidazione. In merito ai difetti, il primo giudice ha evidenziato che buona
parte delle doglianze erano già state considerate nell'ambito dell'allestimento
della liquidazione finale. Per quanto concerne invece la parete fuori squadra e
l'errata quota delle soglie di granito, ha considerato tardiva la notifica dei
difetti.
7. L'appellante
contesta la sentenza impugnata, rimproverando al Pretore di aver negato a torto
lo sconto del 2%.
La
dottrina e la giurisprudenza conoscono due tipi di sconti contrattuali: vi è
innanzitutto lo "sconto" vero e proprio ("Skonto") che
consiste in una riduzione percentuale della retribuzione che l'appaltatore
concede al committente per incentivarlo ad un rapido pagamento della mercede e
vi è il cosiddetto "ribasso" ("Rabatt") che al contrario è
una semplice riduzione della mercede non connessa ad un pagamento immediato o
comunque a breve termine della mercede (Gauch, op. cit., n.
1233 e 1244; Werner/Pastor, Der Bauprozess, 8a. ed., Düsseldorf 1996, n. 1277). La
differenziazione tra i due istituti è importante poiché il mancato pagamento
nel termine concordato fa perdere al committente il diritto allo sconto (Gauch, op.
cit., n. 1237; DTF 118 II 64), ma non quello al ribasso (Rep. 1998
p. 246; II CCA 6 ottobre 1998 inc. n. 12.98.57, 13 agosto 2001 inc. n.
12.2001.17).
Nel
caso di specie è da ritenere che la concordata riduzione del 2% fosse
condizionata al tempestivo pagamento della mercede dell’impresa e costituiva
dunque uno sconto. In effetti non è dato di comprendere, né l'appellante lo
spiega, quale altro senso potesse avere in concreto la riduzione della mercede se
non quello di chiudere la questione in breve tempo ed evitare ulteriori
discussioni circa l'esistenza di difetti, ciò ritenuto che i lavori già erano
terminati e le parti stavano procedendo alla liquidazione. Il fatto che nella
liquidazione nulla sia indicato in merito al termine di pagamento non permette
di giungere a diversa conclusione, considerato che comunque il teste __________
__________ - la cui attendibilità è rimasta incontestata in prima sede - ha
ricordato che lo sconto era stato pattuito a condizione del pagamento entro 10
giorni (verbale 22 novembre 2006, pag. 4).
8. Il
Pretore non ha ammesso la riduzione della mercede a fr. 55'000.-, rilevando che
trattavasi di una semplice proposta formulata dal convenuto. L'appellante
contesta la decisione su questo punto, adducendo che, essendo stati comunicati
altri difetti dopo la prima bozza di liquidazione, se ne era tenuto conto
nell'ambito della seconda liquidazione, operando la riduzione contestata. Va
qui rilevato che il Pretore non ha ammesso la riduzione ritenuto che trattavasi
solo di una proposta del convenuto, di cui neppure v'era certezza che fosse
stata sottoposta all'attrice. Questa motivazione non è stata in alcun modo
contestata dall'appellante. Considerato poi che nulla agli atti permette di
stabilire l'esistenza di un minor valore dell'opera dovuto a tali difetti - dei
quali l'appellante peraltro ha sempre contestato che le siano imputabili - su
questo punto l'appello va respinto.
9. L'appellante
contesta la sentenza impugnata, rimproverando al Pretore di aver ritenuto a
torto tardiva la notifica dei difetti della parete fuori squadra e dell'errata
quota delle soglie di granito, adducendo che il primo difetto era stato
riconosciuto come tale dall'appellata, che si era offerta di rifare
gratuitamente la parete medesima. Per quanto concerne invece le soglie in
granito rileva che l'errata quota aveva potuto essere rilevata solo al momento
dell'intervento della posa dei serramenti e dell'intervento di gessatori e
piastrellisti.
Già
si è detto al considerando precedente che l'appellata ha contestato che le
Considerandi
manchevolezze riscontrate costituiscano difetti dell'opera. Non è invero
incontestato che la parete eretta per suddividere uno spazio in camera da letto
e vestibolo risulta fuori squadra rispetto all'altra parete della camera da
letto. Ciò dipende però dal fatto che le due opposte pareti preesistenti non
sono, a loro volta, parallele. La parete nuova non è stata costruita parallela
alla parete esistente della camera, bensì a quella del vestibolo (doc. I). Non
v'è dubbio che si sarebbe potuto procedere diversamente, allineando la parete
divisoria con quella della camera. In siffatta evenienza essa non sarebbe però stata
parallela alla parete del vestibolo. In questa situazione e in mancanza di
altri elementi, non si può concludere che l'opera è difettosa. Comunque, il
teste __________ __________ ha riferito di essersi avveduto della questione e
di averla sottoposta alla moglie dell'appellante la quale, previo consulto
telefonico con il marito, aveva dato il benestare circa il modo di procedere
(verbale 22 novembre 2006, pag. 7). Ammesso e non concesso che vi possa essere stato
un fraintendimento tra le parti, la soluzione adottata dall'impresa non appare in
contrasto con il buon senso come pretende l'appellante.
9.1
Va
ancora esaminato se il comportamento dell'appellata, che si era offerta di
procedere allo spostamento della parete divisoria, circostanza nella quale
l'appellante intravede un'ammissione di responsabilità da parte dell'impresa,
imponga una diversa soluzione. AO 1 ha sin dall'inizio sostenuto di aver
costruito il muro su istruzione della signora __________ __________, ma di
essersi in seguito accordata con il committente di rifare il muro (doc. M;
teste __________ __________, verbale 22 novembre 2006, pag. 7; teste __________
__________, verbale 22 novembre 2006 pag. 10). Ciò non può però essere
considerato acriticamente quale ammissione di responsabilità. L'intervento in
questione, eseguito a cantiere ancora parzialmente aperto, non presentava
particolari difficoltà e non comportava costi eccessivi, per cui la
disponibilità a eseguire tale lavoro può essere inteso anche quale gesto di
buona volontà inteso a evitare un contenzioso. Ad ogni buon conto, anche
nell'ipotesi che la parete possa essere considerata difettosa e volendo ammettere
che l'appellata avesse ammesso le proprie responsabilità, la soluzione non
potrebbe essere quella auspicata dall'appellante. In quest'eventualità la
situazione sarebbe quella dove il committente, avvalendosi delle facoltà
concessegli dall'art. 368 CO ha optato per la riparazione gratuita dell'opera. Scelta
alla quale egli è però vincolato perché la dichiarazione d'esercizio di tale
scelta è irrevocabile e - in linea di principio - implica la rinuncia
definitiva alle alternative scartate (DTF 116 II 311; 109 II 41; 107 II
108.
e rif.; Rep. 1999, 215; Gauch,
Der Werkvertrag, n. 1581, 1688 e 1835). Il diritto di scelta
del committente viene ripristinato unicamente qualora l'appaltatore sia in mora
con l'esecuzione dei lavori di riparazione, quando tali lavori si rivelino
oggettivamente impossibili, e se -nonostante la loro esecuzione- l'opera rimane
difettosa (Gauch, op. cit., n.
1797, 1843 e 1846), oppure ancora, in applicazione dell’art. 2 CC, se in
conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare
l’equivalenza delle reciproche prestazioni contrattuali (II CCA 11 agosto 1993
in re G./P.; DTF 107 II 348). Poiché in concreto è stato lo stesso committente
a impedire all'appellata di procedere al rifacimento del muro, malgrado ciò
fosse ancora possibile senza inconvenienti di rilievo, non si può imputare
all'appellata di non essere intervenuta e quindi dedurne che, a seguito di tale
mancanza, sia rinato il diritto di scelta del committente. L'appello andrebbe
quindi comunque respinto. In questa situazione le censure relative
all'accertamento della tardività della notifica del difetto non necessitano di
essere ulteriormente esaminate.
Di
transenna, e a prescindere da quanto testé esposto, va ancora rilevato che le conseguenze
dell'erezione fuori squadra della parete sono di natura essenzialmente
estetica, senza che risultino né siano stati addotti ulteriori inconvenienti.
Di conseguenza la richiesta di un risarcimento pari ai costi di rifacimento della
parete appare difficilmente difendibile.
10.
L'appellante
contesta la sentenza del Pretore che ha ritenuto intempestiva la notifica del
difetto relativo ai davanzali in granito, posati ad una quota errata. Il
giudizio impugnato regge alle critiche. L'appellato ha contestato già in sede
di petizione la tempestività della notifica di tale difetto, rilevando che i
serramenti erano già stati posati alcuni mesi prima che il committente
sollevasse la questione delle quote dei davanzali. L'appellante, in merito alla
tempestività della notifica dei difetti si è limitato a rinviare a quanto
sarebbe emerso dall'istruttoria, che è però silente su questo specifico punto. In
applicazione dell’art. 8 CC, spetta al committente che intende valersi
dell’art. 370 cpv. 3 CO provare la tempestività della notifica dei difetti,
dimostrando quando il difetto gli è divenuto riconoscibile. In concreto egli
non ha addotto né dimostrato alcunché al riguardo, sicché l'appello dev'essere
respinto anche su questo punto.
Per
i motivi che precedono, l'appello dev'essere respinto. Tassa di giustizia,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L'appello 20
giugno 2007 di AP 1 è respinto.
2.
Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.--
b)
spese fr. 50.--
t
o t a l e fr. 450.--
sono
poste a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 700.-
di ripetibili d’appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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