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Decisione

12.2007.15

Cauzione notarile (fideiussione solidale) - interpretazione - contratto a favore di terzi - procedura di escussione della garanzia (pagamento dell'importo totale proporzionalmente tra i vari creditori

22 marzo 2010Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i terzi, accentuando in particolare l'importanza della cauzione notarile"

(messaggio no 3092 del 14 ottobre 1986, pag. 5).

6.2 È

ancora da esaminare se si è in presenza di un contratto a favore di terzi nella

forma impropria, nel qual caso spetta allo stipulante il diritto di chiedere

che la prestazione al terzo sia eseguita (art. 112 cpv. 1 CO: "unechter

Vertrag zugunsten Dritter"), oppure nella forma propria, dove il terzo può

chiederne direttamente l'adempimento (art. 112 cpv. 2 CO: "echter Vertrag

zugunsten Dritter"), ciò che va determinato in base all'intenzione delle

parti e alla consuetudine. Ora, per quanto dato di sapere, non risulta che una

parte danneggiata si sia mai rivolta al Cantone per ottenere il risarcimento

del danno causatole dal notaio. Di regola, il notaio provvede infatti a

notificare il danno alla propria compagnia d'assicurazione - anche nel caso

concreto la compagnia d'assicurazione è legata al notaio da un contratto

assicurativo, nell'ambito del quale ha rilasciato la fideiussione solidale a

favore del Cantone (doc. 2: "assicurazione cauzione") - la quale,

esaminato il caso, o ne assume direttamente la copertura, oppure la rifiuta,

attendendo l'esito di una eventuale procedura giudiziaria tra il danneggiato e

il notaio. Già è stato rilevato che con la promulgazione della legge sulla

responsabilità degli enti pubblici il Cantone ha escluso una propria

responsabilità per l'esercizio del notariato perché la LN già impone al notaio

l'obbligo di prestare una cauzione, ciò che induce a ritenere che il Cantone

stesso non abbia voluto assumersi oneri in proposito. La LN prevede varie forme

di cauzione, che possono tutte essere escusse dal cliente del notaio senza

dover chiamare in causa il Cantone. Non si intravedono motivi validi perché ciò

non debba essere possibile quando la cauzione è prestata sotto forma di

fideiussione solidale. L’interpretazione operata dal Pretore regge dunque alla

critica e si deve ritenere che l’attrice può far valere direttamente le proprie

pretese nei confronti della convenuta. Analoga soluzione valeva peraltro nel

Canton Berna - prima dell'entrata in vigore della nuova legge del 26 novembre

2005, dove la cauzione notarile poteva anche essere prestata sotto forma di

fideiussione a favore del Cantone, nel qual caso chi aveva subito pregiudizio

dall'attività del notaio poteva azionare direttamente il fideiussore (Marti,

Notariatsrecht, Berna, 1983, n. 7 ad art. 48 ND; Brückner,

Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, nota 155 a pié di pagina 207).

Su questo

punto l’appello deve essere respinto.

7. L'appellante

sostiene che non poteva più essere chiamata a rispondere perché la fideiussione

era scaduta il 31 ottobre 2003, a seguito della sua revoca. Essa rileva infatti

che l’Ufficio dei registri ha inviato le bollette doc. D ed E il 17 dicembre

2003, con un termine di pagamento di 30 giorni, sicché il danno si è verificato

dopo la sua revoca della fideiussione, avvenuta con comunicazione del 30

settembre 2003 al Tribunale d’appello (doc. 4). Dagli atti, ancorché scarni,

risulta che l’attrice ha versato al notaio il 20 maggio 2003 l’importo di fr.

840'000.- (doc. A), di cui fr. 40'000.- a valere come anticipo per il pagamento

dell’onorario, delle spese e dei pubblici tributi (doc. B e C). L’allora notaio

ha inviato l’11 luglio 2003 alla cliente la propria parcella notarile per un

totale di fr. 42'288.25, comprensivi di fr. 20'900.- per le tasse a registro

fondiario e di fr. 5'700.- per il bollo dell’Archivio notarile, invitandola a

versare fr. 2'288.25 a saldo, dopo deduzione dell’anticipo di fr. 40'000.- già

versato (doc. B, C). Ne deriva che il danno patito dall’attrice, ammontante a

fr. 26'600.-, è insorto già l’11 luglio 2003, quando l’allora notaio ha

disposto dell’anticipo che gli era stato versato, senza provvedere al pagamento

delle tasse e del bollo. La data d’emissione delle bollette agli atti, 17

dicembre 2003, è dunque irrilevante per l’obbligo della convenuta, nato già

l’11 luglio 2003, quando essa non aveva ancora revocato la fideiussione

solidale. Del resto le bollette erano già state inviate in precedenza, in data

non rilevabile dal fascicolo processuale (doc. H), visto che nessuna della

parti ha ritenuto opportuno acquisirle agli atti.

8. A

detta della convenuta gli effetti della fideiussione hanno preso fine in ogni

caso il 31 dicembre 2004, data della scadenza della cauzione, mentre l’attrice

ha fatto valere le proprie pretese solo in epoca successiva. La circostanza che

l’attrice ha avviato la procedura giudiziaria qui in esame il 3 ottobre 2005,

dopo la scadenza della fideiussione il 31 dicembre 2004, non giova alla

convenuta. L’art. 34 cpv. 3 LN, infatti, prevede che la liberazione

dell’assicuratore per il periodo precedente la revoca della cauzione non può

avvenire se non dopo la conferma delle grida per lo svincolo della cauzione e

quando non esistano o siano state liquidate le interposte contraddizioni. Nella

fattispecie la grida è stata pubblicata sul Foglio ufficiale del 26 luglio e 9

agosto 2005 e l’attrice ha notificato le proprie pretese il 29 luglio 2005,

promuovendo poi azione giudiziaria nei confronti dell’ex notaio e della

convenuta nel termine di 60 giorni assegnatole dal Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 5, con decreto 4 agosto 2005 (incarto richiamato CN.2005.165).

9. Sostiene

l’appellante che l’atto di fideiussione CZ 3.414.401 (doc. 2) copriva solo le

attività notarili, a esclusione del pagamento delle tasse a registro fondiario

e del bollo dell’Archivio notarile, che rientrano nell’attività di avvocato.

Essa si riferisce alla decisione dell’Ufficiale dei registri (doc. H) e alla

giurisprudenza pubblicata in DTF 127 III 248 consid. 1 e 126 III 370.

L’attività ministeriale comprende l’insieme delle operazioni che il notaio ha l’obbligo

di compiere come pubblico ufficiale e che non si limitano alla rogazione

propriamente detta dell’atto notarile, ma si estendono alle operazioni che vi

sono direttamente collegate, come la preparazione dei rogiti e la loro

esecuzione, in particolare l’incasso e il versamento al venditore del prezzo,

la costituzione di un anticipo per le tasse e imposte, le richieste di

iscrizione ai pubblici registri (Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berna

2005, n. 8 pag. 3). Nel Cantone Ticino, il pagamento delle tasse di registro

fondiario e dell’imposta di bollo all’archivio notarile rientra senza ombra di

dubbio nelle funzioni notarili per il cui esercizio è imposto il versamento

della cauzione a tutela del diritto delle parti, come indica l’art. 31 LN. Il notaio

ticinese è tenuto a presentare le richieste di iscrizione al registri fondiario

a norma dell’art. 57 LN e come richiedente è tenuto al pagamento delle tasse

per le iscrizioni nel registro fondiario in solido con coloro nel cui interesse

è fatta la richiesta (art. 2 della Legge sulle tariffe per le operazioni nel

registro fondiario, RL 4.1.3.1.2). Egli ha inoltre l’obbligo di insinuare

all’Archivio notarile una copia autentica degli atti ricevuti a norma dell’art.

Considerandi

97.

LN ed anticipa per legge il pagamento dell’imposta di bollo (art. 23 cpv. 4

della Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici, RL

10.2.8

). Il pagamento delle tasse di iscrizione a registro fondiario e del

bollo dell’archivio notarile rientra dunque nell’attività ministeriale del

notaio ticinese ed è pertanto coperto dalla cauzione. È appena il caso di

ricordare, per altro, che il Tribunale federale, nelle sentenze evocate

dall’appellante, non si è espresso sul pagamento di tributi ai pubblici uffici.

10.

L’appellante

rimprovera al Pretore di aver disposto la liberazione della cauzione nella

misura di fr. 26'600.- in favore dell’attrice, allorquando solo il Consiglio di

Stato ha la competenza per liberare la cauzione a norma dell’art. 36 LN.

L’appellata sostiene nelle proprie osservazioni che l'eccezione è nuova e non

può quindi essere proposta in appello. Se non che, il giudice esamina d’ufficio

in ogni stadio di causa se esistono i presupposti processuali, tra i quali

figura la competenza per materia (art. 97 cifra 3 CPC). La censura

dell’appellante è quindi proponibile e può essere esaminata da questa Camera.

L'art. 36 LN attribuisce la competenza per ordinare la liberazione della

cauzione al Consiglio di Stato su preavviso del Tribunale d’appello. La

liberazione della cauzione menzionata dall’art. 36 LN consiste però nello

svincolo dell’assicuratore o di chi ha prestato cauzione, dopo lo spurgo delle

notificazioni delle pretese ai sensi dell’art. 35 LN, ossia dopo l’accertamento

della loro fondatezza in sede civile e l’eventuale loro pagamento. In altre

parole, il Consiglio di Stato libera dai propri obblighi chi ha prestato la

cauzione notarile dopo aver accertato che non vi sono pretese avanzate nei

confronti del notaio da far valere sulla cauzione. Nella fattispecie, invece,

il Pretore ha accertato il credito dell’attrice nei confronti del convenuto ex

notaio e ha accolto la domanda di far valere tali pretese sulla cauzione

prestata come “assicurazione cauzione” dall’appellante. Su questo punto

l'appello è quindi respinto.

11.

In

via subordinata l’appellante chiede che il credito sia liquidato a chiusura

delle procedure giudiziarie di accertamento in proporzione dei crediti

insinuati, a concorrenza della somma massima di fr. 100'000.-. Essa rileva che

il Pretore non poteva privilegiare un creditore dell’ex notaio a scapito degli

altri e che la natura del sistema di svincolo della cauzione notarile esige di

ripartire proporzionalmente tra tutti i creditori l’ammontare massimo di fr.

100'000.-.

Si può

convenire con l’appellante che la Legge notarile non è un modello di chiarezza

per quel che concerne il trattamento dei creditori e la loro rivalsa sulla

cauzione notarile. Se non vi sono dubbi sul fatto che i crediti nei confronti

del notaio a carico della cauzione notarile sono limitati a un importo massimo

di fr. 100'000.-, sicché la convenuta è tenuta a rispondere solidalmente con

l’ex notaio solo fino a concorrenza di tale somma (art. 499 cpv. 1 CO),

indipendentemente dai crediti accertati in favore degli eventuali creditori, la

legge nulla dice in merito al modo di procedere quando,

come nel caso che qui ci occupa, vi siano più persone che, nell'ambito della

procedura di spurgo della garanzia, notificano dei propri crediti i quali,

sommati tra di loro, superano l'importo massimo garantito. È quindi a ragione

che l'appellante evidenzia il rischio di privilegiare quel creditore che riesce

a far accertare per primo il proprio credito nei confronti del notaio e a

soddisfarsi con la garanzia, a discapito di altri creditori la cui procedura,

per un motivo o per l'altro, dura più a lungo.

11.1

La LN prevede varie forme di cauzione (art. 34 LN) tra cui la

costituzione in pegno di cartelle ipotecarie o di ipoteche al portatore sopra

fondi siti in Svizzera, il deposito di obbligazioni della Confederazione, di

Cantoni e di Comuni riconosciute idonee, per l’effettivo importo della cauzione

e la messa a pegno di polizze d’assicurazione sulla vita, emesse da società

aventi la loro sede principale nella Svizzera ed autorizzate a funzionare dal

Consiglio federale. Trattandosi di beni messi a pegno, è da procedere - salvo

diverso accordo del proprietario del pegno - all'esecuzione in via di

realizzazione del pegno manuale, seguendo la procedura prescritta dalla LEF

(art. 151 segg.). Dandosi il caso in cui il provento della realizzazione del

pegno non sia sufficiente per soddisfare tutti i creditori, il riparto viene

effettuato in applicazione dei disposti che regolano il fallimento, sicché

ciascuno di essi vi partecipa in proporzione al proprio credito. Anche

nell'eventualità in cui la garanzia sia prestata, come in concreto, sotto forma

di fideiussione, sono da applicare i medesimi principi, non essendovi motivo

per trattare diversamente i diversi tipi di garanzia. Ciò a maggior ragione se

si considera che la LN prevede che nell'ambito della procedura di svincolo i

terzi sono diffidati mediante grida a far valere sotto perenzione dei loro

diritti le ragioni che pretendono di avere sulla cauzione notarile, entro un

termine di almeno un mese dalla prima pubblicazione (art. 35 LN), e quindi

hanno tutti il diritto di rivalersi sulla cauzione.

11.2

Ciò

premesso, si rileva che con la decisione impugnata la cauzione è stata liberata

a favore di un creditore per l'intero ammontare del credito accertato, ancor

prima che fosse noto l'esito di tutte le procedure avviate dai creditori nei

confronti del notaio e quindi prima che fosse conosciuto l'importo totale delle

pretese che la cauzione era destinata a coprire. Ciò conduce a un risultato insoddisfacente.

In mancanza di disposizioni legali in merito, è da esaminare come sia da

procedere per giungere a una soluzione che permetta di tener sufficientemente

conto degli interessi e dei diritti di tutte le parti. Premessa per poter

beneficiare della garanzia è la sussistenza di un credito nei confronti del

notaio. L'esistenza di un credito non è però sufficiente, ancora essendo

necessario che il cliente sia stato pregiudicato dall'attività notarile del

notaio, perché solo in quest'ambito può essere invocata la garanzia dell'art.

36.

LN. È quindi necessario procedere dapprima all'accertamento dei crediti nei

confronti del notaio. Evase tutte le procedure creditorie, sarà possibile

allestire uno stato di ripartizione che, tenuto conto di tutte le pretese,

stabilisca la quota della garanzia per ogni singolo creditore. Alle parti

interessate, e meglio a chi ha prestato la garanzia e ai vari creditori, sarà

da dare la possibilità di pronunciarsi sullo stato di ripartizione, considerato

che essi possono contestare che i vari crediti, già accertati, possano anche

beneficiare della cauzione. Una volta evase anche queste contestazioni, si

potrà quindi chiudere la procedura. Appare quindi più opportuno procedere

dapprima solo nei confronti del notaio per far accertare la propria pretesa e

solo in un secondo tempo - nel caso in cui sorgessero contestazioni o

opposizioni - chiamare in causa anche il fideiussore. Nulla s'oppone tuttavia a

procedere come nel caso concreto, dove la domanda d'accertamento nei confronti del

notaio e quella di liberazione della cauzione nei confronti del fideiussore

sono state presentate in un atto unico. A salvaguardia dei diritti degli

interessati è però necessario procedere anche qui dapprima all'accertamento dei

crediti, ciò che implica però l'emanazione di una prima decisione parziale

limitata all'accertamento del credito (o dei crediti). Una volta cresciute in

giudicato le relative decisioni, il Pretore deve poi allestire uno stato di

riparto e comunicarlo agli altri interessati, i quali devono potersi

determinare in proposito. Evase queste contestazioni, il Pretore dovrà quindi

emanare una seconda decisione con la quale, tenuto conto dell'esito della prima

fase, dovrà stabilire in quale misura la garanzia è liberata a favore di quali creditori.

Nel caso

concreto la decisione sulla liberazione della cauzione appare quindi prematura

e dev'essere annullata e l'incarto retrocesso al Pretore, il quale, verificato

l'esito di eventuali altre procedure di accertamento, procederà come descritto.

Egli terrà conto che nella presente procedura è già accertato che il credito

dell'appellata può beneficiare della garanzia prestata dal notaio, e dovrà di

conseguenza statuire solo ancora sulla quotaparte dell'importo di fr. 100'000.-

della fideiussione spettante all'attore.

12.

In

conclusione, quindi, l’appello deve essere parzialmente accolto e il

Dispositivo

dispositivo n. 1.2 riformato nel senso che è riconosciuto il principio che il

credito dell'attrice beneficia della garanzia prestata per l'intero importo. La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello seguono

la soccombenza (art. 148 CPC). Visto l'esito del gravame, appare equo

ripartirle in ragione di metà ciascuno e compensare le ripetibili. Per quanto concerne il valore litigioso ai

fini dell’art. 74

cpv. 1 lett. b LTF, esso supera la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile, poiché secondo l'art. 499 CO il fideiussore risponde non solo per l’ammontare del debito principale (fr. 26'600.-), ma anche per gli interessi di mora

e per le spese di procedura.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC, la TG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello 22 gennaio

2007 è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1.2 della

sentenza 28 dicembre 2006 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è

così riformato:

1.1 invariato

1.2 L'intero

importo di cui al punto precedente beneficia della fideiussione solidale

prestata AP 1.

§ L'incarto è retrocesso alla Pretura affinché proceda ai sensi

dei considerandi.

2. Le

spese della procedura d’appello,

consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 400.-

b) spese fr.

50.-

fr.

450.-

anticipate

dall’appellante, sono poste a

carico delle parti in ragione di metà per ciascuna, compensate le ripetibili.

3. Intimazione:

-;

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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