12.2007.154
Diritto del lavoro: assicurazione secondo LCA invece che LaMal
14 aprile 2008Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2007.154
Data decisione, Autorità:
14.04.2008, IICCA
Titolo:
Diritto del lavoro: assicurazione secondo LCA invece che LaMal
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE MALATTIA
COPERTURA OBBLIGATORIA
PERDITA DI GUADAGNO
agg. 97 CO
Incarto n.
12.2007.154
Lugano
14 aprile
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Zali
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa (mercede e salari) -
inc. n. DI.2005.16 della Pretura del Distretto di Riviera - promossa con istanza
15 marzo 2005 da
AP 1
rappr. dall’RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA 2
con la
quale l’istante ha chiesto la
condanna del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 8'922.80
oltre interessi a titolo di pretese salariali, aumentato all’udienza di discussione 23 giugno 2005 a fr.
29'999.95 e diminuito poi con le conclusioni 4 dicembre
2006 a fr. 21'663.05;
domanda
avversata dal convenuto e sulla quale il Segretario assessore ha statuito con
sentenza 25 giugno 2007 accogliendo l’istanza per fr. 13'434.60 oltre interessi al
5% dal 19 luglio 2005;
appellante
l’istante, il quale con atto ricorsuale 2 luglio 2007
ripropone la richiesta di condanna del convenuto al versamento di fr. 21'663.05 oltre interessi;
il
convenuto postulando con le osservazioni 17 luglio 2007 la reiezione dell’appello e con appello adesivo la reiezione
integrale dell’istanza;
l’attore proponendo con le osservazioni all’appello adesivo 26 luglio 2007 la reiezione
del gravame avversario;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO 1 ha assunto dal 22 aprile 1996 AP 1 in qualità di posatore di
serramenti. Il contratto di lavoro soggiaceva al Contratto
collettivo di lavoro per il mestiere di falegname (in seguito: CCL-CH) e di
quello per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Canton Ticino
(in seguito: CCL), entrambi decaduti il 31 dicembre 2004. AO 1 ha stipulato per
Fatti
i suoi dipendenti, presso __________, un’assicurazione collettiva d’indennità
giornaliera in caso di malattia secondo la LCA (doc. B).
2. AP 1
è divenuto inabile al lavoro il 2 giugno 2003 a causa di malattia. Dal 1°
giugno 2004 egli è invalido al 100% come da decisione 29 novembre 2005 dell’Assicurazione invalidità (in seguito: AI)
e, dal 1° agosto 2005, al 50%. Egli ha beneficiato di prestazioni d’indennità giornaliera in caso di malattia
da __________. Tale copertura è cessata il 31 dicembre 2004, avendo AP 1
esaurito il 18 dicembre 2004 tutte le indennità previste dalle condizioni
generali d’assicurazione,
ovvero avendo egli raggiunto la durata massima di 720 giorni (doc. B e H). L’AI, a partire dal 1° giugno 2004, ha pure
attribuito a AP 1 una rendita d’invalidità di fr. 1'595.- mensili, ridotta a
fr. 798.- dal 1° agosto 2005 (inc. rich. AI). Dal 2 giugno al 31 luglio 2005
egli ha inoltre ricevuto fr. 1'832.05 dall’assicurazione __________ (secondo
pilastro). Il 22 febbraio 2005 il datore di lavoro ha notificato al lavoratore
la disdetta del rapporto lavorativo con effetto retroattivo al 1° gennaio 2005
(doc. L).
3. Con
istanza 15 marzo 2005 AP 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Riviera
per chiedere la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 8'992.80
oltre interessi a titolo di pretese salariali per il mese di gennaio e febbraio
2005. Secondo l’istante, il datore di lavoro avrebbe stipulato con __________
una copertura per perdita di guadagno in caso di malattia secondo la LCA,
contravvenendo con ciò ai propri impegni contrattuali, che imponevano una
copertura assicurativa secondo LaMal, ovvero limitata sì a 720 giornate, ma
nell’arco di 900 giorni consecutivi. Di conseguenza, egli avrebbe dovuto
percepire indennità per perdita di guadagno fino al 18 luglio 2005 e non solo
fino al 31 dicembre 2004. Egli ha inoltre chiesto di accertare la nullità della
disdetta 22 febbraio 2005, poiché data allorquando non erano ancora esaurite le
prestazioni di indennità di malattia. All’udienza di discussione 23 giugno 2005
AP 1 ha aumentato la sua richiesta a fr. 29'999.95, corrispondente al periodo
dal 1° gennaio al 18 luglio 2005 (fr. 30'331.60 limitati a tale importo per
motivi di economia processuale). Il convenuto si è opposto all’istanza,
sostenendo segnatamente l’inapplicabilità alla fattispecie dei contratti collettivi
e, in ogni caso, la conformità dell’assicurazione da lui stipulata poiché avrebbe
a più riprese aperto i propri uffici alla Commissione paritetica centrale (in
seguito: CPC) senza che quest’ultima abbia segnalato una copertura assicurativa
insufficiente. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire
alla discussione finale. Nel proprio memoriale conclusivo, l’istante ha chiesto
fr. 21'663.05 oltre interessi, deducendo dall’importo da lui precedentemente
richiesto quanto ottenuto dall’Assicurazione invalidità e __________. Il
convenuto si è invece confermato nella propria posizione.
4. Con
sentenza 25 giugno 2007 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del
Pretore, ha accertato che sebbene i contratti collettivi applicabili al ramo
della falegnameria non fossero stati rinnovati per l’anno 2004, in assenza di diversa pattuizione delle parti i loro
contenuti si applicavano comunque alla fattispecie. Di conseguenza, siccome essi
prevedevano l’obbligo per il
datore di lavoro di stipulare un’assicurazione di indennità giornaliere in caso di malattia secondo
la LaMal, il datore di lavoro avrebbe dovuto garantire al lavoratore una
copertura per la durata di 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi. Il primo giudice ha inoltre spiegato
che il datore di lavoro non aveva comprovato l’esistenza di una verifica dettagliata o di una certificazione di conformità
da parte della CPC, di modo che non poteva avvalersi di una sua presunta buona
fede. D’altra parte, difformità
nella sottoscrizione dell’assicurazione
non potevano in ogni caso essere fatte ricadere sul lavoratore. Il Segretario assessore ha poi ritenuto che la disdetta 22 febbraio
2005 era conforme al CCL-CH, poiché data quando il lavoratore era invalido e le
indennità giornaliere esaurite. Considerato tuttavia che secondo il contratto
collettivo testé citato il termine di disdetta è di due mesi per la fine del
mese, egli ha ritenuto che la stessa non poteva esplicare i suoi effetti già
dal 1° gennaio 2005, bensì solo dal 1° maggio 2005. Di conseguenza, egli ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 13'434.60. Egli si è dipartito da quanto avrebbe
percepito il lavoratore dall’assicurazione
(fr. 152.42 al giorno per quattro mesi) e ha poi
dedotto la rendita invalidità per i primi quattro mesi del 2005 di complessivi
fr. 6'380.-.
I. Sull'appello
principale
5. L’appellante sostiene anzitutto la nullità
della disdetta 22 febbraio 2005. Da una parte, al momento in cui la stessa è
stata notificata l’assicurazione
invalidità non aveva ancora statuito sul suo diritto a una rendita. Dall’altra, le indennità per perdita di guadagno
avrebbero dovuto essergli versate fino al 18 luglio 2005. Al riguardo, il
convenuto non contesta quanto stabilito dal primo giudice e, quindi, l’applicabilità della CCL-CH (osservazioni,
pag. 10). Secondo l’art. 40 cpv. 4 della CCL-CH in caso
di completa inabilità al lavoro dovuta a malattia o infortunio, un rapporto di lavoro che dura da più di un anno può essere
disdetto non prima della cessazione del diritto all’indennità di malattia o d’infortunio o dell’inizio del diritto ad
almeno una mezza rendita AI (doc. N). L’art. 417 CPC cpv. 1 lett. c prevede che
il giudice procede d’ufficio a tutte le indagini necessarie per stabilire i
fatti decisivi di causa (massima inquisitoria sociale). Il 24 agosto 2006 il
primo giudice ha quindi chiesto all’Ufficio AI di aggiornare il loro incarto.
Da qui è emerso che con decisione 16 giugno 2006 l’Assicurazione invalidità ha
concesso a AP 1 una rendita intera di fr. 1'595 mensili con effetto retroattivo
al 1° giugno 2004. L’art. 40
cpv. 4 della CCL-CH indica chiaramente che la disdetta può essere data non
prima dell’inizio “del diritto” all’indennità, non della “decisione” di
concessione dello stesso. Se così non fosse, la durata del rapporto di lavoro
dipenderebbe dalla solerzia dell’Ufficio AI nel decidere se concedere o meno
una rendita, rispettivamente dalla diligenza del lavoratore nel richiedere tale
prestazione (cfr. sulla legittimità ad una richiesta AI: art. 66 OAI, RS
831.201). Cosa che non può essere ammessa. D’altra parte, nella misura in cui
il primo giudice avesse deciso prima della decisione dell’Ufficio AI e, quindi,
avesse decretato la nullità della disdetta, il datore di lavoro avrebbe
comunque potuto avvalersi della restituzione in intero contro le sentenze sulla
base della lett. d dell’art. 346 CPC (cfr. sull’interpretazione di norme di un
contratto collettivo: sentenza del Tribunale federale inc.4C.69/2006 del 12
maggio 2005, consid. 2.3). Nemmeno può essere condivisa la tesi dell’appellante
secondo la quale la disdetta è comunque nulla poiché le indennità per perdita
di guadagno non erano ancora esaurite nel febbraio 2005. Invero, l’art. 40 cpv.
2 CCL-CH prevede che il rapporto di lavoro può essere disdetto alternativamente
non prima della cessazione del diritto all’indennità di malattia o dell’inizio
del diritto ad almeno una mezza rendita AI. Considerato che nella fattispecie
dal 1° giugno 2004 esisteva il diritto a tale rendita, poco importa la
sussistenza o meno di un’indennità di malattia. Ne consegue che, su questo
punto, l’appello non può essere accolto. Come deciso dal Segretario assessore, la
disdetta 22 febbraio 2005 ha quindi esplicato i suoi effetti per il 30 aprile
2005, tenuto conto del termine di preavviso di due mesi stabilito dall’art. 39
cpv. 1 CCL-CH.
6. L’appellante critica, inoltre, il calcolo eseguito
dal primo giudice per determinare l’importo che il datore di lavoro deve
versargli. Egli afferma che gli deve essere garantito l’importo equivalente a quanto avrebbe guadagnato se non fosse stato
inabile al lavoro. Di conseguenza, l’appellante chiede, una volta detratte le
rendite AI (fr. 10'496.10) e __________ (fr. 1'832.-), la condanna del convenuto al pagamento di fr. 21'663.05. Il Segretario assessore si è dipartito da quanto avrebbe
dovuto versare __________, ovvero fr. 152.42 al giorno (sentenza impugnata,
pag. 9 in fondo). Come spiegato dal primo giudice (loc. cit., pag. 4 in mezzo),
allorquando il datore di lavoro non rispetta gli obblighi contrattuali o
convenzionali in materia di assicurazione perdita di guadagno in caso di
malattia (per mancata conclusione di un’assicurazione, ritardo o non versamento
delle quote dovute o annuncio tardivo) non entra in considerazione l’art. 324a
CO, quanto piuttosto si applicano le norme generali in materia di inesecuzione
del contratto. Il datore di lavoro risponde in tal caso, in applicazione dell’art.
97 CO, per il mancato adempimento dell’obbligazione e deve riparare il danno
che ne deriva per il lavoratore; deve dunque versare al medesimo gli importi
che sarebbero stati pagati dall’assicurazione (da ultimo: II CCA, sentenza inc.
12.2006.55 del 7 febbraio 2007, consid. 7, in: RtiD II-2007 38c pag. 722). La
censura dell’appellante, che invoca normative circa un’eventuale
sovrassicurazione, non è quindi pertinente. Poco importa, inoltre, che come
invocato dall’appellante (osservazioni 26 luglio 2007) il convenuto non si sia
pronunciato nelle sue osservazioni sulla questione del calcolo e che nemmeno lo
abbia contestato in occasione dell’udienza 25 ottobre 2005 (cfr. sentenza
impugnata, pag. 7 in alto). La metodologia di calcolo è una questione, come
esposto sopra, di diritto, e che deve quindi essere applicata d’ufficio
indipendentemente da eventuali contestazioni di controparte. L’appello va
pertanto respinto.
Considerandi
II. Sull'appello
adesivo
7.
Il convenuto condivide che la decadenza di un contratto
collettivo non porta alla modifica del contenuto dei contratti individuali di
lavoro ad esso sottoposti. Egli sostiene, tuttavia, di aver agito in buona
fede, credendo di aver stipulato con __________ un’assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia conforme
agli obblighi contrattuali. Egli invoca i diversi controlli della CPC, che in
nessuna circostanza avrebbe segnalato una copertura insufficiente. Al riguardo,
egli sostiene di non aver ricevuto la sua circolare dell’aprile 2004, invocata dal primo giudice ma
non agli atti, sull’obbligo di
stipulare un’assicurazione
malattia conforme alle disposizioni di legge e, comunque sia, a quel momento
egli non avrebbe più potuto modificare l’assicurazione già stipulata con __________. A parte il fatto che l’invio della circolare testé citata è stato confermato
dal teste __________ (audizione 25 ottobre 2006), l’appellante adesivo, come detto, non contesta, anzi ammette (appello
adesivo, pag. 4 in alto), che il CCL-CH prevede l’obbligo per il datore di lavoro di stipulare un’assicurazione per indennità giornaliera in
caso di malattia ai sensi della LaMal. Come affermato dal Segretario assessore
(sentenza impugnata, pag. 6 in fondo), questa Camera ha già spiegato che invocare
controlli della CPC per sminuire le proprie responsabilità non ha alcun
influsso per rapporto al lavoratore e all’interesse di quest’ultimo
ad avere una copertura assicurativa conforme alle pattuizioni contrattuali
sancite peraltro da una convenzione collettiva di lavoro (II CCA, sentenza inc.
12.2006.55
del 7 febbraio 2007, consid. 12). La censura
dell’appellante adesivo va quindi disattesa e il suo appello respinto.
III. Sulle
spese e le ripetibili
8.
Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata
sul diritto del lavoro di valore pari a fr. 21'663.05, non superiore a fr. 30'000.- (art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Considerata la soccombenza
dell’istante nell’appello principale e del convenuto nell’appello adesivo, le
ripetibili sono compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 segg. CPC,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 2 luglio 2007 di AP 1 è respinto.
2. L’appello adesivo 17 luglio 2007 di AO 1 è
respinto.
3. Non
si prelevano tasse né spese di appello. Le ripetibili sono compensate.
4. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di lavoro
con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster