12.2007.155
Nuovo giudizio su tasse spese e ripetibili in seguito a rinvio dal Tribunale federale (12.2005.162)
9 luglio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
12.2007.155
Data decisione, Autorità:
09.07.2007, IICCA
Titolo:
Nuovo giudizio su tasse spese e ripetibili in seguito a rinvio dal Tribunale federale (12.2005.162)
SPESE E RIPETIBILI
art. 148 CPC-TI
art. 150 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.155
RINVIO T.F.
Lugano
9 luglio 2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.59
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 27
gennaio 2003 da
AP 1
rappr. dagli RA
1 , RA 2
contro
AO 1
già __________ SA, L__________
rappr. dall’ RA
3
con cui
l’attore ha postulato la condanna della convenuta al pagamento di fr.
1'690'801.70 oltre interessi;
domanda
alla quale si è opposta la convenuta, che ha chiesto la reiezione della
petizione e che il Pretore ha accolto parzialmente per fr. 760'861.- oltre
interessi;
appellante
l’attore con atto di appello del 13 settembre 2005 con cui chiede la riforma
del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta
di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
la convenuta postula la reiezione dell’appello nelle proprie osservazioni 11
ottobre 2005, con protesta di spese e ripetibili;
e ora
in materia di spese e ripetibili della procedura cantonale dopo la sentenza
emanata il 1° giugno 2007 dalla I Corte di diritto civile del Tribunale
federale, che in accoglimento del ricorso adesivo dell’attore ha riformato il
giudizio di appello accogliendo integralmente la petizione;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che con
sentenza 23 novembre 2006 (inc. 12.2005.162) questa Camera ha accolto la
petizione nella misura di fr. 1'521'721.53 oltre interessi al 5% e ha caricato
le spese giudiziarie per 2/11 all’attore e per 9/11 alla convenuta, condannata
inoltre a rifondere all’attore fr. 10'000.- per ripetibili ridotte di appello,
riformando altresì il dispositivo pretorile sulle spese e sulle ripetibili, per
tenere conto della soccombenza rispettiva del 10% dell’attore e del 90% della
convenuta;
che la
prima Corte civile del Tribunale federale, con sentenza 1° giugno 2007 (4C. 5/2007)
ha riformato il giudizio d’appello nel senso di accogliere integralmente la
petizione per fr. 1'690'801.70 oltre interessi al 5%, e ha rinviato la causa a
questa Camera per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili delle sedi
cantonali;
che la
determinazione delle spese e delle ripetibili avviene secondo il principio
della soccombenza, salvo che giusti motivi – che nella fattispecie non
ricorrono – impongano una diversa soluzione (art. 148 CPC);
che
l’attore è in definitiva risultato integralmente vittorioso, sicché le spese,
tasse e ripetibili devono essere caricate alla convenuta sia per la procedura
di prima sede che per quella di appello;
che il
Pretore ha ripartito gli oneri processuali in ragione di una soccombenza
dell’attore per 55/100 e della convenuta per 45/100, stabilendo l’indennità per
ripetibili ridotta in fr. 7'600.- a favore di quest’ultima;
che in appello
le parti non hanno contestato le modalità di calcolo dell’indennità per
ripetibili, sicché l’importo spettante all’attore, interamente vittorioso,
ammonta a fr. 76'000.-;
che in
sede di appello questa Camera aveva ripartito gli oneri processuali per 2/11
all’attore e per 9/11 alla convenuta, obbligata a rifondere all’attore
un’indennità ridotta di fr. 10'000.-, sicché, considerata la totale soccombenza
della convenuta, quest’ultima sopporterà le spese e tasse di giustizia e
rifonderà all’attore un’indennità per ripetibili di appello di fr. 16’000.-;
che per
questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;
Per i
quali motivi
richiamati
per le spese gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara
e pronuncia:
Fatti
I. Il
Dispositivo
dispositivo 2 della sentenza 24 agosto 2005 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, è così riformato:
2. La tassa di giustizia di fr. 6'500.- e
le spese di fr. 250.- sono a carico della convenuta, che rifonderà all’attore
fr. 76'000.- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 4'950.-
b) spese fr.
50.-
totale fr.
5'000.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono a carico della convenuta, che rifonderà
all’attore fr. 16'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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