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Decisione

12.2007.159

Diritto del lavoro. Contestazione di disdetta perché abusiva

10 settembre 2008Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i rischi e i premi e non mi è stata fatta una richiesta di prolungo della

copertura provvisoria". Dalle testimonianze invocate dall’appellante non

emerge quindi la futilità dei suoi errori.

4.2.3 Sempre per

comprovare la futilità delle negligenze imputategli (appello, pag. 13 in alto e

14 in alto), l’appellante invoca la testimonianza di __________ __________:

"AP 1 ha sempre lavorato con scrupolo, diligenza, passione, operando a

favore e nell’interesse della Compagnia" (verbale 4 ottobre 2001, pag. 4

in fondo e non, come erroneamente indicato dall’appellante, verbale 28 giugno

2001). Se non che, egli omette di menzionare l’ingresso della frase in

questione, ove il teste precisa "sotto le mie responsabilità" e il

fatto che __________ è stato il suo superiore solo fino alla fine del 1996

(verbale 28 giugno 2001, pag. 42). Di conseguenza, il teste non ha riferito

sulla qualità del lavoro dell’attore al momento del licenziamento, avvenuto nel

luglio 1998. L’appellante invoca a suffragio della sua argomentazione anche una

lettera 27 marzo 1998 nella quale la società si congratulava con lui per i dieci

anni di servizio e gli comunicava il versamento di un premio d’anniversario

(doc. ZZ). Tuttavia, tale missiva è stata inviata dalla sede di __________ della

datrice di lavoro, dove, come osservato dalla convenuta (pag. 20 in mezzo), non

necessariamente potevano già essere note le negligenze alla base del

licenziamento nel luglio 1998. Inoltre, in tale missiva la congratulazione era

per la durata dell’impiego e non vi erano riferimenti alla qualità dello

stesso. Anche su questo punto, quindi, la tesi dell’appellante non può essere

seguita.

4.3 Come detto, l’appellante

ritiene che i motivi di disdetta invocati dalla datrice di lavoro sono abusivi

anche per il fatto che, posto la loro esistenza, erano stati creati dalla

confusione e insicurezza in seno alla stessa e dall’ostilità creatasi da

presunte modifiche unilaterali del contratto di lavoro da parte della datrice

di lavoro.

4.3.1 Sulla confusione nell’azienda,

l’attore rinvia ai testi __________ e __________ (appello, pag. 13 seg.). Il

teste __________ ha affermato che "per quanto riguarda la lettera del 13

luglio 1998 prima pagina del doc. 11, posso confermare che tra l’Agenzia di __________,

__________, __________ (__________) e Centro Servizio (__________), le

comunicazioni interne non funzionavano e questo era una conseguenza della

"confusione generale" di cui ho parlato sopra e una conseguenza anche

della doppia struttura sotto un solo tetto. É successo che in quel periodo

certi documenti sono andati persi. Posso tranquillamente affermare che in quell’epoca

vi era molta rivalità tra agenti generali e spesso avevano discussioni tra di

loro, almeno per sentito dire" (verbale 4 ottobre 2001, pag. 4). Nella

lettera 13 luglio 1998 (doc. 11) l’avv. __________ del Centro servizio clienti

di __________ ha spiegato di non comprendere i motivi per cui la copertura

provvisoria scaduta il 31 luglio 1997 non era stata ulteriormente protratta

"visto che le proposte non erano entrate in agenzia generale. Su queste

lettere [le lettere di copertura provvisoria fino al 30 giugno 2007 e, poi,

fino al 31 luglio 1997: doc. 11, quarto e quinto foglio] è menzionato che una

copia era stata inviata a __________. Tuttavia in base agli accordi presi in

precedenza con i miei colleghi si era stabilito che il rilascio e il controllo

delle coperture provvisorie (e dei sospesi) incombeva alle agenzie generali __________.

per i rami nei loro segmenti". Tale circostanza nulla muta al fatto che l’attore

non ha inviato, dopo la scadenza della copertura provvisoria, la documentazione

per stipulare l’assicurazione, e nemmeno si è posto la questione di prolungare

la copertura provvisoria del cliente da lui trattato. D’altra parte, il teste

ha affermato che alcuni documenti erano stati persi, ma non che lo erano stati

quelli in questione, circostanza nemmeno sostenuta dall’appellante. Quest’ultimo

fa inoltre riferimento alla testimonianza di __________ __________ (consulente

alla clientela presso l’agenzia di __________ fino all’aprile-maggio 1998) che afferma:

"dai vertici non eravamo sostenuti a sufficienza. Si era creato un clima

di incertezza (un giorno parlavi con uno e il giorno dopo non era più alle

dipendenze della Compagnia – per esempio il signor __________ –, oppure un

giorno avevi un collega e il giorno dopo era diventato il tuo superiore"

(verbale 29 novembre 2001, pag. 6 in fondo). Tale testimonianza è tuttavia

ininfluente ai fini del giudizio, dato che non si pronuncia sulle cause delle

negligenze dell’attore ma si limita a riportare osservazioni

di carattere generale (II CCA, sentenza inc. 12.2002.22 del 18 settembre 2002,

consid. 2, massima pubblicata in Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 86 ad art. 90). Per il resto, l’appellante rinvia al proposito a

"tutte le dichiarazioni testimoniali già citate per esteso" (appello,

pag. 13 in mezzo). Anche al riguardo, non motivato a

sufficienza, l'appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato

con il cpv. 5).

4.3.2 Sulla

questione dell’ostilità dovuta

alle presunte modifiche unilaterali del contratto di locazione l’appellante invoca invece le testimonianze

di __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________

(appello, pag. 25 segg.). Letti nel loro insieme essi hanno riferito sulle

modifiche del portafoglio del lavoratore e sul suo disagio in tal senso,

comprese le lamentele da egli esternate. Tuttavia, non vi è alcun passaggio

nelle testimonianze in questione che comprovi che tale situazione ha messo il

lavoratore nella condizione di commettere le negligenze che hanno motivato la

disdetta. D’altra parte, lo

stesso appellante si limita a sostenere che aveva "tutte le ragioni per

protestare in buona fede" (appello, pag. 29 in basso), ma non spiega come

tale clima da lui definito ostile e di incertezza abbia provocato gli errori da

lui commessi. Su questo punto, l’appello dev’essere quindi

respinto.

4.4 Si aggiunga che nemmeno dalle altre testimonianze si ravvisa una sproporzione manifesta degli interessi delle parti. Il Pretore

ha accertato che il lavoratore non aveva evaso delle pratiche (sentenza

impugnata, pag. 10 seg.). Come riportato dal primo giudice (sentenza impugnata,

pag. 11 in alto), il teste __________ __________ (all’epoca dei fatti agente

generale dell’agenzia di __________) ha dichiarato che "sono sicuro che si

trattava di diverse pratiche rimaste inevase" (verbale 11 ottobre 2000,

pag. 14 in basso). Anche il teste __________ __________ (superiore amministrativo

dell’attore, capoufficio presso l’agenzia di __________ e __________: audizione

__________ __________ 11 ottobre 2000, pag. 13 in basso) ha affermato:

"ricordo di aver visto tali proposte nel corso del 1998, allorquando

pervenne una reclamazione del cliente. La reclamazione riguardava il fatto che

vi era stato un sinistro, il quale non era coperto poiché non era stata

trasmessa la proposta. Di questa polizza si occupava il signor AP 1. Viene

ostenso il doc. 12: si tratta degli avvisi di sinistro cui si fa riferimento

nel doc. 20, che non vennero trasmessi" (verbale 7 maggio 2001, pag. 35 in

mezzo). Tali negligenze non possono definirsi bagattelle o, comunque, non

verosimilmente ledere la credibilità della convenuta, viste anche le

conseguenze per i clienti. Inoltre, il teste __________ ha confermato che i

fatti di cui alla lettera 20 luglio 1998 (doc. QQ e 20) sono alla base della

disdetta del rapporto di lavoro. Mostrategli lo scritto testé citato egli ha

invero ricordato "i fatti citati nello scritto mostratomi, segnatamente i

motivi della disdetta data a AP 1" (audizione 14 dicembre 2000, pag. 18 in

alto). In altre parole dall’istruttoria è risultato che il motivo del licenziamento

sono i fatti riportati nel doc. QQ (= doc. 20), mentre non è emersa una

sproporzione manifesta tra gli interessi delle parti, tale da comportare l’abusività

della disdetta. Nemmeno le negligenze del lavoratore sono da imputare a

comportamenti illeciti della convenuta. L’appellante, cui compete l’onere di

provare la natura abusiva della disdetta (bastando al proposito l’esistenza di

indizi convergenti tali da rendere l’abusività altamente verosimile: da ultimo:

Considerandi

II CCA sentenza inc. 12.2007.87 del 1° febbraio 2008, consid. 8.1), non è

quindi riuscito a dimostrare o rendere altamente verosimile l’abusività della

disdetta del rapporto di lavoro.

5.

L’appellante

prosegue affermando che il Pretore sbaglia ove ritiene che il contratto di

lavoro permetteva alla convenuta di modificare unilateralmente la composizione

del portafoglio e della zona di attività del lavoratore, motivo per cui le sue

reiterate rimostranze contro tali modifiche unilaterali sono pertinenti ai fini

del giudizio (appello, pag. 5 seg., 8 seg., pag. 20 seg., 23 seg.). Egli

sostiene, inoltre, che il primo giudice non si è chinato né sulla questione di

sapere "se la convenuta ha tentato di snaturare anche la natura del

reddito" (appello, pag. 6 in fondo, pag. 14 segg., 22 seg.) né su quella

relativa alle deduzione da tale reddito in caso di disdetta delle polizze

concluse da altri dipendenti (appello, pag. 7 in alto). L’attore ritiene

altresì che, al contrario di quanto accertato dal Pretore, non vi sia stata

alcuna agevolazione da parte della convenuta per risolvere una situazione che,

a sua detta, era conflittuale (appello, pag. 7 in mezzo). Egli elenca, poi,

tutta una serie di presunte modifiche unilaterali (appello, pag. 14 segg.) che

avrebbero comportato per il lavoratore effetti negativi ed iniqui, motivo per

cui le stesse sono abusive (appello, pag. 21). Tuttavia, non occorre

approfondire tali argomentazioni. Invero, posto, come illustrato sopra, l’esistenza

dei motivi di disdetta invocati dalla datrice di lavoro (consid. 3) e che non

vi sia stata una sproporzione tra gli interessi delle parti (consid. 4), le censure

testé citate sono ininfluenti ai fini del giudizio. Lo stesso vale per le

argomentazioni sull’indennità per licenziamento abusivo (appello, pag. 29

segg.), dato che nella fattispecie si è visto come non sussista alcuna disdetta

abusiva.

6.

L’appellante

critica, da ultimo, la reiezione della propria domanda di risarcimento di una presunta

perdita di guadagno (appello, pag. 32 segg.). Il Pretore ha spiegato che la

domanda dell’attore di riconoscergli per gli anni dal 1997 al 1999 quanto da

lui conseguito prima del 1997 doveva essere disattesa, dato che alla clausola

n. 3 del contratto di lavoro 19/26 settembre 1995 (doc. 2) non vi era alcun

riferimento a precedenti redditi del consulente. Il primo giudice non ha

nemmeno seguito la censura dell’attore secondo il quale l’illecita riduzione

del suo portafoglio a opera della datrice di lavoro ha comportato la

diminuzione delle sue entrate. Il Pretore ha invero stabilito che lo stesso

contratto permetteva alla datrice di lavoro di modificare la composizione del

portafoglio del consulente e la sua zona d’attività (sentenza impugnata, pag.

16.

in basso). L’appellante non si confronta in forma

critica con i contenuti del giudizio pretorile, limitandosi

ad affermare in maniera generica che la diminuzione del reddito è da ricondurre

al presunto comportamento anticontrattuale della convenuta, che avrebbe causato

anche la sua malattia e un’ulteriore perdita di guadagno, dato che le relative

indennità giornaliere sono state calcolate in funzione di redditi precedenti

che erano già calati a seguito dei presunti disagi. La sua censura dev’essere quindi disattesa già per assenza di sufficiente

motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Sulla questione dell’inadempienza della convenuta all’onere di edizione (art. 210 CPC), l’attore sostiene che il fatto che egli

intendeva provare, ovvero la perdita di guadagno (appello, pag. 34 in mezzo),

dev’essere tenuto per vero. Non

occorre dilungarsi sulla questione. Invero, anche se l’entità di tale perdita fosse comprovata, nella fattispecie l’appellante, come detto, non si è adoperato

per comprovarne la causa, da lui invocata nell’agire della convenuta.

7.

Ne

discende che l’appello dev’essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e

le ripetibili, commisurate a un valore litigioso di fr. 115'336.30 (fr. 45'336.30

+ fr. 70'000), seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la TG

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 5 luglio 2007 di AP 1 è

respinto.

2.

Gli

oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'550.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

1'600.-

già

anticipati dall’appellante restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO

1, fr. 5'500.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.– nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.– negli

altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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