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Decisione

12.2007.165

Lavoro - obblighi delle parti dopo un infortunio del lavoratore - mora

28 gennaio 2008Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti e gli obblighi delle parti. Il lavoratore deve fornire la sua

prestazione non appena cessa l'impedimento di lavorare, mentre il datore di

lavoro deve versare lo stipendio (art. 319 cpv. 1 CO). Se non esegue la

prestazione lavorativa senza essere impedito da un motivo riconosciuto, il

lavoratore si trova in mora (art. 102 segg. CO) e lil datore di lavoro può

rifiutarsi di pagare il salario (art. 82 CO). Alla stessa stregua il datore di

lavoro può cadere in mora se impedisce, per sua responsabilità, l'esecuzione

del lavoro oppure è in mora di accettazione per altri motivi; in tal caso il

datore di lavoro deve versare lo stipendio, senza che il lavoratore debba

ancora fornire la prestazione (art. 324 cpv. 1 CO). La mora del datore di

lavoro implica tuttavia che il lavoratore abbia offerto in modo chiaro i suoi servizi

(DTF 115 V 437 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1 settembre 2005, n.4C.230/2005

consid. 3.1) e che sia in misura e pronto ad eseguire la sua prestazione così

come prevista dal contratto (DTF 111 II 463 consid. 5a, SJ 1995 pag. 788). Quest'ultima

esigenza deve essere realizzata per tutto il periodo in cui il lavoratore vuole

prevalersi delle norme sulla mora del datore di lavoro (sentenza del Tribunale

federale 17 novembre 2005,4C.189/2005). L'offerta della prestazione da parte

del lavoratore non è subordinata ad una forma particolare; il datore di lavoro

deve, tuttavia, in buona fede, comprendere dalle circostanze che il lavoratore

è intenzionato ad eseguire la prestazione (sentenza del Tribunale federale 15

novembre 2007, n.4A.332/2007 consid. 2.1).

9.2 Per quanto qui

concerne, vanno esaminate distintamente le modalità con le quali hanno agito AP

1 e AO 1 allorquando sono finiti i due impedimenti lavorativi della dipendente

– per malattia (19 ottobre 2005/2 novembre 2005) e infortunio (29 novembre

2005/29 gennaio 2006) – che hanno determinato due proroghe del termine di

disdetta.

a) L'appellante si

aggrava per il fatto che AO 1 era già in mora al temine del primo impedimento

di lavorare (malattia). A suo dire, benché il periodo di malattia fosse

terminato il 2 novembre 2005, AO 1 avrebbe fatto rientro sul posto di lavoro,

tardivamente, solo il 7 novembre 2005. A seguito del problema poi insorto con __________,

l'istante avrebbe omesso di mettersi a disposizione della convenuta. Secondo l'appellante,

AO 1 avrebbe dovuto farsi lei parte attiva e mostrare “la propria esplicita

disponibilità di restare a disposizione della società” (appello, pag. 5 verso

il mezzo). In altri termini, secondo la ricorrente, “la signora AO 1 doveva come

minimo prendere posizione per iscritto ed indicare a AP 1 che presso AP 1

l'attività non poteva essere proseguita, ma che lei restava tuttavia a

disposizione della società per poter terminare il proprio periodo di disdetta”

(appello, pag. 4 verso il mezzo). Le predette omissioni determinerebbero la

mora della lavoratrice e farebbero cadere l'obbligo del datore di lavoro di

versare lo stipendio. A torto.

L'argomento del ritardo

del rientro sul posto di lavoro, quantificabile in due giorni lavorativi (il

lunedì 7 novembre 2005, anziché il giovedì 3 novembre 2005) – fatto valere per

la prima volta solo in sede d'appello e quindi irricevibile in quanto tardivo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art.

321 CPC) – risulta decisamente impertinente. Detto ritardo – per altro mai

formalmente notificato dalla convenuta all'istante e rimasto episodio isolato

sull'arco dell'intera attività lavorativa di AO 1 – non sarebbe stato neppure

sufficiente a giustificare un'interruzione immediata del rapporto di lavoro.

L'appellata non nega tuttavia di aver ripreso la propria attività il 7 novembre

2005, benché l'impedimento fosse cessato il 2 novembre 2005. Di ciò si dovrà

pertanto tener conto nel quantificare la retribuzione dello stipendio,

deducendo i due giorni lavorativi (3 e 4 novembre 2005) non lavorati.

Il 7 novembre 2005 AO 1

aveva comunque fatto rientro all'ufficio cambio di __________ a __________ e

meglio sul posto di lavoro contrattualmente pattuito con la AP 1 (doc. B, n. 7),

offrendo in modo chiaro i suoi servizi. L'appellante ammette, dal canto suo,

una propria carenza d'informazione là dove afferma che “AP 1 poteva anche

avvisare precedentemente la signora AO 1 della cessione dell'attività e del

fatto che il lavoro lo avrebbe portato a termine presso un altro datore di lavoro”

(appello, pag. 5 in alto). La ricorrente è dunque decisamente mal venuta quando

– con argomenti per altro fatti valere per la prima volta solo in sede

d'appello e quindi irricevibili in quanto tardivi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 321 CPC) – adduce, a

sostegno della mora della dipendente, le difficoltà palesate dalla medesima ad

adeguarsi alla nuova situazione di lavoro (appello, pag. 3 verso il basso) e

meglio al fatto di dover prestare servizi lavorativi per una società terza alla

quale il presidente del consiglio di amministrazione di AP 1 aveva nel

frattempo, a sua insaputa, affittato l'ufficio (cambi). In simili circostanze AP

1 avrebbe dovuto quantomeno render note – per tempo e in modo chiaro – alla

dipendente le mutate condizioni di lavoro.

Anche di fronte

all'invito rivoltole nei giorni seguenti da __________ di lasciare il posto di

lavoro, AO 1 ha manifestato in modo chiaro la sua volontà di non rinunciare ad

offrire i suoi servizi, in quanto ancora vincolata dal contratto di lavoro con AP

1 (act. II, pag. 15 verso l'alto). Ne è seguito il colloquio telefonico con __________,

presidente del consiglio di amministrazione di AP 1, nel corso del quale quest'ultimo

ha invitato AO 1 a lasciare il luogo di lavoro contrattualmente pattuito, con

la richiesta di restare a sua disposizione (act. II, pag. 15 nel mezzo). Dagli

atti non risulta che __________ abbia – in tale frangente o in seguito –

indicato ad AO 1, una mansione lavorativa presso l'appellante o “un'altra

società di proprietà del __________” (act. II, pag. 15 verso il basso). Del

resto, l'appellante stessa riferisce unicamente (appello, pag. 4 verso l'alto)

di una non meglio specificata “intenzione” del signor __________ di “utilizzare

Considerandi

la signora AO 1 presso un'altra Stazione di Servizio esistente a __________ (__________).

In simili circostanze AO 1 non doveva di certo notificare anche per scritto al

datore di lavoro di essere pronta ad eseguire la prestazione; la sua volontà di

lavorare risultava in effetti già, in modo chiaro e non equivoco, dall'essersi

presentata nel luogo di lavoro a lei noto e dall'insistenza nel voler lavorare

di cui ha riferito il teste __________ (act. II, pag. 15 verso l'alto e verso

il mezzo). L'offerta dei servizi da parte del lavoratore non è del resto subordinata

ad una forma particolare (sentenza del Tribunale federale 15 novembre 2007, n.4A.332/2007,

consid. 2.1). Spettava per contro al datore di lavoro AP 1 di contattare la

lavoratrice – che aveva congedato, lasciandola di fatto in una situazione di attesa

di ulteriori istruzioni – e chiederle di riprendere il lavoro, indicandole

anche il nuovo luogo di lavoro, in modifica di quello pattuito contrattualmente,

pena la sua mora nei confronti della lavoratrice (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht,

Basilea 2005, ad art. 336c, pag. 255 n. 15). La mora della lavoratrice può

dunque essere esclusa per il periodo lavorativo ora in esame, mentre va

confermata la mora del datore di lavoro. Nella misura in cui mirano a non

rifondere ad AO 1 il salario per il periodo lavorativo 7 novembre 2005 – 28 novembre

2005, le richieste dell'appellante vanno dunque respinte.

b) Le medesime

considerazioni non hanno invece valore in relazione al comportamento tenuto da AO

1.

al termine del secondo periodo invalidante. Dagli atti risulta in effetti che

in data 5 dicembre 2005 l'avv. __________ – allora patrocinatore dell'istante –

ha informato la convenuta dell'esistenza di un nuovo impedimento di lavorare,

con la specificazione che il medesimo sarebbe stato “comprovato mediante

certificato medico” nel corso dei giorni successivi (doc. D). Il 9 gennaio 2006

AP 1 ha dipoi notificato l'infortunio LAINF alla __________ (doc. 1), indicando

la rottura di un braccio e la data dell'evento (29 novembre 2005). Dagli atti

risulta pure che l'inabilità lavorativa ha avuto termine il 29 gennaio 2006

(doc. F). Non risulta invece che a partire dal 30 gennaio 2006 AO 1, terminato questo

secondo evento invalidante, abbia offerto in modo chiaro e non equivoco i suoi

servizi alla AP 1. L'assenza di una nuova offerta dei propri servizi e della

propria rinnovata disponibilità ad eseguire la prestazione, al termine del

nuovo impedimento di lavorare – che ha fatto ulteriormente slittare nel tempo

il termine della disdetta e l'obbligo retributivo del datore di lavoro – fa

infatti cadere in mora il lavoratore (art. 102 CO) e il datore di lavoro può

rifiutare di versare il salario (art. 82 CO). In simili circostanze si può in

effetti facilmente immaginare che il datore di lavoro, visto il protrarsi dei

propri obblighi al di là di quanto inizialmente previsto, desideri occupare

nuovamente la lavoratrice. Per cui quest'ultima non può omettere di farsi parte

diligente e manifestare nuovamente la propria buona disponibilità al lavoro.

Ritenuta la mora di AO 1,

le richieste dell'appellante vanno dunque accolte nella misura in cui mirano a

non rifondere le pretese salariali per il periodo 30 gennaio 2006 – 23 febbraio

2006.

10.

Il Segretario

assessore, calcolando le residue pretese salariali dell'istante, si era

dipartito dal certificato d'infortunio LAINF della __________ (doc. F), dal

quale risulterebbe che all'istante sia stato riconosciuto un orario lavorativo

pari a 45 ore settimanali. L'appellante non si confronta minimamente con la

predetta considerazione del primo giudice, limitandosi a riproporre il

conteggio da lui presentato in prima sede, contemplante 30 ore settimanali.

E' pur vero che il

contratto di lavoro indica un orario lavorativo garantito per “un minimo di 30

ore settimanali” (doc. B, n. 5) e che il documento F, menzionato dal Segretario

assessore, è in realtà stato sottoscritto solo dal medico curante. L'orario

lavorativo settimanale di 45 ore ritenuto dal primo giudice trova però una

chiara conferma nel documento 2, prodotto dalla stessa AP 1. Trattasi della

notifica d'infortunio LAINF, inoltrata alla __________, nella quale la AP 1 ha

sottoscritto – e con ciò confermato – che l'istante era a quel momento occupata

in ragione di 45 ore settimanali. Non vi è dunque motivo di scostarsi

dall'orario lavorativo ritenuto dal primo giudice.

11.

In ragione di

quanto sopra esposto, il compenso ancora dovuto ad AO 1, per i primi 18 giorni

di ottobre 2005, deve essere confermato in fr. 2'008.80 lordi (fr. 18.60 x 12

giorni x 9 ore).

Nel periodo 19 ottobre

2005/6 novembre 2005, durante il quale AO 1 era inabile al lavoro al 100% e non

percepiva ancora le indennità LAINF (periodo d'attesa) – ritenuto che il 1°

novembre 2005 era giorno festivo e che il 3 e 4 novembre 2005 non possono

essere conteggiati come giorni lavorativi in quanto, benché fosse cessato

l'impedimento per malattia, l'istante non si è presentata sul posto di lavoro (cfr.

sopra, consid. 9.2 a) – vanno conteggiati 10 giorni lavorativi. Gli stessi

vanno retribuiti, a norma dell'art. 324b cpv. 3 CO, in fr. 1'339.20 lordi [4/5 di (fr. 18.60 x 10 giorni x 9 ore)].

Nel periodo 7 novembre

2005/28 novembre 2005, vanno conteggiati 16 giorni lavorativi. Gli stessi vanno

retribuiti in fr. 2'678.40 lordi (fr. 18.60 x 16 giorni x 9 ore).

Per il periodo 30

gennaio 2006/ 23 febbraio 2006 l'appellante non deve per contro versare

all'appellata alcuna retribuzione salariale (cfr. sopra, consid. 9.2 b).

L'importo complessivo

dovuto da AP 1 ad AO 1 per retribuzione di salari arretrati va dunque

quantificato in fr. 6'026.40 lordi (fr. 2'008.80 + fr. 1'339.20 + fr.

2'678.40).

AP 1 dovrà inoltre

versare ad AO 1 la somma di fr. 7'035.55 netti, da lei ricevuta dalla __________

quale indennità per l'infortunio dell'appellata e che ha per altro

ripetutamente riconosciuto di dovere all'istante.

12.

L'appello va

pertanto parzialmente accolto con la condanna della convenuta a rifondere

all'istante fr. 6'026.40 lordi, oltre interessi (a titolo d'indennità per

retribuzione di salari arretrati), fr. 7'035.55 netti, oltre interessi (a

titolo di rifusione d'indennità assicurativa) e fr. 100.– (spese escutive, non

contestate). La decisione del primo giudice va dunque riformata nel senso di

fare obbligo a AP 1 di versare all'istante i predetti importi, con conseguente

rigetto, in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________

dell'UF di __________ limitatamente agli importi in questione. Il limitato parziale

accoglimento del gravame non implica la necessità di riformare anche il

giudizio del Segretario assessore sulle ripetibili, per altro neppure postulato

dall'appellante. Non si prelevano tasse e spese d'appello, trattandosi di una

causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–.

Ritenuto che l'appellante, nonostante il parziale accoglimento del gravame,

risulta comunque soccombente in modo preponderante, verserà all'appellata un'indennità

per parziali ripetibili d'appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. L'appello 23 luglio 2007 di AP 1 è parzialmente

accolto.

Di

conseguenza la sentenza 11 luglio 2007 della Pretura di Mendrisio-Nord, è

riformata come segue:

1. L'istanza 7 febbraio 2007 di AO 1, __________,

è parzialmente accolta. Di conseguenza AP 1, __________, è condannata a versare

ad AO 1, __________, i seguenti importi:

-

fr. 6'026.40 lordi, oltre interessi al 5% a far tempo dal 1° marzo 2006, a

titolo d'indennità per retribuzione di salari arretrati

-

fr. 7'035.55 netti,

oltre interessi al 5% a

far tempo dal 1° marzo 2006, a titolo di rifusione d'indennità assicurativa

-

fr. 100.– per spese esecutive

2. L'opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di __________ è respinta

in via definitiva, limitatamente agli importi suddetti

3. Invariato

4. Invariato

II. Non

si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà ad AO 1 fr. 600.– per

parziali ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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