12.2007.165
Lavoro - obblighi delle parti dopo un infortunio del lavoratore - mora
28 gennaio 2008Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2007.165
Data decisione, Autorità:
28.01.2008, IICCA
Titolo:
Lavoro - obblighi delle parti dopo un infortunio del lavoratore - mora
MORA DEL CREDITORE
MORA DEL DEBITORE
SALARIO
art. 82 CO
art. 102 CO
art. 324 cpv. 1 CO
Incarto n.
12.2007.165
Lugano
28 gennaio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.20
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 7 febbraio
2007 da
AO 1
RA 2
contro
AP 1
RA 1
in materia
di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di complessivi fr. 17'112.95 oltre interessi per la
retribuzione di salari arretrati e il versamento delle indennità LAINF
corrisposte dall'assicurazione __________, come pure il rigetto definitivo
dell'opposizione al PE n. __________ dell'UE di __________, domande avversate
dalla convenuta nel senso di ammettere le pretese salariali dell'istante
limitatamente a fr. 8'542.15;
domande che
il Segretario assessore ha evaso con sentenza 11 luglio 2007 accogliendo
parzialmente l'istanza per fr. 16'644.30 oltre interessi e fr. 100.– per spese
esecutive, rigettando per tali importi l'opposizione al precetto esecutivo e
condannando la convenuta a rifondere all'istante fr. 1'200.– a titolo di
ripetibili;
appellante
la convenuta che con atto di appello 23 luglio 2007 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere la richiesta limitatamente a fr.
8'542.15 oltre interessi, come pure la compensazione delle ripetibili d'appello;
mentre con
osservazioni del 9 agosto 2007 l'istante propone la reiezione dell'appello;
considerato
in fatto e in diritto:
1. AO 1 è stata
assunta a partire dal 2 febbraio 2004 dalla AP 1, __________, in qualità di
impiegata d'ufficio. Il contratto di lavoro, concluso per tempo indeterminato,
prevedeva la garanzia di un minimo di 30 ore di lavoro settimanali, uno
stipendio orario lordo di fr. 18.60 (comprensivo dell'indennità per vacanze,
giorni festivi e tredicesima) e quale luogo di lavoro la “stazione di servizio”
in “__________a __________” (doc. B, n. 5, 6 e 7). AO 1 veniva impiegata presso
il “negozio cambio” annesso alla stazione di servizio in questione (act. VI, n.
1 pag. 2 verso il mezzo).
2. Il 30 settembre
2005 AP 1 ha disdetto il rapporto di lavoro con AO 1, con effetto al 31 ottobre
2005 “per causa di cessione di attività” (doc. C). AP 1 ha dipoi riconosciuto
quale giusto termine di disdetta il 30 novembre 2005, essendo la lavoratrice
nel secondo anno lavorativo (act. II, pag. 3 verso l'alto; act. VI, pag. 2 nel
mezzo). Il 19 ottobre 2005 AO 1 si è sottoposta ad un intervento chirurgico che
l'ha resa totalmente inabile al lavoro fino al 2 novembre 2005 (doc. E), con
conseguente sospensione del termine di disdetta. Il 27 ottobre 2005, __________,
presidente del consiglio d'amministrazione di AP 1, e __________, rappresentata
da __________, hanno concluso un contratto di locazione. Con il medesimo, il predetto
“locale cambio” della AP 1 è stato concesso in locazione alla __________ a far
tempo dal 1° novembre 2005 (doc. 1; act. II pag. 14 verso l'alto). Al momento
della firma del contratto __________ e __________ si sono accordati nel senso
che AO 1, al suo rientro, sarebbe rimasta alle dipendenze di AP 1, ma a
disposizione di __________ “siccome conosceva già il lavoro” e avrebbe potuto
dare una mano a quest'ultima società (act. II, pag. 14 verso il mezzo).
3. Il 7 novembre
2005, ristabilitasi dall'intervento chirurgico, AO 1 si è ripresentata sul
posto di lavoro nell'ufficio di via __________ a __________. Dopo un paio di
giorni di lavoro, __________ – direttore di __________ – ha invitato AO 1 a lasciare
il posto di lavoro. Quest'ultima si è rifiutata di dar seguito alla richiesta
di __________ adducendo di essere vincolata da un contratto di lavoro con AP 1.
__________, presidente del consiglio d'amministrazione di AP 1 – interpellato
dai due – ha invitato AO 1 a lasciare l'ufficio cambio e a rimanere a sua
disposizione (act. II, pag. 15 verso l'alto e verso il mezzo).
4. Il 29 novembre
2005 AO 1 ha subìto un nuovo infortunio con conseguente incapacità lavorativa
fino al 29 gennaio 2006 (doc. F e 2) e ulteriore sospensione del termine di
disdetta. A seguito di questo infortunio la __________, ha versato a AP 1
l'importo di fr. 7'035.55 quale indennità LAINF a favore di AO 1 (doc. G e 2).
A far tempo dal 24 febbraio 2006, AO 1 – a causa di un nuovo infortunio che
l'ha resa totalmente inabile al lavoro – percepisce un'indennità LAINF dalla
SUVA (doc. F).
5. Con lettere 7/9
novembre 2006, AO 1 ha chiesto a AP 1 il versamento dell'importo di fr.
17'112.95 [corrispondente allo stipendio arretrato per i periodi ottobre 2005 (fr. 3'381.30), 1/28
novembre 2005 (fr. 3'277.–), 30/31 gennaio 2006 (fr. 334.80) e 1/23 febbraio
2006 (fr. 2'845.80), come pure alle idennità LAINF della __________ (fr.
7'035.55)]. Al mancato
pagamento da parte del datore di lavoro ha fatto seguito la notifica del PE n. __________
dell'UE di __________, a cui AP 1 ha interposto opposizione.
6. Con istanza del 7
febbraio 2007 AO 1 si è rivolta alla Pretura di Mendrisio-Nord per chiedere la
condanna di AP 1 al pagamento di fr. 17'112.95 oltre interessi (corrispondenti alla
retribuzione dei salari arretrati e alle indennità LAINF corrisposte dalla __________).
Essa ha pure chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________
dell'UE di __________. All'udienza del 16 marzo 2007 AO 1 ha confermato la
propria istanza. Alla medesima si è parzialmente opposta la convenuta, sostenendo
in particolare che l'istante al momento del termine del primo periodo di
malattia (2 novembre 2005) aveva l'obbligo di ripresentarsi sul posto di
lavoro, cosa che non avrebbe fatto, determinando l'abbandono ingiustificato del
pasto di lavoro; la stessa cosa sarebbe, a suo dire, avvenuta anche al termine
del secondo periodo di malattia (29 gennaio 2006). AP 1 ha dunque riconosciuto
di dovere all'istante unicamente l'importo di fr. 8'542.15 [corrispondenti a fr. 7'035.55 (indennità LAINF
versate dalla __________) e fr. 1'506.60 (salario per i primi 18 giorni di
ottobre 2005, calcolato tenendo conto del minimo contrattuale di 30 ore
lavorative settimanali)]. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale,
confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.
7. Con sentenza 11
luglio 2007 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha
preliminarmente dato atto che la convenuta ha riconosciuto di dover versare
all'istante le indennità assicurative versate dalla __________, pari a fr. 7'035.55.
Per quanto concerne l'importo contestato, il primo giudice ha accertato che non
vi è dubbio sull'effettiva ripresa lavorativa dell'istante dopo il primo
periodo di inabilità lavorativa terminato il 2 novembre 2005. Il Segretario
assessore ha ritenuto che qualche giorno dopo la ripresa del lavoro, __________
ha invitato l'istante a non più ripresentarsi sul posto di lavoro, chiedendole,
nel contempo, di restare a disposizione. In tali circostanze spettava dunque
alla convenuta informare AO 1 circa un nuovo eventuale impiego, circostanza mai
avvenuta. Di conseguenza non sussistono, secondo il primo giudice, i
presupposti per ritenere in mora la lavoratrice. Il Segretario assessore ha
pertanto riconosciuto all'istante il diritto al pagamento del salario fino al
23 febbraio 2006, cifrandolo in complessivi fr. 9'608.75 (calcolati tenendo
conto di 45 ore di lavoro settimanale). Il primo giudice ha quindi parzialmente
accolto le richieste dell'istante, condannando la convenuta a versare
complessivi fr. 16'644.30 (fr. 7'035.55 + fr. 9'608.75).
8. Con appello 23
luglio 2007 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
accogliere la richiesta di AO 1 limitatamente a fr. 8'542.15 oltre interessi [corrispondenti a fr. 7'035.55 (indennità LAINF
versate dalla __________) e fr. 1'506.60 (salario per i primi 18 giorni di
ottobre 2005, calcolato tenendo conto del minimo contrattuale di 30 ore
lavorative settimanali)], come
pure la compensazione delle ripetibili d'appello. Con osservazioni del 9 agosto
2007 l'appellata postula la reiezione dell'appello, con argomenti di cui si
dirà, se del caso, di seguito.
9. AP 1 riconosce
nuovamente in sede d'appello di dover versare ad AO 1 l'importo di fr.
7'035.55, da lei ricevuto dalla __________ quale indennità per l'infortunio dell'appellata.
Neppure è contestato
l'accertamento fatto dal primo giudice secondo il quale la disdetta del
contratto di lavoro notificata ad AO 1 il 30 settembre 2005 – sospesa nei
periodi di malattia (19 ottobre 2005/2 novembre 2005) e di infortunio (29
novembre 2005/29 gennaio 2006) – esplica i suoi effetti solo a partire dal 28
febbraio 2006. L'appellante contesta per contro le retribuzioni di salario
riconosciute dal Segretario assessore ad AO 1 tra il 1°ottobre 2005 e il 23
febbraio 2006. Vi sarebbe infatti, a suo dire, una mora della lavoratrice, che
avrebbe omesso di formalizzare in modo chiaro ed esplicito la propria
disponibilità a riprendere il lavoro al termine dei periodi invalidanti.
Riconosce di dovere ad AO 1 una retribuzione di fr. 1'506.60, corrispondente al
salario per i primi 18 giorni di ottobre 2005, calcolato tuttavia tenendo conto
del minimo contrattuale di 30 ore lavorative settimanali e non delle 45 ore
settimanali ritenute dal Segretario assessore.
9.1 Dopo il tempo di
prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il
lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o
infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni del primo anno di
servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e
per 180 giorni dal sesto anno di servizio (art. 336c cpv. 1 lett. b CO). La
disdetta data durante tale periodo è nulla; se, invece, è data prima, il
termine che non sia ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e
riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo (art. 336c cpv. 2 CO).
La proroga del rapporto di lavoro sulla base dell'art. 336c cpv. 2 CO non modifica
Fatti
i diritti e gli obblighi delle parti. Il lavoratore deve fornire la sua
prestazione non appena cessa l'impedimento di lavorare, mentre il datore di
lavoro deve versare lo stipendio (art. 319 cpv. 1 CO). Se non esegue la
prestazione lavorativa senza essere impedito da un motivo riconosciuto, il
lavoratore si trova in mora (art. 102 segg. CO) e lil datore di lavoro può
rifiutarsi di pagare il salario (art. 82 CO). Alla stessa stregua il datore di
lavoro può cadere in mora se impedisce, per sua responsabilità, l'esecuzione
del lavoro oppure è in mora di accettazione per altri motivi; in tal caso il
datore di lavoro deve versare lo stipendio, senza che il lavoratore debba
ancora fornire la prestazione (art. 324 cpv. 1 CO). La mora del datore di
lavoro implica tuttavia che il lavoratore abbia offerto in modo chiaro i suoi servizi
(DTF 115 V 437 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1 settembre 2005, n.4C.230/2005
consid. 3.1) e che sia in misura e pronto ad eseguire la sua prestazione così
come prevista dal contratto (DTF 111 II 463 consid. 5a, SJ 1995 pag. 788). Quest'ultima
esigenza deve essere realizzata per tutto il periodo in cui il lavoratore vuole
prevalersi delle norme sulla mora del datore di lavoro (sentenza del Tribunale
federale 17 novembre 2005,4C.189/2005). L'offerta della prestazione da parte
del lavoratore non è subordinata ad una forma particolare; il datore di lavoro
deve, tuttavia, in buona fede, comprendere dalle circostanze che il lavoratore
è intenzionato ad eseguire la prestazione (sentenza del Tribunale federale 15
novembre 2007, n.4A.332/2007 consid. 2.1).
9.2 Per quanto qui
concerne, vanno esaminate distintamente le modalità con le quali hanno agito AP
1 e AO 1 allorquando sono finiti i due impedimenti lavorativi della dipendente
– per malattia (19 ottobre 2005/2 novembre 2005) e infortunio (29 novembre
2005/29 gennaio 2006) – che hanno determinato due proroghe del termine di
disdetta.
a) L'appellante si
aggrava per il fatto che AO 1 era già in mora al temine del primo impedimento
di lavorare (malattia). A suo dire, benché il periodo di malattia fosse
terminato il 2 novembre 2005, AO 1 avrebbe fatto rientro sul posto di lavoro,
tardivamente, solo il 7 novembre 2005. A seguito del problema poi insorto con __________,
l'istante avrebbe omesso di mettersi a disposizione della convenuta. Secondo l'appellante,
AO 1 avrebbe dovuto farsi lei parte attiva e mostrare “la propria esplicita
disponibilità di restare a disposizione della società” (appello, pag. 5 verso
il mezzo). In altri termini, secondo la ricorrente, “la signora AO 1 doveva come
minimo prendere posizione per iscritto ed indicare a AP 1 che presso AP 1
l'attività non poteva essere proseguita, ma che lei restava tuttavia a
disposizione della società per poter terminare il proprio periodo di disdetta”
(appello, pag. 4 verso il mezzo). Le predette omissioni determinerebbero la
mora della lavoratrice e farebbero cadere l'obbligo del datore di lavoro di
versare lo stipendio. A torto.
L'argomento del ritardo
del rientro sul posto di lavoro, quantificabile in due giorni lavorativi (il
lunedì 7 novembre 2005, anziché il giovedì 3 novembre 2005) – fatto valere per
la prima volta solo in sede d'appello e quindi irricevibile in quanto tardivo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art.
321 CPC) – risulta decisamente impertinente. Detto ritardo – per altro mai
formalmente notificato dalla convenuta all'istante e rimasto episodio isolato
sull'arco dell'intera attività lavorativa di AO 1 – non sarebbe stato neppure
sufficiente a giustificare un'interruzione immediata del rapporto di lavoro.
L'appellata non nega tuttavia di aver ripreso la propria attività il 7 novembre
2005, benché l'impedimento fosse cessato il 2 novembre 2005. Di ciò si dovrà
pertanto tener conto nel quantificare la retribuzione dello stipendio,
deducendo i due giorni lavorativi (3 e 4 novembre 2005) non lavorati.
Il 7 novembre 2005 AO 1
aveva comunque fatto rientro all'ufficio cambio di __________ a __________ e
meglio sul posto di lavoro contrattualmente pattuito con la AP 1 (doc. B, n. 7),
offrendo in modo chiaro i suoi servizi. L'appellante ammette, dal canto suo,
una propria carenza d'informazione là dove afferma che “AP 1 poteva anche
avvisare precedentemente la signora AO 1 della cessione dell'attività e del
fatto che il lavoro lo avrebbe portato a termine presso un altro datore di lavoro”
(appello, pag. 5 in alto). La ricorrente è dunque decisamente mal venuta quando
– con argomenti per altro fatti valere per la prima volta solo in sede
d'appello e quindi irricevibili in quanto tardivi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 321 CPC) – adduce, a
sostegno della mora della dipendente, le difficoltà palesate dalla medesima ad
adeguarsi alla nuova situazione di lavoro (appello, pag. 3 verso il basso) e
meglio al fatto di dover prestare servizi lavorativi per una società terza alla
quale il presidente del consiglio di amministrazione di AP 1 aveva nel
frattempo, a sua insaputa, affittato l'ufficio (cambi). In simili circostanze AP
1 avrebbe dovuto quantomeno render note – per tempo e in modo chiaro – alla
dipendente le mutate condizioni di lavoro.
Anche di fronte
all'invito rivoltole nei giorni seguenti da __________ di lasciare il posto di
lavoro, AO 1 ha manifestato in modo chiaro la sua volontà di non rinunciare ad
offrire i suoi servizi, in quanto ancora vincolata dal contratto di lavoro con AP
1 (act. II, pag. 15 verso l'alto). Ne è seguito il colloquio telefonico con __________,
presidente del consiglio di amministrazione di AP 1, nel corso del quale quest'ultimo
ha invitato AO 1 a lasciare il luogo di lavoro contrattualmente pattuito, con
la richiesta di restare a sua disposizione (act. II, pag. 15 nel mezzo). Dagli
atti non risulta che __________ abbia – in tale frangente o in seguito –
indicato ad AO 1, una mansione lavorativa presso l'appellante o “un'altra
società di proprietà del __________” (act. II, pag. 15 verso il basso). Del
resto, l'appellante stessa riferisce unicamente (appello, pag. 4 verso l'alto)
di una non meglio specificata “intenzione” del signor __________ di “utilizzare
Considerandi
la signora AO 1 presso un'altra Stazione di Servizio esistente a __________ (__________).
In simili circostanze AO 1 non doveva di certo notificare anche per scritto al
datore di lavoro di essere pronta ad eseguire la prestazione; la sua volontà di
lavorare risultava in effetti già, in modo chiaro e non equivoco, dall'essersi
presentata nel luogo di lavoro a lei noto e dall'insistenza nel voler lavorare
di cui ha riferito il teste __________ (act. II, pag. 15 verso l'alto e verso
il mezzo). L'offerta dei servizi da parte del lavoratore non è del resto subordinata
ad una forma particolare (sentenza del Tribunale federale 15 novembre 2007, n.4A.332/2007,
consid. 2.1). Spettava per contro al datore di lavoro AP 1 di contattare la
lavoratrice – che aveva congedato, lasciandola di fatto in una situazione di attesa
di ulteriori istruzioni – e chiederle di riprendere il lavoro, indicandole
anche il nuovo luogo di lavoro, in modifica di quello pattuito contrattualmente,
pena la sua mora nei confronti della lavoratrice (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht,
Basilea 2005, ad art. 336c, pag. 255 n. 15). La mora della lavoratrice può
dunque essere esclusa per il periodo lavorativo ora in esame, mentre va
confermata la mora del datore di lavoro. Nella misura in cui mirano a non
rifondere ad AO 1 il salario per il periodo lavorativo 7 novembre 2005 – 28 novembre
2005, le richieste dell'appellante vanno dunque respinte.
b) Le medesime
considerazioni non hanno invece valore in relazione al comportamento tenuto da AO
1.
al termine del secondo periodo invalidante. Dagli atti risulta in effetti che
in data 5 dicembre 2005 l'avv. __________ – allora patrocinatore dell'istante –
ha informato la convenuta dell'esistenza di un nuovo impedimento di lavorare,
con la specificazione che il medesimo sarebbe stato “comprovato mediante
certificato medico” nel corso dei giorni successivi (doc. D). Il 9 gennaio 2006
AP 1 ha dipoi notificato l'infortunio LAINF alla __________ (doc. 1), indicando
la rottura di un braccio e la data dell'evento (29 novembre 2005). Dagli atti
risulta pure che l'inabilità lavorativa ha avuto termine il 29 gennaio 2006
(doc. F). Non risulta invece che a partire dal 30 gennaio 2006 AO 1, terminato questo
secondo evento invalidante, abbia offerto in modo chiaro e non equivoco i suoi
servizi alla AP 1. L'assenza di una nuova offerta dei propri servizi e della
propria rinnovata disponibilità ad eseguire la prestazione, al termine del
nuovo impedimento di lavorare – che ha fatto ulteriormente slittare nel tempo
il termine della disdetta e l'obbligo retributivo del datore di lavoro – fa
infatti cadere in mora il lavoratore (art. 102 CO) e il datore di lavoro può
rifiutare di versare il salario (art. 82 CO). In simili circostanze si può in
effetti facilmente immaginare che il datore di lavoro, visto il protrarsi dei
propri obblighi al di là di quanto inizialmente previsto, desideri occupare
nuovamente la lavoratrice. Per cui quest'ultima non può omettere di farsi parte
diligente e manifestare nuovamente la propria buona disponibilità al lavoro.
Ritenuta la mora di AO 1,
le richieste dell'appellante vanno dunque accolte nella misura in cui mirano a
non rifondere le pretese salariali per il periodo 30 gennaio 2006 – 23 febbraio
2006.
10.
Il Segretario
assessore, calcolando le residue pretese salariali dell'istante, si era
dipartito dal certificato d'infortunio LAINF della __________ (doc. F), dal
quale risulterebbe che all'istante sia stato riconosciuto un orario lavorativo
pari a 45 ore settimanali. L'appellante non si confronta minimamente con la
predetta considerazione del primo giudice, limitandosi a riproporre il
conteggio da lui presentato in prima sede, contemplante 30 ore settimanali.
E' pur vero che il
contratto di lavoro indica un orario lavorativo garantito per “un minimo di 30
ore settimanali” (doc. B, n. 5) e che il documento F, menzionato dal Segretario
assessore, è in realtà stato sottoscritto solo dal medico curante. L'orario
lavorativo settimanale di 45 ore ritenuto dal primo giudice trova però una
chiara conferma nel documento 2, prodotto dalla stessa AP 1. Trattasi della
notifica d'infortunio LAINF, inoltrata alla __________, nella quale la AP 1 ha
sottoscritto – e con ciò confermato – che l'istante era a quel momento occupata
in ragione di 45 ore settimanali. Non vi è dunque motivo di scostarsi
dall'orario lavorativo ritenuto dal primo giudice.
11.
In ragione di
quanto sopra esposto, il compenso ancora dovuto ad AO 1, per i primi 18 giorni
di ottobre 2005, deve essere confermato in fr. 2'008.80 lordi (fr. 18.60 x 12
giorni x 9 ore).
Nel periodo 19 ottobre
2005/6 novembre 2005, durante il quale AO 1 era inabile al lavoro al 100% e non
percepiva ancora le indennità LAINF (periodo d'attesa) – ritenuto che il 1°
novembre 2005 era giorno festivo e che il 3 e 4 novembre 2005 non possono
essere conteggiati come giorni lavorativi in quanto, benché fosse cessato
l'impedimento per malattia, l'istante non si è presentata sul posto di lavoro (cfr.
sopra, consid. 9.2 a) – vanno conteggiati 10 giorni lavorativi. Gli stessi
vanno retribuiti, a norma dell'art. 324b cpv. 3 CO, in fr. 1'339.20 lordi [4/5 di (fr. 18.60 x 10 giorni x 9 ore)].
Nel periodo 7 novembre
2005/28 novembre 2005, vanno conteggiati 16 giorni lavorativi. Gli stessi vanno
retribuiti in fr. 2'678.40 lordi (fr. 18.60 x 16 giorni x 9 ore).
Per il periodo 30
gennaio 2006/ 23 febbraio 2006 l'appellante non deve per contro versare
all'appellata alcuna retribuzione salariale (cfr. sopra, consid. 9.2 b).
L'importo complessivo
dovuto da AP 1 ad AO 1 per retribuzione di salari arretrati va dunque
quantificato in fr. 6'026.40 lordi (fr. 2'008.80 + fr. 1'339.20 + fr.
2'678.40).
AP 1 dovrà inoltre
versare ad AO 1 la somma di fr. 7'035.55 netti, da lei ricevuta dalla __________
quale indennità per l'infortunio dell'appellata e che ha per altro
ripetutamente riconosciuto di dovere all'istante.
12.
L'appello va
pertanto parzialmente accolto con la condanna della convenuta a rifondere
all'istante fr. 6'026.40 lordi, oltre interessi (a titolo d'indennità per
retribuzione di salari arretrati), fr. 7'035.55 netti, oltre interessi (a
titolo di rifusione d'indennità assicurativa) e fr. 100.– (spese escutive, non
contestate). La decisione del primo giudice va dunque riformata nel senso di
fare obbligo a AP 1 di versare all'istante i predetti importi, con conseguente
rigetto, in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________
dell'UF di __________ limitatamente agli importi in questione. Il limitato parziale
accoglimento del gravame non implica la necessità di riformare anche il
giudizio del Segretario assessore sulle ripetibili, per altro neppure postulato
dall'appellante. Non si prelevano tasse e spese d'appello, trattandosi di una
causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–.
Ritenuto che l'appellante, nonostante il parziale accoglimento del gravame,
risulta comunque soccombente in modo preponderante, verserà all'appellata un'indennità
per parziali ripetibili d'appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. L'appello 23 luglio 2007 di AP 1 è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 11 luglio 2007 della Pretura di Mendrisio-Nord, è
riformata come segue:
1. L'istanza 7 febbraio 2007 di AO 1, __________,
è parzialmente accolta. Di conseguenza AP 1, __________, è condannata a versare
ad AO 1, __________, i seguenti importi:
-
fr. 6'026.40 lordi, oltre interessi al 5% a far tempo dal 1° marzo 2006, a
titolo d'indennità per retribuzione di salari arretrati
-
fr. 7'035.55 netti,
oltre interessi al 5% a
far tempo dal 1° marzo 2006, a titolo di rifusione d'indennità assicurativa
-
fr. 100.– per spese esecutive
2. L'opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di __________ è respinta
in via definitiva, limitatamente agli importi suddetti
3. Invariato
4. Invariato
II. Non
si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà ad AO 1 fr. 600.– per
parziali ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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