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Decisione

12.2007.166

Contratto di lavoro, negato licenziamento abusivo in presenza di una ristrutturazione aziendale e di irregolarità macroscopiche commesse dal dipendente nel calcolo delle note spese -

2 maggio 2008Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

N. 32; DTF 125 III 72). Quanto

all'accennato catalogo di fattispecie, è vero che esso non è esaustivo e serve

quindi - in senso generale - a concretizzare il principio generale del divieto

d'abuso (DTF 127 III 88 e segg.; Humbert, Der neue Kündigungsschutz im

Arbeitsrecht, 1991, pag. 66), ma è pur vero che il medesimo non lascia molto

spazio per casi diversi (Münch,

Arbeitsrechtlicher Kündigungsschutz, in AJP/PJA 1996, 1098). È, in tal senso,

in particolare riconosciuto che l'abusività di una disdetta ai sensi dell'art.

336 CO può attuarsi anche per mezzo del comportamento della parte che vi

procede, che non può contravvenire in modo grossolano al principio della buona

fede, né configurare una grave lesione della personalità, ancorché non sia

causale per la disdetta. In particolare, non è ammissibile che la parte

disdicente metta in atto un "gioco falso e nascosto" (“falsches

und verdecktes Spiel”), ad esempio simulando la volontà di continuare nel

rapporto di lavoro, per poi sorprendere la controparte con una disdetta

improvvisa (DTF 125 III 73, 118

Considerandi

II 166; II CCA 15 giugno 2004,

inc. 12.2003.150, consid. 4; Rehbinder/

Portmann, op. cit., art. 336 CO, N. 25). Va detto ancora che in

generale, per essere abusiva, la disdetta deve fondarsi su un motivo

riprovevole (verwerflich) secondo i canoni sociali di valutazione,

ovvero nel senso di un abuso della libertà accordata alle parti e meglio

nell'ambito normativo descritto per mezzo dell'accennato catalogo (Brühwiler, Kommentar zum

Einzelarbeitsvertrag, 2a ed., art. 336 CO, I). In tal senso non sono

abusive disdette fondate su motivi economici, o su differenze concernenti

l'organizzazione aziendale, ecc., vale a dire su circostanze oggettive; per

principio, possono invece essere abusive se sono riferite alla persona del

destinatario della disdetta (Brühwiler,

op. cit., ibidem).

7.

Nel caso in rassegna non risulta facile individuare il reale motivo

delle doglianze dell’attore al riguardo della disdetta, visto come egli abbia

addotto un ampio ventaglio di motivazioni, non sempre attinenti all’una o

all’altra delle fattispecie elencate dall’art. 336 CO. Nel proprio allegato

introduttivo egli riteneva abusiva la disdetta per la mancanza di fondamento

delle motivazioni addotte a suo sostegno (punto 19, pag. 12 e 13), per il

motivo che essa sarebbe stata una ritorsione per essersi egli rivolto ad un

legale e alla __________ (punto 20, pag. 13 e 14), come pure il tentativo di

impedire l’insorgere della legittima pretesa al bonus aziendale (punto 21, pag.

14), per il modo “allucinante” in cui era stato convocato a M__________ solo

per minacciarlo e chiedergli di dimissionare (punto 22, pag. 14 e 15), per la

violazione delle disposizioni interne della convenuta medesima sulla procedura

di licenziamento (punto 23, pag. 15 e 16), e infine per il fatto che egli

avrebbe avuto la carriera stroncata, avendo la convenuta fatto “terra bruciata”

intorno a lui (punto 24, pag. 16). Con l’appello, in modo assai meno

sistematico rispetto alla petizione, egli adduce invece che l’abusività della

disdetta consisterebbe nell’avere indebitamente perseguito il fine di una

propria ristrutturazione interna senza assumersi la responsabilità di

pronunciare i licenziamenti, ed esercitando invece pressioni lesive della

personalità per indurre il dipendente alle dimissioni. Non avendo questi ceduto

alle pressioni, rivolgendosi ad un legale, la disdetta sarebbe ritorsiva, oltre

che lesiva delle procedure interne della convenuta medesima.

8.

A titolo di premessa generale alla disamina del tema può essere

affermato che anche se è vero che la disdetta ordinaria non necessita di essere

motivata, costituisce nozione della comune esperienza quella secondo cui un

datore di lavoro non disdice il rapporto contrattuale con un dipendente di cui

è contento, a meno che non vi sia obbligato da circostanze contingenti

(mancanza di lavoro, crisi economica, ecc.), o non lo ritenga comunque

preferibile (in tal caso sicuramente a malincuore) nell’interesse dell’azienda.

Siffatto ordine di motivazioni della disdetta ha carattere oggettivo, legato al

legittimo interesse economico del datore di lavoro, motivo per cui tali disdette

non sono di regola abusive (JAR

1994.

pag. 202; 1995 pag. 154; Nordmann,

Die missbräuchliche Kündigung im schweizerischen Arbeitsvertragsrecht unter

besonderer Berücksichtigung des Gleichstellungsgesetzes, pag. 138; Rehbinder, Berner Kommentar., N. 9 ad art.

336.

CO). In tal senso vanno intesi i licenziamenti che avvengono nell’ambito di

cosiddette ristrutturazioni aziendali, per i quali l’ipotesi di abusività non

risiede tanto nel motivo addotto - che va comunque dimostrato qualora vi sia

contestazione (II CCA 16

settembre 1998, inc. 12.98.12, consid. 2.2.2) - quanto piuttosto nel mancato

rispetto del diritto dei lavoratori a essere consultati nel caso di

licenziamenti collettivi (art. 336c cpv. 2 lett. c CO). Sorprende perciò che in

concreto sia stato l’attore, che esplicitamente aderisce all’accertamento

pretorile in tal senso, a sostenere l’esistenza di una non meglio precisata

“strategia di ristrutturazione interna” (appello, pag. 15) in ragione della

quale egli non è stato sostituito (ciò che è assodato), quando invece la

convenuta aveva negato la circostanza (p. es. risposta, punto 19, pag. 13).

Così facendo, infatti, egli indirizza inevitabilmente gli intenti della

convenuta nella direzione di un ordine di motivazione valido, rendendo nel

contempo più ardua la prova, a suo carico, che ciò nonostante si sia trattato

di un licenziamento abusivo.

9.

Proseguendo nella verifica del reale motivo del licenziamento

dell’attore, appare corretto - anche l’attore riconosce, almeno implicitamente,

la centralità di questo momento - attribuire particolare importanza al

colloquio avuto dal dipendente il 20 novembre 2003 a M__________, con i quadri

della datrice di lavoro C__________ e U__________. Prima di tale data, infatti,

lo stesso lavoratore non ritiene problematico il rapporto con la datrice, tolta

una contestazione relativa al bonus del primo semestre del 2003 che però era

stata risolta a suo favore (petizione, punto 3, pag. 3). Difatti, egli afferma

di essersi recato “con entusiasmo” (appello, pag. 5) a quella riunione volta

alla discussione del suo futuro professionale, e tenutasi alla fine di un corso

di formazione.

9.1

Dei toni e del contenuto di questa riunione l’appellante riferisce

in termini quasi drammatici. Egli vi si sarebbe presentato “mentalmente e

fisicamente esaurito” dopo la giornata di formazione, e con sua sorpresa il

clima sarebbe stato subito di “forte pressione”, egli sarebbe stato “attaccato

con ogni genere di accuse” e “massacrato per circa un’ora”, e gli sarebbe stato

“intimato di autolicenziarsi entro il 26 novembre 2003, pena il licenziamento

immediato” (appello, pag. 6). Le uniche prove disponibili al riguardo del

contenuto di quella riunione sono il doc. G, un appunto redatto da U__________

in quell’occasione, e la deposizione testimoniale di C__________, mentre che di

U__________, stranamente, non è stata chiesta l’audizione. Il teste (cfr. pag.

41-43 dei verbali), diretto superiore dell’attore, ha spiegato che la riunione

del 20 novembre 2003 aveva lo scopo di contestare all’attore delle irregolarità

“(Unregelmässigkeiten”) emerse in occasione di controlli di routine delle sue

note spese, quali l’indicazione di una trasferta di 600 km per recarsi a Coira,

quando invece la tratta (andata e ritorno) è di circa 350 km. L’attore avrebbe dichiarato

di essere incorso in un errore la prima volta, e di averlo poi riprodotto nelle

occasioni successive, al che gli sarebbe stato obiettato che ciò non era

possibile, visto che le indicazioni erano ogni volta differenti. A quel punto,

gli sarebbe stato effettivamente prospettato che si ponevano le alternative di

un suo licenziamento in tronco oppure di dimissioni inoltrate da lui, come

risultante dal doc. G, redatto da U__________. Il doc. G, per sua parte, fa

menzione di un “Betrug mit Spesen” e indica, spiegandone le conseguenze, le due

opzioni del licenziamento in tronco (“fristlose Kündigung”) e della disdetta

ordinaria (“Kündigung per 26.11 in Reinach”), senza precisare chi l’avrebbe

dovuta pronunciare. Dopo quel colloquio, il licenziamento (in forma ordinaria)

dell’attore risulta essere stato deciso da più istanze interne alla convenuta,

come riferito dall’allora capo del personale M__________ (verbali, pag. 17,

risposta 3: “..es war ein Linienentscheid, allerdings mit dem Einverständnis

der Personalabteilung und nach Rücksprache mit der Rechtsabteilung”).

9.2

La valutazione di queste risultanze - l’attore non pretende che ve

ne sarebbero altre sul tema - consente a questa Camera di confermare la

correttezza degli accertamenti di cui al giudizio impugnato, mentre che le tesi

dell’attore al riguardo dei toni minatori e prevaricatori (e quindi lesivi

della sua personalità) dei rappresentanti della convenuta non trovano alcun

fondamento, e rimangono pertanto all’inutile stadio di affermazioni di parte. Vero,

e rilevante, è di contro che l’attore a questo stadio della causa (pag. 15 e

16) ammette sostanzialmente il fondamento oggettivo delle constatazioni della

convenuta al riguardo delle note spese (cfr. il doc. BB, pag. 2), ribadendo

comunque la tesi della propria buona fede e dell’errore involontario (cfr. i

doc. CC, pag. 2 e 3; AA, pag. 2).

9.3

Quanto all’indagine sul reale motivo del licenziamento, questa

Camera ritiene che esso vada identificato proprio nelle predette irregolarità

delle note spese dell’attore. Stabilito oggettivamente che esse sussistono e

che sono avvenute in più occasioni (4 secondo il doc. BB, pag. 2), appare

legittimo che la convenuta possa avere pensato all’eventualità dell’agire

illecito del proprio dipendente. Gli errori menzionati appaiono macroscopici, e

contro la tesi dell’involontarietà depone la constatazione del fatto che si

trattava di itinerari ben conosciuti all’attore, appartenenti perciò ad un

ambito nel quale egli è presunto avere una corretta nozione delle distanze, il

che tende ad escludere che si possa. più volte, indicare per errore in 600 km

la distanza Ticino – Coira e ritorno o in 550 o 560 km il tratto Ticino –

Basilea. Nell’ipotesi più sfavorevole all’attore l’indicazione di “Betrug mit

Spesen”nel doc. G potrà essere inesatta nella forma, essendo dubbia

l’applicabilità dell’art. 146 CP al quale il termine “Betrug” rinvia, ma nella

sostanza è pacifico che si tratterebbe in tal caso di un comportamento grave

del lavoratore. Pertanto, sempre in tale ipotesi, avere fatto menzione

dell’ipotesi del licenziamento in tronco non è per nulla fuori luogo, a fronte

del quale l’offerta al lavoratore della possibilità di dimettersi appare

sicuramente vantaggiosa e preferibile. Visto che però, a fronte della negazione

del dipendente, la risposta al quesito sulla volontarietà delle irregolarità

poteva essere trovata, in ultima analisi, solo nel foro interiore dell’attore,

non esistendo nemmeno, in conseguenza della brevità del rapporto di lavoro

(iniziato meno di un anno prima), la possibilità di determinarsi in base alla

fiducia consolidatasi grazie alla positiva esperienza data da una lunga

collaborazione con quel dipendente. Ben si comprende, pertanto, che la convenuta

non sia potuta pervenire a una risposta definitiva, e che essa nel dubbio - comunque

legittimo alla luce delle suddette considerazioni - abbia rinunciato alla

pronuncia del licenziamento in tronco (sulla cosiddetta “Verdachtskündigung”

cfr. Rehbinder, Schweizerisches

Arbeitsrecht, 15a edizione, N. 357) in favore di una disdetta

ordinaria, dopo avere constatato che il dipendente non aveva rassegnato le

proprie dimissioni e che invece era divenuto inabile al lavoro. Ciò non appare

contraddittorio nelle circostanze date, ed è invece la giustificabile reazione

a fronte della perdita della necessaria fiducia in un dipendente di recente

assunzione, operante oltretutto in una situazione (servizio esterno) di grande

autonomia, che nella migliore delle ipotesi era stato molto disattento nella

compilazione delle note di rimborso spese, violando il contratto a danno della

datrice di lavoro, mentre che nella peggiore delle ipotesi doveva essere

considerato poco onesto. Non si vede pertanto come potrebbe essere definita

abusiva una simile disdetta, o comunque contraria al precetto di buona fede

evocato al considerando 6 di questo giudizio, posto oltretutto che il

licenziamento è stato tempestivamente pronunciato non appena il dipendente si è

ripreso dall’inabilità certificatagli dopo la riunione del 20 novembre 2003.

9.4

Questa valutazione non cambia nemmeno alla luce dell’argomentazione

dell’attore legata all’esistenza di un’asserita “strategia di ristrutturazione

interna”, perseguita dalla convenuta senza volere pronunciare essa stessa i

licenziamenti. L’argomentazione è in sé debole perché la ristrutturazione, se

non contestata quo alla sua necessità, non è affatto, come si è detto,

un motivo abusivo di disdetta, ragione per cui mal si comprende perché una

datrice di lavoro dovrebbe in tale ipotesi avere tema di pronunciare

licenziamenti, che difatti, come insegna la cronaca quotidiana, vengono

usualmente pronunciati e sono del resto previsti dalla legge (art. 336 cpv. 2

lett. c CO). Alla prova dei fatti, comunque, la ristrutturazione sembra essere

stata limitata alla sola mancata sostituzione dell’attore, ciò che però,

nuovamente, è circostanza ben lungi dal sostanziare l’abusività del suo

licenziamento.

9.5

Dopo che la tesi delle indebite pressioni esercitate sul dipendente

alla riunione del 20 novembre 2003 affinché si dimettesse è risultata

infondata, per non essere stata comprovata, anche la successiva ipotesi di una

disdetta pronunciata per ritorsione per essersi l’attore rivolto ad un legale e

quindi alla __________ (oltre che per avere rifiutato di dimettersi) appare

d’acchito infondata, posto che dalla predetta cronologia degli avvenimenti

risulta chiaramente che la fine del rapporto di lavoro era ineluttabile, a

prescindere dalla modalità che sarebbe stata adottata, già alla riunione del 20

novembre 2003, e perciò prima che l’attore agisse a tutela dei propri asseriti

diritti.

9.6

È invece corretto il rilievo dell’attore, secondo cui la datrice di

lavoro ha operato il licenziamento in violazione del disposto di cui all’art.

11.3

delle “Allgemeine__________ -Bedingungen” (doc. F), norma che stabilisce

che, tolto il caso in cui sia pronunciato il licenziamento in tronco, al

dipendente autore di manchevolezze (“Fehlverhalten”) o che fornisce prestazioni

insufficienti debba essere concesso un termine per migliorarsi

(“Bewährungsfrist”) prima di eventualmente pronunciarne il licenziamento, ma

questa violazione, di natura procedurale, non rende abusiva la disdetta data

all’attore. Lo scopo della norma appare infatti essere quello di evitare, per

quanto possibile, che si giunga alla pronuncia di licenziamenti da parte della

datrice di lavoro, o almeno quello di limitarne il numero mediante la

concessione al dipendente di un lasso di tempo in cui dar prova di un

miglioramento che consenta di prescindere dalla decisione di mettere fine al

rapporto di lavoro. Premesso che la norma appare per sua natura non applicabile

allorché una disdetta viene data nel contesto di una ristrutturazione interna,

per ottenere il risultato di evitare il licenziamento occorre che il dipendente,

consapevole del proprio precedente comportamento anticontrattuale, sia intenzionato

a porvi rimedio, e abbia quindi la volontà di sottoporsi a questo periodo di

prova al fine di proseguire nel contratto. Ciò non è manifestamente stato il

caso dell’attore. Appreso il 20 novembre 2003 dell’intenzione della convenuta

di porre fine al rapporto di lavoro a seguito delle irregolarità

nell’indicazione delle spese di trasferta, egli ha reagito già il 24 novembre

paventando alla datrice, per voce del proprio legale, di “eventualmente”

recedere dal contratto per causa grave qualora non fosse stata ritrattata

l’accusa di “truffa” mossa nei suoi confronti (doc. I, pag. 3). Così facendo,

pertanto, egli ha per primo dato atto dell’impossibilità di proseguire nel

rapporto contrattuale (ciò che deve essere ritenuto quando entrambe le parti

considerano l’eventualità della disdetta con effetto immediato), laddove, tolto

il termine “Betrug” infelicemente utilizzato dai rappresentanti della convenuta

alla nota riunione in assenza di certezze sui moventi dell’attore, la sostanza

era comunque quella per cui l’attore non intendeva fare autocritica al riguardo

dei propri comportamenti al fine di potere almeno tentare di proseguire nel

rapporto contrattuale, nello spirito del disposto contrattuale che egli ora

invoca. Allo stesso modo, non risulta che egli abbia invocato la predetta norma

in costanza di contratto per chiedere alla convenuta di sospendere la propria

decisione. Non appena ricevuto il licenziamento, infatti, egli si è premurato

di contestarne immediatamente i termini, chiedendo nel contempo il rilascio

dell’attestato di lavoro, ma senza in alcun modo fare accenno al disposto

contrattuale in questione, e senza possedere volontà alcuna di ammettere il

proprio errore e di richiedere la prosecuzione del contratto di lavoro (doc.

R). Nemmeno nell’ulteriore corrispondenza trasmessa dai rappresentanti

dall’attore prima della fine del contratto, nella quale il tema della disdetta

è stato lungamente esaminato (cfr. U, AA, CC), egli ha mai fatto accenno alla

possibilità di cui all’art. 11.3 delle “Allgemeine __________ -Bedingungen”,

ragione per cui non si vede come, in queste circostanze, la disdetta potrebbe

risultare abusiva per questo solo motivo. Questa Camera conferma pertanto il

giudizio del Pretore circa la natura non abusiva del licenziamento dell’attore.

10.

Dalla conferma dell’accertamento circa la natura non abusiva del

licenziamento pronunciato nei confronti dell’attore discende la considerazione

per cui non può esserci stata nemmeno la violazione della personalità da lui

invocata, ragione per cui va confermato anche il giudizio di reiezione della

richiesta indennità di fr. 5'000.- in risarcimento del torto morale subito. A

ogni buon conto, il Tribunale federale ha già precisato che, in ragione della

sua finalità riparatrice, l'indennità prevista dall'art. 336a CO non lascia

spazio all'applicazione cumulativa del risarcimento del torto morale per

violazione della personalità previsto dall'art. 49 CO in connessione con l'art.

328.

cpv. 1 CO (Aubert, Commentare

Romand, CO, m. 2 ad art. 336a, pag. 1775; SJ

1999.

I 277, consid. 4). L'indennità dell'art. 336a CO è infatti già

comprensiva del risarcimento per tutte le violazioni della personalità del

lavoratore che derivano dalla disdetta abusiva del contratto di lavoro.

L'applicazione cumulativa dell'art. 49 CO può entrare in considerazione, a

titolo eccezionale, solo qualora la violazione della personalità sia grave a

tal punto che un importo corrispondente a 6 mensilità non basti a ripararla (Wyler, Droit du travail, pag.

409, n. 1.4; SJ 1999 I 282). Ciò

non può essere qui assolutamente il caso, atteso come, anche nell’ipotesi non

verificatasi di una disdetta abusiva, già solo la brevità del rapporto di

lavoro, durato poco più di un anno, avrebbe impedito l’attribuzione

dell’indennità massima, ragione per cui nemmeno sarebbe entrata in linea di

conto l’attribuzione di un risarcimento eccedente tale massimo.

11.

L’appellante chiede inoltre che la sentenza pretorile sia riformata

anche nel senso di attribuirgli il bonus di fr. 6'000.- per il secondo semestre

del 2003, ma anche le censure concernenti questo tema risultano infondate,

dovendo il querelato giudizio essere confermato laddove individua il diritto

della convenuta di non attribuire il bonus nel caso di licenziamento per

prestazioni insufficienti o comportamento manchevole del dipendente. Il

ricorrente sul tema ripropone il tema della violazione da parte della convenuta

del prefato art. 11.3 delle “Allgemeine __________ -Bedingungen”, cui l’art.

8.3.4.2

dell’”Incentive-Konzept 2002” della convenuta rinvia (doc. NN),

asserendo che essa osterebbe alla cancellazione del bonus (appello, punto 1.2,

pag. 10 e 11). Ciò non è invece il caso, posto come detta clausola riguarda unicamente

la procedura di disdetta, e non anche la questione del bonus, e sulla questione

l’appellante è perciò rinviato al considerando 9.6 di questo giudizio. Quanto

all’applicazione del predetto art. 8.3.4.2 dell’”Incentive-Konzept 2002”,

l’attore si duole di un abuso o eccesso di apprezzamento da parte della

convenuta, che avrebbe semmai dovuto valutare una solo parziale riduzione del

bonus, invece della sua integrale cancellazione. La censura è ingiustificata.

Dal tenore della clausola contrattuale in questione si evince infatti come la

convenuta si sia espressamente riservata la facoltà di decidere unilateralmente

la riduzione o la cancellazione del bonus nel caso di disdetta, per il che si

verifica uno di quei casi in cui è data a chi si deve determinare ampia

latitudine di apprezzamento, che può se del caso essere rivisto solamente dal

profilo dell’arbitrio. L’indicazione data dalla convenuta già con la disdetta,

secondo cui l’attore non aveva un diritto (“keinen Anspruch”) al bonus del

secondo semestre del 2003 (doc. Q) appare perciò corretta, almeno nel senso

dell’inesistenza di un diritto autonomo del dipendente a tale bonus. Inoltre

con la pronunzia della disdetta la convenuta ha nel contempo inteso esprimere

di non essere intenzionata a riconoscere alcunché al dipendente a tal titolo,

sottintendendo la totale cancellazione di quel beneficio. A fronte di una

disdetta inoltrata nel primo anno di servizio e a seguito di ripetute

irregolarità nella presentazione delle note spese siffatta severità, pur se

opinabile, non pare affatto arbitraria, ragione per cui invocare in simili

circostanze una misura “più appropriata” (appello, punto 1.3, pag. 11) non gli

sovviene, essendo una simile argomentazione totalmente inadatta a suffragare

una non adeguatamente formulata censura di arbitrio. Dovendo essere confermata

per questo motivo la decisione della convenuta di cancellare il bonus

dell’attore, diviene inutile a sapere se, ed eventualmente in quale misura, si

debba ammettere che le prestazioni lavorative dell’attore avrebbero

giustificato quel beneficio. Ne consegue la reiezione del gravame.

12.

Gli

oneri processuali di appello seguono l’integrale soccombenza dell’appellante

(art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un’equa indennità per

ripetibili, commisurata al valore litigioso in questa sede, pari a fr.

41'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili,

pronuncia: 1. L’appello 31 luglio 2007 di è respinto.

2. La

tassa di giustizia per la procedura di appello di fr. 1'500.- e le spese di fr.

50.-, per complessivi fr. 1'550.-, da anticipare dall’appellante, rimangono a

suo carico. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 3'000.- per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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