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Decisione

12.2007.17

Contestazione graduatoria

25 febbraio 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

1. In

data 25 novembre 2002 è stato pronunciato il fallimento di __________. Nella

graduatoria del fallimento, depositata il 3 novembre 2003, figurano, tra altri

creditori, AO 1 con un credito di fr. 147'926.- e AP 1, con un credito di fr.

2'690.-, entrambi collocati in terza classe.

Con

petizione 24 novembre 2003 AP 1 ha contestato la graduatoria fallimentare,

chiedendo che il credito di fr. 147'926.- insinuato dal convenuto nel

fallimento della __________ sia stralciato, adducendo che il preteso credito non

sarebbe provato.

Il

convenuto si è opposto alla petizione, contestando avantutto l'esistenza della

società AP 1. In seguito egli ha poi rilevato che non vi sono attivi a

disposizione dei creditori di terza classe e di conseguenza l'attrice non

avrebbe alcun interesse a contestare la graduatoria, sicché l'azione sarebbe

irricevibile. Nel merito sostiene di aver fatto vari versamenti alla società -

tutti comprovati - a titolo di prestito, da cui la fondatezza della decisione

del liquidatore di ammettere il suo credito e inserirlo in graduatoria.

Con le rispettive

conclusioni le parti hanno confermato le domande di causa.

2. Con

sentenza 15 gennaio 2007 il Pretore ha respinto la petizione. Respinta

l'eccezione relativa alla pretesa inesistenza dell'attrice, la quale è

regolarmente iscritta a RC col nome di AP 1 - e non AP 1 come indicato in

petizione -, il primo giudice ha poi rilevato la mancanza di interesse

dell'attrice a promuovere l'azione di cui trattasi, azione che, peraltro, ha

considerato essere infondata anche nel merito, l'esistenza del credito essendo

stata provata.

3. Con

appello 25 gennaio 2007 l'attrice postula la riforma del querelato giudizio nel

senso di accogliere la petizione.

La

parte appellata, con osservazioni 12 marzo 2007 propone di respingere il

gravame.

Considerato

Considerandi

4.

La contestazione della graduatoria è possibile in via di reclamo

fondato sull’art. 17 LEF per violazione di prescrizioni procedurali, o con

un’azione basata sull’art. 250 LEF quando ne sia contestato il contenuto di

diritto materiale.

Presupposto

per l'introduzione di qualsiasi azione è che la parte richiedente sia titolare

di un interesse attuale e giuridicamente protetto (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, n. 231 ad art. 70). Ciò vale in

particolare anche per l'azione di contestazione della graduatoria dell'art. 250

cpv. 2 LEF (DTF 115 III 261 consid. 3) in quanto azione

costitutiva (Gestaltungsklage: Guldener,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, pag. 212; Hierholzer,

Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 5 ad art 250

LEF). In concreto è quindi da esaminare se l'attrice,

che chiede lo stralcio della pretesa del convenuto dall'elenco oneri, abbia un

interesse giuridicamente protetto che la legittima a procedere.

5.

Il Pretore ha respinto la petizione per mancanza di interesse

dell'attrice, rilevando che la mancanza di interesse medesima non era stata

contestata dall'attrice. L'appellante censura la sentenza impugnata,

rimproverando al Pretore di aver ritenuto a torto ch'essa non avesse un

interesse della lite, lo stesso essendo dato già per il fatto che in caso di

accoglimento dell'azione il dividendo destinato al convenuto verrebbe destinato

al soddisfacimento dell'attrice.

L'argomento,

di per se non privo di pertinenza, non giova però all'appellante, perché, a

prescindere dall'enunciato teorico, di fatto, l'accoglimento della petizione e

il conseguente stralcio del credito del convenuto dall'elenco oneri non

comporterebbe per AP 1 vantaggi di sorta. È infatti incontestato che gli attivi

neppure sono sufficienti per tacitare i creditori delle prime due classi, come

peraltro risulta anche dal verbale di interrogatorio del liquidatore. Se è

quindi vero che l'esclusione di una pretesa comporta di regola un aumento del

dividendo per gli altri creditori della massa, i quali possono beneficiare

anche della quotaparte che altrimenti sarebbe destinata al creditore di cui è

chiesta l'estromissione, nel caso concreto i creditori iscritti in terza classe

non riceveranno alcun dividendo e ciò indipendentemente dal riconoscimento,

rispettivamente dall'estromissione dalla graduatoria del credito qui oggetto di

contestazione. In effetti, a fronte di crediti riconosciuti di fr. 77'301.35

iscritti in prima classe, di fr. 3'984.- in II classe e fr. 1'132'177.55 in III

classe, gli unici attivi sono costituiti dal conto bancario (fr. 4'292.89) e

dalla posizione debitori (fr. 27'507.35) per un totale di fr. 31'800.24, somma

che neppure permette di tacitare i creditori di prima classe (graduatoria; doc.

A). Poiché l'interesse giuridico all'azione di contestazione è riconosciuto

solo al creditore che a dipendenza dell'esito positivo di siffatta causa può

attendersi un dividendo maggiore (Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.

108.

ad art. 250 LEF), in concreto tale interesse viene a mancare e la petizione

dev'essere, per questo motivo, respinta.

6.

A

prescindere da quanto precede, di transenna si osserva che, comunque,

l'esistenza dei crediti dei correntisti è stata confermata da __________ che ha

confermato tutti i versamenti dei correntisti e le relative cifre, escludendo

che i prestiti siano stati restituiti (verbale 28 ottobre 2004, pag. 3) sicché

anche nel merito l'azione appare, di primo acchito, infondata.

7.

Per

quanto riguarda il valore litigioso, va ancora rilevato che in una causa di

contestazione della graduatoria esso non corrisponde a quello nominale del

credito contestato bensì a quello dell'aumento del dividendo che, per effetto

dell'azione medesima, spetterà alla parte che ha promosso la contestazione (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale

sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 124 seg. ad art. 250 LEF; Cocchi / Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 11). Di conseguenza, per i motivi già esposti

al considerando precedente, il valore di causa in concreto è pari a zero. Considerato

che se la domanda di causa riguarda un valore inferiore a fr. 8'000.- non è

però dato il rimedio dell'appello e l'unico rimedio possibile contro la

sentenza del Pretore è il ricorso per cassazione, dal profilo strettamente

formale l'appello sarebbe irricevibile. Sarebbe invero da valutare se potrebbe

entrare in linea di conto una conversione del gravame in ricorso per cassazione

e, nell'affermativa, la trasmissione alla Camera di cassazione civile (CCC) di

questo Tribunale. Stante però il limitato potere di cognizione della CCC e

l’esigenza per il ricorrente di invocare e sostanziare dei precisi motivi di

cassazione, essa lo avrebbe verosimilmente dichiarato irricevibile, oppure - a

maggior ragione rispetto alla presente decisione, emanata con libera latitudine

di giudizio - lo avrebbe comunque respinto nel merito. Si può pertanto

prescindere, per economia di giudizio, dal sanzionare l’agire irrituale

dell'appellante.

Per

i motivi che precedono l'appello dev'essere respinto. Spese e ripetibili

seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

pronuncia

1.

L’appello 25 gennaio 2007 di AP 1 è respinto.

2.

Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

tassa di

giustizia fr. 850.-

spese fr.

50.

-

totale fr.

900.

-

sono

poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di versare alla controparte fr.

1’500.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

-;

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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