12.2007.170
Responsabilità del proprietario - scavi e costruzioni - prescrizione
25 settembre 2008Italiano29 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2007.170
Data decisione, Autorità:
25.09.2008, IICCA
Titolo:
Responsabilità del proprietario - scavi e costruzioni - prescrizione
PRESCRIZIONE
RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO
SCAVO E COSTRUZIONE
art. 679 CC
art. 684 CC
art. 685 CC
art. 60 CO
Incarto n.
12.2007.170
Lugano
25 settembre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, vicepresidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.95.1584
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 20
novembre 1995 da
AP 1
AP 2
RA 2
contro
AO 1
AO 2
RA 1
con cui gli
attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr.
50'000.– oltre interessi - poi ridotti a fr. 39'840.– in sede di conclusioni -
nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta ai PE n. __________
dell'UE di Lugano;
domande
avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 25 giugno 2007 ha respinto;
appellanti
gli attori con atto di appello 16 agosto 2007, con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i
convenuti con osservazioni 24 settembre 2007 postulano la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. AP
1 e AP 2 sono comproprietari in ragione di metà ciascuno della particella n. __________
RFD di __________, ubicata nel nucleo di __________ e confinante con il fondo
n. __________ RFD, di proprietà della AO 1. Nel 1991 AO 1 aveva avviato le
opere di riattazione dell'immobile contiguo a quello di AP 1 e AP 2, sulla base
di due licenze edilizie rilasciate alla precedente proprietaria del mappale n. __________.
Fatti
I lavori edificatori prevedevano, tra l'altro, la sottomurazione dell'edificio
esistente sul fondo n. __________, per procedere all'abbassamento necessario
alla costruzione del piano cantina. Detti lavori sono stati eseguiti, in una
prima fase, tra l'agosto e il novembre 1991 dall'Impresa P__________ SA, che ha
provveduto al consolidamento delle facciate ed alla sottomurazione parziale
della muratura portante intesa a conseguire l'abbassamento della quota del
piano seminterrato. Con istanza 3 settembre 1991, AP 1 e __________ si sono
rivolti alla Pretura del Distretto di Lugano per chiedere l'allestimento di una
prova a futura memoria tesa ad accertare lo stato attuale dell'immobile di loro
proprietà, nonché del muro comune agli immobili ubicati sulle particelle n. __________
e __________ RFD. Il referto peritale è stato allestito il 24 gennaio 1992
dall'arch. __________ G__________, cui ha fatto seguito il complemento di
perizia dell'8 agosto 1992 (inc. n. 143/91 G della Pretura del Distretto di
Lugano-sezione 3). Nel corso del 1992 AO 1 ha presentato al Municipio di __________
una domanda di variante al progetto inizialmente approvato, avverso la quale AP
1 e AP 2 hanno fatto opposizione. In data 22 giugno 1993, AO 1, AP 1, AP 2 e AO
2 hanno sottoscritto una convenzione in base alla quale i proprietari della
particella n. 51 si impegnavano a ritirare l'opposizione, previa fornitura da
parte di AO 1 delle garanzie e degli impegni indicati nella convenzione
medesima (doc. N). Nel 1993 B__________ SA ha dipoi ripreso e completato la
sottomurazione in corrispondenza del muro comune alle due proprietà.
2. Con
scritto 27 dicembre 1993, AP 1 e AP 2 hanno notificato a AO 1 di aver
constatato nel loro edificio la persenza di “tutta una serie di fessurazioni”
apparse “nel corso degli ultimi 15 giorni, ed in particolare nel recente fine
settimana”, “non riscontrabili antecedentemente a tale periodo” e riconducibili
“direttamente alla citata esecuzione dei lavori di sottomurazione della parete
comune”, nonché una maggiore pendenza verso il mappale n. __________ della parte
alta della loro abitazione (doc. O). Dopo aver tentato invano di raggiungere un
accordo con le assicurazioni delle ditte coinvolte, AP 1 e AP 2 hanno fatto
spiccare il 9 gennaio 1995 due precetti esecutivi nei confronti di AO 1 e AO 2,
intimati il successivo 11 gennaio 1995, ai quali gli escussi hanno interposto
opposizione.
3. Con
petizione 20 novembre 1995, AP 1 e AP 2 si sono rivolti alla Pretura del
Distretto di Lugano per chiedere la condanna di AO 1 e AO 2 al pagamento in
solido di un risarcimento danni quantificato in fr. 50'000.– oltre interessi,
nonché il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e
__________ dell'UE di Lugano. Essi hanno sostenuto di aver provveduto
immediatamente – al manifestarsi di numerose e profonde crepe nelle pareti
della loro abitazione, nonché dell'inclinazione della parete più alta della loro
casa verso il mappale n. __________ – a notificare la situazione ai convenuti,
rendendoli responsabili dei danni. Nonostante la notifica, i convenuti, “incuranti
di ogni conseguenza”, avrebbero continuato le opere “senza prestarvi
attenzione”. Gli attori hanno pure sostenuto di aver esperito alcuni
sopralluoghi con i periti delle assicurazioni U__________ __________ __________
e F__________ assicurazioni per determinare l'entità dei danni, senza alcun
risultato concreto, perché, a loro dire, “gli interessati non erano al
beneficio di una sufficiente copertura assicurativa”. Da ciò l'esigenza di
avviare una causa per il risarcimento dei danni nei confronti di AO 2, al quale
essi addebitano una responsabilità per atto illecito a norma dell'art. 41 CO, e
di AO 1, sulla scorta degli art. 679 CC e 101 CO, essendo quest'ultima trascesa
nell'esercizio del diritto di proprietà e dovendo, nella sua veste di proprietaria,
rispondere anche delle persone ausiliarie. Gli attori hanno pure fatto valere
nei confronti di entrambi i convenuti una responsabilità che troverebbe
fondamento “nei diritti e obblighi consacrati dalla convenzione del 22 giugno
1994, conformemente agli art. 97 ss CO”.
Alle
pretese degli attori si sono opposti AO 1 e AO 2 con risposta 24 aprile 1996,
nella quale hanno eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione passiva
di AO 2. Essi hanno pure evidenziato che le azioni basate sugli art. 679 segg.
CC e 41 CO sarebbero prescritte a norma dell'art. 60 CO e non vi sarebbe stata,
in ogni caso, alcuna negligenza o colpa da parte delle ditte incaricate dei
lavori, le quali avrebbero adottato tutte le misure necessarie a prevenire
eventuali danni all'immobile degli attori, né tantomeno vi sarebbe stata una
violazione contrattuale.
In
assenza della replica e della duplica, esperita l'istruttoria, le parti –
rinunciato a comparire alla discussione finale – si sono confermate nei
rispettivi memoriali conclusivi. Gli attori in sede di conclusioni hanno
tuttavia ridotto le loro pretese a fr. 39'840.–.
4. Con
sentenza 25 giugno 2007, il Pretore ha respinto la petizione, condannando gli
attori a pagare la tassa di giustizia (fr. 1'400.–) e le spese, come pure a
rifondere alle parti convenute un importo di fr. 2'000.– ciascuna a titolo di
ripetibili. Il primo giudice ha in primo luogo accolto l'eccezione di carenza
di legittimazione passiva di AO 2, essendo egli persona fisica distinta dalla
persona giuridica (Impresa P__________ SA) che ha eseguito i lavori nel 1991.
Ha poi escluso l'esistenza di una qualsivoglia responsabilità di quest'ultimo
fondata sulla convenzione del 22 giugno 1993 o su un atto illecito ex art. 41
CO, non figurando agli atti alcuna prova di un agire contrario alla buona fede
ed alle convenzioni da parte di quest'ultimo. Per quanto concerne AO 1, il
Pretore ha ritenuto prescritte le pretese di risarcimento fondate sull'art. 679
CC. Egli ha evidenziato che dagli atti emerge che gli attori, al più tardi alla
fine del mese di dicembre 1993, disponevano già di tutti gli elementi per la
determinazione e la stima del danno occorso alla loro abitazione. Il termine di
prescrizione annuale di cui all'art. 60 CO decorrendo dal dicembre 1993, dagli
atti non risulterebbe, secondo il primo giudice, che da parte degli attori
siano stati compiuti degli atti interruttivi entro il dicembre 1994, i precetti
esecutivi notificati ai convenuti risalendo infatti all'11 gennaio 1995. Per
quanto attiene a pretese violazioni da parte della AO 1 della convenzione 22
giugno 1993, le prove assunte non avrebbero permesso di accertare il mancato rispetto
da parte della convenuta delle clausole contrattuali. La perizia non avrebbe in
particolare permesso di accertare l'esistenza delle asserite violazioni alle
regole dell'arte né tanto meno la carenza di sufficienti e adeguate garanzie
assicurative per i lavori da eseguire.
5. Con
appello 16 agosto 2007 AP 1 e AP 2 si aggravano contro il predetto giudizio di
prima sede, chiedendo la riforma della sentenza impugnata nel senso di
accogliere le richieste di petizione – precisate in sede di conclusioni – con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni 24
settembre 2007, gli appellati postulano la reiezione del gravame con argomenti
di cui si dirà, se del caso, di seguito.
e considerato
in diritto: 6. Gli
appellanti si aggravano in primo luogo avverso la decisione del primo giudice
di accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di AO 2. A loro
dire, AO 2 avrebbe “ad arte configurato un oscuro quadro fattuale e giuridico
tale da pregiudicare gli interessi degli ignari vicini/danneggiati” (appello,
pag. 6 in basso). Le deposizioni testimoniali comproverebbero inoltre “come il
signor AO 2, che non è uno sprovveduto, sia stato il vero esecutore, comunque
il responsabile, delle opere edilizie sul mappale 51 RFD di __________,
direttamente o indirettamente, attraverso anche persone giuridiche, utilizzate
ad arte, che in realtà si identificano ancora e solo con esso medesimo”
(appello, pag. 9 verso il mezzo). In simili circostanze non si potrebbe, “come
ha fatto il primo giudice, negare che il signor AO 2, la sua ditta, abbia
eseguito dei lavori sul fondo __________ RFD __________” e occorrerebbe
“necessariamente considerarlo come responsabile delle conseguenze delle opere
effettuate, dei danni cagionati alla proprietà degli appellanti” (appello, pag.
10 verso l'alto). Secondo i ricorrenti, essi avrebbero provato che “nella
confusione esistente nel cantiere, creata ad arte, il coinvolgimento
dell'appellato AO 2, era tale da non poterlo sottrarre alle sue responsabilità”
e, “in tutti i casi ogni circostanza avversa” andrebbe letta a suo sfavore “già
per il semplice fatto che il suo comportamento, ambiguo, è sicuramente
contrario al più elementare principio della buona fede e della correttezza
negli affari” (appello, pag. 10 verso il mezzo).
Va detto
che, diversamente da quanto sostengono gli appellanti, né dagli atti, né tanto meno
dalle testimonianze da loro menzionate (appello, pag. 7-8) emerge che le opere
edilizie in questione siano state eseguite “direttamente” da AO 2. E' pur vero
che W__________ __________, sentito quale teste il 16 dicembre 1997 nella causa
inc. OA.96.643 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, – connessa con
quella ora in esame – ha dichiarato che, ad un certo punto, AO 2 “ha preso in
mano la situazione ed è andato avanti lui”. Questa affermazione appare tuttavia
generica e priva di valenza probatoria. Dalla stessa non è in particolare dato
sapere quando, a quale titolo e in quale veste AO 2 abbia proseguito. Del resto
le argomentazioni degli attori non aiutano, essendosi essi limitati a sostenere
in petizione che AO 2 era “titolare dell'impresa di costruzione che ha eseguito
le opere edilizie” (act. I, pag. 2 in alto), per poi sostenere – per la prima
volta in sede di conclusioni (act. XXXIII, pag. 7 verso l'alto), quindi con
argomentazioni tardive e irricevibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24-27 ad
art. 78 CPC) – che il convenuto avrebbe eseguito le opere edilizie
“direttamente”.
Nella
misura in cui fanno riferimento al fatto che AO 2 avrebbe agito
“indirettamente, attraverso anche persone giuridiche, utilizzate ad arte, che
in realtà si identificano ancora e solo con esso medesimo”, i ricorrenti
postulano in concreto – pur senza addurlo esplicitamente – l'applicazione del
principio della trasparenza (o “Durchgriff”). Trattasi di argomento fatto
valere per la prima volta in sede di conclusioni, quindi irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24-27 ad
art. 78 CPC). La medesima considerazione di irricevibilità di adduzione di
fatti nuovi va fatta per gli argomenti secondo i quali il comportamento di AO 2
sarebbe stato “ambiguo”, e “sicuramente contrario al più elementare principio
della buona fede e della correttezza negli affari”, come pure al “principio
della confidenza” con riferimento all'art. 2 CC. Del resto, a giusta ragione il
Segretario assessore, in occasione dell'udienza di interrogatorio formale di AO
2, aveva accolto l'opposizione della parte convenuta in relazione alle domande
tese a sapere chi fosse l'azionista della AO 1 e chi detenesse le azioni di
detta società. Trattavasi in effetti di questioni non rilevanti per
l'accertamento della fattispecie discussa dalle parti negli allegati scritti
principali (petizione e risposta). A titolo abbondanziale va comunque detto che
dagli atti non risulta che AO 2 abbia fatto ricorso a persone giuridiche in
modo contrario al loro scopo e alla loro funzione, segnatamente nell'intento di
danneggiare gli attori con “oscuri quadri fattuali e giuridici”. L'appello su
questo punto cade dunque nel vuoto.
Sempre in
relazione a AO 2, gli appellanti non si confrontano minimamente con
l'argomentazione del primo giudice secondo cui dal tenore della convenzione 22
giugno 1993 (doc. N) non risulta che AO 2 abbia assunto in proprio diritti e
obblighi derivanti dalla stessa, ritenuto che quest'ultima menziona unicamente AO
1 quale coobbligata degli attori. I ricorrenti si limitano infatti ad addurre
in appello nuovi argomenti in relazione a presunti “comportamenti giuridici” di
AO 2, con riferimento anche all'art. 111 CO (promessa della prestazione di un
terzo), argomenti ancora una volta, palesemente irricevibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 20-30 ad
art. 321 CPC). A titolo abbondanziale si rileva tuttavia che dal tenore della
convenzione in questione non risulta che AO 2 abbia promesso agli attori una
qualsivoglia prestazione. Il fallimento dell'Impresa P__________ SA – a cui
hanno fatto riferimento gli attori per la prima volta, tardivamente, in sede di
conclusioni – è dipoi irrilevante ai fini del giudizio. Gli argomenti degli
appellanti si rivelano dunque irricevibili e privi di consistenza.
7. Nella
misura in cui postula la riforma del giudizio pretorile, nel senso di
accogliere la petizione e condannare AO 2 a pagare l'importo di fr. 39'840.–,
l'appello va dunque respinto e la decisione di prima sede confermata.
8. Gli
appellanti si aggravano pure contro la decisione del Pretore che ha ritenuto
prescritte le pretese di risarcimento nei confronti di AO 1 fondate sull'art.
679 CC. Essi, pur ritenendo applicabile il termine di prescrizione annuale di
cui all'art. 60 CO, rilevano che il medesimo non decorrerebbe dal 27 dicembre
1993 – come ritenuto dal primo giudice – ma dal 28 febbraio 1994, data alla
quale hanno ricevuto il preventivo di spesa per la riparazione dei danni
allestito dalla ditta L__________ __________ SA. La decorrenza del termine di
prescrizione sarebbe dunque, a loro dire, stata interrotta “dal precetto esecutivo
del 9 gennaio 1995”. Gia appellati contestano le predette argomentazioni,
eccependo – come hanno fatto anche in sede di conclusioni – che in corso di
procedura intervenne comunque una nuova prescrizione allorquando la causa venne
sospesa ai sensi dell'art. 107 CPC tra il 24 novembre 2003 e il 9 febbraio 2005
e in quel lasso di tempo nessun atto processuale venne effettuato dalle parti.
Come
ricordato dal Pretore, il termine di prescrizione applicabile alla pretese
risarcitorie fondate sugli art. 679 e segg. CC è quello di cui all'art. 60 CO (Rey, in Basler Kommentar, 3ª ed., Basilea 2007, n. 29 ad art. 679 CC; Meyer-Hayoz, in Berner Kommentar, n.
145 ad art. 679 CC). Per l'art. 60 cpv. 1 CO, il termine
di prescrizione è di un anno a decorrere dal giorno in cui il danneggiato
conobbe il danno e la persona responsabile. Secondo la dottrina e la
giurisprudenza, il creditore conosce sufficientemente il danno a partire dal
momento in cui gli sono note le circostanze (esistenza, natura e elementi) atte
a fondare e motivare la sua richiesta in giustizia; il creditore non può
differire la sua richiesta fino a quando conosce l'ammontare assolutamente
esatto del danno, perché questo può essere stimato secondo l'art. 42 cpv. 2 CO (Däppen, op.
cit., n. 7 ad art. 60 CO; Werro,
op. cit., n. 14 ad art. 60 CO; DTF 126 III 161 consid. 3c).
Il danno è sufficientemente definito quando il creditore detiene elementi sufficienti
per stimarlo. In ragione della brevità del termine di prescrizione di un anno,
è opportuno tuttavia evitare un apprezzamento eccessivamente severo al
riguardo; secondo le circostanze, il leso deve disporre di un certo tempo per
stimare l'estensione finale del danno (DTF 111 II 55 consid. 3a).
Per
quanto qui concerne, dagli atti risulta che in data 27 dicembre 1993 gli attori
hanno scritto a AO 1, segnalando di aver “constatato nel corso degli ultimi 15
giorni, ed in particolare nel recente fine settimana” l'apparire nella loro
costruzione di “tutta una serie di fessurazioni, non riscontrabili
antecedentemente a tale periodo” (doc. O). Essi hanno evidenziato i luoghi nei
quali sono state riscontrate le crepe, rilevando che, a loro avviso, “tali
crepe” erano “collegate direttamente alla citata esecuzione dei lavori di
sottomurazione della parete comune, in quanto sembrerebbe che la parte più
alta” della loro “costruzione, si sia inclinata” verso la proprietà di AO 1,
“(ovviamente in modo impercettibile) staccandosi dalla costruzione più bassa”.
La lettera terminava con la richiesta di fissare al più presto un sopralluogo
per la constatazione dei danni. Dagli atti risulta pure che con lettera 21
gennaio 1994 AP 2 ha informato AO 2 – che era tra l'altro azionista della AO 1
(cfr. osservazioni all'appello, pag. 6 verso il basso) – che, facendo seguito al
sopralluogo eseguito il 13 gennaio 2004 per la constatazione “in
contraddittorio” dei danni, aveva coinvolto “gli artigiani competenti” affinché
fosse “stilato un preventivo di costo” (doc. Q). Il 25 febbraio 1994 la ditta L__________
__________ SA ha quindi allestito un preventivo di spesa per gli interventi di
ripristino (doc. 5), dipoi trasmesso da AP 2 a AO 2 con lettera 28 febbraio
1994 (doc. R). Quest'ultima lettera fa riferimento alla precedente lettera del
21 gennaio 1994, “al successivo colloquio telefonico” e all'invio del
preventivo di costo “come concordato”. In simili circostanze, si deve ritenere
che gli attori – alla luce della giurisprudenza menzionata (DTF 111 II 55
consid. 3a) – hanno avuto sufficienti elementi per stimare il danno solo in
data 25 febbraio 1994, quando è stato allestito il preventivo di spesa. Non
trova d'altro canto conferma negli atti la considerazione del Pretore secondo
cui tra gli attori figurerebbe un architetto per cui non sarebbe stato
necessario “attendere il parere dei periti assicurativi per conoscere e
valutare il danno”. Il fatto che uno degli attori – come ammesso nell'appello
(pag. 14, in basso) – disponga di una non meglio precisata qualifica di
“tecnico edile”, ancora non dimostra – e, nella misura in cui si avvalgono
dell'eccezione di prescrizione, l'onere della prova (art. 8 CC) compete ai
convenuti – che egli disponga delle conoscenze necessarie a valutare il danno
senza l'ausilio di un esperto del ramo. Ritenuto che gli attori hanno fatto
spiccare il 9 gennaio 1995 un precetto esecutivo nei confronti di Canvera 2 SA
(doc. U), intimato il successivo 11 gennaio 1995 (doc. W) e che il medesimo ha
effetto interruttivo della prescrizione, ne discende che l'avvio il 20 novembre
1995 dell'azione giudiziaria avverso AO 1, basata sull'art. 679 CC, appare
tempestivo. Su questo punto l'appello merita di essere accolto.
Gli
appellanti sostengono pure che tra il 24 novembre 2003 e il 9 febbraio 2005,
allorquando la causa venne sospesa a norma dell'art. 107 CPC, nessun atto
processuale venne effettuato dalle parti. La prescrizione sarebbe dunque – a
loro dire – intervenuta in corso di procedura, durante il predetto lasso di
tempo.
Le
eccezioni processuali non addotte con la risposta sono perente (art. 78 cpv. 2
CPC). La prescrizione può tuttavia essere fatta valere anche posteriormente,
purchè sia compiuta in corso di causa; in questo caso deve essere proposta con
domanda prima di ogni altro atto di causa (art. 80 cpv. 2 CPC). Dagli atti non
risulta che i convenuti abbiano eccepito la prescrizione con domanda
processuale giusta l'art. 92 CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App, nota 136 ad art. 80 CPC). L'eccezione è infatti stata proposta per
la prima volta in data 25 aprile 2005 con le conclusioni (act. XXXII, pag. 10
verso l'alto) e viene riproposta ora in sede d'appello (osservazioni/act. XXXVII,
pag. 11 verso il basso). L'eccezione in oggetto risulta pertanto irricevibile
in quanto tardiva.
A titolo
abbondanziale si rileva comunque che dagli atti risulta, invero, che
all'udienza preliminare del 19 giugno 1997 i convenuti avevano chiesto
l'interrogatorio formale degli attori AP 1 e __________
(act. III, pag. 6 verso il basso), dipoi ammesso dal
primo giudice in quanto non contestato (act. IV, pag. 2 in alto). Allorquando
il 24 novembre 2003 il Pretore ha ordinato la sospensione della causa inc.
OA.1995.1584 – ora in esame – lo ha fatto con una decisione che valeva pure per
la causa inc. OA.1996.643. Nell'ambito di quest'ultima causa era pure stato
chiesto e ammesso l'interrogatorio formale degli attori AP 1 e AP 2 (cfr. verbale udienza 19 giugno 1997, pag. 5 in basso;
ordinanza sulle prove 20 agosto 1997, pag. 2 verso il mezzo). L'assegnazione del
termine di 30 giorni – decisa dal Pretore con ordinanza 24 novembre 2003 (act.
XXX, pag. 2 verso l'alto), per l'inoltro delle domande di interrogatorio
formale – valeva, senza ombra di dubbio, per entrambe le cause testé
menzionate. Prova ne è il fatto che l'ordinanza in questione menzionava
entrambe le cause (act. XXX, pag. 1 in alto e pag. 2 in alto). Le domande di
interrogatorio formale sono poi state formulate in data 8 gennaio 2004 e gli
interrogatori eseguiti il 1°marzo 2004 (cfr. inc. OA.1996.643, fascicoli di
interrogatorio formale di AP 1 e AP 2). Certo le domande d'interrogatorio
formale risultano essere state formulate solo dalla parte convenuta – della
causa inc. OA.1996.643 – B__________ SA (per altro patrocinata dal medesimo
legale dei convenuti AO 2 e L__________ SA) e i verbali d'interrogatorio
riportano unicamente l'indicazione di quest'ultimo incarto. I predetti
interrogatori formali del 1°marzo 2004, nell'intento delle parti e del primo
giudice, non potevano comunque valere che per entrambi gli incarti. Non risulta
infatti che AO 2 e AO 1 abbiano rinunciato all'interrogatorio formale degli
attori AP 1 e AP 2. Anzi, nelle conclusioni (act. XXXII, pag. 9 verso il mezzo)
e nelle osservazioni all'appello (act. XXXVII, pag. 11 in alto), essi fanno
esplicito riferimento alle dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio formale
il 1°marzo 2004 dagli attori. Vanno dunque, in ogni caso, considerati quali validi
atti interruttivi della prescrizione.
9. In
ragione di quanto sopra si rende pertanto necessario esaminare la questione a
sapere se esistano i presupposti per la responsabilità del proprietario
dell'immobile a norma degli art. 679 CC, che il primo giudice non ha trattato
ritenendo, a torto, che l'azione fosse prescritta.
9.1 L'appellata
AO 1 ha escluso di aver ecceduto nell'utilizzo del proprio fondo e di essere
incorsa in una violazione dei diritti del vicino. In assenza “di una violazione
dell'art. 685 CC” – che risulterebbe a suo dire dagli accertamenti del perito
giudiziario – non vi sarebbe “neppure un nesso di causalità adeguato”
(conclusioni/act. XXXII , pag. 11 nel mezzo; osservazioni all'appello/act.
XXXVII, pag. 12 in basso). A torto.
9.2 Secondo
l'art. 679 CC, chiunque sia danneggiato per il fatto che un proprietario
trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere il
risarcimento del danno. L'art. 685 CC dispone d'altro canto che il proprietario
che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i
fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno, o mettendo in
pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano. Quest'ultima
norma è una concretizzazione del principio dell'art. 684 CC che prescrive a
ogni proprietario di astenersi, nell'esercizio del suo diritto, da ogni eccesso
pregiudizievole alla proprietà del vicino (DTF 119 Ib 334 consid. 3b). Le
pretese fondate sull'art. 679 – sanzione generale delle norme sui rapporti di
vicinato – non sono subordinate alla colpa del proprietario all'origine della
lesione. Gli art. 679 e 684 e segg. CC istituiscono in effetti una
responsabilità causale o oggettiva. Una responsabilità fondata sull'art. 685
cpv. 1 CC presuppone dunque l'esistenza di un rapporto di causalità tra
l'eccesso nell'utilizzazione del fondo e la violazione dei diritti del vicino. Le
regole ordinarie sulla causalità, naturale e adeguata, trovano applicazione
(DTF 119 Ib 334 consid. 3c). Esiste causalità adeguata quando l'atto
considerato era idoneo, secondo la comune esperienza e l'andamento generale
delle cose, a cagionare o a favorire l'evento verificatosi (DTF 129 II 312
consid. 3.3). Per procedere a un simile apprezzamento della probabilità, il
giudice si mette in regola generale al posto di un terzo neutrale. Comunque,
per permettere di determinare il ruolo di fenomeni naturali complessi, è
necessario chiedere il parere di un esperto (DTF 119 Ib 334 consid. 5b). Non è
necessario che l'atto considerato costituisca la causa unica e immediata del
risultato; basta che possa provocare o favorire, in modo generale, conseguenze
di tal genere (DTF 115 IV 100 consid. 2b). L'imprevedibilità di un atto
concomitante non basta ad interrompere il rapporto di causalità adeguata; è
necessario che questo atto rivesta un'importanza tale da imporsi quale causa
più probabile e immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano
tutti gli altri fattori che hanno contribuito a determinarlo (DTF 127 IV 62
consid. 2b).
9.3 Per
quanto qui concerne, il perito giudiziario arch. __________ N__________ ha
evidenziato che le crepe/fessurazioni e gli altri danni rilevati sull'immobile
del mappale n. __________ – di proprietà degli attori – dopo l'allestimento
della prova a futura memoria [PFM: perizia e complemento di cui all'inc. n.
143/91 G della Pretura del Distretto di Lugano-sezione 3)] sono dovuti ai
lavori effettuati nell'immobile adiacente (part. 51) e che i danni in questione
non sono in relazione con altri motivi [quali la struttura portante di casa AP
2 o assestamenti dell'edificio di cui al mappale n. __________ (dopo
l'allestimento della P__________) non causati dai lavori di ristrutturazione
sul mappale n. __________]. Secondo il perito vi è un nesso diretto tra i
predetti lavori e i difetti riscontrati sull'immobile di cui al mapp. n. __________
(act. XX, pag. 10 verso il mezzo, pag. 11 verso il basso e pag. 12 verso il
mezzo). Non vi è motivo per scostarsi dagli accertamenti peritali. Neppure le
considerazioni degli appellati, con riferimento ad alcune affermazioni fatte
dal perito nella perizia e nel relativo complemento (act. XX, pag. 11 e act.
XXVII, pag. 2), permettono di giungere ad una diversa conclusione. E' pur vero
che il perito ha rilevato che “vecchie costruzioni di origine preindustriale
hanno, rispetto a quelle moderne, una struttura più sensibile ad ogni
alterazione del terreno derivante da scavi, vibrazioni, nuovi carichi ecc…, a
maggior ragione in un nucleo di paese e in condizioni di contiguità, come nel
presente caso, danni come quelli riscontrati non possono a volte essere
evitati” (act. XX, pag. 11 in alto). Secondo il perito, non si tratta tuttavia
“di difetti insiti nelle vecchie costruzioni, edificate con tecniche tramandate
e dimensionate in base a valori empirici, ma della conseguenza
dell'applicazione di tali tecniche secolari”; d'altra parte, aggiunge il
perito, “questo tipo di costruzione è riuscito a sfidare il deperimento
naturale nel corso del tempo grazie alla proprietà di riuscire a riassestarsi,
entro certi limiti, ogni qualvolta azioni esterne ne alteravano l'equilibrio”.
Comunque – sempre secondo il perito – “quando si intraprende una
trasformazione” di edifici di questo genere occorre “prestare particolare
attenzione ai manufatti adiacenti (edifici a confine o in prossimità …), e
mettere in campo tutto quanto contribuisca ad evitare, o almeno ad attenuare, danni
alle proprietà altrui” (act. XXVII, pag. 2 verso l'alto). E' anche vero che il
perito – con riferimento ai predetti edifici – ha affermato che “certi danni
non possono essere evitati neppure usando la massima cautela”. Egli ha tuttavia
anche precisato che “la riparazione dei danni non evitabili deve rientrare nei
costi di costruzione” e che “in una situazione di trasformazione edilizia
importante come nel presente caso, sul mappale n. 51, si deve considerare che è
richiesta la massima cura nell'esecuzione dei lavori, vanno adottate tutte le
misure atte ad evitare l'insorgere di danni, l'onere derivante va calcolato nel
preventivo e che la responsabilità resta di chi opera i nuovi interventi” (act.
XXVII, pag. 2 nel mezzo).
Nelle
circostanze menzionate, si deve dunque concludere che AO 1), nella sua veste di
proprietaria dell'immobile di cui al mappale n. __________ è tenuta a risarcire
i danni causati all'edificio di proprietà degli attori (part. n. __________).
Il
riconoscimento della responsabilità del proprietario dell'immobile a norma
dell'art. 679 e segg. CC, rende superfluo l'esame della responsabilità
contrattuale ex art. 97 CO, pure sostenuta dagli attori.
10. Per
quanto concerne l'entità del risarcimento, il perito giudiziario ha calcolato
in fr. 38'940.– l'importo necessario per eliminare i danni occorsi all'edificio
part. n. __________ a causa dei lavori eseguiti nell'adiacente edificio part.
n. __________, dedotte le migliorie e computate le svalutazioni [fr. 33'580.–
per costi di sistemazione (fr. 42'650.– totale lavori ./. 9'070.– deduzione
migliorie) + fr. 3'360.– costi accessori (prestazioni tecniche) + fr. 2'000.–
(svalutazione bagno 1°P/piastrelle lesionate)]. Non vi è motivo per scostarsi
dal predetto computo dei danni, ritenuto che –diversamente da quanto sostenuto
dall'appellata AO 1 nelle conclusioni (act XXXII, pag. 12) – gli importi
ritenuti dai periti delle assicurazioni sono irrilevanti ai fini del giudizio,
avendo per altro il perito giudiziario applicato “prezzi unitari ponderati,
basati su valori d'esperienza e sulla situazione di mercato, tenuto conto di
tutti i fattori noti o emersi in corso di perizia” (act. XXVII, pag. 7 risposta
n. 7). La vetustà dell'immobile degli attori e la sua presenza nel nucleo del
paese non sono la causa del danno e il perito giudiziario ha già tenuto conto
dello stato dell'immobile riscontrato nella PFM.
Non può
invece essere riconosciuto quale danno l'importo “per il sondaggio effettuato
nell'ambito della perizia”, valutato dal perito in fr. 900.– (act. XX, pag. 16
verso il mezzo). Trattasi in vero di una spesa giudiziaria di prima sede, da
ripartirsi tra le parti in ragione della soccombenza.
Si deve
dunque concludere che AO 1), nella sua veste di proprietaria dell'immobile di
cui al mappale n. __________ è tenuta a rifondere agli attori l'importo
complessivo di fr. 38'940.– oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 1994. Per
tale importo va dunque rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al
PE n. __________ dell'UE di Lugano. Entro tali limiti l'appello va parzialmente
accolto.
11. L'esito
del giudizio comporta di fatto - a fronte di una richiesta di condanna
complessiva, di entrambi i convenuti in solido, per fr. 50'000.– in petizione e
fr. 39'840.– in appello - il respingimento dell'appello nei confronti di AO 2 e
il parziale accoglimento dell'appello nei confronti di AO 1).
Il
giudizio di prima sede va dunque riformato di conseguenza, anche per quanto
riguarda gli oneri processuali, che seguono la soccombenza, ritenuto che gli
attori sono totalmente soccombenti nei confronti di AO 2 e parzialmente
vincenti nei confronti di AO 1, ciò che comporta una chiave di riparto per la
tassa di giustizia e le spese in ragione di 3/5 a carico degli attori, con
vincolo di solidarietà, e 2/5 a carico della convenuta AO 1, come pure che gli
attori rifonderanno, pure con vincolo di solidarietà, ripetibili al convenuto AO
2 e riceveranno parziali ripetibili da AO 1.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado, calcolate sulla base
di un valore litigioso di fr. 39'840.–, seguono la soccombenza, ritenuta una
chiave di riparto per tasse e spese in ragione di ½ a carico degli appellanti,
con vincolo di solidarietà e ½ a carico di AO 1, la quale dovrà rifondere
parziali ripetibili agli appellanti, mentre questi ultimi dovranno ripetibili
all'appellato AO 2.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
I. L'appello 16 agosto 2007 di AP 2 e AP 1 è respinto
nei confronti di AO 2 ed è parzialmente accolto nei confronti di AO
1). Di conseguenza la sentenza 25 giugno 2007 del Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 3, è così riformata:
1. La petizione 20 novembre 1995 di AP 2 e AP 1
è respinta nei confronti di AO 2 ed è parzialmente accolta nei confronti di AO
1). Di conseguenza:
§ AO
1) è condannata a pagare a AP 2
e AP 1 l'importo complessivo di
fr. 38'940.– oltre interessi al 5% a decorrere dal 1° febbraio 1994.
§§ È
rigettata in via definitiva l'opposizione al PE n.
__________1 dell'Ufficio Esecuzione
di Lugano sino a concorrenza di fr. 38'940.– oltre interessi al 5% a decorrere dal
1° febbraio 1994.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'400.–
(millequattrocento), da anticipare dagli attori, e le spese, restano per 3/5 a
loro carico con vincolo di solidarietà e per 2/5 a carico di AO 1). Gli attori
rifonderanno, pure con vincolo di solidarietà, a Giacomo Parini fr. 2'000.– a
titolo di ripetibili; AO 1) rifonderà fr. 1'200.– agli attori per parziali
ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 700.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
750.
-
da
anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico per ½ con vincolo di
solidarietà e per ½ a carico di AO 1). Gli appellanti rifonderanno, pure con vincolo
di solidarietà, a AO 2 fr. 1'000.– a titolo di ripetibili; AO 1) rifonderà agli
appellanti fr. 950.– per parziali ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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