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Decisione

12.2007.170

Responsabilità del proprietario - scavi e costruzioni - prescrizione

25 settembre 2008Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I lavori edificatori prevedevano, tra l'altro, la sottomurazione dell'edificio

esistente sul fondo n. __________, per procedere all'abbassamento necessario

alla costruzione del piano cantina. Detti lavori sono stati eseguiti, in una

prima fase, tra l'agosto e il novembre 1991 dall'Impresa P__________ SA, che ha

provveduto al consolidamento delle facciate ed alla sottomurazione parziale

della muratura portante intesa a conseguire l'abbassamento della quota del

piano seminterrato. Con istanza 3 settembre 1991, AP 1 e __________ si sono

rivolti alla Pretura del Distretto di Lugano per chiedere l'allestimento di una

prova a futura memoria tesa ad accertare lo stato attuale dell'immobile di loro

proprietà, nonché del muro comune agli immobili ubicati sulle particelle n. __________

e __________ RFD. Il referto peritale è stato allestito il 24 gennaio 1992

dall'arch. __________ G__________, cui ha fatto seguito il complemento di

perizia dell'8 agosto 1992 (inc. n. 143/91 G della Pretura del Distretto di

Lugano-sezione 3). Nel corso del 1992 AO 1 ha presentato al Municipio di __________

una domanda di variante al progetto inizialmente approvato, avverso la quale AP

1 e AP 2 hanno fatto opposizione. In data 22 giugno 1993, AO 1, AP 1, AP 2 e AO

2 hanno sottoscritto una convenzione in base alla quale i proprietari della

particella n. 51 si impegnavano a ritirare l'opposizione, previa fornitura da

parte di AO 1 delle garanzie e degli impegni indicati nella convenzione

medesima (doc. N). Nel 1993 B__________ SA ha dipoi ripreso e completato la

sottomurazione in corrispondenza del muro comune alle due proprietà.

2. Con

scritto 27 dicembre 1993, AP 1 e AP 2 hanno notificato a AO 1 di aver

constatato nel loro edificio la persenza di “tutta una serie di fessurazioni”

apparse “nel corso degli ultimi 15 giorni, ed in particolare nel recente fine

settimana”, “non riscontrabili antecedentemente a tale periodo” e riconducibili

“direttamente alla citata esecuzione dei lavori di sottomurazione della parete

comune”, nonché una maggiore pendenza verso il mappale n. __________ della parte

alta della loro abitazione (doc. O). Dopo aver tentato invano di raggiungere un

accordo con le assicurazioni delle ditte coinvolte, AP 1 e AP 2 hanno fatto

spiccare il 9 gennaio 1995 due precetti esecutivi nei confronti di AO 1 e AO 2,

intimati il successivo 11 gennaio 1995, ai quali gli escussi hanno interposto

opposizione.

3. Con

petizione 20 novembre 1995, AP 1 e AP 2 si sono rivolti alla Pretura del

Distretto di Lugano per chiedere la condanna di AO 1 e AO 2 al pagamento in

solido di un risarcimento danni quantificato in fr. 50'000.– oltre interessi,

nonché il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e

__________ dell'UE di Lugano. Essi hanno sostenuto di aver provveduto

immediatamente – al manifestarsi di numerose e profonde crepe nelle pareti

della loro abitazione, nonché dell'inclinazione della parete più alta della loro

casa verso il mappale n. __________ – a notificare la situazione ai convenuti,

rendendoli responsabili dei danni. Nonostante la notifica, i convenuti, “incuranti

di ogni conseguenza”, avrebbero continuato le opere “senza prestarvi

attenzione”. Gli attori hanno pure sostenuto di aver esperito alcuni

sopralluoghi con i periti delle assicurazioni U__________ __________ __________

e F__________ assicurazioni per determinare l'entità dei danni, senza alcun

risultato concreto, perché, a loro dire, “gli interessati non erano al

beneficio di una sufficiente copertura assicurativa”. Da ciò l'esigenza di

avviare una causa per il risarcimento dei danni nei confronti di AO 2, al quale

essi addebitano una responsabilità per atto illecito a norma dell'art. 41 CO, e

di AO 1, sulla scorta degli art. 679 CC e 101 CO, essendo quest'ultima trascesa

nell'esercizio del diritto di proprietà e dovendo, nella sua veste di proprietaria,

rispondere anche delle persone ausiliarie. Gli attori hanno pure fatto valere

nei confronti di entrambi i convenuti una responsabilità che troverebbe

fondamento “nei diritti e obblighi consacrati dalla convenzione del 22 giugno

1994, conformemente agli art. 97 ss CO”.

Alle

pretese degli attori si sono opposti AO 1 e AO 2 con risposta 24 aprile 1996,

nella quale hanno eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione passiva

di AO 2. Essi hanno pure evidenziato che le azioni basate sugli art. 679 segg.

CC e 41 CO sarebbero prescritte a norma dell'art. 60 CO e non vi sarebbe stata,

in ogni caso, alcuna negligenza o colpa da parte delle ditte incaricate dei

lavori, le quali avrebbero adottato tutte le misure necessarie a prevenire

eventuali danni all'immobile degli attori, né tantomeno vi sarebbe stata una

violazione contrattuale.

In

assenza della replica e della duplica, esperita l'istruttoria, le parti –

rinunciato a comparire alla discussione finale – si sono confermate nei

rispettivi memoriali conclusivi. Gli attori in sede di conclusioni hanno

tuttavia ridotto le loro pretese a fr. 39'840.–.

4. Con

sentenza 25 giugno 2007, il Pretore ha respinto la petizione, condannando gli

attori a pagare la tassa di giustizia (fr. 1'400.–) e le spese, come pure a

rifondere alle parti convenute un importo di fr. 2'000.– ciascuna a titolo di

ripetibili. Il primo giudice ha in primo luogo accolto l'eccezione di carenza

di legittimazione passiva di AO 2, essendo egli persona fisica distinta dalla

persona giuridica (Impresa P__________ SA) che ha eseguito i lavori nel 1991.

Ha poi escluso l'esistenza di una qualsivoglia responsabilità di quest'ultimo

fondata sulla convenzione del 22 giugno 1993 o su un atto illecito ex art. 41

CO, non figurando agli atti alcuna prova di un agire contrario alla buona fede

ed alle convenzioni da parte di quest'ultimo. Per quanto concerne AO 1, il

Pretore ha ritenuto prescritte le pretese di risarcimento fondate sull'art. 679

CC. Egli ha evidenziato che dagli atti emerge che gli attori, al più tardi alla

fine del mese di dicembre 1993, disponevano già di tutti gli elementi per la

determinazione e la stima del danno occorso alla loro abitazione. Il termine di

prescrizione annuale di cui all'art. 60 CO decorrendo dal dicembre 1993, dagli

atti non risulterebbe, secondo il primo giudice, che da parte degli attori

siano stati compiuti degli atti interruttivi entro il dicembre 1994, i precetti

esecutivi notificati ai convenuti risalendo infatti all'11 gennaio 1995. Per

quanto attiene a pretese violazioni da parte della AO 1 della convenzione 22

giugno 1993, le prove assunte non avrebbero permesso di accertare il mancato rispetto

da parte della convenuta delle clausole contrattuali. La perizia non avrebbe in

particolare permesso di accertare l'esistenza delle asserite violazioni alle

regole dell'arte né tanto meno la carenza di sufficienti e adeguate garanzie

assicurative per i lavori da eseguire.

5. Con

appello 16 agosto 2007 AP 1 e AP 2 si aggravano contro il predetto giudizio di

prima sede, chiedendo la riforma della sentenza impugnata nel senso di

accogliere le richieste di petizione – precisate in sede di conclusioni – con

protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni 24

settembre 2007, gli appellati postulano la reiezione del gravame con argomenti

di cui si dirà, se del caso, di seguito.

e considerato

in diritto: 6. Gli

appellanti si aggravano in primo luogo avverso la decisione del primo giudice

di accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di AO 2. A loro

dire, AO 2 avrebbe “ad arte configurato un oscuro quadro fattuale e giuridico

tale da pregiudicare gli interessi degli ignari vicini/danneggiati” (appello,

pag. 6 in basso). Le deposizioni testimoniali comproverebbero inoltre “come il

signor AO 2, che non è uno sprovveduto, sia stato il vero esecutore, comunque

il responsabile, delle opere edilizie sul mappale 51 RFD di __________,

direttamente o indirettamente, attraverso anche persone giuridiche, utilizzate

ad arte, che in realtà si identificano ancora e solo con esso medesimo”

(appello, pag. 9 verso il mezzo). In simili circostanze non si potrebbe, “come

ha fatto il primo giudice, negare che il signor AO 2, la sua ditta, abbia

eseguito dei lavori sul fondo __________ RFD __________” e occorrerebbe

“necessariamente considerarlo come responsabile delle conseguenze delle opere

effettuate, dei danni cagionati alla proprietà degli appellanti” (appello, pag.

10 verso l'alto). Secondo i ricorrenti, essi avrebbero provato che “nella

confusione esistente nel cantiere, creata ad arte, il coinvolgimento

dell'appellato AO 2, era tale da non poterlo sottrarre alle sue responsabilità”

e, “in tutti i casi ogni circostanza avversa” andrebbe letta a suo sfavore “già

per il semplice fatto che il suo comportamento, ambiguo, è sicuramente

contrario al più elementare principio della buona fede e della correttezza

negli affari” (appello, pag. 10 verso il mezzo).

Va detto

che, diversamente da quanto sostengono gli appellanti, né dagli atti, né tanto meno

dalle testimonianze da loro menzionate (appello, pag. 7-8) emerge che le opere

edilizie in questione siano state eseguite “direttamente” da AO 2. E' pur vero

che W__________ __________, sentito quale teste il 16 dicembre 1997 nella causa

inc. OA.96.643 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, – connessa con

quella ora in esame – ha dichiarato che, ad un certo punto, AO 2 “ha preso in

mano la situazione ed è andato avanti lui”. Questa affermazione appare tuttavia

generica e priva di valenza probatoria. Dalla stessa non è in particolare dato

sapere quando, a quale titolo e in quale veste AO 2 abbia proseguito. Del resto

le argomentazioni degli attori non aiutano, essendosi essi limitati a sostenere

in petizione che AO 2 era “titolare dell'impresa di costruzione che ha eseguito

le opere edilizie” (act. I, pag. 2 in alto), per poi sostenere – per la prima

volta in sede di conclusioni (act. XXXIII, pag. 7 verso l'alto), quindi con

argomentazioni tardive e irricevibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24-27 ad

art. 78 CPC) – che il convenuto avrebbe eseguito le opere edilizie

“direttamente”.

Nella

misura in cui fanno riferimento al fatto che AO 2 avrebbe agito

“indirettamente, attraverso anche persone giuridiche, utilizzate ad arte, che

in realtà si identificano ancora e solo con esso medesimo”, i ricorrenti

postulano in concreto – pur senza addurlo esplicitamente – l'applicazione del

principio della trasparenza (o “Durchgriff”). Trattasi di argomento fatto

valere per la prima volta in sede di conclusioni, quindi irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24-27 ad

art. 78 CPC). La medesima considerazione di irricevibilità di adduzione di

fatti nuovi va fatta per gli argomenti secondo i quali il comportamento di AO 2

sarebbe stato “ambiguo”, e “sicuramente contrario al più elementare principio

della buona fede e della correttezza negli affari”, come pure al “principio

della confidenza” con riferimento all'art. 2 CC. Del resto, a giusta ragione il

Segretario assessore, in occasione dell'udienza di interrogatorio formale di AO

2, aveva accolto l'opposizione della parte convenuta in relazione alle domande

tese a sapere chi fosse l'azionista della AO 1 e chi detenesse le azioni di

detta società. Trattavasi in effetti di questioni non rilevanti per

l'accertamento della fattispecie discussa dalle parti negli allegati scritti

principali (petizione e risposta). A titolo abbondanziale va comunque detto che

dagli atti non risulta che AO 2 abbia fatto ricorso a persone giuridiche in

modo contrario al loro scopo e alla loro funzione, segnatamente nell'intento di

danneggiare gli attori con “oscuri quadri fattuali e giuridici”. L'appello su

questo punto cade dunque nel vuoto.

Sempre in

relazione a AO 2, gli appellanti non si confrontano minimamente con

l'argomentazione del primo giudice secondo cui dal tenore della convenzione 22

giugno 1993 (doc. N) non risulta che AO 2 abbia assunto in proprio diritti e

obblighi derivanti dalla stessa, ritenuto che quest'ultima menziona unicamente AO

1 quale coobbligata degli attori. I ricorrenti si limitano infatti ad addurre

in appello nuovi argomenti in relazione a presunti “comportamenti giuridici” di

AO 2, con riferimento anche all'art. 111 CO (promessa della prestazione di un

terzo), argomenti ancora una volta, palesemente irricevibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 20-30 ad

art. 321 CPC). A titolo abbondanziale si rileva tuttavia che dal tenore della

convenzione in questione non risulta che AO 2 abbia promesso agli attori una

qualsivoglia prestazione. Il fallimento dell'Impresa P__________ SA – a cui

hanno fatto riferimento gli attori per la prima volta, tardivamente, in sede di

conclusioni – è dipoi irrilevante ai fini del giudizio. Gli argomenti degli

appellanti si rivelano dunque irricevibili e privi di consistenza.

7. Nella

misura in cui postula la riforma del giudizio pretorile, nel senso di

accogliere la petizione e condannare AO 2 a pagare l'importo di fr. 39'840.–,

l'appello va dunque respinto e la decisione di prima sede confermata.

8. Gli

appellanti si aggravano pure contro la decisione del Pretore che ha ritenuto

prescritte le pretese di risarcimento nei confronti di AO 1 fondate sull'art.

679 CC. Essi, pur ritenendo applicabile il termine di prescrizione annuale di

cui all'art. 60 CO, rilevano che il medesimo non decorrerebbe dal 27 dicembre

1993 – come ritenuto dal primo giudice – ma dal 28 febbraio 1994, data alla

quale hanno ricevuto il preventivo di spesa per la riparazione dei danni

allestito dalla ditta L__________ __________ SA. La decorrenza del termine di

prescrizione sarebbe dunque, a loro dire, stata interrotta “dal precetto esecutivo

del 9 gennaio 1995”. Gia appellati contestano le predette argomentazioni,

eccependo – come hanno fatto anche in sede di conclusioni – che in corso di

procedura intervenne comunque una nuova prescrizione allorquando la causa venne

sospesa ai sensi dell'art. 107 CPC tra il 24 novembre 2003 e il 9 febbraio 2005

e in quel lasso di tempo nessun atto processuale venne effettuato dalle parti.

Come

ricordato dal Pretore, il termine di prescrizione applicabile alla pretese

risarcitorie fondate sugli art. 679 e segg. CC è quello di cui all'art. 60 CO (Rey, in Basler Kommentar, 3ª ed., Basilea 2007, n. 29 ad art. 679 CC; Meyer-Hayoz, in Berner Kommentar, n.

145 ad art. 679 CC). Per l'art. 60 cpv. 1 CO, il termine

di prescrizione è di un anno a decorrere dal giorno in cui il danneggiato

conobbe il danno e la persona responsabile. Secondo la dottrina e la

giurisprudenza, il creditore conosce sufficientemente il danno a partire dal

momento in cui gli sono note le circostanze (esistenza, natura e elementi) atte

a fondare e motivare la sua richiesta in giustizia; il creditore non può

differire la sua richiesta fino a quando conosce l'ammontare assolutamente

esatto del danno, perché questo può essere stimato secondo l'art. 42 cpv. 2 CO (Däppen, op.

cit., n. 7 ad art. 60 CO; Werro,

op. cit., n. 14 ad art. 60 CO; DTF 126 III 161 consid. 3c).

Il danno è sufficientemente definito quando il creditore detiene elementi sufficienti

per stimarlo. In ragione della brevità del termine di prescrizione di un anno,

è opportuno tuttavia evitare un apprezzamento eccessivamente severo al

riguardo; secondo le circostanze, il leso deve disporre di un certo tempo per

stimare l'estensione finale del danno (DTF 111 II 55 consid. 3a).

Per

quanto qui concerne, dagli atti risulta che in data 27 dicembre 1993 gli attori

hanno scritto a AO 1, segnalando di aver “constatato nel corso degli ultimi 15

giorni, ed in particolare nel recente fine settimana” l'apparire nella loro

costruzione di “tutta una serie di fessurazioni, non riscontrabili

antecedentemente a tale periodo” (doc. O). Essi hanno evidenziato i luoghi nei

quali sono state riscontrate le crepe, rilevando che, a loro avviso, “tali

crepe” erano “collegate direttamente alla citata esecuzione dei lavori di

sottomurazione della parete comune, in quanto sembrerebbe che la parte più

alta” della loro “costruzione, si sia inclinata” verso la proprietà di AO 1,

“(ovviamente in modo impercettibile) staccandosi dalla costruzione più bassa”.

La lettera terminava con la richiesta di fissare al più presto un sopralluogo

per la constatazione dei danni. Dagli atti risulta pure che con lettera 21

gennaio 1994 AP 2 ha informato AO 2 – che era tra l'altro azionista della AO 1

(cfr. osservazioni all'appello, pag. 6 verso il basso) – che, facendo seguito al

sopralluogo eseguito il 13 gennaio 2004 per la constatazione “in

contraddittorio” dei danni, aveva coinvolto “gli artigiani competenti” affinché

fosse “stilato un preventivo di costo” (doc. Q). Il 25 febbraio 1994 la ditta L__________

__________ SA ha quindi allestito un preventivo di spesa per gli interventi di

ripristino (doc. 5), dipoi trasmesso da AP 2 a AO 2 con lettera 28 febbraio

1994 (doc. R). Quest'ultima lettera fa riferimento alla precedente lettera del

21 gennaio 1994, “al successivo colloquio telefonico” e all'invio del

preventivo di costo “come concordato”. In simili circostanze, si deve ritenere

che gli attori – alla luce della giurisprudenza menzionata (DTF 111 II 55

consid. 3a) – hanno avuto sufficienti elementi per stimare il danno solo in

data 25 febbraio 1994, quando è stato allestito il preventivo di spesa. Non

trova d'altro canto conferma negli atti la considerazione del Pretore secondo

cui tra gli attori figurerebbe un architetto per cui non sarebbe stato

necessario “attendere il parere dei periti assicurativi per conoscere e

valutare il danno”. Il fatto che uno degli attori – come ammesso nell'appello

(pag. 14, in basso) – disponga di una non meglio precisata qualifica di

“tecnico edile”, ancora non dimostra – e, nella misura in cui si avvalgono

dell'eccezione di prescrizione, l'onere della prova (art. 8 CC) compete ai

convenuti – che egli disponga delle conoscenze necessarie a valutare il danno

senza l'ausilio di un esperto del ramo. Ritenuto che gli attori hanno fatto

spiccare il 9 gennaio 1995 un precetto esecutivo nei confronti di Canvera 2 SA

(doc. U), intimato il successivo 11 gennaio 1995 (doc. W) e che il medesimo ha

effetto interruttivo della prescrizione, ne discende che l'avvio il 20 novembre

1995 dell'azione giudiziaria avverso AO 1, basata sull'art. 679 CC, appare

tempestivo. Su questo punto l'appello merita di essere accolto.

Gli

appellanti sostengono pure che tra il 24 novembre 2003 e il 9 febbraio 2005,

allorquando la causa venne sospesa a norma dell'art. 107 CPC, nessun atto

processuale venne effettuato dalle parti. La prescrizione sarebbe dunque – a

loro dire – intervenuta in corso di procedura, durante il predetto lasso di

tempo.

Le

eccezioni processuali non addotte con la risposta sono perente (art. 78 cpv. 2

CPC). La prescrizione può tuttavia essere fatta valere anche posteriormente,

purchè sia compiuta in corso di causa; in questo caso deve essere proposta con

domanda prima di ogni altro atto di causa (art. 80 cpv. 2 CPC). Dagli atti non

risulta che i convenuti abbiano eccepito la prescrizione con domanda

processuale giusta l'art. 92 CPC (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App, nota 136 ad art. 80 CPC). L'eccezione è infatti stata proposta per

la prima volta in data 25 aprile 2005 con le conclusioni (act. XXXII, pag. 10

verso l'alto) e viene riproposta ora in sede d'appello (osservazioni/act. XXXVII,

pag. 11 verso il basso). L'eccezione in oggetto risulta pertanto irricevibile

in quanto tardiva.

A titolo

abbondanziale si rileva comunque che dagli atti risulta, invero, che

all'udienza preliminare del 19 giugno 1997 i convenuti avevano chiesto

l'interrogatorio formale degli attori AP 1 e __________

(act. III, pag. 6 verso il basso), dipoi ammesso dal

primo giudice in quanto non contestato (act. IV, pag. 2 in alto). Allorquando

il 24 novembre 2003 il Pretore ha ordinato la sospensione della causa inc.

OA.1995.1584 – ora in esame – lo ha fatto con una decisione che valeva pure per

la causa inc. OA.1996.643. Nell'ambito di quest'ultima causa era pure stato

chiesto e ammesso l'interrogatorio formale degli attori AP 1 e AP 2 (cfr. verbale udienza 19 giugno 1997, pag. 5 in basso;

ordinanza sulle prove 20 agosto 1997, pag. 2 verso il mezzo). L'assegnazione del

termine di 30 giorni – decisa dal Pretore con ordinanza 24 novembre 2003 (act.

XXX, pag. 2 verso l'alto), per l'inoltro delle domande di interrogatorio

formale – valeva, senza ombra di dubbio, per entrambe le cause testé

menzionate. Prova ne è il fatto che l'ordinanza in questione menzionava

entrambe le cause (act. XXX, pag. 1 in alto e pag. 2 in alto). Le domande di

interrogatorio formale sono poi state formulate in data 8 gennaio 2004 e gli

interrogatori eseguiti il 1°marzo 2004 (cfr. inc. OA.1996.643, fascicoli di

interrogatorio formale di AP 1 e AP 2). Certo le domande d'interrogatorio

formale risultano essere state formulate solo dalla parte convenuta – della

causa inc. OA.1996.643 – B__________ SA (per altro patrocinata dal medesimo

legale dei convenuti AO 2 e L__________ SA) e i verbali d'interrogatorio

riportano unicamente l'indicazione di quest'ultimo incarto. I predetti

interrogatori formali del 1°marzo 2004, nell'intento delle parti e del primo

giudice, non potevano comunque valere che per entrambi gli incarti. Non risulta

infatti che AO 2 e AO 1 abbiano rinunciato all'interrogatorio formale degli

attori AP 1 e AP 2. Anzi, nelle conclusioni (act. XXXII, pag. 9 verso il mezzo)

e nelle osservazioni all'appello (act. XXXVII, pag. 11 in alto), essi fanno

esplicito riferimento alle dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio formale

il 1°marzo 2004 dagli attori. Vanno dunque, in ogni caso, considerati quali validi

atti interruttivi della prescrizione.

9. In

ragione di quanto sopra si rende pertanto necessario esaminare la questione a

sapere se esistano i presupposti per la responsabilità del proprietario

dell'immobile a norma degli art. 679 CC, che il primo giudice non ha trattato

ritenendo, a torto, che l'azione fosse prescritta.

9.1 L'appellata

AO 1 ha escluso di aver ecceduto nell'utilizzo del proprio fondo e di essere

incorsa in una violazione dei diritti del vicino. In assenza “di una violazione

dell'art. 685 CC” – che risulterebbe a suo dire dagli accertamenti del perito

giudiziario – non vi sarebbe “neppure un nesso di causalità adeguato”

(conclusioni/act. XXXII , pag. 11 nel mezzo; osservazioni all'appello/act.

XXXVII, pag. 12 in basso). A torto.

9.2 Secondo

l'art. 679 CC, chiunque sia danneggiato per il fatto che un proprietario

trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere il

risarcimento del danno. L'art. 685 CC dispone d'altro canto che il proprietario

che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i

fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno, o mettendo in

pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano. Quest'ultima

norma è una concretizzazione del principio dell'art. 684 CC che prescrive a

ogni proprietario di astenersi, nell'esercizio del suo diritto, da ogni eccesso

pregiudizievole alla proprietà del vicino (DTF 119 Ib 334 consid. 3b). Le

pretese fondate sull'art. 679 – sanzione generale delle norme sui rapporti di

vicinato – non sono subordinate alla colpa del proprietario all'origine della

lesione. Gli art. 679 e 684 e segg. CC istituiscono in effetti una

responsabilità causale o oggettiva. Una responsabilità fondata sull'art. 685

cpv. 1 CC presuppone dunque l'esistenza di un rapporto di causalità tra

l'eccesso nell'utilizzazione del fondo e la violazione dei diritti del vicino. Le

regole ordinarie sulla causalità, naturale e adeguata, trovano applicazione

(DTF 119 Ib 334 consid. 3c). Esiste causalità adeguata quando l'atto

considerato era idoneo, secondo la comune esperienza e l'andamento generale

delle cose, a cagionare o a favorire l'evento verificatosi (DTF 129 II 312

consid. 3.3). Per procedere a un simile apprezzamento della probabilità, il

giudice si mette in regola generale al posto di un terzo neutrale. Comunque,

per permettere di determinare il ruolo di fenomeni naturali complessi, è

necessario chiedere il parere di un esperto (DTF 119 Ib 334 consid. 5b). Non è

necessario che l'atto considerato costituisca la causa unica e immediata del

risultato; basta che possa provocare o favorire, in modo generale, conseguenze

di tal genere (DTF 115 IV 100 consid. 2b). L'imprevedibilità di un atto

concomitante non basta ad interrompere il rapporto di causalità adeguata; è

necessario che questo atto rivesta un'importanza tale da imporsi quale causa

più probabile e immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano

tutti gli altri fattori che hanno contribuito a determinarlo (DTF 127 IV 62

consid. 2b).

9.3 Per

quanto qui concerne, il perito giudiziario arch. __________ N__________ ha

evidenziato che le crepe/fessurazioni e gli altri danni rilevati sull'immobile

del mappale n. __________ – di proprietà degli attori – dopo l'allestimento

della prova a futura memoria [PFM: perizia e complemento di cui all'inc. n.

143/91 G della Pretura del Distretto di Lugano-sezione 3)] sono dovuti ai

lavori effettuati nell'immobile adiacente (part. 51) e che i danni in questione

non sono in relazione con altri motivi [quali la struttura portante di casa AP

2 o assestamenti dell'edificio di cui al mappale n. __________ (dopo

l'allestimento della P__________) non causati dai lavori di ristrutturazione

sul mappale n. __________]. Secondo il perito vi è un nesso diretto tra i

predetti lavori e i difetti riscontrati sull'immobile di cui al mapp. n. __________

(act. XX, pag. 10 verso il mezzo, pag. 11 verso il basso e pag. 12 verso il

mezzo). Non vi è motivo per scostarsi dagli accertamenti peritali. Neppure le

considerazioni degli appellati, con riferimento ad alcune affermazioni fatte

dal perito nella perizia e nel relativo complemento (act. XX, pag. 11 e act.

XXVII, pag. 2), permettono di giungere ad una diversa conclusione. E' pur vero

che il perito ha rilevato che “vecchie costruzioni di origine preindustriale

hanno, rispetto a quelle moderne, una struttura più sensibile ad ogni

alterazione del terreno derivante da scavi, vibrazioni, nuovi carichi ecc…, a

maggior ragione in un nucleo di paese e in condizioni di contiguità, come nel

presente caso, danni come quelli riscontrati non possono a volte essere

evitati” (act. XX, pag. 11 in alto). Secondo il perito, non si tratta tuttavia

“di difetti insiti nelle vecchie costruzioni, edificate con tecniche tramandate

e dimensionate in base a valori empirici, ma della conseguenza

dell'applicazione di tali tecniche secolari”; d'altra parte, aggiunge il

perito, “questo tipo di costruzione è riuscito a sfidare il deperimento

naturale nel corso del tempo grazie alla proprietà di riuscire a riassestarsi,

entro certi limiti, ogni qualvolta azioni esterne ne alteravano l'equilibrio”.

Comunque – sempre secondo il perito – “quando si intraprende una

trasformazione” di edifici di questo genere occorre “prestare particolare

attenzione ai manufatti adiacenti (edifici a confine o in prossimità …), e

mettere in campo tutto quanto contribuisca ad evitare, o almeno ad attenuare, danni

alle proprietà altrui” (act. XXVII, pag. 2 verso l'alto). E' anche vero che il

perito – con riferimento ai predetti edifici – ha affermato che “certi danni

non possono essere evitati neppure usando la massima cautela”. Egli ha tuttavia

anche precisato che “la riparazione dei danni non evitabili deve rientrare nei

costi di costruzione” e che “in una situazione di trasformazione edilizia

importante come nel presente caso, sul mappale n. 51, si deve considerare che è

richiesta la massima cura nell'esecuzione dei lavori, vanno adottate tutte le

misure atte ad evitare l'insorgere di danni, l'onere derivante va calcolato nel

preventivo e che la responsabilità resta di chi opera i nuovi interventi” (act.

XXVII, pag. 2 nel mezzo).

Nelle

circostanze menzionate, si deve dunque concludere che AO 1), nella sua veste di

proprietaria dell'immobile di cui al mappale n. __________ è tenuta a risarcire

i danni causati all'edificio di proprietà degli attori (part. n. __________).

Il

riconoscimento della responsabilità del proprietario dell'immobile a norma

dell'art. 679 e segg. CC, rende superfluo l'esame della responsabilità

contrattuale ex art. 97 CO, pure sostenuta dagli attori.

10. Per

quanto concerne l'entità del risarcimento, il perito giudiziario ha calcolato

in fr. 38'940.– l'importo necessario per eliminare i danni occorsi all'edificio

part. n. __________ a causa dei lavori eseguiti nell'adiacente edificio part.

n. __________, dedotte le migliorie e computate le svalutazioni [fr. 33'580.–

per costi di sistemazione (fr. 42'650.– totale lavori ./. 9'070.– deduzione

migliorie) + fr. 3'360.– costi accessori (prestazioni tecniche) + fr. 2'000.–

(svalutazione bagno 1°P/piastrelle lesionate)]. Non vi è motivo per scostarsi

dal predetto computo dei danni, ritenuto che –diversamente da quanto sostenuto

dall'appellata AO 1 nelle conclusioni (act XXXII, pag. 12) – gli importi

ritenuti dai periti delle assicurazioni sono irrilevanti ai fini del giudizio,

avendo per altro il perito giudiziario applicato “prezzi unitari ponderati,

basati su valori d'esperienza e sulla situazione di mercato, tenuto conto di

tutti i fattori noti o emersi in corso di perizia” (act. XXVII, pag. 7 risposta

n. 7). La vetustà dell'immobile degli attori e la sua presenza nel nucleo del

paese non sono la causa del danno e il perito giudiziario ha già tenuto conto

dello stato dell'immobile riscontrato nella PFM.

Non può

invece essere riconosciuto quale danno l'importo “per il sondaggio effettuato

nell'ambito della perizia”, valutato dal perito in fr. 900.– (act. XX, pag. 16

verso il mezzo). Trattasi in vero di una spesa giudiziaria di prima sede, da

ripartirsi tra le parti in ragione della soccombenza.

Si deve

dunque concludere che AO 1), nella sua veste di proprietaria dell'immobile di

cui al mappale n. __________ è tenuta a rifondere agli attori l'importo

complessivo di fr. 38'940.– oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 1994. Per

tale importo va dunque rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al

PE n. __________ dell'UE di Lugano. Entro tali limiti l'appello va parzialmente

accolto.

11. L'esito

del giudizio comporta di fatto - a fronte di una richiesta di condanna

complessiva, di entrambi i convenuti in solido, per fr. 50'000.– in petizione e

fr. 39'840.– in appello - il respingimento dell'appello nei confronti di AO 2 e

il parziale accoglimento dell'appello nei confronti di AO 1).

Il

giudizio di prima sede va dunque riformato di conseguenza, anche per quanto

riguarda gli oneri processuali, che seguono la soccombenza, ritenuto che gli

attori sono totalmente soccombenti nei confronti di AO 2 e parzialmente

vincenti nei confronti di AO 1, ciò che comporta una chiave di riparto per la

tassa di giustizia e le spese in ragione di 3/5 a carico degli attori, con

vincolo di solidarietà, e 2/5 a carico della convenuta AO 1, come pure che gli

attori rifonderanno, pure con vincolo di solidarietà, ripetibili al convenuto AO

2 e riceveranno parziali ripetibili da AO 1.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado, calcolate sulla base

di un valore litigioso di fr. 39'840.–, seguono la soccombenza, ritenuta una

chiave di riparto per tasse e spese in ragione di ½ a carico degli appellanti,

con vincolo di solidarietà e ½ a carico di AO 1, la quale dovrà rifondere

parziali ripetibili agli appellanti, mentre questi ultimi dovranno ripetibili

all'appellato AO 2.

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia:

I. L'appello 16 agosto 2007 di AP 2 e AP 1 è respinto

nei confronti di AO 2 ed è parzialmente accolto nei confronti di AO

1). Di conseguenza la sentenza 25 giugno 2007 del Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 3, è così riformata:

1. La petizione 20 novembre 1995 di AP 2 e AP 1

è respinta nei confronti di AO 2 ed è parzialmente accolta nei confronti di AO

1). Di conseguenza:

§ AO

1) è condannata a pagare a AP 2

e AP 1 l'importo complessivo di

fr. 38'940.– oltre interessi al 5% a decorrere dal 1° febbraio 1994.

§§ È

rigettata in via definitiva l'opposizione al PE n.

__________1 dell'Ufficio Esecuzione

di Lugano sino a concorrenza di fr. 38'940.– oltre interessi al 5% a decorrere dal

1° febbraio 1994.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'400.–

(millequattrocento), da anticipare dagli attori, e le spese, restano per 3/5 a

loro carico con vincolo di solidarietà e per 2/5 a carico di AO 1). Gli attori

rifonderanno, pure con vincolo di solidarietà, a Giacomo Parini fr. 2'000.– a

titolo di ripetibili; AO 1) rifonderà fr. 1'200.– agli attori per parziali

ripetibili.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 700.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

750.

-

da

anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico per ½ con vincolo di

solidarietà e per ½ a carico di AO 1). Gli appellanti rifonderanno, pure con vincolo

di solidarietà, a AO 2 fr. 1'000.– a titolo di ripetibili; AO 1) rifonderà agli

appellanti fr. 950.– per parziali ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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