12.2007.172
Incidente stradale - contratto d'assicurazione "casco" e responsabilità civile
9 settembre 2008Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2007.172
Data decisione, Autorità:
09.09.2008, IICCA
Titolo:
Incidente stradale - contratto d'assicurazione "casco" e responsabilità civile
ASSICURAZIONE CASCO
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
INADEMPIMENTO
INCIDENTE
art. 97 CO
art. 11 cpv. 1 LCSTR
art. 63 LCSTR
art. 68 LCSTR
art. 3a OAV
Incarto n.
12.2007.172
Lugano
9 settembre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.27
della Pretura del Distretto di Riviera - promossa con petizione 22 luglio 2004
da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 42'181.05
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UEF di Riviera;
domande
avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Segretario assessore con sentenza 11 luglio 2007 ha integralmente accolto;
appellante
il convenuto con atto di appello 6 agosto 2007, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 24 settembre 2007 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
25 aprile 2003 AO 1, intenzionata a cambiare la sua Toyota Avensis 1.8,
assicurata con copertura RC e casco totale presso G__________ Assicurazioni, ha
sottoscritto con il Garage __________ di __________ di AP 1, un contratto di
compravendita avente per oggetto un’auto Honda Stream 2.0 VTEC (doc. B),
ritenuto che gli accordi, all’art. 11, prevedevano che il garagista si sarebbe tra
l’altro occupato delle pratiche di immatricolazione. Per finanziare l’acquisto,
per il quale era stato concordato un prezzo di fr. 35'250.-, essa, come già per
l’altra auto, ha in seguito concluso un contratto di leasing con la società __________,
impegnandosi in particolare a concludere un’assicurazione casco totale (doc. C).
2. Alla
consegna del veicolo, avvenuta nel pomeriggio di venerdì 9 maggio 2003 con
contestuale sostituzione delle targhe dalla vecchia alla nuova automobile, il
titolare del garage, AP 1 (doc. A), informava l’acquirente che poteva circolare
sul territorio svizzero ma non su quello estero, precisando che la licenza di
circolazione era già stata spedita presso la Sezione della circolazione di
Camorino e che la stessa sarebbe giunta per posta lunedì 12 maggio o al più
tardi il giorno dopo. In realtà però, come si è potuto accertare solo in seguito
(doc. S), per un disguido la lettera indirizzata alla Sezione della
circolazione, contenente oltretutto un certificato d’assicurazione sbagliato,
siccome non intestato a G__________ Assicurazioni ma a __________ (doc. E p. 2),
quel giorno non era stata spedita. La pratica d’immatricolazione è stata così
da lui espletata, dopo aver preso contatto con G__________ Assicurazioni, solo
il successivo lunedì 12 maggio (doc. 4). Nel frattempo, però, domenica 11
maggio 2003 l’acquirente, alla guida del nuovo veicolo sull’autostrada A2, all’altezza
di __________, ha avuto un incidente della circolazione, nel quale l’automobile
è andata distrutta con danneggiamento dello spartivia centrale.
3. Con
la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di
fr. 42'181.05 più interessi ed accessori, rilevando che a seguito delle
inadempienze di quest’ultimo, che il venerdì 9 maggio 2003, contrariamente a
quanto assicurato, non aveva ancora ottenuto l’immatricolazione del veicolo, la
compagnia d’assicurazione le aveva negato la copertura assicurativa e con ciò il
risarcimento del danno subito (fr. 2'000.- primo versamento leasing, fr.
7'184.65 rate leasing frattanto pagate, fr. 28'437.90 saldo del leasing, fr.
1'000.- indennizzo per noleggio veicolo di riserva, fr. 941.50 spese di
trasporto dell’auto accidentata, fr. 2'617.- pagati al Fondo nazionale di
garanzia per il danno allo spartivia).
Di
diverso parere il convenuto, il quale ha negato qualsiasi responsabilità,
rilevando che le pratiche assicurative erano di esclusiva competenza della
controparte che per altro si era adoperata, con successo, per ottenere le
relative coperture già il 9 maggio, e che in ogni caso l’immatricolazione era stata
da lui ottenuta il 12 maggio, come era stato prospettato inizialmente.
4. Il
Segretario assessore, con la sentenza qui impugnata, ha dapprima accertato che
le pratiche d’immatricolazione del nuovo veicolo incombevano per contratto al
convenuto. Egli ha quindi rilevato da una parte che nel caso particolare di un
cambio veicoli sia l’assicurazione RC sia l’assicurazione casco totale erano
strettamente legate all’immatricolazione del nuovo veicolo, nel senso che
questo poteva essere immatricolato solo se era già stata stipulata
un’assicurazione RC (art. 11 e 63 LCStr), mentre la copertura automatica
dell’assicurazione casco aveva effetto per 10 giorni a partire dalla data
dell’immatricolazione (art. 53 CGA), e dall’altra che il giorno dell’incidente
il nuovo veicolo circolava però senza essere immatricolato e dunque assicurato né
per la RC né per la casco totale. A suo giudizio, il ritardo nell’emissione del
certificato assicurativo e con ciò nell’immatricolazione non potevano essere
imputati all’attrice, la quale aveva fatto il possibile per ottenere già il venerdì
9 maggio 2003 una copertura assicurativa casco, i cui effetti erano poi stati
procrastinati al successivo lunedì per l’assenza dei necessari documenti, non
messi a sua disposizione, ma unicamente al convenuto, il quale, oltre ad
essersi fatto rilasciare un attestato d’assicurazione RC erroneo, non aveva
spedito a Camorino la documentazione necessaria all’ottenimento della licenza
di circolazione e ciononostante al momento della consegna del veicolo aveva di
fatto garantito alla controparte di aver provveduto all’immatricolazione, spostando
addirittura le targhe dal vecchio veicolo a quello nuovo, e che lo stesso fosse
dunque assicurato. Di qui, stante la responsabilità del convenuto, tenuto a
rifondere l’interesse positivo, l’accoglimento della petizione.
5. Con
l’appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione. Egli premette innanzitutto che
il danno fatto valere dalla controparte si lasciava ricondurre alla sola
assenza della copertura casco totale al momento dell’incidente. Ora, pur
ammettendo di aver commesso una mancanza nella trasmissione dei documenti a
Camorino, ritiene che la stessa non sarebbe rilevante per l’esito della lite,
avendo semmai pregiudicato unicamente la copertura RC. Diverso invece era il
discorso per la copertura casco totale. L’attrice era in effetti stata
informata che la licenza di circolazione sarebbe stata rilasciata al più presto
solo lunedì 12 maggio 2003, come poi avvenne, e in tali circostanze sarebbe
stato evidentemente compito del suo assicuratore renderla attenta - sempre che
poi non l’abbia fatto - che, trattandosi di un cambio veicolo, in base all’art.
53 CGA la copertura sarebbe stata attiva solo dopo l’avvenuta immatricolazione,
ovvero dal lunedì e, non avendolo fatto rispettivamente non avendola distolta
dal sottoscrivere già allora una proposta con una data di inizio erronea (9
maggio), poi oltretutto arbitrariamente corretta (con effetto al 12 maggio), si
doveva ritenere, in buona fede e in base alle apparenze risvegliate, che
l’assicurazione fosse già venuta in essere il precedente venerdì 9 maggio,
quando cioè era stata sottoscritta la relativa proposta assicurativa, la quale
per altro conteneva già tutti i dati necessari, regolarmente messi a disposizione
dell’attrice. Il danno non era di conseguenza imputabile al convenuto, ma alla
compagnia d’assicurazione, che non aveva risarcito il danno, o eventualmente
all’attrice, che, pur informata dal suo assicuratore del tenore dell’art. 53
CGA, non si era adoperata per ottenere una copertura provvisoria.
6. Delle
osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
7. Per
far sì che un’automobile possa essere validamente immatricolata in Svizzera è
necessario che la stessa disponga di una copertura assicurativa RC (art. 11 cpv.
1 e 63 LCStr, art. 3a cpv. 1 OAV) e in tal senso l’assicuratore è tenuto ad
allestire un attestato di assicurazione all’indirizzo dell’autorità che
rilascia la licenza di circolazione (art. 68 LCStr). In base alle condizioni
generali di assicurazione (CGA) di G__________ Assicurazioni (doc. F), applicabili
nella fattispecie, l’assicurazione RC ha inizio il giorno menzionato
nell’attestato di assicurazione, mentre l’assicurazione casco è valida solo a
partire dal giorno successivo alla consegna della proposta all’agenzia
competente, a meno che non sia stata convenuta una data posteriore o che non
sia stata accordata una copertura provvisoria dall’agenzia generale competente
(art. 6 CGA). Eccezionalmente, se il contraente cambia il veicolo assicurato
presso la compagnia, quest’ultima gli concede già una copertura d’assicurazione
casco totale automatica durante 10 giorni dalla data del rilascio della licenza
di circolazione, a condizione beninteso che il contratto d’assicurazione casco
venga concluso entro 10 giorni (art. 53 CGA): ciò non esclude che anche in tal
caso, in base all’art. 6 CGA, la copertura assicurativa casco possa essere
stipulata già in precedenza, prima dell’immatricolazione, oppure dopo i 10
giorni dalla stessa, ritenuto che in tali evenienze la copertura inizierà, come
previsto in quella disposizione, dalla data successiva alla consegna della
proposta.
8. Il
convenuto ritiene innanzitutto di non essere stato inadempiente in occasione
dell’ottenimento dell’immatricolazione, rilevando di aver informato l’attrice
che la relativa licenza di circolazione sarebbe stata rilasciata al più presto
solo lunedì 12 maggio 2003, come poi egli è riuscito a fare. Non è così. In
realtà l’istruttoria ha permesso di accertare che il venerdì 9 maggio egli aveva
comunicato all’attrice, non solo a parole ma anche per atti concludenti, che
l’immatricolazione era già avvenuta: l’attrice, sentita in sede penale, ha in effetti
dichiarato che il convenuto quel giorno le aveva detto che la licenza di
circolazione si trovava già presso l’Ufficio della circolazione (doc. R, cfr.
pure verbale 11 maggio 2003 rich.); lo stesso convenuto, pure sentito in sede
penale, ha dichiarato di averle detto quel giorno che la licenza era già stata
spedita presso l’Ufficio della circolazione di Camorino e che la stessa sarebbe
giunta il lunedì 12 maggio o il giorno seguente tramite corrispondenza (doc. S,
in tal senso cfr. pure doc. R e verbale 11 maggio 2003 rich.), il che sta
ovviamente a significare che la relativa documentazione doveva già essere
pervenuta a Camorino ed era già stata evasa il venerdì; se ciò non bastasse,
quel giorno il convenuto aveva provveduto a spostare le targhe dal vecchio
veicolo a quello nuovo (doc. R, S e teste R__________ __________) e aveva
pacificamente informato l’attrice che, pur non essendo in possesso della carta
grigia (doc. R, cfr. pure verbale 11 maggio 2003 rich.), poteva regolarmente
circolare in Svizzera (doc. R, S e teste R__________ __________, cfr. pure
verbale 11 maggio 2003 rich.), il che pure confermava che le pratiche
d’immatricolazione erano già state portate a termine. In tali circostanze
l’attrice, già quel giorno, poteva di principio ritenere che l’auto, siccome
regolarmente immatricolata, fosse pure al beneficio della copertura
assicurativa RC come pure, avendo essa nel frattempo sottoscritto una proposta
d’assicurazione casco, di quella automatica casco totale di cui all’art. 53
CGA.
9. In
questa sede il convenuto ammette finalmente da una parte che tra i suoi
obblighi contrattuali vi era anche quello di perfezionare il passaggio di
proprietà e l’immatricolazione del veicolo, compresa l’acquisizione di una
copertura RC provvisoria, per permetterne la circolazione (appello p. 12), e
dall’altra di aver commesso l’errore di aver utilizzato una prova
d’assicurazione errata e di non aver con ciò garantito all’attrice la copertura
RC durante il finesettimana (appello p. 20). A ragione egli non si prevale del
fatto che l’attrice avesse nel frattempo sottoscritto la proposta
d’assicurazione (doc. 3) avente per oggetto anche la copertura RC, che in
effetti giusta l’art. 6 CGA prendeva inizio solo il giorno menzionato
nell’attestato di assicurazione, poi pacificamente allestito solo lunedì 12
maggio (doc. E p. 1). Contrariamente a quanto da lui assunto (appello p. 14, 19
e 21), non è però vero che la questione sarebbe priva di rilevanza per l’esito
della lite, siccome il danno patito dall’attrice si lascerebbe ricondurre alla
sola assenza della copertura casco totale al momento dell’incidente. In realtà,
come rilevato dal giudice di prime cure (sentenza p. 13) - senza per altro che
la circostanza sia stata censurata in questa sede -, una parte della pretesa
attorea, e meglio la domanda di rifusione dei fr. 2'617.- pagati per il danno allo
spartivia, era proprio riconducibile alla mancata conclusione della copertura
RC prima dell’incidente. L’inadempienza contrattuale del convenuto fa sì che
questa somma debba senz’altro essere risarcita all’attrice (art. 97 CO).
10. Il
convenuto ritiene in ogni caso di non essere responsabile del danno causato
dall’assenza della copertura casco totale al momento dell’incidente. A suo dire,
sapendo l’attrice che l’immatricolazione sarebbe avvenuta solo il lunedì 12
maggio, l’assicuratore di quest’ultima avrebbe dovuto renderla attenta - sempre
che poi non l’abbia effettivamente fatto - che in base all’art. 53 CGA la
copertura casco totale sarebbe stata attiva solo dopo l’avvenuta
immatricolazione, ovvero dal lunedì e, non avendolo fatto rispettivamente non
avendola distolta dal sottoscrivere già allora una proposta assicurativa (doc. 3)
con una data di inizio erronea (9 maggio), poi oltretutto arbitrariamente
corretta (con effetto al 12 maggio), si doveva ritenere, in buona fede e in
base alle apparenze risvegliate, che l’assicurazione fosse già venuta in essere
quando, il precedente venerdì 9 maggio, era stata sottoscritta la relativa
proposta assicurativa, la quale per altro conteneva già tutti i dati necessari,
regolarmente messi a disposizione dell’attrice. Il convenuto parte dall’erroneo
presupposto che l’attrice, allorché si era presentata presso il suo
assicuratore dopo essersi recata il venerdì mattino in garage, invano, per
ritirare il veicolo, sapesse che l’immatricolazione sarebbe avvenuta solo il
successivo lunedì, quando in realtà dall’istruttoria è risultato che essa a
quel momento poteva senz’altro aspettarsi che la pratica sarebbe stata portata
a termine ancora quel venerdì, tant’è che lo stesso convenuto le aveva confermato
che le avrebbe consegnato l’auto nel corso del pomeriggio (doc. R e S): non si
vede dunque per quale motivo l’assicuratore avrebbe dovuto renderla attenta del
tenore dell’art. 53 CGA, che allora non sembrava entrare in linea di conto. Come
giustamente rilevato dal convenuto, resta però il fatto che quel venerdì 9
maggio l’attrice aveva sottoscritto con il suo assicuratore una proposta
d’assicurazione casco totale che prevedeva espressamente un inizio della
copertura quello stesso giorno (doc. 3), per cui, in base all’art. 6 CGA, la
copertura assicurativa casco totale avrebbe dovuto prendere avvio il giorno
successivo alla consegna della proposta, ovvero il sabato 10 maggio, prima
della data dell’incidente. In seguito, in un momento imprecisato ma comunque
successivo al sinistro (cfr. teste R__________ __________), l’assicuratore ha
corretto a matita la data d’inizio della copertura riportandola al lunedì 12
maggio, ma tale modifica non può essere opposta al convenuto: la stessa è innanzitutto
avvenuta unilateralmente, senza cioè l’accordo dell’attrice, e anche a detta di
quest’ultima è perciò giuridicamente inefficace (osservazioni p. 6); essa si
fondava inoltre sull’argomentazione pretestuosa che al momento della
sottoscrizione della proposta mancavano ancora alcuni dati necessari ad
allestire la relativa polizza (numero di matricola e certificato tipo della
fabbrica), che in realtà, sempre che fossero effettivamente mancanti - il che,
nonostante quanto addotto frettolosamente dal convenuto nel doc. S, è per altro
smentito dal teste A__________ __________ e soprattutto dal fatto che quello
stesso giorno l’attrice è stata in grado di sottoscrivere il contratto di
leasing (doc. C), contenente quei medesimi dati - non impedivano comunque di stabilire
quale fosse l’auto oggetto del contratto d’assicurazione. Del resto la tesi
sostenuta dall’assicuratore (doc. G e H, teste R__________ __________) e in
seguito fatta propria dall’attrice, secondo cui la copertura assicurativa della
nuova auto non sarebbe stata ancora effettiva, essendo ancora in circolazione e
con ciò assicurata la vettura Toyota Avensis 1.8, non convince,
dall’istruttoria - come si è visto - essendo risultato che essa a quel momento
poteva senz’altro aspettarsi - ciò che non poteva essere ignorato
dall’assicuratore, il quale anzi ha pacificamente ammesso di averlo a sua volta
presunto (teste R__________ __________) - che la pratica d’immatricolazione sarebbe
stata portata a termine ancora quel venerdì pomeriggio (doc. R). In definitiva
si deve ritenere che l’attrice, che per altro già in sede penale aveva sempre
preteso di essere stata assicurata (cfr. doc. T), avrebbe senz’altro dovuto
insistere per farsi riconoscere la copertura assicurativa o comunque contestare
tempestivamente, siccome non conforme alle pattuizioni contrattuali, il tenore
della polizza poi concretamente allestita (doc. E p. 1). Le inadempienze del
convenuto, pur avendo impedito la conclusione della copertura casco totale
prevista all’art. 53 CGA, non sono pertanto in relazione di causalità adeguata
con il danno subito dall’attrice e, se anche così non fosse, il nesso di
causalità risulta in ogni caso interrotto dal comportamento tenuto sia dalla
stessa attrice, la quale, rilevando che in base all’art. 6 CGA la copertura
assicurativa era comunque già iniziata prima del sinistro, avrebbe potuto
rivolgersi al suo assicuratore, sia da quest’ultimo, che si è sottratto alla
sua responsabilità contrattuale.
11. Ne
discende il parziale accoglimento del gravame così come ai considerandi che
precedono, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le
sedi, calcolati su un valore litigioso di fr. 42'181.05, seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 6 agosto 2007 di AP 1 è parzialmente accolto. Di
conseguenza la sentenza 11 luglio 2007 della Pretura del distretto di Riviera,
è così riformata:
1. La petizione è parzialmente
accolta.
§ Di
conseguenza AP 1, __________, è condannato a versare ad AO 1, __________,
l’importo di fr. 2'617.- oltre interessi al 5% dall’11 maggio 2003.
2. Limitatamente a tale somma è rigettata in
via definitiva l’opposizione interposta da AP 1, __________, al PE n. __________
dell’UEF di Riviera, notificato il 24 maggio 2004.
3. La
tassa di giustizia, fissata in fr. 1’200.- e le spese di fr. 320.-, da
anticipare dall’attrice (che già ha anticipato fr. 190.-) ancora nella misura
di fr. 70.-, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono poste a carico del
convenuto (che ha già pagato fr. 60.-), al quale l’attrice rifonderà l’importo
di fr. 3'600.- per parti di ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 600.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
650.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/10 e per la rimanenza
sono poste a carico dell’appellata, che gli rifonderà fr. 1’200.- per
ripetibili parziali.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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