Lexipedia

Decisione

12.2007.173

Contratto di fornitura di birra - mutuo - cessione di contratto

13 agosto 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i contratti di fornitura di birra e il mutuo che vincolava il convenuto

all'attrice, ha però ammesso, nel corso della sua deposizione, che M__________

Sagl aveva ripreso, per il suo tramite, i contratti per la fornitura del caffè

con la ditta __________ e quello della birra con l’attrice, nonché il contratto

di locazione dell’esercizio pubblico. Continuando nella sua deposizione, la

teste ha riferito che M__________ __________ – rappresentante dell'attrice –

era al corrente della cessione. Costui infatti promise di passare dalla cliente

per farle firmare dei nuovi contratti che avrebbe dovuto allestire, ciò che

però non avvenne (cfr. verbale di udienza 21 febbraio 2006 pag. 9; confermata

dalla deposizione teste A__________, verbale di udienza cit. pag. 7). Che vi

fosse una continuità nella fornitura di birra risulta anche dal conteggio agli

atti (doc. D), dal quale traspare che fra la fine del mese di giugno del 2003 e

la fine di quell'anno, l’attrice ha eseguito ben 5 forniture di birra. Le teste

P__________ C__________ ha altresì soggiunto di essersi approvvigionata di

birra E__________ da G__________ di __________ (verbale cit. pag. 9). M__________

F__________ per contro ha negato di essere stato informato del cambiamento della gestione dell'esercizio pubblico. Costui

ha riferito di non aver ricevuto né una dichiarazione scritta, né tantomeno una

comunicazione telefonica del controverso cambiamento, benché non ricordasse se

dopo il mese di giugno del 2003, il/la gerente dell'esercizio pubblico si fosse

approvvigionato/a ancora di birra E__________ (cfr. verbale di udienza del 21

febbraio 2006 pag. 5). Queste due testimonianze appaiono contraddittorie, ma

quella di P__________ C__________ – confermata dal teste A__________ – appare

più credibile, perché ella non aveva alcun interesse ad accollare a una società

di cui era gerente l'onere di un contratto che la obbligava ad acquistare birra

dall’attrice, sebbene anch'essa ha poi dichiarato di aver ceduto a sua volta il

contratto a terzi. Parimenti dall'incarto v'è la traccia certa che dal mese di

giugno in poi l'attrice ha continuato a fornire birra ai nuovi gerenti. Queste

due circostanze inducono a ritenere che il trapasso del contratto di fornitura

di birra dal convenuto a un terzo era intervenuto e l'attrice non poteva

ragionevolmente non saperlo. Se così stanno le cose, pur in presenza di due

testimonianze contraddittorie che di principio si elidono a vicenda, non si può

statuire a sfavore della parte gravata dall'onere della prova (su questi aspetti II CCA 13 maggio 2008

inc. 12.2007.80 consid. 7; 31 ottobre 2001 inc. 12.2001.6 consid. 3.1.1; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano, 2000, m. 4 e 43 all'art. 90). La clausola del trapasso del

contratto non era peraltro subordinata a un'accettazione esplicita del nuovo

subentrante nel contratto di fornitura. Bastava una comunicazione – scritta –

all'attrice, atteso che contrattualmente quest’ultima si era già impegnata ad

accettare l’eventuale successore in diritto del convenuto (doc. A ad sezione

III art. 4 cpv. 3). Così stando le cose si deve ritenere che, pur difettando la

forma scritta, M__________ Sagl era subentrata nel contratto di fornitura di

birra a decorrere dal mese di giugno del 2003 e l'attrice, che ha continuato a

fornire birra allo stesso esercizio pubblico con un gerente diverso, non poteva

non saperlo, posto altresì che il suo rappresentante ne doveva essere al

corrente. L’attrice, quantomeno tacitamente, ha quindi accettato il trapasso

del contratto di fornitura a M__________ Sagl. In base al conteggio agli atti,

al convenuto possono pertanto essere addebitate solo le forniture di birra fra

il 31 ottobre 2002 e il 30 aprile 2003, per un totale di fr. 299.05 (cfr. doc.

D). La censura di nullità del contratto, sollevata dal convenuto per la prima

volta in appello, può rimanere indecisa, anche perché, nella misura in cui la

stessa fosse stata accolta, la pretesa di fr. 299.05 dell’attrice poteva essere

ancorata all'art. 62 CO. Infatti, colui che utilizza nel suo proprio interesse

una prestazione che non gli era destinata o che non gli è stata fornita per uno

scopo particolare, dovrà risarcire l'autore della prestazione conformemente

alle regole dell'indebito arricchimento (art. 62 CO; DTF 119 II 43).

7.2 Per

quel che concerne il contratto di mutuo, il convenuto non ha invece recato la

prova che fosse stato ceduto a terzi. P__________ C__________ Frigerio ha

riferito di non aver avuto conoscenza del contratto di mutuo esistente fra

l'attrice e il convenuto e neppure sapeva che avrebbe dovuto subingredire in

questo negozio (verbale cit. pag. 9). Per il che, il convenuto è tenuto a

rimborsare il mutuo nella misura richiesta nella petizione, ovvero per la somma

di fr. 32'590.-. Anche in questa evenienza non è necessario stabilire se il

contratto di mutuo fosse o meno inficiato di nullità come pretende

l'appellante. Qualora lo fosse stato egli sarebbe comunque tenuto a rimborsare

il mutuo in forza delle conseguenze scaturenti dalla nullità del contratto. In

causa non è controverso che al convenuto, responsabile solidale con la società __________

Sagl, poi fallita, l'attrice ha erogato una somma di fr. 36'500.-, che è stata

rimborsata nella misura di fr. 3'910.-. L’appellante è quindi tenuto a restituire

all'attrice la somma residua di fr. 32'950.-. In casi del genere, per dottrina

e giurisprudenza, le parti sono tenute reciprocamente a restituire le

prestazioni che hanno ottenuto in forza alle norme che governano l'indebito

arricchimento come se il contratto non fosse mai stato perfezionato (von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenenrechts Bd. I,

pag. 232; Guillod/Steffen, Commentaire Romand CO I, N. 95 agli art. 19/20; Herzog,

Kurzkommentar OR, N. 12 all'art. 20).

8. Visto

quanto precede, l'appello è parzialmente accolto. Le spese e la tassa di

giustizia in sede di appello e davanti al Pretore seguono la reciproca

soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e

la TOA

pronuncia:

I. L’appello

22 agosto 2007 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 6 luglio 2007 del Pretore del Distretto di Bellinzona è così

riformata:

1. La

petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza:

AP 1 è

condannato a versare a AO 1 l’importo di fr. 33'249.05, oltre interessi al 5%

dal 1° gennaio 2004. Per tale importo è rigettata

in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UF di B__________.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1'200.-, le spese di fr. 300.- e quelle esecutive

già anticipate dall’attrice, sono poste a suo carico nella misura di 3/5,

mentre vengono addossate al convenuto in ragione di 2/5. La parte attrice

rifonderà al convenuto la somma di fr. 1’200.- per ripetibili parziali.

Considerandi

II. Le spese della procedura di

appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 600.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

650.

-

già

anticipate dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 2/5, e a carico della parte appellata per 3/5. L’attrice

rifonderà al convenuto fr. 600.- per parte di ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster