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Decisione

12.2007.174

Legittimazione passiva - architetto - rappresentanza

30 luglio 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i capitolati d’appalto per l’impianto sanitario e di riscaldamento di una villa

in ristrutturazione sita sul mappale n. __________ di __________, il tutto

sulla base di una precedente offerta (doc. A) che prevedeva una mercede complessiva

di fr. 13'000.- più IVA. Consegnati i capitolati in questione (doc. E, B), essa

il 10 novembre 2000 (doc. F) ha trasmesso all’architetto la relativa fattura,

di fr. 13'975.-, che tuttavia, nonostante i solleciti, è rimasta impagata.

2. Con

la petizione in rassegna AP 1, rievocati i fatti rilevanti, ha chiesto la

condanna dell’arch. AO 1 al pagamento di fr. 13'975.- oltre interessi ed

accessori.

Il

convenuto si è opposto alla petizione, eccependo tra l’altro la sua carente

legittimazione passiva. Egli, in sostanza, pretende di non aver agito a titolo

personale, bensì in rappresentanza dei proprietari dell’immobile, R__________ e

G__________ __________, ciò che era o comunque avrebbe dovuto essere noto alla

controparte.

3. Dopo

aver limitato l’udienza preliminare e l’istruttoria all’esame dell’eccezione

(art. 181 CPC), il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha concluso per la

sua fondatezza ed ha pertanto respinto la petizione. Il giudice di prime cure ha

da una parte rilevato che il convenuto disponeva del necessario potere di rappresentanza,

essendo stato incaricato dai proprietari dell’immobile della progettazione e

della direzione lavori della ristrutturazione, con facoltà di rappresentanza

dei committenti nei confronti degli artigiani e fornitori (doc. 2). D’altra

parte, varie circostanze permettevano di ritenere che la convenuta era stata

messa al corrente del fatto che costui agiva per conto di terzi: la qualifica

professionale del convenuto era in effetti nota all’attrice, che doveva con ciò

tener conto del fatto che di regola un architetto agisce per conto di terzi;

l’immobile oggetto dei lavori si trovava nel Canton __________, come evidenziato

dalla stessa attrice in vari documenti (doc. A, D, E), ciò che costituiva un

ulteriore elemento che doveva indurla a ritenere che il convenuto agisse per

conto di terzi; i due capitolati d’appalto erano stati redatti in lingua

tedesca, ciò che non era sicuramente usuale qualora si avesse a che fare con un

committente ticinese; ma rilevante era soprattutto il fatto che all’attrice era

stato comunicato che il convenuto lavorava “per una famiglia d’oltralpe” (teste

B__________ __________), che la stessa attrice nel capitolato d’appalto di cui

al doc. B aveva chiaramente indicato quale committente la “Fam. A__________ __________

K__________” e che un esplicito riferimento a una “Villa Fam. A__________ K__________

/__________” era pure contenuto nella fattura (doc. F).

4. Con

l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio

nel senso di respingere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva e di

rinviare con ciò gli atti alla Pretura per la continuazione della causa. Il

fatto che il contratto di cui al doc. 2, che per altro poteva benissimo configurare

un contratto di appalto generale, non fosse stato portato a sua conoscenza, escludeva

innanzitutto che il convenuto disponesse del necessario potere di

rappresentanza. Per il resto, non era stato assolutamente provato che essa nelle

particolari circostanze dovesse sapere che il convenuto agiva per conto dei

proprietari, per altro all’oscuro di ogni sua iniziativa, ed al contrario vari

indizi facevano ritenere che costui avesse agito a titolo personale: l’appalto

era in effetti stato conferito direttamente dal convenuto e non dai proprietari;

il teste B__________ __________ aveva dichiarato di non essere sicuro se

durante il colloquio in cui era stato conferito l’incarico fosse emerso in maniera

esplicita il nome della famiglia committente; essa non aveva avuto alcun

contatto diretto con i proprietari ed anzi il convenuto le aveva esplicitamente

vietato di prendere contatto con loro; i capitolati allestiti non dovevano riportare,

sempre su richiesta del convenuto, alcuna indicazione riferita alla ditta attrice;

oltremodo significativo era pure il fatto che i capitolati fossero stati

allestiti in lingua tedesca e l’offerta in italiano; il convenuto non aveva

eccepito l’offerta e la fattura a lui intestate, chiedendo di reintestarle;

egli neppure aveva eccepito la sua qualità di debitore nell’ambito delle procedure

esecutive e di rigetto dell’opposizione; l’eccezione, sollevata solo in sede di

risposta, era così tardiva; irrilevante era infine l’indicazione del numero del

mappale in vari documenti, la stessa avendo unicamente lo scopo di individuare

l’oggetto, come pure il fatto che l’immobile si trovasse nel Canton __________

e che il convenuto eseguisse le proprie prestazioni per un immobile di terzi.

5. Delle

osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se

necessario, nei prossimi considerandi.

6. La

legittimazione delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal

giudice (DTF 108 II 216 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 126 III 59 consid.

1). Questo principio vale tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e

non per le circostanze di fatto (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., n. 339 ad art. 181, con richiamo alla decisione del TF del 6

luglio 2004 4C.198/2004, pubblicata in: Droit du bail 2005 p. 13). La legittimazione

passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto

valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale

ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di

merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti ed

accertati. Determinare la legittimazione passiva di una parte significa

stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una

determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; decisione

del TF del 2 giugno 2003 5C.243/2002; II CCA 25 ottobre 2005, inc. n.

12.2005.137). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti

dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione

passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al

quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11

gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, 7 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29).

7. In

base alla legge, vi è rappresentanza diretta ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 e 2 CO

quando il rappresentante agisce in nome del rappresentato e, cumulativamente,

quando esiste una procura del rappresentato al rappresentante. Agire in nome

del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la

controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in

sé stesso gli effetti del negozio giuridico. Ciò può avvenire in modo

esplicito, per il tramite di una comunicazione diretta, oppure quando la

volontà di agire come rappresentante è desumibile dalle circostanze o dovrebbe

esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l'effetto della

rappresentanza si verifica ugualmente. Se questo sia il caso dev'essere

giudicato in base al comportamento del rappresentante e della controparte

contrattuale e secondo il principio dell'affidamento, badando in particolare a

ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione

(art. 32 cpv. 2 CO; art. 18 CO; DTF 90 II 289 consid. 1b; Zäch, Berner Kommentar, N. 45 ad art.

32 CO).

Conformemente

all’art. 8 CC, l’onere della prova in ordine all’esistenza di una rappresentanza

diretta incombe alla parte che intende prevalersi degli effetti dell’art. 32

CO, per cui nelle cause - come quella in esame - promosse dal terzo contro il

rappresentante, spetta a quest’ultimo l’onere di provare di aver concluso il

contratto in nome del rappresentato e non in nome proprio (Zäch, op. cit., N. 185 ad art. 32 CO; Watter,

Basler Kommentar, 3ª ed., N.

34 ad art. 32 CO; Kummer, Berner

Kommentar, N. 229 seg. ad art. 8 CC;

Bucher, Schweizerisches OR, Allgemeiner Teil, 2ª ed., p. 646 seg.; Engel, Traité des obligations en droit

suisse, 2ª ed., p. 386; Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 60 ad art. 183; SJZ 1986 p. 230; decisione del TF del 20 agosto

2004 4C.154/2004 consid. 2.2.2; II CCA 22 dicembre 1993 inc.

88/93, 4 agosto 2005 inc. n. 12.2004.75, 2 novembre 2005 inc. n. 12.2005.60, 5

maggio 2006 inc. n. 12.2006.95, 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174).

7.1 Nel

caso di specie il Pretore, esprimendosi dapprima in merito al conferimento di

una procura al convenuto, ha ritenuto che la stessa fosse senz’altro data, visto

e considerato che quest’ultimo ed i proprietari dell’immobile avevano a suo

tempo sottoscritto il contratto di cui al doc. 2, il quale prevedeva

espressamente, al punto 4.1, la facoltà di rappresentanza dei committenti nei

confronti degli artigiani e fornitori. In questa sede l’attrice non contesta

che la clausola contrattuale evocata dal giudice di prime cure non possa essere

intesa in tal senso - tant’è che G__________ A__________, sentita in sede

testimoniale, ha riferito di aver stupidamente conferito eccessiva libertà di

manovra al convenuto (p. 5) - ma ritiene che il contratto in questione, che per

altro poteva benissimo configurare un contratto di appalto generale, non poteva

esserle opposto non essendo stato portato a sua conoscenza. Le censure sono

infondate. Il fatto che il contratto non sia mai stato portato a conoscenza

dell’attrice non toglie in effetti validità alla procura in esso contenuta.

Quanto all’altra tesi, secondo cui il contratto in questione potrebbe benissimo

configurare un contratto di appalto generale, la stessa, oltre che irricevibile

- siccome formulata per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1

lett. b CPC) -, è del tutto inconsistente, atteso che dal tenore del contratto,

ed in particolare dal suo punto 1, si evince chiaramente che il convenuto

avrebbe dovuto occuparsi di tutt’altre prestazioni e meglio solo della

progettazione e della direzione lavori della ristrutturazione. Per il resto,

poco importa se i proprietari dell’immobile abbiano riferito di non essere a

conoscenza dell’incarico che il convenuto aveva conferito all’attrice (cfr. le

testimonianze di R__________ e G__________ A__________).

7.2 L’attrice,

riferendosi al secondo requisito per l’applicazione dell’art. 32 CO, ritiene in

ogni caso che non sarebbe stato dimostrato che essa nelle particolari

circostanze dovesse sapere che il convenuto agiva per conto dei proprietari ed

al contrario vari indizi facevano ritenere che costui avesse agito a titolo

personale. Non è così. Innanzitutto si osserva che le circostanze che, a suo

dire, permetterebbero di concludere in tal senso sono perlopiù irricevibili ai

sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (si pensi al fatto che il teste B__________

__________ abbia dichiarato di non essere sicuro se durante il colloquio in cui

era stato conferito l’incarico fosse emerso in maniera esplicita il nome della

famiglia committente, al fatto che il convenuto avesse esplicitamente vietato

all’attrice di prendere contatto con i proprietari, al fatto che il convenuto

non avesse eccepito l’offerta e la fattura a lui intestate chiedendone la reintestazione,

o ancora al fatto che i capitolati fossero stati allestiti in lingua tedesca e

l’offerta in italiano) e comunque prive di rilevanza (si pensi al fatto che l’incarico

sia stato conferito direttamente dal convenuto e non dai proprietari, al fatto

che il teste B__________ __________ abbia dichiarato di non essere sicuro se

durante il già citato colloquio fosse emerso il nome della famiglia committente,

al fatto che l’attrice non avesse avuto alcun contatto diretto con i

proprietari, al fatto che i capitolati allestiti non dovessero riportare alcuna

indicazione riferita alla ditta attrice, al fatto che il convenuto non avesse

eccepito l’offerta a lui intestata chiedendone la reintestazione, o ancora al

fatto che i capitolati fossero stati allestiti in lingua tedesca e l’offerta in

italiano), non provate (si pensi al fatto che il convenuto avesse vietato all’attrice

di prendere contatto con i proprietari e di riportare sui capitolati

indicazioni riferite alla ditta attrice), o addirittura smentite

dall’istruttoria (si pensi al fatto, contraddetto dal doc. H e 5 [ove il convenuto aveva evocato l’esigenza di vistare la fattura,

prima di trasmetterla ai clienti per il pagamento], che

il convenuto non avesse eccepito la fattura a lui intestata ed al fatto,

contraddetto dai doc. 7, che il convenuto non avesse eccepito la sua qualità di

debitore già nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione dal che la

tardività dell’eccezione). Per il resto, l’attrice, pur avendo contestato, perlopiù

in modo generico, alcune delle circostanze che a detta del Pretore imponevano

di concludere contrariamente alla sua tesi, non ha però messo in discussione

gli accertamenti, ritenuti rilevanti dal primo giudice, secondo cui essa era stata

informata che il convenuto lavorava “per una famiglia d’oltralpe” e soprattutto

quello secondo cui nel capitolato d’appalto di cui al doc. B lei stessa -

ovviamente così informata in precedenza - aveva indicato quale committente dei

futuri lavori la “Fam. A__________ __________ K__________”, circostanze, queste,

che di per sé giustificavano e giustificano di negare al convenuto la

legittimazione passiva. Ma, a prescindere da quanto precede, tale conclusione

si sarebbe imposta anche per un’altra ragione. Nel settore della costruzione esiste

in effetti una presunzione naturale che un architetto, specialmente se incaricato

della progettazione e della direzione dei lavori, agisca in nome altrui (Schwager, Die Vollmacht des

Architekten, in: Gauch/Tercier,

Le droit de l’architecte, 3ª

ed., n. 799) e, allorché questi si rivolge o fa un’ordinazione all’indirizzo di

un imprenditore, si deve pertanto inferire, fatte salve circostanze o indizi

contrari, in concreto - come detto - inesistenti, che egli agisca come

mandatario, il cui comportamento è opponibile direttamente al mandante come se

fosse il proprio (SJ 1988 26 consid. 2; decisione del TF del 15 maggio 2000

4C.57/1999 consid. 4; II CCA 30 agosto 2006 inc. n. 12.2005.170).

8. Ne

discende la reiezione del gravame, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese

e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore

litigioso di fr. 13'975.-, seguono la soccombenza (art. 148

CPC).

Per

i quali motivi,

richiamati

gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 23 agosto 2007 di AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.-

b)

spese fr. 50.-

Totale fr.

400.

-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 600.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un

valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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