12.2007.175
Appalto - norme SIA 118 - difetti
17 settembre 2008Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2007.175
Data decisione, Autorità:
17.09.2008, IICCA
Titolo:
Appalto - norme SIA 118 - difetti
GARANZIA PER DIFETTI
VERIFICA DEI DIFETTI
art. 367 CO
art. 368 CO
art. 370 CO
Incarto n.
12.2007.175
Lugano
17 settembre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.295
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 13
maggio 2004 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 13'507.70
oltre interessi;
domanda
avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 5 luglio 2007 ha integralmente accolto;
appellante
il convenuto con atto di appello 27 agosto 2007, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 16 ottobre 2007 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
contratto 14 maggio 2001 (doc. 2), retto dalla norma SIA 118, AP 1 ha commissionato
a AO 1 l’esecuzione di varie opere da parchettista nella sua nuova casa unifamiliare
a __________ per un importo di fr. 33'507.70, ritenuto che in base al
capitolato d’appalto (doc. B) l’appaltatore avrebbe in particolare dovuto fornire
e posare listoni di legno Doussié Africa massiccio immaschiato di prima scelta.
2. Eseguiti
Fatti
i lavori, nell’agosto 2001 il committente ha lamentato la presenza di striature
bianche su alcuni dei listoni posati, chiedendo che fosse ovviato all’inconveniente.
Il 23 agosto, nell’ambito di un sopralluogo esperito anche in presenza della direzione
dei lavori, lo studio d’architettura __________, l’appaltatore, preso atto della
situazione, ha contattato telefonicamente il suo fornitore, il quale ha
riferito che le macchie sarebbero sparite nel giro di qualche mese. Il 17
settembre (doc. C) l’appaltatore ha trasmesso la fattura finale chiedendo il pagamento
del saldo di fr. 13'507.70, già dedotto l’acconto di fr. 20'000.- nel frattempo
versato, fattura che è poi stata preavvisata favorevolmente dalla direzione dei
lavori (doc. D). Le striature non essendo nel frattempo scomparse, il 14
novembre (doc. E) la direzione dei lavori ha comunicato all’appaltatore di
voler pazientare per altri due mesi il saldo della fattura. Dopo l’invio infruttuoso
di due richiami di pagamento, il 18 febbraio (doc. F) e il 28 marzo 2002 (doc.
G), l’appaltatore, ritirata un’offerta di riparazione del difetto (cfr. doc. 3),
il 27 settembre (doc. H), al fine di risolvere la questione, ha proposto alla controparte
di liquidare la pendenza con un pagamento a saldo di fr. 10'800.-, proposta che
la committenza ha però rifiutato l’11 novembre (doc. L), dicendosi disposta a
versare solo fr. 577.-, soluzione questa che non ha però trovato l’accordo
della controparte (doc. I), pronta ad accontentarsi di un pagamento di fr.
10'500.-, eventualità a sua volta respinta dal committente, che il 29 novembre
(doc. M) ha infine comunicato, optando per la riduzione della mercede, di non
ritenersi più debitore di alcun importo. Nonostante l’allestimento da parte
dell’arch. A__________ __________, il 24 febbraio 2004, di una perizia tecnica
in merito alla natura delle striature (doc. N1), le parti non sono riuscite a
risolvere consensualmente la vertenza. Di qui la presente causa.
3. Con
la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di
fr. 13'507.70 oltre interessi, rilevando che la posa del parquet era avvenuta a
regola d’arte e che le striature biancastre apparse su alcuni listoni erano insite
nel tipo di legno scelto e non erano costitutive di un difetto.
Di
diverso parere il convenuto, il quale ha evidenziato come i lavori eseguiti
fossero difettosi, il legno contenente le striature riscontrate non potendo
essere considerato di prima scelta. Dalla somma pretesa dalla controparte
andavano pertanto dedotti - come meglio precisato in sede conclusionale - il
costo per l’eliminazione del difetto (fr. 7'000.-), il deprezzamento del parquet
a seguito della necessità di una seconda lamatura (fr. 8'377.-), i costi per lo
sgombero del mobilio presente nei locali (fr. 4'000.-) e le spese per il
soggiorno in albergo per lui ed il figlio, entrambi asmatici, durante la
settimana occorrente per effettuare i lavori (fr. 3'000.-), sicché nulla era
più dovuto all’attrice.
4. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione, rilevando in sostanza
che il materiale posato non fosse difettoso: dalle perizie assunte agli atti era
in effetti risultato che le striature biancastre riscontrate nei listoni del
parquet erano da attribuire alla natura stessa del legno, la qualità scelta dal
convenuto essendo un tipo particolare di legno che per sua natura endogena
poteva appunto generare simili striature, poco importando se le stesse fossero
causate da fenomeni organici o minerali. L’esito della causa permetteva di
lasciare indecisa la questione della tempestività della notifica del difetto.
5. Con
l’appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione. A suo dire, la difettosità del
legno posato, tempestivamente notificata, non dipendeva assolutamente dalla
natura intrinseca o estrinseca delle striature biancastre riscontrate, ma dalla
sua conformità con le norme emanate in materia che, per un legno Doussié Africa
di prima scelta, tolleravano unicamente leggere tracce di scolorimento
naturale, dette “linee minerali”. Ora, dato che la perizia di cui al doc. N1 aveva
accertato che le striature biancastre erano del materiale organico ed anche il
superperito giudiziario aveva stabilito che le stesse erano dovute alla
presenza nel legno di materiale per la maggior parte organico, si doveva
concludere per la difettosità del legno posato, tanto più che nel dubbio andava
deciso a sfavore della controparte, cui incombeva l’onere della prova in merito
alla conformità delle striature con la qualità di prima scelta offerta. Di qui
il buon fondamento delle pretese compensatorie da lui formulate, che di fatto
azzeravano il credito a favore dell’attrice.
6. Delle
osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. A
questo stadio della lite è ormai pacifico che tra le
parti sia venuto in essere un contratto di appalto retto, specialmente in punto
alla responsabilità per difetti (cfr. doc. 2 art. 8), dalle norme SIA 118. In
base a questo regolamento, per quanto qui interessa, l’imprenditore è di
principio responsabile dell’esecuzione senza difetti dell’opera (art. 165 cpv.
1), ritenuto che per difetto - come stabilito dall’art. 368 CO, al quale la
normativa SIA rinvia (Gauch, Der
Werkvertrag, 4ª ed., n. 2648
segg.) - s’intende la sua difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente,
così che deve essere ritenuta difettosa l’opera che presenta caratteristiche
non previste dalle parti o che, al contrario, è priva di determinate
peculiarità che erano state oggetto di accordo tra di esse o che il committente
in buona fede poteva lecitamente attendersi come incluse nell’opera appaltata
(art. 166 cpv. 1 e 2). Salvo disposizione contraria, il
periodo di garanzia per i difetti dura due anni, decorrenti dal giorno del
collaudo dell’opera (art. 172), ritenuto che durante il periodo di garanzia, il
committente - in deroga alle disposizioni di legge (art. 367 e 370 CO) - ha il
diritto di far valere in ogni momento il diritto derivante dall’accertamento
dei difetti (art. 173 cpv. 1). L’onere della prova circa la tempestività della
notifica dei difetti incombe al committente ai sensi dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, 5ª ed., p. 270). L’imprenditore
è responsabile per tutti i difetti segnalati dal committente durante il periodo
di garanzia (art. 174 cpv. 1) e, in caso di contestazione, spetta
all’imprenditore provare che il difetto segnalato non costituisce una
difformità del contratto (art. 174 cpv. 3; II CCA 10 settembre 2002 inc. n.
12.2001.192, 3 febbraio 2005 inc. n. 12.2003.110; Rep. 1997 p. 198 consid. 3.4.; BR 1993 n.
215, p. 103; Gauch, op. cit., n.
2696; Gauch, Kommentar zur
SIA-Norm 118, Art. 157-190, n. 8 ad art. 174) e ciò in deroga ai principi
generali per i quali compete al committente provare l’esistenza di un difetto (Gauch, op. cit., n. 1507 segg.; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª ed., n. 4104; Chaix, Commentaire Romand, CO I, n. 74 all’art. 368). Per ogni difetto tempestivamente segnalato e riscontrato, il
committente può far valere dapprima unicamente il diritto all’eliminazione del
danno da parte dell’imprenditore entro un termine conveniente, ritenuto che se
entro tale termine costui non elimina i difetti, il committente ha il diritto
di esigere le migliorie dell’opera, una riduzione del prezzo corrispondente al
minor valore dell’opera oppure, a determinate condizioni, di recedere dal
contratto (art. 169 cpv. 1).
8. Nel
caso di specie, prima di esaminare se le striature biancastre riscontrate nel
parquet posato dall’attrice costituiscano effettivamente dei difetti, occorre
evadere la questione, lasciata indecisa nella sentenza pretorile, circa la tempestività
della notifica di quei presunti difetti. Il quesito va senz’altro risolto
affermativamente. Dalla documentazione versata agli atti e dalle testimonianze assunte
è in effetti risultato che il convenuto ha contestato la difettosità dell’opera
già sin dall’agosto 2001 (teste __________ e interrogatorio formale __________),
reiterando poi le sue lamentele nel novembre di quell’anno (doc. E) e ancora
l’anno successivo (doc. L, M, cfr. pure doc. 3 e H). In tali circostanze è
incontestabile che egli abbia ossequiato il termine biennale di garanzia di cui
all’art. 173 SIA 118, durante il quale - come detto al considerando precedente -
costui può far valere in ogni momento il diritto derivante dall’accertamento dei
difetti.
9. Più
complicato è invece stabilire se le striature biancastre riscontrate costituiscano
effettivamente dei difetti. A questo proposito, è senz’altro a ragione che il
convenuto ha evidenziato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, la
difettosità del legno posato non poteva essere fatta dipendere dalla natura
intrinseca o estrinseca delle striature, ma dalla sua conformità con le norme svizzere
emanate in materia (doc. 10), le quali, al pari di quelle europee (doc. 4;
mentre il doc. O, d’ignota provenienza, è invece irrilevante), per “altri legni
di latifoglie”, categoria alla quale appartiene pacificamente il legno Doussié
Africa, consentivano unicamente, per materiale di prima scelta, leggere tracce
di scolorimento naturale definite “linee minerali” (cfr. art. 5.2.2.9 doc. 10 e
5.2.2.9 doc. 4). Altrettanto a ragione egli ha quindi rilevato che in base
all’art. 174 cpv. 3 SIA 118 spettava all’attrice dimostrare che quelle
striature non fossero costitutive di un difetto, fermo restando che, in assenza
di ulteriori elementi, non pretesi né dimostrati, si doveva concludere che la
denominazione “linee minerali” utilizzata nelle norme presupponeva che il materiale
presente nelle venature del legno fosse costituito da semplici depositi minerali
oppure, ammesso ma non concesso che nelle stesse fosse possibile anche la
presenza di materiale organico, che si trattasse comunque di depositi
prevalentemente minerali. Ora, alla luce delle risultanze istruttorie, si deve
concordare con il convenuto che la controparte non è stata in grado di recare
tale prova e che al contrario, da quanto si è potuto evincere, in particolare
dai referti peritali versati agli atti, è semmai risultato il contrario, ovvero
che il materiale riscontrato fosse perlopiù di carattere organico. Il perito
(di parte) arch. A__________ __________, basandosi sulle analisi allestite dal
Laboratorio Tecnico __________, ha in effetti accertato che il materiale di
colorazione biancastra presente nelle venature del legno analizzato era di
natura organica, molto probabilmente da mettere in relazione con essudati del
legno stesso o con il processo della sua lavorazione (doc. N1). Ad analoga
conclusione è pervenuto anche il superperito giudiziario H__________ __________,
il quale ha stabilito che il materiale che dava luogo alla colorazione
biancastra era in parte organico e in parte minerale (superperizia p. 5), aggiungendo
in seguito, pur non potendo essere più preciso, che la parte minerale
rappresentava meno del 25% del totale (complemento superperizia p. 2). Quanto
al perito giudiziario Ad__________ __________, è vero che egli aveva concluso
che il legno posato corrispondeva a listoni di Doussié Africa di prima scelta
(complemento perizia p. 1); è però altrettanto vero che questi l’aveva fatto
ritenendo, senza però aver effettuato alcun esame tecnico per il quale si è
dichiarato incompetente (complemento perizia p. 2), che le striature biancastre
fossero delle concrezioni minerali (perizia p. 2), rilevando poi, contraddittoriamente
- ciò che aveva indotto il primo giudice proprio a far allestire la
superperizia (cfr. decisione 28 febbraio 2006) - che le colorazioni biancastre
erano “di natura organica e meglio delle concrezioni minerali” (perizia p. 2). In
definitiva, dovendosi ritenere che il materiale contenuto nelle venature del
legno posato è perlopiù di carattere organico e quindi non può essere annoverato
tra le “linee minerali” consentite nel legname di prima scelta, si deve
concludere per la sua difettosità, tanto più che, nel dubbio, andava deciso a
sfavore dell’attrice, gravata dell’onere della prova.
10. Ammessa
con ciò la difettosità dell’opera e la tempestività della notifica dei difetti,
resta ora da esaminare in che misura il convenuto possa trattenere il saldo
della mercede di fr. 13'507.50, ovvero se e in quale misura siano fondate le sue
pretese compensatorie per l’eliminazione del difetto (fr. 7'000.-), per il
deprezzamento del parquet a seguito della necessità di una seconda lamatura
(fr. 8'377.-), per lo sgombero del mobilio presente nei locali (fr. 4'000.-) e
per il soggiorno in albergo per lui ed il figlio, durante la settimana
occorrente per effettuare i lavori (fr. 3'000.-).
L’istruttoria
di causa ha permesso di accertare che i listoni che presentavano striature
biancastre erano localizzati in 3 locali, in quello a sinistra e a destra al
piano entrata e nel salotto al piano inferiore (perizia p. 2) e che i più
evidenti, quelli della cui difettosità il convenuto si era prevalso (cfr.
appello p. 3), erano circa una trentina (perizia p. 2). Ritenuto che le tavole
avevano una larghezza variabile tra i 6 e i 9 cm e una lunghezza tra i 50 e i
120 cm (doc. B), ben si può ritenere che quelle difettose interessassero
all’incirca 2 mq sui 203 mq posati (doc. B). Secondo il perito giudiziario (perizia
p. 2 e complemento perizia p. 1), i difetti riscontrati potevano essere eliminati
con due diverse modalità d’intervento: la prima, che comportava una spesa di
circa fr. 2'000.- e aveva il vantaggio di non dover svuotare completamente i
locali nonché di mantenere l’agibilità degli stessi, prevedeva la sostituzione
delle tavole difettose e la successiva lamatura e laccatura delle tavole nuove
(rappezzo); la seconda, il cui costo era quantificabile in circa fr. 6-7'000.-
ed era più invasiva, prevedeva la sostituzione dei listoni difettati e
l’esecuzione di una lamatura completa del parquet, il che, ritenuto che un
pavimento con un strato di usura di 8 mm sopportava almeno 5 lamature,
comportava un deprezzamento del pavimento del 20%. In concreto la prima
modalità d’intervento potrebbe dunque comportare un costo di circa fr. 2'000.-,
a cui andrebbe aggiunta una spesa stabilita equitativamente in circa fr.
1'000.- per lo spostamento del mobilio all’interno dei 3 locali interessati dai
difetti, mentre sarebbe escluso, visti i pochi locali oggetto dei lavori, che
il convenuto e il figlio siano costretti ad assentarsi da casa, oltretutto in
un albergo di lusso (doc. 7), nella fase degli interventi; quanto alla seconda
soluzione proposta, la stessa, oltre ad una spesa di circa fr. 6'500.-, comporterebbe
un deprezzamento del parquet del 25% - siccome lo strato di usura era in realtà
di soli 7 mm (cfr. doc. 8) - limitatamente ai 3 locali oggetto dell’intervento,
con cioè una superficie interessata non superiore a metà di quella posata, per
una somma di circa fr. 4'000.-, a cui andrebbe aggiunto un costo stabilito
equitativamente in circa fr. 1'500.- per lo spostamento del mobilio all’interno
della casa ma al di fuori dei 3 locali interessati dai difetti, mentre anche in
questo caso sarebbe escluso che il convenuto e il figlio debbano soggiornare in
albergo durante i lavori. In merito alle due proposte, il perito giudiziario ha
tenuto a far rilevare che la seconda, diversamente dalla prima, in base alla
quale “il rappezzo potrà essere visibile” (complemento perizia p. 1),
permetterà sicuramente di risolvere il problema (complemento perizia p. 1). Questo
non significa però ancora che la prima, il cui costo complessivo è di fr.
3'000.-, non permetterà necessariamente di eliminare i difetti e debba con ciò
essere scartata a favore della seconda, il cui costo complessivo è di fr.
12'000.-. D’altro canto, però, nemmeno sarebbe giustificato fondarsi acriticamente
su quest’altro importo, anche perché tale somma, pari a quasi un terzo della
mercede fatturata, appare esorbitante se confrontata con l’interesse del convenuto
alla riparazione (DTF 111 II 173; Gauch, op. cit., n. 1749 segg, in particolare
n. 1757; II CCA 5 gennaio 1998 inc. n. 12.97.12, 4 settembre 2003 inc. n.
12.2002.162), specialmente poi se si tiene conto del fatto che il difetto è
essenzialmente di carattere estetico - il che di principio non deve comunque
andare a scapito del committente (II CCA 19 aprile 2000 inc. n. 12.1999.203, 4
settembre 2003 inc. n. 12.2002.162, 13 marzo 2006 inc. n. 12.2005.9, 8 febbraio
2007 inc. n. 12.2006.11, 28 settembre 2007 inc. n. 12.2006.172) - senza alcuna conseguenza
sulla resistenza a la funzionalità dell’opera (Gauch, op. cit., n.
1760), che il tipo di legno scelto avrebbe comunque consentito la presenza di
leggere linee minerali, che le tavole difettate sono circa l’1% del totale, che
non è oltretutto provato che il difetto sia presente sull’intera tavola ma solo
su parte di essa (cfr. fotografie allegate al doc. N1) sicché tale percentuale
andrebbe ulteriormente relativizzata, che dalle 3 sole fotografie versate agli
atti ed allegate al doc. N1 non risulta che il difetto, sia pure ritenuto non accettabile
dal convenuto (doc. L), sia particolarmente grave. Alla luce di quanto precede,
stante la natura puramente estetica del difetto, il minor valore può essere
stabilito facendo capo a prudente apprezzamento (art. 42 cpv. 2 CO; ICCTF 6
gennaio 1999 in re A. SA/K. consid. 6; II CCA 5 febbraio 2001 inc. n. 12.2000.129,
4 settembre 2003 inc. n. 12.2002.162, 13 marzo 2006 inc. n. 12.2005.9, 17
agosto 2006 inc. n. 12.2005.136; Gauch, op. cit., n. 1667). Viste le
particolarità dell’opera, nonché la natura e la gravità dei difetti come sopra evidenziati,
appare pertanto congruo, nel caso concreto, dedurre dalla mercede fr. 6'500.-
arrotondati, pari a circa il 20% del costo della prestazione fatturata (analoga
soluzione in: II CCA 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.136; mentre in II CCA 4 settembre
2003 inc. n. 12.2002.162 e 28 settembre 2007 inc. n. 12.2006.172, la mercede era
stata ridotta all’incirca in ragione di metà delle presumibili spese di
ripristino).
11. Ne
discende il parziale accoglimento del gravame nel senso che la petizione
dev’essere accolta limitatamente all’importo di fr. 7'007.70 oltre interessi.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate
su un valore litigioso di fr. 13'507.70, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
27 agosto 2007 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza
5 luglio 2007 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione è
parzialmente accolta. Di conseguenza AP 1 è condannato a versare a AO 1
l’importo di fr. 7'007.70 oltre interessi al 5% dal 18 febbraio 2002.
2. La
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 6'000.-, da anticipare così
come anticipate, sono caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate
le ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 600.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono caricate alle parti in ragione di metà
ciascuna, compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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