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Decisione

12.2007.175

Appalto - norme SIA 118 - difetti

17 settembre 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori, nell’agosto 2001 il committente ha lamentato la presenza di striature

bianche su alcuni dei listoni posati, chiedendo che fosse ovviato all’inconveniente.

Il 23 agosto, nell’ambito di un sopralluogo esperito anche in presenza della direzione

dei lavori, lo studio d’architettura __________, l’appaltatore, preso atto della

situazione, ha contattato telefonicamente il suo fornitore, il quale ha

riferito che le macchie sarebbero sparite nel giro di qualche mese. Il 17

settembre (doc. C) l’appaltatore ha trasmesso la fattura finale chiedendo il pagamento

del saldo di fr. 13'507.70, già dedotto l’acconto di fr. 20'000.- nel frattempo

versato, fattura che è poi stata preavvisata favorevolmente dalla direzione dei

lavori (doc. D). Le striature non essendo nel frattempo scomparse, il 14

novembre (doc. E) la direzione dei lavori ha comunicato all’appaltatore di

voler pazientare per altri due mesi il saldo della fattura. Dopo l’invio infruttuoso

di due richiami di pagamento, il 18 febbraio (doc. F) e il 28 marzo 2002 (doc.

G), l’appaltatore, ritirata un’offerta di riparazione del difetto (cfr. doc. 3),

il 27 settembre (doc. H), al fine di risolvere la questione, ha proposto alla controparte

di liquidare la pendenza con un pagamento a saldo di fr. 10'800.-, proposta che

la committenza ha però rifiutato l’11 novembre (doc. L), dicendosi disposta a

versare solo fr. 577.-, soluzione questa che non ha però trovato l’accordo

della controparte (doc. I), pronta ad accontentarsi di un pagamento di fr.

10'500.-, eventualità a sua volta respinta dal committente, che il 29 novembre

(doc. M) ha infine comunicato, optando per la riduzione della mercede, di non

ritenersi più debitore di alcun importo. Nonostante l’allestimento da parte

dell’arch. A__________ __________, il 24 febbraio 2004, di una perizia tecnica

in merito alla natura delle striature (doc. N1), le parti non sono riuscite a

risolvere consensualmente la vertenza. Di qui la presente causa.

3. Con

la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di

fr. 13'507.70 oltre interessi, rilevando che la posa del parquet era avvenuta a

regola d’arte e che le striature biancastre apparse su alcuni listoni erano insite

nel tipo di legno scelto e non erano costitutive di un difetto.

Di

diverso parere il convenuto, il quale ha evidenziato come i lavori eseguiti

fossero difettosi, il legno contenente le striature riscontrate non potendo

essere considerato di prima scelta. Dalla somma pretesa dalla controparte

andavano pertanto dedotti - come meglio precisato in sede conclusionale - il

costo per l’eliminazione del difetto (fr. 7'000.-), il deprezzamento del parquet

a seguito della necessità di una seconda lamatura (fr. 8'377.-), i costi per lo

sgombero del mobilio presente nei locali (fr. 4'000.-) e le spese per il

soggiorno in albergo per lui ed il figlio, entrambi asmatici, durante la

settimana occorrente per effettuare i lavori (fr. 3'000.-), sicché nulla era

più dovuto all’attrice.

4. Il

Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione, rilevando in sostanza

che il materiale posato non fosse difettoso: dalle perizie assunte agli atti era

in effetti risultato che le striature biancastre riscontrate nei listoni del

parquet erano da attribuire alla natura stessa del legno, la qualità scelta dal

convenuto essendo un tipo particolare di legno che per sua natura endogena

poteva appunto generare simili striature, poco importando se le stesse fossero

causate da fenomeni organici o minerali. L’esito della causa permetteva di

lasciare indecisa la questione della tempestività della notifica del difetto.

5. Con

l’appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione. A suo dire, la difettosità del

legno posato, tempestivamente notificata, non dipendeva assolutamente dalla

natura intrinseca o estrinseca delle striature biancastre riscontrate, ma dalla

sua conformità con le norme emanate in materia che, per un legno Doussié Africa

di prima scelta, tolleravano unicamente leggere tracce di scolorimento

naturale, dette “linee minerali”. Ora, dato che la perizia di cui al doc. N1 aveva

accertato che le striature biancastre erano del materiale organico ed anche il

superperito giudiziario aveva stabilito che le stesse erano dovute alla

presenza nel legno di materiale per la maggior parte organico, si doveva

concludere per la difettosità del legno posato, tanto più che nel dubbio andava

deciso a sfavore della controparte, cui incombeva l’onere della prova in merito

alla conformità delle striature con la qualità di prima scelta offerta. Di qui

il buon fondamento delle pretese compensatorie da lui formulate, che di fatto

azzeravano il credito a favore dell’attrice.

6. Delle

osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per

quanto necessario, nei prossimi considerandi.

7. A

questo stadio della lite è ormai pacifico che tra le

parti sia venuto in essere un contratto di appalto retto, specialmente in punto

alla responsabilità per difetti (cfr. doc. 2 art. 8), dalle norme SIA 118. In

base a questo regolamento, per quanto qui interessa, l’imprenditore è di

principio responsabile dell’esecuzione senza difetti dell’opera (art. 165 cpv.

1), ritenuto che per difetto - come stabilito dall’art. 368 CO, al quale la

normativa SIA rinvia (Gauch, Der

Werkvertrag, 4ª ed., n. 2648

segg.) - s’intende la sua difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente,

così che deve essere ritenuta difettosa l’opera che presenta caratteristiche

non previste dalle parti o che, al contrario, è priva di determinate

peculiarità che erano state oggetto di accordo tra di esse o che il committente

in buona fede poteva lecitamente attendersi come incluse nell’opera appaltata

(art. 166 cpv. 1 e 2). Salvo disposizione contraria, il

periodo di garanzia per i difetti dura due anni, decorrenti dal giorno del

collaudo dell’opera (art. 172), ritenuto che durante il periodo di garanzia, il

committente - in deroga alle disposizioni di legge (art. 367 e 370 CO) - ha il

diritto di far valere in ogni momento il diritto derivante dall’accertamento

dei difetti (art. 173 cpv. 1). L’onere della prova circa la tempestività della

notifica dei difetti incombe al committente ai sensi dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, 5ª ed., p. 270). L’imprenditore

è responsabile per tutti i difetti segnalati dal committente durante il periodo

di garanzia (art. 174 cpv. 1) e, in caso di contestazione, spetta

all’imprenditore provare che il difetto segnalato non costituisce una

difformità del contratto (art. 174 cpv. 3; II CCA 10 settembre 2002 inc. n.

12.2001.192, 3 febbraio 2005 inc. n. 12.2003.110; Rep. 1997 p. 198 consid. 3.4.; BR 1993 n.

215, p. 103; Gauch, op. cit., n.

2696; Gauch, Kommentar zur

SIA-Norm 118, Art. 157-190, n. 8 ad art. 174) e ciò in deroga ai principi

generali per i quali compete al committente provare l’esistenza di un difetto (Gauch, op. cit., n. 1507 segg.; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª ed., n. 4104; Chaix, Commentaire Romand, CO I, n. 74 all’art. 368). Per ogni difetto tempestivamente segnalato e riscontrato, il

committente può far valere dapprima unicamente il diritto all’eliminazione del

danno da parte dell’imprenditore entro un termine conveniente, ritenuto che se

entro tale termine costui non elimina i difetti, il committente ha il diritto

di esigere le migliorie dell’opera, una riduzione del prezzo corrispondente al

minor valore dell’opera oppure, a determinate condizioni, di recedere dal

contratto (art. 169 cpv. 1).

8. Nel

caso di specie, prima di esaminare se le striature biancastre riscontrate nel

parquet posato dall’attrice costituiscano effettivamente dei difetti, occorre

evadere la questione, lasciata indecisa nella sentenza pretorile, circa la tempestività

della notifica di quei presunti difetti. Il quesito va senz’altro risolto

affermativamente. Dalla documentazione versata agli atti e dalle testimonianze assunte

è in effetti risultato che il convenuto ha contestato la difettosità dell’opera

già sin dall’agosto 2001 (teste __________ e interrogatorio formale __________),

reiterando poi le sue lamentele nel novembre di quell’anno (doc. E) e ancora

l’anno successivo (doc. L, M, cfr. pure doc. 3 e H). In tali circostanze è

incontestabile che egli abbia ossequiato il termine biennale di garanzia di cui

all’art. 173 SIA 118, durante il quale - come detto al considerando precedente -

costui può far valere in ogni momento il diritto derivante dall’accertamento dei

difetti.

9. Più

complicato è invece stabilire se le striature biancastre riscontrate costituiscano

effettivamente dei difetti. A questo proposito, è senz’altro a ragione che il

convenuto ha evidenziato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, la

difettosità del legno posato non poteva essere fatta dipendere dalla natura

intrinseca o estrinseca delle striature, ma dalla sua conformità con le norme svizzere

emanate in materia (doc. 10), le quali, al pari di quelle europee (doc. 4;

mentre il doc. O, d’ignota provenienza, è invece irrilevante), per “altri legni

di latifoglie”, categoria alla quale appartiene pacificamente il legno Doussié

Africa, consentivano unicamente, per materiale di prima scelta, leggere tracce

di scolorimento naturale definite “linee minerali” (cfr. art. 5.2.2.9 doc. 10 e

5.2.2.9 doc. 4). Altrettanto a ragione egli ha quindi rilevato che in base

all’art. 174 cpv. 3 SIA 118 spettava all’attrice dimostrare che quelle

striature non fossero costitutive di un difetto, fermo restando che, in assenza

di ulteriori elementi, non pretesi né dimostrati, si doveva concludere che la

denominazione “linee minerali” utilizzata nelle norme presupponeva che il materiale

presente nelle venature del legno fosse costituito da semplici depositi minerali

oppure, ammesso ma non concesso che nelle stesse fosse possibile anche la

presenza di materiale organico, che si trattasse comunque di depositi

prevalentemente minerali. Ora, alla luce delle risultanze istruttorie, si deve

concordare con il convenuto che la controparte non è stata in grado di recare

tale prova e che al contrario, da quanto si è potuto evincere, in particolare

dai referti peritali versati agli atti, è semmai risultato il contrario, ovvero

che il materiale riscontrato fosse perlopiù di carattere organico. Il perito

(di parte) arch. A__________ __________, basandosi sulle analisi allestite dal

Laboratorio Tecnico __________, ha in effetti accertato che il materiale di

colorazione biancastra presente nelle venature del legno analizzato era di

natura organica, molto probabilmente da mettere in relazione con essudati del

legno stesso o con il processo della sua lavorazione (doc. N1). Ad analoga

conclusione è pervenuto anche il superperito giudiziario H__________ __________,

il quale ha stabilito che il materiale che dava luogo alla colorazione

biancastra era in parte organico e in parte minerale (superperizia p. 5), aggiungendo

in seguito, pur non potendo essere più preciso, che la parte minerale

rappresentava meno del 25% del totale (complemento superperizia p. 2). Quanto

al perito giudiziario Ad__________ __________, è vero che egli aveva concluso

che il legno posato corrispondeva a listoni di Doussié Africa di prima scelta

(complemento perizia p. 1); è però altrettanto vero che questi l’aveva fatto

ritenendo, senza però aver effettuato alcun esame tecnico per il quale si è

dichiarato incompetente (complemento perizia p. 2), che le striature biancastre

fossero delle concrezioni minerali (perizia p. 2), rilevando poi, contraddittoriamente

- ciò che aveva indotto il primo giudice proprio a far allestire la

superperizia (cfr. decisione 28 febbraio 2006) - che le colorazioni biancastre

erano “di natura organica e meglio delle concrezioni minerali” (perizia p. 2). In

definitiva, dovendosi ritenere che il materiale contenuto nelle venature del

legno posato è perlopiù di carattere organico e quindi non può essere annoverato

tra le “linee minerali” consentite nel legname di prima scelta, si deve

concludere per la sua difettosità, tanto più che, nel dubbio, andava deciso a

sfavore dell’attrice, gravata dell’onere della prova.

10. Ammessa

con ciò la difettosità dell’opera e la tempestività della notifica dei difetti,

resta ora da esaminare in che misura il convenuto possa trattenere il saldo

della mercede di fr. 13'507.50, ovvero se e in quale misura siano fondate le sue

pretese compensatorie per l’eliminazione del difetto (fr. 7'000.-), per il

deprezzamento del parquet a seguito della necessità di una seconda lamatura

(fr. 8'377.-), per lo sgombero del mobilio presente nei locali (fr. 4'000.-) e

per il soggiorno in albergo per lui ed il figlio, durante la settimana

occorrente per effettuare i lavori (fr. 3'000.-).

L’istruttoria

di causa ha permesso di accertare che i listoni che presentavano striature

biancastre erano localizzati in 3 locali, in quello a sinistra e a destra al

piano entrata e nel salotto al piano inferiore (perizia p. 2) e che i più

evidenti, quelli della cui difettosità il convenuto si era prevalso (cfr.

appello p. 3), erano circa una trentina (perizia p. 2). Ritenuto che le tavole

avevano una larghezza variabile tra i 6 e i 9 cm e una lunghezza tra i 50 e i

120 cm (doc. B), ben si può ritenere che quelle difettose interessassero

all’incirca 2 mq sui 203 mq posati (doc. B). Secondo il perito giudiziario (perizia

p. 2 e complemento perizia p. 1), i difetti riscontrati potevano essere eliminati

con due diverse modalità d’intervento: la prima, che comportava una spesa di

circa fr. 2'000.- e aveva il vantaggio di non dover svuotare completamente i

locali nonché di mantenere l’agibilità degli stessi, prevedeva la sostituzione

delle tavole difettose e la successiva lamatura e laccatura delle tavole nuove

(rappezzo); la seconda, il cui costo era quantificabile in circa fr. 6-7'000.-

ed era più invasiva, prevedeva la sostituzione dei listoni difettati e

l’esecuzione di una lamatura completa del parquet, il che, ritenuto che un

pavimento con un strato di usura di 8 mm sopportava almeno 5 lamature,

comportava un deprezzamento del pavimento del 20%. In concreto la prima

modalità d’intervento potrebbe dunque comportare un costo di circa fr. 2'000.-,

a cui andrebbe aggiunta una spesa stabilita equitativamente in circa fr.

1'000.- per lo spostamento del mobilio all’interno dei 3 locali interessati dai

difetti, mentre sarebbe escluso, visti i pochi locali oggetto dei lavori, che

il convenuto e il figlio siano costretti ad assentarsi da casa, oltretutto in

un albergo di lusso (doc. 7), nella fase degli interventi; quanto alla seconda

soluzione proposta, la stessa, oltre ad una spesa di circa fr. 6'500.-, comporterebbe

un deprezzamento del parquet del 25% - siccome lo strato di usura era in realtà

di soli 7 mm (cfr. doc. 8) - limitatamente ai 3 locali oggetto dell’intervento,

con cioè una superficie interessata non superiore a metà di quella posata, per

una somma di circa fr. 4'000.-, a cui andrebbe aggiunto un costo stabilito

equitativamente in circa fr. 1'500.- per lo spostamento del mobilio all’interno

della casa ma al di fuori dei 3 locali interessati dai difetti, mentre anche in

questo caso sarebbe escluso che il convenuto e il figlio debbano soggiornare in

albergo durante i lavori. In merito alle due proposte, il perito giudiziario ha

tenuto a far rilevare che la seconda, diversamente dalla prima, in base alla

quale “il rappezzo potrà essere visibile” (complemento perizia p. 1),

permetterà sicuramente di risolvere il problema (complemento perizia p. 1). Questo

non significa però ancora che la prima, il cui costo complessivo è di fr.

3'000.-, non permetterà necessariamente di eliminare i difetti e debba con ciò

essere scartata a favore della seconda, il cui costo complessivo è di fr.

12'000.-. D’altro canto, però, nemmeno sarebbe giustificato fondarsi acriticamente

su quest’altro importo, anche perché tale somma, pari a quasi un terzo della

mercede fatturata, appare esorbitante se confrontata con l’interesse del convenuto

alla riparazione (DTF 111 II 173; Gauch, op. cit., n. 1749 segg, in particolare

n. 1757; II CCA 5 gennaio 1998 inc. n. 12.97.12, 4 settembre 2003 inc. n.

12.2002.162), specialmente poi se si tiene conto del fatto che il difetto è

essenzialmente di carattere estetico - il che di principio non deve comunque

andare a scapito del committente (II CCA 19 aprile 2000 inc. n. 12.1999.203, 4

settembre 2003 inc. n. 12.2002.162, 13 marzo 2006 inc. n. 12.2005.9, 8 febbraio

2007 inc. n. 12.2006.11, 28 settembre 2007 inc. n. 12.2006.172) - senza alcuna conseguenza

sulla resistenza a la funzionalità dell’opera (Gauch, op. cit., n.

1760), che il tipo di legno scelto avrebbe comunque consentito la presenza di

leggere linee minerali, che le tavole difettate sono circa l’1% del totale, che

non è oltretutto provato che il difetto sia presente sull’intera tavola ma solo

su parte di essa (cfr. fotografie allegate al doc. N1) sicché tale percentuale

andrebbe ulteriormente relativizzata, che dalle 3 sole fotografie versate agli

atti ed allegate al doc. N1 non risulta che il difetto, sia pure ritenuto non accettabile

dal convenuto (doc. L), sia particolarmente grave. Alla luce di quanto precede,

stante la natura puramente estetica del difetto, il minor valore può essere

stabilito facendo capo a prudente apprezzamento (art. 42 cpv. 2 CO; ICCTF 6

gennaio 1999 in re A. SA/K. consid. 6; II CCA 5 febbraio 2001 inc. n. 12.2000.129,

4 settembre 2003 inc. n. 12.2002.162, 13 marzo 2006 inc. n. 12.2005.9, 17

agosto 2006 inc. n. 12.2005.136; Gauch, op. cit., n. 1667). Viste le

particolarità dell’opera, nonché la natura e la gravità dei difetti come sopra evidenziati,

appare pertanto congruo, nel caso concreto, dedurre dalla mercede fr. 6'500.-

arrotondati, pari a circa il 20% del costo della prestazione fatturata (analoga

soluzione in: II CCA 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.136; mentre in II CCA 4 settembre

2003 inc. n. 12.2002.162 e 28 settembre 2007 inc. n. 12.2006.172, la mercede era

stata ridotta all’incirca in ragione di metà delle presumibili spese di

ripristino).

11. Ne

discende il parziale accoglimento del gravame nel senso che la petizione

dev’essere accolta limitatamente all’importo di fr. 7'007.70 oltre interessi.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate

su un valore litigioso di fr. 13'507.70, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

27 agosto 2007 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza

5 luglio 2007 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1. La petizione è

parzialmente accolta. Di conseguenza AP 1 è condannato a versare a AO 1

l’importo di fr. 7'007.70 oltre interessi al 5% dal 18 febbraio 2002.

2. La

tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 6'000.-, da anticipare così

come anticipate, sono caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate

le ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 550.-

b)

spese fr. 50.-

T

o t a l e fr. 600.-

da

anticiparsi dall’appellante, sono caricate alle parti in ragione di metà

ciascuna, compensate le ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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