12.2007.176
Mandato, azione in pagamento della mercede, diritto applicabile, contratto fiduciario, assenza di prova del mandatario su entità della mercede
24 novembre 2008Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2007.176
Data decisione, Autorità:
24.11.2008, IICCA
Titolo:
Mandato, azione in pagamento della mercede, diritto applicabile, contratto fiduciario, assenza di prova del mandatario su entità della mercede
DIRITTO APPLICABILE
RAPPRESENTANZA CON AUTORIZZAZIONE
REMUNERAZIONE
art. 32 CO
art. 394 CO
art. 16 LDIP
art. 117 LDIP
Incarto n.
12.2007.176
Lugano
24 novembre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.144
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 3 marzo
2005 da
AP 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 24'820.35,
oltre interessi al 5% dal 12 agosto 2004, domanda avversata dal convenuto, che
il Pretore ha respinto con sentenza 24 luglio 2007;
appellante
l’attrice, che con gravame 29 agosto 2007 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili
per entrambe le sedi;
mentre
il convenuto, con osservazioni 3 ottobre 2007, postula la reiezione
dell’appello con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti,
Considerato
in fatto e in diritto:
1. AP
1 ha diffidato con scritti 6 maggio e 12 agosto 2004 AO 1 al pagamento di £
11'385,47, pari a fr. 25'503,45, in relazione a prestazioni di servizi
fiduciari svolti in favore di R__________ LTD (precedentemente T__________.
Corp. e S__________ LTD) e di C__________ LTD (doc. E e F), e segnatamente
della costituzione di entrambe le società con la collaborazione di una corrispondente
inglese (M__________ Limited), le cui azioni, su richiesta del mandante,
sarebbero state trattenute della società fiduciaria, anziché essere depositate
in una fondazione del Principato del Liechtenstein, come pure
dell'amministrazione delle due società, il cui compenso annuo ammontava in £.
1'530.- annui, oltre a un onorario da stabilire per ogni servizio complementare
richiesto. AO 1 non ha dato corso alla richiesta di liquidazione dei servizi
offerti da AP 1, che il 3 marzo 2005 lo ha convenuto in giudizio davanti alla
Pretura del Distretto di Lugano sezione 3, chiedendone la condanna al pagamento
di fr. 24'820,35, oltre interessi al 5% dal 12 agosto 2004. Alla petizione si è
opposto il convenuto, rilevando di non aver mai conferito un mandato a AP 1 per
la gestione di società di diritto inglese, come pure di non aver avuto dei
rapporti contrattuali con la corrispondente M__________ Limited. Il convenuto
ha sostenuto di aver avuto rapporti professionali solo con T__________, il
quale l'avrebbe indotto a costituire due società di diritto inglese, che
rimasero inattive e i cui costi di costituzione e di iscrizione sarebbero stati
saldati in £ 7'600.-.
2. Con
sentenza 24 luglio 2007 il Pretore del Distretto di Lugano sezione 3 ha
respinto la petizione, precisando che nella specie non risultava provato che
fra le parti fosse stato perfezionato un contratto di mandato. I documenti agli
atti o sono delle fatture, o fanno stato di contratti di mandato fra l'attrice
e D__________ SA, rispettivamente fra le parti in causa, il cui oggetto (C__________
Foundation) è però estraneo alle due società inglesi (R__________ Corp. Ltd. e
C__________ Ltd.), per le quali è stata avanzata una richiesta di pagamento per
le spese e le competenze della società fiduciaria attrice. Dagli atti non
risulta neppure che le azioni delle due società inglesi siano state trasferite
a C__________ Foundation. Per completezza il Pretore ha soggiunto che l'attrice
non ha comunque recato la prova del compenso pattuito fra le parti, né ha
dimostrato di aver eseguito le prestazioni di gestione fiduciaria indicate
nelle controverse fatture, specie se si considera che le due società inglesi
non sono mai divenute attive.
3. Contro
il premesso giudizio l'attrice si è aggravata in appello ponendo in evidenza
che le valutazioni operate dal Pretore contrastano con le emergenze di causa.
In particolare D__________ SA avrebbe perfezionato i contratti di mandato con
l'attrice in nome e per conto del convenuto. Questa circostanza sarebbe
avvalorata dalla testimonianza del signor D__________, il quale ha riferito che
il convenuto era al corrente che in Inghilterra andava nominato un
amministratore e che l'attrice si sarebbe occupata del contatto con la
corrispondente inglese, mentre la gestione operativa sarebbe stata eseguita dal
convenuto medesimo. Il Pretore avrebbe misconosciuto che il convenuto ha
ammesso in corso di causa di aver conferito il mandato all'attrice, per il
tramite del suo direttore – T__________ – di costituire le due società di diritto
inglesi. La documentazione agli atti, oltre a provare l'esistenza di un mandato
fra le parti, è idonea a dimostrare le prestazioni che sono state prestate in
favore del convenuto. Il fatto che le due società inglesi costituite su
richiesta del convenuto siano rimaste a lungo inattive, non è circostanza che
può nuocere all'attrice, la quale ha dato corso alle prestazioni che le sono
state richieste. L'onorario per le prestazioni di AP 1 è stato fissato in £
1'530.- annui unicamente per il mantenimento della società, la predisposizione
delle dichiarazioni fiscali e la messa a disposizione degli organi societari.
Oltre a ciò era stato pattuito un compenso per ogni servizio complementare e un
rimborso per tutte le spese. L'attrice, su richiesta del convenuto ha proceduto
alla costituzione delle due società, alla modifica a più riprese delle ragioni
sociali, nonché alla costituzione di C__________ Foundation, che avrebbe dovuto
tenere in deposito le azioni delle due società inglesi. Il mandato è stato
svolto nell'esclusivo interesse del convenuto, che era il beneficiario
economico della società R__________ Corp Ltd e di C__________ Ltd e non di D__________
SA, che aveva funto da rappresentante.
4. Con
tempestive osservazioni il convenuto si è associato alle argomentazioni e alle
conclusioni del Pretore, il quale non ha rinvenuto negli atti, che fra le parti
fosse sorto un rapporto di mandato, né che fosse stato pattuito un compenso di
£ 1'530.-annuo per la gestione di ogni società. L'appello si fonda su degli
elementi che non sono stati fatti valere davanti al Pretore, ovvero che D__________
SA avesse perfezionato dei mandati in nome e per conto del convenuto. Invero
il convenuto non incaricò l'attrice di occuparsi della gestione delle due
società inglesi costituite - mai operative -, né in prima persona, né tramite
terzi, fosse anche per atti concludenti.
5. L'attrice
è una società che ha sede nel Principato del Liechtenstein, mentre il convenuto
risiede a P__________. I rapporti fra le parti presentano quindi degli elementi
di estraneità ai sensi dell'art. 1 LDIP. I giudici cantonali hanno l'obbligo di
esaminare d'ufficio (art. 16 cpv. 1 LDIP) quale sia il diritto applicabile al
litigio (DTF 121 II 438 consid. 5a; 118 II 85 consid. 2b). L'esame del diritto
applicabile al contratto viene eseguito in base alla lex fori, ossia in
base alla LDIP (DTF 130 III 421 consid. 2). Nel caso in esame il contendere
verte intorno al quesito di sapere se fra le parti è insorto un contratto di
mandato. Il Pretore ha ancorato il suo giudizio al diritto svizzero, che è
l'ordinamento al quale le parti hanno fatto riferimento con gli atti
introduttivi di causa (cfr. petizione pag. 3, risposta pag. 7, duplica pag. 7).
Con le conclusioni l'attrice ha invocato tanto il diritto del Principato del
Liechtenstein tanto il diritto svizzero (pag. 5), per poi avvalersi del solo
diritto svizzero con l'appello (pag. 8). Da parte sua il convenuto anche con le
osservazioni al gravame ha richiamato gli art. 394 segg. CO. A norma dell'art.
117 cpv. 1 LDIP, se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, il
contratto è retto dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente
connesso. Nell'ambito di un contratto di mandato la prestazione caratteristica
(art. 117 cpv. 3 litt. c LDIP) è quella offerta dall'ordinamento giuridico in
cui ha il domicilio o la sede il mandatario (fra altri Dutoit, Commentaire de
la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3a ed., Nri. 25 e 2 all'art. 117; Weber, Kurzkommentar OR, N. 3 ad Vorbemerkungen zu art. 394 –
406). In assenza di un'elezione delle parti, è il diritto del Principato
del Liechtenstein che dovrebbe applicarsi alla controversia. Nella specie giova
nondimeno esaminare se il diritto scelto dalle parti possa risultare
univocamente dal contratto o dalle circostanze, in difetto di una scelta esplicita
(art. 116 cpv. 2 LDIP). I contratti agli atti, riconducibili alle società R__________
Corp. Ltd. e C__________ Services Ltd. (Doc. I e L), prevedono che per tutti i
litigi afferenti al negozio, si applica il diritto del Principato del
Liechtenstein (art. 6 di entrambi i contratti). Questi atti non sono però stati
firmati dal convenuto, ma da D__________ SA - quantomeno fiduciariamente - e
dall'attrice. Di conseguenza la scelta sul diritto applicabile operata dalle
parti non è opponibile al convenuto. Le fatture esposte dall'attrice sono
afferenti a prestazioni offerte a C__________ Ltd (Doc. B e B1) e a R__________
Corp. Ltd (Doc. C e C1). Il contratto perfezionato fra AO 1 (mandante da una
parte) e l'attrice (mandataria per l'altra parte) e avente per oggetto il
mandato fiduciario per C__________ Foundation, Triesen (Doc. M e M1), non ha
formato oggetto di litigio e, di conseguenza, anche quest'ultimo negozio non è
di alcuna utilità per determinare quale sia il diritto applicabile alla specie.
Per prassi un’elezione di diritto applicabile non può essere considerata se non
quando le parti abbiano avuto coscienza che il tema del diritto applicabile si
poneva; che esse volevano regolamentare questo aspetto, e che, infine, abbiano
voluto esprimere questa volontà. Se le parti non vi hanno pensato, non è di
principio sufficiente che esse abbiano invocato il diritto interno per dedurne
una scelta del diritto (DTF 123 III 35 consid. 2c/bb). Nondimeno quando le
parti invocano lo stesso diritto, si può talora dedurre, secondo le
circostanze, che esse abbiano voluto coscientemente, ma tacitamente, eleggere
un determinato diritto (DTF 130 III 423 consid. 2.2.1). Nel caso in esame le
parti erano entrambe assistite da avvocati e a nessuna di esse - in specie
l’attrice che in un solo allegato (le conclusioni e non a titolo esclusivo) ha
fatto riferimento al diritto del Principato del Liechtenstein per misconoscerlo
con l'appello –, può essere sfuggito che la vertenza presentava un elemento di
estraneità. Si può quindi ammettere che le parti, avendo avuto contezza del
tema riferito al diritto applicabile, abbiano avuto la volontà di risolvere la
questione in favore dell’applicazione del diritto svizzero (DTF 130 III 423
consid. 2.2.2;4C.77/2006 del 25 luglio 2006 consid. 2;4C.206/2006 del 12
ottobre 2006 consid. 2.2). In sede di appello, entrambe le parti hanno fatto
riferimento all'ordinamento giuridico svizzero e la sentenza del Pretore, che
ha applicato alla controversia il diritto elvetico, non è stata contestata.
6. Il
Pretore ha ritenuto che negli atti non poteva essere rinvenuta alcuna prova
dalla quale si potesse desumere che fra l'attrice e il convenuto fosse stato
concluso un contratto di mandato. L'appellante ha rimproverato al Pretore di
non aver considerato che i doc. I e L sono stati firmati da D__________ SA in
nome e per conto del convenuto e che detta circostanza era stata confermata dal
teste D__________. Il contendere è quindi di sapere se D__________ SA, sottoscrivendo
quei contratti, abbia potuto vincolare il convenuto. I doc. I e L sono
denominati entrambi contratti di mandato. Le parti sono D__________ SA “mandante
da una parte” e AP 1 “mandataria dall'altra parte”. Il convenuto non
è parte a questo contratto, ma il il testimone D__________, direttore della D__________
SA, ha riferito di aver firmato i documenti “in rappresentanza del convenuto”
(cfr. verbale 21 febbraio 2006, pag, 2). Lo scopo della costituzione di due
società di diritto inglese era quello di consentire al convenuto, che aveva
un'attività commerciale di forniture alberghiere e di arredamento, di avere
diverse società con cui presentare delle offerte, senza che egli apparisse come
amministratore (teste D__________, verbale cit., pag. 2). Giova pertanto
esaminare se D__________ SA abbia agito a sua volta come mandante del convenuto
e, ancora, se le obbligazioni contratte da D__________ SA erano opponibili
direttamente al convenuto. La rappresentanza diretta presuppone che il
rappresentante agisca espressamente o tacitamente in nome del rappresentato
(art. 32 cpv. 2 CO). Eccezionalmente, la legge ammette la rappresentanza
diretta anche nell’ipotesi in cui il rappresentante ha agito in suo nome,
allorché fosse indifferente al terzo trattare con il rappresentante o il
rappresentato (art. 32 cpv. 2 in fine CO). La personalità del co-contraente è
indifferente al terzo se, quest’ultimo, in luogo di perfezionare un contratto
con la persona che gli è stata presentata, avrebbe comunque concluso il contratto
con il rappresentato (DTF 117 II 391 consid. 2c). Nei casi in cui il
rappresentante agisce in suo nome, ma per conto di un altro soggetto, la
rappresentanza è detta indiretta. Poco importa che il terzo sappia o meno che
il contraente agisca per conto altrui (SJ 1998 pag. 224; DTF 100 II 212). In
queste evenienze il contratto vincola solo le parti che l’hanno perfezionato,
senza spiegare alcun effetto diretto nei confronti del rappresentato.
Quest’ultimo può acquisire i diritti e gli obblighi che discendono da questo
negozio solo in virtù di un nuovo atto giuridico (art. 32 cpv. 3 CO; SJ 1998
pag. 224; DTF 126 III 64 consid. 1b; 100 II 211 consid. 8a). Nell’ipotesi in
cui il rappresentante ha rivelato al suo contraente che egli non agiva per suo
proprio conto, la distinzione fra la rappresentanza diretta e indiretta può
essere delicata. La rappresentanza è diretta se il rappresentante ha
manifestato la sua intenzione di intervenire in nome e per conto di un terzo,
mentre se il rappresentante ha espresso solamente la sua volontà di intervenire
per conto di un terzo, ma per proprio conto, la rappresentanza è indiretta, a
meno che sia indifferente al terzo di trattare con il rappresentante o il
rappresentato. Siccome l’espressione “per conto di un terzo” non è
forzatamente chiara nella prassi, occorre interpretare questi termini
applicando il principio dell’affidamento (DTF 126 III 64 consid. 1b; SJ
1998 pag. 224/225 consid. 4b). Nel caso in esame, per quanto
traspare dagli atti, non può essere revocato in dubbio che D__________ SA era
intervenuta a titolo fiduciario e per conto del convenuto nel concludere i contratti di mandato (doc. I e L) con
l’attrice. In base a questa convenzione, è generalmente ammesso che il
fiduciario si impegna a esercitare i diritti di cui egli è stato incaricato, in
conformità allo scopo che gli viene conferito dal fiduciante, ovvero
nell’interesse esclusivo o preponderante del fiduciante (fiducia di gestione).
Si tratta di impegni che hanno natura interna e che il fiduciario assume nei
confronti del fiduciante. Questi obblighi non hanno alcun effetto sulla
titolarità dei diritti trasmessi al fiduciario, specie nei confronti delle
relazioni con i terzi (DTF 91 II 107 consid. 3; Rapp, La
fiducie dans la jurisprudence et la doctrine Suisse-état de la question in Droit et pratique des opérations
fiduciaires en Suisse, CEDIDAC n. 29 pag. 28; Weber, Kurzkommentar
OR n. 6 e 7 all’art. 394; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed. pag. 228). La distinzione fra rappresentanza diretta e rappresentanza
indiretta, nell’ambito di rapporti fiduciari, è controversa (Rapp, op.
cit. pag. 30). Per taluni la fiducia e la rappresentanza indiretta sono
istituti giuridici diversi. La rappresentanza indiretta concerne gli atti che
il rappresentante perfeziona con i terzi. La fiducia, per contro, riguarda le
relazioni che intercorrono fra il fiduciante e il fiduciario. Si possono
configurare rapporti fiduciari senza rappresentanza indiretta e, inversamente,
rappresentanza indiretta senza convenzione fiduciaria (Hofstetter, Le mandat
et la gestion d’affaires, TDPS, Vol. VII, T. II, 1 pag. 33). Per Engel, se
il rapporto fiduciario è nato dalla volontà di perfezionare un atto simile alla
rappresentanza indiretta e che è riconoscibile per i terzi, gli effetti e i
meccanismi della rappresentanza indiretta si impongono al rapporto di fiducia (Engel, op.
cit. pag. 231/232). Per Weber il rapporto fiduciario instaura il trasferimento, rispettivamente
l'assunzione di diritti ed oneri da parte del fiduciario, che determina un caso
di rappresentanza indiretta (Weber, Basler Kommentar, N. 5 all'art. 396 e
in Kurzkommentar, N. 2 all'art. 396 e N. 6 all'art. 394; in questi termini pure
Fellmann, Berner Kommentar, N. 69 all'art. 394 e N. 49 all'art. 396). Nella
sentenza Banca Vallugano il Tribunale Federale aveva configurato l'attività del
fiduciario alla stregua di un rappresentante indiretto (DTF 99 II 397), mentre
in una sentenza successiva ha affermato che la distinzione fra rappresentanza
diretta ed indiretta nella convenzione fiduciaria è talora difficile da
stabilire (DTF 100 II 212 consid. 8a), pur affermando che nei casi in cui il
fiduciario apre dei conti in nome proprio presso una banca e per conto del
fiduciante, i rapporti di diritto si instaurano solo fra la banca e il
fiduciario, a esclusione del fiduciante (rappresentanza indiretta; DTF 100 II
213). Più recentemente il Tribunale Federale ha avuto modo di chiarire che nei
rapporti esterni il fiduciario appare come il solo titolare dei diritti (DTF
117 II 294) che, se agisce in nome proprio, ha veste di rappresentante
indiretto (DTF 4C.436/1999 del 28 marzo 2000 consid. 3b). Sia come sia, nei
casi in cui il rappresentante ha manifestato la volontà di intervenire all'atto
in nome proprio, ma per conto di un terzo, la rappresentanza sarà sempre da
considerare indiretta, poco importa sapere che il terzo sapesse che il
contraente agisse per conto altrui (SJ 1998 pag. 224 consid. 2a;4C.436/1999
del 28 marzo 2000 consid. 3b). Se così stanno le cose, si deve ritenere che
nella specie non v'è spazio per considerare D__________ SA – e per essa il
signor D__________ – come un rappresentante diretto. I contratti di mandato (doc.
Fatti
i e L) sono stati inequivocabilmente firmati da D__________ SA in nome proprio
in veste di mandante. Ne deriva che, anche seguendo le tesi dell'appellante, D__________
SA poteva apparire, al più, come una rappresentante indiretta del convenuto. In
queste evenienze il terzo (rappresentato) è un soggetto estraneo al negozio, e
non può essere direttamente convenuto in giudizio, fatta salva un'assunzione di
debito successiva (art. 32 cpv. 3 CO; SJ 1998 pag. 226 consid. 3; DTF 126 III
64). Dagli atti non figura che l'attrice fosse a conoscenza che D__________ SA
agiva in nome e per conto del convenuto. I controversi contratti sono peraltro
stati confezionati dall'attrice (cfr. teste D__________ pag. 2), la quale non
poteva ignorare che D__________ SA agiva in nome proprio, posto che __________
T__________, dipendente dell'attrice, si era incontrato con il convenuto negli
uffici di D__________ SA (cfr. appello pag. 3 e teste D__________, pag. 2). Le
tesi sostenute dall'attrice con l'appello, per le quali D__________ SA ha
perfezionato i contratti di mandato in nome e per conto del convenuto, sono infondate.
Dai documenti H, Q, O e S, non emerge che il convenuto si sia assunto i debiti
contratti dal fiduciante. Ai fini della causa non è neppure determinante sapere
che il beneficiario economico di C__________ Ltd e di Roiandross Corp. fosse il
convenuto (doc. R e S).
7. Il
Pretore non avrebbe accolto la petizione neppure se l'attrice fosse stata in
grado di provare che fra le parti erano stati conclusi dei rapporti di mandato.
L'attore non avrebbe invero provato in causa che fra le parti fosse stato pattuito
un onorario annuo di £ 1'530.-, come pure che le prestazioni concernenti la
gestione delle società C__________ Ltd e R__________ Corp. erano state
effettivamente svolte. Con l'appello l'attrice ribadisce che fra le parti era
stato convenuto il predetto compenso, soggiungendo che le fatture emesse sono
rispettose delle raccomandazioni degli ordini professionali e, addirittura, si
pongono al di sotto dei prezzi di mercato. Come ha avuto modo di precisare il
Pretore, l'onere della prova relativo all'esistenza di una convenzione di
remunerazione, rispettivamente in ordine alla congruità degli onorari esposti
rispetto agli usi vigenti nel settore, compete al mandatario (Weber,
Kurzkommentar, N. 21 all'art. 394; Werro, Commentaire Romand, CO I, N. 40 e 46
all'art. 394). Il tema dell’onorario che fu concordato fra le parti può
rimanere indeciso, anche se dai doc. I e L sembrerebbe sia stata pattuita una
remunerazione di £ 1'520.- annua per la gestione di ciascuna società. Il teste
D__________ (pag. 2) al riguardo ne ha fatto un breve cenno, ricordando che nel
corso di un incontro si era discusso anche dei prezzi, senza però confermare se
quelli esposti nelle fatture erano quelli concordati. Sul tema è stata disposta
una perizia, che però non può utilmente essere invocata dall'attrice a sostegno
delle sue tesi. La petizione andava respinta per un'altra ragione evidenziata
dal Pretore. Posto che le prestazioni del mandatario sono state contestate dal
mandante, spettava al mandatario provare di aver svolto correttamente le sue
prestazioni (Fellmann, op. cit. N. 488 all'art. 394). Secondo la dottrina e la
giurisprudenza, la remunerazione deve corrispondere ai servizi resi ed essere
oggettivamente proporzionata (DTF 117 II 284; Weber, op. cit. N. 18
all'art. 394; Werro, op. cit. N. 47 all'art. 394). Le parti sono concordi nel ritenere
che le società non sono mai divenute esecutive (circostanza confermata dal
teste D__________) e l'attrice, con l'appello, non si è confrontata con gli
argomenti del Pretore. Agli atti vi sono solo le fatture, ma non vi sono i
bilanci, non si conosce che tipo di consulenza fiscale l'attrice abbia potuto
dare al convenuto per società inattive, rispettivamente quali altri servizi
abbia prestato su richiesta del convenuto (doc. B e C). Certo è che le società,
per quanto inattive potessero essere, dovevano essere gestite quantomeno per
poterle mantenere in vita ed evitare il loro scioglimento. Dagli atti non
figura però nulla dei servizi effettivamente offerti dall'attrice alle società
C__________ Ltd e Roiandross Corp., le quali, in assenza di un'assunzione di
debito da parte del convenuto, erano le uniche debitrici dell'attrice.
8. Il
giudizio del Pretore deve quindi essere confermato, con la conseguenza che l'appello,
infondato, deve essere respinto. La tassa, le spese e le ripetibili seguono la
soccombenza.
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
29 agosto 2007 di AP 1, T__________, è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 550.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
600.
-
già
anticipate dall’appellante rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere
al convenuto fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Premesso
che il valore di causa è di Fr. 24'820,35, è dato ricorso in materia civile
(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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