12.2007.178
Appalto - notifica dei difetti - contenuto - tempestività - abuso di diritto - assistenza giudiziaria
14 agosto 2008Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2007.178
Data decisione, Autorità:
14.08.2008, IICCA
Titolo:
Appalto - notifica dei difetti - contenuto - tempestività - abuso di diritto - assistenza giudiziaria
APPROVAZIONE DELL'OPERA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GARANZIA PER DIFETTI
VERIFICA DEI DIFETTI
art. 367 CO
art. 370 CO
art. 14 LAG
Incarto n.
12.2007.178
Lugano
14 agosto
2008/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.357 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 7 giugno 2002 da
AP 1
(rappr. da PA 2)
contro
AO 1
(rappr. da PA 1)
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 14'000.- oltre interessi, somma ridotta in replica a fr. 12'200.-;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della
petizione, e che il Pretore con sentenza 20 luglio 2007 ha respinto;
appellante l'attore con atto di appello 31 agosto 2007, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 9 ottobre 2007, corredate di
una domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria, postula la reiezione
del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Tra
il 1996 ed il 1998 AO 1 è stato incaricato da __________, in rappresentanza del
fratello AP 1, di eseguire il tinteggio di due appartamenti e delle facciate
esterne nonché la smaltatura delle ringhiere nello stabile di sua proprietà
sito in __________ a __________. Terminati i lavori, egli ha trasmesso al
proprietario la relativa fattura, di fr. 14'000.- (doc. A), che è stata integralmente
saldata.
Nel
corso del 2001 il proprietario si è lamentato per l’esistenza di alcuni difetti
nelle opere realizzate, consistenti nel progressivo sbianchimento della pittura
sulle facciate esterne, come pure nello scrostamento ed arrugginimento in vari
punti delle ringhiere. Le parti non essendosi accodate sull’auspicato
risarcimento del danno, è stata inoltrata la presente causa.
2. Con
la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di
fr. 14'000.- oltre interessi, somma poi ridotta in replica a fr. 12'200.-.
Il
convenuto si è opposto alla petizione, rilevando tra l’altro, per quanto qui
interessa, che la controparte non aveva notificato tempestivamente i difetti,
dal che la perenzione dei suoi diritti.
3. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione, ritenendo
fondata l’eccezione di perenzione. Dell’appello con cui l’attore chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e delle
osservazioni, corredate di una domanda di concessione dell’assistenza
giudiziaria, con cui il convenuto postula la reiezione del gravame, si dirà,
per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
4. Secondo
l'art. 367 cpv. 1 CO, seguita la consegna dell'opera il committente, appena lo
consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne
all'appaltatore i difetti.
La
mancata verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione
tacita dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore
della sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con
l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia
scientemente dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre parole la perenzione di
tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368
CO (DTF 64 II 257 segg.; Gauch,
Der Werkvertrag, 4ª ed., n.
2160). Ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà
essere dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'opera si
riterrà approvata nonostante i difetti stessi. L'onere della prova della tempestiva
notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell'art. 8 CC (DTF 107
II 176, 118 II 147; ZR 1975 p. 231; Gauch, op. cit., n. 2164 segg.; Zindel/Pulver,
Basler Kommentar, 3ª ed., n. 32
ad art. 367 CO), committente che deve inoltre dimostrare quando il difetto gli
è divenuto riconoscibile, come e a chi ne ha comunicato l'esistenza, ritenuto
che se è assodata proceduralmente l'intempestività il giudice non può ignorare
simile circostanza, e questo nemmeno nel caso che l'appaltatore stesso non
alleghi tale fatto (Gauch, op. cit., n. 2174; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 46 ad art. 183; Rep.
1991 p. 375, 1993 p. 200; II CCA 9 luglio 2007 inc. n. 12.2006.111).
5. A
sostegno della sua decisione, il Pretore, dopo aver richiamato la dottrina e la
giurisprudenza sviluppate attorno agli art. 367 e 370 CO, ha dapprima osservato
che spettava all’attore committente dimostrare la tempestiva notifica dei
difetti, cosa che questi non aveva però fatto e nemmeno aveva seriamente
allegato: costui, a suo giudizio, si era in effetti limitato ad indicare nella
petizione che nel corso del 2001 avrebbe avuto modo di constatare che l’opera
di tinteggio eseguita dal convenuto era difettosa e di aver provveduto alla
relativa notifica il 28 giugno e 31 ottobre 2001 (cfr. doc. B e C), adducendo
poi in replica che tali notifiche sarebbero state precedute da avvisi verbali (e
telefonici); sennonché, sempre a detta del giudice di prime cure, da quei documenti
e dalle altre risultanze di causa, era impossibile giudicare la tempestività di
tale notifica, non risultando in nessun modo dimostrato il momento in cui i
difetti si sarebbero manifestati. In questa sede, alla luce della motivazione
pretorile, ci si sarebbe potuti aspettare che l’attore censurasse l’assunto del
primo giudice, rilevando che la notifica, specie quella telefonica, era in realtà
avvenuta non appena il difetto in questione era stato riscontrato. L’attore ha
invece agito diversamente. Da una parte non ha spiegato per quale ragione
l’assunto del Pretore sarebbe errato e con ciò da riformare, sicché l’appello,
su questo punto, dev’essere disatteso già per carenza di motivazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27
ad art. 309). Dall’altra ha sostenuto che il difetto sarebbe divenuto per lui riconoscibile
come tale solo dopo il sopralluogo effettuato con il perito dell’Associazione
Pittori (ovvero il 27 febbraio 2002, cfr. doc. T), per cui il termine per la
notifica dei difetti poteva cominciare a decorrere solo dopo la constatazione
degli stessi, ossia dopo la prima segnalazione scritta del 28 giugno e 31
ottobre 2001 (doc. B e C). Questa sua tesi, oltre ad essere in contraddizione
con quanto la stessa parte aveva addotto nei precedenti allegati e a non essere
provata, è però irricevibile, essendo stata formulata per la prima volta solo
in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Oltretutto, nella misura in cui
l’attore rileva pure che, con le telefonate che avevano preceduto l’inoltro
degli scritti di cui ai doc. B e C - come del resto già con quelle lettere -, si
era limitato a voler “rendere partecipe” il convenuto “di una situazione che
non gli sembrava più normale”, chiedendogli spiegazioni, egli esclude di fatto
che esse potessero essere considerate una valida notifica dei difetti, la stessa
presupponendo per il committente la necessità, oltre che di comunicare i
difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare
l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile
l’appaltatore (DTF 107 II 175; II CCA 19 dicembre 1994 inc. n. 2349, 8 gennaio
2001 inc. n. 12.2000.171): essendo in realtà chiaro che, almeno al momento
delle telefonate e dell’invio di quegli scritti, egli dovesse essere
consapevole della difettosità dell’opera, si ha che la notifica degli stessi, a
suo dire avvenuta solo in seguito, è senz’altro tardiva. Si aggiunga, per
completezza, che, sempre in sede di appello, l’attore ha pure ammesso che
inizialmente si era verificato il deterioramento delle pareti esposte verso sud
e successivamente lo sbianchimento era apparso anche sulle altre facciate: con
ciò si deve ritenere che la notifica dei difetti alle pareti esposte verso sud,
da lui già riscontrata in precedenza e pacificamente mai segnalata al
convenuto, non è avvenuta tempestivamente e con essa, trattandosi, anche per le
altre pareti, sempre del medesimo difetto, nemmeno lo è stata la notifica dei
difetti a queste ultime. In considerazione di quanto precede, non occorre pertanto
stabilire se le ulteriori ammissioni da parte dell’attore, contenute questa
volta nei doc. B e C, secondo cui “durante gli anni successivi [al 1998] il suo lavoro si è rapidamente
deteriorato”, rispettivamente rese in occasione del suo interrogatorio formale,
in cui ha dichiarato di aver notato i difetti ben presto (“kurz danach”),
giustificassero già di per sé, in assenza di precedenti altrettanto rapide
segnalazioni da parte sua, comunque non provate, di ritenere tardiva la notifica
avvenuta solo nel corso del 2001.
6. Il
Pretore, sempre con riferimento all’eccezione di perenzione, ha altresì
ritenuto che non era possibile sostenere che il convenuto avrebbe rinunciato a
prevalersi dell’eccezione per il semplice fatto di essersi dichiarato
disponibile a collaborare alla ricerca delle cause del danno ed a trovare una
soluzione al problema. In questa sede l’attore ribadisce che l’atteggiamento
tenuto dal convenuto, il quale si è dichiarato disposto a prendere contatto con
il fornitore del materiale ed a partecipare ad un sopralluogo in presenza di
tutte le parti, ciò che ha poi fatto, e si è detto d’accordo di sottoscrivere
una convenzione mediante la quale le parti davano incarico al perito di
effettuare un referto extragiudiziario ponendo quale unica condizione la
partecipazione alla procedura del fornitore del materiale, che si è poi
defilato, facendo decadere l’accordo, poteva essere considerato quale tacita
rinuncia da parte sua a sollevare dubbi circa la perenzione dell’azione per
tardiva notifica dei difetti. Contrariamente a quanto ritenuto dall’attore,
nell'atteggiamento tenuto dal convenuto non si può ravvisare una rinuncia ad
avvalersi dell'eventuale tardività della notifica dei difetti, né è d'altro
canto possibile addebitargli un eventuale abuso di diritto per aver sollevato
in causa l'eccezione di tardività della stessa: il fatto che egli dapprima non
abbia contestato la tempestività della notifica dei difetti - tardività di cui
per altro non è provato che egli fosse pienamente a conoscenza, dal che già
l’impossibilità di una rinuncia tacita all’eccezione (Hohl, L’avis des défauts de l’ouvrage: fardeau de la preuve
et fardeau de l’allégation, in: RFJ 1994 p. 269, con rif. a Gauch, op. cit., n. 2163) - e abbia
accettato di discutere e proporre una soluzione transattiva per risolvere il
problema non gli impediva in effetti ancora di far valere, nell'ambito della
successiva lite giudiziaria, i suoi diritti e le sue eccezioni (cfr. DTF 106 II
323), tanto più che egli non ha posto in atto alcun accorgimento per indurre la
controparte a non dar seguito ai suoi obblighi di notifica (Hohl, op. cit., p. 269 n. 137; ICCTF 6
giugno 1994 4C.457/1993; cfr. pure II CCA 13 marzo 1998 inc. n. 12.97.240, 18
giugno 2001 inc. n. 12.2000.203, 16 luglio 2003 inc. n. 12.2002.140, 6 dicembre
2006 inc. n. 12.2005.209). Per altro verso, quand’anche si volesse ammettere
che l’accordo transattivo, poi comunque pacificamente decaduto, poteva
risvegliare qualche forma di affidamento nell’attore in punto alla rinuncia a
prevalersi dell’eccezione di tardività della notifica dei difetti, va pur
sempre tenuto presente che quanto si svolge nelle discussioni in vista di una
transazione per principio avviene senza pregiudizio delle rispettive ragioni
nell’eventualità di una lite (sentenza ICCTF citata; sentenze II CCA 16 luglio
2003 e 6 dicembre 2006 citate).
7. Ne
discende la reiezione dell’appello, senza che sia necessario esaminare le altre
argomentazioni (di merito) che avevano indotto il convenuto ad opporsi alla
petizione.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado,
calcolate su un valore litigioso di fr. 12'200.-, seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
8. Appurata
documentalmente l'esistenza di uno stato di indigenza del convenuto e
considerato che la sua resistenza in questa sede, a prescindere dall’esito
dell’appello, non poteva essere considerata a priori priva di probabilità di
esito favorevole già in considerazione del giudizio di primo grado, a lui
favorevole (art. 14 Lag), la sua richiesta volta alla concessione
dell'assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale può senz'altro essere
accolta (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
m. 5 ad art. 157; II CCA 27 novembre 2001 inc. n. 12.2001.148, 20 gennaio 2004
inc. n. 12.2003.67, 17 febbraio 2006 inc. n. 12.2004.192, 6 maggio 2008 inc. n.
12.2007.96).
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 31 agosto 2007 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per
la procedura di appello presentata da AO 1 è accolta, con il gratuito
patrocinio dell’PA 1.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr.
400.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 900.- per ripetibili.
IV. Intimazione:
-;
- o.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un
valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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