12.2007.179
Werklieferungsvertrag - contratto d'appalto - difetti - rappresentanza - onere della prova - ratifica del contratto
29 settembre 2008Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2007.179
Data decisione, Autorità:
29.09.2008, IICCA
Ricorso:
TF,4A_499/2008, 19.06.2009
Titolo:
Werklieferungsvertrag - contratto d'appalto - difetti - rappresentanza - onere della prova - ratifica del contratto
ONERE DELLA PROVA
RAPPRESENTANZA CON AUTORIZZAZIONE
RATIFICA DEL CONTRATTO VIZIATO
art. 8 CC
art. 32 CO
art. 38 CO
art. 363 CO
Incarto n.
12.2007.179
Lugano
29 settembre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.281
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 6
maggio 2004 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 41'820.55 più
interessi ed accessori, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 24 luglio 2007 ha accolto,
salvo che per gli accessori, modificando inoltre la data di decorrenza degli
interessi;
appellante
la convenuta con atto di appello 31 agosto 2007, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 5 ottobre 2007 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
conferma d’ordine 17 giugno 2002 (doc. A) AP 1, rappresentata dalla direzione
dei lavori __________ e da B__________ - __________ (in seguito: B__________),
quest’ultima firmataria del relativo documento, ha commissionato ad AO 1 la
fornitura, entro il successivo 10 luglio, del sistema di alimentazione di
soccorso, ossia dell’impianto ausiliario d’illuminazione, nell’ambito della
ristrutturazione del complesso alberghiero __________ a __________. L’opera in
questione, regolarmente fornita, è poi stata installata da __________ e messa
in esercizio da __________.
2. Con
la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di
fr. 41'820.55 più interessi ed accessori, rilevando che la mercede fatturata
per le prestazioni da lei svolte non era stata corrisposta. La convenuta si è
opposta alla petizione sostenendo da una parte di non essere vincolata
dall’agire di B__________, che non era stata autorizzata a rappresentarla, e
dall’altra di non essere in ogni caso debitrice della controparte, sia perché
la fornitura era risultata difettosa, sia perché non erano state adempiute le
condizioni di pagamento previste nel doc. A, ovvero l’esecuzione del collaudo
finale dell’opera e il deposito di una garanzia assicurativa o bancaria pari al
10% della liquidazione finale.
3. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione, tranne che per
gli accessori, e modificando la data di decorrenza degli interessi. Il giudice
di prime cure ha in sostanza ritenuto che in occasione della sottoscrizione del
doc. A B__________ aveva agito in rappresentanza della convenuta, che la difettosità
della fornitura non era stata provata e che la convenuta non poteva prevalersi del
mancato collaudo dell’opera, comunque avvenuto da parte di terzi i quali
avevano confermato la funzionalità dell’impianto, rispettivamente essa nelle
particolari circostanze, stante la sua insistenza a non ritenersi controparte
contrattuale e la sua inadempienza nel versare gli acconti pattuiti, era
malvenuta a lamentare la mancata prestazione da parte dell’attrice della
garanzia bancaria o assicurativa.
4. Con
l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione. Essa censura il giudizio con cui
il primo giudice aveva concluso per l’esistenza di un valido potere di
rappresentanza in capo a B__________; mantiene la propria versione dei fatti in
merito alla difettosità dei lavori; come pure ribadisce l’inesigibilità della
pretesa attorea, siccome l’opera non era stata collaudata e neppure era stata
prestata la garanzia prevista negli accordi contrattuali.
5. Delle
osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. Né
le parti né il giudice di prime cure hanno ritenuto di dover qualificare la
natura giuridica del contratto alla base della lite, che, in considerazione
delle prestazioni affidate all’attrice nel doc. A, ossia la fornitura di un
impianto d’illuminazione speciale realizzato sulla base delle esigenze particolari
della committenza (cfr. doc. I° n. 5, 10 e 26), costituisce un cosiddetto
“Werklieferungsvertrag” (Gauch, Der Werkvertrag, 4ª ed., n. 82, 121 segg.), retto sostanzialmente dalle norme sul
contratto d’appalto (Gauch, op. cit., m. 82 e 123). Nonostante la conferma d’ordine preveda tra
l’altro che la norma SIA 118 sia parte integrante degli accordi contrattuali,
la stessa non può però trovare concreta applicazione. Da un punto di vita
processuale, oltre al fatto che essa sia portata a conoscenza del giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 87; II CCA 18 giugno 2001 inc. n.
12.2000.203), occorre in effetti che almeno la parte che si prevale dell’applicazione
della norma faccia valere in causa l'accordo della sua applicabilità oppure
obietti l'inapplicabilità del CO, in difetto di che si deve dedurre che le
parti, specialmente se patrocinate da legali, hanno rinunciato ad avvalersi di
tali disposizioni (Rep. 1993 p. 199; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 e 2 ad art. 85; II CCA 11 marzo 1998 inc. n.
12.97.157, 29 settembre 1999 inc. n. 12.99.8, 18 giugno 2001 inc. n.
12.2000.203, 3 febbraio 2005 inc. n. 12.2003.110). Nel caso di specie entrambe
le condizioni fanno difetto, la norma SIA 118 non essendo stata versata agli atti
dell’incarto e nessuna delle parti avendo mai preteso che la stessa potesse
entrare in linea di conto. Ne consegue che la vertenza dev’essere giudicata esclusivamente
giusta gli art. 363 segg. CO.
7. In base alla legge, vi è rappresentanza diretta ai sensi
dell'art. 32 cpv. 1 e 2 CO quando il rappresentante agisce in nome del rappresentato
e, cumulativamente, quando esiste una procura del rappresentato al
rappresentante. L’onere della prova in ordine all’esistenza di una
rappresentanza diretta incombe alla parte che se ne prevale (art. 8 CC), per
cui nelle cause, come quella in esame, promosse dal terzo contro il rappresentato,
spetta al primo l’onere di provare le circostanze a sostegno dell’applicazione
della norma (II CCA 31 agosto 2005 inc. n. 12.2004.208, 7 febbraio 2008 inc. n.
12.2007.29). Nel caso di specie, pacifico a questo
stadio della lite che B__________, nella sua qualità di progettista e
direttrice dei lavori degli impianti elettrici (cfr. pure doc. I° n. 28), abbia
sottoscritto la conferma d’ordine di cui al doc. A in nome e per conto della
convenuta, si tratta di stabilire se essa fosse al beneficio di una procura da
parte della convenuta. Il Pretore ha risolto la questione in modo affermativo
basandosi sulla testimonianza del titolare di B__________, il quale aveva
riferito che l’amministratore unico della convenuta, __________, lo aveva
autorizzato verbalmente a deliberare a favore dell’attrice durante una riunione
di cantiere, in situazione di emergenza, dopo aver scelto fra le offerte che
erano state chieste a 3 diverse ditte, precisando che tale autorizzazione era
poi stata formalizzata in un apposito verbale trasmesso in seguito per posta
alla convenuta (teste M__________ __________ p. 2 seg.). Secondo il giudice di
prime cure, il teste era credibile e la sua deposizione appariva logica,
lineare, non contraddittoria e in massima parte aveva trovato riscontro negli
atti di causa, atteso che dai documenti prodotti da B__________ risultava,
accluso al suo scritto datato 10 giugno 2002 (doc. I° n. 6), che essa aveva effettivamente
inviato per conoscenza alla convenuta il verbale di cantiere del 27 maggio 2002
attestante l’autorizzazione, concessa 4 giorni prima nell’ambito di una
riunione di cantiere, a deliberare in favore dell’attrice (doc. B). A suo
giudizio, il conferimento di una procura a B__________ era pure indirettamente
confermato dal fatto che la convenuta non aveva reagito quando, il 27 giugno
2002 (doc. I° n. 8), B__________ le aveva trasmesso il preavviso di pagamento
n. 27 relativo all’acconto di fr. 10'400.- a favore dell’attrice per le opere
eseguite, rispettivamente quando, il 27 agosto 2002 (doc. I° n. 9), le aveva
inviato un aggiornamento dei preavvisi a quel momento inevasi, tra cui vi era
nuovamente quello relativo all’acconto a favore dell’attrice. In questa sede la
convenuta, oltre a contestare l’effettiva spedizione del verbale di cantiere di
cui al doc. B ed il valore probatorio dei documenti su cui il primo giudice si
era basato, ritiene che la testimonianza del titolare di B__________ andava
valutata con grande cautela, visto il suo indiscutibile interesse nella lite -egli,
a dipendenza dell’esito della causa, potendo infatti essere reso responsabile
ai sensi dell’art. 39 CO -, ed era in ogni caso smentita dalle dichiarazioni
rese in sede testimoniale da L__________ __________, assistente del direttore generale
dei lavori, ciò che, nella migliore, per l’attrice, delle ipotesi, imponeva di
decidere a suo sfavore, essendo la stessa gravata dell’onere della prova. Le
censure devono essere disattese. L’argomentazione secondo cui i documenti sui
quali il Pretore si era basato, in particolare il doc. B e i doc. I° n. 6, 8 e
9, sarebbero privi di forza probatoria siccome erano stati allestiti dallo
stesso teste M__________ __________ ed oltretutto erano stati prodotti solo
dopo la sua deposizione, è irricevibile, essendo stata sollevata per la prima
volta solo in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Lo steso dicasi anche per
la tesi secondo cui il verbale di cantiere del 27 maggio 2002 non sarebbe mai
stato spedito alla convenuta, ritenuto che in sede conclusionale quest’ultima
mai aveva preteso che la lettera datata 10 giugno 2002 cui era accluso quel
documento (doc. I° n. 6), rinvenuta nel corso dell’istruttoria, non fosse mai
stata inviata, essa a quel momento essendosi al contrario limitata ad affermare
che agli atti del processo non vi era alcun documento o prova scritta che
attestasse l’esistenza di poteri di rappresentanza a favore di B__________ (p.
3). Dovendosi con ciò ammettere l’invio alla convenuta del verbale di cantiere
contenente l’autorizzazione a B__________ a deliberare in favore dell’attrice,
invio che al pari di quelli aventi per oggetto i preavvisi di pagamento (doc.
I° n. 8 e 9) e la comunicazione della messa in esercizio dell’impianto (doc. I°
n. 15) - dei quali per inciso non è stata contestata la spedizione - non ha
provocato alcuna reazione da parte della convenuta, che se del caso avrebbe
dovuto notificare eventuali osservazioni per scritto entro 7 giorni (doc. B), ben
si può concludere da un lato per la veridicità di quanto contenuto in quegli
scritti e dall’altro per la fedefacenza della deposizione di M__________ __________,
il quale pure aveva confermato l’invio del doc. B e l’esistenza di un’autorizzazione
verbale a deliberare le opere (cfr. pure doc. H e doc. I° n. 17), e ciò nonostante
il suo incontestabile interesse nella causa. Quanto alla deposizione del teste
L__________ __________, assistente del direttore generale dei lavori, la stessa
non consente ancora di escludere che in occasione della riunione di cantiere
del 23 maggio 2002 l’amministratore unico della convenuta possa effettivamente aver
autorizzato B__________ a firmare la conferma d’ordine di cui al doc. A. Pur
avendo riferito (ad 8) che M__________ __________ non aveva alcuna procura a
concludere contratti per conto della convenuta, il teste ha in effetti
relativizzato questa sua categorica affermazione, aggiungendo che questo almeno
era quanto egli sapeva, non escludendo con ciò implicitamente che le parti
potessero aver adottato una diversa soluzione nel caso specifico. Neppure
determinante appare poi il fatto che egli abbia riferito di non essere a
conoscenza che B__________ aveva affidato dei lavori a terzi (ad 18) o ancora il
fatto che egli avesse dichiarato che l’amministratore unico della convenuta non
gli aveva mai riferito di aver incaricato B__________ di affidare lavori all’attrice
(ad 16), ciò non escludendo che un tale incarico potesse comunque essere stato dato
a sua insaputa. Quanto al fatto che l’amministratore unico della convenuta,
contattato da un rappresentante dell’attrice per ottenere il saldo delle opere
appaltate, abbia a sua volta risposto di essere all’oscuro del contratto
concluso tramite B__________, lo stesso non migliora in alcun modo la posizione
di quella parte già in quanto queste sue affermazioni non sono in ogni caso
state confermate né in sede testimoniale né in occasione di un interrogatorio
formale. Per il resto, sull’aspetto della procura, la convenuta si è limitata a
ricopiare il proprio allegato conclusivo, il che però non costituisce una
valida contestazione del giudizio impugnato (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 36 ad art. 309).
8. Ma
quand’anche, per ipotesi, si volesse concludere per il mancato conferimento di una
procura a B__________ in occasione della riunione di cantiere del 23 maggio
2002, non vi è chi non veda come l’atteggiamento tenuto successivamente dalla
convenuta possa in ogni caso essere inteso quale ratifica del contratto ai
sensi dell’art. 38 cpv. 1 CO. Già si è detto che costei non aveva avuto da
ridire quando le erano stati inviati la lettera datata 10 giugno 2002 cui era
accluso il verbale di quella riunione di cantiere (doc. I° n. 6), i preavvisi
di pagamento per le opere eseguite dall’attrice (doc. I° n. 8 e 9) e la
comunicazione della messa in esercizio dell’impianto (doc. I° n. 15). Se a
questo si aggiunge che essa nell’agosto 2002 aveva dato ordine che le luci
d’emergenza nel frattempo fornite, necessarie per poter ottenere le
autorizzazioni della polizia del fuoco (cfr. doc. I° n. 1, 4 e 21), fossero
oggetto di un’accurata verifica (doc. I° n. 2) e si era in seguito adoperata,
commissionando tale incarico a C__________ Sagl (appello p. 10, doc. I), per
far sì che l’impianto ottenesse le auspicate autorizzazioni amministrative, poi
ottenute nel dicembre 2002 (cfr. doc. I), ben si può ritenere che l’opera in
questione sia stata accettata, almeno per atti concludenti. Il fatto che lo
stesso amministratore unico della convenuta, pur avendo rilevato come
l’impianto non fosse mai stato ordinato o autorizzato, avesse comunque espresso
la sua disponibilità a pagare la mercede pattuita (doc. 3) a condizione che il
precetto esecutivo fatto spiccare nei confronti della società (doc. F) fosse
ritirato e fossero eseguiti vari lavori volti ad eliminare il presunto
malfunzionamento dell’impianto, che per altro - come vedremo - non era
imputabile all’attrice cui in effetti era stata affidata unicamente la
fornitura dello stesso, conferma a sua volta che il contratto era comunque stato
ratificato per atti concludenti.
9. Prendendo
posizione in merito all’eccezione di difettosità dell’opera sollevata dalla convenuta,
il Pretore ha dapprima evidenziato che, per quest’ultima, i problemi
consistevano nel fatto che i gruppi AO 1 montati sui quadri elettrici (gli
allarmi quadri) non erano mai stati messi in funzione e che le luci dei
corridoi non funzionavano (risposta p. 4). A suo giudizio, gli unici concreti
riferimenti istruttori a tali malfunzionamenti emergevano dalla testimonianza
di L__________ __________ (ad 23), il quale si era però limitato a confermare
la mancata messa in funzione di quanto sopra. Sennonché, poiché dalla testimonianza
di Lu__________ __________ __________ (p. 7 seg.) si evinceva che il
malfunzionamento non concerneva l’impianto delle luci di soccorso, bensì
l’apparecchiatura delle scale e dei corridoi, fornita sì dall’attrice, ma
nell’ambito di un altro rapporto contrattuale, il giudice di prime cure ha ritenuto
che il raffronto delle due testimonianze non permetteva di avallare la tesi
della convenuta, che risultava per altro poco condivisibile visto che oggetto del
contratto in discussione era unicamente la fornitura del sistema di alimentazione
di soccorso e non la sua installazione o messa in esercizio. Di qui la sua
conclusione che la difettosità dell’opera non era stata dimostrata. In questa
sede la convenuta si limita a mantenere la propria versione dei fatti in merito
alla difettosità dei lavori, ribadendo che la testimonianza di L__________ __________
(ad 23) costituiva una valida prova in tal senso. La censura dev’essere dichiarata
irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), la
convenuta non avendo assolutamente spiegato per quali ragioni la diversa
conclusione a cui era giunto il giudice di prime cure, che pure si era fondato
su quella medesima prova, sarebbe errata o non condivisibile e dunque da
riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309).
10. La
convenuta, come detto, si era infine opposta alla petizione prevalendosi del
mancato adempimento da parte dell’attrice delle condizioni di pagamento
previste nel doc. A, ovvero l’esecuzione del collaudo finale dell’opera e il
deposito di una garanzia assicurativa o bancaria pari al 10% della liquidazione
finale. A scanso di equivoci, va subito precisato che queste condizioni di
pagamento (doc. A) valgono in realtà solo per il saldo della mercede eccedente
l’acconto di fr. 10'400.-, che doveva essere prestato entro 30 giorni dalla
firma della conferma d’ordine, e quindi il loro inadempimento, se
effettivamente accertato, più che l’integrale reiezione della petizione
potrebbe al più giustificare la sua reiezione per l’importo di fr. 31’420.55.
10.1 In
merito alla mancata esecuzione del collaudo, il giudice di prime cure ha
rilevato che agli atti era stato versato un certificato di collaudo antincendio
allestito da C__________ Sagl (doc. I), dal quale non risultava alcuna mancanza
all’impianto fornito dall’attrice, ciò che equivaleva ad un collaudo, per cui
non poteva essere condivisa la critica mossa all’attrice di non aver eseguito
il controllo finale dell’impianto, la cui funzionalità era per altro stata
confermata anche dal tecnico che ne aveva curato la messa in esercizio per
conto di __________ (teste __________ p. 5, doc. C). Con il gravame la
convenuta osserva che il doc. I non poteva essere considerato un vero e proprio
collaudo, essendo stato allestito, oltretutto senza l’effettuazione di
verifiche concrete ma solo sulla base di informazioni ricevute e di giudizi di
apparenza, unicamente nell’ottica dell’antincendio, tanto più che esso nemmeno
faceva testo di un collaudo al sistema di alimentazione di soccorso fornito
dall’attrice. La questione della rilevanza nella fattispecie del doc. I può in
realtà rimanere indecisa. La convenuta, sempre in sede di appello (p. 10), ha
in effetti dato atto, basandosi sulla testimonianza di L__________ __________
(ad 22), che le luci di emergenza erano state collaudate già prima della
verifica di C__________ Sagl e meglio il 23 agosto 2002, in occasione del
controllo di cui al doc. C, poco importando se su quel documento “per il
cliente” avesse firmato un dipendente della ditta __________ (teste L__________
__________ ad 20 e __________ p. 5). Dall’istruttoria di causa risulta in ogni
caso che l’opera era perfettamente funzionante (testi M__________ __________ p.
3, __________ p. 5 e Lu__________ __________ __________ p. 6 seg., doc. I° n.
20), che la sua messa in esercizio era stata comunicata il 10 settembre 2002 a
B__________, ausiliaria della convenuta, la quale ne aveva preso atto (doc. I°
n. 7) rimettendo per altro 3 giorni dopo una copia di tale comunicazione alla
convenuta stessa (doc. I° n. 15), che la sua difettosità non era stata dimostrata
(cfr. consid. 9), che tutti gli impianti, tra cui anche quello fornito
dall’attrice, avevano poi superato i controlli della polizia del fuoco nel
dicembre 2002 (doc. H) e che l’intero albergo era quindi stato inaugurato (cfr.
doc. I° n. 22), il che implica pure che lo stabile fosse privo di difetti. Alla
luce di quanto precede, quand’anche si volesse misconoscere la validità del
collaudo effettuato il 23 agosto 2002, la convenuta sarebbe comunque malvenuta
a voler trattenere il saldo della mercede asserendo la mancanza di un formale
collaudo che in realtà si sarebbe rivelato e si rivelerebbe tutt’ora una
semplice e vana formalità, anche perché, avendo a quel tempo contestato di aver
stipulato il contratto con l’attrice (doc. 1 e 2), essa implicitamente aveva
persino negato la sua competenza e disponibilità a partecipare a una tale
verifica.
10.2 Quanto
alla mancata prestazione della garanzia bancaria o assicurativa prevista dal
doc. A, il Pretore ha evidenziato che la stessa dipendeva dalle concrete
circostanze del caso, caratterizzate in particolare dalle reiterate
dichiarazioni della convenuta di non aver mai stipulato alcun contratto con
l’attrice (doc. 1 e 2) e dal conseguente suo rifiuto di corrispondere il
previsto acconto di fr. 10'400.-, così che in definitiva la pretesa
inesigibilità del credito appariva illegittima, essendo la convenuta stessa, e
per prima, inadempiente in relazione al versamento del citato acconto, non essendosi
essa nemmeno dichiarata disposta ad onorarlo malgrado l’avvenuta completa
fornitura e l’accertata corretta installazione e messa in funzione
dell’impianto. In questa sede la convenuta dichiara di non riuscire a
comprendere la logica del ragionamento del giudice di prime cure, che invero,
nonostante quanto da lei preteso, non si basa affatto su generiche “concrete
circostanze”, sicché la sua contestazione dev’essere disattesa già per carenza
di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), ritenuto che essa non ha spiegato
le ragioni per cui l’assunto pretorile riassunto qui sopra sarebbe errato. Ma,
in ogni caso, la conclusione del Pretore meritava di essere confermata anche
nel merito. La garanzia pattuita nel doc. A altro non è in effetti che quella
prevista dall’art. 181 della norma SIA 118 ed ha lo scopo di garantire la
responsabilità dell’appaltatore per i difetti che potrebbero essere segnalati
durante l’esame in comune o durante il periodo di garanzia (cpv. 1; Gauch, op.
cit., n. 2701). Nel caso di specie, al considerando precedente già si è detto
che l’opera era stata collaudata, che essa era funzionante e che nemmeno vi era
la dimostrazione della sua difettosità. In tali circostanze, non essendo stata
provata l’esistenza di difetti segnalati in occasione dell’esame in comune
dell’opera né successivamente durante il periodo di garanzia, che nel frattempo
è ormai giunto a scadenza, ben si può ritenere che la garanzia, che per le sue
finalità doveva essere prestata solo fino a quando i difetti da essa garantiti
erano estinti (art. 181 cpv. 3 norma SIA 118 per analogia), non ha più motivo
di essere fornita, per cui la convenuta è malvenuta a pretendere ancora di trattenere
il saldo della mercede prevalendosi della mancata prestazione della stessa. Si
aggiunga che, avendo essa negato sino ad oggi di aver stipulato un contratto
con l’attrice, essa implicitamente aveva persino negato la sua competenza a
ricevere detta garanzia, del resto mai pretesa prima della causa.
11. Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato. La tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore
litigioso di fr. 41'820.55, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 31 agosto 2007 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 900.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
950.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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