12.2007.181
Ricorso per nullità contro lodo arbitrale, contratto di lavoro, licenziamento anticipato in contratto a tempo determinato su richiesta del lavoratore, diritto di essere sentito invocato tardivamente
30 aprile 2008Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2007.181
Data decisione, Autorità:
30.04.2008, IICCA
Titolo:
Ricorso per nullità contro lodo arbitrale, contratto di lavoro, licenziamento anticipato in contratto a tempo determinato su richiesta del lavoratore, diritto di essere sentito invocato tardivamente
DIRITTO DI ESSERE SENTITI
RICORSO PER NULLITÀ
art. 25 CIA
art. 36 CIA
Incarto n.
12.2007.181
Lugano
30 aprile
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Zali
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente quale autorità giudiziaria competente a
decidere i ricorsi per nullità e domande di revisione di lodi arbitrali in
virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 DL concernente
l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso, per statuire sul ricorso
per nullità presentato il 3 agosto 2007 da
RI 1
contro
il lodo arbitrale 4 luglio 2007 della Commissione speciale di
ricorso istituita ai sensi degli art. 68 cfr. 3 e 71 del Regolamento organico
cantonale per il personale occupato presso le Case per anziani (ROCA), la quale
ha statuito sul ricorso contro la decisione 27/31 ottobre 2006 della
Commissione paritetica cantonale nella vertenza che oppone il ricorrente alla
CO 1
rappr. dall’ RA
1
chiedente l’annullamento del lodo arbitrale impugnato e il
ripristino della decisione della Commissione paritetica cantonale;
ricorso
cui si oppone la convenuta con osservazioni 8 ottobre 2007;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in fatto e in diritto:
1. La
parte resistente nella propria corrispondenza, ma anche negli allegati di
causa, designa se stessa come “CO 1”. Siffatta designazione è però imprecisa,
non esistendo un soggetto giuridico con questo nome, mentre che esiste, quale
associazione ai sensi degli art. 60 e segg. CC, l’Ospedale __________ con sede
in F__________, che è l’entità interessata alla presente causa e alla quale le
parti hanno concordemente fatto riferimento con la loro inesatta designazione. Non
essendovi stato pregiudizio per le parti, l’errore nella designazione di una di
esse può essere qui rettificato d’ufficio, senza sanzionare con la nullità gli
atti processuali viziati.
2. Le parti hanno sottoscritto il 30 maggio 2006 a F__________ il
documento denominato “Contratto a tempo determinato” con cui RI 1 è stato
assunto dall’Ospedale __________ dal 25 maggio 2006 e sino al 31 dicembre 2006
in qualità di infermiere. Con raccomandata datata 7 agosto 2006, ma consegnata
alle poste il giorno successivo, facente riferimento a pregressi colloqui del 4
e del 7 agosto 2006, la datrice di lavoro ha disdetto il contratto per il
termine del 31 agosto 2006.
3. Il 14 settembre 2006 il sindacato __________ ha introdotto un
“ricorso cautelativo” avanti alla Commissione paritetica, lamentando la nullità
della disdetta anticipata di un contratto concluso per tempo determinato,
confermando poi la propria richiesta il 21 settembre, dopo l’infruttuoso
colloquio del 18 settembre con i responsabili della datrice di lavoro. Con
decisione 27/31 ottobre 2006 la Commissione ha tutelato la tesi del dipendente,
rilevando come il contratto di lavoro non prevedesse alcun periodo di prova,
ragione per cui tornava applicabile l’art. 334 CO, in virtù del quale il
contratto concluso per tempo determinato non può essere disdetto prima della
sua scadenza.
4. Contro questa decisione è insorta la datrice di lavoro, che con
ricorso 20 novembre 2006 ne ha chiesto l’annullamento, con contestuale dichiaratoria
della validità della disdetta. Secondo la datrice di lavoro, sarebbe stato
proprio il lavoratore ad auspicare, già nel corso del mese di luglio, la
cessazione anticipata del contratto, asseritamente per gravi motivi familiari.
La questione sarebbe stata nuovamente discussa il 4 agosto, e in quell’occasione
il dipendente avrebbe dichiarato di volere terminare il lavoro per il 31
agosto. Per essere certi delle sue intenzioni, egli sarebbe stato nuovamente
sentito il giorno 8 agosto, e avuta conferma la datrice di lavoro avrebbe
proceduto come auspicato dal dipendente medesimo. Questi, in particolare,
avrebbe chiesto di essere licenziato per non pregiudicare la propria posizione
processuale nell’ambito della causa giudiziaria che lo opponeva alla moglie, in
specie nell’ottica della fissazione di un contributo di mantenimento, non
volendo egli fare risultare che era stato lui a rinunciare al rapporto di
lavoro. Sarebbe perciò stato il dipendente a rescindere il contratto, seppure
in una forma non valida a norma del ROCA, ragione per cui andrebbe in definitiva
ritenuto che le parti hanno convenzionalmente annullato il contratto. Inoltre,
il dipendente si sarebbe comunque trovato entro il periodo di prova di tre mesi
previsto dall’art. 6 ROCA, ragione per cui la disdetta del 7/8 agosto sarebbe
anche in questo caso valida.
Invitato
a prendere posizione sul ricorso, il 5 dicembre 2006 il sindacato __________ si
è limitato a una dichiarazione di contestazione integrale, sostenendo che dallo
stesso non emergerebbero nuovi elementi.
5. La
Commissione di ricorso ha deciso di istruire il caso. Il 3 maggio 2007 essa ha
sentito i tre testimoni notificati dalla datrice di lavoro. I rappresentanti
delle parti non sono stati citati per partecipare all’audizione, nondimeno la
Commissione quello stesso 3 maggio 2007 ha inviato loro i verbali raccolti in
loro assenza. Il 29 maggio 2007 si è tenuto l’interrogatorio formale del dipendente,
e in quell’occasione erano presenti i rappresentanti delle parti.
6. Nella
propria decisione del 4 luglio 2007 la Commissione di ricorso ha ritenuto
accertato, sulla scorta delle testimonianze assunte, che effettivamente il
dipendente aveva ripetutamente espresso il desiderio di interrompere anzitempo
il rapporto di lavoro per motivi in qualche modo legati alla causa di stato,
accertamento non inficiato dalle risultanze del suo interrogatorio formale, in
cui egli si era espresso in toni vaghi, affermando di non ricordare i termini
della questione. La datrice di lavoro non avrebbe fatto altro che acconsentire
alla sua richiesta, ragione per cui andrebbe ammesso l’avvenuto scioglimento
del rapporto di lavoro per il 31 agosto 2006.
7. Con il ricorso qui in esame il dipendente lamenta la violazione
degli art. 25 e 36 lett. d CIA per non essere stato citato all’udienza
testimoniale del 3 maggio 2007, e si duole inoltre della disparità di
trattamento rilevabile dal fatto che la controparte è invece stata citata al
suo interrogatorio formale. Contraria al diritto di uguaglianza sarebbe poi
anche la procedura medesima di interrogatorio formale, in cui egli non avrebbe
potuto conoscere preventivamente le domande, con evidente difficoltà a
ricordare i fatti oggetto dell’interrogatorio. Da ultimo, la decisione sarebbe
da annullare in quanto perseguirebbe un fine illecito per avere ratificato
l’agire della parte convenuta, che avrebbe, pronunciando la disdetta,
assecondato il proprio dipendente nella trascuranza dei suoi obblighi di
mantenimento, fattispecie reprensibile ai sensi dell’art. 217 CP. Di
conseguenza la disdetta, anch’essa illecita, sarebbe contraria all’art. 20 CO e
pertanto nulla. A ogni buon conto, la tesi della datrice di lavoro non
meriterebbe protezione, visto che il ricorrente si sarebbe sempre opposto alla
disdetta e non avrebbe mai consentito al licenziamento anticipato.
Con
osservazioni 8 ottobre 2007 la datrice di lavoro postula la reiezione del
ricorso protestando spese e ripetibili.
Fatti
8. Il rimedio di diritto previsto dall'art. 36 CIA nei confronti di un
lodo arbitrale è di carattere straordinario; come un ricorso per cassazione,
esso è proponibile solo e in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi
di uno o più motivi previsti dalla legge (Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, pag.
506; Forni, Il Concordato
intercantonale sull'arbitrato nella giurisprudenza del Tribunale di appello del
Cantone Ticino in: Rep. 1984 pag. 12 seg.; Rep. 1994 pag. 407; Guldener, Das schweizerische Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag.
614 segg.; II CCA 9 luglio 2007,
inc. n. 12.2006.206). I motivi invocati devono essere indicati esplicitamente
dal ricorrente; in caso di dubbio sulla loro ricorrenza, il giudice respinge
l'impugnazione (Jolidon, op. cit.,
pag. 501).
9. Il diritto di essere sentiti in procedura arbitrale ai sensi
dell'art. 25 CIA scaturisce dallo stesso diritto direttamente tutelato
dall'art. 29 cpv. 2 Cost., ha una portata ad esso almeno pari e la sua
violazione equivale al diniego formale di giustizia (Jolidon, opera citata, n. 51 ad art. 25
CIA). Dal profilo del contenuto, tale diritto significa in concreto che le
parti devono avere la possibilità di illustrare compiutamente le proprie tesi,
di far valere i loro mezzi di attacco e di difesa dal profilo pratico e
giuridico, incluse le offerte di prova, di partecipare all'assunzione delle
prove e di prendere posizione sulle stesse per quanto ciò possa risultare
rilevante per la decisione (DTF 115 Ia 11 consid. 2c; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, Zurigo 1993, 2ª edizione, p.
208). La violazione del diritto di essere sentiti deve tuttavia essere fatta
valere, pena la sua perenzione, non appena la parte eccipiente ne abbia avuta
conoscenza, senza attendere l'emanazione del lodo (DTF 119
Considerandi
II 386 consid. 1a, 116 II 639 consid. 4c, 113 Ia 67 consid. 2a; II CCA 11 maggio 2006 inc. 12.2005.64; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice
2000/2004, n. 2 ad art. 25 CIA; Rüede/Hadenfeldt, opera citata, pag. 208 e 214; Jolidon, opera citata, n. 7 ad art. 25 CIA e n. 35 e 72 ad art. 36 CIA).
10.
Nel caso di specie è manifesto che la mancata citazione del
ricorrente all’audizione testimoniale del 3 maggio 2007 è lesiva del suo
diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 25 CIA, ma è altrettanto evidente
che il diritto di prevalersi di questa violazione è perento, avendo il
ricorrente omesso di reagire allorché è venuto a conoscenza della violazione,
ciò che è avvenuto con la notifica del verbale di quell’udienza (trasmesso con
invio raccomandato al sindacato __________ quello stesso 3 maggio 2007), ed
avendo invece accettato senza obiezione di compiere i successivi atti di
procedura, a partire dal suo interrogatorio formale del 29 maggio 2007. Posto
che nemmeno la controparte ha partecipato all’udienza del 3 maggio 2007, non
appare fondata neppure la censura relativa alla pretesa disparità di trattamento
delle parti. La censura del ricorrente non può pertanto trovare udienza.
11.
Il
ricorrente lamenta quindi anche l’ulteriore violazione del diritto alla parità
di trattamento in relazione alle modalità del suo interrogatorio formale. La
doglianza è però d’acchito infondata, dovendosi constatare che la Commissione
di ricorso altro non ha fatto che seguire i dettami di cui agli art. 270 e
segg. CPC, ragione per cui le infruttuose lamentele del ricorrente riguardano
in realtà la natura stessa del mezzo di prova in questione, motivo per cui non
possono essere qui accolte.
12.
Il ricorrente solleva infine una censura di nullità per pretesa
illiceità della decisione, che avrebbe ratificato l’indebito agire della
datrice di lavoro, la cui disdetta sarebbe nulla ex art. 20 CO per avere
concorso in una fattispecie di trascuranza degli obblighi di mantenimento
giusta l’art. 217 CP. La censura, peraltro infondata, è temeraria. Così
argomentando, infatti, il ricorrente dimentica di essere l’autore
dell’ipotetico reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento del quale
vorrebbe in sostanza prevalersi per ottenere ragione in sede civile. Siffatto
modo di procedere è contrario ai più fondamentali precetti di buona fede, e non
merita tutela alcuna. Nondimeno, è incontrovertibile che l’attitudine dell’Ospedale
__________ è riprovevole laddove ha accettato di simulare, consapevole del fine
strumentale nel contesto di una procedura giudiziaria civile, l’esercizio della
facoltà potestativa di disdetta del contratto di lavoro. In ogni caso, la
realtà materiale dei fatti, accertata dalle incontestate audizioni testimoniali
in atti, è quella per cui il contratto di lavoro è stato sciolto per concorde
volontà delle parti per il termine del 31 agosto 2006, ragione per cui il
giudizio impugnato sfugge, sul tema fondamentale della lite, ad ogni censura di
arbitrio. Ne consegue la reiezione del ricorso, infondato in ogni suo punto.
13.
Trattandosi
di vertenza derivante da un rapporto di lavoro, ancorché sottratta alla giurisdizione
ordinaria, si prescinde dall’incasso di spese e di una tassa di giustizia (II
CCA 21 settembre 1998 in re P./F. inc. n. 12.1998.81). Le ripetibili seguono la
soccombenza (art. 148 CPC). Per quel che concerne il valore di causa, lo stesso
è di almeno fr. 18'000.-, pari a tre mesi di salario.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e il Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili,
pronuncia: 1. Il ricorso per nullità 3 agosto 2007 di RI
1 è respinto.
2. Non
si prelevano né tasse di giustizia né spese. RI 1 rifonderà a Ospedale __________
fr. 1'000.- per ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione alla Commissione speciale di
ricorso ROCA.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso
in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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