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Decisione

12.2007.181

Ricorso per nullità contro lodo arbitrale, contratto di lavoro, licenziamento anticipato in contratto a tempo determinato su richiesta del lavoratore, diritto di essere sentito invocato tardivamente

30 aprile 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

8. Il rimedio di diritto previsto dall'art. 36 CIA nei confronti di un

lodo arbitrale è di carattere straordinario; come un ricorso per cassazione,

esso è proponibile solo e in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi

di uno o più motivi previsti dalla legge (Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, pag.

506; Forni, Il Concordato

intercantonale sull'arbitrato nella giurisprudenza del Tribunale di appello del

Cantone Ticino in: Rep. 1984 pag. 12 seg.; Rep. 1994 pag. 407; Guldener, Das schweizerische Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag.

614 segg.; II CCA 9 luglio 2007,

inc. n. 12.2006.206). I motivi invocati devono essere indicati esplicitamente

dal ricorrente; in caso di dubbio sulla loro ricorrenza, il giudice respinge

l'impugnazione (Jolidon, op. cit.,

pag. 501).

9. Il diritto di essere sentiti in procedura arbitrale ai sensi

dell'art. 25 CIA scaturisce dallo stesso diritto direttamente tutelato

dall'art. 29 cpv. 2 Cost., ha una portata ad esso almeno pari e la sua

violazione equivale al diniego formale di giustizia (Jolidon, opera citata, n. 51 ad art. 25

CIA). Dal profilo del contenuto, tale diritto significa in concreto che le

parti devono avere la possibilità di illustrare compiutamente le proprie tesi,

di far valere i loro mezzi di attacco e di difesa dal profilo pratico e

giuridico, incluse le offerte di prova, di partecipare all'assunzione delle

prove e di prendere posizione sulle stesse per quanto ciò possa risultare

rilevante per la decisione (DTF 115 Ia 11 consid. 2c; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, Zurigo 1993, 2ª edizione, p.

208). La violazione del diritto di essere sentiti deve tuttavia essere fatta

valere, pena la sua perenzione, non appena la parte eccipiente ne abbia avuta

conoscenza, senza attendere l'emanazione del lodo (DTF 119

Considerandi

II 386 consid. 1a, 116 II 639 consid. 4c, 113 Ia 67 consid. 2a; II CCA 11 maggio 2006 inc. 12.2005.64; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice

2000/2004, n. 2 ad art. 25 CIA; Rüede/Hadenfeldt, opera citata, pag. 208 e 214; Jolidon, opera citata, n. 7 ad art. 25 CIA e n. 35 e 72 ad art. 36 CIA).

10.

Nel caso di specie è manifesto che la mancata citazione del

ricorrente all’audizione testimoniale del 3 maggio 2007 è lesiva del suo

diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 25 CIA, ma è altrettanto evidente

che il diritto di prevalersi di questa violazione è perento, avendo il

ricorrente omesso di reagire allorché è venuto a conoscenza della violazione,

ciò che è avvenuto con la notifica del verbale di quell’udienza (trasmesso con

invio raccomandato al sindacato __________ quello stesso 3 maggio 2007), ed

avendo invece accettato senza obiezione di compiere i successivi atti di

procedura, a partire dal suo interrogatorio formale del 29 maggio 2007. Posto

che nemmeno la controparte ha partecipato all’udienza del 3 maggio 2007, non

appare fondata neppure la censura relativa alla pretesa disparità di trattamento

delle parti. La censura del ricorrente non può pertanto trovare udienza.

11.

Il

ricorrente lamenta quindi anche l’ulteriore violazione del diritto alla parità

di trattamento in relazione alle modalità del suo interrogatorio formale. La

doglianza è però d’acchito infondata, dovendosi constatare che la Commissione

di ricorso altro non ha fatto che seguire i dettami di cui agli art. 270 e

segg. CPC, ragione per cui le infruttuose lamentele del ricorrente riguardano

in realtà la natura stessa del mezzo di prova in questione, motivo per cui non

possono essere qui accolte.

12.

Il ricorrente solleva infine una censura di nullità per pretesa

illiceità della decisione, che avrebbe ratificato l’indebito agire della

datrice di lavoro, la cui disdetta sarebbe nulla ex art. 20 CO per avere

concorso in una fattispecie di trascuranza degli obblighi di mantenimento

giusta l’art. 217 CP. La censura, peraltro infondata, è temeraria. Così

argomentando, infatti, il ricorrente dimentica di essere l’autore

dell’ipotetico reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento del quale

vorrebbe in sostanza prevalersi per ottenere ragione in sede civile. Siffatto

modo di procedere è contrario ai più fondamentali precetti di buona fede, e non

merita tutela alcuna. Nondimeno, è incontrovertibile che l’attitudine dell’Ospedale

__________ è riprovevole laddove ha accettato di simulare, consapevole del fine

strumentale nel contesto di una procedura giudiziaria civile, l’esercizio della

facoltà potestativa di disdetta del contratto di lavoro. In ogni caso, la

realtà materiale dei fatti, accertata dalle incontestate audizioni testimoniali

in atti, è quella per cui il contratto di lavoro è stato sciolto per concorde

volontà delle parti per il termine del 31 agosto 2006, ragione per cui il

giudizio impugnato sfugge, sul tema fondamentale della lite, ad ogni censura di

arbitrio. Ne consegue la reiezione del ricorso, infondato in ogni suo punto.

13.

Trattandosi

di vertenza derivante da un rapporto di lavoro, ancorché sottratta alla giurisdizione

ordinaria, si prescinde dall’incasso di spese e di una tassa di giustizia (II

CCA 21 settembre 1998 in re P./F. inc. n. 12.1998.81). Le ripetibili seguono la

soccombenza (art. 148 CPC). Per quel che concerne il valore di causa, lo stesso

è di almeno fr. 18'000.-, pari a tre mesi di salario.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e il Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili,

pronuncia: 1. Il ricorso per nullità 3 agosto 2007 di RI

1 è respinto.

2. Non

si prelevano né tasse di giustizia né spese. RI 1 rifonderà a Ospedale __________

fr. 1'000.- per ripetibili.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione alla Commissione speciale di

ricorso ROCA.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso

in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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