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Decisione

12.2007.182

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2 ottobre 2009Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello

31 agosto 2007 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 24 luglio

2007 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-nord è così riformata:

1. La

petizione è accolta. Di conseguenza, una volta cresciuta in giudicato la

presente sentenza, è fatto ordine all’Ufficio del Registro fondiario di __________

di: procedere alla cancellazione dell’iscrizione della quota A di ½

appartenente a AO 1, __________, della part. n. __________ RFD di __________; procedere

all’iscrizione sulla quota A di ½ della part. n. __________ RFD di __________ di

AP 1, __________.

2. Le spese

di fr. 250.- e la tassa di giustizia di fr. 6'000.- sono poste a carico dei

convenuti in solido, che rifonderanno all’attrice, sempre con il vincolo di

solidarietà, fr. 18'000.- a titolo di ripetibili;

3. Intimazione

alle parti come di rito, nonché tosto cresciuto in giudicato, all’Ufficio del

registro fondiario di __________, per l’esecuzione dell’ordine di cui al punto

1 del presente dispositivo.

Considerandi

II. Le

spese della procedura di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2'900.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

3'000.-,

già

anticipate dall’appellante, sono poste in solido a carico della parte

appellata, con l’obbligo di rifondere all’appellante, sempre con vincolo di

solidarietà, fr. 3'000.- a titolo di ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione:

- alla

Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

- all’Ufficio

del registro fondiario di ____________________, per l’esecuzione al momento

della crescita in giudicato della sentenza.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Premesso che il valore di

causa è di fr. 375'000.--, contro la presente sentenza è dato ricorso in

materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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