12.2007.183
Restituzione indebito arricchimento, lavori di carrozzeria eseguiti su auto in leasing ordinati dal prenditore di leasing, non desistenza nel semplice pagamento di ripetibili
20 aprile 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2007.183
Data decisione, Autorità:
20.04.2009, IICCA
Titolo:
Restituzione indebito arricchimento, lavori di carrozzeria eseguiti su auto in leasing ordinati dal prenditore di leasing, non desistenza nel semplice pagamento di ripetibili
AZIONE IN RIPETIZIONE
DESISTENZA
art. 62 CO
art. 352 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.183
Lugano
20 aprile
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.98
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 9
giugno 2005 da
AP 1
contro
AO 1
e
AO 2
rappr. dall’ RA 2
chiedente
la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 28'957.80 oltre interessi al 5% dal 30
novembre 2004 e di AP 1 al pagamento di fr. 28'957.80 oltre interessi al 5% dal
9 giugno 2005, domande alle quali la convenuta si è opposta, mentre il
convenuto è rimasto precluso e sulle quali il Pretore ha statuito il 13 agosto
2007, accogliendo la petizione nei confronti del convenuto e respingendola nei
confronti della convenuta;
appellante
la parte attrice che con atto di appello del 3 settembre 2007 chiede la riforma
del citato giudizio nel senso di accogliere la petizione nei confronti della
convenuta per l’importo di fr. 23'250.- oltre interessi al 9% dal 9 giugno
2005, con protesta di spese e ripetibili;
mentre
con osservazioni 3 ottobre 2007 la convenuta propone la reiezione dell’appello
e la conferma del giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti
ritenuto
Fatti
A. Il
22 febbraio 2002 AO 1 e AO 2 hanno concluso un contratto di leasing con oggetto
il veicolo __________, numero di telaio __________ (doc. B). L’8 agosto 2004 AO
1, alla guida del veicolo sopra citato, ha avuto un incidente della
circolazione, in seguito al quale il veicolo è rimasto gravemente danneggiato. AO
1 ha incaricato della riparazione AP 1, alla quale ha ceduto i crediti nei
confronti della propria compagnia di assicurazioni (doc. E). AP 1 ha eseguito
la riparazione e ha emesso l’11 ottobre 2004 una fattura per l’importo di fr.
28'957.80 (doc. F), che ha trasmesso alla compagnia di assicurazioni.
Quest’ultima il 29 novembre 2004 ha rifiutato le proprie prestazioni, poiché il
contratto di assicurazione casco con AO 1 era stato disdetto per reticenza
dell’assicurato (doc. G e N).
B. AP 1
si è rivolta con petizione 9 giugno 2005 alla Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna, chiedendo il pagamento della propria fattura di fr. 28'957.80
a AO 1, in quanto committente dei lavori eseguiti e alla proprietaria del
veicolo, AO 2, in virtù dell’indebito arricchimento. AO 1 non si è costituito
in giudizio ed è rimasto precluso, mentre AO 2 ha chiesto di respingere la
petizione.
C. Con
sentenza 13 agosto 2007 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto
la petizione nei confronti di AO 1, condannandolo a versare fr. 28'957.80 oltre
ad interessi del 5% dal 30 novembre 2004, e ha respinto l’azione nei confronti
della convenuta AO 2. La tassa di giustizia di fr. 1'400.- e le spese sono
state poste a carico di AO 1 per fr. 400.- e per il resto a carico dell’attrice,
tenuta inoltre a rifondere alla convenuta AO 2 fr. 3'500.- per ripetibili. AO 1
è inoltre stato condannato a versare all’attrice fr. 2'000.- per ripetibili.
D. AP 1
ha interposto appello il 3 settembre 2007 contro il giudizio pretorile,
chiedendone la riforma nel senso di condannare la convenuta AO 2 al pagamento
di fr. 23'250.- oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2005. Nelle proprie
osservazioni del 3 ottobre 2007 AO 2 postula la conferma del giudizio
pretorile, con protesta di spese e ripetibili. Con raccomandata 10 ottobre 2007
l’appellata chiede lo stralcio della causa dai ruoli per desistenza, in quanto
l’appellante le ha versato il 4 ottobre 2007 le ripetibili di prima istanza,
dimostrando in tal modo la propria volontà di non procedere oltre nel
contenzioso. Interpellata dalla presidente della Camera, l’appellante ha
comunicato il 19 ottobre 2007 di aver versato le ripetibili di prima istanza in
seguito a una svista e di voler mantenere l’appello, chiedendo il rimborso
della somma versata erroneamente a titolo di ripetibili di prima sede. Al che
l’appellata si è confermata nella propria domanda di stralcio dell’appello,
rifiutando di restituire l’importo ricevuto, legittimamente versato.
e
considerato
in
diritto:
1. In
ordine l’appellata chiede che l’appello sia stralciato dai ruoli per
intervenuta desistenza dell’appellante, che le ha versato senza condizioni
l’importo di fr. 3'500.- per ripetibili posto a suo carico nella sentenza
impugnata, dimostrando in tal modo di accettarla senza riserve. Su tale
richiesta le parti si sono espresse il 19 e 26 ottobre 2007, l’appellante
sostenendo che si è trattato di un errore, mentre l’appellata ribadisce la
richiesta di stralcio per desistenza. L’appellante ammette di aver versato alla
controparte il 4 ottobre 2007 fr. 3'500.- a titolo di ripetibili, come statuito
dal Pretore e sostiene di aver commesso un errore, ribadendo la propria volontà
di mantenere l’appello.
Ai sensi
dell’art. 352 CPC la desistenza di una parte pone fine alla lite ed ha forza di
cosa giudicata. Il ritiro dell’azione è quindi un atto di procedura unilaterale
che deve provenire dal soggetto-attore nella fase processuale alla quale la
rinuncia si riferisce. Esso è indirizzato al giudice. Trattandosi di una
dichiarazione unilaterale (il che non impedisce che sia contenuta in un atto
sottoscritto anche dalla controparte) il conseguente effetto si produce nel
momento in cui la stessa è indirizzata dal dichiarante al giudice, sottostando
in tal modo al principio della spedizione e non a quello della ricezione. Il
versamento delle ripetibili di prima sede non configura una desistenza, già per
il fatto che l’appellante non ne ha dato comunicazione alla Camera né ha
dichiarato formalmente di ritirare l’appello, anzi, interpellata al riguardo
dalla presidente della Camera ha ribadito la sua intenzione di mantenerlo. La
volontà di ritirare l’appello non è quindi stata accertata e la domanda di
stralcio della causa presentata dall’appellata va respinta siccome infondata.
Considerandi
2.
Nella
fattispecie il Pretore ha respinto la petizione nei confronti della convenuta,
proprietaria del veicolo in leasing. Egli ha ammesso l’arricchimento di costei,
il cui veicolo dato in leasing era stato riparato e riportato alla completa
funzionalità dopo l’incidente della circolazione causato dal prenditore di
leasing. Ha tuttavia escluso che l’arricchimento fosse indebito, per il motivo
che il contratto di leasing prevedeva l’assunzione di tutti i costi di
riparazione da parte del prenditore di leasing. L’insolvenza di quest’ultimo,
prosegue il Pretore, non può sovvertire le norme sull’indebito arricchimento,
poiché il rischio aziendale insito nell’insolvenza del committente spettava
alla carrozzeria, cognita per altro del fatto che il veicolo era in leasing.
3.
L’appellante
rimprovera al Pretore di aver fondato a torto il proprio giudizio applicando
una giurisprudenza federale che non si attaglia alla fattispecie. Essa rileva
che le sentenze pubblicate in DTF 99 II 131 e 97 II 66, evocate nella sentenza
impugnata, presentano fondamentali differenze con la fattispecie, perché in
quei casi esisteva un rapporto contrattuale tra la parte “arricchita” e terzi
relativo alla prestazione ottenuta. L’appellante osserva che nel suo caso,
invece, la proprietaria del veicolo non ha concluso alcun rapporto contrattuale
per la riparazione del veicolo di sua proprietà, ordinata dal prenditore di
leasing rivelatosi poi insolvente. In tale modo la proprietaria ha ottenuto un
veicolo rimesso a nuovo, nonostante l’insolvenza avverata del prenditore di
leasing, mentre la carrozzeria che ha eseguito i lavori rimane impagata.
Infatti, prosegue l’appellante, essa ha arricchito il patrimonio della
proprietaria del veicolo, che deve dunque risarcirla al posto del prenditore di
leasing. L’attrice afferma inoltre di aver fatto quanto da lei era esigibile
per cautelarsi, avendo chiesto al prenditore di leasing suo committente la
cessione dei diritti nei confronti della società di assicurazioni. Il rischio
aziendale insito nell’insolvenza del prenditore di leasing, afferma poi
l’appellante, ricade anche sulla società di leasing.
4.
Secondo
l’art. 62 CO chi senza legittima causa si trova arricchito a danno dell’altrui
patrimonio, è tenuto a restituire l’arricchimento. I presupposti per l’applicazione
di questa norma si concretizzano nell’arricchimento di un soggetto,
nell’impoverimento altrui e nell’assenza di una giusta causa. L’arricchimento
si descrive come un vantaggio economicamente valutabile dovuto ad un incremento
patrimoniale oppure ad un mancato impoverimento. L’impoverimento altrui,
invece, consiste in un pregiudizio economico derivante da una lesione degli
interessi protetti dall’ordinamento. Tra impoverimento ed arricchimento deve
sussistere un nesso di stretta correlazione, definibile come causalità diretta.
Per cui è da escludere la possibilità di proporre un’azione giudiziale nei
confronti del soggetto che ha conseguito un vantaggio patrimoniale per tramite
di una terza persona. Ultima componente essenziale dell’indebito arricchimento
è costituito dalla mancanza di una giusta causa, ossia una causa che lo
giustifichi. La restituzione è prevista, in particolare, nei casi in cui
l’arricchimento è avvenuto senza causa, per una causa non avveratasi o che ha
cessato di esistere.
5.
Nella
fattispecie è assodato, come rilevato dal Pretore, che a seguito della
riparazione dell’autovettura la società di leasing convenuta ha avuto un
aumento dei suoi attivi (perizia giudiziaria, risposta n. 4.5) grazie al lavoro
svolto dall’appellante. Il veicolo dato in leasing, infatti, è stato riportato
alla funzionalità dopo che era stato ridotto a un rottame nell’incidente
causato dal dal prenditore di leasing. L’impoverimento dell’attrice, la cui
fattura non è stata pagata dal committente dei lavori, è quindi certo. Il nesso
tra l’arricchimento e l’impoverimento è anche dato. Il Pretore ha escluso nondimeno
l’indebito arricchimento per il motivo che il contratto di leasing stipulato
tra la convenuta e il prenditore di leasing poneva a carico di quest’ultimo le
riparazioni a causa di incidenti (doc. 3, clausola 9.3). L’arricchimento della
proprietaria del veicolo trovava quindi la sua causa, secondo il Pretore, nel
contratto di leasing per l’uso del noto veicolo e non era quindi indebito. L’attrice
contesta tale conclusione, sostenendo che tra di essa e la proprietaria del
veicolo non sussisteva alcun rapporto contrattuale, con la conseguenza che le
prestazioni eseguite lo sono state senza alcun valido motivo e devono essere
restituite. A torto. È pacifico in causa che i lavori di riparazione sono stati
ordinati all’attrice dal prenditore di leasing (doc. E, F, M), ciò che
configura la conclusione di un contratto di appalto. Le prestazioni eseguite
sul veicolo avevano pertanto una giusta causa contrattuale già in base al
contratto di appalto tra l’attrice e il prenditore di leasing. Ma non solo. In
base al contratto di leasing relativo al veicolo danneggiato il prenditore del
leasing aveva l’obbligo di provvedere a sue spese ai costi di riparazione (doc.
3, clausola 9.3) e di restituire il veicolo in buono stato. La rimessa in
funzionalità del veicolo trova dunque la “giusta causa” nel contratto di
appalto tra l’attrice e il convenuto prenditore del leasing, al quale si
aggiunge il contratto che legava quest’ultimo alla proprietaria del veicolo. La
circostanza che il committente non abbia pagato la fattura doc. F non è
rilevante, la proprietaria del veicolo non potendo essere ritenuta responsabile
dell’inadempienza contrattuale di costui. Non risulta d’altra parte provato in
causa che il committente sia insolvente e non possa, in definitiva, onorare la
fattura per i lavori da lui ordinati. L’attrice non ha del resto addotto di
aver escusso senza esito il committente, pur disponendo di un riconoscimento di
debito (doc. E), e alle prime difficoltà ha preferito rivolgersi direttamente alla
proprietaria del veicolo. Accertata l’esistenza di una “giusta causa, le
prestazioni eseguite dall’attrice non costituiscono un indebito arricchimento
dell’appellata e l’appello deve di conseguenza essere respinto, senza che sia
necessario entrare nelle argomentazioni relative al rischio aziendale e alle
precauzioni da prendere per cautelarsi dall’insolvenza dei clienti. È appena
sufficiente ricordare che nella fattispecie il prenditore del leasing non
poteva nemmeno cedere il proprio credito nei confronti dell’assicuratore casco
(doc. F), già per il fatto che tali pretese erano già state cedute, per
contratto, alla proprietaria del veicolo (doc. 3, clausola 6.2; cessione casco
totale del 1° marzo 2002, doc. 4).
6.
Ne
deriva che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Gli oneri processuali, comprensivi di tassa di giustizia, spese e indennità per
ripetibili, seguono la soccombenza dell’attrice.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per
le spese l’art. 148 CPC, la LTG e il regolamento sulle ripetibili
dichiara
e pronuncia:
1.L’appello 3 settembre 2007 di AP 1 è
respinto.
2.Gli oneri processuali del presente
giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
750.-
già
anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’appellata fr. 2'500.- per ripetibili.
3. Intimazione:
- AP 1, __________
- AO 1, __________ §
- avv. RA 2, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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