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Decisione

12.2007.183

Restituzione indebito arricchimento, lavori di carrozzeria eseguiti su auto in leasing ordinati dal prenditore di leasing, non desistenza nel semplice pagamento di ripetibili

20 aprile 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

22 febbraio 2002 AO 1 e AO 2 hanno concluso un contratto di leasing con oggetto

il veicolo __________, numero di telaio __________ (doc. B). L’8 agosto 2004 AO

1, alla guida del veicolo sopra citato, ha avuto un incidente della

circolazione, in seguito al quale il veicolo è rimasto gravemente danneggiato. AO

1 ha incaricato della riparazione AP 1, alla quale ha ceduto i crediti nei

confronti della propria compagnia di assicurazioni (doc. E). AP 1 ha eseguito

la riparazione e ha emesso l’11 ottobre 2004 una fattura per l’importo di fr.

28'957.80 (doc. F), che ha trasmesso alla compagnia di assicurazioni.

Quest’ultima il 29 novembre 2004 ha rifiutato le proprie prestazioni, poiché il

contratto di assicurazione casco con AO 1 era stato disdetto per reticenza

dell’assicurato (doc. G e N).

B. AP 1

si è rivolta con petizione 9 giugno 2005 alla Pretura della giurisdizione di

Locarno-Campagna, chiedendo il pagamento della propria fattura di fr. 28'957.80

a AO 1, in quanto committente dei lavori eseguiti e alla proprietaria del

veicolo, AO 2, in virtù dell’indebito arricchimento. AO 1 non si è costituito

in giudizio ed è rimasto precluso, mentre AO 2 ha chiesto di respingere la

petizione.

C. Con

sentenza 13 agosto 2007 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto

la petizione nei confronti di AO 1, condannandolo a versare fr. 28'957.80 oltre

ad interessi del 5% dal 30 novembre 2004, e ha respinto l’azione nei confronti

della convenuta AO 2. La tassa di giustizia di fr. 1'400.- e le spese sono

state poste a carico di AO 1 per fr. 400.- e per il resto a carico dell’attrice,

tenuta inoltre a rifondere alla convenuta AO 2 fr. 3'500.- per ripetibili. AO 1

è inoltre stato condannato a versare all’attrice fr. 2'000.- per ripetibili.

D. AP 1

ha interposto appello il 3 settembre 2007 contro il giudizio pretorile,

chiedendone la riforma nel senso di condannare la convenuta AO 2 al pagamento

di fr. 23'250.- oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2005. Nelle proprie

osservazioni del 3 ottobre 2007 AO 2 postula la conferma del giudizio

pretorile, con protesta di spese e ripetibili. Con raccomandata 10 ottobre 2007

l’appellata chiede lo stralcio della causa dai ruoli per desistenza, in quanto

l’appellante le ha versato il 4 ottobre 2007 le ripetibili di prima istanza,

dimostrando in tal modo la propria volontà di non procedere oltre nel

contenzioso. Interpellata dalla presidente della Camera, l’appellante ha

comunicato il 19 ottobre 2007 di aver versato le ripetibili di prima istanza in

seguito a una svista e di voler mantenere l’appello, chiedendo il rimborso

della somma versata erroneamente a titolo di ripetibili di prima sede. Al che

l’appellata si è confermata nella propria domanda di stralcio dell’appello,

rifiutando di restituire l’importo ricevuto, legittimamente versato.

e

considerato

in

diritto:

1. In

ordine l’appellata chiede che l’appello sia stralciato dai ruoli per

intervenuta desistenza dell’appellante, che le ha versato senza condizioni

l’importo di fr. 3'500.- per ripetibili posto a suo carico nella sentenza

impugnata, dimostrando in tal modo di accettarla senza riserve. Su tale

richiesta le parti si sono espresse il 19 e 26 ottobre 2007, l’appellante

sostenendo che si è trattato di un errore, mentre l’appellata ribadisce la

richiesta di stralcio per desistenza. L’appellante ammette di aver versato alla

controparte il 4 ottobre 2007 fr. 3'500.- a titolo di ripetibili, come statuito

dal Pretore e sostiene di aver commesso un errore, ribadendo la propria volontà

di mantenere l’appello.

Ai sensi

dell’art. 352 CPC la desistenza di una parte pone fine alla lite ed ha forza di

cosa giudicata. Il ritiro dell’azione è quindi un atto di procedura unilaterale

che deve provenire dal soggetto-attore nella fase processuale alla quale la

rinuncia si riferisce. Esso è indirizzato al giudice. Trattandosi di una

dichiarazione unilaterale (il che non impedisce che sia contenuta in un atto

sottoscritto anche dalla controparte) il conseguente effetto si produce nel

momento in cui la stessa è indirizzata dal dichiarante al giudice, sottostando

in tal modo al principio della spedizione e non a quello della ricezione. Il

versamento delle ripetibili di prima sede non configura una desistenza, già per

il fatto che l’appellante non ne ha dato comunicazione alla Camera né ha

dichiarato formalmente di ritirare l’appello, anzi, interpellata al riguardo

dalla presidente della Camera ha ribadito la sua intenzione di mantenerlo. La

volontà di ritirare l’appello non è quindi stata accertata e la domanda di

stralcio della causa presentata dall’appellata va respinta siccome infondata.

Considerandi

2.

Nella

fattispecie il Pretore ha respinto la petizione nei confronti della convenuta,

proprietaria del veicolo in leasing. Egli ha ammesso l’arricchimento di costei,

il cui veicolo dato in leasing era stato riparato e riportato alla completa

funzionalità dopo l’incidente della circolazione causato dal prenditore di

leasing. Ha tuttavia escluso che l’arricchimento fosse indebito, per il motivo

che il contratto di leasing prevedeva l’assunzione di tutti i costi di

riparazione da parte del prenditore di leasing. L’insolvenza di quest’ultimo,

prosegue il Pretore, non può sovvertire le norme sull’indebito arricchimento,

poiché il rischio aziendale insito nell’insolvenza del committente spettava

alla carrozzeria, cognita per altro del fatto che il veicolo era in leasing.

3.

L’appellante

rimprovera al Pretore di aver fondato a torto il proprio giudizio applicando

una giurisprudenza federale che non si attaglia alla fattispecie. Essa rileva

che le sentenze pubblicate in DTF 99 II 131 e 97 II 66, evocate nella sentenza

impugnata, presentano fondamentali differenze con la fattispecie, perché in

quei casi esisteva un rapporto contrattuale tra la parte “arricchita” e terzi

relativo alla prestazione ottenuta. L’appellante osserva che nel suo caso,

invece, la proprietaria del veicolo non ha concluso alcun rapporto contrattuale

per la riparazione del veicolo di sua proprietà, ordinata dal prenditore di

leasing rivelatosi poi insolvente. In tale modo la proprietaria ha ottenuto un

veicolo rimesso a nuovo, nonostante l’insolvenza avverata del prenditore di

leasing, mentre la carrozzeria che ha eseguito i lavori rimane impagata.

Infatti, prosegue l’appellante, essa ha arricchito il patrimonio della

proprietaria del veicolo, che deve dunque risarcirla al posto del prenditore di

leasing. L’attrice afferma inoltre di aver fatto quanto da lei era esigibile

per cautelarsi, avendo chiesto al prenditore di leasing suo committente la

cessione dei diritti nei confronti della società di assicurazioni. Il rischio

aziendale insito nell’insolvenza del prenditore di leasing, afferma poi

l’appellante, ricade anche sulla società di leasing.

4.

Secondo

l’art. 62 CO chi senza legittima causa si trova arricchito a danno dell’altrui

patrimonio, è tenuto a restituire l’arricchimento. I presupposti per l’applicazione

di questa norma si concretizzano nell’arricchimento di un soggetto,

nell’impoverimento altrui e nell’assenza di una giusta causa. L’arricchimento

si descrive come un vantaggio economicamente valutabile dovuto ad un incremento

patrimoniale oppure ad un mancato impoverimento. L’impoverimento altrui,

invece, consiste in un pregiudizio economico derivante da una lesione degli

interessi protetti dall’ordinamento. Tra impoverimento ed arricchimento deve

sussistere un nesso di stretta correlazione, definibile come causalità diretta.

Per cui è da escludere la possibilità di proporre un’azione giudiziale nei

confronti del soggetto che ha conseguito un vantaggio patrimoniale per tramite

di una terza persona. Ultima componente essenziale dell’indebito arricchimento

è costituito dalla mancanza di una giusta causa, ossia una causa che lo

giustifichi. La restituzione è prevista, in particolare, nei casi in cui

l’arricchimento è avvenuto senza causa, per una causa non avveratasi o che ha

cessato di esistere.

5.

Nella

fattispecie è assodato, come rilevato dal Pretore, che a seguito della

riparazione dell’autovettura la società di leasing convenuta ha avuto un

aumento dei suoi attivi (perizia giudiziaria, risposta n. 4.5) grazie al lavoro

svolto dall’appellante. Il veicolo dato in leasing, infatti, è stato riportato

alla funzionalità dopo che era stato ridotto a un rottame nell’incidente

causato dal dal prenditore di leasing. L’impoverimento dell’attrice, la cui

fattura non è stata pagata dal committente dei lavori, è quindi certo. Il nesso

tra l’arricchimento e l’impoverimento è anche dato. Il Pretore ha escluso nondimeno

l’indebito arricchimento per il motivo che il contratto di leasing stipulato

tra la convenuta e il prenditore di leasing poneva a carico di quest’ultimo le

riparazioni a causa di incidenti (doc. 3, clausola 9.3). L’arricchimento della

proprietaria del veicolo trovava quindi la sua causa, secondo il Pretore, nel

contratto di leasing per l’uso del noto veicolo e non era quindi indebito. L’attrice

contesta tale conclusione, sostenendo che tra di essa e la proprietaria del

veicolo non sussisteva alcun rapporto contrattuale, con la conseguenza che le

prestazioni eseguite lo sono state senza alcun valido motivo e devono essere

restituite. A torto. È pacifico in causa che i lavori di riparazione sono stati

ordinati all’attrice dal prenditore di leasing (doc. E, F, M), ciò che

configura la conclusione di un contratto di appalto. Le prestazioni eseguite

sul veicolo avevano pertanto una giusta causa contrattuale già in base al

contratto di appalto tra l’attrice e il prenditore di leasing. Ma non solo. In

base al contratto di leasing relativo al veicolo danneggiato il prenditore del

leasing aveva l’obbligo di provvedere a sue spese ai costi di riparazione (doc.

3, clausola 9.3) e di restituire il veicolo in buono stato. La rimessa in

funzionalità del veicolo trova dunque la “giusta causa” nel contratto di

appalto tra l’attrice e il convenuto prenditore del leasing, al quale si

aggiunge il contratto che legava quest’ultimo alla proprietaria del veicolo. La

circostanza che il committente non abbia pagato la fattura doc. F non è

rilevante, la proprietaria del veicolo non potendo essere ritenuta responsabile

dell’inadempienza contrattuale di costui. Non risulta d’altra parte provato in

causa che il committente sia insolvente e non possa, in definitiva, onorare la

fattura per i lavori da lui ordinati. L’attrice non ha del resto addotto di

aver escusso senza esito il committente, pur disponendo di un riconoscimento di

debito (doc. E), e alle prime difficoltà ha preferito rivolgersi direttamente alla

proprietaria del veicolo. Accertata l’esistenza di una “giusta causa, le

prestazioni eseguite dall’attrice non costituiscono un indebito arricchimento

dell’appellata e l’appello deve di conseguenza essere respinto, senza che sia

necessario entrare nelle argomentazioni relative al rischio aziendale e alle

precauzioni da prendere per cautelarsi dall’insolvenza dei clienti. È appena

sufficiente ricordare che nella fattispecie il prenditore del leasing non

poteva nemmeno cedere il proprio credito nei confronti dell’assicuratore casco

(doc. F), già per il fatto che tali pretese erano già state cedute, per

contratto, alla proprietaria del veicolo (doc. 3, clausola 6.2; cessione casco

totale del 1° marzo 2002, doc. 4).

6.

Ne

deriva che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

Gli oneri processuali, comprensivi di tassa di giustizia, spese e indennità per

ripetibili, seguono la soccombenza dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per

le spese l’art. 148 CPC, la LTG e il regolamento sulle ripetibili

dichiara

e pronuncia:

1.L’appello 3 settembre 2007 di AP 1 è

respinto.

2.Gli oneri processuali del presente

giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 700.-

b)

spese fr. 50.-

fr.

750.-

già

anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere

all’appellata fr. 2'500.- per ripetibili.

3. Intimazione:

- AP 1, __________

- AO 1, __________ §

- avv. RA 2, __________

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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