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Decisione

12.2007.186

Responsabilità dell'ente pubblico

29 settembre 2008Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

10. Secondo

l’appellante la circostanza che

la lesione al ginocchio è da imputare alla caduta dell’istruttore sopra di lei emerge chiaramente dalle testimonianze. Al

riguardo, ella rinvia al proprio allegato conclusionale (appello, pag. 3 in

mezzo). Se non che, il richiamo alle motivazioni espresse dinanzi al primo

giudice è inconciliabile con l’esigenza

di una motivazione chiara degli allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36

ad art. 309). Su questo punto l’appello è dunque irricevibile.

11. L’attrice prosegue lamentosi della

valutazione della Segretaria assessora laddove quest’ultima afferma che

"nel caso in esame gli atti istruttori, e in particolare le deposizioni

delle persone che hanno assistito all’evento litigioso, non hanno consentito di chiarire che cosa sia

accaduto di preciso la mattina del 10 giugno 1999" (sentenza impugnata,

consid. 4). Secondo l’appellante,

ella avrebbe dovuto anzitutto valutare il carteggio fra il convenuto e la __________

(appello, pag. 3 in fondo). Al riguardo, l’attrice si limita a rinviare alle motivazioni esposte dinanzi alla Segretaria

assessora. Ci si potrebbe finanche interrogare sulla ricevibilità dell’appello su questo punto. Se non che, la Segretaria

assessora non ha speso nemmeno una parola sulla portata probatoria dei

documenti menzionati, sicché non vi sarebbe motivazione con la quale l’appellante potrebbe confrontarsi. A ogni

buon conto, dal carteggio in questione non emerge un riconoscimento dell’accaduto da parte del convenuto. In

particolare, nella missiva 31 gennaio 2000 del direttore della Scuola __________

__________ alla __________, esso si limita a dichiarare di star "raccogliendo

la documentazione necessaria per chiarire il caso in questione" (doc. Q).

Nella lettera 28 febbraio 2000 la Sezione delle risorse umane ha informato la __________ che avrebbe

proceduto a "notificare l’infortunio, occorso in data 10 ottobre 1999 all’allieva AP 1, alla __________ ". Essa ha tuttavia specificato

che "per quanto riguarda eventuali pretese di risarcimento vi informiamo che il caso, impregiudicata la

nostra responsabilità, è stato notificato al nostro assicuratore RC (__________)"

(doc. R). La notifica testé citata non sta quindi ancora a significare che la

circostanza è effettivamente occorsa in tale data. La __________ ha poi scritto

il 2 novembre 2001 alla __________, suggerendo di sottoporre l’interessata a visita peritale (doc. S). Il 18

gennaio 2002 la __________ ha risposto di non opporsi a una tale visita (doc.

T). Ciò non comporta tuttavia ancora che il convenuto avesse ammesso la

circostanza invocata dall’attrice,

bensì unicamente che la __________ stava indagando sulla questione. Infine, il

10 settembre 2003 la __________ ha scritto alla __________ che il 10 giugno

1999 durante un corso sportivo al __________ AP 1 ha subìto una distorsione al

ginocchio sinistro (doc. U, punto 1), ma ha anche, in particolare, negato che

ciò sia imputabile a negligenza o intenzionalità dell’istruttore (loc. cit., punto 17). Di conseguenza, non è dato di

capire da tale missiva lo svolgimento dei fatti, ovvero se l’istruttore è effettivamente caduto rovinosamente

sull’attrice. Per tacere del

fatto che quanto asserito dalla __________, nemmeno parte in causa nel presente

procedimento, non può essere opponibile al convenuto, dato che essa non ha

agito come rappresentante di quest’ultimo.

12. Secondo

l’appellante, poi, la Segretaria

assessora ha arbitrariamente citato i testi __________ __________ e __________ __________,

che non hanno assistito all’episodio,

e addirittura l’istruttore __________

__________, senza tener minimamente conto di quanto dichiarato dalle allieve __________

__________ e __________ __________, entrambe chiare nella loro esposizione dei

fatti e presenti al corso di difesa personale il 10 giugno 1999 (appello, pag.

4 in alto).

12.1 Effettivamente,

per quanto concerne lo svolgimento dei fatti la mattina del 10 giugno 1999, i

testi __________ e __________ non possono essere di ausilio ai fini del

giudizio. Invero, la giurisprudenza ha già spiegato che i testi sono sentiti

per appurare i fatti da loro percepiti personalmente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 237) e non

per esprimere una valutazione su quesiti in cui dovesse valere il loro parere

per cognizioni loro particolari (loc. cit., n. 2 ad art. 237) o semplicemente

basate su loro apprezzamenti soggettivi (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 3 ad art. 237). Il teste __________,

docente della Scuola, ha riferito di non ricordare "incidenti che hanno

coinvolto allievi; sulla base della documentazione che ho consultato non

risulta che allievi siano stati portati al pronto soccorso, e non risulta neppure

che sia stato annunciato qualcosa di grave. Preciso che nel rapporto ad esempio

però non vi era annotato se un allievo si fa medicare dalla scuola. Ribadisco

che se non lo scriviamo sul rapporto non vi sono state cose gravi (…). Questo

rapporto veniva allestito unicamente quando era necessario, quando vi era

qualcosa da annotare. Le informazioni

le prendevamo o per conoscenza diretta o tramite i monitori e docenti o

direttamente dagli allievi. Poteva succedere che se il monitore non annunciava

il caso e l’allievo si medicava

da solo, questo non figurava nel mio rapporto" (verbale 31 agosto 2005,

pag. 7). Il teste non ha quindi affermato di essere stato presente al corso di

difesa personale, di modo che non ha potuto percepire personalmente quanto accaduto

in tale frangente. D’altra

parte, la sua affermazione secondo la quale se non vi è alcunché al riguardo

nei rapporti allora non è accaduto nulla di grave, si fonda su una sua

valutazione soggettiva, che non assurge a rango di prova. Per tacere del fatto

che l’assenza di una

segnalazione non significa ancora che non vi sia stato l’infortunio

rivendicato dall’attrice. Il

teste __________, docente e vicedirettore dell’Istituto scolastico, ha ricordato di aver "scritto alla

Direzione dicendo che non era stato segnalato nessun infortunio grave da parte di nessun allievo. Non era stato segnalato

alcun incidente che richiedesse un intervento sanitario importante né dagli

allievi né dai monitori né dai docenti (…). Generalmente gli allievi tendono a

segnalare gli infortuni. Se il

caso è grave o dubbio, lo portiamo all’ospedale, se non siamo in grado di valutare. Questa era e resta la

linea anche per i docenti di educazione fisica" (loc. cit., pag. 8). Neanche

lui ha avuto percezione diretta del sinistro, tanto che si è limitato a

riferire che non aveva ricevuto alcuna segnalazione in proposito. Per i motivi

già esposti per il teste __________, anche la sua testimonianza non è quindi di

ausilio per comprendere il reale svolgimento dei fatti la mattina del 10 giugno

1999. Visto che le due deposizioni citate non sono utili ai fini del giudizio,

può rimanere indecisa la questione della loro attendibilità.

12.2 La Segretaria

assessora ha inoltre fondato il suo giudizio sulla testimonianza dell’istruttore __________. Questi ha ricordato

che "non vi sono stati incidenti durante i corsi" e ha confermato il

contenuto di una sua lettera (doc. 6) nella quale precisava "di non essere

caduto e di non aver pertanto provocato la caduta di AP 1" (audizione 31

agosto 2005, pag. 6). La teste __________, allieva presente al corso in

questione, ha invece ricordato che "l’attrice è caduta e l’istruttore è caduto sopra di lei. Ricordo di aver sentito un 'crack' del ginocchio dell’attrice"

(verbale 31 agosto 2005, pag. 3 in basso e 4 in alto). Secondo giurisprudenza,

qualora il teste ha tutto l’interesse

a sgravare la propria posizione per far cedere o comunque ridimensionare

eventuali accuse a suo carico, si può ritenere, secondo le circostanze,

inaffidabile la sua testimonianza (cfr. II CCA, sentenza inc. 12.2007.46 del 2

maggio 2008, consid. 6.3 i. f.). Ciò tanto più, nella fattispecie, alla luce

della discordanza della sua testimonianza con quella dell’allieva __________. Che vi sia stato un

incidente in occasione del corso è stato peraltro confermato anche dalla teste __________,

secondo la quale: "durante l’esecuzione ricordo che l’attrice è caduta picchiando il ginocchio". La stessa ha anche

precisato che "non ricordo se sia caduto anche l’istruttore" (loc. cit., pag. 5), di modo che non ha escluso la

caduta di __________, sconfessando la testimonianza dell’allieva __________, bensì ha specificato

unicamente di non ricordare il fatto. Alla luce di quanto esposto non può

quindi essere seguita la tesi del convenuto secondo la quale in presenza di

testimonianze discordanti il giudice deve decidere a sfavore della parte cui

compete l’onere della prova

(osservazioni, pag. 22).

12.3 L’appellante critica altresì l’accento posto dalla Segretaria assessore

sul fatto che le testi __________ e __________ non ricordano se l’attrice abbia poi ripreso l’attività durante lo stesso corso e il

giorno successivo (appello, pag. 4 in alto). A ragione. Invero, la teste __________

ha dichiarato "non ricordo se in seguito l’attrice abbia partecipato alle attività" (audizione 31 agosto

2005, pag. 4) e __________ ha affermato "non ricordo se il venerdì mattina

l’attrice abbia partecipato al

corso" (loc. cit., pag. 5). Esse non hanno quindi escluso che l’appellante non avesse partecipato ai corsi

in questione in ragione della lesione al ginocchio, ma hanno spiegato solo di

non ricordare. D’altra parte, la

Segretaria assessora omette di considerare quella parte della testimonianza di __________

ove ha dichiarato che l’attrice

"non ha continuato la lezione, rimanendo in disparte" (loc. cit. pag.

5). Nemmeno può essere seguita la tesi del convenuto secondo la quale le

testimonianze in questione non sarebbero credibili poiché le testi ben

ricordano lo svolgimento dell’infortunio ma non rammentano nient’altro, in particolare non ricordano nulla del comportamento dell’istruttore a seguito del presunto incidente

(osservazioni, pag. 10 seg.). La teste __________ ha affermato di non ricordare

"se il maestro le [all’attrice]

abbia chiesto se aveva male o meno" (loc. cit., pag. 4 in alto). L’allieva __________ ha dichiarato di non

ricordare "se a seguito della caduta l’attrice abbia parlato con il maestro" (loc. cit., pag. 5). Se

non che, ciò che è determinante è lo svolgimento dell’incidente, non la reazione dell’istruttore allo stesso o se l’attrice abbia comunicato seduta stante il proprio dolore. D’altra parte, a distanza di più di sei anni

dall’accaduto è credibile che

le testi si ricordino dell’incidente

e non, invece, di un fatto, come appena detto, di rilevanza minore, ovvero se l’istruttore abbia parlato o meno con l’attrice dopo la caduta.

12.4 In

definitiva, al contrario di quanto accertato dalla Segretaria assessora, dall’istruttoria è emerso che in occasione del

corso di difesa personale tenutosi il 10 giugno 1999 l’attrice è caduta e l’istruttore __________ è rovinato sopra il suo ginocchio, tanto che si è sentito un "crack" al

ginocchio dell’attrice e questa

ha dovuto sospendere la lezione. Ciò non sta ancora a significare, tuttavia,

che tale circostanza sia la causa del danno invocato dall’appellante, come si vedrà nel seguito.

13. L’appellante critica l’interpretazione della perizia da parte

della Segretaria assessora, ritenuta parziale e soggettiva. Ella sostiene che

la risposta 2.1.1 alla domanda "dica il perito se la lacerazione del

menisco discoide laterale del ginocchio sinistro subita dall’attrice è stata causata da un’affezione precedente e/o da una

predisposizione costituzionale alla stessa" dev’essere letta nel contesto della perizia (appello, pag. 4 in fondo e

5 in alto). In particolare, alla risposta n. 2.2.5 il perito ha affermato che

"gli attuali disturbi non sono dovuti ad un’artropatia degenerativa bensì alla lesione o re-lesione del menisco

residuo".

13.1 Come

spiegato (sopra, consid. 8), la responsabilità dell’ente pubblico presuppone, tra le altre cose, l’esistenza di un nesso di causalità tra il

comportamento dell’agente e il

danno. Secondo la Segretaria assessora ciò difetta nella

fattispecie per i seguenti motivi. Dalla perizia è emerso che l’attrice è affetta da una rara patologia di

menisco laterale discoide, manifestatesi in seguito anche nel ginocchio destro,

che ha reso il ginocchio sinistro più soggetto a lesioni. Ella ha inoltre

spiegato che seppure il perito non abbia dubbi che la lesione sia stata

cagionata da un trauma distorsivo, lo stesso non esclude una lacerazione

causata da un’affezione

precedente e/o a una predisposizione costituzionale, che rende il menisco più

fragile e quindi più facilmente lesionabile. Di conseguenza, la Segretaria

assessora è giunta alla conclusione che la patologia di menisco discoide ha

avuto un ruolo determinante nella lesione del ginocchio, tale da interrompere

il nesso causale adeguato tra il comportamento dell’agente e il danno (sentenza impugnata, pag. 4 in basso e 5 in alto).

13.2 Come

detto (sopra, consid. 8), secondo l’art. 12 LResp. il risarcimento può essere escluso o ridotto se il

danneggiato ha acconsentito all’ evento dannoso oppure se circostanze

imputabili a lui, a terzi o a fattori esterni hanno cagionato o aggravato il

danno. La predisposizione costituzionale della vittima

consiste in uno stato patologico preesistente che aggrava casualmente il danno

(Brehm, Berner Kommentar, 3a ed., n. 54 ad art. 44 CO; Werro, La

responsabilité civile, Berna 2005, n. 1196; Oftinger/Stark,

Schweizerisches Haftpflichtrecht - Allgemeiner Teil, Vol. I, 5a ed., Zurigo 1995, § 3 n. 95). Essa

va presa in considerazione quale causa concomitante fortuita nel quadro della

determinazione del danno oppure in quello della fissazione del risarcimento. La

predisposizione costituzionale che si sarebbe con certezza o comunque molto

verosimilmente manifestata anche in assenza dell’evento dannoso è da

considerare nell’ambito del calcolo del danno giusta l’art. 42 CO, per il quale

il danno può essere imputato al responsabile solo nella misura in cui è

effettivamente riconducibile all’evento dannoso. La

parte del danno legata allo stato preesistente potrà essere considerata, ad

esempio, ammettendo una durata di vita o un’attività lavorativa ridotta, come

pure in diminuzione del grado della capacità di guadagno determinante per il

calcolo del risarcimento. Qualora invece le conseguenze

della predisposizione costituzionale verosimilmente non si fossero prodotte

senza l’evento dannoso, l’autore ne sarebbe di principio responsabile

interamente anche se quel particolare stato patologico avesse favorito

l’insorgere del danno o lo avesse aggravato: in tal caso è tuttavia possibile

secondo le circostanze tener conto della predisposizione quale motivo di

riduzione del risarcimento (art. 44 CO; Brehm,

op. cit., n. 55 segg. ad art. 44 CO; Werro, op. cit., n. 1196 segg.; Oftinger/Stark, op. cit., § 3 n. 98 segg; DTF 131 III 12 consid. 4; II CCA 24

marzo 2006 inc. n. 12.2004.189, 10 aprile 2006 inc. n. 12.2005.8). A riduzione

dell’ammontare del danno

possono concorrere anche altre circostanze, come ad

esempio la sproporzione manifesta fra la causa che ha fatto insorgere il danno

e l’importanza del pregiudizio (sentenza del Tribunale federale del 16 novembre

2004 4C.75/2004 consid. 4.2).

13.3 Alla

domanda se gli interventi chirurgici che ha subìto l’attrice, in particolare l’asportazione totale del menisco laterale, possono avere altra causa

oltre che l’intervento di un

agente esterno (domanda n. 1) il perito dott. med. __________ __________,

specialista in chirurgia FMH e medicina sportiva SSMS, dopo aver premesso che

si tratta di un’"asportazione

parziale ampia" e non totale, ha spiegato che "si tratta

effettivamente di una lesione traumatica di un menisco discoide laterale,

tuttavia (…) il menisco discoide è più facilmente lesionabile. Non c’è però dubbio che questa lesione è stata

cagionata da un agente esterno". Alla domanda se la lacerazione al menisco

discoide laterale del ginocchio sinistro subìta dall’attrice sia stata causata da un’affezione precedente e/o da una predisposizione costituzionale della

stessa, il perito ha risposto che "sappiamo che i menischi discoidi sono

più soggetti a lesione durante l’attività fisica o lavorativa. Non posso escludere dunque una lacerazione

causata da un’affezione

precedente e/o da una predisposizione costituzionale della stessa. Va però

sottolineato il fatto che la paziente ha subìto un trauma distorsivo a questo

ginocchio per cui c’è anche

stato un fattore esterno straordinario e in questo caso la causa traumatica è

data" (referto peritale del 30 gennaio 2007, fascicolo giallo, risposta n.

2.1.1). Secondo il perito, inoltre "è molto probabile" che l’affezione precedente e/o predisposizione

costituzionale dell’attrice

abbia contribuito a provocare la lacerazione. Egli ha valutato tale probabilità

nell’80% (risposta n. 2.1.3),

basandosi su una valutazione empirica (controquesito n. 2.2.2). Al quesito di

sapere "perché per cagionare la lesione (…) sarebbe stato necessario anche

il verificarsi di un fattore esterno straordinario" (controquesito n.

2.2.1), il perito ha risposto che "la massa meniscale del menisco discoide

è molto più ampia e va sottolineata come già detto la più alta fragilità ai

movimenti distorsivi per cui in quella giovane età un fattore esterno

sicuramente ha giocato un ruolo anche se pur minimo". Cosa ribadita anche

alla risposta al controquesito n. 2.2.2 ("basta un minimo fattore esterno

per lesionare un menisco discoide").

13.4 Al

contrario di quanto accertato dalla Segretaria assessora, risulta sì che vi

fosse una predisposizione costituzionale dell’attrice che ha favorito l’insorgere della lesione al menisco, ma è altrettanto chiaro che

senza il trauma distorsivo occorsale durante la lezione di difesa personale del

10 gennaio 1999 la lesione non si sarebbe manifestata. Nulla muta ai riscontri

peritali il fatto che, come rilevato dalla Segretaria assessora, l’attrice ha subìto nel frattempo anche un

trauma al ginocchio destro, con conseguente lesione del menisco laterale

discoide (perizia, pag. 6 in alto). Tale circostanza comprova semmai la sua

predisposizione, ma non esclude che senza il trauma distorsivo non vi sarebbe

stata la lacerazione. Ai fini del presente giudizio non importa, inoltre, al

contrario di quanto reputato dalla Segretaria assessora, che tanti assicuratori

considerino una lesione al menisco discoide una malattia e non un infortunio (cfr. risposta n. 2.1.2), dato

che tale distinzione è eseguita sulla base della normativa assicurativa e non

sui principi di diritto privato. Alla luce di quanto suesposto la

predisposizione dell’attrice

non avrebbe interrotto il nesso causale adeguato, ma semmai si sarebbe potuto

tener conto di tale circostanza quale motivo di riduzione del risarcimento. Se

non che, se come detto il trauma distorsivo ha causato un danno, tant’è che il perito ha escluso "con una

certa sicurezza" che prima del trauma 10 giugno 1999 l’attrice avesse un danno al menisco

(controquesito n. 2.4), egli ha pure precisato, in relazione ai disturbi

attuali, che "non posso sapere se si tratta di una nuova lesione

(re-lesione di menisco operato) o se l’attuale lesione è ancora frutto dell’intervento subìto nel 1999" (risposta n. 2.2.3). In altre

parole, non vi è prova che i disturbi attuali siano riconducibili al trauma subìto

il 10 giugno 1999. Circostanza ribadita anche alla risposta al controquesito

peritale n. 2.4: "se la domanda è intesa a capire se l’attuale residua lesione costituisca una

nuova lesione del menisco discoide laterale residuo, anche qui non posso

rispondere con certezza; è sicuramente probabile in quanto il lavoro attuale

della paziente richiede tanti movimenti in genuflessione, probabilmente anche

in rotazione e un menisco discoide residuo può effettivamente essere talmente

fragile da re-lesionarsi. Ne è la prova la lesione avvenuta con minimo sforzo

al ginocchio destro". Non vi è quindi nesso causale adeguato tra il trauma

10 giugno 1999 e il danno rivendicato dall’attrice. L’appellante rinvia al proprio allegato conclusionale per

quel che concerne la quantificazione del danno (appello, pag. 5 in mezzo), di

modo che al riguardo l’appello

è irricevibile.

14. Ad ogni

modo l’attrice nemmeno ha provato in prima sede il danno di cui chiede il

risarcimento in questa sede. È ben vero che l’indennità per torto morale è

determinata dal giudice in proporzione alla gravità della lesione subita (DTF

125 II 269 e 118 II 408; decisione TF 4.C.123/1996 del 21.10.1997). Ciò non

toglie che nella fattispecie l’attrice non ha addotto né provato l’intensità

della sofferenza patita. Inoltre, tutto si ignora dell’ipotizzata perdita di guadagno, cifrata in fr. 500'000.- dall’attrice, che afferma di non

poter più esercitare la professione di soccorritrice professionista. Se non

che, dal fascicolo processuale emerge che l’attrice esercita proprio tale professione e che nemmeno ne sarà

impedita in futuro. Il perito ha invero precisato che "una volta sanata l’attuale re-lesione la paziente dovrebbe

tornare a vivere e lavorare senza gli attuali disturbi e/o limitazioni del

ginocchio sinistro" (risposta n. 2.2.6). In particolare, egli ha spiegato

che "una volta sanata questa lesione residua o re-lesione del menisco

operato a sinistra la paziente dovrebbe poter svolgere la sua attività

professionale senza problemi" (risposta n. 6) e "intraprendere un’attività fisica normale" (risposta n.

5). Per quanto concerne inoltre le spese di fr. 50'000.- di trasferta per raggiungere i luoghi di cura, delle spese

mediche non coperte, i medicamenti ecc., l’attrice ha rinviato al conteggio 15

aprile 2002 della cassa malati __________ (replica, pag. 8; doc. AE). Non si

comprende tuttavia come tale conteggio possa quantificare i costi rivendicati

dall’attrice, dato che si

tratta delle spese coperte dalla cassa malati in questione. Tale circostanza è

stata d’altra parte invocata

dal convenuto (duplica, pag. 14) e nelle proprie conclusioni l’attrice nemmeno più fa riferimento a tale

documento. Anzi, se nelle richieste di giudizio essa chiede il pagamento di

complessivi fr. 630'000.-,

nelle argomentazioni contenute nel memoriale conclusivo non vi è più traccia

della richiesta in questione. L’attrice ha inoltre computato nel danno le presumibili spese legali

per fr. 30'000.-. Non è tuttavia

dato di capire in che cosa consista tale posta, se non per l’indicazione che essa contempla anche l’acconto delle spese giudiziarie versato

dall’attrice alla Pretura e non

riguarda le spese processuali (replica, pag. 8 in basso). Si potrebbe

ipotizzare che con ciò l’attrice

chieda il pagamento delle spese preprocessuali. Al riguardo, questa Camera ha

spiegato che le spese connesse all’intervento di un legale prima

dell’apertura di un processo civile e non comprese nelle ripetibili possono costituire una posizione di danno risarcibile, nella misura

in cui sia provata la necessità dell’intervento del legale sia in relazione

alla situazione personale sia in relazione alla natura del patrocinio, che, a

sua volta, deve essere giustificato, necessario e appropriato (da ultimo: II

CCA, sentenza inc. 12.2007.47 del 14 febbraio 2008, consid. 8). L’onere della

prova circa la congruità della stessa incombeva all’attrice (loc. cit., consid. 10), mentre essa, sebbene il convenuto

avesse contestato tale posta (risposta, pag. 11), non ha nemmeno speso una

parola al riguardo. Sull’anticipo

degli oneri processuali, va poi detto che essi non possono essere contemplati

quale posta di danno, bensì sono caricati all’una o all’altra parte in ragione dell’esito del procedimento (art. 148 CPC).

15. L’appello

deve dunque essere respinto e la sentenza impugnata, seppur per altri motivi,

confermata. Dato l’esito del

giudizio, ovvero la reiezione del gravame, non occorre soffermarsi sulle altre

argomentazioni sollevate dal convenuto nelle proprie osservazioni, in

particolare con la questione della perenzione dell’azione in responsabilità (memoriale, pag. 17 segg.).

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede, calcolate su un valore

litigioso di fr. 630'000.-,

seguono l’integrale soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello 3

settembre 2007 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura d’appello,

consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2'500.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

2'550.-

già

anticipate dall’appellante,

restano a suo carico con l’obbligo

di rifondere allo Stato del Canton Ticino fr. 5'000.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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