12.2007.186
Responsabilità dell'ente pubblico
29 settembre 2008Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2007.186
Data decisione, Autorità:
29.09.2008, IICCA
Titolo:
Responsabilità dell'ente pubblico
RESPONSABILITÀ DELLO STATO
art. 44 CO
art. 4 cpv. 2 LRESP
art. 12 LRESP
Incarto n.
12.2007.186
Lugano
29 settembre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.264
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 2 dicembre
2004 da
AP 1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA 2
con cui
l’attrice ha chiesto la
condanna del convenuto al pagamento di fr. 630'000.- oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che ha
postulato la reiezione della petizione, e che la Segretaria assessora con
sentenza 6 agosto 2007 ha respinto;
appellante
l’attrice con atto di appello 3
settembre 2007, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di prima sede;
mentre il
convenuto con osservazioni ("risposta") 29 ottobre 2007 postula la
reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
preso
atto che all’ordinanza 11 giugno 2008, con la quale la Presidente ha impartito
alle parti un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie osservazioni
sul possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza emanata dal
Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007, pubblicata in DTF 134 I 184),
l’appellante non ha risposto, mentre il convenuto ha rinunciato a prevalersi
del vizio segnalato;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Durante
il corso del mese di giugno 1999 la __________ di __________ (ora __________)
ha organizzato un corso polisportivo al __________ di __________ (doc. 1). Dal
7 all’11 giugno 1999 vi ha
partecipato la classe __________, di cui faceva parte AP 1. Nell’ambito di tale corso ella ha frequentato il
corso di difesa personale quale attività principale la mattina del 7, 8 e 10
giugno (doc. 4). Per il corso di difesa personale sono stati incaricati come
istruttori __________ e __________ (doc. 7).
2. Sempre
nel corso del mese di giugno 1999 il dott. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica, ha diagnosticato a AP 1, in cura da lui dal 15 giugno
1999, una lacerazione del menisco laterale del ginocchio sinistro. Motivo per
cui il 7 luglio 1999 ha eseguito un’artroscopia e miniartrotomia per rimozione del menisco laterale
discoide completamente lacerato (doc. B). Lamentando dei dolori, AP 1 si è poi
rivolta ad altri medici (dott. __________ __________, FMH medicina generale:
doc. A, F, L, M; dott. __________ __________, specialista presso la Clinica
ortopedica universitaria __________ di __________ per lesioni al ginocchio:
doc. D+E; dott. __________ __________, primario all’ospedale regionale di __________ e __________ di traumatologia,
chirurgia del bacino e dell’anca,
del piede e della caviglia: doc. G, H, I, N). In particolare, il dott. __________
il 19 gennaio 2001 ha effettuato una revisione operativa (doc. I).
3. Nel
frattempo, AP 1 ha comunicato a __________ (compagnia di responsabilità civile
indicata dalla Scuola; doc. 1) di aver subìto un infortunio il 10 giugno 1999 durante il corso di difesa personale citato
sopra, a seguito della caduta dell’istruttore, durante un esercizio, sul suo ginocchio (doc. C). Il 2
gennaio 2004 AP 1 ha notificato allo Stato del Canton Ticino una pretesa di
risarcimento del danno nell’ambito
della responsabilità civile dello Stato (doc. V).
4. Con
petizione 2 dicembre 2004 AP 1 ha chiesto la condanna dello Stato del Canton
Ticino al pagamento di fr. 630'000.-
oltre interessi a titolo di risarcimento danni e torto morale, per aver subìto
il 10 giugno 1999 una lacerazione al menisco discoidale laterale a causa di un
intervento maldestro dell’istruttore
del corso di difesa personale, che durante una dimostrazione le è caduto sopra
al ginocchio. Secondo l’attrice,
a seguito dell’infortunio testé citato avrebbe dolori continui che le impedirebbero
ogni attività sportiva, ma che soprattutto osterebbero a un valido inserimento
nella vita del lavoro, dato che era intenzionata a esercitare la professione di
soccorritrice professionale, così come le vistose cicatrici comporterebbero un
notevole danno estetico. Di conseguenza, essa ha quantificato la sua domanda di
risarcimento ipotizzando una perdita di guadagno di fr. 500'000.- a seguito della scelta di una
professione meno redditizia, un danno di fr. 50'000.- per i costi di trasferta per raggiungere i luoghi di cura, per
le spese mediche non coperte (quali ad esempio di chirurgia estetica), per i
medicamenti ecc., un torto morale di fr. 50'000.- e fr. 30'000.-
di spese legali.
5. Con
risposta 25 febbraio 2005 il convenuto si è opposto alla domanda, negando l’esistenza di un infortunio il 10 giugno 1999 e ritenendo in ogni caso non comprovata né
la preclusione dell’attività di
soccorritrice professionale, né che un’altra professione comporterebbe un guadagno inferiore. Secondo il
convenuto, nemmeno sarebbero comprovati gli asseriti costi aggiuntivi e che il
danno estetico rivendicato dall’attrice abbia conseguenze economiche. Esso ha
altresì rilevato la perenzione della pretesa attorea, il difetto di
qualsivoglia colpa dell’istruttore
e del presupposto dell’illiceità,
poiché l’attrice, partecipando
al corso, avrebbe acconsentito ai rischi interenti tale attività sportiva. Il
convenuto ha infine contestato l’esistenza di un nesso di causalità, ritenuto che i dolori invocati
dall’attrice sono da attribuire
non più alla lesione originaria, bensì a un’artropatia degenerativa. Con l’ulteriore scambio di allegati scritti le parti hanno ribadito il
loro rispettivo punto di vista, così come, esperita l’istruttoria, nei memoriali conclusivi scritti.
6. Statuendo
con sentenza 6 agosto 2007, la Segretaria assessora ha respinto la petizione.
Ella ha rilevato che dalle testimonianze non si poteva dedurre l’esistenza di un atto illecito da parte dell’istruttore __________. D’altra parte, anche se vi fosse stato un
tale agire, ella ha pure negato l’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra il comportamento
dell’istruttore e l’eventuale danno sopraggiunto al ginocchio.
Ella ha invero ritenuto che la perizia giudiziaria non ha dimostrato che la
lacerazione era stata causata dall’agire dell’istruttore
__________, bensì è emerso che l’attrice è affetta da una rara patologia al ginocchio di menisco
discoide e che tale deformazione congenita ha avuto un ruolo determinante sulla
lesione.
7. Con
atto di appello 3 settembre 2007 l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione, mentre con le proprie osservazioni
("risposta") 29 ottobre 2007 il convenuto postula la reiezione del
gravame. Mediante ordinanza 10 giugno 2008 la Presidente di questa Camera ha
impartito alle parti un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie
osservazioni sul possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza
emanata dal Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007, ora pubblicata
in DTF 134 I 184), con l’avvertenza
che il silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia a prevalersi del vizio
di forma. L’appellante non ha risposto, mentre il convenuto ha rinunciato a
prevalersi del vizio segnalato. Nulla osta quindi alla trattazione del presente
gravame.
8. Secondo
l’art. 4 cpv. 2 LResp (RL
2.6.1.1) nei casi in cui una persona cui sia direttamente affidato un compito
di diritto pubblico cagiona illecitamente a terzi un danno, l’ente pubblico risponde dello stesso entro i
limiti in cui l’ agente pubblico sarebbe responsabile verso il danneggiato
secondo il diritto a lui applicabile. Tale responsabilità presuppone, tra le
altre cose, l’esistenza di un
atto illecito e un nesso di causalità adeguata tra l’azione, ovvero il comportamento dell’agente, e il danno (II CCA, sentenza inc. 12.2005.207 del 21
dicembre 2006, consid. 6, pubb. in: RtiD I-2008 1c 977). In particolare per
quanto concerne il nesso causale, va detto che vi è causalità naturale quando
un comportamento è la condizione sine qua non di un risultato. Esso non
deve necessariamente essere l’unica
causa del danno; è sufficiente cioè che contribuisca a produrlo, se del caso
insieme ad altre cause, ma in modo tale da non poter essere tralasciato senza
che venga a mancare il risultato. Il rapporto causale è altresì adeguato quando
questo comportamento, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, è idoneo a
provocare un risultato come quello che si è verificato, di modo che tale
risultato ne appaia in modo generale favorito. In altre parole, occorre
chiedersi se era probabile che il fatto considerato provocasse il risultato che
si è prodotto (sentenza del Tribunale federale inc.2P.31/2007 del 16 giugno
2007, consid. 4.4.1). Secondo l’art. 12 LResp. il risarcimento può essere escluso o ridotto se il
danneggiato ha consentito all’evento dannoso oppure se circostanze imputabili a
lui, a terzi o a fattori esterni hanno cagionato o aggravato il danno.
9. L’appellante critica la Segretaria assessora
laddove questa afferma che "nel corso del mese di giugno 1999, l’attrice si è procurata una lesione al
ginocchio sinistro" (sentenza impugnata, lett. C), senza chinarsi sulla
questione di sapere se la lacerazione in questione sia stata effettivamente
causata dall’istruttore __________
o meno (appello, pag. 2 seg.). La censura non può essere condivisa. Va detto,
anzitutto, che la Segretaria assessora si è chinata proprio sulla questione,
ritenendo tuttavia che dalle audizioni testimoniali non si può dedurre l’esistenza di un atto illecito dell’istruttore (consid. 4). Evidentemente, la
formulazione utilizzata non dev’essere quindi interpretata nel senso che l’attrice si è procurata da sé sola la lesione. Anzi, la Segretaria
assessora ha dichiarato quanto riportato sopra per illustrare i fatti, non
indicando a quel punto la causa della lesione proprio perché controversa.
Fatti
10. Secondo
l’appellante la circostanza che
la lesione al ginocchio è da imputare alla caduta dell’istruttore sopra di lei emerge chiaramente dalle testimonianze. Al
riguardo, ella rinvia al proprio allegato conclusionale (appello, pag. 3 in
mezzo). Se non che, il richiamo alle motivazioni espresse dinanzi al primo
giudice è inconciliabile con l’esigenza
di una motivazione chiara degli allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36
ad art. 309). Su questo punto l’appello è dunque irricevibile.
11. L’attrice prosegue lamentosi della
valutazione della Segretaria assessora laddove quest’ultima afferma che
"nel caso in esame gli atti istruttori, e in particolare le deposizioni
delle persone che hanno assistito all’evento litigioso, non hanno consentito di chiarire che cosa sia
accaduto di preciso la mattina del 10 giugno 1999" (sentenza impugnata,
consid. 4). Secondo l’appellante,
ella avrebbe dovuto anzitutto valutare il carteggio fra il convenuto e la __________
(appello, pag. 3 in fondo). Al riguardo, l’attrice si limita a rinviare alle motivazioni esposte dinanzi alla Segretaria
assessora. Ci si potrebbe finanche interrogare sulla ricevibilità dell’appello su questo punto. Se non che, la Segretaria
assessora non ha speso nemmeno una parola sulla portata probatoria dei
documenti menzionati, sicché non vi sarebbe motivazione con la quale l’appellante potrebbe confrontarsi. A ogni
buon conto, dal carteggio in questione non emerge un riconoscimento dell’accaduto da parte del convenuto. In
particolare, nella missiva 31 gennaio 2000 del direttore della Scuola __________
__________ alla __________, esso si limita a dichiarare di star "raccogliendo
la documentazione necessaria per chiarire il caso in questione" (doc. Q).
Nella lettera 28 febbraio 2000 la Sezione delle risorse umane ha informato la __________ che avrebbe
proceduto a "notificare l’infortunio, occorso in data 10 ottobre 1999 all’allieva AP 1, alla __________ ". Essa ha tuttavia specificato
che "per quanto riguarda eventuali pretese di risarcimento vi informiamo che il caso, impregiudicata la
nostra responsabilità, è stato notificato al nostro assicuratore RC (__________)"
(doc. R). La notifica testé citata non sta quindi ancora a significare che la
circostanza è effettivamente occorsa in tale data. La __________ ha poi scritto
il 2 novembre 2001 alla __________, suggerendo di sottoporre l’interessata a visita peritale (doc. S). Il 18
gennaio 2002 la __________ ha risposto di non opporsi a una tale visita (doc.
T). Ciò non comporta tuttavia ancora che il convenuto avesse ammesso la
circostanza invocata dall’attrice,
bensì unicamente che la __________ stava indagando sulla questione. Infine, il
10 settembre 2003 la __________ ha scritto alla __________ che il 10 giugno
1999 durante un corso sportivo al __________ AP 1 ha subìto una distorsione al
ginocchio sinistro (doc. U, punto 1), ma ha anche, in particolare, negato che
ciò sia imputabile a negligenza o intenzionalità dell’istruttore (loc. cit., punto 17). Di conseguenza, non è dato di
capire da tale missiva lo svolgimento dei fatti, ovvero se l’istruttore è effettivamente caduto rovinosamente
sull’attrice. Per tacere del
fatto che quanto asserito dalla __________, nemmeno parte in causa nel presente
procedimento, non può essere opponibile al convenuto, dato che essa non ha
agito come rappresentante di quest’ultimo.
12. Secondo
l’appellante, poi, la Segretaria
assessora ha arbitrariamente citato i testi __________ __________ e __________ __________,
che non hanno assistito all’episodio,
e addirittura l’istruttore __________
__________, senza tener minimamente conto di quanto dichiarato dalle allieve __________
__________ e __________ __________, entrambe chiare nella loro esposizione dei
fatti e presenti al corso di difesa personale il 10 giugno 1999 (appello, pag.
4 in alto).
12.1 Effettivamente,
per quanto concerne lo svolgimento dei fatti la mattina del 10 giugno 1999, i
testi __________ e __________ non possono essere di ausilio ai fini del
giudizio. Invero, la giurisprudenza ha già spiegato che i testi sono sentiti
per appurare i fatti da loro percepiti personalmente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 237) e non
per esprimere una valutazione su quesiti in cui dovesse valere il loro parere
per cognizioni loro particolari (loc. cit., n. 2 ad art. 237) o semplicemente
basate su loro apprezzamenti soggettivi (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 3 ad art. 237). Il teste __________,
docente della Scuola, ha riferito di non ricordare "incidenti che hanno
coinvolto allievi; sulla base della documentazione che ho consultato non
risulta che allievi siano stati portati al pronto soccorso, e non risulta neppure
che sia stato annunciato qualcosa di grave. Preciso che nel rapporto ad esempio
però non vi era annotato se un allievo si fa medicare dalla scuola. Ribadisco
che se non lo scriviamo sul rapporto non vi sono state cose gravi (…). Questo
rapporto veniva allestito unicamente quando era necessario, quando vi era
qualcosa da annotare. Le informazioni
le prendevamo o per conoscenza diretta o tramite i monitori e docenti o
direttamente dagli allievi. Poteva succedere che se il monitore non annunciava
il caso e l’allievo si medicava
da solo, questo non figurava nel mio rapporto" (verbale 31 agosto 2005,
pag. 7). Il teste non ha quindi affermato di essere stato presente al corso di
difesa personale, di modo che non ha potuto percepire personalmente quanto accaduto
in tale frangente. D’altra
parte, la sua affermazione secondo la quale se non vi è alcunché al riguardo
nei rapporti allora non è accaduto nulla di grave, si fonda su una sua
valutazione soggettiva, che non assurge a rango di prova. Per tacere del fatto
che l’assenza di una
segnalazione non significa ancora che non vi sia stato l’infortunio
rivendicato dall’attrice. Il
teste __________, docente e vicedirettore dell’Istituto scolastico, ha ricordato di aver "scritto alla
Direzione dicendo che non era stato segnalato nessun infortunio grave da parte di nessun allievo. Non era stato segnalato
alcun incidente che richiedesse un intervento sanitario importante né dagli
allievi né dai monitori né dai docenti (…). Generalmente gli allievi tendono a
segnalare gli infortuni. Se il
caso è grave o dubbio, lo portiamo all’ospedale, se non siamo in grado di valutare. Questa era e resta la
linea anche per i docenti di educazione fisica" (loc. cit., pag. 8). Neanche
lui ha avuto percezione diretta del sinistro, tanto che si è limitato a
riferire che non aveva ricevuto alcuna segnalazione in proposito. Per i motivi
già esposti per il teste __________, anche la sua testimonianza non è quindi di
ausilio per comprendere il reale svolgimento dei fatti la mattina del 10 giugno
1999. Visto che le due deposizioni citate non sono utili ai fini del giudizio,
può rimanere indecisa la questione della loro attendibilità.
12.2 La Segretaria
assessora ha inoltre fondato il suo giudizio sulla testimonianza dell’istruttore __________. Questi ha ricordato
che "non vi sono stati incidenti durante i corsi" e ha confermato il
contenuto di una sua lettera (doc. 6) nella quale precisava "di non essere
caduto e di non aver pertanto provocato la caduta di AP 1" (audizione 31
agosto 2005, pag. 6). La teste __________, allieva presente al corso in
questione, ha invece ricordato che "l’attrice è caduta e l’istruttore è caduto sopra di lei. Ricordo di aver sentito un 'crack' del ginocchio dell’attrice"
(verbale 31 agosto 2005, pag. 3 in basso e 4 in alto). Secondo giurisprudenza,
qualora il teste ha tutto l’interesse
a sgravare la propria posizione per far cedere o comunque ridimensionare
eventuali accuse a suo carico, si può ritenere, secondo le circostanze,
inaffidabile la sua testimonianza (cfr. II CCA, sentenza inc. 12.2007.46 del 2
maggio 2008, consid. 6.3 i. f.). Ciò tanto più, nella fattispecie, alla luce
della discordanza della sua testimonianza con quella dell’allieva __________. Che vi sia stato un
incidente in occasione del corso è stato peraltro confermato anche dalla teste __________,
secondo la quale: "durante l’esecuzione ricordo che l’attrice è caduta picchiando il ginocchio". La stessa ha anche
precisato che "non ricordo se sia caduto anche l’istruttore" (loc. cit., pag. 5), di modo che non ha escluso la
caduta di __________, sconfessando la testimonianza dell’allieva __________, bensì ha specificato
unicamente di non ricordare il fatto. Alla luce di quanto esposto non può
quindi essere seguita la tesi del convenuto secondo la quale in presenza di
testimonianze discordanti il giudice deve decidere a sfavore della parte cui
compete l’onere della prova
(osservazioni, pag. 22).
12.3 L’appellante critica altresì l’accento posto dalla Segretaria assessore
sul fatto che le testi __________ e __________ non ricordano se l’attrice abbia poi ripreso l’attività durante lo stesso corso e il
giorno successivo (appello, pag. 4 in alto). A ragione. Invero, la teste __________
ha dichiarato "non ricordo se in seguito l’attrice abbia partecipato alle attività" (audizione 31 agosto
2005, pag. 4) e __________ ha affermato "non ricordo se il venerdì mattina
l’attrice abbia partecipato al
corso" (loc. cit., pag. 5). Esse non hanno quindi escluso che l’appellante non avesse partecipato ai corsi
in questione in ragione della lesione al ginocchio, ma hanno spiegato solo di
non ricordare. D’altra parte, la
Segretaria assessora omette di considerare quella parte della testimonianza di __________
ove ha dichiarato che l’attrice
"non ha continuato la lezione, rimanendo in disparte" (loc. cit. pag.
5). Nemmeno può essere seguita la tesi del convenuto secondo la quale le
testimonianze in questione non sarebbero credibili poiché le testi ben
ricordano lo svolgimento dell’infortunio ma non rammentano nient’altro, in particolare non ricordano nulla del comportamento dell’istruttore a seguito del presunto incidente
(osservazioni, pag. 10 seg.). La teste __________ ha affermato di non ricordare
"se il maestro le [all’attrice]
abbia chiesto se aveva male o meno" (loc. cit., pag. 4 in alto). L’allieva __________ ha dichiarato di non
ricordare "se a seguito della caduta l’attrice abbia parlato con il maestro" (loc. cit., pag. 5). Se
non che, ciò che è determinante è lo svolgimento dell’incidente, non la reazione dell’istruttore allo stesso o se l’attrice abbia comunicato seduta stante il proprio dolore. D’altra parte, a distanza di più di sei anni
dall’accaduto è credibile che
le testi si ricordino dell’incidente
e non, invece, di un fatto, come appena detto, di rilevanza minore, ovvero se l’istruttore abbia parlato o meno con l’attrice dopo la caduta.
12.4 In
definitiva, al contrario di quanto accertato dalla Segretaria assessora, dall’istruttoria è emerso che in occasione del
corso di difesa personale tenutosi il 10 giugno 1999 l’attrice è caduta e l’istruttore __________ è rovinato sopra il suo ginocchio, tanto che si è sentito un "crack" al
ginocchio dell’attrice e questa
ha dovuto sospendere la lezione. Ciò non sta ancora a significare, tuttavia,
che tale circostanza sia la causa del danno invocato dall’appellante, come si vedrà nel seguito.
13. L’appellante critica l’interpretazione della perizia da parte
della Segretaria assessora, ritenuta parziale e soggettiva. Ella sostiene che
la risposta 2.1.1 alla domanda "dica il perito se la lacerazione del
menisco discoide laterale del ginocchio sinistro subita dall’attrice è stata causata da un’affezione precedente e/o da una
predisposizione costituzionale alla stessa" dev’essere letta nel contesto della perizia (appello, pag. 4 in fondo e
5 in alto). In particolare, alla risposta n. 2.2.5 il perito ha affermato che
"gli attuali disturbi non sono dovuti ad un’artropatia degenerativa bensì alla lesione o re-lesione del menisco
residuo".
13.1 Come
spiegato (sopra, consid. 8), la responsabilità dell’ente pubblico presuppone, tra le altre cose, l’esistenza di un nesso di causalità tra il
comportamento dell’agente e il
danno. Secondo la Segretaria assessora ciò difetta nella
fattispecie per i seguenti motivi. Dalla perizia è emerso che l’attrice è affetta da una rara patologia di
menisco laterale discoide, manifestatesi in seguito anche nel ginocchio destro,
che ha reso il ginocchio sinistro più soggetto a lesioni. Ella ha inoltre
spiegato che seppure il perito non abbia dubbi che la lesione sia stata
cagionata da un trauma distorsivo, lo stesso non esclude una lacerazione
causata da un’affezione
precedente e/o a una predisposizione costituzionale, che rende il menisco più
fragile e quindi più facilmente lesionabile. Di conseguenza, la Segretaria
assessora è giunta alla conclusione che la patologia di menisco discoide ha
avuto un ruolo determinante nella lesione del ginocchio, tale da interrompere
il nesso causale adeguato tra il comportamento dell’agente e il danno (sentenza impugnata, pag. 4 in basso e 5 in alto).
13.2 Come
detto (sopra, consid. 8), secondo l’art. 12 LResp. il risarcimento può essere escluso o ridotto se il
danneggiato ha acconsentito all’ evento dannoso oppure se circostanze
imputabili a lui, a terzi o a fattori esterni hanno cagionato o aggravato il
danno. La predisposizione costituzionale della vittima
consiste in uno stato patologico preesistente che aggrava casualmente il danno
(Brehm, Berner Kommentar, 3a ed., n. 54 ad art. 44 CO; Werro, La
responsabilité civile, Berna 2005, n. 1196; Oftinger/Stark,
Schweizerisches Haftpflichtrecht - Allgemeiner Teil, Vol. I, 5a ed., Zurigo 1995, § 3 n. 95). Essa
va presa in considerazione quale causa concomitante fortuita nel quadro della
determinazione del danno oppure in quello della fissazione del risarcimento. La
predisposizione costituzionale che si sarebbe con certezza o comunque molto
verosimilmente manifestata anche in assenza dell’evento dannoso è da
considerare nell’ambito del calcolo del danno giusta l’art. 42 CO, per il quale
il danno può essere imputato al responsabile solo nella misura in cui è
effettivamente riconducibile all’evento dannoso. La
parte del danno legata allo stato preesistente potrà essere considerata, ad
esempio, ammettendo una durata di vita o un’attività lavorativa ridotta, come
pure in diminuzione del grado della capacità di guadagno determinante per il
calcolo del risarcimento. Qualora invece le conseguenze
della predisposizione costituzionale verosimilmente non si fossero prodotte
senza l’evento dannoso, l’autore ne sarebbe di principio responsabile
interamente anche se quel particolare stato patologico avesse favorito
l’insorgere del danno o lo avesse aggravato: in tal caso è tuttavia possibile
secondo le circostanze tener conto della predisposizione quale motivo di
riduzione del risarcimento (art. 44 CO; Brehm,
op. cit., n. 55 segg. ad art. 44 CO; Werro, op. cit., n. 1196 segg.; Oftinger/Stark, op. cit., § 3 n. 98 segg; DTF 131 III 12 consid. 4; II CCA 24
marzo 2006 inc. n. 12.2004.189, 10 aprile 2006 inc. n. 12.2005.8). A riduzione
dell’ammontare del danno
possono concorrere anche altre circostanze, come ad
esempio la sproporzione manifesta fra la causa che ha fatto insorgere il danno
e l’importanza del pregiudizio (sentenza del Tribunale federale del 16 novembre
2004 4C.75/2004 consid. 4.2).
13.3 Alla
domanda se gli interventi chirurgici che ha subìto l’attrice, in particolare l’asportazione totale del menisco laterale, possono avere altra causa
oltre che l’intervento di un
agente esterno (domanda n. 1) il perito dott. med. __________ __________,
specialista in chirurgia FMH e medicina sportiva SSMS, dopo aver premesso che
si tratta di un’"asportazione
parziale ampia" e non totale, ha spiegato che "si tratta
effettivamente di una lesione traumatica di un menisco discoide laterale,
tuttavia (…) il menisco discoide è più facilmente lesionabile. Non c’è però dubbio che questa lesione è stata
cagionata da un agente esterno". Alla domanda se la lacerazione al menisco
discoide laterale del ginocchio sinistro subìta dall’attrice sia stata causata da un’affezione precedente e/o da una predisposizione costituzionale della
stessa, il perito ha risposto che "sappiamo che i menischi discoidi sono
più soggetti a lesione durante l’attività fisica o lavorativa. Non posso escludere dunque una lacerazione
causata da un’affezione
precedente e/o da una predisposizione costituzionale della stessa. Va però
sottolineato il fatto che la paziente ha subìto un trauma distorsivo a questo
ginocchio per cui c’è anche
stato un fattore esterno straordinario e in questo caso la causa traumatica è
data" (referto peritale del 30 gennaio 2007, fascicolo giallo, risposta n.
2.1.1). Secondo il perito, inoltre "è molto probabile" che l’affezione precedente e/o predisposizione
costituzionale dell’attrice
abbia contribuito a provocare la lacerazione. Egli ha valutato tale probabilità
nell’80% (risposta n. 2.1.3),
basandosi su una valutazione empirica (controquesito n. 2.2.2). Al quesito di
sapere "perché per cagionare la lesione (…) sarebbe stato necessario anche
il verificarsi di un fattore esterno straordinario" (controquesito n.
2.2.1), il perito ha risposto che "la massa meniscale del menisco discoide
è molto più ampia e va sottolineata come già detto la più alta fragilità ai
movimenti distorsivi per cui in quella giovane età un fattore esterno
sicuramente ha giocato un ruolo anche se pur minimo". Cosa ribadita anche
alla risposta al controquesito n. 2.2.2 ("basta un minimo fattore esterno
per lesionare un menisco discoide").
13.4 Al
contrario di quanto accertato dalla Segretaria assessora, risulta sì che vi
fosse una predisposizione costituzionale dell’attrice che ha favorito l’insorgere della lesione al menisco, ma è altrettanto chiaro che
senza il trauma distorsivo occorsale durante la lezione di difesa personale del
10 gennaio 1999 la lesione non si sarebbe manifestata. Nulla muta ai riscontri
peritali il fatto che, come rilevato dalla Segretaria assessora, l’attrice ha subìto nel frattempo anche un
trauma al ginocchio destro, con conseguente lesione del menisco laterale
discoide (perizia, pag. 6 in alto). Tale circostanza comprova semmai la sua
predisposizione, ma non esclude che senza il trauma distorsivo non vi sarebbe
stata la lacerazione. Ai fini del presente giudizio non importa, inoltre, al
contrario di quanto reputato dalla Segretaria assessora, che tanti assicuratori
considerino una lesione al menisco discoide una malattia e non un infortunio (cfr. risposta n. 2.1.2), dato
che tale distinzione è eseguita sulla base della normativa assicurativa e non
sui principi di diritto privato. Alla luce di quanto suesposto la
predisposizione dell’attrice
non avrebbe interrotto il nesso causale adeguato, ma semmai si sarebbe potuto
tener conto di tale circostanza quale motivo di riduzione del risarcimento. Se
non che, se come detto il trauma distorsivo ha causato un danno, tant’è che il perito ha escluso "con una
certa sicurezza" che prima del trauma 10 giugno 1999 l’attrice avesse un danno al menisco
(controquesito n. 2.4), egli ha pure precisato, in relazione ai disturbi
attuali, che "non posso sapere se si tratta di una nuova lesione
(re-lesione di menisco operato) o se l’attuale lesione è ancora frutto dell’intervento subìto nel 1999" (risposta n. 2.2.3). In altre
parole, non vi è prova che i disturbi attuali siano riconducibili al trauma subìto
il 10 giugno 1999. Circostanza ribadita anche alla risposta al controquesito
peritale n. 2.4: "se la domanda è intesa a capire se l’attuale residua lesione costituisca una
nuova lesione del menisco discoide laterale residuo, anche qui non posso
rispondere con certezza; è sicuramente probabile in quanto il lavoro attuale
della paziente richiede tanti movimenti in genuflessione, probabilmente anche
in rotazione e un menisco discoide residuo può effettivamente essere talmente
fragile da re-lesionarsi. Ne è la prova la lesione avvenuta con minimo sforzo
al ginocchio destro". Non vi è quindi nesso causale adeguato tra il trauma
10 giugno 1999 e il danno rivendicato dall’attrice. L’appellante rinvia al proprio allegato conclusionale per
quel che concerne la quantificazione del danno (appello, pag. 5 in mezzo), di
modo che al riguardo l’appello
è irricevibile.
14. Ad ogni
modo l’attrice nemmeno ha provato in prima sede il danno di cui chiede il
risarcimento in questa sede. È ben vero che l’indennità per torto morale è
determinata dal giudice in proporzione alla gravità della lesione subita (DTF
125 II 269 e 118 II 408; decisione TF 4.C.123/1996 del 21.10.1997). Ciò non
toglie che nella fattispecie l’attrice non ha addotto né provato l’intensità
della sofferenza patita. Inoltre, tutto si ignora dell’ipotizzata perdita di guadagno, cifrata in fr. 500'000.- dall’attrice, che afferma di non
poter più esercitare la professione di soccorritrice professionista. Se non
che, dal fascicolo processuale emerge che l’attrice esercita proprio tale professione e che nemmeno ne sarà
impedita in futuro. Il perito ha invero precisato che "una volta sanata l’attuale re-lesione la paziente dovrebbe
tornare a vivere e lavorare senza gli attuali disturbi e/o limitazioni del
ginocchio sinistro" (risposta n. 2.2.6). In particolare, egli ha spiegato
che "una volta sanata questa lesione residua o re-lesione del menisco
operato a sinistra la paziente dovrebbe poter svolgere la sua attività
professionale senza problemi" (risposta n. 6) e "intraprendere un’attività fisica normale" (risposta n.
5). Per quanto concerne inoltre le spese di fr. 50'000.- di trasferta per raggiungere i luoghi di cura, delle spese
mediche non coperte, i medicamenti ecc., l’attrice ha rinviato al conteggio 15
aprile 2002 della cassa malati __________ (replica, pag. 8; doc. AE). Non si
comprende tuttavia come tale conteggio possa quantificare i costi rivendicati
dall’attrice, dato che si
tratta delle spese coperte dalla cassa malati in questione. Tale circostanza è
stata d’altra parte invocata
dal convenuto (duplica, pag. 14) e nelle proprie conclusioni l’attrice nemmeno più fa riferimento a tale
documento. Anzi, se nelle richieste di giudizio essa chiede il pagamento di
complessivi fr. 630'000.-,
nelle argomentazioni contenute nel memoriale conclusivo non vi è più traccia
della richiesta in questione. L’attrice ha inoltre computato nel danno le presumibili spese legali
per fr. 30'000.-. Non è tuttavia
dato di capire in che cosa consista tale posta, se non per l’indicazione che essa contempla anche l’acconto delle spese giudiziarie versato
dall’attrice alla Pretura e non
riguarda le spese processuali (replica, pag. 8 in basso). Si potrebbe
ipotizzare che con ciò l’attrice
chieda il pagamento delle spese preprocessuali. Al riguardo, questa Camera ha
spiegato che le spese connesse all’intervento di un legale prima
dell’apertura di un processo civile e non comprese nelle ripetibili possono costituire una posizione di danno risarcibile, nella misura
in cui sia provata la necessità dell’intervento del legale sia in relazione
alla situazione personale sia in relazione alla natura del patrocinio, che, a
sua volta, deve essere giustificato, necessario e appropriato (da ultimo: II
CCA, sentenza inc. 12.2007.47 del 14 febbraio 2008, consid. 8). L’onere della
prova circa la congruità della stessa incombeva all’attrice (loc. cit., consid. 10), mentre essa, sebbene il convenuto
avesse contestato tale posta (risposta, pag. 11), non ha nemmeno speso una
parola al riguardo. Sull’anticipo
degli oneri processuali, va poi detto che essi non possono essere contemplati
quale posta di danno, bensì sono caricati all’una o all’altra parte in ragione dell’esito del procedimento (art. 148 CPC).
15. L’appello
deve dunque essere respinto e la sentenza impugnata, seppur per altri motivi,
confermata. Dato l’esito del
giudizio, ovvero la reiezione del gravame, non occorre soffermarsi sulle altre
argomentazioni sollevate dal convenuto nelle proprie osservazioni, in
particolare con la questione della perenzione dell’azione in responsabilità (memoriale, pag. 17 segg.).
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede, calcolate su un valore
litigioso di fr. 630'000.-,
seguono l’integrale soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 3
settembre 2007 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura d’appello,
consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2'500.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
2'550.-
già
anticipate dall’appellante,
restano a suo carico con l’obbligo
di rifondere allo Stato del Canton Ticino fr. 5'000.- per ripetibili.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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