12.2007.187
Contratto di appalto, conclusione di accordo su prezzo forfetario a corpo non provato, determinazione mercede secondo il lavoro eseguito
26 novembre 2008Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2007.187
Data decisione, Autorità:
26.11.2008, IICCA
Titolo:
Contratto di appalto, conclusione di accordo su prezzo forfetario a corpo non provato, determinazione mercede secondo il lavoro eseguito
LAVORO A REGIA
MERCEDE A CORPO
art. 373 CO
art. 374 CO
Incarto n.
12.2007.187
Lugano
26 novembre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.60 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio nord promossa con petizione 11 maggio 2005 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 17'814.41
oltre interessi e spese, domanda alla quale si è opposto il convenuto e sulla
quale il Pretore ha statuito il 22 agosto 2007, accogliendo parzialmente la
petizione per un importo di fr. 11'606.82 oltre interessi del 5% dal 17
dicembre 2004;
appellante
il convenuto con atto d’appello 4 settembre 2007, mediante il quale chiede la
riforma della sentenza del primo giudice nel senso di accogliere la petizione
per l’importo di fr. 4'526.74 oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2004,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
con osservazioni 16 ottobre 2007 l’attrice postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili.
Letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto:
A.
Nel corso del 2004 AO 1, __________, ha
eseguito su incarico di AP 1 opere da gessatore e da pittore presso lo stabile
di proprietà di quest’ultimo in via __________ a __________. Il 27 settembre
2004 AO 1 ha emesso una fattura di fr. 37'814.41 relativa ai lavori eseguiti
nello stabile dianzi citato (doc. A). AP 1 ha contestato la fattura il 29
settembre 2004 (doc. 1), rilevando che il preventivo di fr. 10'000.- non era
stato rispettato e inoltre che le opere fatturate non sarebbero tutte state
eseguite da AO 1. In seguito alle contestazioni e a diverse discussioni, AO 1
ha emesso una nuova fattura in sostituzione di quella precedente di pari data
(27 settembre 2004) e di pari numero (4092) ma con un importo di fr. 29'000.-
(doc. C). AP 1 ha versato a AO 1 § la somma di fr. 20'000.- a liquidazione
della fattura (doc. 2). AO 1 ha fatto notificare il 2 febbraio 2005 a AP 1 il
PE nr. __________ per un importo di fr. 17'814.41 oltre interessi al 5% dal 27
ottobre 2004 (doc. F).
B. Con petizione 11 maggio 2005 AO 1 ha convenuto davanti alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord AP 1, chiedendone la condanna al
pagamento di fr. 17'814.41 oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 2004. Il
convenuto si è opposto alla domanda nella risposta 30 settembre 2005. Conclusa
l’istruttoria, le parti si sono confermate con i memoriali conclusivi del 9 e
del 11 maggio 2007 nelle proprie antitetiche posizioni. Statuendo il 22 agosto
2007, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, ha condannato il
convenuto a versare all’attrice fr. 11'606.82 oltre interessi al 5% dal 17
dicembre 2004, e ha respinto in via definitiva l’opposizione interposta al PE
nr. __________ limitatamente all’importo di fr. 11'606.82 oltre interessi al 5%
dal 17 dicembre 2004.
C. AP 1 è insorto contro la citata sentenza pretorile con atto
d’appello 4 settembre 2007, nel quale chiede che il giudizio impugnato sia
riformato nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di fr.
4'426.74 oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2004 e di porre la tassa di
giustizia e le spese a carico dell’attrice per 3/4, con l’obbligo di versargli
fr. 500.- per ripetibili, con protesta di spese e ripetibili in appello. Nelle
proprie osservazioni del 16 ottobre 2007 l’attrice propone la reiezione
dell’appello e la conferma del giudizio pretorile, con protesta di spese e
ripetibili.
e considerato
1. Il
Pretore ha dapprima accertato che il convenuto non aveva provato la conclusione
di un accordo su un prezzo forfetario di fr. 10'000.- per i lavori da eseguire
e che le parti avevano pattuito solo i prezzi unitari per la rasatura dei
soffitti (in fr. 17.- al metro quadrato) e la finitura delle pareti (fr. 9.- al
metro quadrato). Assodato che il convenuto ha contestato la fattura emessa
dall’attrice, il primo giudice è giunto alla conclusione che quest’ultima aveva
eseguito tutte le opere menzionate nella fattura doc. A, salvo la posa di
tecnofix sulle pareti dell’appartamento (posizione Aa) e, fondandosi sulla
perizia giudiziaria, ha ritenuto che l’importo totale per le opere a prezzo
unitario (posizioni A1-Af) era di fr. 23'794.37 + IVA. Da un esame
particolareggiato dell’istruttoria il Pretore ha quindi accertato che tutti i
lavori eseguiti dall’attrice e non previsti dal contratto iniziale sono stati
commissionati dal convenuto e che i relativi prezzi erano quelli usuali del
mercato, e per tali poste ha riconosciuto all’attrice un’ulteriore mercede di
fr. 5'580.- + IVA per le opere a regia (posizione Ag, doc. A). Tenuto conto
dell’importo di fr. 20'000.- già versato dal committente, il primo giudice ha pertanto
accolto la petizione limitatamente a fr. 11'606.82 oltre interessi al 5% dal 17
dicembre 2004, non risultando un’interpellazione del debitore precedente
all’emissione del precetto esecutivo.
2. Non
vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di
appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO. Le divergenze in questa sede
riguardano la mercede per i lavori non previsti contrattualmente. Il contratto
di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente
determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stabilita
o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). La mercede a corpo è
fissata dalle parti in anticipo per l’esecuzione dell’intera opera, sicché sono
esclusi aumenti a favore dell’appaltatore, salvo il caso di modifiche di
ordinazione (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 4a ed., no 6 ad art. 373 CO). In difetto di particolari pattuizioni,
l’appaltatore è retribuito secondo il valore del lavoro e del materiale (art.
374 CO). Quale variante della mercede a corpo v’è la pattuizione di un prezzo
unitario, fissato in modo vincolante in anticipo, ma limitatamente al prezzo
per unità di misura o di quantità, dove il costo finale complessivo varia a
seconda della misura e delle quantità effettivamente risultanti (Zindel/Pulver, op. cit., no 7 ad art. 373 CO). La stipulazione di una mercede a
corpo non richiede una forma particolare e può essere pattuita anche per atti
concludenti; essa non è però presunta e la parte che sostiene un accordo in tal
senso deve recarne la prova (Zindel/Pulver, op. cit., ni 9 e 37 ad art. 373 CO). In difetto di particolari
pattuizioni, l’appaltatore è retribuito secondo il valore del lavoro e del
materiale (art. 374 CO). L’onere della prova sull’esistenza e sull’entità del
vantato diritto incombe all’appaltatrice che chiede il pagamento della propria
mercede (Zindel/Pulver, op. cit., no 21 ad art. 373 CO).
3. L’appellante
rimprovera al Pretore di aver eseguito una valutazione del materiale probatorio
“assolutamente superficiale e in alcuni casi erronea”. Egli ribadisce di aver
contestato fin dall’inizio le opere a regia, di modo che l’importo a queste relative,
in fr. 5'580.-, deve essere stralciato, l’attrice non avendo fatto fronte
all’onere della prova che le spettava. A mente del convenuto, inoltre, non
possono essere riconosciute le opere esposte nella posizione Aa per fr. 2’380.-
+ IVA, siccome eseguite da terzi, così che egli deve ancora all’attrice solo
fr. 4'526.74 oltre interessi del 5% dal 17 dicembre 2004. In questa sede
rimangono litigiose, in sostanza, due posizioni della fattura doc. A: quella di
fr. 5'580.- + IVA (posizione Ag) e quella di fr. 2'380.- + IVA (posizione Aa),
per altro già ridotta a fr. 1'000.- dal Pretore.
4. La
posizione Ag di fr. 5'580.- + IVA (cfr. perizia giudiziaria risposta n. 7) riguarda
Fatti
i lavori a regia, che il convenuto ribadisce di aver sempre contestato e che a
suo dire l’attrice non ha dimostrato di aver eseguito. A torto. Dagli atti è
emerso in modo chiaro che il convenuto ha seguito personalmente il cantiere e
ha dato istruzioni ai dipendenti dell’attrice sui lavori da eseguire, che hanno
oltrepassato quelli originariamente previsti, come hanno riferito i testimoni P__________,
L__________ e M__________ (deposizioni 9 maggio 2006 e 8 giugno 2006). Il
perito giudiziario ha ritenuto che i lavori descritti nella posizione Ag si
riferiscono alle opere a regia descritte nel rapporto giornaliero doc. B
(perizia allegato B1). La circostanza che il perito giudiziario abbia trovato “difficoltoso
convenire se tutti i lavori come presentati nel doc. B o relativo allegato B1
sono stati effettivamente eseguiti” non giova tuttavia all’appellante. Infatti
dall’istruttoria è emerso che gli estensori dei rapporti giornalieri (plico
doc. B), sentiti come testimoni, hanno confermato di aver eseguito tali lavori:
P__________ ha dichiarato di aver firmato i rapporti da B1 a B12 (deposizione 9
maggio 2006, pag. 6) e M__________ ha confermato di aver sottoscritto
personalmente gli ultimi tre bollettini di cui al plico B (deposizione 8 giugno
2006, pag. 12). Entrambi hanno escluso di aver visto sul cantiere operai
estranei alla ditta dell’attrice eseguire lavori da gessatore o da pittore. Pa__________
__________, titolare di una ditta di arredamenti, ha invero riferito di aver
prestato suoi dipendenti al convenuto per eseguire lavori che esulavano dai
lavori di fornitura e montaggio dell’arredamento, come la scrostatura dei muri
dell’appartamento e la posa della sostanza di ancoraggio Tecnofix, per un
numero di ore pari a 253.5 (deposizione 8 giugno 2006, pag. 14). Se non che, la
scrostatura delle pareti dell’appartamento non figura nei rapporti giornalieri
(parti segnalate in giallo nell’allegato B1), dove è menzionata la scrostatura
dei soffitti e del locale caldaia (pareti e soffitto) e Pa__________ ha
precisato di non essersi occupato con i suoi dipendenti dei soffitti, né
risulta che sia intervenuto nel locale caldaia. Su questo punto l’appello si
rivela dunque infondato.
5. La
Considerandi
seconda posizione contestata dall’appellante è quella relativa alla fornitura e
posa di tecnofix su tutta la superficie (Aa, doc. A), indicata dall’attrice in
circa 680 metri quadrati per un totale di fr. 2'380.- + IVA (a fr. 3.50 il
metro quadrato). Il convenuto la contesta e chiede che sia ridotta di fr.
1'380.-, adducendo che la posa del materiale in questione non è stata eseguita
solo dall’attrice, ma anche da suoi operai e da quelli della ditta di
arredamento. Le deposizioni testimoniali hanno invero confermato tale circostanza,
senza tuttavia che sia stato possibile quantificare l’apporto delle persone estranee
all’attrice. A__________, dipendente del convenuto, ha riferito di aver aiutato
sul cantiere: “a tempo perso aiutavamo gli operai alla ristrutturazione dello
stabile. Abbiamo aiutato gli operai della ditta __________ di nome P__________
e L__________ a scrostare i soffitti. Io ho trascorso parecchie ore a scrostare
i soffitti. Non so quantificare quante ore ho dedicato ad aiutare nella
ristrutturazione dello stabile.” (verbale 9 maggio 2006). Per quel che concerne
la posa del tecnofix Pa__________ aveva indicato che i suoi dipendenti si erano
occupati delle pareti dell’appartamento e che: “Lo scrostamento dei muri e la
posa dell’impregnante e dell’aggrappante hanno richiesto un numero di ore pari
a 253.5. (…) L’importo da me fatturato in fr. 25.- all’ora dimostra il fatto
che si trattava di manovalanza, nel senso che erano miei falegnami che
fungevano da manovali” (verbale 8 giugno 2006). Proprio per tali circostanze,
nondimeno, il Pretore ha già ridotto la posizione Aa a fr. 1'000.-, operando
una riduzione di fr. 1'380.- per tenere conto del fatto che i lavori sono stati
eseguiti in parte dai dipendenti dell’attrice e in parte da terze persone,
senza che fosse possibile determinarne l’importanza. L’appellante chiede di dedurre
ulteriori fr. 1'380.-, senza spiegare il proprio calcolo e limitandosi a muovere
al Pretore rimproveri sull’apprezzamento delle prove, senza verosimilmente
avvedersi che il primo giudice già aveva ridotto le pretese dell’attrice. Ora,
è accertato che la ditta attrice ha posato il tecnofix sui soffitti e nel
locale caldaia (rapporti giornalieri doc. B, confermati dai testimoni) e che i
prezzi da lei esposti rientrano in quelli usuali, come confermato dal perito
giudiziario. In siffatte circostanze il calcolo del Pretore, che ha
riconosciuto in equità all’attrice per tali lavori fr. 1'000.- (su un totale di
fr. 2'380.-), rientra nel suo potere di apprezzamento e può essere confermato.
6.
Visto
quanto precede l’appello, infondato, deve essere respinto. Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono pertanto a carico
dell’appellante, il quale rifonderà all’attrice un’equa indennità per
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
16 ottobre 2007 di AP 1 è respinto.
2. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 300.-
b) spese fr.
50.-
totale fr.
350.-
già
anticipate dall’appellante restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla parte attrice fr. 500.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Premesso che il valore di causa ammonta a fr. 7'080.08,
nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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