Lexipedia

Decisione

12.2007.187

Contratto di appalto, conclusione di accordo su prezzo forfetario a corpo non provato, determinazione mercede secondo il lavoro eseguito

26 novembre 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori a regia, che il convenuto ribadisce di aver sempre contestato e che a

suo dire l’attrice non ha dimostrato di aver eseguito. A torto. Dagli atti è

emerso in modo chiaro che il convenuto ha seguito personalmente il cantiere e

ha dato istruzioni ai dipendenti dell’attrice sui lavori da eseguire, che hanno

oltrepassato quelli originariamente previsti, come hanno riferito i testimoni P__________,

L__________ e M__________ (deposizioni 9 maggio 2006 e 8 giugno 2006). Il

perito giudiziario ha ritenuto che i lavori descritti nella posizione Ag si

riferiscono alle opere a regia descritte nel rapporto giornaliero doc. B

(perizia allegato B1). La circostanza che il perito giudiziario abbia trovato “difficoltoso

convenire se tutti i lavori come presentati nel doc. B o relativo allegato B1

sono stati effettivamente eseguiti” non giova tuttavia all’appellante. Infatti

dall’istruttoria è emerso che gli estensori dei rapporti giornalieri (plico

doc. B), sentiti come testimoni, hanno confermato di aver eseguito tali lavori:

P__________ ha dichiarato di aver firmato i rapporti da B1 a B12 (deposizione 9

maggio 2006, pag. 6) e M__________ ha confermato di aver sottoscritto

personalmente gli ultimi tre bollettini di cui al plico B (deposizione 8 giugno

2006, pag. 12). Entrambi hanno escluso di aver visto sul cantiere operai

estranei alla ditta dell’attrice eseguire lavori da gessatore o da pittore. Pa__________

__________, titolare di una ditta di arredamenti, ha invero riferito di aver

prestato suoi dipendenti al convenuto per eseguire lavori che esulavano dai

lavori di fornitura e montaggio dell’arredamento, come la scrostatura dei muri

dell’appartamento e la posa della sostanza di ancoraggio Tecnofix, per un

numero di ore pari a 253.5 (deposizione 8 giugno 2006, pag. 14). Se non che, la

scrostatura delle pareti dell’appartamento non figura nei rapporti giornalieri

(parti segnalate in giallo nell’allegato B1), dove è menzionata la scrostatura

dei soffitti e del locale caldaia (pareti e soffitto) e Pa__________ ha

precisato di non essersi occupato con i suoi dipendenti dei soffitti, né

risulta che sia intervenuto nel locale caldaia. Su questo punto l’appello si

rivela dunque infondato.

5. La

Considerandi

seconda posizione contestata dall’appellante è quella relativa alla fornitura e

posa di tecnofix su tutta la superficie (Aa, doc. A), indicata dall’attrice in

circa 680 metri quadrati per un totale di fr. 2'380.- + IVA (a fr. 3.50 il

metro quadrato). Il convenuto la contesta e chiede che sia ridotta di fr.

1'380.-, adducendo che la posa del materiale in questione non è stata eseguita

solo dall’attrice, ma anche da suoi operai e da quelli della ditta di

arredamento. Le deposizioni testimoniali hanno invero confermato tale circostanza,

senza tuttavia che sia stato possibile quantificare l’apporto delle persone estranee

all’attrice. A__________, dipendente del convenuto, ha riferito di aver aiutato

sul cantiere: “a tempo perso aiutavamo gli operai alla ristrutturazione dello

stabile. Abbiamo aiutato gli operai della ditta __________ di nome P__________

e L__________ a scrostare i soffitti. Io ho trascorso parecchie ore a scrostare

i soffitti. Non so quantificare quante ore ho dedicato ad aiutare nella

ristrutturazione dello stabile.” (verbale 9 maggio 2006). Per quel che concerne

la posa del tecnofix Pa__________ aveva indicato che i suoi dipendenti si erano

occupati delle pareti dell’appartamento e che: “Lo scrostamento dei muri e la

posa dell’impregnante e dell’aggrappante hanno richiesto un numero di ore pari

a 253.5. (…) L’importo da me fatturato in fr. 25.- all’ora dimostra il fatto

che si trattava di manovalanza, nel senso che erano miei falegnami che

fungevano da manovali” (verbale 8 giugno 2006). Proprio per tali circostanze,

nondimeno, il Pretore ha già ridotto la posizione Aa a fr. 1'000.-, operando

una riduzione di fr. 1'380.- per tenere conto del fatto che i lavori sono stati

eseguiti in parte dai dipendenti dell’attrice e in parte da terze persone,

senza che fosse possibile determinarne l’importanza. L’appellante chiede di dedurre

ulteriori fr. 1'380.-, senza spiegare il proprio calcolo e limitandosi a muovere

al Pretore rimproveri sull’apprezzamento delle prove, senza verosimilmente

avvedersi che il primo giudice già aveva ridotto le pretese dell’attrice. Ora,

è accertato che la ditta attrice ha posato il tecnofix sui soffitti e nel

locale caldaia (rapporti giornalieri doc. B, confermati dai testimoni) e che i

prezzi da lei esposti rientrano in quelli usuali, come confermato dal perito

giudiziario. In siffatte circostanze il calcolo del Pretore, che ha

riconosciuto in equità all’attrice per tali lavori fr. 1'000.- (su un totale di

fr. 2'380.-), rientra nel suo potere di apprezzamento e può essere confermato.

6.

Visto

quanto precede l’appello, infondato, deve essere respinto. Gli oneri

processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono pertanto a carico

dell’appellante, il quale rifonderà all’attrice un’equa indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

16 ottobre 2007 di AP 1 è respinto.

2. Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 300.-

b) spese fr.

50.-

totale fr.

350.-

già

anticipate dall’appellante restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla parte attrice fr. 500.- per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Premesso che il valore di causa ammonta a fr. 7'080.08,

nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster