12.2007.19
Appalto, determinazione della mercede, aggiunta di IVA
16 marzo 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2007.19
Data decisione, Autorità:
16.03.2007, IICCA
Titolo:
Appalto, determinazione della mercede, aggiunta di IVA
IVA
MERCEDE
art. 363 CO
Incarto n.
12.2007.19
Lugano
16 marzo 2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.16
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 10
gennaio 2005 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
con la
quale l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
33'846.65 oltre accessori e spese esecutive e il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Lugano, domanda
alla quale la convenuta si è opposta, e sulla quale il Segretario assessore ha
statuito con sentenza 9 gennaio 2007, accogliendo l’azione limitatamente a fr.
25'995.95 oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2004 e fr. 100.- di spese
esecutive, e rigettando in via definitiva per tale importo l’opposizione presentata
contro il citato PE;
appellante
l’attrice, che con atto di appello 29 gennaio 2007 postula la riforma della
sentenza impugnata nel senso di accogliere la petizione per l’importo di fr.
27'971.65 oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2004 e fr. 100.-, e di porre a
carico della convenuta l’83% degli oneri processuali, con l’obbligo di
rifondere all’attrice fr. 2'160.- per ripetibili parziali, protestando spese e
ripetibili di seconda sede;
mentre
la convenuta non ha proposto osservazioni;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
considerato
in
fatto e in diritto:
che con
petizione 10 gennaio 2005 __________, ora AP 1, ha convenuto in causa davanti
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, H__________ SA, ora AO 1, per
ottenerne la condanna al pagamento di fr. 33'846.65 oltre accessori e spese
esecutive e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.__________
dell’UEF di Lugano, a titolo di remunerazione per i lavori di progettazione da
lei svolti nell’ambito di un contratto di appalto per l’impianto elettrico di
un nuovo negozio a M__________;
che la
convenuta si è opposta alla petizione con la risposta del 14 febbraio 2005;
che al
dibattimento finale l’attrice ha confermato la sua domanda di giudizio, mentre
la convenuta ha postulato la condanna all’importo riconosciuto dal referto
peritale, con riserva di quanto esposto a pag. 4 punto 3.1.2;
che,
statuendo il 9 gennaio 2007, il Segretario assessore ha parzialmente accolto la
petizione e ha condannato la convenuta a versare all'attrice fr. 25'995.95
oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2004 e fr. 100.- di spese esecutive, e
per tale importo ha rigettato in via definitiva l’opposizione presentata contro
il citato PE;
che
l’attrice è insorta contro la citata sentenza con un appello del 29 gennaio
2007, con il quale chiede in riforma del giudizio impugnato l’accoglimento
della petizione nella misura di fr. 27'971.65 oltre interessi e accessori e una
diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede, protestando spese e
ripetibili;
che la
convenuta non ha presentato osservazioni all’appello;
che nel
giudizio qui in esame il primo giudice si è fondato sul referto peritale del 5
maggio 2006 (act. VIII), nel quale il perito giudiziario ha accertato in “fr.
25'995.- (IVA escl.) le richieste” dell’attrice (pag. 11, punto 5.1), ha
riconosciuto all’attrice l’importo di fr. 25'995.95 senza IVA e ha posto la
tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese in fr. 5'285.- a carico
dell’attrice nella misura del 23% e a carico della convenuta per il rimanente
77%, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 2'000.-
per ripetibili parziali;
che
l’attrice rimprovera al primo giudice di aver dimenticato di inserire nel suo
calcolo l’IVA, dovuta per legge, così che l’importo in suo favore ammonta a fr.
27'971.65 e gli oneri processuali devono essere ripartiti in ragione del 17% a
suo carico e in ragione dell’83% a carico della convenuta, tenuta a rifonderle
fr. 2'160.- per ripetibili parziali;
che la
critica dell’appellante è fondata, poiché il perito ha precisato in modo chiaro
nel suo referto che l’importo di fr. 25'995.- era da intendersi “IVA esclusa”
(pag. 11, punto 5.1);
che
pertanto l’attrice ha diritto a vedersi riconoscere oltre all’importo di fr.
25'995.95, anche l’IVA al 7,6% su tale importo (cfr. doc. C, E), per fr.
1'975.70, pari a una cifra complessiva di fr. 27'971.65;
che tale
modifica comporta una ripartizione degli oneri processuali proporzionale alla
rispettiva soccombenza delle parti e un corrispondente aumento dell’indennità
per ripetibili ridotte dovute all’attrice;
che
l’appello deve dunque essere integralmente accolto;
che gli
oneri processuali dell’appello vanno a carico della parte soccombente in causa,
la quale verserà inoltre all’appellante un’equa indennità per ripetibili
d’appello, commisurata al valore qui appellato, pari a fr. 1'975,70;
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia:
Fatti
I. L’appello
29 gennaio 2007 di AP 1 è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata,
invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1.AO 1 è condannata a versare ad AP 1
l’importo di fr. 27'971.65 oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2004 e fr.
100.-
2. La
tassa di giustizia in fr. 1'000.- e le spese in fr. 5'285.- (comprensive delle
spese di perizia e ordinanza nomina perito) sono a carico dell’attrice nella
misura del 17% e a carico della convenuta nella misura dell’83%. La convenuta
verserà all’attrice fr. 2'160.- per ripetibili parziali.
Considerandi
II. Le
spese dell’odierno giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
150.
-
da
anticipare dall’appellante, sono poste a carico della convenuta, che rifonderà
all’attrice fr. 300.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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