12.2007.191
Banca - responsabilità per investimenti - obbligo di informazione
12 novembre 2008Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2007.191
Data decisione, Autorità:
12.11.2008, IICCA
Titolo:
Banca - responsabilità per investimenti - obbligo di informazione
BANCA / BANCHE
RESPONSABILITÀ
art. 398 CO
Incarto n.
12.2007.191
Lugano
12 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.68
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 21
ottobre 2003 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 697'708.-
oltre interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 808'821.29;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 22 agosto 2007 ha respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 11 settembre 2007, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta
con osservazioni 29 ottobre 2007 postula la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel
dicembre 1978 __________, con il numero-pseudonimo “____________________”, ha
aperto presso la succursale __________ della Banca __________ il conto n. __________,
sul quale ha fatto confluire i proventi della sua attività, che negli anni
successivi sono stati da lui investiti in obbligazioni, obbligazioni
convertibili e con opzione, strumenti del mercato monetario, azioni e titoli di
partecipazione e in metalli preziosi. Alla sua morte, avvenuta nel corso del
1994, la sua vedova, AP 1, al beneficio di una procura, ha trasferito sul conto
n. __________, a lei intestato con il numero-pseudonimo “__________”, gli
attivi della relazione bancaria del defunto marito, tra i quali vi erano US$
500'000.- investiti in obbligazioni “8 3/8% Telefonica de Argentina SA
1993-2000”. Negli anni successivi questo investimento è stato portato a US$
690'000.- e quindi ridotto a US$ 660'000.-. Nell’ottobre 2000, in sostituzione di
questi titoli, nel frattempo giunti a scadenza e regolarmente rimborsati, sono
state acquistate, al corso del 96% e per US$ 683'615.33, delle obbligazioni
“11% Repubblica Argentina 1996-2006”. Nel marzo 2002 AP 1, avvalendosi dello
“scudo fiscale __________”, ha provveduto a trasferire in __________ i suoi
capitali e nel successivo mese di giugno ha chiuso la relazione bancaria in Svizzera.
2. Con
la petizione in rassegna AP 1 ha convenuto in giudizio CV 1, che nel 1997 aveva
assorbito la Banca __________, rimproverandole in estrema sintesi di non aver
venduto le obbligazioni “11% Repubblica Argentina 1996-2006” già nel dicembre
2000, allorché a suo dire quei titoli avevano mostrato chiari segni di
cedimento, e comunque di non averle allora consigliato, tramite il suo
consulente R__________ __________, di provvedere alla loro vendita, ciò che
essa avrebbe certamente fatto, se a quel momento fosse stata informata dei
rischi che stava correndo. Essa ha pertanto chiesto la condanna della controparte
al pagamento di fr. 697'708.- oltre interessi, evidenziando che a fine dicembre
2000 i titoli valevano ancora US$ 647'875.-, corrispondenti a fr. 1'047'614.-,
mentre il 5 marzo 2002, quando cioè i capitali erano stati riportati in __________,
il loro valore si era ridotto a US$ 206'434.-, pari a fr. 349'906.-.
3. La
convenuta si è opposta alla petizione, negando che potesse esserle imputata una
responsabilità per il presunto danno fatto valere dall’attrice, per altro non
provato. A suo dire, in effetti, nessuna norma o impegno contrattuale le
imponeva di vendere le obbligazioni o di consigliare una tale vendita, tra le
parti non essendovi alcun mandato di gestione patrimoniale, tanto più che
l’attrice, per altro cognita della materia, era stata a suo tempo informata dei
rischi insiti nell’investimento.
4. Nei
successivi allegati scritti le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle
loro precedenti allegazioni. In sede conclusionale l’attrice, basandosi sulla
perizia giudiziaria, ha tuttavia aumentato la sua pretesa a fr. 808'821.29
oltre interessi, rilevando che il danno andava quantificato deducendo il valore
delle obbligazioni al momento del rientro del patrimonio in __________ (US$
206'434.-) dal loro valore d’acquisto (US$ 683'615.33).
5. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione. Il giudice di
prime cure, dopo aver escluso che al momento dell’acquisto delle obbligazioni
litigiose la convenuta avesse fornito un consiglio d’investimento
irragionevole, ha in sostanza ritenuto che tra le parti non era venuto in
essere un contratto di gestione patrimoniale, che avrebbe imposto alla
convenuta di controllare costantemente gli investimenti dell’attrice e se del
caso di vendere le posizioni a rischio, ma, con riferimento all’acquisto delle
obbligazioni argentine, era stato concluso solo un contratto di commissione, di
modo che la convenuta era tenuta ad informare la controparte solo se questa ne
avesse fatto richiesta oppure se dagli atti fosse risultato che essa non si
rendeva conto del rischio che stava correndo, circostanze queste che tuttavia non
erano state provate.
6. Dell’appello
con cui l’attrice, in riforma del giudizio pretorile, chiede l’accoglimento
della petizione, e delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione
del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. Con
la prima censura d’appello l’attrice ribadisce l’inattendibilità del teste R__________
__________, rilevando come costui, funzionario della convenuta ora in pensione,
avesse un certo interesse all’esito della lite per il timore - nell’eventualità
in cui fosse stata accertata una sua negligenza - di essere chiamato alla cassa
dalla sua ex datrice di lavoro, tanto più che le sue dichiarazioni non avevano
trovato conferma ed anzi erano state smentite dall’istruttoria. Nel giudizio
qui impugnato il Pretore, basandosi sulla giurisprudenza cantonale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 34 ad art. 90), aveva per contro osservato che la
credibilità di un teste che si trovava in un rapporto di dipendenza o di
subordinazione con una delle parti poteva di principio essere intaccata solo
era accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contesto testimoniale
al cospetto di elementi di fatto deducibili da altre prove, ciò che non era
però il caso per il teste in questione, per altro non più alle dipendenze della
convenuta e la cui deposizione sembrava essere stata confermata dal teste C__________
__________. L’assunto pretorile può essere confermato. Questa Camera, in
generale, ha già avuto modo di stabilire che la giurisprudenza evocata nel
querelato giudizio trova pacificamente applicazione anche nei confronti del funzionario
di banca cui sono addebitate colpe per la perdita finanziaria intervenuta al
cliente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 76 ad art. 90; II CCA 15 marzo 2005 inc. n.
12.2003.209 pubbl. in NRCP 2005 p. 290, 28 settembre 2007 inc. n. 10.2005.2, 14
aprile 2008 inc. n. 10.2006.8). Quanto alla specifica posizione del teste R__________
__________, che per altro - come giustamente evidenziato dal giudice di prime
cure - attualmente nemmeno è più alle dipendenze della convenuta, il che accresce
comunque la sua credibilità, si osserva che l’attrice in sede conclusionale (p.
15), pur contestandone l’attendibilità, non ha spiegato quali sarebbero state le
gravi discordanze tra la sua deposizione e la realtà fattuale risultante dalle
altre prove che avrebbero giustificato di prescindere dalla sua testimonianza, sicché
è a ragione che il Pretore, rilevando che le sue deposizioni sembravano pure confermate
dal teste C__________ __________, funzionario che pure non è più alle
dipendenze della convenuta, ha deciso di farvi affidamento. In questa sede
l’attrice non contesta che costui avrebbe confermato quanto riferito dal teste.
Essa rileva invece che la testimonianza di R__________ __________, per altro a
suo dire preconfezionata a tavolino, riporterebbe semplici sensazioni e sarebbe
sconfessata in più punti da altre prove (appello p. 11 segg.). Tali circostanze,
evocate per la prima volta solo in questa sede, sono però irricevibili (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC). Esse sono in ogni caso infondate anche nel merito. Dal
suo verbale d’interrogatorio nulla in effetti permette di ritenere che la
testimonianza fosse stata preconfezionata a tavolino. Laddove il teste ha
riferito che la scelta dei titoli avveniva discutendo con l’attrice e le figlie
che erano consapevoli di quelle operazioni e dei rischi che comportavano ed
erano in grado di capirle, egli non riporta una sua sensazione personale ma dei
fatti. Quanto alle presunte divergenze e contraddizioni riscontrate, il fatto
che il teste abbia dichiarato di aver avvisato i clienti quando il titolo
argentino aveva cominciato a vacillare non è necessariamente in contraddizione né
con il fatto che egli non abbia mostrato all’attrice la parabola discendente
del titolo, né con il fatto che egli allora non le abbia consigliato di vendere
il titolo in assenza di un ordine da parte della centrale della banca. Il fatto
che il teste M__________ __________ abbia dichiarato che l’attrice non era in
grado di capire se un investimento andava bene o meno non è a sua volta tale da
smentire la diversa versione di R__________ __________, già solo perché il
teste era il legale (cfr. doc. I) nonché genero dell’attrice ed in tale veste è
stato sentito senza delazione di giuramento (teste M__________ __________ p. 1).
E neanche nel fatto, evocato dai testi M__________ e __________, che i funzionari
della convenuta nel corso degli anni avessero fatto firmare all’attrice al suo
domicilio degli ordini d’investimento si può ancora concludere per l’esistenza tra
le parti di un contratto di gestione patrimoniale, negato dal teste R__________
__________. Se a questo si aggiunge che la stessa attrice, anche nell’appello,
si è a più riprese riferita alle dichiarazioni del teste, che per altro hanno
trovato sostanziale conferma anche nelle dichiarazioni della teste S__________ __________
- la cui attendibilità è stata contestata dall’attrice per la prima volta e
quindi irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) - e nei
doc. A (“lista di controllo risk disclosure”, su cui si tornerà ancora in seguito)
e 14, ben si può concludere per l’attendibilità del teste. Oltretutto, quando,
come nel caso specifico, il giudice di prime cure si pronuncia sull’attendibilità
di un testimone, egli gode di un ampio potere di apprezzamento (art. 90 CPC), e
l'autorità d'appello può sì riesaminare liberamente una tale valutazione, ma
con estrema prudenza, intervenendo solo quando tale decisione sia
manifestamente ingiusta o iniqua (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 32 ad art. 307),
ciò che in concreto non è avvenuto.
8. Il
Pretore, come accennato, ha escluso che l’attrice avesse fornito la prova
dell’esistenza tra le parti di un contratto di gestione patrimoniale. A suo
giudizio, l’istruttoria non aveva portato elementi sufficienti a suffragare la
tesi secondo cui un simile contratto sarebbe stato concluso tra le parti in
forma tacita, forma per altro alquanto inusuale per una stipulazione simile,
tanto più che anche dalla deposizione resa da Re__________ __________, l’unica
che sembrava discostarsi dal chiaro ed opposto assunto fornito dal teste R__________
__________, si poteva in realtà evincere un indizio a sostegno dell’assenza di
un contratto di gestione patrimoniale. In questa sede l’attrice ribadisce la
venuta in essere tra le parti, per atti concludenti, di un contratto di
gestione patrimoniale. Essa, a tale proposito, si prevale innanzitutto del
fatto che le parti a suo tempo avevano sottoscritto un accordo denominato
“autorizzazione generale per investimenti a titolo fiduciario” (doc. A), senza
per altro avvedersi che tale accordo si riferisce in realtà agli investimenti
effettuati a titolo fiduciario dalla banca, mai messi in atto dalle parti, se
non in un’occasione (sulla rubrica 12-5, cfr. doc. 16). Contrariamente a quanto
preteso nel gravame, nemmeno si può ritenere che la testimonianza di Re__________
__________, fratello del genero dell’attrice, deponesse a favore dell’esistenza
tra le parti di un mandato di gestione, il teste avendo sì riferito di essersi
inizialmente fatto l’idea dell’esistenza di un rapporto di gestione
patrimoniale (p. 5), ma avendo poi precisato che i funzionari della convenuta successivamente
chiarirono che il rapporto era di tipo amministrato, cioè di raccolta di ordini
che venivano ratificati dall’attrice in occasione di incontri che avvenivano
periodicamente, ritenuto che la banca svolgeva un’attività di consulenza nella
selezione e nella scelta dei titoli (p. 6). Che poi l’attrice, dichiarandosi
ora ignorante in materia, si fidasse ciecamente di questa consulenza e dei
titoli proposti, ratificando ed avallando le operazioni, non significa però
ancora che tra le parti fosse venuto in essere un contratto di gestione patrimoniale,
che normalmente è in effetti concluso per scritto, con il corollario,
tutt’altro che irrilevante, dell’onerosità del servizio offerto dalla banca. Ad
ulteriore conferma dell’assenza di un rapporto di gestione patrimoniale tra le
parti vi è del resto il fatto che la stessa attrice, in più occasioni,
soprattutto negli allegati preliminari (petizione p. 3, replica p. 10), ha
addotto che l’attività del suo consulente consisteva proprio nel proporle gli
investimenti (appello p. 8). Quanto alla testimonianza del teste R__________ __________,
di cui in precedenza è stata confermata l’attendibilità, l’attrice, pur avendo
cercato di darne una diversa lettura, per altro non suffragata dai necessari
riscontri probatori, non è stata in grado di smentire l’assunto con cui il
primo giudice aveva in sostanza ritenuto che lo stesso aveva riferito che con
l’attrice si procedeva sostanzialmente come con il defunto marito, ritenuto in
particolare che la scelta degli investimenti avveniva sul posto tra lui e la
figlia dell’attrice presente con la mamma e che al momento della scadenza esse
fornivano le conferme d’ordine (teste R__________ __________ p. 2 seg.). In tali
circostanze, è senz’altro a ragione che il Pretore ha ritenuto che l’attrice,
gravata dell’onere della prova (art. 8 CC; II CCA 14 aprile 2008 inc. n.
10.2006.8), non era riuscita a dimostrare l’esistenza tra le parti di un
mandato di gestione patrimoniale.
9. In
base alla giurisprudenza (DTF 119 II 333 consid. 5a e 7; ICCTF 22 luglio 2002
4C.152/2002 consid. 2.2, 23 luglio 2002 4C.108/2002 consid. 2b, 9 dicembre 2002 4C.205/2002 consid. 2.2, 26 gennaio 2005 4C.298/2004 consid. 3.1, 31 ottobre 2007
4A.301/2007 consid. 2.3; SJ 1999 I 205 consid. 3b, 2002 I 274 consid. 4; sentenza
12 novembre 2004 della Cour de Justice di Ginevra pubbl. in NRCP 2004 p. 258
consid. 5.1; II CCA 5 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.150, 23 agosto 2006 inc. n.
10.2003.5 pubbl. in: RtiD I-2007 47c pag. 814 e NRCP 2006 pag. 218, 27
settembre 2007 inc. n. 10.2005.2, 14 aprile 2008 inc. n. 10.2006.8), la banca
che non è al beneficio di un mandato di gestione patrimoniale e si impegna ad
eseguire unicamente gli ordini che le sono affidati dal cliente, non è in
generale tenuta a salvaguardare gli interessi del mandante. In siffatta
evenienza non sussiste in effetti un obbligo generale d’informazione. L’obbligo di fedeltà non le
impone nemmeno di consigliare il cliente spontaneamente sui probabili sviluppi
dei suoi investimenti e sulle misure da intraprendere per limitare i suoi
rischi. Di principio la banca è obbligata ad informare il cliente solo se questi ne fa richiesta, ritenuto però che
essa dovrà pure renderlo attento nel caso in cui dovesse risultare che egli non
ha idea dei rischi che corre. Un esteso obbligo di informazione esiste inoltre nell'ipotesi in cui la banca raccomanda al
cliente determinati investimenti (SJ 1999 I 205 consid. 3b; ICCTF 21 febbraio
2006 4C.20/2005 consid. 4.2.3, 21 febbraio 2007 4C.205/2006 consid. 3.4.1; II CCA 14 aprile
2008 inc. n. 10.2006.8). Essa eccezionalmente deve infine informare il cliente
se riconosce che questi non ha conosciuto il pericolo relativo a un determinato
investimento o ancora se tra loro è venuta in essere una particolare relazione
di fiducia a seguito del loro prolungato rapporto contrattuale (DTF 131 III 377
consid. 4.1.1, 133 III 97 consid. 7.1.2; SJ 1999 I 205 consid. 3b; SJ 2002 I
274 consid. 4a; ICCTF 2 maggio 2005 4C.459/2004 consid. 2.1, 21 febbraio 2006 4C.20/2005 consid. 4.2.3; II
CCA 23 agosto 2006 inc. n. 10.2003.5 pubbl. in: RtiD I-2007 47c pag. 814 e NRCP
2006 pag. 218, 14 aprile 2008 inc. n. 10.2006.8). Quanto all’art. 11 LBVM, lo
stesso impone al commerciante di valori mobiliari un dovere d’informazione solo
in merito alla tipologia dell’investimento (DTF 133 III 97 consid. 5.3).
10. Nel caso concreto, prima ancora di esaminare se la convenuta
abbia violato gli eventuali obblighi legali o contrattuali d’informazione, si
tratta di esaminare se il rimprovero dell’attrice si riferisca all’operazione
di acquisto delle obbligazioni “11% Repubblica Argentina 1996-2006” oppure alla
loro mancata tempestiva vendita (o al mancato consiglio di vendita) da parte
della banca. Ora, negli allegati preliminari l’attrice, pur avendo evocato una possibile
colpa della controparte per averle consigliato l’acquisto di quei titoli, si è in
definitiva limitata a chiedere il risarcimento del danno derivante dalla loro mancata
tempestiva vendita (o dal mancato consiglio di vendita), ammettendo in sostanza
che fino al 31 dicembre 2000, nonostante la diminuzione del loro valore del 4.75%
nel frattempo intervenuta, il loro mantenimento nel portafoglio era ancora
ammissibile (petizione p. 6). Ciò significa implicitamente che essa, a
prescindere dalle eventuali irregolarità commesse dalla controparte al momento
dell’acquisto dei titoli, aveva comunque ratificato quell’operazione. In sede
conclusionale l’attrice ha ribadito che il danno richiesto corrispondeva a
quello derivantele dalla mancata tempestiva vendita (o dal mancato consiglio di
vendita) delle obbligazioni (p. 19). Sennonché essa, contrariamente ai dettami
della buona fede processuale, ha poi rifiutato di accettare la perdita per la fluttuazione
del 4.75% del titolo intervenuta a fine dicembre 2000 (p. 16) ed ha invece fatto
riferimento alla somma indicata dal perito, il quale, rispondendo in maniera
evidentemente erronea alla domanda postagli a suo tempo, aveva esposto quale
danno la differenza tra il corso dei titoli al momento dell’acquisto ed il
corso dei medesimi al momento della chiusura della relazione (complemento
perizia 20 aprile 2006 p. 4). Che agendo allora in tal modo l’attrice abbia
inteso modificare l’impostazione della causa nel senso di prevalersi, anche o
esclusivamente, della negligenza della convenuta nell’acquisto dei titoli, è
tutt’altro che scontato. E in ogni caso la modifica dell’azione che così si
sarebbe verificata, intervenuta solo in sede conclusionale, sarebbe
irricevibile (art. 78 CPC). La questione non necessita tuttavia di essere
approfondita ulteriormente, anche perché - come vedremo qui di seguito - la
convenuta non può essere ritenuta responsabile né per l’acquisto né per la mancata
tempestiva vendita (o per il mancato consiglio di vendita) dei titoli.
11. Con
riferimento all’operazione di acquisto dei titoli obbligazionari, l’attrice
rimprovera alla convenuta di non averla sufficientemente resa attenta ed
informata, nonostante essa fosse del tutto inesperta della materia, sul rischio
delle obbligazioni in parola, che la banca le aveva per altro consigliato. La
questione va esaminata da tre diversi punti di vista.
11.1 Nella
misura in cui essa ritiene che la convenuta nell’occasione avrebbe violato
l’art. 11 LBVM, il rimprovero è infondato. La norma, più che un’informazione in
merito al singolo investimento messo in atto, impone in effetti al commerciante
di beni mobiliari di informare il cliente sui rischi di una determinata
tipologia di investimento, ma non sui pericoli di una concreta operazione.
Questa informazione, secondo la giurisprudenza (DTF 133 III 97 consid. 5.3),
può avvenire in forma standardizzata, ad esempio mettendo a disposizione del
cliente degli scritti informativi (cosiddetti “Risk Disclosure Statements”). Ed
è quello che è avvenuto nella fattispecie, atteso che dagli atti risulta che il
1° dicembre 1999 l’attrice era stata telefonicamente informata in merito ai
rischi delle operazioni su opzioni e a termine, dei prodotti strutturati, dei
mercati emergenti, eccetera. È del resto la stessa attrice che ha prodotto agli
atti, nel plico doc. A, il documento “lista di controllo - risk disclosure sec.
l’art. 11 LBVM” allestito dalla convenuta ed essa non ha mai preteso in causa di
non essere stata informata in proposito, limitandosi ad evidenziare che lo
scritto in questione non era però stato da lei sottoscritto (replica p. 3). Il
fatto che a quella data sia stata fornita l’informazione sui rischi è
oltretutto confermata dal doc. 14, che di per sé non è stato contraddetto da
altre risultanze e nemmeno è più stato contestato dall’attrice in sede
conclusionale (p. 15). E in ogni caso, come si vedrà meglio qui di seguito, la
convenuta, alla luce delle esperienze maturate con l’attrice, poteva concludere
che quest’ultima fosse cognita del funzionamento e dei rischi del mercato
obbligazionario.
11.2 L’attrice
ritiene che la convenuta dovesse comunque renderla attenta del rischio connesso
con l’investimento in obbligazioni dello Stato argentino siccome quest’ultima
sapeva che essa era una persona non cognita della materia. Ora, è incontestato
che l’attrice, sessantacinquenne al momento dei fatti, fosse una semplice casalinga.
Contrariamente a quanto preteso nel gravame ed in particolare a quanto dichiarato
dal suo genero M__________ __________ (p. 3), sentito in sede testimoniale, non
si può tuttavia ritenere - senza per altro che una sua eventuale audizione in
questa sede risulti idonea a chiarire tale questione - che essa, pur essendo
intelligente, non fosse cognita in materia di investimenti obbligazionari,
tanto da nemmeno conoscere la differenza tra un’azione e un’obbligazione o sapere
se un investimento andava bene oppure no. Tutt’altro. Innanzitutto si osserva
che l’assunto dell’attrice secondo cui la convenuta avrebbe affermato in
risposta (p. 3) che l’ignoranza dei clienti in materia di prodotti finanziari
sarebbe la regola è improprio, la convenuta avendo relativizzato tale
affermazione con l’allegato responsivo (p. 3) e ancora in sede di duplica (p.
3). Quanto alle risultanze istruttorie, il teste R__________ __________, confermando
con ciò che l’attrice era senz’altro in grado di comprendere i rischi insiti in
un investimento obbligazionario (p. 4), ha riferito che essa talvolta aveva avuto
modo di accompagnare il marito in banca in occasione delle sue visite d’affari
(p. 2). Dai documenti agli atti (doc. 16) risulta inoltre che essa, dopo il
decesso del marito, avvenuto nel 1994, si è subito occupata dei suoi investimenti,
in gran parte effettuati proprio nel mercato delle obbligazioni. Nell’occasione
essa, oltre ad avvalersi della consulenza della banca, poteva del resto far
capo alle sue due figlie, entrambe con un’esperienza maggiore (teste R__________
__________ p. 3), una delle quali oltretutto con formazione in scienze
politiche, sia pure con un indirizzo storico (cfr. teste M__________ __________
p. 4). Ad ulteriore conferma della competenza dell’attrice, va pure menzionato
il fatto che le sue visite in banca erano assai approfondite e occupavano i
funzionari per almeno mezza giornata, con talvolta ulteriori appendici
l’indomani (teste R__________ __________ p. 3). Oltretutto i contatti con la
banca, telefonici o con visite personali, erano frequenti (cfr. doc. 14). Sempre
dalla documentazione bancaria versata agli atti (complemento perizia 21 giugno
2006 p. 5 segg.) si evince poi che la composizione del suo portafoglio
indicava, anche dopo la morte del marito e fino all’ottobre 2000, una certa -
sia pur minore - propensione al rischio, dal momento che nello stesso, dopo che
ormai erano giunte a scadenza nel 1995 le obbligazioni speculative “11.5%
Turquie 1992-1995” (ECU 350'000.-) e nel 1999 rispettivamente nel 2000 le
obbligazioni parzialmente speculative “6.75% Ungarische Nationalbank 1993-1999”
(fr. 700'000.-) e “9.25% Ungarische Nationalbank 1993-2000” (DM 1’350'000.-), si
trovavano pur sempre altri investimenti problematici, si pensi alle
obbligazioni parzialmente speculative “10% Ungarische Nationalbank 1993-2003”
(GBP 220'000.-) e soprattutto alle obbligazioni speculative “8 3/8% Telefonica
de Argentina SA 1993-2000” (complemento perizia 21 giugno 2006 p. 7), che,
sotto la sua gestione erano persino aumentate da US$ 500'000.- a US$ 690'000.-
per poi assestarsi definitivamente a US$ 660'000.-. In ogni caso, a fine
dicembre 2000 gli investimenti speculativi, di fr. 1'047’614.- (US$ 710'000.- “11%
Repubblica Argentina 1996-2006”), costituivano solo il 6.72% del portafoglio
(perizia p. 11 e 16), che a quella data ammontava a fr. 15'593'742.- (cfr. doc.
C). In tali circostanze il fatto che, alla scadenza delle obbligazioni “8 3/8%
Telefonica de Argentina SA 1993-2000”, essa abbia ordinato l’acquisto delle
obbligazioni “11% Repubblica Argentina 1996-2006”, non imponeva alla convenuta
di fornirle particolari informazioni circa il rischio dell’investimento,
anch’esso di carattere speculativo (perizia p. 5 segg.) e paragonabile sotto il
profilo del rischio ad un investimento azionario (perizia p. 11 e 16), tanto
più che in base agli accordi intervenuti in precedenza tra le parti, la banca,
alla scadenza di un investimento, era tenuta a proporne uno identico o quanto
meno analogo (teste R__________ __________ p. 3). Del resto il mantenimento nel
portafoglio di una piccola percentuale di titoli speculativi non era tale da
compromettere il profilo sostanzialmente (“essenzialmente” replica p. 9,
“preponderantemente” replica p. 10, “marcatamente” replica p. 13) conservativo
del cliente, ed anzi, per le sue esigenze personali, vista in particolare la
volontà di ottenere una buona redditività dagli investimenti (testi R__________
__________ p. 3 e 5 e Re__________ __________ p. 5), di cui essa viveva (come
da lei ammesso nella domanda peritale n. 5), risultava persino inevitabile.
11.3 Resta
da esaminare se l’attrice possa vantare dei diritti dal fatto che le obbligazioni
dello Stato argentino scelte facessero parte di quelle che la convenuta le
aveva a suo tempo consigliato. Anche questo quesito va risolto negativamente, non
potendosi ritenere manifestamente irragionevole il consiglio d’investimento allorché
era stato fornito (DTF 119 II 333 consid. 7a; II CCA 1° dicembre 1997 inc. n.
12.97.47). Il perito giudiziario ha in effetti osservato che, ancorché di
carattere speculativo, l’investimento in quei titoli, con rating BB
rispettivamente B1 (perizia p. 4 seg.) ma con un rendimento relativamente
elevato, non poteva essere sconsigliato a persone in grado di soppesarne i
rischi (perizia p. 6 e 9) e, visto il profilo di rischio limitato della
cliente, era compatibile con la quota parte di patrimonio di circa il 10% destinata
ad investimenti più rischiosi (perizia p. 11 e 16, complemento perizia 20
aprile 2006 p. 5). A conferma della bontà dell’investimento va del resto rilevato
che, dopo un lieve calo iniziale, nei successivi due mesi, e meglio fino a gennaio
2001, il titolo è persino aumentato di valore (doc. 11; perizia p. 9). Nulla in
ogni caso lasciava allora presagire che il titolo avrebbe potuto precipitare, a
seguito dell’improvviso e inaspettato mancato sostegno alla nazione
sudamericana da parte della comunità internazionale (perizia p. 5 segg.). Il
perito, per completezza, ha invero evidenziato che le obbligazioni dello Stato
argentino, di cui la convenuta era stata una dei principali sottoscrittori,
erano sovrappesate (55%) rispetto agli altri investimenti a rischio (45%)
specie quelli azionari (complemento perizia 20 aprile 2006 p. 5) e che sarebbe
stato più opportuno diversificare gli investimenti speculativi in più titoli
(perizia p. 12), ma, a parte il fatto che l’attrice si è prevalsa di questa
circostanza per la prima volta e quindi irritualmente solo in sede
conclusionale (art. 78 CPC), si osserva che la concentrazione del rischio speculativo
in un unico titolo andrebbe sanzionata solo in presenza di un contratto di
gestione patrimoniale e in ogni caso ciò era già avvenuto - senza che essa mai avesse
avuto da ridire - proprio con le obbligazioni poi sostituite. Non è del resto
stato preteso né provato che le parti avessero convenuto di bilanciare in un
certo modo il portafoglio. Non va infine neppure dimenticato che l’attrice, la
quale - come detto - aveva chiesto alla controparte di proporle investimenti
identici o analoghi, aveva espresso la sua propensione agli investimenti
argentini, siccome sarebbero piaciuti al suo povero marito (replica p. 9).
12. In
assenza di un mandato di gestione patrimoniale tra le parti nemmeno si può rimproverare
alla convenuta la mancata informazione
al cliente circa la progressiva perdita di valore dei titoli intervenuta
successivamente e il conseguente mancato consiglio di vendere l’investimento
(II CCA 1° dicembre 1997 inc. n. 12.97.47, 14 aprile 2008 inc. n. 10.2006.8).
Nonostante R__________ __________ abbia riferito di non aver mai sottoposto
all’attrice la parabola discendente del titolo (p. 4), è indiscutibile che la
diminuzione di valore dello stesso era perfettamente evincibile dagli estratti
bancari messi a disposizione della cliente e che essa ha attentamente esaminato,
spuntandoli (testi R__________ __________ p. 2 e S__________ __________ p. 2),
nelle sue accurate visite in banca o al suo domicilio, effettuate il 7 novembre
2000, il 10 aprile 2001, il 28 settembre 2001 e il 26 ottobre 2001: nella
distinta degli investimenti al 7 novembre 2000 il titolo aveva in effetti un
corso dell’89.75% (doc. E); in quella al 31 dicembre 2000 - trattenuta in banca
in forza della convenzione di “posta trattenere” e dunque ricevuta a quella
data (cfr. art. 5 del “contratto relativo all’apertura di un conto e di un
deposito” e “ordine di trattenere la corrispondenza”, entrambi nel plico doc.
A) e comunque ritirata dall’attrice il successivo 10 aprile (doc. 12) - il
corso era salito al 91.25% (doc. C); in quella “trattenuta” al 10 aprile 2001 e
visionata il successivo 28 settembre (doc. 13) il corso era poi sceso all’89%
(doc. E), per poi passare al 64.375% in quella al 28 settembre 2001 (doc. E), al
60% in quella al 26 ottobre 2001 (doc. E) ed al 25% in quella al 31 dicembre
2001 (doc. C). Il teste R__________ __________ ha per altro aggiunto, sia pure
senza saper collocare nel tempo la circostanza, che l’attrice e le figlie erano
state avvisate (p. 4) rispettivamente erano coscienti del calo del titolo e del
suo rating (cfr. pure l’annotazione nel doc. 14). E in ogni caso lo stesso
perito, pur avendo ammesso - con il senno di poi - che prima del marzo 2002 la
vendita dei titoli sarebbe stata opportuna (perizia p. 9), non è però stato in
grado di stabilire in quale momento il crollo o anche solo il calo del titolo
sarebbe divenuto ineluttabile e pertanto la banca avrebbe ragionevolmente
dovuto, anche in assenza di un ordine “stop-loss” da parte del cliente, mai
dato, consigliarne la vendita (perizia p. 9). Si aggiunga per altro che
l’attrice, confrontata in precedenza con un importante calo delle obbligazioni
“8 3/8% Telefonica de Argentina SA 1993-2000”, scese al di sotto del 65% (cfr.
doc. 8), mai aveva chiesto ed ottenuto che le stesse fossero vendute.
13. Ma a
prescindere da quanto precede, si osserva che la petizione e con ciò l’appello
avrebbero già dovuto essere respinti per il fatto che l’attrice non ha
tempestivamente contestato entro il termine di un mese previsto dall’art. 7
delle condizioni generali (doc. 1, documento questo di cui l’attrice ha ammesso
la ricezione nella “dichiarazione / specimen di firma” da lei sottoscritta e
contenuta nel plico doc. A) né l’operazione d’acquisto né la mancata operazione
di vendita (o mancato consiglio di vendita) delle obbligazioni. Dagli atti è in
effetti risultato che le sue prime rimostranze sulla questione sono state formulate
il 26 novembre 2002 (cfr. doc. 14; teste M__________ __________ p. 4) tramite
una lettera del suo legale, per altro nemmeno versata agli atti. Sennonché non
risulta, né è stato preteso, che nei precedenti colloqui telefonici e incontri tra
le parti, avvenuti il 7 novembre 2000, il 10 aprile 2001, il 25 settembre 2001,
il 28 settembre 2001, il 26 ottobre 2001, il 5 febbraio 2002, il 18 febbraio
2002, il 9 aprile 2002 ed il 5 giugno 2002, essa, pur essendo - come detto - stata
a conoscenza della situazione, abbia mai avuto da ridire in proposito.
L’attrice ha del resto ammesso che la non congruità dell’investimento nelle
obbligazioni argentine le era in ogni caso risultata evidente già in occasione
di un incontro, verosimilmente quello del 26 ottobre 2001 (cfr. doc. E; testi M__________
__________ p. 2 e Re__________ __________ p. 6), avvenuto al suo domicilio in
presenza del suo consulente Re__________ __________, rispettivamente in quello,
avvenuto presso la sede della convenuta il 18 febbraio 2002 (doc. 14), ove si era
discusso in merito allo “scudo fiscale” e alla dichiarazione di “good standing”
negata dalla banca (teste M__________ __________ p. 2; appello p. 18).
14. Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate
sulla base di un valore litigioso di fr. 808'821.29, seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 11 settembre 2007 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 6’950.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
7’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 15’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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