12.2007.192
Contratto di lavoro. Pretese salariali
12 novembre 2008Italiano43 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2007.192
Data decisione, Autorità:
12.11.2008, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro. Pretese salariali
MALATTIA
324a CO
336c cpv. 2 CO
art. 323 cpv. 1 CO
art. 339 cpv. 1 CO
Incarto n.
12.2007.192
Lugano
11 novembre 2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ordinaria - inc. n. OA.2004.14
della Pretura della giurisdizione di Locarno città - promossa con petizione 30
gennaio 2004 da
AP 1
rappr. dall’ RA 1
contro
AA 1
rappr. dall’ RA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna
della convenuta al pagamento di complessivi fr. 47'983.30
(aumentato con le conclusioni 23 marzo 2007 a fr. 49'798.55) oltre interessi, a
titolo di pretese salariali;
domanda
avversata dalla convenuta che con risposta 24 maggio 2004 ha postulato la
reiezione della petizione (nelle conclusioni 30 marzo 2007 la reiezione salvo l’importo di fr. 858.05 quale saldo del
salario lordo per il mese di maggio 2003) e ha chiesto a sua volta in via
riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento di fr. 6'662.70 più interessi;
domanda
riconvenzionale cui l’attore si
è opposto con risposta riconvenzionale 15 giugno 2004;
petizione
che il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore giusta l’art. 34 cpv. 2 LOG, ha parzialmente accolto
con sentenza 22 agosto 2007, condannando la convenuta a rifondere all’attore l’importo lordo di fr. 11'400.- oltre interessi del 5% dal
1° settembre 2003;
domanda
riconvenzionale che il Segretario assessore ha, con medesimo giudizio,
integralmente accolto;
appellante
l’attore che con atto di appello 12 settembre 2007 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo
di fr. 49'156.55 oltre interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
la
convenuta postulando con le osservazioni 29 ottobre
2007 la reiezione dell’appello, salvo per l’importo di fr. 858.05, e con appello adesivo la reiezione dell’istanza salvo la cifra testé citata, pure con
protesta di spese e ripetibili;
l’attore proponendo con le osservazioni all’appello adesivo 2 gennaio 2008 la reiezione
del gravame avversario;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 è stato per svariati anni (almeno dal 1990) dipendente di AA
1, in qualità di direttore del __________ __________ a __________. Con
raccomandata 14 febbraio 2003 __________, nel frattempo subentrato quale
presidente del Consiglio di amministrazione della datrice di lavoro, ha comunicato
a AP 1 la disdetta del rapporto di lavoro per il 31 maggio 2003 (doc. F). Il 17
giugno 2003 il lavoratore ha risposto di essere inabile al lavoro al 50% come da
certificato medico 23 maggio 2003 del dott. med. __________ __________,
specialista in cardiologia. Di conseguenza, egli ha affermato che la disdetta
era sospesa e ha chiesto di essere "reintegrato" nel proprio posto di
lavoro, così come il versamento di parte dello stipendio arretrato di maggio
2003 (doc. G). Il 23 maggio 2003 il dott. __________ __________ aveva invero
attestato l’inabilità del lavoratore al 50% dal 23 maggio 2003 fino a data da
stabilire, diagnosticando una "cardiopatia ischemica con stato dopo
by-pass aortocoronarico quintuplo" (doc. 6). Con missiva 26 giugno 2003 la
datrice di lavoro si è riservata di decidere su tali richieste a dipendenza
dell’esito di un esame del paziente da parte di un medico di sua fiducia (doc.
M), indicato l’11 luglio 2003 nella persona del cardiologo __________ __________
e fissando tale esame per il 13 agosto 2003 (doc. N). Il 1° settembre 2003 il
lavoratore ha comunicato alla datrice di lavoro di essersi presentato all’appuntamento
testé citato, ma di non essersi potuto sottoporre all’esame in questione,
poiché non d’accordo con la richiesta del cardiologo __________ __________ di
svincolare sia il proprio cardiologo sia il medico di famiglia dal segreto
professionale. Tale circostanza è stata confermata anche dal citato medico
(doc. 10). Il lavoratore ha altresì ribadito la sospensione della disdetta del
rapporto di lavoro e ha chiesto il pagamento degli stipendi arretrati di giugno
e luglio 2003 nella misura del 50% corrispondente alla sua abilità lavorativa
(doc. O).
C. Con
missive 17 e 19 dicembre 2003 l’avv. RA 1, patrocinatore di AP 1, ha ribadito l’inabilità
lavorativa del lavoratore pari al 50% e la sospensione del termine di disdetta.
Egli ha chiesto il versamento, entro fine dicembre 2003, di complessivi fr.
47'983.30 oltre interessi, composti di fr. 858.05 di saldo del salario di
maggio 2003, fr. 22'800.- corrispondenti al 50% dello stipendio per i mesi da
giugno a novembre 2003, fr. 8'230.05 per vacanze non godute del 2002, fr.
3'429.20 come pro-rata delle vacanze non godute fino al maggio 2003, fr.
5'066.- come tredicesima pro-rata e fr. 7'600.- quale tredicesima per il 2002
(doc. A e B). La datrice di lavoro, tramite la propria legale avv. RA 2, ha
contestato il 19 dicembre 2003 le richieste del lavoratore (doc. 11). Il 14
gennaio 2003 essa ha affermato di aver già contestato l’inabilità lavorativa di
AP 1 e ha biasimato quest’ultimo per non essersi sottoposto all’esame da parte
del cardiologo __________ __________. Essa ha quindi ribadito che tale esame,
unitamente allo svincolo dal segreto professionale dei medici del lavoratore, sarebbe
stato il presupposto per ogni eventuale discussione (doc. H). Nel frattempo, __________
__________ __________ ha versato direttamente al lavoratore indennità
giornaliere di perdita di guadagno al 50% per il periodo dal 30 maggio al 30
settembre 2003 di complessivi fr. 13'425.50 (doc. I e L).
D. Con
petizione 30 gennaio 2004 AP 1 ha convenuto AA 1 dinanzi alla Pretura del
Distretto di Locarno città, chiedendone la condanna al
pagamento di complessivi fr. 47'983.30 oltre interessi,
corrispondenti alle poste elencate nella missive 17 e 19 dicembre 2003 (sopra,
lett. C). Con risposta 24 maggio 2004 la convenuta si è opposta alle richieste
dell’attore, domandando in via riconvenzionale la condanna dello stesso al
versamento di fr. 6'662.70 più interessi per un mutuo
concessogli e mai rimborsato. Con risposta riconvenzionale 15 giugno 2004 l’attore si è opposto alla domanda
riconvenzionale. Esperita l’istruttoria,
le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti.
Nel proprio allegato del 23 marzo 2007 l’attore ha
aumentato la pretesa a complessivi fr. 49'798.55 (recte: 49'156.55),
così composti: fr. 1'036.50 quale 50% di stipendio dal 23 maggio al 31 maggio
2003, fr. 22'800.- quale stipendio per i mesi da giugno a novembre 2003, fr.
8'230.05 per vacanze non godute del 2002, fr. 3'165.40 per vacanze non godute
del 2003, fr. 6'958.- di tredicesima del 2002 e fr. 6'966.60 di tredicesima del
2003. Da parte sua, la convenuta ha chiesto il 30 marzo 2007 la reiezione della
petizione, salvo l’importo di fr. 858.05 quale saldo
del salario lordo per il mese di maggio 2003, e ha postulato l’accoglimento della propria domanda
riconvenzionale. Il 22 agosto 2007 il Segretario assessore, statuendo in luogo
e vece del Pretore giusta l’art.
34 cpv. 2 LOG, ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta a
rifondere all’attore l’importo lordo di fr. 11'400.-
oltre interessi del 5% dal 1° settembre 2003, e ha accolto integralmente la
domanda riconvenzionale.
E. Con
appello 12 settembre 2007 l’attore chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di accogliere la petizione per l’importo di fr. 49'156.55 oltre
interessi, così composto: fr. 1'036.50 quale stipendio per il mese di maggio
2003, fr. 22'800.- quale 50% di stipendio per i mesi da giugno a novembre 2003,
fr. 8'230.05 per vacanze non godute del 2002, fr. 3'165.40 per vacanze non
godute del 2003, fr. 6'958.- di tredicesima del 2002 e fr. 6'966.60 di
tredicesima del 2003. Con osservazioni 29 ottobre 2007 la convenuta postula
invece la reiezione dell’appello, salvo per l’importo di fr. 858.05 quale saldo
del salario lordo per il mese di maggio 2003, e con appello adesivo di medesima
data propone la reiezione della petizione salvo la cifra riconosciuta. Con
osservazioni all’appello adesivo 2 gennaio 2008 l’attore propone la reiezione
del gravame avversario.
Considerato
in diritto: 1. Con ordinanza 11 giugno 2008 la
Presidente di questa Camera ha impartito alle parti un termine fino al 30
giugno 2008 per inviare le proprie osservazioni sul possibile annullamento
della sentenza alla luce della sentenza emanata dal Tribunale federale il 13
maggio 2008 (4A_512/2007, in DTF 134 I 184), con l’avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia
a prevalersi del vizio di forma. L’appellante ha
rinunciato a prevalersi del vizio segnalato, mentre l’appellante adesiva è rimasta silente. Ciò
posto, nulla osta alla trattazione del presente gravame.
2. Il primo
giudice ha accertato anzitutto che il rapporto di lavoro è stato disdetto dalla
datrice di lavoro il 14 febbraio 2003 con effetto al 31 maggio 2003. Egli ha
inoltre accertato che l’inabilità
del lavoratore è durata dal 23 maggio 2003 (come attestato dal cardiologo __________ __________) fino al 31
agosto 2003 (data in cui i medici proposti dalla convenuta, se non fossero
stati ostacolati dall’attore,
avrebbero potuto accertare la sua abilità lavorativa sulla base di una
scintigrafia, eseguita invece unicamente nel novembre 2003). Il Segretario
assessore ha poi respinto la richiesta di pagamento del 50% di stipendio dal 23
al 31 maggio 2003, poiché il lavoratore ha asserito di aver già ricevuto
durante tale periodo il 50% di salario e, per il resto, di essere inabile al
lavoro. Egli ha quindi riconosciuto all’attore per i mesi da giugno ad agosto 2003 unicamente metà dello
stipendio, per complessivi fr. 11'400.- lordi. Il Segretario assessore ha inoltre ritenuto che il
lavoratore aveva già goduto, lavorando unicamente al 50% dal 23 maggio al 31
agosto 2003, delle vacanze arretrate 2002 e pro-rata 2003 e che non aveva
apportato la prova della pattuizione della tredicesima da lui richiesta. In
sintesi, egli ha quindi accolto la petizione limitatamente a complessivi fr. 11'400.-. Il primo giudice ha infine accertato
l’esistenza del debito di fr. 6'662.70 a carico del lavoratore, che per
contro non ne ha dimostrato l’estinzione. Di conseguenza, ha accolto
integralmente la domanda riconvenzionale della convenuta.
Fatti
I. Sull’appello principale
3. L’appellante critica anzitutto il Segretario
assessore laddove ha accertato che l’inabilità lavorativa è durata unicamente fino a fine agosto 2003 e
non fino al novembre successivo (appello, pag. 3-7).
3.1 Il primo
giudice ha spiegato che il cardiologo al quale il lavoratore si è rivolto, dott.
med. __________ __________, ha deciso di eseguire una scintigrafia miocardica
nel novembre del 2003, dalla quale è emersa l’abilità lavorativa del paziente. Egli ha poi precisato che la responsabilità
di tale decisione non poteva essere imputata all’attore. Se non che, egli ha altresì ritenuto che se questi "non
avesse frapposto ostacoli agli accertamenti da parte dei medici di fiducia
della convenuta, tali medici avrebbero potuto proporre al paziente, stante la
pendente problematica lavorativa, lo svolgimento della scintigrafia già nel
mese di agosto 2003" e, quindi, "far risorgere la piena abilità
lavorativa (…) alcuni mesi prima di quando avvenuto" (sentenza impugnata,
pag. 9 in fondo). Secondo l’attore
la datrice di lavoro non ha comprovato che in occasione della visita fosse
intenzione del dott. med. __________ esperire un tale esame. Inoltre, il suo
rifiuto allo svincolo dal segreto professionale dei propri medici non avrebbe
comportato la prova dell’erroneità
della diagnosi del dott. __________. La datrice di lavoro avrebbe semmai dovuto
postulare una prova a futura memoria, mentre non avrebbe nemmeno sollecitato l’attore a sottoporsi a un nuovo esame. Per
tacere del fatto, sempre secondo l’appellante, che la diagnosi del proprio cardiologo non è stata
sconfessata dal perito giudiziario.
3.2 Sulla durata
dell’inabilità lavorativa il
perito ha dichiarato che "l’inabilità lavorativa è data fino all’esecuzione
di un test diagnostico oggettivo con sufficiente sensibilità e sensitività che
permetta di quantificare l’entità di un’eventuale
recidiva della malattia coronarica rispettivamente stratificarne la prognosi.
Dal punto di vista medico è certo accettabile impostare dapprima una terapia
medicamentosa probatoria e, nel caso di persistenza di sintomi effettuare tali
test. Per questioni assicurative invece, l’esecuzione
accelerata del suddetto test può determinare in modo più oggettivo della
valutazione clinica ed anamnestica l’eventuale presenza di
una ridotta riserva coronarica clinicamente e prognosticamente significativa, e
quindi di una inabilità lavorativa" (perizia 16
giugno 2006, risposta n. 3). Il perito ha ribadito tale punto di vista anche
alla risposta n. 2 del referto, ove afferma che "È altresì corretto ed usuale, in casi come quello del
signor AP 1, prima di procedere a test diagnostici invasivi o semi-invasivi,
effettuare un tentativo di stabilizzazione della situazione medicamentosamente". Alla domanda di complemento peritale "dica il Perito se il test in oggetto
(scintigrafia o altro) poteva o doveva essere eseguito già in data 23 maggio
2003 o in epoca immediatamente successiva, senza quindi attendere il mese di
novembre 2003. Dica il Perito se è possibile oggi affermare che il test
diagnostico oggettivo, se eseguito il 23 maggio 2003 o poco dopo, avrebbe dato
esito nel senso di un’indicazione circa una assente inabilità
lavorativa", egli ha risposto che "in data 23 maggio 2003 non vi era
indicazione assoluta ad eseguire il test in oggetto (scintigrafia miocardia). È
infatti ragionevole effettuare un tentativo di stabilizzazione della
sintomatologia tramite terapia medicamentosa. Ritengo indicata quindi un’attesa di qualche settimana (circa un mese) per osservare il decorso
sotto terapia farmacologica. Al termine di quel periodo, nel caso di
persistenza della sintomatologia, è utile procedere con esami diagnostici più
oggettivi, in particolare se essi hanno una rilevanza anche a livello
assicurativo" (complemento 19 ottobre 2006). Egli
ha poi successivamente aggiunto che "se eseguito verso fine giugno 2003, da quella data vi
sarebbe stata la possibilità di accordare l’abilità
lavorativa. È infatti possibile affermare che, nel momento stesso in cui si
dispone di un referto scintigrafico definito normale, dal punto di vista
prettamente cardiologico non vi sono elementi oggettivi per definire il
paziente inabile al lavoro" (complemento 9
novembre 2006).
3.3 Dalla
perizia emerge quindi che la scintigrafia è un esame invasivo e che risulta del
tutto conforme alla prassi medica attendere per eseguirlo, effettuando "un tentativo di stabilizzazione della
sintomatologia tramite terapia medicamentosa". Il perito ha aggiunto di
ritenere adeguata un’attesa di
qualche settimana (circa un mese) per osservare il decorso sotto terapia
farmacologica. Al termine di quel periodo, nel caso di persistenza della
sintomatologia, ha spiegato che risulta essere "utile procedere con esami
diagnostici più oggettivi". Al riguardo, egli ha poi precisato che se
eseguito verso fine giugno 2003, da quella data vi sarebbe stata la possibilità
di accordare l’abilità
lavorativa. Il perito dichiara, quindi, che in quel momento l’esame avrebbe potuto permettere, se del
caso, di accertare l’abilità
lavorativa dell’attore. Egli parla
quindi della "possibilità" per un esame quale è la scintigrafia di
attestare un’abilità lavorativa.
Egli non dice, tuttavia, che tale sarebbe stato l’esito del test in questione. In tal senso non sconfessa quanto
accertato dal cardiologo del lavoratore, dott. med. __________ __________.
Questi ha affermato che "la scintigrafia mi ha dato la possibilità di
constatare che non vi era, al momento dell’esame scintigrafico, una significante sofferenza del miocardio"
(verbale 14 giugno 2005, pag. 2 in alto). Di conseguenza, se nel novembre 2003
non sussisteva più l’inabilità
lavorativa, ciò non sta ancora a significare che essa non fosse presente prima
di tale data. Come sollevato dall’attore (osservazioni all’appello adesivo, pag. 7 seg.), non può quindi essere seguita la tesi
della convenuta secondo la quale il perito avrebbe "espressamente
confermato che il test in esame avrebbe escluso l’inabilità" (osservazioni, pag. 19 in fondo). Lo stesso perito
ha peraltro dichiarato essere "utile" un tale esame dopo circa un
mese dall’assunzione dei
farmaci, ma non ha criticato l’agire
del collega, che ha invece ritenuto, conoscendo la storia clinica del paziente,
di attendere fino a novembre 2003, pur avendolo visitato, dopo il 23 maggio
2003, "ancora altre 2-3
volte. Per tutta questa storia faccio riferimento ad un mio scritto contenuto
nei documenti che ho trasmesso alla Pretura (doc. VI, sotto sigillo), nel quale
scrivevo al medico curante dott. __________ __________ e con il quale spiegavo
nel dettaglio tutto quanto era stato fatto in questo periodo. È un rapporto riassuntivo
di tutte le visite precedenti e nel quale preannunciavo pure la scintigrafia.
In uno degli ultimi paragrafi esprimevo la mia intenzione di mantenerlo inabile
al lavoro al 50%" (verbale 14 giugno 2005, pag. 2
in fondo). D’altra parte, lo
stesso Segretario assessore ha a ragione affermato che "non si può certo
attribuire all’attore una
responsabilità per la decisione adottata dal suo cardiologo curante in merito
alla tempistica relativa all’esecuzione
della scintigrafia miocardia" (sentenza impugnata, pag. 9 in mezzo).
Ciononostante, egli ha ritenuto che se si fosse sottoposto alla visita da parte
dei medici proposti dalla datrice di lavoro, allora la scintigrafia avrebbe
potuto attestare l’abilità
lavorativa dell’attore già nell’agosto 2003 (loc. cit., pag. 9 in basso).
Se non che, non vi è alcun elemento agli atti (al contrario di quanto reputato
dalla convenuta: osservazioni, pag. 20) - nemmeno, come spiegato sopra, la
perizia - che attesti che un esame effettuato prima del novembre 2003 avrebbe certificato
tale abilità. Inoltre, non va dimenticato, come accertato dal Segretario
assessore (sentenza impugnata, pag. 9 in alto), che l’attore si è presentato all’appuntamento 13 agosto 2003. In tale occasione, come riportato dallo
stesso dott. __________ in un suo scritto 14 agosto 2003, l’attore si è opposto allo svincolo dal
segreto professionale dei propri medici, di modo che il cardiologo in questione
ha ritenuto di non poter "giudicare precisamente la sua situazione non
potendo disporre della sua storia medica" (doc. 10). Dal carteggio
processuale non emerge, quindi, che il dott. __________ volesse eseguire una
scintigrafia, e nemmeno che il paziente si sia opposto a tale esame medico. Né può
essere condivisa la tesi della datrice di lavoro secondo la quale se l’attore avesse svincolato i propri medici
dal segreto professionale, allora il cardiologo __________ avrebbe potuto
valutare il caso e ordinare la scintigrafia (osservazioni, pag. 22). Invero,
tale asserto si fonda anzitutto su intenzioni meramente ipotetiche di una terza
persona. Inoltre, si ribadisce che fino al novembre 2003 il cardiologo __________
ha ritenuto sussistere un’inabilità
lavorativa, mentre non è per nulla comprovato che una scintigrafia eseguita
nell’agosto 2003 avrebbe
sconfessato tale valutazione.
3.4 Secondo la
convenuta, il certificato medico 23 maggio 2003 del cardiologo __________
sarebbe comunque invalidato dalla perizia giudiziaria, dato che il perito
avrebbe attestato che tale certificato non poggia su dati oggettivi. In altre
parole, tale attestazione medica si fonderebbe unicamente sulle semplici
allegazioni dell’attore al
proprio cardiologo (osservazioni, pag. 19 seg.). È ben vero che secondo il
perito "non vi sono
referti di esami oggettivi effettuati in quella data che possano in un qualche
modo documentare la presenza di una restenosi (cioè una chiusura) delle
coronarie, tale da spiegare la sintomatologia accusata dal signor AP 1" (perizia 16 giugno 2006, risposta n. 1). Se non che, lo
stesso perito ha spiegato che "certamente un sintomo, proprio per la sua natura è elemento molto
soggettivo e mal oggettivabile anche se ogni cardiologo riesce a evincere dai
dati anamnestici forniti dal paziente (tipo di dolore, carattere, intensità,
localizzazione) se può trattarsi o meno di un dolore cardiogeno. Premesso
questo e considerando quindi come credibile la valutazione documentata in
cartella di "angina pectoris" ritengo giustificata un’inabilità lavorativa del 50%. Elemento che suffraga la correttezza dell’interpretazione dei sintomi da parte del dott. __________ è data dal
fatto che la sintomatologia ha risposto, almeno in parte, alla terapia
medicamentosa specifica che si effettua in casi appunto di angina pectoris" (perizia, risposta n.1). Il perito, quindi, non ha criticato
la diagnosi del cardiologo __________, che ha anzi condiviso. Si aggiunga che
far dipendere la prova della sintomatologia del lavoratore unicamente dall’esecuzione di una scintigrafia, in spregio ad
attestazioni mediche come riportate sopra, significa porre esigenze probatorie peculiari
e accresciute rispetto all’onere
della prova previsto dal legislatore.
3.5 La convenuta
sostiene altresì che siccome il lavoratore si è opposto all’accertamento da parte del dott. med. __________,
allora non può essergli garantito il diritto al salario (osservazioni, pag. 22
in mezzo). Effettivamente, di regola il rifiuto da
parte del lavoratore di sottoporsi a un esame medico per accertare l’esistenza
della malattia dev’essere interpretato come prova dell'inesattezza del
certificato medico da lui prodotto (sentenza del Tribunale federale 12 dicembre
1995, pubblicata in JAR 1997, pag. 133 in basso). Tuttavia, come spiegato dal
Segretario assessore (sentenza impugnata, pag. 9), nella fattispecie si può
anzitutto disquisire se il lavoratore si sia opposto a tale esame, dato che si
è comunque presentato alla visita e che nemmeno emerge dall’incarto che egli si
sia opposto alla stessa. Si può invero ipotizzare che il cardiologo __________
avrebbe potuto visitare il paziente anche in assenza degli svincoli dei medici
dal segreto professionale. Al riguardo, non va dimenticato che spetta al datore
di lavoro dimostrare che il lavoratore si è rifiutato di farsi visitare da un
altro medico (II CCA, sentenza inc. 12.2007.40 del 7 febbraio 2008, consid. 7).
Inoltre, e non da ultimo, la perizia giudiziaria ha permesso di ovviare alla
mancata esecuzione di tale visita, fugando i dubbi che il comportamento dell’attore
avrebbe in un primo momento eventualmente potuto sollevare.
3.6 Come illustrato dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 6 seg.), l’onere della prova di un’incapacità lavorativa giusta l’art. 324a
CO spetta al lavoratore, che di regola si avvale a tal fine di un certificato
medico. Il Tribunale federale ha spiegato che sebbene un certificato medico non
è una prova assoluta, il datore di lavoro deve portare delle prove che inficino
seriamente la sua veridicità (JAR 1997, pag. 133). Più recentemente,
poi, il Tribunale federale sembra invitare il giudice cantonale a essere piuttosto
prudente prima di ritenere la non fedefacenza di un certificato medico, persino
in una fattispecie in cui esso si è interrogato seriamente sulla forza probante
dell’attestazione in questione (“sérieusement s’interroger
sur la force probante”; sentenza inc.4P.40/2006 del 6 giugno 2006). Parte
della dottrina, invece, critica tale punto di vista, e non attribuisce al
certificato medico un valore probante accresciuto (cfr. Subilia, Le
juge civil face à l’incapacité de travail ou le pêcheur sans files – Le
certificat médical (de complaisance) à l’épreuve de la procédure civile, in:
SZZP 2007/4 pag. 416 segg. con riferimenti). Nella fattispecie, il lavoratore
ha provato di essersi reso conto della sua abilità lavorativa nel novembre
2003, in occasione della scintigrafia, e che tale procedere era stato consigliato dal proprio cardiologo.
L’approccio di tale medico è stato dallo stesso spiegato in occasione della sua
audizione testimoniale e, come illustrato sopra, non sindacato dal perito, che
si è limitato a precisare delle soluzioni "utili", non
necessariamente le uniche. Per contro, non vi è alcuna evidenza agli atti che
permetta di inficiare seriamente la veridicità delle affermazioni del
cardiologo __________, secondo il quale, sulla scorta degli elementi a sua
conoscenza, fino al novembre 2003 il lavoratore era inabile al 50%.
3.7 Secondo la
convenuta, poco importa la validità del certificato medico del cardiologo __________,
dato che il rapporto di lavoro è terminato il 31 maggio 2003 e prima di tale
data il lavoratore non aveva informato la datrice di lavoro della propria
inabilità lavorativa (osservazioni, pag. 18 seg.). A parte il fatto che il
Segretario assessore ha spiegato che al riguardo le prove sono contraddittorie
(sentenza impugnata, pag. 7 in basso e 8 in alto) e che con tale accertamento
la convenuta nemmeno si confronta, ribadendo semplicemente la propria tesi,
sicché al riguardo la censura
sarebbe finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC), essa non può comunque essere condivisa. Invero, la
legge non fa dipendere la sospensione del termine di disdetta dal momento in
cui l’attestazione medica è
prodotta al datore di lavoro, bensì dalla sussistenza dell’inabilità lavorativa. L’art. 336c cpv. 2 CO stabilisce che la
disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel cpv. 1 (tra cui quello in
cui il lavoratore è impedito di lavorare a causa di malattia non imputabile a
sua colpa: lett. b) è nulla, mentre se è data prima, il termine che non sia
ancora giunto a scadenza all’inizio
del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.
Nella fattispecie, il rapporto di lavoro è stato disdetto dalla datrice di
lavoro il 14 febbraio 2003 con effetto al 31 maggio 2003, mentre l’inabilità lavorativa è intervenuta il 23
maggio 2003. Di conseguenza, il termine di disdetta doveva essere sospeso. Alla
luce di quanto suesposto, a ragione l’appellante
critica la decisione del Segretario assessore di accertare la sua inabilità
lavorativa unicamente fino all’agosto 2003 e non fino al novembre successivo. Ciò
posto, occorre vagliare le singole censure dell’appellante.
4. L’attore critica la decisione del primo
giudice di riconoscergli unicamente fr. 11'400.- lordi quale salario per l’attività al 50% da lui svolta, ritenendo l’inabilità lavorativa unicamente fino al 31 agosto 2003 (appello,
pag. 7 in alto). Come esposto sopra, (consid. 3), l’inabilità è durata fino al novembre 2003 (la scintigrafia è avvenuta
nel mese di dicembre 2003: documentazione medica cardiologo __________ in busta
sigillata). L’attore ha
ricevuto un’indennità per
perdita di guadagno dalla __________ __________ __________ pari al 50% del
salario assicurato (80% del salario AVS) fino al novembre 2003 (inc. rich. IV
dalla __________ __________ __________; doc. L). Per il
restante 50% il lavoratore era abile al lavoro (sopra, consid. 3). La datrice
di lavoro non sostiene che dal giugno al novembre 2003 l’attore sia rifiutato
di lavorare. D’altra parte, dal carteggio processuale emerge che la datrice di
lavoro ha esonerato il lavoratore dall’impiego dal 1° giugno 2003. Invero, egli
si è reso disponibile a essere reintegrato nel suo posto di lavoro, sia pure
soltanto al 50% (doc. G = doc. 5). Da parte sua, la datrice di lavoro non ha
invece accolto tale disponibilità, limitandosi a chiedere al lavoratore di
sottoporsi a una visita medica presso un medico di fiducia da lei indicato (doc.
M = doc. 7). Inoltre, con missiva 27 maggio 2003 "agli interessati"
con copia per conoscenza a AP 1, la convenuta ha comunicato che l’attore aveva
terminato l’attività per il 31 maggio 2003 "dopo lunghi anni di apprezzata
e stimata collaborazione" e che egli era sostituito da __________ __________
a partire dal 1° giugno 2003. (doc. E). Il teste __________ __________
(amministratore unico della __________ __________ __________ che si occupava
della gestione della contabilità della AA 1) ha poi affermato di essersi
recato, il 30 maggio 2003, presso gli uffici della datrice di lavoro, ove erano
presenti oltre a sua moglie anche __________ e la sua segretaria __________ __________,
"per chiedere la riconsegna delle chiavi" a AP 1. Quest’ultimo ha
spiegato di volerle consegnare il giorno successivo, 31 maggio 2003, cosa che è
effettivamente avvenuta (verbale 14 ottobre 2005, pag. 2). Nelle proprie
conclusioni 30 marzo 2007 la stessa datrice di lavoro ha affermato che dopo il
31 maggio 2003 l’attore non era più suo dipendente (pag. 10). Il lavoratore non
ha quindi lavorato dal 1° giugno 2003 perché così impostogli dalla datrice di
lavoro. Dal giugno al novembre 2003 egli non si è trovato in mora e la datrice
di lavoro non può rifiutarsi di versargli il 50% di salario per quel periodo. Considerato
un salario lordo mensile di fr. 7'600.-, per il periodo dal 1° giugno al 30
novembre 2006 la datrice di lavoro deve quindi versare al lavoratore
complessivi fr. 22'800.- (50% di fr. 7'600.- x 6 mesi). L’appellante chiede su
tale somma la corresponsione di interessi di mora dal 25 di ogni mese (appello,
pag. 2). Il Segretario assessore ha stabilito che gli interessi sull’importo da
lui riconosciuto di fr. 11'400.- dovevano decorrere dal 1° settembre 2003 in
virtù dell’art. 339 cpv. 1 CO, ovvero da quando secondo lui l’inabilità
lavorativa era terminata e quindi anche il contratto di lavoro. Se non che, la
normativa invocata non modifica la data di esigibilità di crediti che erano già
esigibili prima del termine del contratto. In particolare, lo stipendio è in
principio versato alla fine di ciascun mese (art. 323 cpv. 1 CO), motivo per cui
esso è esigibile dalla fine del mese in cui lo è divenuto (sentenza del
Tribunale federale 4C.320/2005 del 20 marzo 2006, consid. 6.1; Wyler, Droit du travail, 2ª ediz., pag.
581). L’appellante non sostanzia la sua richiesta di far decorrere gli
interessi dal 25 di ogni mese, di modo che gli interessi devono decorrere dalla
fine di ogni mese. Con questa riserva l’appello dev’essere pertanto accolto su
questo punto .
5. L’appellante si lamenta inoltre della
decisione del Pretore di respingere la sua domanda di pagamento, per il periodo
dal 23 maggio al 31 maggio 2003, di fr. 1'036.50 a titolo di salario. Il Segretario assessore ha reputato che
la sua pretesa non appariva comprensibile poiché l’attore stesso aveva sostenuto di aver lavorato durante tale periodo
unicamente a tempo parziale (sentenza impugnata, pag. 10 in basso). L’attore non contesta di aver lavorato
unicamente al 50%. Tuttavia, egli ritiene che in applicazione dell’art. 324a CO gli vada comunque riconosciuta
l’integralità del salario.
Tanto più che l’assicurazione di
indennità per perdita di guadagno non gli ha corrisposto la differenza
(appello, pag. 7). Con le proprie conclusioni (pag. 5 e 18) la convenuta ha
riconosciuto dinanzi al primo giudice l’importo di fr. 858.05 richiesto a tale titolo dall’attore negli allegati preliminari (petizione,
pag. 3; replica, pag. 3), poiché a sua detta il lavoratore avrebbe lavorato a
tempo pieno. Anche in questa sede la datrice di lavoro riconosce tale importo,
ribadendo la sua convinzione sull’attività esercitata dall’attore a tempo pieno (osservazioni, pag. 23 in alto). Essa contesta
tuttavia che l’appellante possa
chiedere il pagamento di un importo superiore a quello indicato negli allegati
preliminari. Nella replica l’attore
aveva calcolato tale importo dividendo quanto versato dalla datrice di lavoro
durante l’inabilità lavorativa
del mese di maggio 2003 per nove giorni (dal 23 al 31 maggio 2003) e moltiplicando
il risultato per sette giorni, ovvero fino al momento in cui l’assicurazione di indennità per perdita di
guadagno ha iniziato a versare le proprie prestazioni il 30 maggio 2003. Nelle
conclusioni l’attore ha invece
diviso il suo salario mensile lordo di fr. 7'600.- per 22 giorni lavorativi, moltiplicando il risultato per sei
giorni e ottenendo, dividendo il tutto ancora per due, fr. 1'036.50. L’attore ha spiegato che "l’istruttoria ha dimostrato" che a partire dal gennaio 2003 egli
percepiva fr. 7'600.- lordi
mensili quale stipendio. Tuttavia, tale base di calcolo era già nota all’attore prima dell’introduzione della petizione. Invero, al riguardo egli rinvia al
doc. C ("conteggio salario da aprile 2003") dal quale emerge un
salario di fr. 7'600.- lordi
mensili. Tale documento è tuttavia stato prodotto dal lavoratore già con la
petizione. L’attore rinvia anche al doc. rich. III, che è stato prodotto dalla
parte convenuta su domanda di edizione dell’attore e che indica un salario di fr. 7'600.- lordi mensili nel
gennaio 2003 (ultima pagina). Tuttavia, come detto sopra, la circostanza era
già nota all’attore. Considerato,
quindi, che i parametri che quest’ultimo ha usato per calcolare la sua pretesa
con la petizione non si sono rivelati inadeguati a seguito dell’istruttoria, l’aumento della pretesa a fr. 1'036.50 non rientra nel solco dell’art. 75 lett. b CPC. Su questo punto, quindi, l’appello dev’essere accolto limitatamente all’importo di fr. 858.05 richiesto dall’attore negli allegati preliminari e riconosciuto dalla controparte. L’appellante chiede il riconoscimento di
interessi di mora dal 1° giugno 2003. Per le considerazioni esposte sopra
(consid. 4), la richiesta dev’essere
ammessa.
6. L’appellante chiede inoltre la rimunerazione
delle vacanze non godute nell’anno
2002 di fr. 8'230.05 e di quelle pro-rata del 2003 di fr. 3'165.40 (appello, pag. 8). Il primo giudice ha accertato che l’attore aveva diritto per il 2002 a 20
giorni di vacanza e nel 2003 a 13.36 giorni. Tenendo conto di un’occupazione al 50% e una media di 21 giorni
lavorativi al mese, egli ha poi ritenuto che durante il periodo nel quale non ha
dovuto prestare il suo impiego, ovvero fra il 1° giugno e il 31 agosto 2003
(momento in cui secondo il Segretario assessore era terminata l’inabilità lavorativa), l’attore aveva usufruito di fatto di 31.5
giorni di vacanza, ai quali si dovevano aggiungere i giorni di libero che il
lavoratore stesso aveva ammesso, nelle proprie conclusioni, di aver goduto
durante la sua attività. Di conseguenza, il Segretario assessore ha ritenuto
che il lavoratore aveva beneficiato delle vacanze in questione (sentenza impugnata,
pag. 11 in basso e 12 in alto). L’appellante ritiene che la datrice di lavoro non ha provato che egli
abbia goduto delle vacanze e che già solo per questo motivo la sua pretesa dev’essergli riconosciuta. La censura non può
essere condivisa. Invero, come illustrato dal
Segretario assessore, il Tribunale federale ha spiegato che la questione di
sapere se i giorni di vacanza non fruiti siano compensabili con il tempo libero
dell’esonero dall’obbligo di lavorare durante il termine di disdetta dev’essere
decisa di caso in caso, valutando la durata dell’esenzione dall’impiego,
rispettivamente il numero di vacanze non godute (DTF 128 III 271). Si aggiunga
che occorre, in particolare, che durante tale periodo il lavoratore abbia,
oltre alle vacanze, sufficiente tempo da consacrare alla ricerca di un nuovo
impiego (sentenza del Tribunale federale 4C.193/2005 del 30 settembre 2005,
consid. 3.2). L’appellante ritiene, inoltre, di aver offerto il proprio impiego dopo
il 1° giugno 2003, mentre la datrice di lavoro non avrebbe mai risposto alla
sua proposta, di modo che essendo sempre disponibile all’impiego non avrebbe potuto beneficiare
delle vacanze. D’altra parte,
secondo l’attore la datrice di
lavoro non ha comprovato che egli abbia goduto delle vacanze dopo il 1° giugno
2003. La convenuta ritiene invece che la domanda del lavoratore di essere
reintegrato nel proprio impiego era ingiustificata poiché il rapporto di lavoro
terminato e che comunque il lavoratore ha beneficiato delle vacanze controverse
già prima del 31 maggio 2003 (osservazioni, pag. 23-25). Come spiegato (sopra,
consid. 4), dal 1° giugno al 30 novembre 2003 la datrice di lavoro aveva
dispensato dall’impiego il lavoratore. Tale circostanza era chiara, dato che
allo stesso erano state chieste le chiavi degli uffici, che egli ha consegnato
il 31 maggio 2003, e con scritto 27 maggio 2003 inviato in copia anche a AP 1
la datrice di lavoro informava che quest’ultimo aveva terminato l’attività per il 31
maggio 2003 e che dal 1° giugno 2003 era sostituito da __________ __________
(sopra, consid. 4). Il tempo libero dell’esonero dall’impiego, da calcolare al
50% di abilità lavorativa, è durato quindi dal 1° giugno al 30 novembre 2003. Non
occorre pertanto accertare i giorni di vacanza non goduti dal lavoratore nel
2002 e nel 2003, dato che anche volendo riconoscere a tale titolo 20 giorni per
il 2002 e pro-rata 13.36 giorni per il 2003, come calcolato dal Segretario
assessore (sentenza impugnata, pag. 11 in basso), il lavoratore ha fruito in
natura delle vacanze che asserisce non aver goduto. D’altra parte, egli non
sostiene nemmeno di aver impiegato tale periodo alla ricerca di un nuovo posto
di lavoro. Su questo punto l’appello dev’essere quindi respinto.
7. L’appellante conclude postulando il
versamento della tredicesima di fr. 6'958.- per l’anno
2002 (indicato erroneamente a pag. 11 in fr. 6'599.-) e di fr. 6'966.60
pro-rata per il 2003 (appello, pag. 9 segg.).
7.1 Sul diritto
alla tredicesima, il Segretario assessore ha spiegato che l’attore non ne ha
dimostrato la pattuizione. Egli ha indicato che dalle schede riassuntive di
salario 1999-2001 (doc. III) non risulta una simile pattuizione e i testi __________
e __________ __________, azionisti della datrice di lavoro sino al luglio 2002,
hanno affermato che AP 1 aveva di principio diritto alla tredicesima, ma di non
sapere se questa sia stata pagata. Il primo giudice ha poi precisato che dall’estratto
conto dell’Istituto delle assicurazioni sociali (doc. rich. II) è emerso,
previo confronto con il salario lordo riportato nel doc. rich. III, che nel
1999 era stata versata la tredicesima, mentre ciò non è avvenuto nel 2000 e nel
2001 (sentenza impugnata, pag. 12 seg.). Secondo l’appellante, le testimonianze
menzionate sopra comprovano invece già a sé stanti la pattuizione di una
tredicesima. Inoltre, l’attore ritiene che il Segretario assessore ha
interpretato erroneamente i doc. II e III, dato che egli ha superato i 64 anni
e al salario ritenuto dall’Istituto delle assicurazioni sociali dev’essere
aggiunta la franchigia non soggetta a contributi sociali.
__________
__________ ha affermato di essere stato azionista al 50% e membro del Consiglio
di amministrazione della convenuta (verbale 2 maggio 2005, pag. 1). Egli ha poi
riferito: "Sono dell’opinione che anche AP 1 abbia usufruito della
tredicesima, che ha ricevuto. Per quanto mi concerne da 20 anni la tredicesima
è un diritto e mi stupirebbe se AP 1 non l’avesse ricevuta, tuttavia non ho
controllato sulla contabilità se tale tredicesima sia stata pagata" (loc.
cit., pag. 2). __________ __________, fratello di __________ e anch’esso
azionista della società, ha dichiarato: "Che io sappia, AP 1 aveva diritto
e riceveva una tredicesima mensilità. Non so dire però con precisione se questa
somma la ricevesse o meno" (loc. cit., pag. 4). I testi hanno affermato
che esisteva il diritto dell’attore alla tredicesima. Hanno poi spiegato di non
sapere se egli abbia poi effettivamente percepito tale somma. Tuttavia, tale
circostanza non significa il venir meno del principio da loro affermato, ovvero
il diritto alla tredicesima. Inoltre, è ben vero che nell’estratto del conto
individuale prodotto dall’Istituto delle assicurazioni sociali (doc. rich. II) emerge
un reddito per l’attore inferiore a tredici o addirittura a dodici mensilità
dal 2000 al 2002. Se non che, l’opuscolo di spiegazioni allegato all’estratto
in questione spiega che "il codice reddito figura nella colonna 2 dell’estratto
conto" e che il significato del codice "7" è "reddito
soggetto a contribuzione di pensionati" (pag. 11). Nella seconda colonna
dell’estratto dell’attore figura proprio, dal 1999 in poi, tale codice. Tant’è
che tale circostanza è ribadita anche nella quinta colonna, ove è specificato
che il reddito riportato è "reddito soggetto a contribuzio… (omissis)".
Ne consegue che il reddito ivi riportato è inferiore a quello percepito dal
lavoratore. La convenuta sostiene che l’argomento della franchigia per i
lavoratori pensionati è un argomento nuovo e come tale irricevibile
(osservazioni, pag. 27). A torto. Invero, l’attore ha già spiegato nelle
proprie conclusioni che nel salario lordo riportato nel doc. rich. II era stata
dedotta la franchigia per lavoratori pensionati di fr. 16'800.- annui (pag. 9).
Egli ha sì spiegato ciò solo con le conclusioni, ma d’altra parte è unicamente
dopo l’istruttoria che si è accorto che nell’estratto di cui al doc. rich. II
apparivano importi inferiori al reddito da lui percepito. Inoltre, il diritto al contraddittorio della convenuta non è stato
leso. Infatti, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale
(scritti 23 rispettivamente 24 gennaio 2007). In altre parole, la stessa
convenuta si è privata della possibilità di esprimersi su ogni tema che fosse
suscettibile di essere discusso in quella sede. Essa non se ne può quindi
nemmeno lamentare in questa sede, se non contravvenendo al principio della
buona fede nel processo (II CCA, sentenza inc. 12.2002.119 del 1° ottobre 2003,
consid. 17). Lo stesso dicasi per la contestazione della datrice di lavoro secondo la quale il tenore attuale dell’art. 6quater
OAVS (RS 831.101) prevede tale franchigia, ma essendo in vigore dal 1° gennaio
2006 non è dato di sapere cosa prevedeva nel 2000, tanto più che l’art. 4 cpv.
1 LAVS prevede unicamente una facoltà di deduzione (osservazioni, loc. cit.). D’altra
parte, non va dimenticato che il giudice applica
d’ufficio il diritto federale e che anche nelle versioni precedenti dell’OAVS era previsto tale importo come
franchigia. Ne consegue che nel 2000, dipartendosi dal salario di fr. 72'770.- (67'770.- + fr. 5'000.-) riportato nell’estratto AVS e
aggiungendo la franchigia per i pensionati di fr. 16'800.-
annui, si ottiene un reddito lordo di fr. 89'570.-
annui. Confrontando tale importo al salario lordo mensile di fr. 6'500.-
mensili moltiplicato per dodici, si ottiene una differenza di fr. 11'570.-
annui, importo che copre ampiamente la tredicesima rivendicata dall’attore. Non
computando i fr. 5'000.- menzionati sopra, moltiplicando il salario lordo di
fr. 6'500.- mensili per tredici mensilità e sottraendo la franchigia di fr. 16'800.- annui si ottiene proprio l’importo indicato dall’Istituto
delle assicurazioni sociali. Nel 2001, seguendo lo
stesso ragionamento, si giunge al medesimo risultato. Infine, per quanto concerne
il doc. 18 menzionato dal Segretario assessore, esso è una tabella riportante
"gratifiche" per l’anno 2002 di tre dipendenti, tra cui AP 1.
Tuttavia, ciò non sta ancora a significare che essa non sia aggiuntiva alla
tredicesima e, in ogni caso, la definizione utilizzata non è determinante ai
fini della natura del versamento, dato che la tredicesima si distingue dalla
gratifica non tanto per la denominazione usata dalle parti, quanto per il fatto
che la prima corrisponde a un importo determinato e
incondizionato, ovvero indipendente dall’andamento degli affari della ditta,
dal rendimento o dal comportamento del dipendente (CCC, sentenza inc.
16.2000.108 del 10 gennaio 2001). Ne consegue che il lavoratore ha provato il
proprio diritto alla percezione della tredicesima.
7.2 Posta l’esistenza
del diritto alla tredicesima, occorre determinarne l’ammontare. L’appellante
chiede fr. 6'958.- per l’anno
2002 e fr. 6'966.60 pro-rata per il 2003. La convenuta contesta anzitutto che
all’attore possa essere riconosciuta la maggior somma indicata nelle
conclusioni e nell’appello rispetto a quanto riportato nella petizione
(osservazioni, pag. 26). L’attore ha invero aumentato con le conclusioni la
propria pretesa. Con la petizione egli aveva chiesto fr. 7'600.- quale tredicesima
per il 2002 e fr. 5'066.- pro-rata per il 2003. Egli ha quindi ridotto la
propria pretesa per il 2002, aumentando tuttavia quella pro-rata per il 2003.
Se non che, come già spiegato (sopra, consid. 5), la base di calcolo per il
2003, ovvero il proprio stipendio dal gennaio 2003, era già nota all’attore
prima dell’introduzione della
petizione. Di conseguenza, l’aumento
della pretesa per il 2003 non rientra nel solco dell’art. 75 lett. b CPC. Dai conteggi di cui al doc. rich. III emerge
che dal mese di gennaio al luglio 2002 AP 1 ha percepito un salario lordo
mensile di fr. 6'500.-, e di 7'600.- mensili da agosto a dicembre 2002. Ne
consegue, quindi, una tredicesima mensilità di fr. 6'958.35 lordi [(6'500.-
x 7 + 7'600.- x 5): 12], ovvero
quanto richiesto dall’appellante.
La convenuta contesta, nelle allegazioni, il calcolo delle tredicesima, senza
sostanziare oltre la sua censura, sicché al riguardo sarebbe finanche
irricevibile. Sia come sia, tale calcolo è quello da lei stessa indicato nelle
proprie conclusioni 30 marzo 2007 (pag. 16), sicché il suo ragionamento non può
comunque essere seguito. Ne consegue che l’appello dev’essere
accolto per quanto concerne la richiesta di versamento della tredicesima per il
2002 di fr. 6'958.- lordi. Per
quanto invece riguarda la tredicesima per il 2003, essa dev’esser calcolata pro-rata fino al 30
novembre 2003 (sopra, consid. 3). Di conseguenza, essa ammonta a fr. 6'966.65 lordi [fr. 7'600 : 12) x 11 mesi]. Tuttavia, per i motivi
illustrati sopra, a tale titolo può essergli riconosciuto unicamente l’importo
di fr. 5'066.- lordi. L’appellante chiede la corresponsione di interessi di
mora dal 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 31 dicembre 2003 (appello, pag.
3). Il pagamento della tredicesima è di regola differito alla fine dell’anno
(CCC, sentenza inc. 16.2005.45 del 12 agosto 2005 con riferimenti). Di
conseguenza, la domanda può essere accolta. Tanto più per quanto concerne il
pagamento della quota-parte della tredicesima per il 2003, che sarebbe stato
esigibile già dal 1° dicembre 2003 secondo l’art. 339 cpv. 1 CO, ovvero dal
termine del rapporto di lavoro.
8. In
definitiva, l’appello
principale è parzialmente accolto, nel senso che la petizione dev’essere accolta limitatamente alla domanda
di pagamento di complessivi fr. 22'800.- lordi per salario arretrato dal 1° giugno al 30 novembre 2003,
oltre interessi al 5% sul salario lordo mensile di fr. 3'800.- dal 30 giugno 2003, rispettivamente
dalla fine di ogni mese (consid. 4), di fr. 858.05 lordi quale stipendio dal 23
al 31 maggio 2003 oltre interessi dal 1° giugno 2003 (consid. 5), di fr. 6'958.- lordi di tredicesima per il 2002 oltre interessi al 5% dal 31
dicembre 2002 e di fr. 5'066.- lordi per il 2003 oltre interessi al 5% dal 31
dicembre 2003 (consid. 7), per un totale di fr. 35'682.05 lordi.
Considerandi
II. Sull’appello adesivo
9.
Secondo
la convenuta il lavoratore non ha provato di essere inabile al lavoro durante
il periodo dal 23 al 31 maggio 2003. Di conseguenza, il rapporto di lavoro
sarebbe terminato il 31 maggio 2003, quando il lavoratore non era ancora
inabile (appello adesivo, pag. 6).
9.1
Come già
illustrato (sopra, consid. 3), dal certificato medico del cardiologo __________
__________ risulta inequivocabilmente che dal 23 maggio 2003 AP 1 era inabile al
lavoro (doc. 6). L’appellante
adesiva sostiene che a comprova dell’inesistenza dell’inabilità del lavoratore vi sarebbe anzitutto la circostanza che costui
le avrebbe comunicato tale inabilità solo dopo il 31 maggio 2003 (appello
adesivo, pag. 7 segg.). A torto. Già si è detto (sopra, 3.7) che il Segretario
assessore ha spiegato che al riguardo le prove sono contraddittorie (sentenza
impugnata, pag. 7 in basso e 8 in alto) e che con tale accertamento la
convenuta nemmeno si confronta, ribadendo semplicemente la propria tesi, sicché
al riguardo l’appello adesivo è
finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
Sia come sia, la legge non prevede la sospensione o
meno del termine di disdetta a dipendenza del momento in cui l’attestazione medica è prodotta al datore di
lavoro, bensì dalla sussistenza dell’inabilità lavorativa. Su questo punto l’appello adesivo non può quindi essere accolto.
9.2
La datrice
di lavoro ritiene che l’abilità
lavorativa durante tale periodo è comprovata dal fatto che l’attore avrebbe lavorato a tempo pieno
(appello adesivo, pag. 9 in basso e segg.). Il Segretario assessore ha spiegato
che tale circostanza non è stata dimostrata. Da una parte, l’attore, in quanto direttore, poteva
impostare autonomamente il suo tempo lavorativo. Dall’altra, il teste __________ __________ non è stato in grado di
indicare la percentuale lavorativa dell’attore e la teste __________ __________ non ha potuto fornire
indicazioni rilevanti ai fini del giudizio, essendo lei stessa attiva a tempo
parziale (sentenza impugnata, pag. 10, consid. 5). L’appellante adesiva non si confronta con tali argomentazioni, di modo
che al riguardo l’appello
adesivo si rivela di nuovo finanche irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC).
Essa si limita invero a rinviare alle testimonianze di __________ __________ e
di __________ __________, che però hanno riferito sulla questione della comunicazione
del lavoratore della propria inabilità, non sul fatto se egli dal 23 al 31
maggio 2003 abbia lavorato a tempo pieno. La censura non può quindi essere
seguita.
9.3
Secondo l’appellante adesiva il fatto, per il
lavoratore, di essersi rifiutato alla visita del dott. __________ comporta la
negazione del salario durante l’asserita inabilità (appello adesivo, pag. 11 segg.). A torto. Come
spiegato (sopra, consid. 3.5), si può anzitutto
disquisire se il lavoratore si sia opposto a tale esame, dato che si è comunque
presentato alla visita e che nemmeno emerge dall’incarto che egli si sia
opposto alla stessa. Si può invero ipotizzare che il cardiologo __________
avrebbe potuto visitare il paziente anche in assenza degli svincoli dei medici
dal segreto professionale. Al riguardo, non va dimenticato che spetta al datore
di lavoro dimostrare che il lavoratore si è rifiutato di farsi visitare da un
altro medico (II CCA, sentenza inc. 12.2007.40 del 7 febbraio 2008, consid. 7).
Inoltre, e non da ultimo, la perizia giudiziaria ha permesso di ovviare alla
mancata esecuzione di tale visita, fugando i dubbi che il comportamento dell’attore
avrebbero in un primo momento potuto sollevare.
9.4
La convenuta
conclude sostenendo che secondo la perizia giudiziaria il certificato medico
del dott. __________ __________ non si fonderebbe su dati oggettivi, mentre una
scintigrafia effettuata già verso fine giugno 2003 avrebbe potuto dimostrare l’assenza di inabilità lavorativa dell’attore (appello adesivo, pag. 12 segg.). L’argomentazione dell’appellante adesiva non può essere condivisa. Invero, come già
spiegato (sopra, consid. 3.4), il perito non ha criticato
la diagnosi del cardiologo __________, che ha anzi condiviso. Si aggiunga che
far dipendere la prova della sintomatologia del lavoratore unicamente dall’esecuzione di una scintigrafia, in spregio
ad attestazioni mediche come riportate sopra, significa porre esigenze
probatorie peculiari e accresciute rispetto all’onere della prova previsto dal legislatore. Di conseguenza, nella
misura in cui è ricevibile, l’appello
adesivo dev’essere respinto.
III. Sulle
spese e le ripetibili
10.
Per i motivi che precedono l’appello
principale dev’essere parzialmente accolto per complessivi fr. 35'682.05,
mentre l’appello adesivo è integralmente respinto. Gli oneri processuali,
calcolati per l’appello principale su un valore litigioso di fr. 36'898.50 (fr. 49'156.55 richiesti con l’appello principale ./. fr. 11'400.- riconosciuti dal Segretario
assessore ./. fr. 858.05 riconosciuti dalla convenuta) e per l’appello adesivo su un valore litigioso di
fr. 10'541.95 (fr. 11'400 ./. fr. 858.05), seguono la soccombenza (art. 148
CPC). Il giudicato attuale impone di riformare anche il dispositivo sulle spese
e le ripetibili di primo grado.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 12
settembre 2007 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza impugnata, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1.
La petizione di AP 1 è parzialmente accolta.
1.1
Di
conseguenza AA 1 è tenuta a versare a AP 1 fr. 22'800.-
lordi, oltre interessi al 5% sul salario lordo mensile di fr. 3'800.- a partire dal 30 giugno 2003, rispettivamente dalla fine di ogni
mese, fr. 858.05 lordi oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2003, fr. 6'958.- lordi oltre interessi al 5% dal 31
dicembre 2002 e fr. 5'066.- lordi oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2003.
§ Dagli
importi summenzionati andranno dedotti e riversati agli Istituti di previdenza
preposti gli oneri sociali di legge.
1.2
Le
spese di fr. 1'780.- e la tassa di giustizia di fr. 1'900.-, da anticipare
dall’attore, rimangono a suo carico per ¼ e per il resto sono posti a carico
della convenuta, la quale rifonderà all’attore fr. 3'000.- per ripetibili
ridotte.
II. Gli
oneri dell’appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'050.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
1'100.-
sono
posti a carico di AA 1, con l’obbligo
di rifondere a AP 1 fr. 1'500.-
per ripetibili ridotte di appello.
III. Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello adesivo 29 ottobre 2007 di AA 1 è respinto.
IV. Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 550.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
600.
-
sono
posti a carico di AA 1, con l’obbligo
di rifondere a AP 1 fr. 400.- per ripetibili di appello adesivo.
V. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile
ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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