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Decisione

12.2007.193

Mutuo, consegna di denaro per il pagamento di fatture, prova, gestione di affari senza mandato

8 agosto 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i debiti dell'allora compagno. Per far fronte ai pagamenti riconosciuti dal

Pretore nella sentenza, costei ha acceso un mutuo di fr. 20'000.- presso __________

SA di L__________. In relazione ai vari pagamenti eseguiti per conto del

convenuto, l'attrice si associa alle argomentazioni contenute nella sentenza

impugnata, di cui chiede la conferma.

e considerando

Considerandi

1.

Il

mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario

la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a

restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità (art. 312

CO). In generale l’attore che chiede la condanna del

convenuto all’adempimento di obbligazioni contrattuali è tenuto a dimostrare

l’esistenza di validi contratti dai quali si possano evincere gli obblighi del

debitore (Cocchi-Trezzini, CPC-TI, 2000, N. 35 all’art. 183). Il

mutuo è un contratto consensuale. L’obbligazione di restituire del mutuatario è

un elemento essenziale del contratto. Essa risulta non tanto dal versamento

operato dal mutuante, quanto dalla promessa di restituire dedotta dal contratto

di mutuo. La consegna di denaro da parte del mutuante non è che una condizione

dell’obbligo di restituire. Colui che chiede la restituzione di una somma

mutuata deve recare la prova non solo del versamento dei fondi ma, in primo

luogo, dell’esistenza di un contratto di mutuo e, di conseguenza, dell’obbligo

di restituire che ne deriva (DTF 83 II 210 consid. 2 con rinvii; Cocchi-Trezzini, op. cit., nota 660 e 31 all’art. 183; Schärrer/Maurenbrecher,

Basler Kommentar OR-I, 4a ed. N. 34 all’art. 318 e N. 11 all’art. 312). La consegna del

denaro può, secondo le circostanze, costituire un indizio sufficiente per

ammettere l’esistenza di un contratto di mutuo, con il relativo obbligo di

restituire. Non ci si trova nondimeno in presenza a una presunzione di diritto

che ha per effetto di capovolgere l’onere probatorio, ma di circostanze che il

Giudice può tenere in considerazione nel quadro dell’apprezzamento delle prove

(II CCA 29 ottobre 2004 inc 12.2003.147 consid. 6; 22 agosto 2003 inc.

12.2002

, consid. 1).

2.

Nel

caso in esame la materia del contendere è incentrata sulla questione a sapere

se fra le parti in causa era insorto un contratto di mutuo, come pure se il

convenuto avesse lasciato a disposizione dell’attrice una somma di fr.

20'000.-- per liquidare alcune fatture di sua pertinenza.

2.1

Dapprima occorre stabilire se,

come pretende l'attrice, fra le parti è stato perfezionato un contratto di

mutuo. Come si è ricordato qui sopra, il fatto di ricevere una somma di denaro

può, secondo le circostanze, essere un elemento indiziante per configurare un

contratto di mutuo, con il relativo obbligo di restituire detta somma, che

diventa una prova piena se agli occhi del giudice la consegna del denaro non

può ragionevolmente spiegarsi se non attraverso l'ipotesi di un mutuo (DTF 83

II 209/210). Diversamente da quanto pretende il convenuto, la consegna di

denaro da parte del mutuante al mutuatario non sussiste solo nei casi in cui il

mutuante consegna fisicamente nelle mani del mutuatario una somma di denaro. In

dottrina è generalmente ammesso – come ha avuto modo di precisare il Pretore -

che la consegna di denaro del mutuante al mutuatario può avvenire attraverso

altre modalità, in specie allorché il mutuante esegue per conto del mutuatario

dei pagamenti in favore di terzi addebitando il suo conto bancario o postale o,

più in generale, quando un soggetto esegue un pagamento in favore di terzi per

estinguere un un debito del mutuatario (Higi, Zürcher

Kommentar, N. 53 all'art. 312; Schärrer/ Maurenbrecher, op. cit., N. 7 all’art. 312). Nel caso in esame, tanto con la risposta di causa (pag. 3), quanto

con le conclusioni (pag. 2), il convenuto non ha contestato di aver incaricato

l’attrice di pagare alcune sue fatture. Costui ha però precisato di averle

messo a disposizione per pagare i suoi debiti una somma di fr. 20'000.- ricavata

dalla vendita della sua automobile. Questa circostanza è contestata dall'attrice,

mentre il Pretore ha ritenuto che il convenuto non ha recato la prova di aver

consegnato all'attrice questo importo. In dottrina e giurisprudenza è noto che

il debitore che pretende di essere svincolato da un obbligo che gli compete,

deve recare la prova dei fatti che consentono di stabilirlo (Weber,

Berner Kommentar, N. 117 ad Vorbemerkungen agli art. 68-96; Sprecher,

Kurzkommentar OR, N. 2 all'art. 88; Loertscher, Commentaire Romand CO I, N. 1

all'art. 88; TF 4P.260/1999 del 1° febbraio 2000 consid. 2b). Dal fascicolo risulta

che il 17 gennaio 2005 il convenuto ha venduto una VW Golf per il prezzo di fr.

20'000.- (Doc. 4). L'acquirente, sentito come teste, ha riferito di aver

corrisposto il prezzo in contanti al venditore il giorno della stipula del contratto

(cfr. verbale di udienza 31 maggio 2006 pag. 2), ma agli atti non risulta che

il convenuto consegnò, rispettivamente girò questa somma all'attrice per

provvedere ai suoi pagamenti. Con l'appello il convenuto non aggiunge nulla di

più a una affermazione che è rimasta priva di riscontri in causa. Il convenuto

non può sostenere che la sua pretesa di fr. 20'000.- possa essere ammessa

perché l’attrice non ha presentato l’allegato di replica e, quindi, deve essere

considerata acquiescente. Infatti non va confuso quello che è l’obbligo della

controparte di contestare chiaramente i fatti, pena la loro ammissione (art.

170.

cpv. 2 CPC), con l’onere probatorio che compete a chi vuole dedurre il suo

diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). In altre

parole, il disposto di cui all’art. 184 cpv. 2 CPC, secondo il quale solo i

fatti contestati devono essere provati, non esonera la parte dal suo obbligo di

provare il ben fondato e l’ammontare delle proprie pretese (Cocchi-Trezzini, op. cit., n. 17 all’art. 184).

2.2

Come

ha precisato il Pretore, i pagamenti di fr. 4'200.- alla F__________ SA per la

fornitura di un impianto idrotermosanitario al convenuto (doc. 5 ed E), di fr.

6'000.- alla C__________ SA per l'acquisto e l'installazione di un televisore nell'abitazione

del convenuto (doc. 6 e G), nonché di ulteriori fr. 6'000.- alla P__________

Sagl, quale acconto per una scala, una ringhiera, dei parapetti, una “portina

per camino”, e altre piccole forniture e opere (doc. 7 e I), sono tutti

avvenuti per posta il 31 gennaio 2005 (cfr. ricevute postali allegate ai doc.

citati di parte convenuta), ovvero a un'epoca in cui il convenuto si trovava

all'estero. Per sua stessa ammissione costui ha rilevato di essersi recato in

Argentina dal 20 gennaio al 20 marzo 2005 (cfr. risposta pag. 2 in fondo). Se

così stanno le cose, egli non poteva procedere direttamente al pagamento di

queste fatture. Il convenuto, per forza di cose, doveva aver incaricato

qualcuno di farlo e dagli atti emerge che solo l'attrice e nessun altro si era

occupato di questi pagamenti. Il convenuto non indica infatti altre persone

all’infuori dell’attrice nei suoi memoriali. Dagli atti risulta altresì che

proprio in quel periodo di tempo l'attrice aveva acceso un mutuo di fr.

20'000.- presso __________ di Locarno, la cui somma è stata prelevata dal suo

conto in contanti il 31 gennaio 2005, ovvero proprio il giorno in cui ella

eseguì i menzionati pagamenti e comunque prima di recarsi anch'essa in

Argentina (cfr. appello pag. 4). Il fatto che il convenuto avesse gli originali

delle fatture e delle ricevute di pagamento non è circostanza che permette di

adombrare quegli indizi circostanziati e convergenti, che consentono a questa

Camera di accertare che l'attrice ha effettivamente anticipato, e quindi

mutuato, le predette somme di denaro al convenuto per liquidare i debiti da

questi contratti. Posto che il convenuto non ha mai contestato il pagamento di

questi importi ai suoi creditori, in difetto di un contratto di mutuo, la

pretesa dell'attrice avrebbe potuto essere ammessa, come ha ricordato

diligentemente il Pretore, in applicazione dell'art. 422 CO. Infatti se un

terzo (gestore) paga dei debiti non contestati nell'interesse del padrone

(assente in Argentina), senza l'intenzione di compiere delle liberalità, ma con

quella di recuperare questi importi successivamente nei confronti del debitore

(Hofstetter, Le mandat et la gestion d'affaires in: TDPS Vol. VII/II,1, pag.

256, nota 14; Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed. n. 5330), sono dati gli estremi affinché quest'ultimo rifonda

al gestore tutte le spese sostenute o lo liberi dalle obbligazioni contratte

(art. 422 cpv. 1 CO).

2.3

Per quanto

riguarda la rifusione di fr. 1'095.40 riferiti al pagamento del premio di

assicurazione per la polizza veicoli a motore n. __________, dagli atti v'è

solamente una dichiarazione nella quale G__________ Assicurazioni confermava di

aver incassato con valuta 4 febbraio 2005 il premio assicurativo. Col che, in

considerazione del fatto che il convenuto non ha mai sostenuto di averlo pagato

personalmente, accertato che a quell'epoca egli si trovava in Argentina e

ritenuto che nessun’altra persona, all’infuori dell’attrice, ha proceduto al

pagamento di questo debito per suo conto, si deve concludere, per i motivi già

esposti qui sopra al considerando 2.2, che il convenuto è tenuto a rifondere

all'attrice anche questo importo.

2.4

In

ordine alla rifusione della somma di fr. 392.90, sborsata dall'attrice per

l'acquisto di un biglietto aereo intestato al convenuto (doc. M e N) __________,

l'appellante sostiene di non aver mai fruito di questo biglietto, come pure di

non averlo mai avuto a disposizione. Il pagamento è stato addebitato sulla

carta di credito dell'attrice il 15 marzo 2005, ossia quando il convenuto si

trovava in Argentina. Diversamente dai casi precedenti, l'attrice non ha

dimostrato con sufficiente verosimiglianza di aver messo a disposizione del

convenuto questo biglietto aereo, né vi sono prove che egli ne abbia

effettivamente fruito. In causa il convenuto ha parimenti negato di aver

incaricato la convenuta di acquistargli il biglietto ed il fatto che le parti

all'epoca si frequentassero, non è una circostanza, da sola, sufficiente per

configurare l'esistenza di un mutuo. Non vi sono neppure gli estremi per

riconoscere una gestione d'affari senza mandato, stante che il pagamento di

questo debito è contestato dal convenuto (DTF 86 II 26 consid. 4, Hofstetter,

op. cit. loc. cit.). Su questo punto l’appello può quindi essere accolto.

2.5

Da

ultimo occorre stabilire se il convenuto sia tenuto a rifondere all'attrice la

somma di fr. 1'154.- per l'acquisto di una videocamera Sony (doc. O) e di

accessori per fr. 97,25 (doc. D). Al riguardo il convenuto non contesta che i

pagamenti sono stati effettuati nel suo interesse (è il possessore e il

proprietario di questi apparecchi). L’appellante rimprovera invece al Pretore

di non aver considerato che le parti nel gennaio 2005 intrattenevano una

relazione sentimentale e che tanto la videocamera, quanto gli accessori gli erano

stati regalati dall’attrice. Come ha avuto modo di precisare il Pretore, la

donazione non è presunta e il negozio, che deve essere interpretato in favore

del donatore, è destinato a proteggere il patrimonio di quest'ultimo (Baddeley,

Commentaire Romand CO I, N. 20 all'art. 239). Solo la donazione di beni di

famiglia fra coniugi (CEF 29 ottobre 1999 inc. 14.1998.100 consid. 2.2; II CCA

19.

giugno 1998 in re S/P) e partners registrati si presume (Liniger,

Kurzkommentar OR, N. 17 all'art. 239). Nel caso in esame il convenuto ha negato

una convivenza tra le parti e ha addotto che la loro relazione era di natura “amorosa”

in un primo momento e solo “occasionalmente sessuale”

successivamente (cfr. risposta pag. 1 ad 1). Se così stanno le cose si deve

ritenere che la relazione sentimentale/occasionalmente “sessuale” fra le parti

non era tale da far pensare a un grado di intimità e di stabilità assimilabile

a quella di un matrimonio o di un’unione domestica registrata. Il convenuto non

ha neppure preteso che la videocamera gli fu data in una ricorrenza speciale

come un compleanno, una promozione o un evento particolare che meritasse di

essere ricordato e segnalato. L'acquisto, rispettivamente il pagamento di

questi beni è avvenuto in concomitanza con la partenza del convenuto in

Argentina. Col che si deve ammettere che fra le parti fosse stato perfezionato

un contratto di mutuo o, al più, di una gestione d'affari nell'interesse del

padrone per i motivi ricordati qui sopra al considerando 2.2.

2.6

Nessuna

altra indennità è dovuta all'attrice. Nel computo di quanto il convenuto era

tenuto a rimborsare all'attrice, il Pretore, per errore, ha considerato pure

una somma di fr. 109.35 (consid. 7), concernenti il costo di interessi e della

tassa di bollo che ha sostenuto l'attrice per accendere il mutuo di fr.

20'000.- presso __________ di L__________, che però egli non aveva accolto al

considerando precedente del proprio giudizio (consid. 6). In queste condizioni,

in difetto di un appello adesivo da parte dell'attrice, si può escludere questa

posizione per i motivi che sono stati addotti dal Pretore nella sentenza

impugnata.

3.

In

conclusione il convenuto dovrà rimborsare all'attrice la somma di complessivi

fr. 18'546.65 (fr. 1’095.40 + fr. 4'200.- + fr. 6'000.- + fr. 6'000.- +

fr. 1'154.- + fr. 97.25). Da questa somma vanno dedotti gli

importi di fr. 240.- che l'attrice aveva a disposizione per eseguire i pagamenti

del convenuto, unitamente a fr. 650.- che quest’ultimo ha anticipato

all'attrice per la riparazione di un'automobile, per un totale dovuto di complessivi

fr. 17'656.65, oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2005.

4.

Visto

quanto precede l'appello deve essere parzialmente accolto. Le spese e la tassa

di giustizia in sede di appello e davanti al Pretore seguono la reciproca

soccombenza delle parti (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

I. L’appello 13 settembre 2007 di AP 1 è parzialmente accolto. Di

conseguenza la sentenza 22 agosto 2007 del Pretore della Giurisdizione di

Locarno-Città è così riformata:

1.

La

petizione è parzialmente accolta.

1.1

Di

conseguenza AP 1, M__________, è tenuto a versare a AO 1, L__________,

l’importo di fr. 17'656.65, oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2005.

1.2

Per

tale importo, oltre a spese esecutive, è rigettata in via definitiva

l’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UEF di L__________.

2.

Omissis.

3.

Le

spese di fr. 706.- e la tassa di giustizia di fr. 900.- , da anticipare

dall’attrice, rimangono a suo carico per 1/8 e sono poste a carico di AP 1 per

7/8. Il convenuto rifonderà all’attrice fr. 1'900.- a titolo di ripetibili.

II. Le spese della procedura di

appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 450.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

500.

-

già

anticipate dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 9/10, e per 1/10 sono a carico della parte

appellata. L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 1'000.- a titolo di parziali

ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario

con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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