12.2007.195
Compravendita di autoveicolo, mora di venditore e di acquirente, ripresa di altro autoveicolo
7 ottobre 2008Italiano24 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2007.195
Data decisione, Autorità:
07.10.2008, IICCA
Titolo:
Compravendita di autoveicolo, mora di venditore e di acquirente, ripresa di altro autoveicolo
MORA DEL COMPRATORE
MORA NELLA CONSEGNA
art. 102 CO
art. 214 CO
art. 215 CO
Incarto n.
12.2007.195
Lugano
7 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.91
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 26
luglio 2006 da
AO 1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16'250.-, oltre interessi al 5%
dal 29 agosto 2005, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con
sentenza 23 agosto 2007, ha parzialmente accolto, condannando quest’ultima al
pagamento di fr. 10'133,85, oltre interessi al 5% dal 29 agosto 2005;
appellante
l'attore, che con gravame 13 settembre 2007, chiede la riforma del querelato
giudizio, nel senso che la petizione venga integralmente accolta, con protesta
di spese e ripetibili per entrambe le sedi;
appellante
la convenuta, che con atto 13 settembre 2007 chiede di riformare il giudizio
impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di
spese e ripetibili;
mentre
l'attore non ha formulato osservazioni all'appello di controparte e la
convenuta, con osservazioni 29 ottobre 2007, postula la reiezione dell’appello presentato
dall’attore con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
1. Il
21 gennaio 2005 AP 1 ha venduto a AO 1 un'automobile Chrysler Voyager Stow'n
2.8 CRD automatica. Al prezzo base di fr. 55'000.- andavano aggiunti per
l'equipaggiamento speciale e gli accessori: fr. 550.- per il livellatore di
carico; fr. 800.- per il colore metallizzato; fr. 2'400.- per il navigatore
satellitare, oltre fr. 1'500.- per le porte elettriche e il gancio di traino
(“a compenso sconto flotta”). Con la ripresa di un'automobile Opel Astra 1700
TD di proprietà dell'acquirente, il saldo da pagare al venditore ammontava a
fr. 44'500.- (doc. A). Con scritto 29 agosto 2005 l'acquirente ha risolto il
contratto di compravendita, giacché lamentava forti ritardi nella consegna
dell'automobile, come pure chiedeva la rifusione di fr. 16'250.- corrispondenti
al valore della ripresa della sua Opel Astra, ritirata dal garagista nel
gennaio 2005 (doc. B), la quale nel frattempo era già stata venduta a terzi al
prezzo di fr. 12'800.-. A tale richiesta, rinnovata l'11 ottobre 2005 (doc. C),
il venditore ha risposto con scritto 25 ottobre 2005, rilevando che il
contratto di compravendita non prevedeva un termine per la consegna e che
all'acquirente era stato messo a disposizione un veicolo gratuitamente per
recarsi in vacanza in attesa dell'arrivo della Chrysler, previsto per il 25
luglio 2005. Il venditore poneva altresì in evidenza che se l'acquirente non
avesse ritirato il veicolo acquistato entro il 2 novembre 2005, egli avrebbe
fatturato al cliente una somma di fr. 13'380.-, pari alla pena di recesso del
15% del prezzo di listino dell'automobile, comprensiva degli accessori, nonché
delle spese di noleggio della vettura sostitutiva messa a disposizione del
cliente durante le sue vacanze di giugno di quell’anno. Da ultimo rilevava che
la Opel Astra era già stata venduta ad un prezzo di fr. 12'800.- (doc. D).
2. Con
petizione 26 luglio 2006 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di
fr. 16'250.-, pari al prezzo che era stato fissato dalle parti per la ripresa
della sua Opel Astra, atteso che il contratto di compravendita per
l'autovettura Chrysler era stato risolto. Alla
petizione si è opposta la convenuta, precisando che il contratto di
compravendita non stabiliva un termine per la consegna del veicolo e che solo
il 10 luglio 2005 le parti fissarono un termine scadente il 25 luglio
successivo: a questa data l'automobile era a disposizione dell'acquirente.
Stante la risoluzione del contratto, allorché difettavano i presupposti della
mora per il venditore, costui ha avanzato una contropretesa di fr. 12'800.- da
porre in compensazione con il prezzo di vendita dell'Opel Astra dell'attore,
composta di: fr. 9'112,50 di penale; fr. 1'017,45 per il noleggio
dell'automobile sostitutiva; fr. 1'130.- per le spese di collaudo; fr. 518,10 a
copertura delle spese per concedere la garanzia all'acquirente dell'Opel Astra;
fr. 1'021,95 di commissione di vendita.
3. Con
sentenza 23 agosto 2007 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
condannando la convenuta al pagamento di fr. 10'133,85 oltre interessi al 5%
dal 29 agosto 2005. Il Pretore, dopo aver stabilito che la convenuta aveva
riconosciuto un credito in favore dell'attore di fr. 12'800.-, ha respinto
parzialmente la sua richiesta che si elevava a fr. 16'250.-, perché non aveva
messo in mora formalmente la convenuta in conformità dell'art. 6.1 delle
condizioni generali di vendita. Il Pretore ha però negato la contropretesa
della convenuta ad applicare la penale per inadempimento del contratto
all'attore, giacché dagli atti non risultava che il venditore avesse sollecitato
l'acquirente a ritirare il veicolo, né che allo stesso fu assegnato un termine
di 30 giorni per adempiere al contratto in conformità delle condizioni generali
di vendita (di seguito CGV). Il Pretore ha però ammesso una contropretesa della
convenuta da opporre in compensazione di fr. 1'017,45 per il veicolo
sostitutivo che è stato messo a disposizione dalla convenuta all'attore, come
pure le spese di collaudo di fr. 1'130.- della Opel Astra, nonché fr. 518,70
per la garanzia che la convenuta ha accordato all'acquirente di quest'ultimo
veicolo. Non è per contro stata riconosciuta alcuna commissione di vendita.
4. Contro
il premesso giudizio si sono aggravati in appello tanto l'attore, quanto la
convenuta. Con gravame 13 settembre 2007 l'attore ha posto in evidenza che il
prezzo concordato fra le parti per la ripresa dell'Opel Astra non era di fr.
12'800.- come ha stabilito il Pretore, ma di fr. 16'250.-, pari alla differenza
fra il prezzo di compravendita dell'automobile Chrysler e il valore di ripresa
dell'automobile dell'attore, il cui saldo contrattualmente era stato fissato in
fr. 44'500.-. Diversamente da quanto ha stabilito il Pretore, la convenuta non
aveva alcun diritto al riconoscimento delle spese sostenute per il collaudo
della sua Opel Astra, perché la fattura è stata emessa dalla convenuta stessa e
perché lo stesso non era necessario. La convenuta ha ripreso il veicolo nello
stato in cui si trovava. Neppure le spese sostenute dalla convenuta per
accordare all'acquirente della Opel Astra una garanzia possono essere addossate
all'attore, poiché quest’ultimo non è stato interpellato. Egualmente nemmeno i
costi per la locazione dell'automobile sostitutiva concessa all'attore per
recarsi in vacanza possono essere riconosciuti. A quell'epoca il contratto era
ancora in vigore fra le parti e il venditore era inadempiente. Da ultimo
l'attore ha contestato il calcolo operato dal Pretore per fissare le
ripetibili, anche nell'evenienza in cui si ritenesse che egli fosse soccombente
in ragione di 2/5. Con tempestive osservazioni la convenuta ha controdedotto
che il prezzo di ripresa dell'Opel Astra non era di fr. 16'250.-, ma di fr.
14'250.-, posto che per la differenza (fr. 2'000.-) era stato accordato uno
sconto sul prezzo del veicolo nuovo. La convenuta ha venduto la Opel Astra al prezzo
di fr. 12'800.- e, di conseguenza, è questo il prezzo che può esigere l'attore.
In relazione alle ripetibili, la convenuta ha rilevato che il Pretore ha
fissato le stesse in favore dell'attore.
Con
appello 13 settembre 2007 la convenuta ha contestato di non aver messo
formalmente in mora l'attore in conformità dell'art. 6.2 delle CGV. Di
conseguenza egli aveva diritto alla penale del 15% stabilita sul prezzo di
vendita. Inoltre il Pretore è incorso in un errore, perché non ha considerato
che il contratto era stato risolto dal venditore e, di conseguenza, non era
necessario esaminare se costui, per mettere in mora l'acquirente, avrebbe
dovuto attenersi alle CGV, che tuttavia ha rispettato. La convenuta aveva
altresì diritto alla commissione di vendita della Opel Astra, che è usualmente
riconosciuta nel mercato delle automobili usate. L'attore,
da parte sua, non ha presentato osservazioni al gravame della convenuta.
5. La
materia del contendere ha per oggetto la mora del venditore e dell'acquirente,
in relazione alla compravendita stipulata fra le parti il 21 gennaio 2005 e
concernente la vendita di un'automobile Chrysler nuova, il cui pagamento
prevedeva la ripresa di una Opel Astra di proprietà dell'acquirente. Trattandosi di una compravendita che è destinata a soddisfare i
bisogni personali dell'acquirente (vendita civile e non commerciale), la mora
del venditore ubbidisce agli art. 102 segg. CO (Kikinis,
Kurzkommentar, OR, N. 1 e 2 all'art. 190; Tercier, Les contrats
spéciaux, 3a ed. N. 539 e 548; Venturi, Commentaire Romand, CO I, N. 1 e 2 all'art. 190), mentre la mora
dell'acquirente è governata dagli art. 214 e 215 CO, che valgono tanto per la
vendita civile, quanto per quella commerciale (Koller, Basler Kommentar, N. 8 all'art. 214
e N. 13 all'art. 215; Ernst/Stark,
Kurzkommentar, N. 2 all'art. 214 e N. 7 all'art. 215).
Per
quanto riguarda la mora del venditore, occorre ricordare che gli art. 107 e 108
CO sono di diritto dispositivo (TF 4C.133/2001 del 24 settembre 2002, consid. 2.3; Weber, Berner Kommentar, N. 38 all'art.
107). Le parti possono in particolare prevedere la durata di
un termine supplementare, rinunciare a un ultimo termine per la diffida,
fissare delle formalità addizionali, limitare la scelta del creditore,
rispettivamente disciplinare le modalità di calcolo del danno, inserendo, ad
esempio, delle penali che garantiscono l'adempimento nei termini fissati dal
contratto (Thévenoz, Commentaire Romand, CO I, N. 4 all'art. 107). Anche l'art. 214 CO
sulla mora dell'acquirente ha natura dispositiva. Col che vi si può derogare
tenendo conto delle limitazioni generali, con riferimento all'esclusione o alla
limitazione della responsabilità (Venturi, op. cit. N. 3 all'art. 214; Giger, Berner Kommentar, N. 78 all'art. 214).
Nel caso in esame le parti hanno derogato alle nome sulla mora del venditore e
dell'acquirente previste dal CO. Le CGV prevedevano le conseguenze della mora
del venditore e dell’acquirente nel seguente modo:
“6.
Mora
6.1.
Mora del venditore
In
caso di mora nella consegna, il compratore può far valere i propri diritti solo
dopo una sollecitazione scritta al venditore nonché solo se dopo un termine
supplementare di 30 giorni, notificato per iscritto, il venditore non ha dato
seguito al suo impegno contrattuale.
Il
compratore non può far valere pretese di risarcimento di danni che non sono
stati causati dal venditore, in particolare se sono dovuti al ritardo nella
consegna da parte del fabbricante, rispettivamente dell’importatore, a
scioperi, ecc.
6.2.
Mora del compratore
Quando
dopo una sollecitazione scritta, il compratore è in mora nel ritiro del
veicolo, il venditore deve assegnargli per iscritto un termine supplementare di
30 giorni. Scaduto tale termine senza reazione da parte del compratore, il
venditore può:
a)pretendere l’adempimento del contratto e
chiedere un risarcimento sotto forma d’interesse oppure
b)rinunciare alla consegna posticipata ed
esigere il 15% del prezzo del veicolo quale risarcimento per il danno; il
venditore può comunque riservarsi il diritto di pretendere un risarcimento
superiore.
c)o recedere il contratto.
Il venditore ha i
medesimi diritti quando il compratore, dopo un sollecitazione scritta, è in
mora nel pagamento del prezzo d’acquisto o di una somma superiore alla metà di
tale importo e una volta trascorso senza successo un termine supplementare di
30 giorni, comunicatogli per iscritto dal venditore.
L’interesse a
carico del compratore in caso di mora o di recesso dal contratto è dell’1%
superiore a quello praticato dall’ZK per le ipoteche a tasso variabile.
Se il venditore recede
dal contratto dopo che il veicolo è stato messo in circolazione, il
risarcimento del danno viene calcolato come segue: il 15% del prezzo totale del
veicolo per il suo deprezzamento dal momento della sua messa in circolazione,
più l’1% del prezzo d’acquisto per ogni mese trascorso dopo la consegna, nonché
15 centesimi per km percorso.
Il compratore ha
comunque il diritto di dimostrare che il
danno è meno ingente; a
sua volta il venditore può
provare che il danno
subito è notevolmente superiore.”
6. Come
è stato rilevato dal Pretore, la convenuta non ha contestato, nella sostanza,
la legittimità della pretesa dell'attore, se non nella sua estensione. La
convenuta, tanto nella risposta, quanto ancora nelle osservazioni all'appello
ritiene che l'attore ha diritto a una somma di fr. 12'800.-, che è pari al
prezzo del veicolo secondo le valutazioni Eurotax e al prezzo di vendita
dell'Opel Astra sborsato da un cliente dell'autogarage per l’acquisto di questa
vettura. L'attore per contro sostiene che il suo credito è pari alla differenza
fra il prezzo che avrebbe dovuto pagare al convenuto per l'acquisto della
Chrysler e la ripresa della sua Opel Astra, ovvero fr. 16'250.-. Il Pretore ha
riconosciuto il credito dell'attore nella misura di fr. 12'800.-, perché la
convenuta non era stata validamente costituita in mora secondo quanto disposto
dall'art. 6.1 CGV.
6.1 Nel
caso in esame occorre riconoscere che l'attore con lo scritto 29 agosto 2005 ha
risolto il contratto di compravendita senza avere preventivamente diffidato per
iscritto il venditore ad adempiere nel contratto, assegnandogli un termine di
30 giorni (cfr. art. 6.1). Il vizio doveva però essere considerato sanato,
perché in data 11 ottobre 2005 - oltre 30 giorni dopo la prima diffida -, il
patrocinatore dell'attore comunicava al venditore che l'automobile, nonostante
Fatti
i precedenti richiami, non era mai stata consegnata e che, di conseguenza, il
suo cliente recedeva dal contratto (doc. C). Il punto è però senza rilievo,
giacché dal comportamento concludente in causa della convenuta, costei ha
ammesso che il contratto andava considerato risolto e che all’attore andava
riconosciuto un credito derivante dalla vendita della sua Opel Astra. È quindi
doveroso esaminare questo aspetto nel senso desiderato dai contraenti e
ritenere che il contratto di compravendita è stato risolto. L'art. 6.1 CGV non
disciplina le conseguenze economiche della risoluzione del contratto di
compravendita per mora del venditore. Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale la caducità del contratto comporta la liquidazione delle prestazioni
già effettuate, le quali devono essere restituite in natura o in denaro,
tenendo conto che i contraenti devono essere posti, nella misura del possibile,
nella situazione patrimoniale che esisteva fra loro prima della conclusione
del contratto (DTF 132 III 233 consid. 3.1; 123 II 16 consid.
4b). La dottrina, unanime, concorda sul fatto che la
liquidazione del rapporto
contrattuale deve essere riferita alla situazione patrimoniale delle parti
prima della conclusione del
contratto. Le modalità della liquidazione dei rapporti sono però controverse in
dottrina, anche per coloro che hanno abbracciato le tendenze dottrinali e
giurisprudenziali più recenti sulla “Umwandlungstheorie” mutuata dalla dottrina
germanica (DTF 114 II 157).
In
passato la dottrina classica, che ha prevalso a lungo, sosteneva che la
risoluzione del contratto aveva lo scopo di ristabilire lo stato anteriore la
conclusione del contratto e le prestazioni già eseguite apparivano senza causa
ed erano suscettibili di essere ripetute in conformità delle norme che
governano l'indebito arricchimento: condictio ob causam finitam (fra
altri von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerisches Obligationenrechts, Bd. II, pag. 155/156; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed. pag. 734; Oser/Schönenberger, Zürcher Kommentar, N. 4 all'art. 109; Becker, Berner Kommentar, N. 5 all'art.
109). Secondo i partigiani della Umwandlungstheorie, le
obbligazioni che formano l'oggetto della restituzione hanno natura contrattuale
e continuano a sussistere anche dopo la risoluzione del contratto, ma con un
contenuto modificato di rapporto di liquidazione, volto a ristabilire la
situazione antecedente il contratto (DTF 4C.286/2005 del 18 gennaio 2006
consid. 2.3; 126 III 122; 114 II 157; Wiegand, Basler Kommentar, N. 4 all'art. 109
con numerosi rif.; Weber, Berner Kommentar, Nri. 46 segg.). Fra questi autori che
condividono le tesi dottrinali più recenti, ve ne sono alcuni che sostengono
che se l'oggetto della restituzione è stato venduto a terzi come in concreto, e
la surrogazione reale non è più possibile, la liquidazione del rapporto avviene
ancora in forza dei principi che governano l'indebito arricchimento sul valore
sostitutivo e segnatamente in conformità degli art. 64 e 65 CO, applicati
quantomeno per analogia, perché sono quelli che meglio tengono conto della
particolare situazione, ove senza colpa alcuna delle parti non è più possibile
la restituzione in natura (Alfred
Koller, Schweizerisches Obligationenrecht, AT, ed.
2006, Vol. 2, § 55 n. 142, con rinvio al § 54 n. 21 e § 55 nri 144 e 146; Thévenaux,
op. cit. N. 10 e N. 7 con critica della dottrina che si sta imponendo all'art. 109; Thier, Kurzkommentar OR, N. 3 all'art. 109 CO; Weber, op.
cit. N. 68 e N. 79 all'art. 109). Ciò significa che se
il bene oggetto della restituzione è stato venduto e colui che si trova
arricchito era in buona fede – come in concreto al momento della vendita
dell'Opel Astra nell'aprile 2005; circostanza non contestata dall'attore -, è
il valore sostitutivo che è entrato nel patrimonio della persona arricchita che
forma l'oggetto della restituzione (Petitpierre, Commentaire Romand, CO I, N. 22
all'art. 64), ovvero fr. 12'800.-, che è il prezzo pagato dall’acquirente alla
convenuta per l'Opel Astra (doc. 3 e teste F__________, verbale di udienza 3
maggio 2007), senza tener conto del valore delle prestazioni che le parti hanno
fissato convenzionalmente in vista dell'esecuzione del contratto che è stato
risolto (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., pag. 599). Colui che si trova
arricchito non può essere posto in una situazione patrimoniale più sfavorevole
rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se il trasferimento del bene
oggetto della lite non fosse stato venduto a terzi. Il credito del contraente
impoverito verso l'arricchito non può essere superiore all'importo del danno
che risulta dal trasferimento (von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des
Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. I, pag. 509/510; Engel, op. cit.,
pag. 598; Petitpierre, op. cit. N. 9 all'art. 62).
Altri autori per contro sostengono che se il diritto alla ripetizione
prescritto dall'art. 109 cpv. 1 CO ha natura contrattuale (DTF 126 III 122) “ein
vertraglicher Rückerstattungsanspruch” e l'azione si prescrive in un
termine di 10 anni ai sensi dell'art. 127 CO (DTF 114 II 159), le norme
sull'indebito arricchimento non possono trovare applicazione (Gauch,
Werkvertrag, 4a ed. n.
541 e 687). Come l'azione di risarcimento del danno, quella in restituzione
deriva indirettamente dal fatto che il debitore non ha adempito ai suoi
obblighi contrattuali, e che la sua inadempienza ha condotto alla risoluzione
del contratto da parte del creditore (DTF 114 II 157/158). In queste evenienze, il
debitore che non è più in grado di dar corso alla restituzione in natura, è
tenuto a restituire il valore di questa obbligazione in conformità dell'art. 97
cpv. 1 CO (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, AT, Band II, 7a ed. 1998, N. 3087; Wiegand,
op. cit. N. 7 all'art. 109; Schwenzer, Obligationenrecht, AT, 3a ed. 2003, n. 66.33). Stando a questi ultimi orientamenti, che sono
coerentemente in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale e che
questa Camera non può ignorare, il valore della restituzione non è quello
corrispondente all'arricchimento del venditore come per l'art. 64 CO, ma quello
risultante dalla prestazione che era stata convenuta al momento della
conclusione del contratto, ossia il valore di ripresa dell'Opel Astra, che è
stato fissato contrattualmente in base alla differenza fra il prezzo
complessivo di vendita dell'automobile comprensivo degli accessori di fr.
60'750.- e il saldo da pagare di fr. 44'500.-, ossia fr. 16'250.- IVA inclusa.
A questo valore occorre nondimeno togliere l'IVA del 7,6% che nessuno dei
contraenti avrebbe dovuto pagare prima della conclusione del contratto. Col che
la pretesa di restituzione in denaro è pari a fr. 15'015.-.
6.2 Occorre
ora stabilire se la convenuta aveva diritto alla rifusione delle spese per il
collaudo della Opel Astra, di fr. 1'130.- (doc. 4), nonché delle spese per la
concessione di una garanzia all'acquirente ed ammontanti in fr. 518,70 (doc.
5). Questi costi non sono connessi con quelli della vendita della Chrysler, ma
sono da ricondurre alla rivendita dell’Opel Astra. Stando ai principi
dottrinali e giurisprudenziali richiamati qui sopra, se l'art. 64 CO non è
applicabile – neanche per analogia -, nemmeno l'art. 65 CO lo può essere. Si
potrebbe ipotizzare di applicare le norme sulla responsabilità del possessore
in buona fede, e segnatamente dell'art. 939 cpv. 1 CC ma, stante la natura
contrattuale della pretesa, nemmeno questo disposto può utilmente essere invocato
dalla convenuta (Wiegand, op. cit. N. 6 lett. bb all'art. 109).
6.3 La
convenuta ha altresì preteso la rifusione delle spese di fr. 1'017,45
concernenti l'autonoleggio di una Chrysler Voyager (doc. 2), che è stata messa
a disposizione all'attore per consentirgli di recarsi in Sardegna in vacanza
con la famiglia in attesa della consegna della Chrysler oggetto del contendere
(risposta pag. 2 e replica pag. 3). Il Pretore ha accolto questa richiesta,
precisando che si trattava di una prestazione accessoria al contratto di
compravendita che è stato risolto e che essa poteva rimanere a carico della
convenuta solo nell'ipotesi in cui il contratto fosse stato adempito dalle
parti. L'attore rimprovera al Pretore di non aver considerato che al momento in
cui l'automobile sostitutiva fu messa a disposizione, il contratto di
compravendita era ancora in essere fra le parti. L'assunto dell'attore non è di
alcun rilievo, giacché il contendere verte sulla liquidazione dei reciproci
rapporti del contratto di compravendita avente per oggetto la Chrysler e,
quindi, anche dell'auto sostitutiva che è stata messa a disposizione
dell'attore in attesa della consegna del veicolo nuovo. Si tratta di una
prestazione accessoria al contratto principale che è stata offerta dalla convenuta
e accettata dell'attore. In questi casi la risoluzione del contratto lascia
sussistere gli obblighi accessori assunti dalle parti in buona fede, che
rientrano nel novero dei rapporti che devono essere liquidati (Wiegand,
op. cit. N. 6c all'art. 109; Thévenaux, op. cit. N. 13
all'art. 109; Schwenzer, op. cit., n. 66.33; Thier, op. cit. N. 2 all'art. 109). In questa
evenienza è l'attore che si è trovato nella posizione di chi ha fruito di una
prestazione di servizio - l'uso di un veicolo sostitutivo -. Il valore della
prestazione che sta alla base della richiesta di risarcimento (art. 97 cpv. 1
CO) è il canone di locazione che è stato sborsato dalla convenuta alla Hertz di
fr. 1'017,45 (doc. 2) per il noleggio dell'automobile. Ne deriva che questa posizione,
nell'ambito della liquidazione del contratto, merita di essere presa in conto.
7. Nel
suo appello la convenuta ritiene che il Pretore le ha negato a torto il
risarcimento del danno pari al 15% del prezzo di compravendita della Chrysler,
ossia fr. 9'112,50, giacché il contratto è stato rescisso dall'acquirente e, di
conseguenza, diventava irrilevante sapere se le condizioni poste dall'art. 6.2
delle CGV fossero o meno rispettate. Orbene, per quanto traspare dagli atti, la
convenuta con scritto 25 ottobre 2005 ha diffidato l'acquirente a voler
adempiere il contratto ritirando il veicolo comperato nel termine di soli 8 giorni,
anziché dei 30 previsti (doc. D). A quell'epoca il contratto di compravendita
poteva comunque ritenersi risolto validamente per i motivi che sono stati
ricordati qui sopra al considerando 6.1. Dagli atti non risulta neppure che
l’acquirente fu diffidato a ritirare l’automobile prima dell’11 ottobre 2005 (doc.
C). Parimenti, dal comportamento concludente in causa della convenuta, che ha
ammesso la risoluzione del contratto, essa non poteva ragionevolmente avanzare
delle pretese di risarcimento che discendevano dall'inadempimento del
contratto. Il Pretore ha quindi correttamente respinto la richiesta della
convenuta.
8. La
convenuta ha da ultimo chiesto che le fosse riconosciuta la commissione di
vendita dell'Opel Astra, pari a fr. 1'021,95 (cfr. appello pag. 3 e 4). Orbene,
una simile richiesta non può trovare accoglimento nell'ambito di una
liquidazione di un rapporto contrattuale discendente dall'art. 109 cpv. 2 CO,
perché solo il danno risultante dall'”interesse negativo “ del contratto può
essere risarcito, ovvero possono essere indennizzati solo quei pregiudizi che
possono ricollocare i contraenti nella stessa situazione patrimoniale prima
della conclusione del contratto (Thier, op. cit. N. 4 all'art. 109; Thévenoz,
op. cit. N. 14 all'art. 109). La convenuta non avrebbe avuto alcun diritto a
questa pretesa se il contratto di compravendita avente per oggetto la Chrysler
non fosse stato concluso. Il mancato guadagno esorbita dal novero dei danni che
possono essere risarciti ai sensi dell'art. art. 109 cpv. 2 CO (Thier, op.
cit., loc. cit. con rif.). Del pari non v'è traccia di un accordo fra le parti,
dal quale risulta che fu prevista una provvigione per la convenuta (art. 412
segg. CO) discendente dalla vendita della Opel Astra, né la convenuta lo
pretende. Costei apoditticamente sostiene che la sua richiesta deriva da un uso
fra commercianti in materia di compravendita di automobili. Per completezza di
motivazione va soggiunto che a questa Camera non risulta che la Confederazione
abbia autorizzato i Cantoni a legiferare in materia, né tantomeno sono noti
questi usi nel Cantone Ticino (art. 5 cpv. 1 e 2 CC). Spettava semmai alla convenuta
recare la prova di questi accordi e di questo uso locale, ciò che non è
avvenuto.
9. In
conclusione la convenuta, in adempimento della liquidazione dei rapporti
contrattuali di compravendita, dovrà rifondere all'attore fr. 13'997,55 (fr.
15'015.- ./. fr. 1'017,45). L'appello dell'attore viene quindi accolto
parzialmente entro questi limiti, mentre quello della convenuta, rivelatosi infondato, deve essere respinto. Le spese e
le ripetibili del giudizio di prima istanza seguono la reciproca soccombenza.
Per il giudizio sull'appello della convenuta, le spese e le tasse vanno
completamente poste a suo carico, mentre non vanno riconosciute ripetibili all'attore,
che non ha presentato osservazioni al gravame. In ordine all'appello
dell'attore, le spese e le ripetibili, seguono la reciproca soccombenza (art.
148 CPC).
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
pronuncia:
I. L’appello
13 settembre 2007 di AP 1, __________, è respinto.
Considerandi
II. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 400.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
450.
-
sono poste a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.
III. L’appello 13 settembre 2007 di AO
1.
è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 22 agosto 2007 del Pretore
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord è così riformata:
1.
La
petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza, AP 1, __________ è tenuta a
versare a AO 1 l'importo di fr. 13'997,55, oltre interessi al 5% dal 29 agosto
2005.
2.
Le
spesse di fr. 150.- e la tassa di giustizia di fr. 800.-, sono poste a carico
di AO 1 nella misura di 1/10, mentre per 9/10 vengono assunte da AP 1, che
rifonderà all'attore fr. 1'200.- per ripetibili ridotte.
IV. Le spese della procedura di appello
consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 400.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
450.
-
già
anticipate dall’appellante AO 1 restano a suo carico nella misura di 2/5, e a
carico di 3/5 per la parte appellata AP 1. Quest’ultima rifonderà alla parte
appellante fr. 300.- a titolo di ripetibili ridotte di appello.
V. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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