12.2007.196
Incidente stradale con esito mortale - concolpa - responsabilità del proprietario dell'opera - atto illecito - perdita di sostegno - torto morale
19 febbraio 2009Italiano56 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2007.196
Data decisione, Autorità:
19.02.2009, IICCA
Titolo:
Incidente stradale con esito mortale - concolpa - responsabilità del proprietario dell'opera - atto illecito - perdita di sostegno - torto morale
INCIDENTE
RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DI UN'OPERA
RISARCIMENTO IN CASO DI MORTE
art. 41 CO
art. 45 CO
art. 47 CO
art. 58 CO
Incarto n.
12.2007.196
Lugano
19 febbraio
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.196
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 31
marzo 2000 da
AP 3, __________in nome proprio e in rappresentanza
delle figlie minorenni:
AP 2, __________AP 1, __________tutte
patrocinate __________
contro
AO 1
RA 2
AO 2
RA 1
con cui le attrici hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell’importo complessivo di
fr. 1'166'163.50 oltre interessi a titolo di risarcimento danni, perdita di
sostegno e torto morale per il decesso del marito, rispettivamente padre, †__________;
domanda avversata dai convenuti e che il Pretore con
sentenza 24 agosto 2007 ha accolto parzialmente, condannando i convenuti a
versare in solido a AP 3 fr. 27'129.35 oltre interessi al 5% dal 23 aprile 1998
a titolo di risarcimento danni e fr. 8'400.– oltre interessi dal 24 aprile 1997
per torto morale, a AP 2 e a AP 1 rispettivamente fr. 6'000.– e fr. 3'600.–
oltre interessi dal 24 aprile 1997 per torto morale, ponendo la tassa di
giustizia di fr. 16'000.– e le spese a carico delle attrici in ragione di 9/10
e per il restante 1/10 a carico dei convenuti in solido, come pure condannando
le attrici a rifondere a ciascuna parte convenuta l'importo di fr. 25'000.– a
titolo di ripetibili;
appellanti le attrici che, con appello 17 settembre
2007, chiedono la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere
la petizione nei confronti dei convenuti per complessivi fr. 1'130'133.25 oltre
interessi a titolo di risarcimento danni, perdita di sostegno e torto morale;
mentre le parti appellate, con osservazioni 30 ottobre
2007 (AO 2) e 2 novembre 2007 (AO 1), postulano la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti di causa e i documenti
prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Il 24 aprile 1997, alle ore 4.30, †__________ – mentre circolava sull'autostrada Chiasso-Lugano, in direzione
Nord, alla guida della sua vettura Ferrari __________ (fabbricata nel 1977),
rientrando verso casa dopo una notte trascorsa al lavoro – giunto in territorio
di Bissone abbordava in corsia di sorpasso la curva piegante a sinistra che
immette sul ponte diga e investiva la segnaletica da cantiere esposta. Parti
metalliche e supporti in cemento della segnaletica finivano sotto il veicolo,
che di seguito urtava con la parte anteriore ed in modo trasversale il guidovia
centrale, investiva alcune bombole di gas, acetilene ed ossigeno, per poi
finire con la fiancata destra contro un elemento fisso di cantiere per lavori
stradali (roulotte/baracca o carrozzone) distruggendolo. Nella carambola il
timone del carrozzone penetrava nell'abitacolo dal finestrino, colpendo, molto
verosimilmente, al capo il conducente __________ e
fuoriuscendo dal parabrezza. A seguito dell'impatto __________ è morto sul
colpo, mentre la vettura Ferrari e il carrozzone da cantiere sono andati quasi
totalmente distrutti.
B. Con
petizione 31 marzo 2000, AP 3, moglie di __________, in
nome proprio e in rappresentanza delle figlie __________ e __________, ha
convenuto in giudizio AO 1 (in seguito AO 1) e lo AO 2 (in seguito AO 2), al
fine di ottenere dagli stessi il pagamento in solido di complessivi fr.
1'166'163.50 oltre interessi a titolo di risarcimento danni, perdita di sostegno
e torto morale per il decesso del marito, rispettivamente padre. Le parti
attrici hanno addebitato a diverso titolo la responsabilità dell'accaduto alla AO
1, quale appaltatrice del cantiere autostradale in questione e allo Stato,
quale proprietario dell'autostrada sulla quale è avvenuto l'incidente mortale.
Alla AO 1 hanno imputato la responsabilità per l'allestimento della zona cantiere
in preteso contrasto con le normative applicabili e con le più elementari
prescrizioni di sicurezza. Allo AO 2 le attrici hanno invece addebitato la
carente pianificazione e programmazione del cantiere, l'allestimento del
cantiere autostradale e la posa della segnaletica di cantiere in contrasto con
la normativa applicabile come pure l'assenza di sorveglianza sull'operato della
AO 1 in veste di ditta appaltatrice. Le parti attrici hanno in particolare
sostenuto che lo AO 2 avrebbe tollerato che la AO 1 allestisse una zona di
cantiere a soli 20 metri dall'inizio della zona di sicurezza (invece dei 100
metri prescritti), depositandovi in particolare il carrozzone con il timone
rialzato e rivolto verso il traffico in arrivo, le bombole di gas e i “vario-guard”.
Con le rispettive risposte 9 giugno 2000 (AO
2) e 16 agosto 2000 (AO 1), le
parti convenute hanno chiesto la reiezione della petizione contestando
l'esistenza di una propria responsabilità nel sinistro.
__________
ha avversato la pretesa delle attrici evidenziando l'esclusiva responsabilità
del conducente __________, l'esclusiva competenza dello AO 2 in relazione alla
segnaletica sui cantieri autostradali e l'assenza di qualsivoglia sua
negligenza nell'allestimento del cantiere. Ha rilevato che il veicolo Ferrari
prima di schiantarsi contro il carrozzone aveva urtato con violenza la
segnaletica del cantiere ed in seguito il guidovia centrale ed alcune bombole
di gas, come pure travolto nove “vario-guard” che delimitavano l'area di
cantiere. Il sinistro era, a suo dire, imputabile alla eccessiva velocità del
veicolo, alla spossatezza e ad un colpo di sonno del conducente __________. AO
1 ha anche rilevato che il cantiere era in esercizio da metà gennaio e __________
lo attraversava due volte al giorno per recarsi dalla sua abitazione a Lugano
al posto di lavoro a Chiasso, e viceversa, conoscendone dunque perfettamente la
presenza e le caratteristiche, come pure che migliaia di vetture al giorno
avevano attraversato il cantiere senza inconvenienti. Inoltre il carrozzone si
trovava nell'area di cantiere delimitata dai “vario-guard” e il conducente __________
l'avrebbe urtato per aver perso la padronanza del veicolo e non per non averlo
scorto. A suo dire poi non era tenuta a prendere particolari precauzioni
all'interno dell'erea di cantiere e a collocare il carrozzone prendendo
particolari precauzioni a tutela degli utenti della strada e il decesso sarebbe
verosimilmente intervenuto anche se il carrozzone fosse stato collocato nel
senso opposto.
Lo AO 2
si è opposto alla petizione rilevando che la segnalazione del cantiere era
sufficiente ed adeguata alle condizioni del luogo e al grado di pericolo e
osservando che la collisione contro il cantiere, segnatamente contro il
carrozzone, è avvenuta quando il veicolo guidato da __________ era già in fase
di sbandamento, avendo prima investito la segnaletica di cantiere. La causa
dello sbandamento sarebbe a suo dire dovuta al mancato rispetto dei segnali e
ad una guida non adeguata alle circostanze concrete. Dall'assenza di tracce di
frenata del veicolo Ferrari, lo __________ ha dedotto una mancanza di
padronanza del veicolo causata da stanchezza, da un colpo di sonno e/o da
velocità eccessiva. Esso ha inoltre rilevato che __________ percorreva il
tratto di strada in questione almeno due volte al giorno per recarsi dal suo
domicilio al luogo di lavoro a Chiasso, per cui le deviazioni del traffico ed
il cantiere gli erano noti, come pure che migliaia di veicoli erano transitati
sul luogo senza alcun danno o inconveniente.
Con le
repliche e le dupliche, le parti si sono confermate nelle proprie allegazioni e
richieste. Esperita l'istruttoria le parti sono comparse alla discussione
finale, confermandosi nei propri allegati conclusivi.
C. Con
sentenza 24 agosto 2007, il Pretore ha accolto
parzialmente la petizione, condannando i convenuti a versare in solido a AP 3
fr. 27'129.35 oltre interessi al 5% dal 23 aprile 1998 a titolo di risarcimento
danni e fr. 8'400.– oltre interessi dal 24 aprile 1997 per torto morale, a AP 2
e a AP 1 rispettivamente fr. 6'000.– e fr. 3'600.– oltre interessi dal 24
aprile 1997 per torto morale, ponendo la tassa di giustizia di fr. 16'000.– e
le spese a carico delle attrici in ragione di 9/10 e per il restante 1/10 a
carico dei convenuti in solido, come pure condannando le attrici a rifondere a
ciascuna parte convenuta l'importo di fr. 25'000.– a titolo di ripetibili.
D. Con
appello 17 settembre 2007, AP 3, AP 2 e AP 1, chiedono la riforma della
sentenza di primo grado nel senso di accogliere la petizione nei confronti dei
convenuti per complessivi fr. 1'130'133.25 oltre interessi a titolo di risarcimento
danni, perdita di sostegno e torto morale.
Con le
rispettive osservazioni 30 ottobre 2007 (AO 2) e 2 novembre 2007 (AO 1), le
parti appellate postulano la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha riconosciuto una responsabilità di __________ sulla
base degli art. 32 cpv. 1 e 31 cpv. 1 e 2 LCStr, per velocità eccessiva e mancata
padronanza del veicolo conseguente ad assopimento (colpo di sonno).
1.1 Per quanto concerne la velocità eccessiva, il primo giudice ha
ricordato che l'art. 32 cpv. 1 LCStr impone di adattare sempre la velocità alle
circostanze, in particolare alle condizioni della strada e della circolazione,
ritenuto che il vigente limite di velocità cui il conducente deve far
riferimento, rappresenta unicamente il limite massimo consentito, da ridurre
convenientemente ove le condizioni di cui alla predetta norma risultassero
oggettivamente particolari e questo al fine di evitare un'eventuale perdita di
padronanza del veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr). Il Pretore ha pure rilevato che
in ogni circostanza il conducente deve essere in grado di arrestare il proprio
veicolo entro lo spazio da lui riconosciuto come libero, ossia nel tratto in
cui egli non scorge alcun ostacolo e in cui deve attendersi che ne insorga uno
(DTF 103 IV 41, consid. 4). Secondo il primo giudice è pacifico che la velocità
nel luogo dove è avvenuto l'incidente era temporaneamente limitata ad 80 km/h
per la presenza del cantiere. Dalla perizia tecnica dell'ing. C__________ sulla
dinamica dell'incidente – prosegue il Pretore – emerge che una velocità di 100÷130 km/h può essere considerata
l'intervallo più probabile di valori della velocità tenuta dall'auto __________
al momento dell'urto contro la segnaletica di cantiere e che è evidente che la
velocità iniziale del conducente fosse più elevata del limite di 80 km/h di
perlomeno 20 km/h. Il primo giudice ha però anche evidenziato che sul campo
stradale la Polizia non ha trovato tracce di frenata o sterzata lasciate dalla
Ferrari, che circolava con la 5ª marcia inserita e che, a dire del perito giudiziario, ciò non
significa necessariamente che l'auto __________ non abbia frenato – siccome
essa non era dotata di sistema ABS, potrebbe aver frenato ma senza bloccare i
freni e pertanto senza lasciare segni di frenata sull'asfalto – ma una tale
ipotesi porterebbe ad innalzare ulteriormente la velocità tenuta
precedentemente all'impatto (risposta 6.3, pag. 57 perizia giudiziaria). Il
Pretore ha quindi concluso che la velocità inadeguata è certamente una delle cause
della perdita di padronanza del mezzo da parte di __________, ciò che
costituisce una sua colpa grave.
Le parti
appellanti ritengono non giustificato che il Pretore abbia ritenuto il
superamento del limite di velocità “sia da assurgere a causa legittimante la
colpa grave del conducente __________”. A loro dire il perito avrebbe rilevato
“una velocità compresa tra i km/h 100 e i km/h 130 quale più probabile”, non
escludendo “neppure che __________ potesse viaggiare a 87 km/h”. Esse osservano
che nel tratto autostradale scenario del sinistro la norma prescriverebbe, a
loro dire, la riduzione a 100 km/h, lasciando la libertà di ridurla
eventualmente ulteriormente a 80 km/h, rispettivamente come al momento
dell'incidente le condizioni della strada erano normali (manto stradale
asciutto) e non vi era traffico (la vettura __________ era l'unica su quel
tratto della carreggiata). Rifacendosi alla prassi della Sezione cantonale
della circolazione, in relazione al superamento dei limiti di velocità in
percorrenza dell'autostrada ai fini della determinazione delle sanzioni
amministrative, come pure alla sentenza DTF 132 II 234, le appellanti
sostengono poi che nella fattispecie non sarebbe comprovata neppure la
sussistenza di un caso lieve. A torto. La giurisprudenza federale menzionata
dalle attrici e la prassi della Sezione cantonale della circolazione riguardano
in effetti la tematica dei rapporti tra l'eccesso di velocità e le sanzioni
amministrative, che nulla ha a che vedere con quella ora in esame. Per il resto
si ribadisce che le affermazioni del perito, menzionate anche dalle appellanti,
attestano quale “più probabile” una velocità di 100÷130
km/h e che, comunque, “certamente la 5ª marcia” non appariva “adeguata al
tracciato in curva della deviazione” (act. XLI, risposta 5.5 pag. 51, risposta
5.8 pag. 54, risposta 6.3 pag. 57). Che il limite di velocità potesse essere
fissato a 100 km/h è indifferente; sta anzi il fatto che l'aumento non è
avvenuto e che l'autorità preposta ha ritenuto opportuno – viste le circostanze
– limitare la velocità a 80 km/h. Tantomeno la circostanza messa in rilievo
dalle attrici, che non vi fosse traffico, giova al conducente __________. Non
risulta infatti che quest'ultimo sia stato disturbato da altri veicoli.
Secondo
le appellanti, neppure sarebbe da condividere l'asserzione del primo giudice
secondo cui “la velocità inadeguata” sarebbe “certamente una delle cause della
totale e irrimediabile perdita di padronanza del mezzo da parte di __________,
ciò che costituisce colpa grave” (sentenza impugnata, ad 1, pag. 4). In effetti
– rilevano ancora le appellanti – la perizia avrebbe avuto modo di accertare
come “in condizioni normali la velocità massima con cui affrontare il tracciato
leggermente curvo in questione fosse compresa tra i km/h 150÷170 (Referto peritale, ad 5.1, pag. 47)”.
L'obiezione è priva di rilievo. Le considerazioni del perito sulla velocità
massima compatibile “per il tracciato in curva del
tratto autostradale in questione” sono infatti riferite ad “un tratto autostradale
libero (facendo astrazione della limitazione della larghezza di corsia di
sorpasso e della deviazione di corsia)”; ciò che non era il caso della
situazione in esame.
Il
gravame su questo punto si rivela dunque privo di consistenza. Del resto, come
evidenziato anche dagli appellati, la velocità eccessiva – sulla quale il primo
giudice ha fondato la colpa grave del conducente __________ – trova conferma
nelle devastanti conseguenze anche materiali ancora provocate dall'impatto
della Ferrari con il carrozzone (cfr. doc. V, documentazione fotografica SIR,
in particolare le foto n. 5, 6, 8 e 9), dopo che la vettura aveva investito la
segnaletica di cantiere, i supporti in cemento, il guidovia centrale e le
bombole di gas con effetto certamente frenante (act. XLI, risposta 5.5 pag.
51).
1.2 Per
quanto concerne il colpo di sonno, il primo giudice ha rilevato che secondo la
giurisprudenza l'assopimento dovuto a sovraffaticamento costituisce colpa
grave, tanto che, di principio, costituisce motivo di revoca obbligatoria della
licenza di circolazione (DTF 126 II 206). Dopo aver premesso che il conducente __________
per forza di cose conosceva la presenza e la particolarità del cantiere –
situato in quella posizione da metà/fine gennaio 1997 e da lui attraversato in
settimana almeno due volte al giorno – il Pretore ha ritenuto che
l'automobilista in questione si sia molto verosimilmente assopito alla guida
(colpo di sonno), perché sovraffaticato, vista anche la presenza di caffeina
riscontrata nel rapporto di analisi dell'Istituto di medicina legale
dell'Università di Losanna (allegato al doc F, pag. 3). Il fatto che __________
abbia urtato con violenza contro la segnaletica e i “vario-guard”, senza che vi
siano state reazioni quali frenata e sterzata, indurrebbe a ritenere il colpo
di sonno o perlomeno l'affaticamento a tal punto da non riuscire più ad avere
una pronta reazione e perdere così irrimediabilmente il controllo della
vettura. Secondo il primo giudice, il colpo di sonno in concomitanza con l'eccessiva
velocità costituirebbe colpa grave.
Le
appellanti contestano che sia possibile addebitare alla vittima colpa grave
sulla base della tesi dell'assopimento alla guida (colpo di sonno), rilevando
che negli atti non si trovano riscontri probatori certi in tal senso. Si può in
effetti quantomeno dubitare delle considerazioni con le quali il Pretore ha
ritenuto molto verosimile l'assopimento. Il decesso sul colpo del conducente e
l'assenza di testimonianze dirette, rendono infatti difficile provare un simile
fatto. Secondo il primo giudice il colpo di sonno risulterebbe da circostanze,
quali il rientro a casa alle 4.30 del mattino dopo una notte di lavoro, la
presenza di caffeina e la mancanza di reazioni (frenata, sterzata) del
conducente dopo l'impatto contro la segnaletica e i “vario-guard”. L'accertata
presenza di caffeina, sostanza notoriamente stimolante, non suffraga tuttavia
di certo l'ipotesi del colpo di sonno. Tantomeno si può dare per acquisita
l'assenza di reazione e frenata da parte del conducente __________. Se è pur
vero che non sono state trovate tracce di frenata, ciò ancora non dimostra che
il conducente non abbia frenato. Come evidenziato dal perito ing.__________, la
Ferrari - sprovvista di dispositivo ABS- potrebbe aver frenato, ma senza aver
bloccato i freni e pertanto senza aver lasciato segni sull'asfalto (act. XLI,
risposta 6.3 pag. 57). I rumori e i colpi dell'impatto con la segnaletica e i
“vario-guard” permettono semmai di dedurre – diversamente da quanto fatto dal
primo giudice – reazioni e frenata del conducente piuttosto che assenza delle
stesse. L'ora tarda del rientro, dopo una notte di lavoro, poi, ancora non
prova l'assopimento. La questione dell'esistenza o meno di un colpo di sonno è
in ogni caso priva di rilievo, se si tiene conto che – come si dirà anche più
sotto (consid. 2.2 ) – è acquisito che la segnalazione
di deviazione delle corsie di traffico e restringimento della corsia di
sorpasso era adeguata ad attirare l'attenzione dei conducenti e a metterli a
conoscenza dei cambiamenti riguardanti il tratto stradale in questione e dei
relativi pericoli (act. XLI, risposta ai quesiti n. 3.7 e 3.8, pag. 21-24). Per
cui l'uscita dalla corsia di traffico è comunque imputabile al conducente __________,
quale colpa grave, per la mancata prudenza nell'adattarsi alle condizioni della
strada (art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr).
2. Il Pretore ha pure riconosciuto una responsabilità dell'AO 1 sulla
base dell'art. 41 CO e dello AO 2 sulla base dell'art. 58 CO.
2.1 Per
quanto concerne la responsabilità dell'AO 1, il primo giudice ha ravvisato che
illiceità a norma dell'art. 41 CO è data dalla violazione da parte di
quest'ultima delle istruzioni VSS SN 640 885b – le quali regolano la
segnaletica e stabiliscono le necessarie demarcazioni, le misure di sicurezza e
la fluidità del traffico nel contesto dei cantieri autostradali – con la
riduzione a 20 metri invece dei 100 metri prescritti della zona di sicurezza e
l'assenza di barriere o altre forme di ostacolo in grado di impedire o rendere
difficoltoso l'accesso dei veicoli in avvicinamento alla zona di cantiere dove
era posizionata la roulotte-baracca. In base alle indicazioni di dottrina e
giurisprudenza sul nesso di causalità (Brehm,
in Berner Kommentar, 3ª ed., n.
120 e segg. ad art. 41 CO; Schnyder,
in Basler Kommentar, 3ª ed., n.
16 e n. 27 ad art. 41 CO), il Pretore ha ritenuto che la violazione delle
predette istruzioni – con la riduzione a 20 metri invece dei 100 metri
prescritti della zona di sicurezza – permanga in nesso di causalità adeguata
con l'infortunio mortale subìto dal conducente __________ e questo nonostante la sua colpa concomitante. Qualora la zona di
sicurezza fosse stata correttamente predisposta – ha evidenziato il primo
giudice – l'auto di __________ avrebbe avuto a disposizione 80 metri in più
prima di entrare in collisione con il cantiere, quindi con il carrozzone. Non
si può dunque escludere che lungo un percorso di 100 metri l'auto avrebbe
potuto ridurre sensibilmente la sua velocità riducendo gli effetti di un'eventuale
collisione contro il cantiere, rispettivamente avrebbe avuto a disposizione 80
metri in più per cercare di reagire, segnatamente per tentare una manovra per
evitare la collisione con il carrozzone. Il fatto poi che nel cantiere fosse
posizionato un carrozzone con il timone rialzato di 32 cm rispetto al suolo
(risposta peritale 6 e 7, pag. 52 e 53 perizia giudiziaria) e rivolto verso il
traffico in arrivo – prosegue il Pretore – ha aumentato la pericolosità del
cantiere per gli utenti della strada e il rischio di un grave incidente o per
le conseguenze dello stesso. Pur non essendo prescritta per legge – soggiunge
il primo giudice – è infatti sempre buona regola di sicurezza proteggere gli
utenti della strada da oggetti potenzialmente pericolosi, anche se collocati
all'interno dell'area di cantiere. Dopo aver rilevato che la perizia medica
sulla causa o sulle cause di morte del conducente __________ – redatta dal
dott. __________ (in seguito perizia medica) – si proponeva di stabilire in
quale fase fosse intervenuta la morte e se dunque __________ fosse già deceduto
prima che egli subisse le lesioni alla testa procurate dall'urto contro il
timone del carrozzone, il Pretore ha evidenziato che a dire del perito non vi è
dubbio che lo sfondamento cranio-encefalico, il distacco delle vie aeree
superiori e la lacerazione dell'aorta toracica possano essere ritenute
conseguenze dirette dell'urto tra l'auto e il carrozzone, nel senso che tutte
queste lesioni sono in rapporto causale diretto con l'incidente (perizia
medica, pag. 3). Il primo giudice ha quindi rilevato che il perito medico ha
concluso che è difficile, se non impossibile, stabilire quale di queste
predette lesioni sia insorta prima dell'altra ed abbia cagionato la morte del
conducente __________, dato che le tre tipologie lesive, tutte idonee a
cagionare la morte indipendentemente dalle altre, si sono prodotte “in un
tempuscolo unico, brevissimo” (perizia medica, pag. 3). Sulla base della
documentazione agli atti e dell'istruttoria il Pretore ha dunque ritenuto che,
con ogni probabilità – benché l'incidente si sarebbe comunque verificato, dato
che __________ aveva perso il controllo della sua vettura già prima di urtare
contro il cantiere – se la zona di sicurezza fosse stata di 100 metri come
previsto dalle istruzioni VSS SN 640 885b anziché di 20
metri e se il timone del carrozzone non fosse stato rivolto verso il traffico
sopraggiungente, esso non avrebbe avuto le conseguenze fatali che purtroppo si
sono verificate. Il Pretore ha pertanto riconosciuto la colpa dell'AO 1 – visto
che era responsabile per il rispetto della distanza di sicurezza prima
dell'inizio del cantiere e il corretto posizionamento del carrozzone
all'interno del cantiere – ammettendo una sua negligenza grave ai sensi
dell'art. 41 CO.
In questa
sede la convenuta __________ rileva che non le può essere attribuita alcuna
colpa. Senza formulare appello adesivo, si limita però in sostanza a ricopiare nelle
osservazioni all'appello (“risposta” all'appello, pag. 6-15) quanto detto in sede
conclusionale per negare la propria responsabilità (p. 13-15, 17-20 e 22-23) e
a rispondere alle affermazioni delle attrici (“risposta” all'appello, pag. 9,
12-13 e 15). Ciò non costituisce tuttavia una valida motivazione d’appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 13 ad art. 314 e m. 36 ad art. 309; II CCA 31
maggio 2007 inc. n. 12.2006.92, 24 luglio 2007 inc. n. 12.2007.22, 29 ottobre
2007 inc. n. 12.2007.223), non essendosi AO 1 in definitiva confrontata con la
precisa e puntale motivazione pretorile riassunta al considerando precedente,
né avendo essa spiegato per quale motivo sarebbero errati e con ciò da
riformare gli argomenti che avevano indotto il primo giudice a ritenere
infondate le tesi difensive da lei qui riproposte (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309). L'assunto della convenuta secondo cui,
nell'attribuire una responsabilità a AO 1, il Pretore avrebbe disatteso che
“prima che andasse a schiantarsi contro il carrozzone di cantiere il conducente
__________, indipendentemente da questo urto già aveva subìto lesioni
irreversibili, che ne hanno provocato il decesso”, per cui non sussisterebbe
“nesso di causalità naturale, e tantomeno adeguato, fra detta collisione
primaria e le manchevolezze del cantiere” (“risposta” all'appello, pag. 14
verso il basso), comunque non regge. L'appellata trascura che il primo giudice
ha invero fatto proprie le conclusioni del perito medico __________ secondo cui
è difficile se non impossibile stabilire quali delle lesioni riscontrate (sfondamento cranio-encefalico, distacco delle vie aeree superiori e
lacerazione dell'aorta toracica) abbia causato la morte del conducente __________,
dato che le tre tipologie lesive, tutte idonee a cagionare la morte
indipendentemente dalle altre, si sono prodotte “in un tempuscolo unico,
brevissimo” (perizia medica, pag. 3). Su questa considerazione del primo
giudice l'appellata non si esprime. La questione a sapere se la morte sia stata
determinata dal primissimo impatto del timone del carrozzone con l'autovettura
o dall'impatto del timone medesimo con il capo di __________ – che l'appellata
sembra voler sottendere con la sua argomentazione – risulta per altro finanche
priva di rilievo. Il decesso del conducente __________ appare infatti comunque
causale con l'impatto con un carrozzone collocato in posizione non conforme a
quanto disposto dalle istruzioni VSS SN 640 885b e – diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta AO 1 (“risposta” all'appello, pag. 13 verso l'alto e pag. 15 verso
l'alto) – la responsabilità dell'appellata è data, per le carenze di
sorveglianza e controllo della sua direzione lavori (cfr. contratto d'appalto
20 dicembre 1996: act. VI, doc. 1 pag. 3), segnatamente per non aver in ogni
caso chiesto di spostare la segnaletica di cantiere “arretrandola di almeno
circa 80 metri” (cfr. perizia ing. __________: act. XLI, risposta n. 3.15 pag.
34-35).
2.2 Per
quanto concerne la responsabilità dello AO 2, il Pretore dipartendosi dall'art.
58 CO, in base al quale il proprietario di un edificio o di un'altra opera è
tenuto a risarcire i danni cagionati da un vizio di costruzione o difetto di
manutenzione, ha esaminato le carenze e i difetti evidenziati dalle parti
attrici in relazione all'allestimento del piano di segnaletica, alla zona di
sicurezza e al posizionamento del carrozzone.
Dopo aver
evidenziato che la segnaletica sui cantieri autostradali è di esclusiva
competenza del Centro manutenzione, quindi del convenuto AO 2, il primo giudice
ha ritenuto che sebbene la stessa non fosse del tutto conforme alla norma,
poteva essere ritenuta sufficiente al fine di adattare lo schema di riferimento
delle istruzioni VSS SN 640 885b alle condizioni locali ed era adeguata ad
attirare l'attenzione dei conducenti e metterli a conoscenza dei cambiamenti
riguardanti il tratto di strada in questione e dei relativi pericoli. Il
Pretore ha rilevato che in particolare i tre cartelli tipo 2.34, non
contemplati dalla norma VSS SN 640 885b, posati circa 20-30 metri prima di
quanto pianificato dallo Stato, hanno aumentato la sicurezza del traffico,
poiché in grado di rafforzare la segnalazione di deviazione (risposta peritale
al quesito n. 8, pag. 24 perizia giudiziaria). Egli ha dunque ritenuto errato
da parte delle attrici sostenere che lo AO 2 abbia mancato completamente nell'allestimento
di un piano della segnaletica specifico per il cantiere come pure di un nuovo
piano della segnaletica corrispondente al nuovo schema di riferimento di
deviazione del traffico.
Per
quanto concerne la zona di sicurezza, il primo giudice ha evidenziato che sia
secondo il perito giudiziario che quello di parte ing. __________, la zona di
sicurezza prescritta dalle istruzioni VSS SN 640 885b era molto limitata. In
particolare – soggiunge il Pretore – il perito giudiziario ha affermato che vi
è stata una rilevante violazione delle prescrizioni di sicurezza, con la
riduzione a 20 metri (invece dei 100 metri prescritti) della zona di sicurezza
e che la violazione è di una certa gravità non solo per i lavoratori del
cantiere, ma anche per gli utenti della strada (risposta peritale 3.11, pag.
29-30 perizia giudiziaria). Il primo giudice ha quindi riconosciuto la predetta
violazione quale difetto ai sensi dell'art. 58 CO, riconoscendo pure
l'esistenza di un rapporto di causalità naturale ed adeguato tra l'infrazione e
il sinistro. Secondo il Pretore, benché l'urto contro il carrozzone sia stato
preceduto da urti contro la segnaletica e contro i “vario-guard”, se la zona di
sicurezza fosse stata di 100 metri, la vettura del conducente __________
avrebbe avuto a disposizione 80 metri in più per ridurre la sua velocità,
rispettivamente per riprendere la padronanza del veicolo e con ogni probabilità
l'impatto contro il cantiere sarebbe stato meno violento e l'incidente avrebbe
anche potuto non avere le conseguenze fatali che invece purtroppo si sono
verificate.
Il primo
giudice ha pure ritenuto che il carrozzone non era posizionato in modo corretto
rispetto alla zona di sicurezza (risposta peritale 3.6, pag. 18 perizia;
risposta peritale 4.3, pag. 43 perizia) e che se il timone del carrozzone non
fosse stato rivolto verso il traffico sopraggiungente, la vettura del
conducente __________ avrebbe avuto molto verosimilmente un diverso impatto
contro il cantiere e il timone anteriore difficilmente sarebbe entrato nell'abitacolo
dell'auto, colpendo al capo il conducente.
Il Pretore
ha concluso che lo AO 2 ha tollerato che l'AO 1 allestisse una zona cantiere a
soli 20 metri dall'inizio della zona di sicurezza, depositandovi in particolare
il carrozzone con il timone rialzato e rivolto verso il traffico
sopraggiungente. Egli ha quindi ritenuto che vi sono state da parte dello __________
delle carenze nella sorveglianza, come pure la violazione del suo dovere di
controllo della sicurezza del cantiere in questione, che non era conforme alle
norme legali. Secondo il primo giudice, la strada, nel punto in cui è avvenuto
il sinistro, non garantiva di conseguenza la necessaria sicurezza, con
conseguente responsabilità dello AO 2 a norma dell'art. 58 CO.
Le parti
appellanti non contestano le predette considerazioni del primo giudice,
limitandosi a riprodurre nell'atto ricorsuale (pag. 5-10) quanto detto in sede
di conclusioni (p. 4-9). Ciò non costituisce tuttavia una valida motivazione
d’appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; II CCA 31 maggio 2007 inc. n.
12.2006.92, 24 luglio 2007 inc. n. 12.2007.22, 29 ottobre 2007 inc. n.
12.2007.223) – segnatamente per quanto attiene l'asserita non corretta
pianificazione e posa della segnaletica – non essendosi le appellanti in
definitiva confrontate con la precisa e puntale motivazione pretorile riassunta
al considerando precedente.
In questa
sede il convenuto AO 2 rileva che “non sussiste una colpa” sua (osservazioni,
pag. 9 punto 3). Senza formulare appello adesivo, si limita però in sostanza a
rispondere alle argomentazioni delle appellanti, per altro irricevibili per i
motivi testè indicati. Ciò non costituisce tuttavia una valida motivazione
d'appello, non essendosi l'appellato AO 2 in definitiva confrontato con la
precisa e puntale motivazione pretorile riassunta al considerando precedente,
né avendo esso spiegato per quale motivo sarebbero errati e con ciò da
riformare gli argomenti che avevano indotto il primo giudice a ritenere data la
sua responsabilità a norma dell'art. 58 CO. L'assunto del convenuto secondo cui
non sarebbe “ammissibile costruire una responsabilità sulla scorta di semplici
supposizioni” (osservazioni, pag. 10 verso l'alto) è privo di rilievo e
irricevibile, nella misura in cui non è dato neppure sapere se le pretese
“supposizioni” si riferiscano ad argomentazioni – irricevibili – delle
appellanti alle quali esso risponde o a considerazioni del primo giudice che,
per altro, non menziona. In merito alla gravità delle colpe e alla ripartizione
delle responsabilità si dirà nel seguito, rilevato comunque fin d'ora che –
diversamente da quanto sostenuto dal convenuto (osservazioni, n. 7 pag. 8) –
non risulta che il Pretore abbia ritenuto il rapporto di causalità “interrotto
dalla colpa grave del defunto”.
3. Il
Pretore – preso atto del concorso di colpe – ha ripartito la responsabilità del
sinistro addebitandola in ragione del 70% a __________, tenuto conto anche del
rischio d'esercizio [per aver viaggiato ad una velocità eccessiva (art. 32 cpv.
1 LCStr), non aver prestato la dovuta attenzione alla segnalazione della
presenza del cantiere e della deviazione delle corsie del traffico, non aver
frenato e non aver sterzato come ogni attento conducente avrebbe fatto, a causa
di spossatezza o colpo di sonno (art. 31 cpv. 1 e 2 LCStr), con conseguente
perdita di padronanza del veicolo], del 15% a AO 1 [per aver allestito una zona
cantiere a soli 20 metri dall'inizio della zona di sicurezza, depositandovi in
particolare la roulotte-baracca (carrozzone) con il timone rialzato e rivolto
verso il traffico sopraggiungente] e del 15% allo Stato [per aver violato il
suo dovere di controllare la sicurezza del cantiere in questione]. Ritenuto che
le attrici devono lasciarsi imputare le colpe di __________, il primo giudice
ha quindi ripartito il danno di conseguenza, tenuto conto anche della
responsabilità solidale dell'AO 1 e dello AO 2 a norma dell'art. 50 CO.
Le parti
appellanti si aggravano contro la ripartizione di responsabilità attuata dal
primo giudice, rilevando che non vi è la prova certa né che il veicolo al
momento del sinistro viaggiasse ad una velocità superiore ai km/h 87, né che la
perdita di controllo del veicolo sia addebitabile ad una velocità inadeguata
e/o a colpo di di sonno, piuttosto che ad altre cause imputabili alla vittima.
Chiedono pertanto l'attribuzione di una responsabilità solidale ed integrale
(100%) di AO 1 e AO 2, ritenuto che, a loro dire, “anche il rischio
d'esercizio, alla luce delle grossolane violazioni commesse da AO 1 e dallo AO
2, non può se non assumere la valenza di quantité negligeable” . Gli
appellati contestano le richieste delle controparti tendenti ad una diversa
ripartizione delle responsabilità.
Già si è
detto [sopra, consid. 1.1] che sul luogo dell'incidente la velocità era
limitata a 80 km/h e che il perito giudiziario ha
accertato che la Ferrari aveva una velocità “più probabile” di 100÷130 km/h, come pure che, sempre secondo il perito, “la 5ª marcia”
non appariva in ogni caso “adeguata al tracciato in curva della deviazione”
(act. XLI, risposta 5.5 pag. 51, risposta 5.8 pag. 54, risposta 6.3 pag. 57).
Pure si è detto che la velocità inadeguata del conducente __________ trova
conferma anche nelle devastanti conseguenze materiali ancora provocate
dall'impatto della Ferrari con il carrozzone (cfr. doc. V, documentazione
fotografica SIR, in particolare le foto n. 5, 6, 8 e 9), dopo che la vettura
aveva investito la segnaletica di cantiere, i supporti in cemento, il guidovia
centrale e le bombole di gas con effetto certamente frenante (act. XLI,
risposta 5.5 pag. 51). L'eccessiva velocità è stata dunque ritenuta, a ragione,
dal Pretore quale colpa grave atta ad incidere in modo non trascurabile nella
ripartizione delle responsabilità. Le colpe concomitanti di __________ e dello AO
2 sono pure state confermate [sopra, consid. 2.1 e 2.2]. Per contro non è risultato
accertato che il sinistro sia avvenuto per un assopimento alla guida (colpo di
sonno) del conducente __________ [sopra, consid. 2.2]. L'assenza di questo elemento
– considerato dal primo giudice nella commisurazione delle responsabilità – è
tuttavia compensato dal fatto che l'uscita dalla corsia di traffico è comunque
imputabile a __________, quale colpa grave, per la mancata prudenza
nell'adattarsi alle condizioni della strada (art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr);
la deviazione delle corsie di traffico e di restringimento della corsia era in
effetti adeguatamente segnalata. Anche il rischio d'esercizio – di cui ha
tenuto conto il primo giudice, come per altro ammesso dalle appellanti – non
può certamente avere una valenza infima.
In simili
circostanze non vi sono pertanto motivi per scostarsi dalla ripartizione delle
responsabilità attuata dal primo giudice. Si rileva che
il Pretore applica le regole del diritto e dell’equità, quando la legge gli
riserva il libero apprezzamento, come nel caso dell'art. 44 CO. L’autorità d’appello può riesaminare una tale valutazione ma con
estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni, rese secondo il libero
apprezzamento, siano manifestamente ingiuste o inique (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 307 m. 32). Estremi che
non si verificano comunque in concreto e che le appellanti neppure indicano, essendosi
in sostanza limitate a sostenere che è accertata “la colpa grave a carico di __________
e dello AO 2” (appello, pag. 17 lett. b), mentre per contro, a loro dire, “non
vi è prova certa alcuna che la perdita di controllo sia da porre in relazione
con la colpa, tantomeno grave, della vittima” (appello, pag. 17 lett c). La decisione
del Pretore appare del resto equa, se si tiene conto che a carico del
conducente __________ va ritenuto il rischio d'esercizio ai sensi dell'art. 60
LCStr e la colpa per aver violato le regole sulla circolazione stradale [egli
circolava a velocità sicuramente eccessiva su un tratto di autostrada dove, a
causa di un cantiere, vi erano una deviazione delle
corsie di traffico e un restringimento della corsia adeguatamente segnalati e,
non essendo in grado di padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare
ai suoi doveri di prudenza, ha invaso l'area riservata al cantiere (art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr)]. Le
responsabilità di AO 1 [per aver allestito una zona cantiere a soli 20 metri
dall'inizio della zona di sicurezza, invece dei 100 metri prescritti dalle
istruzioni VSS SN 640 885b,
depositandovi in particolare un carrozzone (art. 41 CO)] e dello AO 2 [per aver
violato il suo dovere di controllare la sicurezza del cantiere in questione,
omettendo con ciò di garantire la sicurezza della strada (art. 58 CO)],
risultano invece meno determinanti per l'insorgere del danno. Sicchè su questo
punto l'appello si rivela infondato.
4. Quantificando
l'ammontare del danno, il Pretore ha computato risarcimenti di danni a norma
degli art. 41 e 45 cpv. 1 CO per complessivi fr. 90'341.10 (rispetto ai fr.
292'546.– rivendicati dalle attrici) e indennità a titolo torto morale
dell'art. 47 CO per complessivi fr. 28'000.– a AP 3 (rivendicati fr. 50'000.–),
fr. 20'000.– a AP 2 (rivendicati fr. 25'000.–) e fr. 12'000.– a AP 1
(rivendicati fr. 25'000.–); non ha invece ammesso indennità per perdita di
sostegno a norma dell'art. 45 cpv. 3 CO (rivendicati fr. 737'587.25). Ritenuta
la responsabilità a carico dei convenuti [30% (15%+15%)], il primo giudice ha fissato il danno risarcibile
in fr. 27'129.35 (30% di fr. 90'431.10) per danni e fr. 8'400.– (30% di fr.
28'000.–) per torto morale a AP 3, fr. 6'000.– (30% di fr. 20'000.–) per torto
morale a AP 2 e fr. 3'600.- (30% di fr. 12'000.–) per torto morale a AP 1.
4.1 Con
riferimento agli art. 41 CO e 45 cpv. 1 CO, il primo giudice ha riconosciuto
essere risarcibili spese funerarie e di sepoltura per fr. 7'955.80 (rivendicati
fr. 8'517.70), onorari e spese processuali per fr. 12'449.20, costi per
l'allestimento del rapporto di polizia per fr. 202.– e per la distruzione della
Ferrari per fr. 38'500.–, l'onorario del perito di parte ing. __________ per
fr. 8'936.10 e i costi di una ragazza alla pari per fr. 38'400.– (rivendicati
fr. 120'000.–). Dal totale dei risarcimenti riconosciuti (fr. 106'443.10), il
primo giudice ha dedotto l'importo di fr. 16'012.– versato a AP 3 dalla __________
(doc. AR), fissando in fr. 90'341.10 il totale per risarcimento danni.
4.1.1 Le appellanti
si aggravano per il fatto che il primo giudice non ha riconosciuto l'importo di
fr. 736.– per spese di soccorso autostradale. Trattasi di spese per lo sgombero
del relitto della Ferrari, sulle quali il Pretore non si è espresso. Esse sono
documentate (doc. AA) e chiaramente risarcibili ai sensi dell'art. 41 CO.
L'appello su questo punto va accolto.
4.1.2 Le
appellanti contestano il mancato riconoscimento – quali spese risarcibili a
norma dell'art. 45 cpv. 1 CO – del contributo di fr. 150.– versato alla Chiesa
dove si è tenuta la cerimonia funebre e di fr. 465.90 pagato per gli annunci
funebri del 1998 e 1999. A torto. Come rettamente rilevato dal primo giudice, l'importo
versato alla Chiesa non è un costo del funerale, quanto piuttosto una
donazione; le inserzioni del 1998 e del 1999 non sono più in nesso temporale
con la morte di __________. Trattasi di costi che eccedono l'usanza locale
ammessa dalla dottrina, dettati da sentimenti di pietà in onore e in memoria
del defunto, certamente degni di rispetto, che non possono però essere messi a
carico dei responsabili (Brehm,
op. cit., n. 15 ad art. 45 CO). L'appello su questo punto va respinto.
4.1.3 Pure
contestato è il mancato riconoscimento dell'onorario per pratiche notarili
relative all'erezione dell'inventario dei beni della successione di fr. 800.–
(doc. AD) e delle tasse relative alla procedura di beneficio d'inventario di
fr. 620.– (doc. AE). Per l'erezione dell'inventario non è necessario far capo
ad un notaio. Trattasi comunque di spese non risarcibili a norma dell'art. 45
CO (Bussy/Rusconi, Code suisse de
la circulation routière, 3ª ed., m. 2.1 ad art. 62 LCStr). L'appello su questo
punto va respinto.
4.1.4 Il
Pretore ha respinto la richiesta di rimborso delle spese di intervento
pedagogico terapeutico a favore di AP 2 per complessivi fr. 1'785.– (doc. AI).
Il primo giudice ha rilevato che le parti convenute si sono opposte al
riconoscimento di detta posta sostenendo che di regola si tratta di spese
assunte dalla cassa malati, perlomeno in parte, e che le parti attrici, vista
l'opposizione di __________ e dello AO 2 al riconoscimento di questi costi, non
hanno dimostrato di averle dovute sopportare rispettivamente che la cassa
malati non le abbia, in tutto o in parte, coperte.
Le appellanti non si confrontano minimamente con le pertinenti considerazioni
del Pretore, limitandosi a ribadire quanto già sostenuto in sede di replica in
relazione alla mancata assunzione dei costi da parte dell'assicurazione
malattia senza riferimento ad elemento probatorio alcuno. Ne consegue la
reiezione dell'appello anche su questo punto.
4.1.5 Le
attrici avevano chiesto il riconoscimento di un importo di fr. 120'000.– per
l'impiego di una ragazza alla pari, con mansioni di collaboratrice domestica,
fino al compimento del sedicesimo anno di età da parte della figlia minore __________
(fr. 11'500.– x 12 anni), resasi necessaria a seguito dell'incidente occorso a __________.
Il Pretore ha evidenziato che dagli atti emerge che __________ collaborava
nella cura delle bambine occupandosi di loro al mattino quando si trattava di
portarle dalla nonna (che abita vicino a casa loro) o all'asilo, pure vicino a
casa (verbale 17 settembre 2001, pag. 3 e 4 audizione testi __________ e __________),
dato che la moglie doveva aprire la farmacia a Bellinzona. Secondo il primo
giudice, dall'istruttoria non risulta invece che la collaborazione maritale
nella cura delle bambine si estendesse oltre quella prestata usualmente da
qualsiasi padre. Pur dubitando dell'effettiva necessità di far capo ad una
ragazza alla pari, il Pretore ha riconosciuto che la scomparsa del marito ha
cagionatao la necessità, nell'organizzazione familiare, di un aiuto al mattino
per le figlie. Ha però riconosciuto solo in parte quanto esposto dalle attrici,
perché non vi è la necessità di dover far capo ad una persona per un così alto
numero di ore. Tenuto conto dei salari versati usualmente alle ragazze alla
pari (www.aupair.ch/i_lohn.htm), ha quantificato in fr. 400.– mensili il costo
della collaboratrice domestica, riconoscendone la necessità al più tardi fino al
compimento dei dodici anni da parte di __________. Il primo giudice ha pertanto
riconosciuto complessivi fr. 38'400.– (fr. 4'800.– x 8 anni).
Le
appellanti ribadiscono la pretesa fatta valere in prima sede. Diversamente da
quanto da loro sostenuto, dall'audizione della teste __________ non risulta che
la collaborazione di __________ si estendesse oltre quanto già riconosciuto,
per eccesso, dal Pretore. L'aiuto di una ragazza alla pari al mattino è più che
sufficiente a supplire le incombenze svolte in precedenza dal padre in
relazione alle figlie e alle necessità riorganizzative della famiglia. Non si
giustifica per altro di estendere l'aiuto in questione fino al raggiungimento
del sedicesimo anno di AP 2, ritenuto che a dodici anni la stessa ha certamente
raggiunto l'autonomia necessaria a prepararsi e ad andare a scuola da sola.
L'importo fissato dal Pretore appare dunque equo e conforme ai parametri di
retribuzione delle ragazze alla pari. L'appello su questo punto va quindi
respinto.
4.1.6 Il
primo giudice ha respinto la richiesta delle attrici di vedersi riconoscere un
importo di fr. 100'000.– per un bonus che il defunto avrebbe maturato una volta
portato a termine il progetto “__________”. Egli ha rilevato che AP 3, quale
dipendente __________, era stato incaricato dalla datrice di lavoro di seguire
il progetto pilota “__________”, che si sarebbe svolto sull'arco di più anni e
al termine del quale gli sarebbe stato versato un bonus di fr. 100'000.–
(audizione testimoniale di __________ del 21 novembre 2001). Nella misura in
cui __________ può aver maturato, in tutto o in parte, il diritto a percepire
il bonus dalla datrice di lavoro, le attrici – prosegue il Pretore – avrebbero
dovuto far valere la pretesa nei confronti del datore di lavoro. Non si capirebbe
invece su quali basi le attrici pretendano il pagamento di tale posta dai
convenuti, i quali non potrebbero essere chiamati a rispondere per la somma
dovuta da altri oppure non ancora maturata dal defunto.
Le
appellanti ribadiscono anche questa pretesa già fatta valere in prima sede.
Sostengono che il versamento del bonus concordato rappresentava un'entrata “una
tantum” che era già stata fissata e che costituisce pertanto una posta di
danno a sé stante di cui è stata privata la famiglia __________ a seguito del
tragico incidente. L'argomentazione è priva di rilievo e non si confronta
neppur minimamente con le pertinenti considerazioni del primo giudice. Comunque
agli atti non vi è nessuna prova che dimostri che il bonus sia stato esigibile
o che lo sarebbe diventato con certezza, nel seguito, qualora __________ non
fosse morto nell'incidente. Il gravame cade pertanto nel vuoto.
4.1.7 Con la
petizione le attrici avevano segnalato che la signora AP 3 aveva ricevuto
l'importo di fr. 16'012.– dalla Fondazione collettiva LPP della __________,
quale rimborso dell'avere vecchiaia del marito, rilevando di ritenere “comunque
di non dover imputare questa somma dal danno subìto in quanto essa era già di
spettanza del signor __________ e dunque della sua famiglia” (act. I, pag. 9 n.
15, con riferimento al doc. AR). I convenuti hanno chiesto di dedurre l'importo
in questione.
Il
Pretore ha operato la deduzione, rilevando che dalla “Notifica di prestazioni
in capitale” sottoscritta dall'istituto di previdenza e prodotta con la
dichiarazione d'imposta (formulario n. 563 dell'incarto richiamato),
risulterebbe trattarsi di una somma versata alla vedova in seguito alla morte
del marito e non di un importo già di spettanza del marito. Le appellanti si
aggravano contro detta decisione ribadendo trattarsi di parte del capitale di
previdenza versato negli anni da __________ e che, essendo già di sua
spettanza, non va dedotto in alcun modo. A torto. La considerazione del Pretore
trova conferma nell'art. 19 del regolamento per l'opera di previdenza della __________
(doc. X1), che al capitolo “D. Prestazioni di rischio” prevede il versamento di
un capitale di decesso “se la persona assicurata decede prima dell'inizio del
versamento della rendita di vecchiaia” (cpv. 1), corrispondente “al 100%
dell'avere di vecchiaia disponibile alla data del decesso” (cpv. 7). Su questo
punto l'appello va quindi respinto.
4.1.8 Per
quanto detto sopra, il totale per risarcimento danni con riferimento agli art.
41 CO e 45 cpv. 1 CO va dunque fissato in fr. 91'077.10. Ritenuta la
responsabilità a carico dei convenuti [30% (15%+15%)], il danno risarcibile va
quindi fissato in fr. 27'323.15 (30% di fr. 91'077.10). La decisione del
Pretore deve dunque essere modificata di conseguenza.
4.2 Le attrici
hanno fatto valere una perdita di sostegno a norma dell'art. 45 cpv. 3 CO,
rivendicando un'indennità di fr. 737'587.25.
Il
Pretore, dopo aver ricordato i principi dottrinali e giurisprudenziali in
materia, ha evidenziato che il 24 aprile 1997 – giorno del decesso di __________,
momento determinante per il calcolo della perdita di sostegno – __________,
trentacinquenne lasciava quali superstiti la moglie AP 3 di 34 anni e le figlie
AP 2 e AP 1, rispettivamente di tre anni e mezzo e cinque anni. All'epoca del
decesso, rileva il primo giudice, __________ guadagnava mensilmente fr. 5'000.–
netti già comprensivi degli assegni di base per le due figlie (fr. 366.–) e
della tredicesima e negli anni precedenti lo stipendio era sostanzialmente
analogo. Il Pretore ha poi ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto
dalle attrici, non risultavano elementi tali da ritenere che il reddito futuro
certo di __________ sarebbe stato di fr. 130'000.– annui. Dalle testimonianze
di __________ e __________ sarebbe, a suo dire, emerso che __________ sarebbe
stato chiamato a dirigere __________, di cui era azionista il suo datore di
lavoro __________, se la prospettata linea di produzione fosse decollata, ciò
che non permetterebbe ancora di concludere che il futuro reddito sarebbe
ammontato certamente entro breve tempo all'importo indicato. Nulla di preciso,
prosegue il primo giudice, era ancora stato deciso in merito alla prospettata
mansione che avrebbe comportato un aumento di reddito.
AP 3,
secondo il Pretore, guadagnava invece da anni più del marito (ca. fr. 20'000.–
in più) e al momento del di lui decesso guadagnava fr. 6'135.– netti mensili. A
seguito del decesso del marito, rileva ancora il primo giudice, le è poi stata
riconosciuta una rendita di vedovanza di mensili fr. 1'127.– da AVS e fr.
1'637.30 da secondo pilastro, quindi complessivamente fr. 2'764.30 mensili per
sé, a cui vanno ad aggiungersi quelle di orfano percepite dalle figlie e meglio
fr. 564.– da AVS e fr. 614.– da secondo pilastro per ciascuna di esse. Complessivamente,
rileva il Pretore, le assicurazioni sociali erogano alla vedova e alle orfane
fr. 5'120.– mensili, ai quali occorre aggiungere gli assegni di base (fr.
366.–) ora percepiti direttamente dalla madre. Quindi, sostiene ancora il primo
giudice, dopo il decesso del marito e in sostituzione del di lui reddito, le
sue entrate mensili sono di fr. 5'486.–, importo superiore a quanto guadagnava __________.
Così stando le cose, conclude il Pretore, non si può certo ritenere che siano
date le premesse per il riconoscimento di un risarcimento per la perdita di
sostegno.
4.2.1 L’art. 45 cpv. 3 CO prevede che se a cagione della morte altre
persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo
danno. Scopo di questa norma è di consentire ai superstiti, che hanno perduto a
seguito del sinistro la persona che provvedeva al loro sostentamento, di non
dover modificare in modo sostanziale il proprio tenore di vita (DTF 129 II 49,
consid. 2 con rif.; Stauffer/Schätzle,
Barwerttafeln, 4a ed., ni 764 seg.). Il
danno è da valutare concretamente, paragonando la situazione economica
dell’avente diritto dopo il sinistro con quella ipotetica senza l’evento
dannoso, determinando quale sarebbe stato in futuro l’ipotetico contributo che
il defunto avrebbe corrisposto al richiedente qualora non fosse deceduto (DTF
101 II 260; Schnyder, Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 4ª ed., no 12 ad art. 45 CO; Oftinger/Stark, op. cit., §6 ni 280 seg.; Werro, Commentaire Romand, no 23 ad
art. 45 CO).
Per
giurisprudenza e dottrina dominanti, solo chi necessita di sostentamento può
chiedere il risarcimento per la perdita di sostegno. In tal senso è considerato
bisognoso di sostegno non solo chi senza il contributo di mantenimento
cadrebbe nell’indigenza, ma anche chi senza tali prestazioni non sarebbe più in
grado di mantenere il precedente tenore di vita con i mezzi di cui dispone (Oftinger/Stark,
op. cit., §6 ni 273 seg.; Stauffer/Schätzle,
op. cit., 4. ed., ni 764 seg.).
Il leso deve provare il danno
(art. 8 CC e 42 cpv. 2 CO), segnatamente il realizzarsi di tutte le condizioni
sulle quali fonda la perdita di sostegno (Brehm,
op. cit., n. 89 ad art. 45 CO).
4.2.2 Le appellanti censurano
la decisione del Pretore, rilevando che avrebbe ritenuto un salario mensile di __________
di fr. 5'000.– mensili, omettendo di considerare le possibilità di avanzamento
e di aumento di salario. Le deposizioni testimoniali avrebbero a loro dire
dimostrato, oltre il grado di verosimiglianza richiesto, che __________ era destinato
a diventare direttore della __________ e il suo stipendio sarebbe stato di
circa 10'000.– al mese su tredici mesi (fr. 130'000.– annui). Le appellanti
fondano la loro tesi sulle affermazioni fatte da __________ – membro del
consiglio di amministrazione di __________ – nella lettera spedita a AP 3 il 26
gennaio 2000 (doc. AJ), ribadite nell'audizione testimoniale del 21 novembre
2001, mediante le quali il teste ha rilevato che “al momento che avrebbe
assunto la direzione di __________ ne avrebbe percepiti 10'000.– per 13
mensilità” (act. XXII, pag. 5). Le appellanti fanno pure riferimento alle
dichiarazioni testimoniali rese il 21 novembre 2001 da __________, attestanti
che non ricorda “se a quel momento fosse nominato quale direttore formalmente
ma doveva essere lui a svolgere questa funzione di direttore” (act. XXI, pag. 6)
e il 22 novembre 2001 da __________, secondo il quale __________ “era destinato
a dirigere __________” e “di aver appreso per bocca dello stesso __________ che
lo stipendio che gli sarebbe stato corrisposto nella sua qualità di dirigente
di __________ sarebbe stato nell'ordine di fr. 10'000.– mensili” (act. XXII,
pag. 2). Le predette dichiarazioni non trovano tuttavia conferma nella
documentazione presentata in tempo non sospetto alla Sezione del promovimento
economico e del lavoro (doc. IV, due mappette). Nella presentazione del
progetto di __________ del febbraio 1997, trasmessa alla citata Sezione con
istanza 4 marzo 1997 – poche settimane prima del decesso di __________ – si menzionava
nell'organico del personale un direttore con le qualifiche di “ingegnere con
esperienza specifica”, per il quale era previsto un salario di fr. 8'000.–
mensili (cfr. progetto menzionato, pag. 4). Al di là della palese divergenza di
salario indicata nel progetto in questione, rispetto a quello dichiarato dai
testi quattro anni e mezzo dopo il sinistro, il “direttore” preventivato per __________
non poteva essere __________, non disponendo egli del titolo di ingegnere (act.
XXI, pag. 6 verso il mezzo). Se è pur vero che dagli atti emerge che __________
ha avuto un ruolo nella promozione di quest'ultima ditta, è impossibile
formulare previsioni sull'evoluzione del suo stipendio in seno ad essa in
relazione alla funzione che avrebbe, se del caso, ricoperto. Non è infatti
stato reso verosimile il ruolo che egli avrebbe avuto in seno a questa azienda
dopo la concretizzazione del progetto e, in definitiva, il progetto stesso è
risultato fragile, venendo abbandonato – 9 mesi dopo il decesso di __________ –
in quanto __________, maggiore azionista di __________ (cfr. doc. IV,
presentazione del progetto di __________ del febbraio 1997 pag. 4), non se l'è
sentita di caricarsi “dell'impegno di conduzione di una nuova ditta” [doc. XII
(1)]. Nella misura in cui chiede che quale base di computo per la perdita di
sostegno venga considerato un reddito annuo di __________ di fr. 130'000.–,
l'appello cade quindi nel vuoto.
Secondo le appellanti, “le
indubbie capacità” assicuravano a __________ “prospettiva di carriera e di
ulteriore crescita della retribuzione”. Il primo giudice avrebbe dovuto quindi
considerare l'evoluzione e la crescita reale dello stipendio di un giovane
professionista che a soli 35 anni si trovava già a ricoprire ruoli dirigenziali
all'interno di un'azienda in espansione. Nulla è dato tuttavia sapere sulle esperienze
e qualifiche professionali di __________ e sul suo ruolo in seno alla __________.
Dagli atti risulta unicamente essere egli stato “dipendente” di __________ (act.
XXI, pag. 2 verso l'alto), percependo all'età di 35 anni uno stipendio mensile
di poco superiore ai fr. 5'000.– mensili netti, già comprensivo della
tredicesima mensilità (doc. I, incarti fiscali dei coniugi acquisiti agli
atti). Un simile stipendio non è certo consono al preteso ruolo dirigenziale in
seno a __________.
Per valutare l'eventuale
perdita di sostegno appare tuttavia opportuno non riferirsi semplicemente al
reddito netto percepito da __________ al momento del decesso – come fatto dal
primo giudice – quanto piuttosto basarsi sul reddito complessivo (già dedotti
gli assegni familiari ora incassati direttamente da AP 3) di fr. 65'130.– percepito
da __________ nel 1996 (doc. I, fascicolo dichiarazione d'imposta biennio
1997/1998: fr. 69'522.– ./. fr. 4'392.–). Risulta pure equo arrotondare verso
l'alto il predetto importo nella misura del 5%, per tener conto dell'evoluzione
e della crescita reale dello stipendio, fissando il reddito annuo complessivo
di __________ in fr. 68'386.–, ulteriormente arrotondato a fr. 68'400.–. Un
arrotondamento maggiore non si giustifica, vista l'assenza dei necessari
parametri di valutazione. Come detto, infatti, nulla è dato di sapere sulle
esperienze e qualifiche professionali di __________ e sul suo ruolo in seno
alla __________.
4.2.3 Le appellanti censurano
pure che nella sua decisione il Pretore ha omesso di considerare la circostanza
secondo cui i coniugi __________ avevano, a loro dire, da tempo deciso che,
contestualmente all'aumento dello stipendio del marito, la signora AP 1 avrebbe
dapprima drasticamente ridotto e poi cessato la propria attività per dedicarsi
alla famiglia e alla casa. Menzionano in particolare le dichiarazioni rese
dalla teste __________, secondo cui “la possibilità di riduzione del lavoro” a
suo avviso “si stava concretizzando visto anche le nuove opportunità di lavoro
del marito” (act. XX, pag. 4). Esse sostengono che se l'incidente fosse
avvenuto qualche mese dopo, con ogni probabilità AP 3 avrebbe già cessato
l'attività e conseguentemente la perdita di sostegno sarebbe risultata totale.
Tuttavia, come detto
(sopra, consid. 4.2.2), non è verosimile la tesi delle appellanti di un aumento
consistente dello stipendio di __________. Per cui neppure è credibile che la
cessazione dell'attività lavorativa di AP 3 fosse già decisa quando __________
è morto. Va detto comunque che la situazione ipotizzata dalle appellanti –
l'impossibilità per la vedova di cessare il lavoro, che esercitava al momento
del decesso del marito, per dedicarsi alle figlie – non permette in ogni caso
di pretendere che il reddito della vedova non sia preso in considerazione per
il computo della perdita di sostegno (Brehm,
op. cit. , n. 132 ad art. 45 CO). L'appello su questo punto risulta pertanto palesemente
privo di fondamento, ciò a maggior ragione se si tiene conto che nel calcolo da
loro proposto (appello, pag. 29) le appellanti indicano comunque il reddito
annuo medio di AP 3 cifrandolo in fr. 82'040.50. Questo importo deve però pure
essere ritoccato verso l'alto. Dagli atti si deduce infatti che AP 3 –
farmacista con un reddito che varia da un anno all'altro – ha un reddito annuo
medio di almeno fr. 86'000.–, se si tiene conto della media dei redditi degli
anni 1995-1997 [1995: fr. 91'200.–; 1996: fr. 82'842.–; 1997: 84'728.– (cfr.
doc. I, fascicoli dichiarazioni d'imposta)]. L'importo in questione – indicato
per altro anche dal convenuto AO 2 (osservazioni all'appello, pag. 16 verso
l'alto) – appare finanche benevolo, se si considera che nel 2000 il reddito
della vedova ha raggiunto fr. 111'392.– (doc. XV).
Nel computo della perdita
di sostegno il reddito annuo di fr. 86'000.– dovrà essere considerato per
intero, ritenuto che non risulta – e del resto le appellanti neppure lo
sostengono – che AP 3 tenesse per se medesima una parte dei suoi guadagni (Brehm, op. cit., n. 134 ad art. 45 CO).
4.2.4 Con metodo semplice e
diretto il Pretore ha escluso sussistere i presupposti per il riconoscimento di
un risarcimento per la perdita di sostegno. Secondo il primo giudice appare
infatti evidente che le entrate mensili delle appellanti, dopo il decesso di __________
e in sostituzione del di lui reddito, sono superiori a quanto guadagnava il
defunto.
Le appellanti contestano
le modalità di computo adottate dal Pretore, riproponendo i criteri di calcolo
da loro già proposti in prima sede, segnatamente con le conclusioni. Esse si
dipartono dal totale dei redditi complessivi da loro computato per i coniugi in
fr. 212'040.50 [fr. 130'000.– (marito) + fr. 82'040.– (moglie)]. Deducendo i
costi fissi stimati in fr. 55'614.– dai redditi complessivi, ottengono il
totale del reddito ipotetico disponibile di fr. 156'426.50. Ripartiscono poi il
reddito ipotetico disponibile in ragione del 50% per la signora AP 3 (fr.
78'213.25), del 15% per AP 2 (fr. 23'464.–) e del 15% per AP 1 (fr. 23'464.–).
Calcolano poi il reddito effettivo disponibile per la vedova in fr. 41'718.30 {fr.
115'211.50 (reddito medio fr. 82'040.50 + rendite fr. 33'171.–) ./. costi fissi
fr. 55'614.– ./. fr. 8'939.60 [15% di fr. 59'597.50 (reddito medio fr.
82'040.50 + rendite fr. 33'171.– ./. costi fissi fr. 55'614.–) a favore di AP 2]
./. 8'939.60 [15% di fr. 59'597.50 (reddito medio fr. 82'040.50 + rendite fr.
33'171.– ./. costi fissi fr. 55'614.–) a favore di AP 1]}. Computano poi la
perdita di sostegno della vedova in fr. 36'494.95 (reddito ipotetico
disponibile della vedova fr. 78'213.25 ./. reddito effettivo disponibile fr.
41'718.30), capitalizzandola con un fattore 19.67 in fr. 717'855.65. Calcolano
invece la perdita di sostegno di ciascuna delle due figlie in fr. 696.–
(23'464.– .. rendita per orfano fr. 14'135.– ./. contributo della madre fr.
8'939.–), capitalizzandola con un fattore 13.92 in fr. 9'688.30 per AP 2 e con
un fattore 14.43 in fr. 10'043.30 per AP 1. Ottengono quindi l'importo
complessivo della perdita di sostegno capitalizzato in fr. 737'587.25 (fr.
717'855.65 + fr. 9'688.30 + fr. 10'043.30).
4.2.5 Già si è detto che
invero il reddito di __________ va semmai computato per fr. 68'400.– (sopra,
consid. 4.2.2) e il reddito di AP 3 in fr. 86'000.– (sopra, consid. 4.2.3).
Per la ripartizione del
reddito ipotetico disponibile in ragione del 50% a favore della vedova, del 15%
a favore di AP 2 e del 15% a favore di AP 1, le appellanti fanno riferimento
alla tabella n. 7 di Schatzle/Weber,
Kapitalisieren, in n. 4.134 p. 524. Esse non spiegano tuttavia quale variante
della tabella abbiano applicato. Si può presumere che abbiano applicato la
variante C. Invero, considerato l'elevato reddito complessivo dei due coniugi e
il fatto che il reddito di AP 3 era superiore a quello del marito, l'applicazione
della variante C va esclusa (Schatzle/Weber,
op. cit. n. 4.134, con riferimento al n. 4.129); la variante A appare infatti
certamente più consona, con conseguente ripartizione del reddito ipotetico
disponibile nella misura del 40% a favore della vedova e del 13% a favore di
ciascuna delle due figlie. Trattasi di ripartizione addirittura ancora decisamente
benevola nei confronti delle appellanti.
Applicando alla formula di
computo proposta dalle appellanti i redditi testè indicati e le ripartizioni
menzionate, si ottiene che a AP 3 e alle figlie __________ e AP 1 non è dovuta
alcuna indennità per perdita di sostegno. Infatti, il totale dei redditi
complessivi per i coniugi va ricalcolato in fr. 154'400.– [fr. 68'400.–
(marito) + fr. 86'000.– (moglie)]. Deducendo i costi fissi stimati in fr.
55'614.– dai redditi complessivi, si ottiene un totale del reddito ipotetico
disponibile di fr. 98'786.–. Ripartendo poi il medesimo in ragione delle
percentuali suddette si ottiene un reddito ipotetico disponibile per AP 3 di
fr. 39'514.40 (40% di fr. 98'786), per AP 2 di fr. 12'842.20 (13% di fr.
98'786) e per AP 1 di fr. 12'842.20 (13% di fr. 98'786). Può quindi essere
calcolato il reddito effettivo disponibile per la vedova in fr. 47'028.20 {fr.
119'171.– (reddito medio fr. 86'000.– + rendite fr. 33'171.–) ./. costi fissi fr.
55'614.– ./. fr. 8'264.40 [13% di fr. 63'557.– (reddito medio fr. 86'000.– +
rendite fr. 33'171.– ./. costi fissi fr. 55'614.–) a favore di AP 2] ./.
8'264.40 [13% di fr. 63'557.– (reddito medio fr. 86'000.– + rendite fr.
33'171.– ./. costi fissi fr. 55'614.–) a favore di AP 1]}. Da ciò risulta che –
anche applicando le modalità di computo proposte dalle attrici – la vedova non ha
alcuna perdita di sostegno, risultando il suo reddito effettivo disponibile
(fr. 47'028.20) superiore al reddito ipotetico disponibile (fr. 39'514.40);
nessuna capitalizzazione è dunque possibile a suo favore. La medesima
considerazione vale per le figlie, ritenuto che il loro reddito effettivo
disponibile [ fr. 22'399.40 (rendita per orfani fr. 14'135.– + contributo della
madre fr. 8'264.40)] risulta decisamente superiore al loro reddito ipotetico
disponibile (fr. 12'842.20), con conseguente impossibilità di capitalizzare
un'indennità a loro favore.
In ragione di quanto sopra
l'appello va respinto anche su questo punto.
4.3 Le
attrici hanno postulato anche indennità per riparazione del danno morale, a
norma dell'art. 47 CO, pari a fr. 50'000.– a favore di AP 3 e fr. 25'000.– per
ciascuna delle figlie.
Il
Pretore, richiamati i principi dottrinali e giurisprudenziali in materia, ha
riconosciuto che in base alla comune esperienza, si può ritenere che la perdita
improvvisa del marito per una giovane donna e del padre per due bambine in
tenera età a seguito del tragico incidente sia tanto traumatica e dolorosa da
causare loro una profonda sofferenza morale. Rilevando che, alla luce della
giurisprudenza, gli importi richiesti appaiono troppo elevati, il primo giudice
ha ritenuto dati gli estremi per concedere l'indennità, fissandola – tenuto
conto del grado di responsabilità a carico dei convenuti – in fr. 8'400.– (30%
di fr. 28'000.–) per AP 3, fr. 6'000.– (30% di fr. 20'000.–) per AP 2, per la
quale risultano dall'istruttoria sostegni psicologici sull'arco di diverso
tempo, e fr. 3'600.– (30% di fr 12'000.–) per AP 1.
Le
appellanti chiedono che il giudizio del Pretore venga riformato nel senso di
concedere le indennità da loro richieste e in particolare una parificazione
delle indennità per le due figlie rimaste orfane in simile età. Non v'è motivo
per modificare le indennità concesse a AP 3 (fr. 8'400.–) e AP 2 (fr. 6'000.–),
che rientrano nei parametri fissati dalla giurisprudenza (Werro, La responsabilità civile, Berna
2005, ni. 1292-1293). L'appello va per contro accolto nella misura in cui
chiede di parificare l'indennità di AP 1 a quella attribuita a AP 2,
riconoscendo anche alla prima l'importo di fr. 6'000.– (30% di fr. 20'000.–).
Una differenziazione tra le due sorelle, nate nel 1992 (AP 1) e nel 1993 (AP 2),
non si giustifica (Brehm, op.
cit., n. 151a ad art. 47 CO).
5. Ne discende che l’appello va parzialmente accolto ai sensi dei
considerandi, con conseguente riforma della decisione impugnata, senza
necessità di riformare il giudizio su tassa di giustizia, spese e ripetibili,
vista l'esiguità dell'accoglimento.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di seconda sede seguono la pressoché integrale
soccombenza delle appellanti (art. 148 CPC), ritenuto che il valore litigioso
della procedura d’appello ammonta a fr. 1'085'003.90 (fr. 1'130'133.25 ./.
45'129.35), con una vittoria delle appellanti per complessivi fr. 2'593.– (fr.
47'723.15 ./. fr. 45'129.35).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 17 settembre 2007 di AP 3, AP 2 e AP 1 è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 24 agosto 2007 della Pretura del Distretto di Lugano è
così riformata:
1. La petizione è parzialmente
accolta.
Di
conseguenza AO 1, e la __________, __________, sono condannate in solido a
versare alla signora AP 3, Lugano, i seguenti importi:
fr.
27'323.15 oltre interessi al 5% dal 23.04.1998 a titolo di risarcimento danni,
fr.
8'400.– oltre interessi dal 24.04.1997 per torto morale,
fr.
6'000.– oltre interessi dal 24.04.1997 per torto morale a AP 2,
fr.
6'000.– oltre interessi dal 24.04.1997 per torto morale a AP 1.
2. invariato
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 7’950.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 8'000.-
da
anticiparsi dalle appellanti, sono poste a loro carico. Le appellanti
rifonderanno inoltre a ciascuna parte appellata fr. 12'500.– per ripetibili di
appello.
III. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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