12.2007.199
Contratto d'architetto - onorario globale o forfetario
1 dicembre 2008Italiano44 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2007.199
Data decisione, Autorità:
01.12.2008, IICCA
Ricorso:
TF,4A_32/09, 07.10.2009
Titolo:
Contratto d'architetto - onorario globale o forfetario
ARCHITETTO
MERCEDE
REMUNERAZIONE
art. 373 CO
art. 394 CO
Incarto n.
12.2007.199
Lugano
1° dicembre 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1995.103
(già n. 1170) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione
13 ottobre 1993 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 248'127.15
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dalla convenuta che ha
postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la
condanna della controparte al pagamento di fr. 500'000.- oltre interessi nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 16 agosto 2007, con cui ha accolto
la petizione per fr. 139'738.15 più interessi ed accessori e respinto la
riconvenzionale;
appellante
la convenuta con atto di appello 18 settembre 2007, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la
domanda riconvenzionale per fr. 91'529.- più interessi ed accessori, il tutto
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 5 novembre 2007 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel
febbraio 1990 AP 1 ha affidato all’arch. AO 1 i lavori di architettura relativi
alla realizzazione, sul mappale n. __________ RFD di __________, di un nuovo
insediamento industriale, costituito da un corpo nuovo e da un edificio da ristrutturare.
L’architetto ha dato inizio ai suoi lavori allestendo un primo progetto, che il
28 aprile 1990 (doc. A) ha fatto oggetto di una domanda di costruzione, poi sfociata
nella licenza edilizia il successivo 12 settembre (doc. N). Il 26 luglio 1990 le
parti hanno deciso di abbandonare o comunque di modificare questo primo progetto
a favore di un secondo, che è poi stato effettivamente realizzato, la cui
domanda di costruzione è stata inoltrata il successivo 24 settembre (doc. P) e la
licenza edilizia rilasciata il 29 gennaio 1991 (doc. AB). Nel frattempo, il 14
settembre 1990, le parti hanno sottoscritto il contratto concernente il “mandato
per la progettazione e la direzione lavori inerente al nuovo insediamento” industriale
a __________ (doc. O). L’accordo, retto dal Regolamento SIA 102, prevedeva al
punto 2 (“documenti contrattuali e condizioni”) che esso si riferiva al
“progetto 1:200 della “domanda di costruzione”, data 28.04.1990” e che “il
committente si impegna ad assicurare per tempo all’architetto un programma con
tutti i dati sui propri fabbisogni tecnici e logistici necessari alla progettazione
del futuro edificio industriale, di affiancargli nella progettazione dei consulenti
tecnici interlocutori e garanti sulle varie impiantistiche e movimentazioni di
fabbrica”; al punto 3 (“estensione del mandato”) era stabilito che
il mandato comprendeva il 100% delle prestazioni di base secondo l’art. 3.6 del
Regolamento SIA 102 e che le prestazioni supplementari e le altre prestazioni “saranno
così considerate modifiche rilevanti del progetto definitivo (accettato da
entrambe le parti sia come disegni sia come preventivi)”, fermo restando
che i costi di queste ultime prestazioni avrebbero dovuto essere presentati preventivamente
e accettati dal committente; al punto 4 è quindi stato indicato che l’onorario
dell’architetto era convenuto per l’importo globale, da adeguarsi al rincaro, di
fr. 250'000.-, comprensivo dell’onorario relativo allo studio della
sistemazione interna degli edifici; al punto 5 è infine stato precisato che le
spese non erano comprese nell’onorario e sarebbero state rimborsate a parte.
2. Con
la petizione in rassegna l’arch. AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al
pagamento di fr. 248'127.15 oltre interessi al 5% dal 5 novembre 1992 nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano. Egli ha dapprima osservato che il contratto di cui al doc.
O, che prevedeva una mercede di fr. 250'000.-, si riferiva solo alla domanda di
costruzione del 28 aprile 1990, ovvero al primo progetto poi abbandonato, e che
il secondo progetto costituiva una prestazione supplementare da retribuirsi
separatamente. Tenuto conto che i lavori di progettazione erano risultati più
importanti di quanto inizialmente previsto, in particolare a seguito dei
frequenti ripensamenti e delle nuove richieste ed esigenze della committenza,
la quale per altro non aveva fornito gli aiuti specialistici promessi nel
contratto obbligandolo a sopperirvi di persona, ha quindi quantificato la sue
pretese di onorario in relazione alla prima domanda di costruzione in fr.
78'595.- e quelle relative alla seconda in fr. 425’731.-, per un totale di fr.
504'326.-, somma da cui ha dedotto fr. 792.- relativi all’onorario per le
prestazioni da lui non ultimate e fr. 246'000.- ricevuti nel frattempo a titolo
di acconti (cfr. fattura 10 settembre 1992, doc. CB). Il saldo che così ne
risultava, di fr. 257'534.-, è in seguito stato ridotto (tenuto conto in
particolare di altre prestazioni da lui non eseguite per fr. 2'669.- e dell’ulteriore
versamento di acconti per fr. 9'471.40, cfr. doc. CL) a fr. 245'000.-
arrotondati, a cui sono stati infine aggiunti fr. 3'127.15 per le spese.
3. Di
diverso parere la convenuta, la quale, oltre ad opporsi alla petizione rilevando
in estrema sintesi che l’onorario concordato di fr. 250'000.-, oltretutto non interamente
dovuto non essendo state svolte tutte le prestazioni previste, si riferiva
all’intera edificazione del complesso industriale e che non vi erano state né
richieste supplementari all’attore né l’esigenza da parte di quest’ultimo di sopperire
ad altri specialisti, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della
controparte al pagamento di un importo poi ridotto a fr. 500'000.- oltre
interessi al 5% dal 1° novembre 1992 nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Essa ha in
particolare preteso fr. 171'030.- per il danno causatole dal ritardo nella
consegna dell’opera, fr. 656'012.27 per l’ingiustificato sorpasso dei
preventivi fissati nei contratti d’appalto e fr. 42'200.- per la direzione
lavori non eseguita ed errori di progettazione.
4. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione per fr.
139'738.15 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 1992 ed accessori. Il giudice
di prime cure, facendo proprio l’assunto dell’attore, ha in sostanza ritenuto
che il contratto sottoscritto dalle parti si fondava unicamente sul primo
progetto, per cui l’elaborazione della seconda domanda di costruzione e le altre
prestazioni supplementari svolte dall’attore a seguito dei frequenti
ripensamenti della convenuta, a cui andavano aggiunte le sostituzioni degli
specialisti non messi a disposizione dalla committenza, dovevano essere
remunerate a parte. Fondandosi perlopiù sulla perizia giudiziaria, egli ha quindi
accertato che l’attore poteva pretendere un onorario complessivo di fr.
386'072.-, somma da cui, oltre agli acconti di fr. 246'000.-, andavano dapprima
dedotti fr. 792.- e fr. 2'669.- per prestazioni non eseguite, con un saldo a
suo favore di fr. 136'611.-, e poi aggiunti fr. 3'127.15 per le spese. Le
pretese fatte valere con la domanda riconvenzionale sono per contro state
respinte.
5. Con
l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda
riconvenzionale per fr. 91'529.- più interessi ed accessori. Essa ribadisce innanzitutto
che l’onorario globale stipulato nel contratto si riferiva a tutte le
prestazioni necessarie alla realizzazione del complesso industriale, sicché non
era possibile fatturare separatamente il primo ed il secondo progetto e nemmeno
si poteva parlare dell’effettuazione di altre prestazioni supplementari. In
ogni caso le conclusioni del Pretore in merito all’onorario dovuto all’attore
andavano modificate in diversi punti: in primo luogo, sommando le posizioni
indicate nella sentenza, si otteneva un minor importo di fr. 5'808.-; infondate
erano inoltre le richieste di fr. 3'300.- per la maggior volumetria realizzata,
nonché quelle di fr. 4'419.-. e di fr. 3'664.- per le prestazioni relative alle
attrezzature d’esercizio ed agli impianti sanitari / riscaldamento /
ventilazione relativi al primo progetto; le somme da dedurre per la mancata
completazione delle prestazioni relative ai lavori in garanzia ed alla
documentazione dell’opera andavano poi aumentate da fr. 2'669.- a fr. 5'000.-; altri
fr. 17'500.- andavano quindi dedotti per il mancato allestimento del preventivo;
e, infine, a titolo di acconti andavano computati fr. 255'471.40. Pure errato,
e con ciò da riformare, era il tasso degli eventuali interessi di mora, che
doveva essere ridotto al 2.5%, e la data di decorrenza degli stessi, che andava
posticipata al 5 novembre 1992. Quanto alle pretese oggetto della domanda
riconvenzionale, sono state riproposte quella di fr. 71'529.- per il danno
conseguente al ritardo nella consegna dell’opera e quella di fr. 20'000.- per
la rifusione dell’onorario pagato a suo tempo al tecnico edile G__________ __________.
6. Delle
osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. A
questo stadio della lite è ormai pacifico che le parti, legate da un contratto
di architettura globale, hanno a suo tempo concordato un onorario globale, il
quale concettualmente consiste in un onorario forfetario, soggetto
all’adeguamento al rincaro (Egli, Das Architektenhonorar, in: Gauch/Tercier, Das
Architektenrecht, 3ª ed., n. 958).
Altrettanto pacifico è che per onorario forfetario s’intende quello che le
parti hanno anticipatamente pattuito, con una pattuizione fondata sull’art. 373
cpv. 1 CO, quale retribuzione per tutte le prestazioni offerte dall’architetto,
e ciò indipendentemente dal tempo e dall’impegno che questi sarà poi tenuto ad
impiegare (Egli, op. cit., n. 897), fermo restando che, essendo il forfait riferito
alla remunerazione e non alle prestazioni (Egli, op. cit., m.
898), eventuali modifiche del contenuto del contratto che comportino maggiori o
minori prestazioni per il professionista implicheranno un aumento o una
riduzione dell’onorario (Egli, op. cit., n. 899). Accanto a tale pattuizione, può però pure
capitare che le parti, oltre ad una remunerazione forfetaria, prevedano un
forfait anche con riferimento alle prestazioni che l’architetto è tenuto a
fornire per raggiungere un determinato scopo (Egli, op. cit., n.
898).
Nel caso
di specie si tratta pertanto innanzitutto di stabilire se, come ritenuto dall’attore
e dal Pretore sulla base di un’interpretazione letterale del doc. O, l’onorario
globale di fr. 250'000.- concernesse solo il progetto che aveva fatto oggetto
della domanda di costruzione del 28 aprile 1990 con la conseguenza che il
secondo progetto andava remunerato a parte, oppure se, come preteso dalla convenuta,
lo stesso si riferisse anche al progetto oggetto della domanda di costruzione
del 24 settembre 1990 e l’onorario per questo secondo progetto fosse dunque
compreso nell’importo forfetario concordato, o ancora si riferisse addirittura a
tutte le prestazioni che l’attore avrebbe dovuto effettuare per l’edificazione
del nuovo complesso industriale della convenuta a __________.
7.1 Per
l’art. 1 CO un contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano
concordemente manifestato, in modo espresso oppure tacito, la loro reciproca
volontà e, secondo l’art. 18 cpv. 1 CO, esso va interpretato, sia per la forma
che per il contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti.
In base a questi principi, il giudice è innanzitutto tenuto ad esaminare se
l’istruttoria abbia permesso di accertare l’esistenza di una concorde e comune
volontà dei contraenti e in tal caso ad indicarne il contenuto. Solo quando non
vi sono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti
o se la volontà intima delle parti è divergente, il giudice deve interpretare
le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il principio
dell’affidamento, ossia secondo il senso che ogni parte poteva ragionevolmente
attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altra nella situazione concreta (DTF
132 III 268 consid. 2.3.2, 131 III 606 consid. 4.1; II CCA 31 luglio 2007 inc.
n. 12.2006.132, 7 maggio 2007 inc. n. 12.2006.34, 16 febbraio 2006 inc. n.
12.2005.44).
7.2 Nel
caso di specie l’istruttoria di causa non ha permesso di accertare quale fosse
la reale e concorde volontà delle parti allorché esse hanno sottoscritto il
contratto di cui al doc. O, che prevedeva un onorario di fr. 250'000.- a favore
dell’attore.
7.2.1 Come
si vedrà, l’interpretazione delle loro dichiarazioni e del loro comportamento
in base al principio dell’affidamento, che in tal caso s’impone, esclude che
l’accordo possa essere inteso nel senso proposto dall’attore e fatto proprio
dal giudice di prime cure. Dall’istruttoria è dapprima risultato che per la
convenuta era fondamentale che l’onorario dell’architetto non superasse
l’importo di fr. 250'000.-, per tutte le sue prestazioni: lo ha dapprima
dichiarato il teste Ga__________ __________ (p. 3), anche se non era presente
alla firma dell’accordo; e lo ha poi confermato la stessa convenuta nello
scritto 18 giugno 1990 (doc. E), in cui essa, riferendosi al colloquio del
precedente 8 giugno, confermava di essere d’accordo con quell’importo, aggiungendo
che la somma per la consulenza dell’attore per la realizzazione del progetto
della nuova fabbrica a __________ sarebbe stata pattuita senza nessun
riferimento alle percentuali e comprensiva di tutte le sue prestazioni. Cosa le
parti avessero discusso e concluso nel menzionato incontro dell’8 giugno 1990,
lo ha detto l’attore nel doc. DA (p. 3), dal quale risulta che le parti si erano
accordate sull’onorario sulla base del progetto oggetto della domanda di
costruzione del 28 aprile 1990, ritenuto che l’importo dell’onorario era stato a
quel momento ridotto da fr. 350'000.- a fr. 250'000.- dietro la minaccia della
convenuta di rivolgersi ad un altro professionista (in tal senso, pure, il doc.
CB p. 18). Sempre in quel documento, prendendo atto del ricevimento della
lettera di conferma della convenuta in merito all’importo dell’onorario (doc.
E), l’attore, il 18 giugno 1990 commentava che quello scritto era abbastanza
tempestivo, aggiungendo che tale sollecitudine era dovuta al fatto che la
controparte probabilmente temeva la possibilità che egli ci ripensasse e si
ritirasse dal mandato, visto l’affare che costei riusciva a fare, pagandolo la
metà della tariffa normale. Ciò premesso, il solo fatto che il contratto
firmato il 14 settembre 1990 (doc. O), che prevedeva un onorario di fr.
250'000.-, facesse esplicito riferimento al progetto 1:200 che aveva fatto
oggetto della domanda di costruzione del 28 aprile 1990, non basta ancora per
concludere che il contratto si riferisse solo a quest’ultimo e quindi l’attore
potesse pretendere di essere pagato sia per il primo sia per il secondo progetto.
Innanzitutto si osserva che il primo progetto era nel frattempo stato
abbandonato, già a far tempo dal 26 luglio precedente (doc. H, DA p. 4, DF;
petizione p. 3, 5 e 14; replica p. 7; la decisione di principio è invero
precedente di qualche giorno, cfr. doc. F, G), per cui la pattuizione di un
onorario per la realizzazione dello stesso, ormai divenuta impossibile,
appariva priva di senso. Ma soprattutto è risultato che l’importo dell’onorario
era stato confermato dall’attore in quei termini dopo che il 3 settembre 1990 egli
aveva presentato alla convenuta un nuovo preventivo di massima, basato già sul
nuovo progetto (doc. K), in cui le prestazioni dell’architetto erano state nuovamente
indicate proprio in fr. 250'000.- (con un importo separato di fr. 8'600.- per i
rilievi). Pur sapendo di aver già svolto tutta una serie di prestazioni in
merito al primo progetto, che doveva reputare importanti e avrebbe in seguito
quantificato in fr. 78'595.- nella fattura (doc. CB p. 8), egli nel contratto non
ha preteso un onorario di fr. 328'595.- o ha lasciato intendere che la somma
concordata a quel momento in fr. 250'000.- andava comunque integrata in base
alle prestazioni relative al primo progetto. In tali circostanze, la convenuta
poteva senz’altro ritenere in buona fede che l’attore stesso reputasse sufficiente
quell’importo a remunerare la sua attività sia per il primo progetto, nel
frattempo abbandonato, che per il secondo, a quel momento solo abbozzato. Oltretutto,
il secondo progetto non costituiva un vero e proprio nuovo progetto, ma una semplice
variante del primo: ciò risulta dal tenore della domanda di costruzione (doc.
P); lo ha poi affermato, a diverse riprese, lo stesso attore (doc. F, H, EA,
lettere 24 settembre 1990 e 28 gennaio 1991 nel plico doc. DF, lettera 11
ottobre 1990 nel plico doc. EB); ed anche il perito giudiziario ha a sua volta
confermato che, a parte lo spostamento dell’entrata principale e degli uffici, l’impostazione
generale e i contenuti del progetto erano rimasti immutati (perizia p. 2 seg.,
complemento perizia p. 2; cfr. pure la relazione tecnica 24 settembre 1990
allegata alla domanda di costruzione nel plico doc. II° rich.). Se a questo si
aggiunge che lo stesso, nonostante un lieve aumento della cubatura (perizia p. 2
e 8, complemento perizia p. 2), risultava semplificato nell’impostazione
costruttiva rispetto al primo (perizia p. 2 e 8, complemento perizia p. 2) e
non comportava un aumento dei costi di costruzione (perizia p. 8, complemento
perizia p. 7, doc. CB p. 9), ben appariva comprensibile la decisione
dell’attore di non esporre né nel doc. K né poi nel doc. O un maggior onorario
per questa ulteriore prestazione a favore della convenuta. Trattandosi in
definitiva di una semplice variante, il secondo progetto non andava pertanto distinto
da quello che aveva fatto oggetto della domanda di costruzione del 28 aprile
1990 e che in base al contratto di cui al doc. O giustificava l’onorario forfetario:
lo ha infine ammesso lo stesso attore a p. 13 della replica, laddove ha
affermato che “l’onorario venne offerto (doc. K), in analogia al contratto
14.9.1990 basato sul progetto 28.4.1990, per l’elaborazione del progetto
24.9.1990”. Oltretutto, al momento della firma del contratto nemmeno si pensava
che il nuovo progetto dovesse nuovamente essere oggetto di una domanda di
costruzione, che in effetti è stata inoltrata all’autorità cantonale solo dopo
aver preso atto che l’ufficio tecnico comunale, vista la sua relativa
importanza, lo aveva ritenuto necessario (cfr. teste P__________ __________ p.
2).
7.2.2 Ma,
d’altro canto, nemmeno si può ritenere che gli accordi contrattuali dovessero
essere intesi nel senso che l’attore avrebbe dovuto fornire, per l’onorario
globale concordato, tutte le prestazioni necessarie alla realizzazione del
nuovo complesso industriale della convenuta. Nonostante, come detto, sia stato
accertato che per la convenuta fosse fondamentale che l’onorario non superasse
Fatti
i fr. 250'000.- (oltretutto per tutte le prestazioni dell’architetto, cfr. teste
Ga__________ __________ p. 3 e doc. E), l’istruttoria ha in effetti evidenziato
l’esistenza di circostanze che escludono che la controparte fosse pure di quell’avviso.
Innanzitutto si osserva che il contratto di cui al doc. O, sottoscritto anche
dalla convenuta, prevedeva espressamente, al suo punto 3.2, l’obbligo di
retribuire a parte le eventuali prestazioni supplementari e le altre
prestazioni, ciò che ovviamente non avrebbe avuto senso se l’onorario
concordato avesse dovuto riferirsi a tutte le prestazioni necessarie alla realizzazione
del nuovo insediamento industriale. Già a partire dalla quinta richiesta
d’acconto del 25 marzo 1991 (doc. 3) l’attore aveva inoltre specificato di
pretendere dalla convenuta non meglio definiti importi “da calcolare” in aggiunta
all’onorario globale, ciò che aveva indotto la controparte a chiedere lumi in
proposito (doc. AO), senza però che essa, pur avendo dichiarato di non
comprendere tale informazione alla luce del contratto sottoscritto, avesse a
quel momento obiettato l’impossibilità di superare l’onorario concordato. La
convenuta non ha del resto avuto da ridire nemmeno quando l’attore le ha
trasmesso l’ottava richiesta di acconto, nella quale si precisava che i
supplementi d’onorario, pretesi ma non ancora quantificati, si riferivano a
varianti e modifiche di progetto, consulenza e direzione lavori per
disposizioni e impianti di fabbrica, rilievi e consulenze diverse su terreno,
edificio esistente, falda, I__________ SA, ferrovia e traslochi (cfr. lettera 3
gennaio 1992 nel plico doc. DH). E infine, confrontata nuovamente con le richieste
supplementari dell’attore, la convenuta, come risulta dalla lettera 31 marzo
1992 dell’attore (doc. DH), si era in definitiva detta d’accordo che l’onere
per le sue prestazioni supplementari, allora in discussione, sarebbe stato
presentato e discusso separatamente (cfr. pure verbale riunione del 5 giugno
1992 nel plico doc. DH).
7.2.3 Alla
luce di quanto precede, si deve pertanto concludere che l’accordo concluso tra
le parti doveva essere inteso nel senso che l’onorario di fr. 250'000.-. si
riferiva alle prestazioni per la realizzazione del primo progetto, poi
rielaborato con il secondo, fermo restando che le prestazioni supplementari
originariamente non previste o prevedibili in quei progetti (segnatamente le varianti
dovute a nuove esigenze del committente) e le altre prestazioni che nulla
avevano a che fare con la progettazione o la direzione lavori, sarebbero state
remunerate a parte, sempre che fossero state rilevanti.
8. Il
Pretore, a proposito delle prestazioni supplementari e delle altre prestazioni,
aveva invero ritenuto che sovente non erano state osservate le forme previste dal
contratto per la loro retribuzione, ma che la convenuta, essendo stata al
corrente - siccome informata dall’attore - che le continue richieste di
modifiche e di prestazioni supplementari avrebbero comportato degli aumenti a
livello d’onorario dell’architetto e non avendo eccepito alcunché, non poteva in
definitiva prevalersi di tale mancanza, avendo con il suo comportamento tacitamente
rinunciato al rispetto rigoroso di quelle formalità (sentenza p. 20). Tale
assunto, pur essendo stato censurato in questa sede (appello p. 10), non può
essere ridiscusso già per carente motivazione, la convenuta non avendo spiegato
per quali motivi la conclusione del giudice di prime cure sarebbe errata o non
condivisibile e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art.
309). Sempre in merito alle prestazioni supplementari ed alle altre prestazioni,
si osserva infine che il fatto che le stesse siano state ordinate della
convenuta è in generale stato comprovato dal teste __________ S__________ (p. 1
seg.), la cui inattendibilità è stata eccepita dalla convenuta per la prima
volta e quindi irritualmente solo in questa sede (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC), tanto più che le ragioni addotte a sostegno della stessa, ovvero il fatto
che egli non potrebbe riferire nulla di rilevante avendo dichiarato di essere
stato assunto dall’attore dal marzo 1991 (appello p. 18), sono infondate, egli essendo stato alle sue dipendenze almeno
dall’8 ottobre 1990 (cfr. doc. S, U, W, ecc.).
9. Prima
di esaminare se ed eventualmente in quale misura il calcolo dell’onorario dell’attore
allestito dal giudice di prime cure debba essere modificato, appare opportuno ancora
esprimersi in merito alle somme che l’attore ha esposto alla convenuta per le
prestazioni relative alle attrezzature d’esercizio e a quelle per l’impianto
sanitario / riscaldamento / ventilazione. A questo proposito si osserva innanzitutto
che in occasione dell’incontro dell’8 giugno 1990, in cui le parti avevano
stabilito l’ammontare dell’onorario, esse si erano pure accordate nel senso che
la convenuta avrebbe messo a disposizione dell’attore tutti i consulenti
richiesti e che la ditta __________ avrebbe collaborato quale supervisore pluridisciplinare
con la committenza (in particolare per l’insediamento tecnico-aziendale), con una
collaborazione “attiva” del committente (doc. DA p. 3 e CB p. 18). Questo
accordo è stato in seguito formalizzato nel contratto di cui al doc. O, al
punto 2, ove era stato stabilito che il committente si impegnava ad assicurare
per tempo all’architetto un programma con tutti i dati sui propri fabbisogni
tecnici e logistici necessari alla progettazione del futuro edificio
industriale, nonché ad affiancargli nella progettazione dei consulenti tecnici
interlocutori e garanti sulle varie impiantistiche e movimentazioni di fabbrica.
Ora, l’istruttoria di causa ha però permesso di accertare che, nonostante
l’attore abbia a diverse riprese chiesto alla convenuta di mettergli a
disposizione questi specialisti (cfr., per tanti, doc. AC, AE), quest’ultima,
in violazione degli impegni contrattuali assunti, non vi ha, se non in parte,
dato seguito. Le prestazioni non fornite dagli specialisti essendo state svolte
direttamente dall’attore, la controparte è di principio tenuta alla rifusione
del relativo onorario (art. 97 CO).
10. Ciò
premesso, è ora possibile esaminare le censure mosse dalla convenuta al calcolo
dell’onorario dell’attore allestito dal Pretore.
10.1 prestazioni
relative al primo progetto
a) onorario
per la variante di progetto non eseguita
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, l’attore non ha diritto al preteso onorario per
il primo progetto (fr. 35'625.- + fr. 2'882.- per indicizzazione), ovvero quello
di cui alla domanda di costruzione del 28 aprile 1990, poi abbandonato il successivo
26 luglio. È vero che inizialmente, l’8 giugno 1990, le parti si erano accordate
nel senso che l’attore avrebbe percepito un onorario di fr. 250'000.- per la
realizzazione di quel progetto. Come si è visto più sopra (consid. 7.2.1), è
però altrettanto vero che, consegnando alla convenuta il preventivo di massima
fondato sul nuovo progetto (doc. K), in cui il suo onorario veniva confermato
in fr. 250'000.-, e quindi allestendo il contratto d’architetto di cui al doc.
O, che prevedeva quale retribuzione sempre quella medesima somma senza aggiunte
per prestazioni svolte in precedenza, egli ha chiaramente lasciato intendere
alla convenuta che l’onorario per entrambi i progetti era compreso in quello
stabilito forfetariamente, tanto più che il secondo progetto, di cui la
convenuta aveva anche contestato - a ragione o a torto - la razionalità, alcune
scelte progettuali e il costo eccessivo, risultava sostanzialmente immutato nei
suoi contenuti, se non addirittura semplificato. Emblematico è del resto il
fatto che l’attore, fino alla richiesta del quinto acconto (doc. 3), quando
ormai il primo progetto era stato abbandonato da quasi 8 mesi, mai aveva
preteso che l’onorario globale dovesse essere integrato a seguito dell’effettuazione
di opere supplementari o diverse relative a quel progetto (cfr. lettere 10
aprile 1990 e 28 gennaio 1991 nel plico doc. DF, doc. 2).
b) onorario
per prestazioni supplementari
Il
giudice di prime cure ha attribuito all’attore un onorario aggiuntivo (fr.
950.-) per il fatto che egli, tra il 17 ed il 21 maggio 1990 (doc. CB p. 4 e DU),
aveva provveduto a modificare la posizione dei posteggi esterni a seguito
dell’opposizione del vicino I__________ SA. La posizione non può essere
confermata per due motivi. Innanzitutto il perito giudiziario ha stabilito che
la collocazione iniziale di quei posteggi, che risultavano accessibili
unicamente dal terreno confinante, costituiva un evidente errore di
impostazione del progetto (perizia p. 5), sicché la sua correzione non andava
remunerata. Ma soprattutto, la prestazione risultava essere stata svolta, non
solo prima della sottoscrizione del contratto di cui al doc. O, in cui le parti
avevano stabilito in fr. 250'000.- forfetari l’onorario dell’attore, ma persino
prima dell’accordo dell’8 giugno 1990, in cui quella somma era stata concordata
verbalmente, per cui si deve ritenere, in assenza di una riserva in tal senso a
quel momento, che quella prestazione fosse pure compresa in quell’importo.
c) prestazioni
diverse
Il
Pretore ha riconosciuto all’attore fr. 3'564.- per gli studi per un nuovo
raccordo ferroviario al nuovo magazzino, effettuati tra il 27 aprile ed il 20
giugno 1990 (base per un eventuale sviluppo realizzativo, cfr. doc. CB p. 5 e
DW). L’onorario può essere confermato, visto e considerato che la prestazione
svolta, che può essere ritenuta rilevante, non concerne l’edificazione in senso
stretto del complesso industriale di __________ per il quale le parti avevano
pattuito un onorario forfetario (in tal senso pure la perizia a p. 6, che parla
di prestazione “speciale”), ma un suo eventuale sviluppo realizzativo. Trattandosi
di una prestazione svolta prima della conclusione del contratto di cui al doc.
O, la sua remunerazione non era per altro subordinata alla sua rilevanza.
d) prestazioni
specialistiche
Al
consid. 8 sono già state spiegate le ragioni per cui è di principio
giustificato riconoscere all’attore gli onorari per le prestazioni da lui
svolte per attrezzature d’esercizio (doc. DY) e per impianti sanitari /
riscaldamento / ventilazione (doc. DX). Il fatto che le prestazioni si
riferiscano al primo progetto non osta in alcun modo al riconoscimento della
pretesa, dato che la convenuta, non fornendo l’assistenza specialistica
promessa in occasione dell’incontro dell’8 giugno 1990 si è già da allora resa
inadempiente, obbligando di fatto l’attore a sostituirsi a quegli specialisti.
E nemmeno è d’impedimento il fatto che il contratto di cui al doc. O non abbia
previsto un aumento dell’onorario dell’attore, che pure aveva già svolto le
prestazioni specialistiche in questione, quelle sue prestazioni non concernendo
in effetti l’attività vera e propria dell’architetto, ma piuttosto quella della
ditta __________ e degli ingegneri degli impianti sanitario / riscaldamento /
ventilazione (cfr. doc. CW), i cui onorari erano stati preventivati nel doc. K,
a parte, in fr. 30'000.- rispettivamente in fr. 60'000.-. L’onorario di fr.
4'419.- per le prestazioni svolte dall’attore per le attrezzature d’esercizio, la
cui esecuzione è stata comprovata peritalmente (perizia p. 7), può pertanto
essere confermato. Non così quello relativo alle prestazioni per gli impianti
sanitari / riscaldamento / ventilazione (fr. 3'664.-). Come rilevato dalla
convenuta, il perito giudiziario ha in effetti dichiarato che tali prestazioni,
aventi in sostanza per oggetto le richieste di offerte a diverse ditte (perizia
p. 7 e complemento perizia p. 7), non testimoniavano un impegno particolare
dell’architetto che giustificasse quelle rivendicazioni supplementari
(complemento perizia p. 7) e dovevano con ciò essere considerate come non
fornite (perizia p. 7 e complemento perizia p. 7). In tali circostanze il fatto
che il teste D__________ __________ possa aver dichiarato che l’attore fino al
giugno 1991 aveva parzialmente supplito gli specialisti degli impianti sanitari
/ riscaldamento / ventilazione svolgendone alcune mansioni (p. 4) non basta quindi
a smentire il diverso ed approfondito assunto del perito, che, per la sua
valutazione, si è fondato sulla tipologia dell’attività svolta dall’attore,
risultante dalla documentazione agli atti; tanto più che il teste in parola nemmeno
aveva preteso che le prestazioni dell’attore si riferissero al primo progetto.
10.2 prestazioni
relative al secondo progetto
a) prestazioni
di base
Il fatto
che l’attore abbia diritto all’onorario di fr. 250'000.-, indicizzato di fr.
4'837.- a seguito del rincaro intervenuto, per le prestazioni di base relative
al secondo progetto non è di per sé contestato dalla convenuta, sicché entrambe
le posizioni, fatta riserva per gli importi relativi alle prestazioni che
l’attore ha ammesso di non aver svolto e che verranno dedotti più avanti
(consid. 10.3), possono di principio essere confermate. Le censure con cui la
convenuta ritiene che parte delle prestazioni di base non sarebbero state
fornite, in particolare quella relativa al preventivo, rispettivamente non lo
sarebbero state in modo completo, segnatamente quella relativa ai lavori di
garanzia ed alla documentazione dell’opera, saranno a loro volta esaminate più
oltre (consid. 10.3).
b) aggiornamento
onorario convenuto
Con
questa pretesa, che il Pretore ha impropriamente esaminato con riferimento alle
prestazioni relative al primo progetto, l’attore chiede una maggiorazione
dell’onorario per le prestazioni di base in considerazione del fatto che
l’opera realizzata ha comportato un aumento di cubatura SIA di 1’835 mc
(perizia p. 8) rispetto a quanto era stato previsto nel secondo progetto. Sulla
base della delucidazione peritale, nella quale è stato accertato che questo
ulteriore ingrandimento dell’edificio, pur avendo causato un aumento dei costi non
proporzionale all’aumento della volumetria che ne era così derivata, poteva giustificare
un parziale aumento delle pretese dell’attore (complemento perizia p. 7), il
giudice di prime cure gli ha attribuito un ulteriore onorario di fr. 3'300.-.
La posizione non può essere confermata. Nonostante l’aumento di volume
dell’opera sia pacificamente dovuto a nuove richieste della convenuta, che
nell’ottobre 1990 (doc. R, T e W), dopo cioè che il contratto di cui al doc. O
era stato firmato e il secondo progetto era stato inoltrato alle autorità, ha
chiesto l’innalzamento della quota di alcune coperture e una maggior larghezza del
blocco uffici (complemento perizia p. 8), è in effetti risultato che ciò non ha
imposto all’architetto modifiche di piani, ritenuto che i piani esecutivi non
erano ancora stati allestiti (perizia p. 8). In definitiva, come giustamente stabilito
nella prima perizia, il lavoro dell’attore non ha di conseguenza comportato un
particolare aumento delle sue prestazioni rispetto a quanto previsto nel
secondo progetto (perizia p. 8). Poco importa se in sede di complemento
peritale l’esperto abbia poi parzialmente rettificato questo suo assunto,
precisando che il lavoro dell’architetto non comportava l’aumento delle prestazioni
rivendicate dall’attore nel doc. CB, che andava così ridotto da fr. 11'362.- a
fr. 3'300.- (complemento perizia p. 7), tanto più che il perito nell’occasione non
ha spiegato le ragioni di questa sua rettifica.
c) prestazioni
supplementari
Il Pretore ha riconosciuto all’attore fr. 1'584.- per le prestazioni
relative alla modifica dei piani esecutivi e dei lavori in cantiere in merito
all’allargamento della porta U.S. nella torre nord (per nuova esigenza di
maggior agio nel passaggio di palette, doc. CB p. 11, EC e EV/EW), fr. 1'188.- in
merito alla modifica dei blocchi dei servizi WC al P.T. (per l’eliminazione dei
previsti impalcati soprastanti, doc. CB p. 11, ED e EV/EW), fr. 1'584.- in
merito alla richiesta di nuove varianti per la sistemazione esterna degli
uffici e dell’ingresso principale (doc. CB p. 11, EE e EV/EW) e fr. 7'745.- per
il rilievo degli edifici esistenti e del terreno (doc. CB p. 13 e EH). Le
stesse possono senz’altro essere confermate. Nei primi 3 casi si tratta di
prestazioni di un certo rilievo ordinate dalla convenuta dopo la firma del
contratto, inizialmente non previste né prevedibili, mentre il quarto importo
riguarda i rilievi, preventivati in fr. 8'600.- nel doc. K quale prestazione
non compresa nell’onorario d’architetto.
Il
giudice di prime cure ha invero indicato tra le posizioni da remunerare anche
quella relativa all’elaborazione di 10 nuove varianti per i posteggi davanti
all’ingresso, anche se ha poi omesso di esporre il relativo importo di fr.
5'808.- (doc. CB p. 12, EE e EV/EW). In questa sede la convenuta non pretende
che tale prestazione, che, analogamente a quelle che precedono, costituisce una
prestazione supplementare rilevante, non debba essere retribuita, ma si prevale
del fatto che la somma complessiva degli onorari esposti dal Pretore sarebbe in
realtà inferiore di fr. 5'808.- rispetto a quanto indicato nel conteggio della
sentenza, pretendendo, a seguito di tale errore di calcolo, una riduzione in
tale misura dell’importo dovuto alla controparte. La censura è infondata. Il
giudice di prime cure, indicando a p. 19 della sentenza in fr. 386'072.- la
somma degli onorari dovuti all’attore ha in effetti fatto proprio il calcolo
del perito giudiziario (fr. 382'408.-, cfr. complemento perizia p. 11),
aggiungendovi una posizione non considerata da quest’ultimo (fr. 3'664.-). Egli
ha con ciò ritenuto come dovuta anche la prestazione di fr. 5'808.- (perizia
p. 16) che, a detta del perito, contribuiva ad ottenere la somma di fr.
382'408.-. Che la mancata indicazione dell’importo di fr. 5'808.- costituisca
una semplice dimenticanza o un semplice errore di scritturazione è del resto
provato dal fatto che il giudice ha indicato come dovuta la prestazione
“2.4.2.b/3 per modifiche in cantiere ... fr. 1'584.-” precisando poi che era
pure da retribuire la sottoposizione “per varianti inerenti i posteggi davanti
all’ingresso” che nella fattura di cui al doc. CB prevedeva proprio l’importo
di fr. 5'808.-, confermato dal perito.
d) prestazioni
diverse
Il Pretore ha riconosciuto all’attore altri fr. 792.- per
l’allestimento di una prova a futura memoria (doc. CB p. 14 e EK), fr. 720.-
per le prestazioni relative alla risistemazione della strada di accesso ai
posteggi (doc. CB p. 14 e EL), fr. 396.- per le prestazioni svolte a favore
dell’affittuario __________ (doc. CB p. 14 e EM) e fr. 5'148.- per le
prestazioni in merito alla richiesta supplementare di climatizzazione degli
edifici per scambio calorico con l’acqua di falda (doc. CB p. 14 seg. e EN). Le
stesse vanno senz’altro confermate, trattandosi di prestazioni, certo
rilevanti, che non erano oggetto del contratto d’architettura di cui al doc. O.
e) prestazioni
specialistiche
Infine
sono state riconosciute all’attore fr. 36'460.- per prestazioni per
attrezzature d’esercizio di base (cfr. doc. EO/EQ/ES), fr. 1'306.- e fr. 1'305.-
per prestazioni supplementari inerenti le varianti ai reparti rotocalco,
fustellatura e legatoria (doc. CB p. 16 e EP) ed ai rilievi dei macchinari
esistenti (doc. CB p. 16 e ER/ET), e fr. 12'795.- per prestazioni per impianti
sanitario / riscaldamento / ventilazione (cfr. doc. EU). Già si è spiegato in
precedenza la ragione per cui le prestazioni specialistiche possono di
principio essere remunerate all’attore. In concreto, dato che l’effettuazione
di queste prestazioni da parte dell’attore è stata comprovata peritalmente, la
decisione pretorile può, su questo punto, essere confermata.
10.3 Dal
totale della nota d’onorario così ricalcolata, pari a fr. 339'651.- (fr. 3'564.- + fr. 4'419.- + fr. 250'000.- + fr. 4'837.- + fr.
1'584.- + fr. 1'188.- + fr. 1'584.- + fr. 5'808.- + fr. 7'745.- + fr.
792.- + fr. 720.- + fr. 396.- + fr. 5'148.- + fr. 36'460.- + fr. 1'306.- + fr.
1'305.- + fr. 12'795.-), deve in primo luogo essere dedotto l’importo di fr.
792.- relativo alle prestazioni relative alla riattazione del corpo vecchio
dello stabilimento che l’attore aveva ammesso di non aver ultimato (doc. CB p.
21 e doc. CL).
Con il gravame la
convenuta chiede tuttavia di aumentare da fr. 2'669.- a fr. 5'000.-
l’ulteriore deduzione per la mancata completazione delle prestazioni inerenti
la documentazione dell’opera e la direzione dei lavori di garanzia nonché di
introdurre una nuova deduzione di fr. 17'500.- per il mancato allestimento del
preventivo. Entrambe le censure devono essere disattese. In merito alla prima,
si osserva che l’attore ha ammesso di aver svolto solo parzialmente le prestazioni
relative alla documentazione dell’opera e alla direzione dei lavori di garanzia
(doc. CL), che nella fattura erano inizialmente state considerate come in fase
di svolgimento (doc. CB p. 21). Egli ha quantificato in fr. 2'669.- la
deduzione che si imponeva dal suo onorario, rilevando da una parte che le due
prestazioni ammontavano al 2% delle prestazioni di base, quantificate in fr.
266'809.-, e dall’altra che egli le aveva comunque svolte in ragione del 50%. In
questa sede la convenuta contesta che la prestazione sia stata
svolta nella misura pretesa dall’attore e chiede pertanto la deduzione
dell’intero 2%, calcolato su fr. 250'000.-, per un importo complessivo di fr.
5'000.-. Sennonché, diversamente da quanto da lei preteso, non è affatto vero
che l’attore avrebbe ammesso nei doc. CL, CB e DH - ciò che, a detta della
convenuta, pure risulterebbe dalla testimonianza di Ga__________ __________ (p.
4) - di non aver svolto quelle prestazioni, che, anzi, da quei documenti
risultano essere state svolte in ragione del 50%. Il perito non essendo a sua
volta stato in grado di stabilire se ed eventualmente in che misura quelle
prestazioni non fossero state fornite (perizia p. 17, complemento perizia p. 11),
la deduzione ammessa dall’attore e riconosciuta dal Pretore va senz’altro
confermata. Quanto alla seconda, con cui la convenuta pretende che l’attore non
avrebbe svolto la prestazione relativa al preventivo (7% di fr. 250'000.-), si
osserva che il perito ha effettivamente precisato che il doc. K non può essere
considerato un preventivo ai sensi della norma SIA 102 e costituisce semmai un
semplice preventivo di massima, compreso nella fase 4.2.2 del Regolamento SIA
102 (complemento perizia p. 5). L’affermazione del perito va tuttavia prima contestualizzata
e poi relativizzata. Egli si è espresso in quei termini allorché gli era stato
chiesto di valutare se l’attore non avesse diritto ad un maggior onorario per
aver allestito il preventivo relativo al primo progetto, questione a cui egli
ha risposto negativamente (complemento perizia p. 4 seg.). Per il resto
l’esperto, nei suoi referti, non ha mai detto che l’attore non avrebbe svolto
la prestazione relativa al preventivo nell’ambito del secondo progetto.
Tutt’altro. Da una parte ha affermato che l’importo preventivato era stato
ritenuto valido fino alla consegna dell’opera (perizia p. 3 e 8; cfr. pure doc.
CD), il che sta a significare che le parti, a prescindere dalla qualifica di
preventivo di massima attribuita a quel documento, di fatto lo hanno in seguito
elevato a un vero e proprio preventivo, anche perché, per l’urgenza a procedere
costantemente manifestata dalla convenuta a tutte le persone intervenute nei
lavori (cfr., per tanti, il teste Ga__________ __________ p. 4), era praticamente
escluso che l’attore fosse tenuto a “perdere altro tempo” nell’allestimento di
un documento che in pratica non modificava la situazione (cfr., in generale, la
testimonianza di L__________ __________ p. 4). E dall’altra, allorché si è
trattato di quantificare l’onorario a favore dell’attore, il perito, riconoscendogli
il 100% delle prestazioni di base (perizia p. 16), gli ha implicitamente attribuito
anche il 7% relativo al preventivo, valutazione questa che egli non ha ritenuto
di modificare nemmeno dopo che, con la delucidazione peritale, si era espresso
in merito alla portata del doc. K (complemento perizia p. 11).
11. Dall’onorario
che l’attore poteva in definitiva esporre, pari a fr. 336'190.- (fr. 339'651.-
./. fr. 792.- ./. fr. 2'669.-), devono ovviamente essere tolti gli acconti che
nel frattempo gli sono stati corrisposti. Mentre il Pretore ha dedotto a questo
titolo fr. 246'000.-, la convenuta, in questa sede, chiede che l’importo da
dedurre sia determinato in fr. 255'471.40. Ora, nel sollecito datato 26 ottobre
1992 (doc. CL) l’attore ha pacificamente dato atto di aver ricevuto fr.
255'471.40 di acconti. E del resto, dopo la fattura del 10 settembre 1992 (doc.
CB p. 21), in cui si confermava il ricevimento di acconti per fr. 246'000.-, all’attore
erano stati versati ulteriori fr. 9'471.40 (cfr. il doc. CF, in cui la convenuta
il 18 settembre 1992 comunica il pagamento di quella somma). Di principio si
dovrebbero quindi dedurre fr. 255'471.40. Sennonché, l’attore ha dimostrato che
le somme da lui ricevute erano in realtà inferiori a quanto da lui immaginato a
quel tempo, per un errore occorso con riferimento al terzo acconto (replica p.
17). In effetti, il 2 ottobre 1990 egli aveva chiesto alla convenuta di versargli
il terzo acconto di fr. 30'000.- (doc. 2), pagamento che è stato regolarmente
effettuato e quindi registrato in tale misura nelle successive richieste, in
particolare quelle relative al quinto ed al sesto acconto (doc. 3 e 4). Fatto
sta che, improvvisamente, a partire dalla richiesta del settimo acconto (doc.
5), il terzo acconto ricevuto è stato indicato non più in fr. 30'000.- ma in
fr. 35'000.-. Di fatto ciò ha fatto sì che l’attore ritenesse erroneamente di
aver ricevuto fr. 5'000.- in più di quanto egli aveva effettivamente percepito
(cfr. doc. 6), errore che, dopo il ricevimento di fr. 10'000.- (doc. BT e CE;
cfr. pure l’annotazione manoscritta sulla lettera 31 marzo 1992 nel plico doc.
DH) dei fr. 19'471.40 chiesti con il nono acconto, si è perpetuato anche al
momento dell’allestimento della fattura di cui al doc. CB. L’importo che deve
essere dedotto per gli acconti sino ad oggi versati dalla convenuta ammonta pertanto
a fr. 250'471.40.
12. Ciò
posto, ritenuto che all’attore spettano pacificamente altri fr. 3'127.15 a
titolo di rimborso spese (doc. CM), la petizione può essere accolta
limitatamente alla somma di fr. 88'845.75 (fr. 336'190.- + fr. 3'127.15 ./. fr.
250'471.40). A tale importo vanno poi aggiunti gli interessi di mora, da
attribuirsi al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), le ragioni - assai
pretestuose - in forza delle quali la convenuta pretende la loro riduzione al
2.5% (appello p. 28) essendo
proceduralmente irrite, siccome formulate per la prima volta solo in questa
sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), tanto più che per legge il tasso degli
interessi moratori può essere aumentato (art. 104 cpv. 2 e 3 CO) ma non ridotto
(art. 104 cpv. 1 CO), fatto salvo un diverso accordo tra le parti (Wiegand,
Basler Kommentar, 3ª ed., n. 7
ad art. 104 CO), qui inesistente. La convenuta ha però ragione a chiedere che
gli interessi di mora vengano fatti decorrere dal 5 novembre 1992 e non dal 1°
ottobre 1992, come invece ritenuto dal Pretore. Nei suoi allegati di causa
l’attore aveva in effetti sempre chiesto che gli stessi fossero dovuti dal 5
novembre 1992, data in cui aveva messo in mora la controparte (doc. CQ,
petizione p. 16), per cui il giudice ha in definitiva deciso ultra petita (art.
340 lett. b CPC). Per questo capitale e gli interessi deve pure essere
rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. 275885 dell’UE di
Lugano (doc. CR).
13. Nell’ambito
della domanda riconvenzionale la convenuta ribadisce in questa sede che
l’attore doveva essere tenuto a risarcirle il danno occorsole in conseguenza
del ritardo di 3 mesi nella consegna dell’opera (fr. 71'529.-, pari alla pigione
che essa in quel periodo ha pagato per la fabbrica, gli uffici e il magazzino da
lei condotti in locazione a __________) e a rifonderle il costo per l’allestimento
di un rapporto in merito all’operato dell’attore (fr. 20'000.-). Contestato è
pure l’ammontare delle ripetibili assegnate alla controparte. Le censure sono infondate.
13.1 A
sostegno della prima pretesa, la convenuta adduce che il contratto di cui al
doc. O imponeva all’attore il rispetto di uno scadenziario, da lui in realtà
non ossequiato, e che il danno causatole dai ritardi che si erano così verificati
era provato dalla documentazione e dalle testimonianze versate agli atti. Fosse
anche vero ciò che è stato ora addotto dalla convenuta, resterebbe comunque il
fatto che essa non ha validamente censurato in questa sede l’assunto del
giudice di prime cure, secondo cui il ritardo nell’esecuzione dei lavori
rispetto ai tempi previsti non era imputabile all’attore (sentenza p. 21). Essa
ha in effetti contestato unicamente il fatto che il contratto prevedesse uno
scadenziario vincolante, ma non si è assolutamente espressa sull’altro
argomento, ritenuto decisivo dal giudice per la questione, secondo cui il
ritardo era comunque dovuto a circostanze estranee all’operato dell’attore, in
particolare l’esecuzione di innumerevoli modifiche / opere supplementari - per
altro comprovata dalle prove menzionate dal Pretore -, la consegna tardiva da
parte della committente e degli specialisti di informazioni e documentazione
indispensabili per i lavori di progettazione e di coordinazione, la fornitura
in ritardo dei prefabbricati da parte della ditta I__________ __________ Srl e
la successiva richiesta della committente di ottenere garanzie sulla qualità
del materiale prefabbricato italiano (sentenza p. 12). In tali circostanze, è a
priori escluso che l’attore possa essere reso responsabile del danno preteso
dalla convenuta.
13.2 Quanto
alla richiesta volta alla rifusione dell’onorario pagato dalla convenuta al
tecnico edile G__________ __________, autore di un rapporto in merito
all’attività dell’attore (doc. 24), la stessa era stata respinta dal Pretore
per il fatto che la produzione di quel documento era privo di valore
probatorio, lo stesso non essendo stato firmato, il suo presunto estensore non
avendone confermato l’esattezza in istruttoria e nulla agli atti confortando la
correttezza delle critiche colà espresse. È a ragione che la convenuta ritiene in
questa sede che la paternità dello scritto in questione, non potendo essere
provata dal suo estensore, deceduto nelle more della causa, era comunque stata confermata
dal teste Ga__________ __________ (p. 4). Ma ciò non basta ancora per ammettere
il benfondato della pretesa. L’istruttoria di causa ha in effetti permesso di
stabilire che G__________ __________ era stato a suo tempo assunto dalla
convenuta, oltre che per gestire alcuni lavori di rifinitura, solo per
controllare le liquidazioni finali (doc. AX; teste Ga__________ __________). In
questa sede, nonostante sia vero che dopo l’intervento di quest’ultimo
l’impresa di costruzioni aveva accettato di ridurre da fr. 1'905'000.- a fr.
1'780'000.- l’importo di liquidazione, si osserva che la convenuta non ha però
spiegato per quali ragioni sarebbe errato e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem) l’assunto con cui il Pretore aveva stabilito che
l’attore non aveva comunque commesso alcuna violazione contrattuale per aver
preavvisato in fr. 1'905'000.- (cfr. doc. IN e 22) la liquidazione finale
dell’impresa (sentenza p. 16). E, in assenza di una responsabilità dell’attore
in merito alle liquidazioni da lui preavvisate, di cui per altro - come
ritenuto dal Pretore e non contestato in questa sede - neppure è provata
l’erroneità, è escluso che egli possa essere tenuto a risarcire alla convenuta
le spese per il lavoro svolto da G__________ __________. Per il resto, la convenuta
nemmeno ha censurato - se non, come detto, in punto alla responsabilità
dell’attore in merito alle liquidazioni - l’assunto del giudice di prime cure
secondo cui nulla agli atti avrebbe confortato la correttezza delle critiche
espresse all’attore nel rapporto di cui al doc. 24, sicché la convenuta, già
per il fatto che l’intervento del tecnico edile non si è in definitiva rivelato
utile e necessario, non può pretendere alcunché. Si aggiunga, per completezza,
che la somma di fr. 20'000.- pretesa dalla convenuta si riferiva a tutte le
prestazioni che G__________ __________ aveva svolto a suo favore dal marzo
all’ottobre 1992 (doc. 23), mentre non è stato provato, nonostante ciò fosse
possibile, quale sia stata l’onere per l’allestimento del doc. 24.
13.3 Manifestamente
infondata, e finanche al limite del temerario, è infine la censura con cui la
convenuta chiede di ridurre da fr. 25'000.- a fr. 9'200.- l’indennità
ripetibile dovuta alla controparte per la domanda riconvenzionale. A sostegno
della sua richiesta, essa adduce che la tariffa dell’Ordine degli avvocati
(TOA), su cui il Pretore si era verosimilmente ispirato per la determinazione
delle ripetibili, era stata abrogata dal 1° gennaio 2007, per cui occorreva in
realtà riferirsi al dispendio di tempo che era stato impiegato dal
patrocinatore della controparte, valutabile in 40 ore retribuite fr. 230.-
l’ora. Non è così. La TOA è stata in effetti abrogata solo a far tempo dal 1°
gennaio 2008 (cfr. la legge sulla soppressione della tariffa dell’Ordine degli
avvocati del 27 ottobre 2007, in vigore per l’appunto dal 1° gennaio 2008, BU
66/2007 p. 756; cfr. pure II CCA 24 aprile 2008 inc. n. 12.2008.74), per cui fa
stato l’onorario ad valorem previsto dall’art. 13 TOA, che rinvia
all’art. 8 seg. TOA. Oltretutto l’importo attribuito dal primo giudice
risultava già assai favorevole per la convenuta, situandosi al minimo della
tariffa.
14. Ne
discende il parziale accoglimento del gravame nel senso dei considerandi che
precedono.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza
(art. 148 CPC), ritenuto che per la procedura d’appello fa stato un valore
litigioso di fr. 231'267.15 (fr. 139’738.15 + fr. 91'529.-). Nella fissazione
dell’ammontare degli oneri processuali di questa sede, così come già per quelli
della prima istanza, si è altresì tenuto conto dell’inusuale ampiezza della
documentazione prodotta dalle parti, contenuta in 23 cubotti.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
18 settembre 2007 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 16 agosto 2007 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente
accolta.
Di
conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare all’arch. AO 1, __________,
fr. 88’845.75 oltre interessi al 5% dal 5 novembre 1992.
2. Per il suddetto importo è rigettata in via
definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
3. La
tassa di giustizia dell’azione principale di complessivi fr. 7'000.- e le spese
- comprensive di quelle di perizia - da anticipare come di rito, sono poste a
carico dell’attore per 2/3 e a carico della convenuta per 1/3. A quest’ultima
l’attore rifonderà fr. 6'500.- per parti di ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3’350.-
b)
spese fr. 150.-
T
o t a l e fr. 3’500.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono poste a carico
dell’appellato, a cui la controparte rifonderà fr. 5'000.- per parti di
ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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