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Decisione

12.2007.199

Contratto d'architetto - onorario globale o forfetario

1 dicembre 2008Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i fr. 250'000.- (oltretutto per tutte le prestazioni dell’architetto, cfr. teste

Ga__________ __________ p. 3 e doc. E), l’istruttoria ha in effetti evidenziato

l’esistenza di circostanze che escludono che la controparte fosse pure di quell’avviso.

Innanzitutto si osserva che il contratto di cui al doc. O, sottoscritto anche

dalla convenuta, prevedeva espressamente, al suo punto 3.2, l’obbligo di

retribuire a parte le eventuali prestazioni supplementari e le altre

prestazioni, ciò che ovviamente non avrebbe avuto senso se l’onorario

concordato avesse dovuto riferirsi a tutte le prestazioni necessarie alla realizzazione

del nuovo insediamento industriale. Già a partire dalla quinta richiesta

d’acconto del 25 marzo 1991 (doc. 3) l’attore aveva inoltre specificato di

pretendere dalla convenuta non meglio definiti importi “da calcolare” in aggiunta

all’onorario globale, ciò che aveva indotto la controparte a chiedere lumi in

proposito (doc. AO), senza però che essa, pur avendo dichiarato di non

comprendere tale informazione alla luce del contratto sottoscritto, avesse a

quel momento obiettato l’impossibilità di superare l’onorario concordato. La

convenuta non ha del resto avuto da ridire nemmeno quando l’attore le ha

trasmesso l’ottava richiesta di acconto, nella quale si precisava che i

supplementi d’onorario, pretesi ma non ancora quantificati, si riferivano a

varianti e modifiche di progetto, consulenza e direzione lavori per

disposizioni e impianti di fabbrica, rilievi e consulenze diverse su terreno,

edificio esistente, falda, I__________ SA, ferrovia e traslochi (cfr. lettera 3

gennaio 1992 nel plico doc. DH). E infine, confrontata nuovamente con le richieste

supplementari dell’attore, la convenuta, come risulta dalla lettera 31 marzo

1992 dell’attore (doc. DH), si era in definitiva detta d’accordo che l’onere

per le sue prestazioni supplementari, allora in discussione, sarebbe stato

presentato e discusso separatamente (cfr. pure verbale riunione del 5 giugno

1992 nel plico doc. DH).

7.2.3 Alla

luce di quanto precede, si deve pertanto concludere che l’accordo concluso tra

le parti doveva essere inteso nel senso che l’onorario di fr. 250'000.-. si

riferiva alle prestazioni per la realizzazione del primo progetto, poi

rielaborato con il secondo, fermo restando che le prestazioni supplementari

originariamente non previste o prevedibili in quei progetti (segnatamente le varianti

dovute a nuove esigenze del committente) e le altre prestazioni che nulla

avevano a che fare con la progettazione o la direzione lavori, sarebbero state

remunerate a parte, sempre che fossero state rilevanti.

8. Il

Pretore, a proposito delle prestazioni supplementari e delle altre prestazioni,

aveva invero ritenuto che sovente non erano state osservate le forme previste dal

contratto per la loro retribuzione, ma che la convenuta, essendo stata al

corrente - siccome informata dall’attore - che le continue richieste di

modifiche e di prestazioni supplementari avrebbero comportato degli aumenti a

livello d’onorario dell’architetto e non avendo eccepito alcunché, non poteva in

definitiva prevalersi di tale mancanza, avendo con il suo comportamento tacitamente

rinunciato al rispetto rigoroso di quelle formalità (sentenza p. 20). Tale

assunto, pur essendo stato censurato in questa sede (appello p. 10), non può

essere ridiscusso già per carente motivazione, la convenuta non avendo spiegato

per quali motivi la conclusione del giudice di prime cure sarebbe errata o non

condivisibile e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art.

309). Sempre in merito alle prestazioni supplementari ed alle altre prestazioni,

si osserva infine che il fatto che le stesse siano state ordinate della

convenuta è in generale stato comprovato dal teste __________ S__________ (p. 1

seg.), la cui inattendibilità è stata eccepita dalla convenuta per la prima

volta e quindi irritualmente solo in questa sede (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b

CPC), tanto più che le ragioni addotte a sostegno della stessa, ovvero il fatto

che egli non potrebbe riferire nulla di rilevante avendo dichiarato di essere

stato assunto dall’attore dal marzo 1991 (appello p. 18), sono infondate, egli essendo stato alle sue dipendenze almeno

dall’8 ottobre 1990 (cfr. doc. S, U, W, ecc.).

9. Prima

di esaminare se ed eventualmente in quale misura il calcolo dell’onorario dell’attore

allestito dal giudice di prime cure debba essere modificato, appare opportuno ancora

esprimersi in merito alle somme che l’attore ha esposto alla convenuta per le

prestazioni relative alle attrezzature d’esercizio e a quelle per l’impianto

sanitario / riscaldamento / ventilazione. A questo proposito si osserva innanzitutto

che in occasione dell’incontro dell’8 giugno 1990, in cui le parti avevano

stabilito l’ammontare dell’onorario, esse si erano pure accordate nel senso che

la convenuta avrebbe messo a disposizione dell’attore tutti i consulenti

richiesti e che la ditta __________ avrebbe collaborato quale supervisore pluridisciplinare

con la committenza (in particolare per l’insediamento tecnico-aziendale), con una

collaborazione “attiva” del committente (doc. DA p. 3 e CB p. 18). Questo

accordo è stato in seguito formalizzato nel contratto di cui al doc. O, al

punto 2, ove era stato stabilito che il committente si impegnava ad assicurare

per tempo all’architetto un programma con tutti i dati sui propri fabbisogni

tecnici e logistici necessari alla progettazione del futuro edificio

industriale, nonché ad affiancargli nella progettazione dei consulenti tecnici

interlocutori e garanti sulle varie impiantistiche e movimentazioni di fabbrica.

Ora, l’istruttoria di causa ha però permesso di accertare che, nonostante

l’attore abbia a diverse riprese chiesto alla convenuta di mettergli a

disposizione questi specialisti (cfr., per tanti, doc. AC, AE), quest’ultima,

in violazione degli impegni contrattuali assunti, non vi ha, se non in parte,

dato seguito. Le prestazioni non fornite dagli specialisti essendo state svolte

direttamente dall’attore, la controparte è di principio tenuta alla rifusione

del relativo onorario (art. 97 CO).

10. Ciò

premesso, è ora possibile esaminare le censure mosse dalla convenuta al calcolo

dell’onorario dell’attore allestito dal Pretore.

10.1 prestazioni

relative al primo progetto

a) onorario

per la variante di progetto non eseguita

Contrariamente

a quanto ritenuto dal Pretore, l’attore non ha diritto al preteso onorario per

il primo progetto (fr. 35'625.- + fr. 2'882.- per indicizzazione), ovvero quello

di cui alla domanda di costruzione del 28 aprile 1990, poi abbandonato il successivo

26 luglio. È vero che inizialmente, l’8 giugno 1990, le parti si erano accordate

nel senso che l’attore avrebbe percepito un onorario di fr. 250'000.- per la

realizzazione di quel progetto. Come si è visto più sopra (consid. 7.2.1), è

però altrettanto vero che, consegnando alla convenuta il preventivo di massima

fondato sul nuovo progetto (doc. K), in cui il suo onorario veniva confermato

in fr. 250'000.-, e quindi allestendo il contratto d’architetto di cui al doc.

O, che prevedeva quale retribuzione sempre quella medesima somma senza aggiunte

per prestazioni svolte in precedenza, egli ha chiaramente lasciato intendere

alla convenuta che l’onorario per entrambi i progetti era compreso in quello

stabilito forfetariamente, tanto più che il secondo progetto, di cui la

convenuta aveva anche contestato - a ragione o a torto - la razionalità, alcune

scelte progettuali e il costo eccessivo, risultava sostanzialmente immutato nei

suoi contenuti, se non addirittura semplificato. Emblematico è del resto il

fatto che l’attore, fino alla richiesta del quinto acconto (doc. 3), quando

ormai il primo progetto era stato abbandonato da quasi 8 mesi, mai aveva

preteso che l’onorario globale dovesse essere integrato a seguito dell’effettuazione

di opere supplementari o diverse relative a quel progetto (cfr. lettere 10

aprile 1990 e 28 gennaio 1991 nel plico doc. DF, doc. 2).

b) onorario

per prestazioni supplementari

Il

giudice di prime cure ha attribuito all’attore un onorario aggiuntivo (fr.

950.-) per il fatto che egli, tra il 17 ed il 21 maggio 1990 (doc. CB p. 4 e DU),

aveva provveduto a modificare la posizione dei posteggi esterni a seguito

dell’opposizione del vicino I__________ SA. La posizione non può essere

confermata per due motivi. Innanzitutto il perito giudiziario ha stabilito che

la collocazione iniziale di quei posteggi, che risultavano accessibili

unicamente dal terreno confinante, costituiva un evidente errore di

impostazione del progetto (perizia p. 5), sicché la sua correzione non andava

remunerata. Ma soprattutto, la prestazione risultava essere stata svolta, non

solo prima della sottoscrizione del contratto di cui al doc. O, in cui le parti

avevano stabilito in fr. 250'000.- forfetari l’onorario dell’attore, ma persino

prima dell’accordo dell’8 giugno 1990, in cui quella somma era stata concordata

verbalmente, per cui si deve ritenere, in assenza di una riserva in tal senso a

quel momento, che quella prestazione fosse pure compresa in quell’importo.

c) prestazioni

diverse

Il

Pretore ha riconosciuto all’attore fr. 3'564.- per gli studi per un nuovo

raccordo ferroviario al nuovo magazzino, effettuati tra il 27 aprile ed il 20

giugno 1990 (base per un eventuale sviluppo realizzativo, cfr. doc. CB p. 5 e

DW). L’onorario può essere confermato, visto e considerato che la prestazione

svolta, che può essere ritenuta rilevante, non concerne l’edificazione in senso

stretto del complesso industriale di __________ per il quale le parti avevano

pattuito un onorario forfetario (in tal senso pure la perizia a p. 6, che parla

di prestazione “speciale”), ma un suo eventuale sviluppo realizzativo. Trattandosi

di una prestazione svolta prima della conclusione del contratto di cui al doc.

O, la sua remunerazione non era per altro subordinata alla sua rilevanza.

d) prestazioni

specialistiche

Al

consid. 8 sono già state spiegate le ragioni per cui è di principio

giustificato riconoscere all’attore gli onorari per le prestazioni da lui

svolte per attrezzature d’esercizio (doc. DY) e per impianti sanitari /

riscaldamento / ventilazione (doc. DX). Il fatto che le prestazioni si

riferiscano al primo progetto non osta in alcun modo al riconoscimento della

pretesa, dato che la convenuta, non fornendo l’assistenza specialistica

promessa in occasione dell’incontro dell’8 giugno 1990 si è già da allora resa

inadempiente, obbligando di fatto l’attore a sostituirsi a quegli specialisti.

E nemmeno è d’impedimento il fatto che il contratto di cui al doc. O non abbia

previsto un aumento dell’onorario dell’attore, che pure aveva già svolto le

prestazioni specialistiche in questione, quelle sue prestazioni non concernendo

in effetti l’attività vera e propria dell’architetto, ma piuttosto quella della

ditta __________ e degli ingegneri degli impianti sanitario / riscaldamento /

ventilazione (cfr. doc. CW), i cui onorari erano stati preventivati nel doc. K,

a parte, in fr. 30'000.- rispettivamente in fr. 60'000.-. L’onorario di fr.

4'419.- per le prestazioni svolte dall’attore per le attrezzature d’esercizio, la

cui esecuzione è stata comprovata peritalmente (perizia p. 7), può pertanto

essere confermato. Non così quello relativo alle prestazioni per gli impianti

sanitari / riscaldamento / ventilazione (fr. 3'664.-). Come rilevato dalla

convenuta, il perito giudiziario ha in effetti dichiarato che tali prestazioni,

aventi in sostanza per oggetto le richieste di offerte a diverse ditte (perizia

p. 7 e complemento perizia p. 7), non testimoniavano un impegno particolare

dell’architetto che giustificasse quelle rivendicazioni supplementari

(complemento perizia p. 7) e dovevano con ciò essere considerate come non

fornite (perizia p. 7 e complemento perizia p. 7). In tali circostanze il fatto

che il teste D__________ __________ possa aver dichiarato che l’attore fino al

giugno 1991 aveva parzialmente supplito gli specialisti degli impianti sanitari

/ riscaldamento / ventilazione svolgendone alcune mansioni (p. 4) non basta quindi

a smentire il diverso ed approfondito assunto del perito, che, per la sua

valutazione, si è fondato sulla tipologia dell’attività svolta dall’attore,

risultante dalla documentazione agli atti; tanto più che il teste in parola nemmeno

aveva preteso che le prestazioni dell’attore si riferissero al primo progetto.

10.2 prestazioni

relative al secondo progetto

a) prestazioni

di base

Il fatto

che l’attore abbia diritto all’onorario di fr. 250'000.-, indicizzato di fr.

4'837.- a seguito del rincaro intervenuto, per le prestazioni di base relative

al secondo progetto non è di per sé contestato dalla convenuta, sicché entrambe

le posizioni, fatta riserva per gli importi relativi alle prestazioni che

l’attore ha ammesso di non aver svolto e che verranno dedotti più avanti

(consid. 10.3), possono di principio essere confermate. Le censure con cui la

convenuta ritiene che parte delle prestazioni di base non sarebbero state

fornite, in particolare quella relativa al preventivo, rispettivamente non lo

sarebbero state in modo completo, segnatamente quella relativa ai lavori di

garanzia ed alla documentazione dell’opera, saranno a loro volta esaminate più

oltre (consid. 10.3).

b) aggiornamento

onorario convenuto

Con

questa pretesa, che il Pretore ha impropriamente esaminato con riferimento alle

prestazioni relative al primo progetto, l’attore chiede una maggiorazione

dell’onorario per le prestazioni di base in considerazione del fatto che

l’opera realizzata ha comportato un aumento di cubatura SIA di 1’835 mc

(perizia p. 8) rispetto a quanto era stato previsto nel secondo progetto. Sulla

base della delucidazione peritale, nella quale è stato accertato che questo

ulteriore ingrandimento dell’edificio, pur avendo causato un aumento dei costi non

proporzionale all’aumento della volumetria che ne era così derivata, poteva giustificare

un parziale aumento delle pretese dell’attore (complemento perizia p. 7), il

giudice di prime cure gli ha attribuito un ulteriore onorario di fr. 3'300.-.

La posizione non può essere confermata. Nonostante l’aumento di volume

dell’opera sia pacificamente dovuto a nuove richieste della convenuta, che

nell’ottobre 1990 (doc. R, T e W), dopo cioè che il contratto di cui al doc. O

era stato firmato e il secondo progetto era stato inoltrato alle autorità, ha

chiesto l’innalzamento della quota di alcune coperture e una maggior larghezza del

blocco uffici (complemento perizia p. 8), è in effetti risultato che ciò non ha

imposto all’architetto modifiche di piani, ritenuto che i piani esecutivi non

erano ancora stati allestiti (perizia p. 8). In definitiva, come giustamente stabilito

nella prima perizia, il lavoro dell’attore non ha di conseguenza comportato un

particolare aumento delle sue prestazioni rispetto a quanto previsto nel

secondo progetto (perizia p. 8). Poco importa se in sede di complemento

peritale l’esperto abbia poi parzialmente rettificato questo suo assunto,

precisando che il lavoro dell’architetto non comportava l’aumento delle prestazioni

rivendicate dall’attore nel doc. CB, che andava così ridotto da fr. 11'362.- a

fr. 3'300.- (complemento perizia p. 7), tanto più che il perito nell’occasione non

ha spiegato le ragioni di questa sua rettifica.

c) prestazioni

supplementari

Il Pretore ha riconosciuto all’attore fr. 1'584.- per le prestazioni

relative alla modifica dei piani esecutivi e dei lavori in cantiere in merito

all’allargamento della porta U.S. nella torre nord (per nuova esigenza di

maggior agio nel passaggio di palette, doc. CB p. 11, EC e EV/EW), fr. 1'188.- in

merito alla modifica dei blocchi dei servizi WC al P.T. (per l’eliminazione dei

previsti impalcati soprastanti, doc. CB p. 11, ED e EV/EW), fr. 1'584.- in

merito alla richiesta di nuove varianti per la sistemazione esterna degli

uffici e dell’ingresso principale (doc. CB p. 11, EE e EV/EW) e fr. 7'745.- per

il rilievo degli edifici esistenti e del terreno (doc. CB p. 13 e EH). Le

stesse possono senz’altro essere confermate. Nei primi 3 casi si tratta di

prestazioni di un certo rilievo ordinate dalla convenuta dopo la firma del

contratto, inizialmente non previste né prevedibili, mentre il quarto importo

riguarda i rilievi, preventivati in fr. 8'600.- nel doc. K quale prestazione

non compresa nell’onorario d’architetto.

Il

giudice di prime cure ha invero indicato tra le posizioni da remunerare anche

quella relativa all’elaborazione di 10 nuove varianti per i posteggi davanti

all’ingresso, anche se ha poi omesso di esporre il relativo importo di fr.

5'808.- (doc. CB p. 12, EE e EV/EW). In questa sede la convenuta non pretende

che tale prestazione, che, analogamente a quelle che precedono, costituisce una

prestazione supplementare rilevante, non debba essere retribuita, ma si prevale

del fatto che la somma complessiva degli onorari esposti dal Pretore sarebbe in

realtà inferiore di fr. 5'808.- rispetto a quanto indicato nel conteggio della

sentenza, pretendendo, a seguito di tale errore di calcolo, una riduzione in

tale misura dell’importo dovuto alla controparte. La censura è infondata. Il

giudice di prime cure, indicando a p. 19 della sentenza in fr. 386'072.- la

somma degli onorari dovuti all’attore ha in effetti fatto proprio il calcolo

del perito giudiziario (fr. 382'408.-, cfr. complemento perizia p. 11),

aggiungendovi una posizione non considerata da quest’ultimo (fr. 3'664.-). Egli

ha con ciò ritenuto come dovuta anche la prestazione di fr. 5'808.- (perizia

p. 16) che, a detta del perito, contribuiva ad ottenere la somma di fr.

382'408.-. Che la mancata indicazione dell’importo di fr. 5'808.- costituisca

una semplice dimenticanza o un semplice errore di scritturazione è del resto

provato dal fatto che il giudice ha indicato come dovuta la prestazione

“2.4.2.b/3 per modifiche in cantiere ... fr. 1'584.-” precisando poi che era

pure da retribuire la sottoposizione “per varianti inerenti i posteggi davanti

all’ingresso” che nella fattura di cui al doc. CB prevedeva proprio l’importo

di fr. 5'808.-, confermato dal perito.

d) prestazioni

diverse

Il Pretore ha riconosciuto all’attore altri fr. 792.- per

l’allestimento di una prova a futura memoria (doc. CB p. 14 e EK), fr. 720.-

per le prestazioni relative alla risistemazione della strada di accesso ai

posteggi (doc. CB p. 14 e EL), fr. 396.- per le prestazioni svolte a favore

dell’affittuario __________ (doc. CB p. 14 e EM) e fr. 5'148.- per le

prestazioni in merito alla richiesta supplementare di climatizzazione degli

edifici per scambio calorico con l’acqua di falda (doc. CB p. 14 seg. e EN). Le

stesse vanno senz’altro confermate, trattandosi di prestazioni, certo

rilevanti, che non erano oggetto del contratto d’architettura di cui al doc. O.

e) prestazioni

specialistiche

Infine

sono state riconosciute all’attore fr. 36'460.- per prestazioni per

attrezzature d’esercizio di base (cfr. doc. EO/EQ/ES), fr. 1'306.- e fr. 1'305.-

per prestazioni supplementari inerenti le varianti ai reparti rotocalco,

fustellatura e legatoria (doc. CB p. 16 e EP) ed ai rilievi dei macchinari

esistenti (doc. CB p. 16 e ER/ET), e fr. 12'795.- per prestazioni per impianti

sanitario / riscaldamento / ventilazione (cfr. doc. EU). Già si è spiegato in

precedenza la ragione per cui le prestazioni specialistiche possono di

principio essere remunerate all’attore. In concreto, dato che l’effettuazione

di queste prestazioni da parte dell’attore è stata comprovata peritalmente, la

decisione pretorile può, su questo punto, essere confermata.

10.3 Dal

totale della nota d’onorario così ricalcolata, pari a fr. 339'651.- (fr. 3'564.- + fr. 4'419.- + fr. 250'000.- + fr. 4'837.- + fr.

1'584.- + fr. 1'188.- + fr. 1'584.- + fr. 5'808.- + fr. 7'745.- + fr.

792.- + fr. 720.- + fr. 396.- + fr. 5'148.- + fr. 36'460.- + fr. 1'306.- + fr.

1'305.- + fr. 12'795.-), deve in primo luogo essere dedotto l’importo di fr.

792.- relativo alle prestazioni relative alla riattazione del corpo vecchio

dello stabilimento che l’attore aveva ammesso di non aver ultimato (doc. CB p.

21 e doc. CL).

Con il gravame la

convenuta chiede tuttavia di aumentare da fr. 2'669.- a fr. 5'000.-

l’ulteriore deduzione per la mancata completazione delle prestazioni inerenti

la documentazione dell’opera e la direzione dei lavori di garanzia nonché di

introdurre una nuova deduzione di fr. 17'500.- per il mancato allestimento del

preventivo. Entrambe le censure devono essere disattese. In merito alla prima,

si osserva che l’attore ha ammesso di aver svolto solo parzialmente le prestazioni

relative alla documentazione dell’opera e alla direzione dei lavori di garanzia

(doc. CL), che nella fattura erano inizialmente state considerate come in fase

di svolgimento (doc. CB p. 21). Egli ha quantificato in fr. 2'669.- la

deduzione che si imponeva dal suo onorario, rilevando da una parte che le due

prestazioni ammontavano al 2% delle prestazioni di base, quantificate in fr.

266'809.-, e dall’altra che egli le aveva comunque svolte in ragione del 50%. In

questa sede la convenuta contesta che la prestazione sia stata

svolta nella misura pretesa dall’attore e chiede pertanto la deduzione

dell’intero 2%, calcolato su fr. 250'000.-, per un importo complessivo di fr.

5'000.-. Sennonché, diversamente da quanto da lei preteso, non è affatto vero

che l’attore avrebbe ammesso nei doc. CL, CB e DH - ciò che, a detta della

convenuta, pure risulterebbe dalla testimonianza di Ga__________ __________ (p.

4) - di non aver svolto quelle prestazioni, che, anzi, da quei documenti

risultano essere state svolte in ragione del 50%. Il perito non essendo a sua

volta stato in grado di stabilire se ed eventualmente in che misura quelle

prestazioni non fossero state fornite (perizia p. 17, complemento perizia p. 11),

la deduzione ammessa dall’attore e riconosciuta dal Pretore va senz’altro

confermata. Quanto alla seconda, con cui la convenuta pretende che l’attore non

avrebbe svolto la prestazione relativa al preventivo (7% di fr. 250'000.-), si

osserva che il perito ha effettivamente precisato che il doc. K non può essere

considerato un preventivo ai sensi della norma SIA 102 e costituisce semmai un

semplice preventivo di massima, compreso nella fase 4.2.2 del Regolamento SIA

102 (complemento perizia p. 5). L’affermazione del perito va tuttavia prima contestualizzata

e poi relativizzata. Egli si è espresso in quei termini allorché gli era stato

chiesto di valutare se l’attore non avesse diritto ad un maggior onorario per

aver allestito il preventivo relativo al primo progetto, questione a cui egli

ha risposto negativamente (complemento perizia p. 4 seg.). Per il resto

l’esperto, nei suoi referti, non ha mai detto che l’attore non avrebbe svolto

la prestazione relativa al preventivo nell’ambito del secondo progetto.

Tutt’altro. Da una parte ha affermato che l’importo preventivato era stato

ritenuto valido fino alla consegna dell’opera (perizia p. 3 e 8; cfr. pure doc.

CD), il che sta a significare che le parti, a prescindere dalla qualifica di

preventivo di massima attribuita a quel documento, di fatto lo hanno in seguito

elevato a un vero e proprio preventivo, anche perché, per l’urgenza a procedere

costantemente manifestata dalla convenuta a tutte le persone intervenute nei

lavori (cfr., per tanti, il teste Ga__________ __________ p. 4), era praticamente

escluso che l’attore fosse tenuto a “perdere altro tempo” nell’allestimento di

un documento che in pratica non modificava la situazione (cfr., in generale, la

testimonianza di L__________ __________ p. 4). E dall’altra, allorché si è

trattato di quantificare l’onorario a favore dell’attore, il perito, riconoscendogli

il 100% delle prestazioni di base (perizia p. 16), gli ha implicitamente attribuito

anche il 7% relativo al preventivo, valutazione questa che egli non ha ritenuto

di modificare nemmeno dopo che, con la delucidazione peritale, si era espresso

in merito alla portata del doc. K (complemento perizia p. 11).

11. Dall’onorario

che l’attore poteva in definitiva esporre, pari a fr. 336'190.- (fr. 339'651.-

./. fr. 792.- ./. fr. 2'669.-), devono ovviamente essere tolti gli acconti che

nel frattempo gli sono stati corrisposti. Mentre il Pretore ha dedotto a questo

titolo fr. 246'000.-, la convenuta, in questa sede, chiede che l’importo da

dedurre sia determinato in fr. 255'471.40. Ora, nel sollecito datato 26 ottobre

1992 (doc. CL) l’attore ha pacificamente dato atto di aver ricevuto fr.

255'471.40 di acconti. E del resto, dopo la fattura del 10 settembre 1992 (doc.

CB p. 21), in cui si confermava il ricevimento di acconti per fr. 246'000.-, all’attore

erano stati versati ulteriori fr. 9'471.40 (cfr. il doc. CF, in cui la convenuta

il 18 settembre 1992 comunica il pagamento di quella somma). Di principio si

dovrebbero quindi dedurre fr. 255'471.40. Sennonché, l’attore ha dimostrato che

le somme da lui ricevute erano in realtà inferiori a quanto da lui immaginato a

quel tempo, per un errore occorso con riferimento al terzo acconto (replica p.

17). In effetti, il 2 ottobre 1990 egli aveva chiesto alla convenuta di versargli

il terzo acconto di fr. 30'000.- (doc. 2), pagamento che è stato regolarmente

effettuato e quindi registrato in tale misura nelle successive richieste, in

particolare quelle relative al quinto ed al sesto acconto (doc. 3 e 4). Fatto

sta che, improvvisamente, a partire dalla richiesta del settimo acconto (doc.

5), il terzo acconto ricevuto è stato indicato non più in fr. 30'000.- ma in

fr. 35'000.-. Di fatto ciò ha fatto sì che l’attore ritenesse erroneamente di

aver ricevuto fr. 5'000.- in più di quanto egli aveva effettivamente percepito

(cfr. doc. 6), errore che, dopo il ricevimento di fr. 10'000.- (doc. BT e CE;

cfr. pure l’annotazione manoscritta sulla lettera 31 marzo 1992 nel plico doc.

DH) dei fr. 19'471.40 chiesti con il nono acconto, si è perpetuato anche al

momento dell’allestimento della fattura di cui al doc. CB. L’importo che deve

essere dedotto per gli acconti sino ad oggi versati dalla convenuta ammonta pertanto

a fr. 250'471.40.

12. Ciò

posto, ritenuto che all’attore spettano pacificamente altri fr. 3'127.15 a

titolo di rimborso spese (doc. CM), la petizione può essere accolta

limitatamente alla somma di fr. 88'845.75 (fr. 336'190.- + fr. 3'127.15 ./. fr.

250'471.40). A tale importo vanno poi aggiunti gli interessi di mora, da

attribuirsi al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), le ragioni - assai

pretestuose - in forza delle quali la convenuta pretende la loro riduzione al

2.5% (appello p. 28) essendo

proceduralmente irrite, siccome formulate per la prima volta solo in questa

sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), tanto più che per legge il tasso degli

interessi moratori può essere aumentato (art. 104 cpv. 2 e 3 CO) ma non ridotto

(art. 104 cpv. 1 CO), fatto salvo un diverso accordo tra le parti (Wiegand,

Basler Kommentar, 3ª ed., n. 7

ad art. 104 CO), qui inesistente. La convenuta ha però ragione a chiedere che

gli interessi di mora vengano fatti decorrere dal 5 novembre 1992 e non dal 1°

ottobre 1992, come invece ritenuto dal Pretore. Nei suoi allegati di causa

l’attore aveva in effetti sempre chiesto che gli stessi fossero dovuti dal 5

novembre 1992, data in cui aveva messo in mora la controparte (doc. CQ,

petizione p. 16), per cui il giudice ha in definitiva deciso ultra petita (art.

340 lett. b CPC). Per questo capitale e gli interessi deve pure essere

rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. 275885 dell’UE di

Lugano (doc. CR).

13. Nell’ambito

della domanda riconvenzionale la convenuta ribadisce in questa sede che

l’attore doveva essere tenuto a risarcirle il danno occorsole in conseguenza

del ritardo di 3 mesi nella consegna dell’opera (fr. 71'529.-, pari alla pigione

che essa in quel periodo ha pagato per la fabbrica, gli uffici e il magazzino da

lei condotti in locazione a __________) e a rifonderle il costo per l’allestimento

di un rapporto in merito all’operato dell’attore (fr. 20'000.-). Contestato è

pure l’ammontare delle ripetibili assegnate alla controparte. Le censure sono infondate.

13.1 A

sostegno della prima pretesa, la convenuta adduce che il contratto di cui al

doc. O imponeva all’attore il rispetto di uno scadenziario, da lui in realtà

non ossequiato, e che il danno causatole dai ritardi che si erano così verificati

era provato dalla documentazione e dalle testimonianze versate agli atti. Fosse

anche vero ciò che è stato ora addotto dalla convenuta, resterebbe comunque il

fatto che essa non ha validamente censurato in questa sede l’assunto del

giudice di prime cure, secondo cui il ritardo nell’esecuzione dei lavori

rispetto ai tempi previsti non era imputabile all’attore (sentenza p. 21). Essa

ha in effetti contestato unicamente il fatto che il contratto prevedesse uno

scadenziario vincolante, ma non si è assolutamente espressa sull’altro

argomento, ritenuto decisivo dal giudice per la questione, secondo cui il

ritardo era comunque dovuto a circostanze estranee all’operato dell’attore, in

particolare l’esecuzione di innumerevoli modifiche / opere supplementari - per

altro comprovata dalle prove menzionate dal Pretore -, la consegna tardiva da

parte della committente e degli specialisti di informazioni e documentazione

indispensabili per i lavori di progettazione e di coordinazione, la fornitura

in ritardo dei prefabbricati da parte della ditta I__________ __________ Srl e

la successiva richiesta della committente di ottenere garanzie sulla qualità

del materiale prefabbricato italiano (sentenza p. 12). In tali circostanze, è a

priori escluso che l’attore possa essere reso responsabile del danno preteso

dalla convenuta.

13.2 Quanto

alla richiesta volta alla rifusione dell’onorario pagato dalla convenuta al

tecnico edile G__________ __________, autore di un rapporto in merito

all’attività dell’attore (doc. 24), la stessa era stata respinta dal Pretore

per il fatto che la produzione di quel documento era privo di valore

probatorio, lo stesso non essendo stato firmato, il suo presunto estensore non

avendone confermato l’esattezza in istruttoria e nulla agli atti confortando la

correttezza delle critiche colà espresse. È a ragione che la convenuta ritiene in

questa sede che la paternità dello scritto in questione, non potendo essere

provata dal suo estensore, deceduto nelle more della causa, era comunque stata confermata

dal teste Ga__________ __________ (p. 4). Ma ciò non basta ancora per ammettere

il benfondato della pretesa. L’istruttoria di causa ha in effetti permesso di

stabilire che G__________ __________ era stato a suo tempo assunto dalla

convenuta, oltre che per gestire alcuni lavori di rifinitura, solo per

controllare le liquidazioni finali (doc. AX; teste Ga__________ __________). In

questa sede, nonostante sia vero che dopo l’intervento di quest’ultimo

l’impresa di costruzioni aveva accettato di ridurre da fr. 1'905'000.- a fr.

1'780'000.- l’importo di liquidazione, si osserva che la convenuta non ha però

spiegato per quali ragioni sarebbe errato e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem) l’assunto con cui il Pretore aveva stabilito che

l’attore non aveva comunque commesso alcuna violazione contrattuale per aver

preavvisato in fr. 1'905'000.- (cfr. doc. IN e 22) la liquidazione finale

dell’impresa (sentenza p. 16). E, in assenza di una responsabilità dell’attore

in merito alle liquidazioni da lui preavvisate, di cui per altro - come

ritenuto dal Pretore e non contestato in questa sede - neppure è provata

l’erroneità, è escluso che egli possa essere tenuto a risarcire alla convenuta

le spese per il lavoro svolto da G__________ __________. Per il resto, la convenuta

nemmeno ha censurato - se non, come detto, in punto alla responsabilità

dell’attore in merito alle liquidazioni - l’assunto del giudice di prime cure

secondo cui nulla agli atti avrebbe confortato la correttezza delle critiche

espresse all’attore nel rapporto di cui al doc. 24, sicché la convenuta, già

per il fatto che l’intervento del tecnico edile non si è in definitiva rivelato

utile e necessario, non può pretendere alcunché. Si aggiunga, per completezza,

che la somma di fr. 20'000.- pretesa dalla convenuta si riferiva a tutte le

prestazioni che G__________ __________ aveva svolto a suo favore dal marzo

all’ottobre 1992 (doc. 23), mentre non è stato provato, nonostante ciò fosse

possibile, quale sia stata l’onere per l’allestimento del doc. 24.

13.3 Manifestamente

infondata, e finanche al limite del temerario, è infine la censura con cui la

convenuta chiede di ridurre da fr. 25'000.- a fr. 9'200.- l’indennità

ripetibile dovuta alla controparte per la domanda riconvenzionale. A sostegno

della sua richiesta, essa adduce che la tariffa dell’Ordine degli avvocati

(TOA), su cui il Pretore si era verosimilmente ispirato per la determinazione

delle ripetibili, era stata abrogata dal 1° gennaio 2007, per cui occorreva in

realtà riferirsi al dispendio di tempo che era stato impiegato dal

patrocinatore della controparte, valutabile in 40 ore retribuite fr. 230.-

l’ora. Non è così. La TOA è stata in effetti abrogata solo a far tempo dal 1°

gennaio 2008 (cfr. la legge sulla soppressione della tariffa dell’Ordine degli

avvocati del 27 ottobre 2007, in vigore per l’appunto dal 1° gennaio 2008, BU

66/2007 p. 756; cfr. pure II CCA 24 aprile 2008 inc. n. 12.2008.74), per cui fa

stato l’onorario ad valorem previsto dall’art. 13 TOA, che rinvia

all’art. 8 seg. TOA. Oltretutto l’importo attribuito dal primo giudice

risultava già assai favorevole per la convenuta, situandosi al minimo della

tariffa.

14. Ne

discende il parziale accoglimento del gravame nel senso dei considerandi che

precedono.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza

(art. 148 CPC), ritenuto che per la procedura d’appello fa stato un valore

litigioso di fr. 231'267.15 (fr. 139’738.15 + fr. 91'529.-). Nella fissazione

dell’ammontare degli oneri processuali di questa sede, così come già per quelli

della prima istanza, si è altresì tenuto conto dell’inusuale ampiezza della

documentazione prodotta dalle parti, contenuta in 23 cubotti.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

18 settembre 2007 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 16 agosto 2007 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,

invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente

accolta.

Di

conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare all’arch. AO 1, __________,

fr. 88’845.75 oltre interessi al 5% dal 5 novembre 1992.

2. Per il suddetto importo è rigettata in via

definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.

3. La

tassa di giustizia dell’azione principale di complessivi fr. 7'000.- e le spese

- comprensive di quelle di perizia - da anticipare come di rito, sono poste a

carico dell’attore per 2/3 e a carico della convenuta per 1/3. A quest’ultima

l’attore rifonderà fr. 6'500.- per parti di ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 3’350.-

b)

spese fr. 150.-

T

o t a l e fr. 3’500.-

da anticiparsi

dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono poste a carico

dell’appellato, a cui la controparte rifonderà fr. 5'000.- per parti di

ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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