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Decisione

12.2007.200

Promessa della prestazione di un terzo

12 novembre 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti contestano

“di aver promesso, come sostiene il giudice di prima istanza, che P__________

SA avrebbe versato al signor R__________ Am R__________ un salario mensile di

fr. 6'500.– oltre tredicesima dal 1° maggio 1982”. Il testo francese della

convenzione 7 maggio 1982 (doc. D), non parlerebbe, a loro dire, di promessa e

il termine “port fort” non avrebbe tale significato; si tratterebbe invece di

un “semplice impegno a far sì che P__________ SA confermasse il signor Am R__________

quale direttore generale fino al 31 dicembre 1983 con un salario mensile di fr.

6'500.– oltre tredicesima”. Per tacere del fatto che il marginale dell'art. 111

CO “promessa della prestazione di un terzo” è tradotto nella versione in lingua

francese con il termine “port-fort”, per cui non può esservi dubbio che la

predetta convenzione ha per oggetto una “promessa”, il gravame risulta, su

questo punto, persino lesivo della buona fede processuale. In sede di risposta i

convenuti avevano infatti loro stessi sostenuto che “con la convenzione doc. D”

essi avevano “promesso” a R__________ Am R__________ che “P__________ SA

avrebbe pagato un salario annuo omnicomprensivo di 84'500.–” (act. II, pag. 8

verso il basso) e meglio fr. 6'500.– mensili per tredici mensilità.

Secondo i ricorrenti

saremmo inoltre in presenza di “una convenzione bilaterale” nella quale “in

sostanza tutte le parti in causa avevano un interesse reciproco a che il signor

Am R__________ continuasse nella sua funzione di direttore generale per circa

un anno e mezzo”. Quindi, a loro dire, rassegnando “inopinatamente” le

dimissioni a far tempo dal 31 dicembre 1982 egli avrebbe violato gli obblighi

assunti, per cui sarebbe esclusa l'applicazione dell'art. 111 CO. A torto.

Dagli atti e dalla

convenzione in questione non risulta che la validità della promessa fatta dai

convenuti con la convenzione di cui al doc. D fosse subordinata alla permanenza

di R__________ Am R__________ presso P__________ SA fino al 31 dicembre 1983.

Quest'ultimo si era del resto assunto solo l'impegno di dare ai signori AP 1

tutta l'assistenza e la formazione necessaria perché essi potessero dirigere

l'azienda loro stessi il più presto possibile. Non risulta che R__________ Am R__________

abbia disatteso a detto impegno. D'altronde, a giusta ragione l'appellato ha

osservato che P__________ SA ha tolto R__________ Am R__________ dal Consiglio

di amministrazione almeno nove mesi prima del 31 dicembre 1983, ciò che

significa che egli, per gli azionisti e gli amministratori della società, era

diventato inutile. Le argomentazioni d'appello cadono dunque nel vuoto.

6. Secondo gli

appellanti le pretese di risarcimento basate dall'attore sull'art. 111 CO

sarebbero infondate anche per il fatto che R__________ Am R__________, dal mese

di maggio 1982 fino al 25 marzo 1983, non avrebbe chiesto a P__________ SA il

salario mensile di fr. 6'500.–. Ciò potrebbe, a loro dire, solo significare che

in realtà R__________ Am __________ avrebbe “successivamente concordato con P__________

SA unicamente uno stipendio di fr. 5'400.–, e che pertanto” non sarebbe “più

autorizzato a richiedere agli appellanti alcun risarcimento del danno”, oppure

“che egli non abbia richiesto a P__________ SA il versamento del salario

mensile di fr. 6'500.–, poiché sapeva di non aver rispettato gli impegni

assunti”. A torto.

Trattasi di argomentazioni,

o meglio di “supposizioni” (cfr. appello, pag. 7 verso il mezzo), fatte valere

per la prima volta in sede d'appello, quindi palesemente irricevibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 20-30 ad

art. 321 CPC). A titolo abbondanziale si rileva comunque che in materia di

promessa della prestazione di un terzo a norma dell'art. 111 CO, la garanzia è

esigibile nella misura in cui la prestazione del terzo non è adempiuta. Il

Considerandi

beneficiario della promessa non è tuttavia tenuto di mettere in mora il terzo (Pestalozzi, Berner Kommentar, n. 12 ad

art. 111 CO), né tantomeno di cercarlo (Tevini

Du Pasquier, op. cit., n. 14 ad art. 111 CO). Per cui il preteso ritardo

nel far valere nei confronti di P__________ SA le richieste poi oggetto

dell'azione giudiziaria – avviata comunque anche nei confronti della citata

ditta, per la prima volta il 7 gennaio 1987 (cfr. l'inc. n. 10'760, richiamato)

e riproposta il 3 ottobre 1990 – è in ogni caso irrilevante ai fini del

giudizio.

7.

Gli appellanti

contestano inoltre il “comportamento del convenuto”, eccependo che R__________

Am R__________ non ha mai comunicato loro “che da P__________ SA egli percepiva

dal 1° maggio 1982 un salario mensile di fr. 5'400.– invece di fr. 6'500.–”.

Ciò escluderebbe, a loro dire, la facoltà “per il convenuto di far valere

eventuali denegate pretese nei confronti degli appellanti”, ritenendo

“perlomeno motivo di concolpa l'atteggiamento di R__________ Am R__________”.

Per tacere del fatto che l'argomentazione appare invero confusa, ritenuto che

gli appellanti sono i convenuti in causa, l'eccezione fatta valere per la prima

volta in sede d'appello, si rivela ancora una volta palesemente irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 20-30 ad

art. 321 CPC).

Pure irricevibili, per i

medesimi motivi, le eccezioni degli appellanti in relazione all'attribuzione e

alla decorrenza degli interessi di mora, fissati dal primo giudice nella misura

del 5% a far tempo dal 1° gennaio 1983 conformemente alla richiesta formulata in

petizione dall'attore. Su quest'ultima richiesta i convenuti non si erano

minimamente espressi in prima sede, per cui le considerazioni fatte valere in

appello (n. 11, pag. 8 e 9) sono manifestamente tardive.

8.

Visto quanto

precede, nella misura in cui chiede di riformare la decisione del Pretore nel

senso di respingere la petizione, l'appello va respinto e la decisione del

primo giudice di condannare AP 1 e AP 2 a pagare in solido a B__________ Am R__________

fr. 9'533.35 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1983, va confermata.

Gli appellanti contestano, per finire, anche la decisione del

Pretore di porre a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno la tassa

di giudizio e le spese, compensando le ripetibili. Essi sostengono che, se si

tien conto dell'importo originario richiesto con la petizione e poi aumentato

con la replica, B__________ Am R__________ è risultato soccombente nella misura

di due terzi, per cui è errato non porre a suo carico perlomeno due terzi della

tassa di giudizio e delle spese e non condannarlo al pagamento di parziali

ripetibili. A ragione.

Per il valore di causa

per la determinazione di tassa di giustizia, spese e ripetibili si deve in

effetti tener conto delle pretese fatte valere dall'attore nei confronti dei

convenuti AP 1 e AP 2, ad esclusione delle pretese rivolte esclusivamente nei

confronti di P__________ SA, fallita e non più considerata parte dal giudizio

del Pretore. L'attore aveva, come detto, avanzato una pretesa di complessivi

fr. 22'533.35 oltre interessi, domanda aumentata in sede di replica a fr.

27'933.35. Per la determinazione degli oneri processuali di prima sede si deve

pertanto tener conto di quest'ultimo importo, ritenuto che la riduzione della

domanda attuata dall'attore in sede di conclusione appare ininfluente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4-5 ad art.

5.

CPC). Considerato che l'attore è risultato vincente solo per fr. 9'533.35, e

meglio nella misura di un terzo, appare pertanto equo accogliere su questo

punto l'appello mettendo a carico di B__________ Am R__________ due terzi di

spese e tassa di giustizia di prima sede e accordando parziali ripetibili a AP

1.

e AP 2. Il giudizio di primo grado sugli oneri processuali va dunque formato

di conseguenza. Le spese processuali e le ripetibili di seconda istanza,

calcolate su un valore litigioso di fr. 9'533.35, seguono invece la

soccombenza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello 19

settembre 2007 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza, la sentenza 29 agosto 2007 della Pretura del Distretto di

Bellinzona, invariato l’altro

Dispositivo

dispositivo, è riformata come segue:

2. La

tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 1'250.–, già anticipate sono

poste per un terzo a carico di AP 1 e AP 2 in solido, e per due terzi a carico

dell'attore, il quale rifonderà ai convenuti complessivi fr. 1'000.– per

parziali ripetibili.

2. Le

spese della procedura d’appello,

consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 300.-

b) spese fr.

50.-

Totale fr.

350.-

già

anticipate dagli appellanti, sono poste per nove decimi

a loro carico in solido, e per un decimo a carico di B__________

Am R__________. Gli appellanti rifonderanno alla

controparte, in solido, fr. 200.– per parziali ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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