12.2007.200
Promessa della prestazione di un terzo
12 novembre 2008Italiano17 min
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Numero d'incarto:
12.2007.200
Data decisione, Autorità:
12.11.2008, IICCA
Titolo:
Promessa della prestazione di un terzo
PROMESSA DELLA PRESTAZIONE DI UN TERZO
art. 111 CO
Incarto n.
12.2007.200
Lugano
12 novembre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.96.352
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 3 ottobre 1990
da
AO 1
RA 2
contro
AP 1
AP 2
RA 1
con la quale l’attore ha chiesto la condanna di AP 1 e
AP 2 al pagamento di fr. 22'533.35 oltre interessi, domanda aumentata in sede
di replica a fr. 27'933.35 e ridotta in sede di conclusioni a fr. 20'533.35;
domanda avversata dai convenuti e che il Pretore, con
sentenza 29 agosto 2007, ha parzialmente accolto, condannando i convenuti a
versare all'attore, in solido, fr. 9'533.35 oltre interessi al 5% dal 1°
gennaio 1983, ponendo inoltre la tassa di giustizia (fr. 800.–) e le spese (fr.
1'250.–) per metà a carico dell'attore e per l'altra metà a carico dei
convenuti in solido, compensate le ripetibili;
appellanti i convenuti che con atto di appello 19
settembre 2007 – il cui dispositivo, errato per un refuso, è stato rettificato
il 25 settembre 2007 – chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con osservazioni 5 dicembre 2007
postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto:
1. R__________ Am R__________
è stato per diversi anni membro del Consiglio di amministrazione e direttore
generale di P__________ SA (ora fallita). Con scritto del 20 marzo 1982, P__________
SA ha confermato a R__________ Am R__________ il miglioramento delle condizioni
salariali di collaborazione comunicategli precedentemente, segnatamente un
aumento del salario mensile da fr. 5'200.– a fr. 5'400.– (doc. B). Il 7 maggio
1982 AP 1 e AP 2 hanno acquistato da J__________ -__________ M__________
l'intero pacchetto azionario di P__________ SA, sottoscrivendo nel contempo con
R__________ Am R__________ una convenzione (doc. D), nella quale – con
riferimento a quest'ultima società – alle clausole I e II è stato indicato:
“__________ se portent fort que la société maintiendra
M. Am R__________ dans son poste de directeur général de celle-ci jusqu'au
31.12.1983 et qu'il aura jusqu'à cette date les mêmes tâches et responsabilité
que par le passé et restera administrateur avec signature collective à deux.”
“II.
MM. M__________ se portent fort pour la société que celle-ci paiera à M. Am R__________
un salaire mensuel net de fr. 6'500.– (six mille cinq cents francs) ainsi qu'un
13ème salaire net du même montant. Les charges sociales seront payées
intégralement par la société qui accordera à M. Am R__________ les mêmes
avantages que par le passé”.
Il
6 ottobre 1982 R__________ Am R__________ ha rassegnato
le dimissioni da P__________ SA, adducendo ragioni di salute, impegnandosi però
ad assolvere le proprie mansioni fino al 31 dicembre 1982 (doc. E). Il 22 marzo
1983 R__________ Am R__________ ha appreso da AP 2 di essere stato escluso dal
Consiglio di amministrazione. Con lettera 25 marzo 1983 egli ha quindi espresso
il proprio disappunto a P__________ SA, chiedendo il pagamento delle
retribuzioni che ancora gli spettavano per il 1982 (doc. F). Dopo un sollecito
di pagamento del 3 maggio 1983 (doc. G), R__________ Am R__________ ha fatto
spiccare il 6 giugno 1983 tre precetti esecutivi nei confronti di P__________
SA, contro i quali quest'ultima ha sollevato opposizione (doc. H, I e L).
R__________ Am R__________
è deceduto il 15 ottobre 1985, lasciando quali eredi la moglie H__________ Am R__________
e il figlio B__________ Am R__________.
2. Con petizione 7
gennaio 1987, H__________ Am R__________ e B__________ Am R__________ si sono
rivolti alla Pretura del Distretto di Bellinzona per chiedere la condanna di P__________
SA, AP 1 e AP 2, tra l'altro al pagamento di fr. 22'533.35 oltre interessi a far
tempo dal 1° gennaio 1983 (cfr. l'inc. n. 10'760, richiamato). La causa è stata
stralciata dai ruoli il 2 ottobre 1990 per intervenuta perenzione ed è stata reintrodotta
il 3 ottobre 1990, con le medesime richieste. A fondamento delle loro pretese
gli attori hanno sostenuto che nel periodo maggio/dicembre 1982 il defunto R__________
Am R__________ aveva ricevuto mensilmente da P__________ SA fr. 5'400.–,
anziché fr. 6'500.– come promesso dai convenuti AP 1, con una differenza –
comprensiva della quotaparte della tredicesima mensilità – di fr. 9'533.35.–
[fr. 8'800.– (fr. 6'500.– ./. 5'400.– x 8 mesi) + fr. 733.35 (pro rata 13esima
mensilità, 8/12 di fr. 1'100.-)]. Al predetto importo andavano, a loro dire,
anche aggiunte le retribuzioni non versate a R__________ Am R__________ da P__________
SA di fr. 2'000.– (quale membro del Consiglio di amministrazione) e fr.
11'000.– (quale partecipazione ai benefici). Secondo gli attori, l'obbligo di
pagamento da parte di AP 1 e AP 2 era fondato sulle promesse da loro fatte
sottoscrivendo le clausole I e II della convenzione del 7 maggio 1982,
menzionate sopra (consid. 1). Con risposta introdotta solo il 22 novembre 1995
– essendo la causa rimasta fin dall'inizio a lungo sospesa su richiesta delle
parti – P__________ SA, AP 1 e AP 2 si sono opposti alla richiesta degli
attori. Con la replica del 29 dicembre 1995 gli attori hanno aumentato la loro
richiesta a fr. 27'933.35 (fr. 14'933.35 + fr. 2'000.– + fr. 11'000.–), mentre
con la duplica del 21 marzo 1996 i convenuti hanno mantenuto la loro
opposizione. Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire
personalmente, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.
Va evidenziato che nel
frattempo è defunta pure H__________ Am R__________ e che – dichiarando il 20
dicembre 1996 di subentrare alla madre (cfr. fascicolo corrispondenza, lettera
alla Pretura di medesima data) – B__________ Am R__________ è rimasto quale
unico attore; egli, con le conclusioni dell'8 agosto 2007, ha ridotto le sue
pretese a fr. 20'533.35 (fr. 9'533.35 + fr. 11'000.–). P__________ SA nel
frattempo è invece stata dichiarata fallita, per cui unici convenuti sono
rimasti AP 1 e AP 2.
3. Con sentenza 29
agosto 2007, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, condannando i
convenuti AP 1 e AP 2 a versare all'attore B__________ Am R__________, in
solido, fr. 9'533.35 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1983, ponendo inoltre
la tassa di giustizia (fr. 800.-) e le spese (fr. 1'250.–) per metà a carico
dell'attore e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido, compensate le
ripetibili.
Secondo il primo giudice, è pacifico che l'impegno di cui al doc. D
assunto in proprio nome da AP 1 e AP 2 nei confronti di R__________ Am R__________
è qualificabile quale promessa della prestazione di un terzo ai sensi dell'art.
111 CO. Diversamente da quanto sostenuto dai convenuti, rileva il Pretore, dagli
atti non risulta in alcun modo che il miglioramento di salario del defunto R__________
Am R__________ di cui al doc. D fosse subordinato alla sua permanenza presso P__________
SA fino al 31 dicembre 1983. Ora, continua il primo giudice, è vero che in
linea di principio, la promessa effettuata da AP 1 e AP 2 al defunto R__________
Am R__________ non vincola contrattualmente il terzo di cui è promessa la
prestrazione. Nondimeno – rileva ancora il Pretore – secondo l'esplicito
tenore dell'art. 111 CO, stante il mancato ossequio da parte di P__________ SA
al pagamento della prestazione dovuta al defunto R__________ Am R__________, i
convenuti AP 1 sono tenuti a risarcire il danno subìto dall'attore a causa
dell'inesecuzione della prestazione prevista nella convenzione di cui al doc.
D. Il primo giudice ritiene quindi assodato che, sulla base della convenzione
in questione, l'interessato avrebbe dovuto ricevere fr. 6'500.– mensili netti.
Ritenuto che la pretesa fatta valere in petizione è stata calcolata
considerando la differenza (indicata in fr. 1'100.– mensili) e quanto P__________
SA gli ha versato durante gli otto mesi oggetto della pretesa (da maggio a
dicembre 1982), si può concludere – rileva per finire il Pretore – che R__________
Am R__________ riceveva fr. 5'400.– mensili e non fr. 4'900.– come risulta
invece dal doc. 2. Sulla base della differenza tra fr. 6'500.– e fr. 5'400.–,
il primo giudice ha dunque fissato in fr. 9'533.35 l'ammontare del risarcimento
dovuto dai convenuti all'attore. Egli ha per contro respinto l'ulteriore
pretesa dell'attore di fr. 11'000.–, fatta valere a titolo di partecipazione ai
benefici per l'esercizio 1982.
4. Con appello 19
settembre 2007 – il cui dispositivo, errato per un refuso, è stato rettificato
il 25 settembre 2007 – AP 1 e AP 2 si aggravano contro il predetto giudizio
pretorile, chiedendo la riforma della sentenza impugnata nel senso di
respingere le richieste di petizione. Protestano spese e ripetibili di entrambe
le sedi.
Con osservazioni 5
dicembre 2007, l'appellato postula la reiezione del gravame con argomenti di
cui si dirà, se del caso, nel seguito.
5. Chi promette ad
altri la prestazione di un terzo è, se questa non segue, tenuto al risarcimento
del danno che ne deriva (art. 111 CO). Secondo la dottrina dominante la
promessa della prestazione di un terzo è un contratto generatore di
obbligazioni, non formale, generalmente unilaterale, nel quale solo il garante
assume un obbligo, mentre il beneficiario accetta; esso diventa bilaterale se
il beneficiario si impegna a fornire una controprestazione (Tevini Du Pasquier, Commentare Romand, Basilea
2003, n. 8 ad art. 111 CO).
Il Pretore ha ritenuto
pacifico che l'impegno di cui al doc. D assunto in proprio nome da AP 1 e AP 2
nei confronti di R__________ Am R__________ sia qualificabile quale promessa
della prestazione di un terzo ai sensi dell'art. 111 CO. Gli appellanti – che
per altro mai hanno eccepito che ci troveremmo in presenza di una fideiussione nulla
per vizio di forma – non si confrontano minimamente con la predetta
considerazione del primo giudice. Già per questo motivo, nella misura in cui
tende ad escludere l'applicazione dell'art. 111 CO, il gravame si avvera
irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, in
relazione con il cpv. 5).
Fatti
I ricorrenti contestano
“di aver promesso, come sostiene il giudice di prima istanza, che P__________
SA avrebbe versato al signor R__________ Am R__________ un salario mensile di
fr. 6'500.– oltre tredicesima dal 1° maggio 1982”. Il testo francese della
convenzione 7 maggio 1982 (doc. D), non parlerebbe, a loro dire, di promessa e
il termine “port fort” non avrebbe tale significato; si tratterebbe invece di
un “semplice impegno a far sì che P__________ SA confermasse il signor Am R__________
quale direttore generale fino al 31 dicembre 1983 con un salario mensile di fr.
6'500.– oltre tredicesima”. Per tacere del fatto che il marginale dell'art. 111
CO “promessa della prestazione di un terzo” è tradotto nella versione in lingua
francese con il termine “port-fort”, per cui non può esservi dubbio che la
predetta convenzione ha per oggetto una “promessa”, il gravame risulta, su
questo punto, persino lesivo della buona fede processuale. In sede di risposta i
convenuti avevano infatti loro stessi sostenuto che “con la convenzione doc. D”
essi avevano “promesso” a R__________ Am R__________ che “P__________ SA
avrebbe pagato un salario annuo omnicomprensivo di 84'500.–” (act. II, pag. 8
verso il basso) e meglio fr. 6'500.– mensili per tredici mensilità.
Secondo i ricorrenti
saremmo inoltre in presenza di “una convenzione bilaterale” nella quale “in
sostanza tutte le parti in causa avevano un interesse reciproco a che il signor
Am R__________ continuasse nella sua funzione di direttore generale per circa
un anno e mezzo”. Quindi, a loro dire, rassegnando “inopinatamente” le
dimissioni a far tempo dal 31 dicembre 1982 egli avrebbe violato gli obblighi
assunti, per cui sarebbe esclusa l'applicazione dell'art. 111 CO. A torto.
Dagli atti e dalla
convenzione in questione non risulta che la validità della promessa fatta dai
convenuti con la convenzione di cui al doc. D fosse subordinata alla permanenza
di R__________ Am R__________ presso P__________ SA fino al 31 dicembre 1983.
Quest'ultimo si era del resto assunto solo l'impegno di dare ai signori AP 1
tutta l'assistenza e la formazione necessaria perché essi potessero dirigere
l'azienda loro stessi il più presto possibile. Non risulta che R__________ Am R__________
abbia disatteso a detto impegno. D'altronde, a giusta ragione l'appellato ha
osservato che P__________ SA ha tolto R__________ Am R__________ dal Consiglio
di amministrazione almeno nove mesi prima del 31 dicembre 1983, ciò che
significa che egli, per gli azionisti e gli amministratori della società, era
diventato inutile. Le argomentazioni d'appello cadono dunque nel vuoto.
6. Secondo gli
appellanti le pretese di risarcimento basate dall'attore sull'art. 111 CO
sarebbero infondate anche per il fatto che R__________ Am R__________, dal mese
di maggio 1982 fino al 25 marzo 1983, non avrebbe chiesto a P__________ SA il
salario mensile di fr. 6'500.–. Ciò potrebbe, a loro dire, solo significare che
in realtà R__________ Am __________ avrebbe “successivamente concordato con P__________
SA unicamente uno stipendio di fr. 5'400.–, e che pertanto” non sarebbe “più
autorizzato a richiedere agli appellanti alcun risarcimento del danno”, oppure
“che egli non abbia richiesto a P__________ SA il versamento del salario
mensile di fr. 6'500.–, poiché sapeva di non aver rispettato gli impegni
assunti”. A torto.
Trattasi di argomentazioni,
o meglio di “supposizioni” (cfr. appello, pag. 7 verso il mezzo), fatte valere
per la prima volta in sede d'appello, quindi palesemente irricevibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 20-30 ad
art. 321 CPC). A titolo abbondanziale si rileva comunque che in materia di
promessa della prestazione di un terzo a norma dell'art. 111 CO, la garanzia è
esigibile nella misura in cui la prestazione del terzo non è adempiuta. Il
Considerandi
beneficiario della promessa non è tuttavia tenuto di mettere in mora il terzo (Pestalozzi, Berner Kommentar, n. 12 ad
art. 111 CO), né tantomeno di cercarlo (Tevini
Du Pasquier, op. cit., n. 14 ad art. 111 CO). Per cui il preteso ritardo
nel far valere nei confronti di P__________ SA le richieste poi oggetto
dell'azione giudiziaria – avviata comunque anche nei confronti della citata
ditta, per la prima volta il 7 gennaio 1987 (cfr. l'inc. n. 10'760, richiamato)
e riproposta il 3 ottobre 1990 – è in ogni caso irrilevante ai fini del
giudizio.
7.
Gli appellanti
contestano inoltre il “comportamento del convenuto”, eccependo che R__________
Am R__________ non ha mai comunicato loro “che da P__________ SA egli percepiva
dal 1° maggio 1982 un salario mensile di fr. 5'400.– invece di fr. 6'500.–”.
Ciò escluderebbe, a loro dire, la facoltà “per il convenuto di far valere
eventuali denegate pretese nei confronti degli appellanti”, ritenendo
“perlomeno motivo di concolpa l'atteggiamento di R__________ Am R__________”.
Per tacere del fatto che l'argomentazione appare invero confusa, ritenuto che
gli appellanti sono i convenuti in causa, l'eccezione fatta valere per la prima
volta in sede d'appello, si rivela ancora una volta palesemente irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 20-30 ad
art. 321 CPC).
Pure irricevibili, per i
medesimi motivi, le eccezioni degli appellanti in relazione all'attribuzione e
alla decorrenza degli interessi di mora, fissati dal primo giudice nella misura
del 5% a far tempo dal 1° gennaio 1983 conformemente alla richiesta formulata in
petizione dall'attore. Su quest'ultima richiesta i convenuti non si erano
minimamente espressi in prima sede, per cui le considerazioni fatte valere in
appello (n. 11, pag. 8 e 9) sono manifestamente tardive.
8.
Visto quanto
precede, nella misura in cui chiede di riformare la decisione del Pretore nel
senso di respingere la petizione, l'appello va respinto e la decisione del
primo giudice di condannare AP 1 e AP 2 a pagare in solido a B__________ Am R__________
fr. 9'533.35 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1983, va confermata.
Gli appellanti contestano, per finire, anche la decisione del
Pretore di porre a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno la tassa
di giudizio e le spese, compensando le ripetibili. Essi sostengono che, se si
tien conto dell'importo originario richiesto con la petizione e poi aumentato
con la replica, B__________ Am R__________ è risultato soccombente nella misura
di due terzi, per cui è errato non porre a suo carico perlomeno due terzi della
tassa di giudizio e delle spese e non condannarlo al pagamento di parziali
ripetibili. A ragione.
Per il valore di causa
per la determinazione di tassa di giustizia, spese e ripetibili si deve in
effetti tener conto delle pretese fatte valere dall'attore nei confronti dei
convenuti AP 1 e AP 2, ad esclusione delle pretese rivolte esclusivamente nei
confronti di P__________ SA, fallita e non più considerata parte dal giudizio
del Pretore. L'attore aveva, come detto, avanzato una pretesa di complessivi
fr. 22'533.35 oltre interessi, domanda aumentata in sede di replica a fr.
27'933.35. Per la determinazione degli oneri processuali di prima sede si deve
pertanto tener conto di quest'ultimo importo, ritenuto che la riduzione della
domanda attuata dall'attore in sede di conclusione appare ininfluente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4-5 ad art.
5.
CPC). Considerato che l'attore è risultato vincente solo per fr. 9'533.35, e
meglio nella misura di un terzo, appare pertanto equo accogliere su questo
punto l'appello mettendo a carico di B__________ Am R__________ due terzi di
spese e tassa di giustizia di prima sede e accordando parziali ripetibili a AP
1.
e AP 2. Il giudizio di primo grado sugli oneri processuali va dunque formato
di conseguenza. Le spese processuali e le ripetibili di seconda istanza,
calcolate su un valore litigioso di fr. 9'533.35, seguono invece la
soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello 19
settembre 2007 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, la sentenza 29 agosto 2007 della Pretura del Distretto di
Bellinzona, invariato l’altro
Dispositivo
dispositivo, è riformata come segue:
2. La
tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 1'250.–, già anticipate sono
poste per un terzo a carico di AP 1 e AP 2 in solido, e per due terzi a carico
dell'attore, il quale rifonderà ai convenuti complessivi fr. 1'000.– per
parziali ripetibili.
2. Le
spese della procedura d’appello,
consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 300.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
350.-
già
anticipate dagli appellanti, sono poste per nove decimi
a loro carico in solido, e per un decimo a carico di B__________
Am R__________. Gli appellanti rifonderanno alla
controparte, in solido, fr. 200.– per parziali ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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